TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Download Report

Transcript TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
nell’interesse di
1. MAURIZIO D'ANDRIA residente in Sora Via Cattaneo, C.f. DNDMRZ60E28D843U in proprio e nella
qualità di legale rappresentante di ASS. CINEMA
E SOCIETA'
- (ALTRI 98 CITTADINI/E)
100. ASS. CINEMA E SOCIETA', con sede in Sora
Via C .Cattaneo 91012590609
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
presente
atto,
da
dell’Avv.
Massimiliano
Contucci
(C.F.CNTMSM70H24I838G; N. fax 0776-824651 ;PEC:
[email protected])
ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sora
(FR) alla via San Giuliano Sura n.2/a giusta procura in
calce al presente atto. Ai sensi degli art. 133 – 134 136 c.p.c. comma III il difensore chiede che
le
comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate al
all’indirizzo
PEC:
[email protected]
- ricorrenti Contro
BURGO
GROUP
S.P.A
,
in
persona
del
rappresentante p.t con sede in Via Piave 1
Vicentina (VI)
legale
Altavilla
E contro
-
COMUNE DI SORA, in persona del Sindaco protempore, con sede in Corso Volsci, Sora (FR)
- PROVINCIA DI FROSINONE in persona del legale
rappresentante p.t. commissario straordinario con
sede in Frosinone in piazza A. Gramsci, 13.
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-
tempore, con sede in Roma in via della Pisana 1301
- resistenti *
OGGETTO:
azione
*
*
cautelare
in
relazione
alla
mancata adozione di misure di contenimento
dell’inquinamento, per la tutela della salute dei
cittadini
PREMESSA IN FATTO
Nell’anno 2008 La BURGO GROUP S.P.A ha realizzato
presso lo stabilimento di Sora con il dichiarato intento
di sopperire al deficit di produzione rispetto alle
necessità di stabilimento, un impianto di cogenerazione
destinato a integrare il ciclo a vapore esistente e
produzione di energia elettrica, costituito da un nuovo
turbogas funzionante in ciclo combinato con le 2 turbine
a vapore già presenti. La centrale generare il vapore
tecnologico richiesto dalla cartiera, con produzione
elettrica in esubero ceduta in rete.
TRATTASI Una caldaia da 90 t/h, 55 bar, 450 °C. Una
turbina a gas
modello GE LM2500 +G4 da 33,3 MW
(ISO). Una turbina a vapore a contropressione con
portata di ingresso di 26 t/h e pressione di derivazione
3,5 bar, da 3,0 MW. Una turbina a vapore mista da 8,8
MW,
con
portata
di
ingresso
56
t/h,
esercita
essenzialmente in contropressione a 3,5 bar, con
portata media in condensazione di 3,3 t/h.
La Provincia di Frosinone procedeva
59/2005
(A.I.A.)
sull'Autorizzazione
come da D.Lgs
Integrata
Ambientale
ad autorizzare nel gennaio 2009 l'esercizio di
detta turbogas in violazione però di detto D.Lgs, art. 1 e
altri, nel quale è esplicitamente previsto (art. 1) che la
A.I.A. viene concessa alle aziende che nella sostituzione
degli impianti procedano ad una diminuzione o non
aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Invero la Burgo S.p.A. dichiarava (confronto ante e
post
operam)
notevoli
aumenti
delle
sostanze
inquinanti in atmosfera, quantificate in tonnellate
annue, così indicate: +56,64% per gli ossidi di azoto
(NOx), del
+224,56% per il monossido di carbonio
(CO), del +77,37% per l'anidride carbonica (CO2), del
+150% per le polveri sottili PM2,5 e PM10 oltre che per
le altre diverse tipologie di inquinanti emessi, a fronte di
un aumento dei consumi di gas metano che passava da
54 milioni di metri cubi l'anno a più di 84 milioni di
metri cubi l'anno (+64,32%).
In particolare, la stessa General Electric (*) (rif. allegato
articolo Armaroli e Po, rivista “Chimica e Industria”,
novembre 2003) società produttrice della turbogas in
dotazione alla Cartiera del Sole – Burgo SpA, ha
dichiarato che “ più del 95% delle polveri emesse da
turbogas è del tipo PM2,5” e che dunque, nei
monitoraggi
delle
polveri
emesse
bisogna
fare
riferimento esclusivamente a queste ed a quelle di
diametro inferiore.
Ne consegue che la turbogas in
questione, su dati della Burgo S.p.A., immette nell'aria
di Sora ben
11 tonnellate annue di PM2,5 su 11,5
tonnellate prodotte totalmente.
Tale ricaduta al suolo di dette PM2,5 è poi evidenziato
da stessa Burgo S.p.A. con propria simulazione CALPUFF
come da immagine seguente.
I due periti nominati dalla Procura della Repubblica di
Cassino in occasione del procedimento penale tutt'ora
in corso avverso 3 dirigenti della Regione Lazio e l'ex
direttore della Cartiera del Sole affermano che : “ i dati
presentati
dimostrano
incontrovertibilmente
che
a
livello locale, di area d'impianto, l'emissione di CO2
viene incrementata considerevolmente” (pag. 31)”. E
ancora
“ritengo
opportuno
sottolineare
come
la
modifica impiantistica introdotta non possa essere
considerata come una modifica di modesta entità ma
anzi implichi un significativo incremento delle emissioni
a livello locale per quanto riguarda il particolato (+
52,8%) e il CO (+99,7%). Si ricorda che nell'area
insistono insediamenti abitativi densamente popolati...”
(pag. 31-32). Ancora:
sostanze
inquinanti
“... emissioni in atmosfera di
pericolose
c.d.
PM2,5,
PM0,1
ritenute dagli esperti fortemente nocive per la salute
pubblica per il loro alto grado di penetrabilità nelle vie
respiratorie e nei polmoni, la Regione Lazio si sarebbe
potuta pronunciare diversamente, esprimendo parere
negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A.... (pag.
46)”.
In ragione della concessione l'A.I.A. nel gennaio 2009 la
turbogas modello GE LM2500+G4 della General Electric
entra ufficialmente in esercizio nel MARZO 2009, senza
che vengano svolti sufficienti monitoraggi ante operam
pure previsti da stessa A.I.A., da confrontarsi con i
monitoraggi post operam onde individuare l'apporto di
inquinamento prodotto dal nuovo impianto rispetto a
quello pre esistente ed eventualmente intervenire con
prescrizioni tecniche onde garantire la tutela della
salute pubblica. Ad oggi il carico inquinante attribuito al
nuovo
impianto
cogenerativo/turbogas
è
quello
dichiarato dalla stessa Burgo Group SpA come sopra
indicato i cui livelli di trend, per le sole micidiali nano
polveri PM2,5, sono stati evidenziati dai primi 3
monitoraggi della qualità dell'aria svolti da Arpa Lazio
Frosinone nei mesi di febbraio 2012, ottobre 2012 e
febbraio 2013. Di questi primi 3 monitoraggi, quello
intermedio
di
ottobre
CONCOMITANZA
2012
con
il
è
stato
fermo
svolto
in
impianti
cogenerativi/turbogas della Cartiera del Sole, come
correttamente riportato in busta paga della stessa
Burgo SpA di ottobre 2012 (allegata) e da Arpa Lazio
Frosinone per il periodo di monitoraggio svolto. In
breve, in questi primi 3 monitoraggi di Arpa Lazio si
evidenzia questa condizione atmosferica locale: nei
mesi di febbraio 2012 e febbraio 2013 i valori delle
PM2,5
risultano
essere
pericolosamente
e
continuamente molto al di sopra della soglia di
tutela della salute umana fissata per legge a 25
microgrammi per metro cubo d'aria, con picchi fino a 75
microgrammi (+300%) per metro cubo d'aria. Mentre
nel mese di ottobre 2012, intermedio rispetto ai due di
febbraio, ad impianti cogenerativi / turbogas fermi per
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.), i
valori di dette PM2,5 risultano essere invece sempre
molto al di sotto delle soglie di tutela della salute
umana, con valori medi intorno a 10 microgrammi per
metro cubo d'aria. Da questi monitoraggi deriva
perciò la certezza che chi inquina l'aria di Sora è
proprio la Cartiera del Sole – Burgo Group SpA di
Sora.
Il quarto monitoraggio di aprile/maggio 2013 è
stato invece duramente contestato nella sua
validità
con
un
esposto
alla
Procura
della
Repubblica di Cassino giacché pur arrivando solo
dopo 1 mese circa dal precedente, a condizioni
ambientali, di traffico e residenziale identiche al
precedente, come pure di posizionamento della
centralina mobile di rilevamento, mostra esso
una impressionante analogia con i risultati di pari
monitoraggio svolto invece da centralina fissa di
Arpa Lazio posta in località Fontechiari (FR)
situata a circa 10 chilometri da Sora, indicata
questa da Arpa Lazio come “quota base” ossia,
registrante i valori degli inquinanti presenti nella
sola aria in circolazione atmosferica essendo il
comune di Fontechiari completamente assente da
industrie e con modesta presenza di traffico
urbano
e
Insomma,
modesta
presenza
rappresentante
per
di
Arpa
residenti.
Lazio
la
condizione “zero” su cui monitorare le differenze
ambientali dovute a fattori antropologici, dovuti
cioè all'azione umana. Tanto che la Procura di
Cassino ha inteso inquisire stessa Arpa Lazio per
i
valori
dichiarati
per
questo
quarto
monitoraggio.
Il quinto monitoraggio invece è stato svolto nel
mese
di
novembre
2013,
successivo
cioè
all'esposto di agosto del dott. Maurizio D'Andria e
all'azione della Procura di Cassino, tant'è che i
valori registrati da Arpa Lazio tornano a mostrare
valori assoluti e trend assolutamente simili (e
pericolosamente al di sopra della soglia di tutela
della salute pubblica fissata a 25 microgrammi
per metro cubo d'aria) a quelli di febbraio 2012 e
febbraio 2013 con turbogas in esercizio.
La turbogas è andata a sostituire la caldaia MONEGO da
60 MW utilizzata con altre 2 di minore potenza fino alla
introduzione di detta turbogas. Il nuovo impianto “ciclo
combinato/cogenerativo” costituito dalla turbogas più
le due caldaie pre esistenti – dichiarato per 45,1 MW
elettrici, poi di 48 MW elettrici o di 33 MW elettrici come
da perizia giurata di parte Burgo SpA risulta essere in
verità di potenza elettrica superiore ai 67MW elettrici,
pari cioè al 55% del potere termico dichiarato per 123127 MW.
Un sistema di cogenerazione quale quello della Cartiera
del Sole, consente elevatissimi rapporti di scambio tra il
potere termico e potere elettrico, superiori al 50%
sempre e comunque.
La Burgo Group S.p.A. ha perciò messo in “RISERVA
FREDDA” detta caldaia Monego e non dismessa o
eliminata ma momentaneamente esclusa dal processo
lavorativo, cioè, ferma e perfettamente funzionante e
utilizzabile in caso di necessità, come per il periodo di
manutenzione della turbogas previsto per 15 giorni
l'anno).
I danni connessi all’inquinamento atmosferico: il
danno alla salute e all’ambiente
I dati monitorati da Arpa Lazio sezione di Frosinone
nelle 6 rilevazioni effettuate dal febbraio 2012 al
gennaio 2014 (circa 2 anni) mostrano una presenza
costante, quotidiana e abnorme delle nano polveri
PM2,5 nell'aria di Sora. Tali concentrazioni di PM2,5
nell'aria
hanno
raggiunto
valori
medi
giornalieri
superiori a 75 microgrammi per metro cubo
d'aria, per un incremento percentuale fino al +300%
sul valore di riferimento di salvaguardia della salute
pubblica fissato al 2012 a 22 – 25 microgrammi per
metro cubo d'aria. I monitoraggi di Arpa Lazio hanno
dimostrato che tali abnormi concentrazioni di PM2,5
nell'aria di Sora sono quotidiane, essendosi ripetute con
superamenti delle soglie massime di tutela della salute
umana anche 25 giorni su 25
di monitoraggio
effettuato (100%) o in misura minore per 16 giorni su
20 di monitoraggio (80%). Proiettando questi valori
su base anno, constateremmo il superamento
delle soglie di tutela della salute umana anche
per 300 /365 giorni l'anno. Si ricorda che per le più
grossolane
e
meno
invasive
PM10
i
giorni
di
superamento delle soglie di tutela della salute pubblica
ammessi per legge sono fissati in 35 giorni anno.
Questo dato non ha la sua evidenza empirica soltanto a
causa dell'assenza di un monitoraggio continuo della
qualità dell'aria di Sora svolto a mezzo di centralina
fissa di cui Sora è “stranamente” sprovvista. Centraline
fisse di monitoraggio della qualità dell'aria sono invece
presenti
nei
Cassino,
seguenti
Ceccano,
Frosinone.
Va
comuni
:
Alatri,
Ferentino,
invece
Anagni,
Fontechiari
sottolineato
come
e
nei
monitoraggi effettuati a Sora in modo discontinuo, cioè
con centralina mobile ma con copertura temporale pari
a 2 anni, i valori delle PM2,5 siano sempre molto oltre la
soglia di tutela della salute pubblica fissata a 22- 25
microgrammi per metro cubo d'aria.
Si ricorda che
negli Stati Uniti tale limite per le PM2,5 posto a soli 12
microgrammi mentre la UE prevede il suo valore
massimo entro i 20 microgrammi per il 2015. Tuttavia,
si ritiene che per le PM2,5 non esista un “limite
accettabile” per la salute umana bastando anche poche
particelle a scatenare malattie e tumori. A Sora invece,
si registrano picchi medi giornalieri superiori ai 70
microgrammi per metro cubo d'aria, valori questi di
assoluta
emergenza
costanza
temporale,
sanitaria
per
che
giorni,
per
mesi
la
ed
loro
anni,
diventano di assoluto pericolo per la salute umana
di
circa
26.000
residenti
sorani
completamente
investiti dalle ricadute al suolo di dette PM2,5 e
conseguente inalazione, 24 ore su 24 per mesi ed anni
passati, presenti e futuri. Nano polveri PM2,5 che
ricadendo al suolo vengono anche assorbite tramite
l'acqua
dalla vegetazione e dagli animali e dunque
entrano nella alimentazione umana, cioè, entrano nella
catena alimentare umana con conseguenti danni anche
all'apparato digerente.
Le PM2,5 hanno un diametro pari ad 1/56° del diametro
delle PM10. Sono così piccole che sono visibili solo al
microscopio elettronico e capaci di entrare negli alveoli
polmonari e dunque nel sangue e per questa via,
interessare
con
patologie
tumorali,
oltre
che
cardiorespiratorie, tutti gli organi umani e non
solo i polmoni. Queste le principali malattie a carico
del
sistema
cardiorespiratorio:
asma,
bronchite,
tosse, allergie, ictus, infarti, attacchi cardiaci e di
angina. Si ricorda che queste PM2,5 sono anche non
bio degradabili e la loro presenza nell'organismo
umano provoca l'insorgenza e/o l'accentuazione di
patologie cardio respiratorie e tumorali. Inoltre, dopo
aver tenuto conto di diversi altri fattori di rischio, tra cui
altre malattie, fumo e caratteristiche socio-economiche
delle persone sotto osservazione, i ricercatori hanno
calcolato che un aumento di 5 micron/m3 di
PM2,5 era associato a un +13% del rischio di
eventi coronarici, mentre con un aumento di 10
micron/m3 di PM10 il pericolo saliva del 12%. Ancora
più allarmante è il fatto che sono state rilevate
associazioni al di sotto dell'attuale limite europeo
annuale di 25 micron/m3 per il Pm2,5 e al di sotto di 40
micron/m3 per il Pm10
Una loro definizone : PM10 e PM2,5 PM (Particulate
Matter) è la definizione generale con cui si definisce un
mix di particelle solide e liquide (particolato) che si
trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e
PM2,5 si indicano le frazioni di particolato aerodisperso
aventi diametro aerodinamico inferiore rispettivamente
a 10 e a 2,5 µm. Tali sostanze possono avere origine sia
da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo,
incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran
parte, da attività antropiche, in particolar modo da
traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre,
esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla
compresenza in atmosfera di altri inquinanti come
l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre
sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione
di solfati, nitrati e sali di ammonio. Si stima che in
alcuni contesti urbani più del 50% del particolato sia di
origine secondaria. I maggiori componenti del PM sono
il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il
carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa della sua
composizione, il particolato presenta una tossicità
intrinseca, che viene amplificata dalla capacità di
assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi
policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui alcuni
sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni
così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni
minori
di
particolato)
permettono
alle
polveri
di
penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il
tratto tracheo-bronchiale. In particolare si evidenzia
come dal confronto tra i monitoraggi di febbraio 2012,
ottobre 2012 e febbraio 2013 risulti quale fonte di
produzione predominante di PM2,5 la Cartiera del
Sole – Burgo Group SpA - di Sora. Questa responsabilità
si evidenzia empiricamente dal fatto che mentre per i
monitoraggi di febbraio 2012 (sotto abbondantissima
nevicata non riscontrata invece nel raggio di 1 km
dall'industria dove invece della neve è caduta soltanto
pioggia) e febbraio 2013 le PM2,5 risultavano essere
molto oltre la soglia di tutela della salute umana,
nell'ottobre
2012
(centrale
rispetto
al
periodo
in
questione) il monitoraggio mostrava valori delle PM2,5
assolutamente molto al di sotto di tale soglia di
tolleranza. Cosa ha causato tale differenza di valori ad
ottobre 2012? Semplicemente la chiusura della Cartiera
del
Sole
e
sua
turbogas
per
cassa
integrazione
guadagni ordinaria (C.I.G.O.), ferma nella stessa
settimana di svolgimento del
monitoraggio di
Arpa Lazio, come dimostrato da busta paga della
stessa
Burgo
S.p.A.
già
allegata
all'esposto
del
28/08/2013 inoltrato alla Procura della Repubblica di
Cassino dal Dott. Maurizio D'Andria. D'altronde è
certificato che la turbogas in questione brucia più di
84 milioni di metri cubi di gas metano l'anno. Circa
10.000 metri cubi di metano l'ora. Il camino E300 della
turbogas emette fumi pari a 290.000 metri cubi l'ora
ma autorizzata in A.I.A. per circa 241.000 metri cubi
ora. La
turbogas
polveri
all'anno
Electric*,
più
produce
di
del
11,5
tonnellate
cui,
secondo
95%
sono
la
di
General
costituite
da
particolato del tipo PM2,5 cioè ben 11 tonnellate
l'anno. La simulazione CALPUFF prodotta dalla società
Burgo Group SpA, di ricaduta al suolo delle polveri
prodotte dalla turbogas, mostra una area interessata
superiore ai 10 km di raggio dalla Cartiera del Sole –
Burgo SpA laddove, a minore distanza dall'impianto
industriale, la ricaduta delle nano polveri PM2,5 è
massima e decrescente all'aumentare delle distanze.
Stante che tutto l'abitato di Sora (per 26.000 abitanti)
è posto al massimo nel raggio di 2 km dalla Cartiera del
Sole, ne consegue che tutta Sora (e buona parte del
comune di Isola del Liri) è soggetta pesantissimamente
dalla ricadute al suolo di queste micidiali PM2,5. Si
sottolinea che la fonte di questi dati è la stessa
Burgo SpA. Le emissioni descritte, hanno contribuito a
determinare una grave forma di inquinamento, definito
dalla
letteratura
vigente
come
l’alterazione
dell’ambiente naturale da parte dell’uomo mediante
l’introduzione di quantitativi di sostanze capaci di
causare danno o rischio per la salute umana, pericolo
per le altre specie, danno agli ecosistemi. Il pregiudizio
determinato
all’ambiente
naturale
si
ripercuote
peraltro, direttamente, sulla diminuita fruizione della
città da parte dei cittadini e sulla loro qualità della
vita
È a partire dalla metà degli anni ’70, infatti, che sono
stati pubblicati i primi articoli scientifici che mettono in
relazione i livelli giornalieri degli inquinanti con effetti
negativi sulla salute umana, quali la mortalità o i
ricoveri ospedalieri. Questo effetto, che è stato valutato
sia nel momento in cui si è verificato un aumento degli
inquinanti, sia nei giorni immediatamente successivi,
viene denominato “effetto a breve termine”.
L’interpretazione di questi indicatori richiede alcune
precisazioni.
L’aumento di mortalità conseguente ad un aumento di
PM10
e PM2,5 non rappresenta che una semplice
anticipazione di decessi che, si sarebbero comunque
verificati nell’arco di pochi giorni. Anche se è evidente
che gli effetti letali dell’inquinamento si manifestano a
carico delle persone con le condizioni di salute più
compromesse,
è
anche
l’inquinamento
non
dimostrato
avesse
precipitato
che,
se
queste
condizioni, le stesse persone avrebbero continuato a
vivere più a lungo1.
Gli effetti che sono stati misurati, in altre parole, sono
effetti
netti,
e
il
numero
di
decessi
osservato
rappresenta il numero di decessi che non si sarebbero
verificati in un anno se l’inquinamento, nel suo valore
medio annuale, fosse stato pari a quello degli scenari
1
SCHWARTZ J. Is there harvesting in the association of airborne particles with
daily deaths and hospital admission?. Epidemiology 2001;12(1):55-61
cui ha fatto riferimento lo studio MISA2. Non solo. E’
ormai nota l’associazione fra inquinamento e patologie
di tipo respiratorio nei bambini esposti a un ambiente
insalubre.
Studi condotti negli ultimi anni hanno poi
dimostrato
quello
impropriamente
un
che
potremmo
“sottosviluppo
definire
polmonare”
nei
bambini cresciuti in aree inquinate, circostanza questa
che, fra l’altro, li espone a frequenti e prolungate
infezioni delle vie respiratorie. Per quanto concerne i
bambini sono poi noti gli effetti a lungo termine
dell’esposizione massiccia, nei primi anni di età, a un
ambiente così gravemente inquinato: la letteratura
scientifica, peraltro, mette in guardia circa i gravissimi
rischi in tal senso. Infine, bisogna menzionare l'ultima
ricerca internazionale in materia di smog e salute
pubblicata
sulla
rivista
medica
specialistica
internazionale “The Lancet Oncology”* del 9/07/2013
effettuata su un campione di più di 300.000 persone
tenute sotto osservazione per 13 anni il cui responso
clinico
è
riassumibile
così:
l'inquinamento
atmosferico è diretta causa di mortalità e di
malattie tumorali. Secondo le risultanze del citato
rapporto “The Lancet Oncology”.... a Sora dovremmo
aspettarci un aumento del rischio di mortalità e
malattie per cause tumorali dovute al PM2,5 e PM10
superiori al 100% . “(cit) ... I risultati sono allarmanti: lo
studio ha mostrato che, per ogni incremento di 10
microgrammi
di
Pm10
per
metro
cubo
presenti
nell’aria, il rischio di tumore al polmone aumenta di
circa il 22%” . Parallelamente, per ogni aumento di 5
mcg/m3 di Pm2.5 il rischio aumenta del 18%. Questa
percentuale sale al 51% per una particolare tipologia di
tumore, l’adenocarcinoma, unico tumore che si sviluppa
in un significativo numero di non fumatori lasciando
quindi più spazio a cause non legate alle sigarette di
espletare il loro effetto cancerogeno.
Ancora : “i ricercatori hanno calcolato che un
aumento di 5 micron/m3 di Pm2,5 era associato a
un +13% del rischio di eventi coronarici” (*)
http://www.ecoseven.net/ambiente/inquinamento/lo-smogfa-male-al-cuore-ancora-altre-conferme
Visto il livello di PM2,5 presente nell'aria di Sora
ricaviamo come valore minimo che :
- da 25 microgrammi a 30 = + 18%;
- da 30 microgrammi a 40 = + 36%;
- da 40 microgrammi a 50 = + 36%;
- da 50 microgrammi a 60 = + 36%;
- da 60 microgrammi a 70 = + 36%;
+ 162%
E ancora...
“(cit) ...Essere stanziali in città con smog da record non
aiuta. Si è visto che, se nell’arco del periodo di
osservazione una persona non si è mai spostata dal
luogo di residenza iniziale dove si è registrato un alto
tasso di inquinamento, il rischio di tumore al polmone
raddoppia. E triplica quello di adenocarcinoma”.
La relazione tra il valore di PM10 e ancor più del PM2,5 e
gli effetti sulla salute è di tipo proporzionale e ben
approssimabile da una relazione lineare. Ciò significa
che qualsiasi miglioramento capace di incidere sui livelli
medi
di
inquinamento,
produrrà
un
effetto
proporzionale sul miglioramento stesso sulla salute
delle persone esposte.
L’inquinamento
atmosferico
costituisce
inoltre
un
importante determinante di effetti a lungo termine.
Questi effetti sono stati studiati osservando per lungo
tempo gruppi di persone esposte a livelli differenti di
inquinamento e tenendo conto degli altri fattori, quali
fumo
di
sigaretta
ed
esposizioni
professionali,
determinanti per le patologie studiate. Anche in questo
caso i risultati sono stati espressi per una differenza di
10 ug/m3 di PM10.
Segue: il danno morale da inquinamento e il
danno esistenziale.
Connessi e conseguenti ai pregiudizi indicati, i ricorrenti
lamentano
un
danno
morale
da
inquinamento,
derivante dal “disagio” per l’esposizione ad agenti
inquinanti, anche in assenza immediata di pregiudizi
alla salute: ciò a seguito della nota sentenza n° 2515
del 21.2.2002, con cui la Cassazione Civile a Sezioni
Unite ha di fatto decretato l’autonoma risarcibilità del
danno morale, anche in assenza di un danno biologico o
di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Nel
caso specifico, il danno esistenziale indotto si manifesta
sotto forma di danno da immissioni, che può essere
riconosciuto, ai sensi dell’art. 844 c.c., anche in
presenza di attività regolarmente autorizzate e di
emissioni che non superano i limiti di legge2.
Ma non solo. La giurisprudenza più recente ha infatti
riconosciuto
la
risarcibilità
di
danni
connessi
a
immissioni intollerabili che attengono alla sfera emotiva
e psichica delle persone3: si tratta di danni che
determinano una compromissione della personalità
dell’individuo
che
si
manifesta
in
un’alterazione
sostanziale dei suoi rapporti con l’ambiente esterno,
familiare
e
sociale.
È
stato
anzi
affermato
che
“l’immissione sussumibile nella previsione dell’art. 844
c.c. è non soltanto quella che lede immediatamente, …
ma anche quella che comporti elementi di rischio”4.
L’evidente complessità del fenomeno descritto e la sua
stretta
interdipendenza
con
altre
fonti
inquinanti
costituiscono un serio ostacolo alla sua gestione: d’altra
parte, la gravità dei rischi cui la cittadinanza è esposta
impone scelte tempestive ed efficaci. La soluzione del
problema, infatti, non può rimanere circoscritta alla
gestione
delle
emergenze,
ma
richiede
un
forte
impegno di lungo periodo, che deve coinvolgere in
primis la fonte principale di tali immissioni inquinanti e
poi tutti i livelli istituzionali.
2
3
4
Cass., 29 novembre 1999
Corte App. Milano, 29 novembre 1991; Trib. Milano, 25 giugno 1998
Trib. Como, ord. 20 gennaio 2002
È certo, infatti, che, se l'azienda e le Amministrazioni
oggi convenute avessero adempiuto, sin dal momento
in cui la problematica è stata resa nota e, quando già le
informazioni scientifiche nonché le norme di tutela
esistevano, agli obblighi imposti, come l'adozione delle
Migliori Tecnologie Disponibili /B.A.T. produttive e di
abbattimento del particolato ultra fine, tecnologie
queste
già
lungamente
industriale/tecnologico
www.emerachem.com),
presenti
sul
internazionale
mercato
(vedasi
avrebbero impedito l’attuale
degrado ambientale della città e l’odierna emergenza.
La protezione dell’ambiente, del resto, si configura non
solo come un diritto fondamentale dell’uomo, ma anche
come dovere verso le future generazioni, secondo le più
avanzate interpretazioni del principio dello sviluppo
sostenibile5.
I provvedimenti tecnici assunti dalla azienda
Burgo Group S.p.A. – Cartiera del Sole di Sora
A fronte di questa gravissima e delicata situazione
ambientale e sanitaria l'azienda, nonostante le evidenti
rilevazioni
empiriche
derivanti
dai
monitoraggi
effettuati da ARPA LAZIO e le continue e documentate
segnalazioni dell'associazione “Cinema & Società” per
mezzo del suo presidente dott. Maurizio D'Andria,
effettuate anche a mezzo di numerosi esposti rivolti alla
5
Nel 1987, la commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo ha definito tale
concetto come il processo che “soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro”
stessa Burgo Group SpA e alle autorità competenti: dal
Ministero
dell'Ambiente,
alla
Regione
Lazio,
alla
Provincia di Frosinone e Comune di Sora, l'azienda non
ha inteso adottare alcun sistema M.T.D./B.A.T. di
abbattimento delle nano polveri PM2,5 prodotte
in quantità veramente “industriali” (circa 11,5
tonnellate l'anno) dalla turbogas in esercizio nella
Cartiera del Sole.
L'azienda è soggetta ad attenersi a quanto previsto
nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
rilasciata
dalla
Provincia
di
Frosinone
in
data
20/01/2009.
La Provincia di Frosinone è competente ai sensi della L.
R. n. 14 del 06.08.99 modificata dalla L.R. n.16 del
16.12.2011 “Norme in materia ambientale e di
fonti rinnovabili”, nonché dell'art. 10 delle “Norme di
Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità
dell'Aria” approvato con D.C.R. n. 66 del 10.12.2009. In
proposito, il summenzionato art. 10 dispone che “la
Provincia di Frosinone, in considerazione della
situazione di criticità ambientale registrata dalla
rete di rilevamento di inquinamento atmosferico
deve, anche con il supporto di Arpa Lazio, (la cui
attività è dettagliatamente disciplinata dall'art.
26 delle Norme di Attuazione) effettuare controlli
delle emissioni su tutti gli impianti industriali
insistenti
sul
proprio
territorio
ai
fini
della
verifica del rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii ….” e disciplina la serie di
azioni che la Provincia stessa deve porre in
essere per rimuovere le cause, eventualmente
rilevate, di inquinamento atmosferico. Ai sensi
della vigente normativa, la Regione, per quanto di
competenza, ha ribadito, in merito all'anzidetta A.I.A.,
che il presupposto essenziale per il rilascio della
stessa, fosse la verifica che le nuove emissioni
non
concorressero
ad
incrementare
significativamente i livelli di concentrazione degli
inquinanti nel territorio. “Pertanto, la scrivente
Area
(Regione
precedenza
alla
Lazio)
ha
Provincia
richiesto
di
già
in
Frosinone
di
effettuare controlli nel Comune di Sora e zone
limitrofe necessari a verificare i valori emissivi in
atmosfera dell'impianto Cartiera del Sole, nonché
il rispetto delle prescrizioni A.I.A. e dei Piani
Regionali di Tutela ambientale, in particolare del
Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria... ” .
(Regione
Lazio,
29/01/2014).
In
lettera
prot.
particolare:
La
051568
Provincia
del
di
Frosinone delegata al rilascio, controllo e alla revisione
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. e
conseguenti
provvedimenti,
già
in
sede
di
conferenza dei servizi (nel 2008, in cui furono assenti 3
volte su 3 sia Arpa Lazio, sia AUSL, sia i Vigili del Fuoco)
venne fortemente contestata per violazione del D.Lgs
59/2005
(A.I.A.).
Infatti,
il
nuovo
impianto
cogenerativo/turbogas anziché ridurre o stabilizzare le
emissioni
nocive
già
prodotte
dagli
impianti
pre
esistenti (art. 1 - ante e post operam) le AUMENTA
TUTTE (allegato), con percentuali impressionanti. Si
riporta il testo dell'art. 1 del D. Lgs 59/2005 (A.I.A.).
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato I; esso prevede misure
intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile,
ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti e per conseguire un livello elevato di
protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'azienda,
vista
la
tipologia
di
impianti
“esistenti” e “nuovi” è anche e soprattutto
soggetta al rispetto del D.P.R. del 12 aprile 1996
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale,
di cui risulta essere soccombente in base agli
allegati A, B, e D.
I
provvedimenti
amministrativi
assunti
dal
Comune di Sora
A fronte di questa gravissima e delicata situazione, da
un lato l’Amministrazione comunale – pur disponendo di
specifici poteri straordinari – ha omesso per anni di
adottare
qualsiasi
provvedimento.
Provvedimenti
ribaditi da stessa Regione Lazio nella lettera citata prot.
051568 del 29/01/2014 nella quale si ribadisce quanto
segue: “ Si vuole rilevare, altresì, che le misure
adottate per il contenimento dell'inquinamento sono
soggette a verifica della loro effettiva efficacia e che, se
i provvedimenti risultassero insufficienti, è individuata
nei Comuni la competenza a predisporre ulteriori
misure di contenimento dell'inquinamento, misure che
potranno interessare i tre principali settori responsabili
delle maggiori sorgenti emissive, ovverosia, il traffico
veicolare, l'industria, e il riscaldamento civile”.
Ciò ha
contribuito ad aggravare il danno alla salute degli
odierni
ricorrenti.
Sebbene
in
tale
ambito
le
Amministrazioni godano di ampia discrezionalità, il
continuo
e
persistente
superamento
dei
limiti
di
emissione previsti dalla normativa di settore, mette in
luce – con estrema nitidezza – la necessità di adottare
efficaci politiche ambientali, mai adottate. (il fallimento
delle
politiche
comprensorio).
ambientali
Tali
adottate
considerazioni
a
Sora
hanno
e
nel
indotto
i
ricorrenti a rivolgersi alla magistratura, ritenendo che
questa sia ormai l’unica sede in cui rivendicare la tutela
immediata e urgente del proprio diritto a vivere in un
ambiente salubre e in cui chiedere che
competenti
adempiano
al
loro
le istituzioni
dovere
dell’ambiente e della salute.
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni
IN DIRITTO:
Il fumus boni iuris
di
tutela
I
valori
limite
individuati
dalla
legislazione
ambientale di settore e il diritto all’ambiente
salubre
1.1. La normativa di settore in materia di inquinamento
atmosferico pone innanzitutto dei valori di accettabilità
(fissati su medie annuali) che rappresentano limiti
massimi
invalicabili
di
concentrazione
degli
inquinanti, il cui superamento determina con certezza
danni alla salute umana. In particolare
i limiti massimi - attualmente vigenti – sono imposti
1)
dal D.P.R. 203/88 e dal D.lgs. 351/99;
il D.M. 163/1999 pone degli obiettivi che avrebbero
2)
dovuto essere raggiunti entro il 2005;
il D.M. 60/2002, invece, riguarda limiti di inquinamento
3)
da raggiungere, in parte entro il 2005 e solo in parte
entro il 2010.
4) La normativa vigente in materia di qualità dell’aria,
rappresentata dal testo unico D.Lgs n. 155 del 13/08/2010,
impone il rispetto di valori limite di concentrazione in
atmosfera degli inquinanti considerati CO, NO2, SO2,
PM10, PM2,5, C6H6, O3, Benzo(a)pirene.
5)
D.Lgs 59/2005 (A.I.A.)
6)
Regione Lazio – Piano dell'Aria: Parere espresso dalla
Regione Lazio, prot. n. 13009 del 26/01/2009 allorché si
ribadisce “Inoltre, si ricorda che, presupposto essenziale
per il rilascio dell'AIA è la verifica che le nuove emissioni
non concorrano a incrementare significativamente i livelli
di concentrazione degli inquinanti nel territorio, ai sensi
dell'art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dell'aria il
cui schema è stato approvato
con
D.G.R. 448 del
23/07/2008”. In base a tale Piano dell'aria risulta che il
Comune di Sora sia già catalogato in fascia B ossia, città
con elevata presenza di almeno un inquinante oltre misura
e per cui è indispensabile effettuare politiche ambientali
idonee per rientrare nei valori normati. Accanto a questi, i
livelli di attenzione costituiscono soglie anticipate di tutela
della salubrità dell’aria, rispetto ai valori massimi di
accettabilità delle concentrazioni in atmosfera di alcune
sostanze. Essi sono stati individuati dal D.M. 20.5.1991
(che attribuisce alle Regioni il compito di individuare le
zone del territorio in cui possono verificarsi episodi acuti di
inquinamento) e confermati prima da D.M. 12.11.1992 e
D.M. 15.4.1994, che indica le “norme tecniche in materia
di livelli e di stati di attenzione e allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane”. Il superamento di tali valori
mette comunque a rischio la salute dell’uomo e impone
l’adozione
di
provvedimenti
urgenti
di
contenimento
dell’inquinamento: in un’ottica di effettiva prevenzione e
tutela della salute e dell’ambiente, dunque, il rispetto di
tali parametri si impone al di là di episodi acuti di
inquinamento sebbene nel nostro caso, ci si trovi di fronte
ad
una
situazione
di
cronicità
dell'inquinamento
atmosferico come documentato dai continui, prolungati ed
elevatissimi superamenti delle soglie di tutela della salute
pubblica. Da ultimo, il D.M. 60/20026, indica anche le soglie
6
Come indicato, il D.M. 60/2002 prevede una Fase II in cui le emissioni di PM10
devono essere ridotte proporzionalmente nei 12 mesi successivi al 1° gennaio
di allarme di alcune sostanze, quantitativamente più
elevate e pericolose per la salute umana. Va peraltro
rilevato che, anche a prescindere dagli specifici valori
limite,
individuati
dalla
legislazione
di
settore,
la
giurisprudenza ha ormai annoverato il diritto all’ambiente
salubre quale diritto fondamentale dell’uomo: a partire
dagli anni ’70, prima la Corte di Cassazione e poi la stessa
Corte
Costituzionale,
partendo
dal
presupposto
che
l’ambiente costituisce un “bene immateriale unitario”,
hanno
affermato
all’ambiente
l’esistenza
salubre,
di
fondato
un
diritto
soggettivo
su
un’interpretazione
estensiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost.7.Più recentemente, la
Cassazione ha aggiunto che “per ambiente deve intendersi
il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più
significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la
loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno
sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltre
che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse
naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal
diritto comunitario”8.
Conseguentemente,
la
giurisprudenza
ha
sottolineato
l’obbligo per le p.a. di adottare le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento9.
2) La normativa di carattere generale in materia
7
8
9
2005
Cfr.sentenza Cass. Sez. Un. n° 5172 del 1979; sentenze n° 210/1987 e
641/1987: “nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è
imposta da precetti costituzionali (art. 9, 32 Cost.) e assurge a valore primario ed
assoluto”.
Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n° 9727
Cass. S.U., 31 gennaio 2002, n°3798; Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n° 2441
igienico-sanitaria:
obblighi e responsabilità del Comune,
Un risultato diverso poteva e doveva essere raggiunto:
sia il Comune di Sora che la Provincia di Frosinone che
la Regione Lazio ne avevano infatti tutti gli strumenti
normativi (oltre che politici e finanziari).
Innanzitutto, infatti - a prescindere dalle disposizioni
contenute nella normativa di settore che si esaminerà
nel dettaglio - il Sindaco ha l’obbligo di tutelare la salute dei propri cittadini, quale ufficiale di governo e quale
rappresentante della collettività che lo ha eletto.
2.2. In particolare, il D.lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli E.L. – prescrive, all’art. 50
comma 5, che “… in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”10.
10
Già in precedenza, si richiama:
l’art. 38 della L. 142/1990 attribuisce al Sindaco competenza in materia di
“provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, … al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini”
(art. 38).Più recentemente, il Titolo III del D.lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni
e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture, attraverso la suddivisione in 9 Capi, dei quali i primi 4 di notevole
interesse per le interdipendenze con la tutela ambientale. Ulteriori competenze
sono state trasferite alle Regioni e agli Enti Locali dall’art. 73 del D.lgs.
112/1998, a seguito della soppressione del Programma triennale per la tutela
dell’ambiente: si tratta, in sostanza, di funzioni attinenti alla determinazione
delle priorità dell’azione ambientale, al coordinamento degli interventi
ambientali e alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per i diversi
interventi. Il comma 2 dell’art. 73, in particolare, conferisce alle Regioni il
compito di predisporre e attuare Programmi regionali di tutela dell’ambiente. Ai
sensi del successivo art. 74, poi, le Regioni hanno il compito di individuare le
aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici, nei corpi idrici,
nell’atmosfera, nel suolo, che comportano rischi per la salute e per l’ambiente.
Tali aree devono essere classificate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e
essere oggetto di uno specifico piano di risanamento che individuasse le misure
L’art. 54 fa poi riferimento ai provvedimenti finalizzati
alla
prevenzione
che
minacciano
l’incolumità
dei
cittadini.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente statuito che
“l’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via
ordinaria,
determinate
situazioni
non
preclude
l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
– nella specie previsto dall’art. 50 D.lgs. 267/2000 per
le ipotesi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica –
quando la necessità di provvedere con efficacia e
immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge
indicato
sia
tempestivo
tanto
urgente
da
utilizzo
dei
rimedi
non
consentire
ordinari
il
offerti
dall’ordinamento”11.
2.3. Altri specifici poteri derivano all’Amministrazione
comunale da altre fonti normative di carattere generale:
1)
innanzitutto,
attribuiva
“ai
già
l’art.
Comuni
104
le
del
funzioni
D.P.R.
616/1977
amministrative
concernenti: il controllo dell’inquinamento atmosferico
proveniente da impianti termici; il controllo in sede di
circolazione, dell’inquinamento atmosferico o acustico
prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il
11
urgenti per l’eliminazione del rischio e il ripristino ambientale. Il D.lgs. 112/1998
è stato attuato in Lombardia attraverso la L.R. 1/2000: l’art. 3, in particolare,
disciplina la materia relativa a territorio, ambiente e infrastrutture, assegnando
alle Regioni le funzioni relative a:
a)
individuazione di aree regionali in cui le emissioni o la qualità dell’aria
sono soggette a limiti o valori più restrittivi;
b)
adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento atmosferico del territorio regionale;
c)
fissazione degli obiettivi di qualità dell’aria.
Cons. St., 15 aprile 2004, n°2144
controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle
emissioni sonore”.
2)
L’art.
217
T.U.L.S.
n°
1265/34,
prevede
poi
la
possibilità di emettere ordinanze ordinarie al fine di
prevenire o impedire il danno o il pericolo per la salute
pubblica determinati da vapori, gas o altre esalazioni.
3)
Anche la L. 833/1978 – che istituisce il Servizio
Sanitario Nazionale - impone al sindaco il dovere di
adottare interventi immediati a tutela della salute della
popolazione, in ragione della accertata e attuale
pericolosità delle emissioni inquinanti (art. 32).
1. D.Lgs. 231 per i reati ambientali, art. 733 bis:
danneggiamento di habitat. Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale
2. Direttiva
85/337/Cee
del
27
giugno
1985
Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
3.
Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale
dell’ambiente. Responsabilità amministrativa degli
enti. La Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela
penale dell’ambiente;
4. Decreto Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U.
n.177
del
1/8/2011
Attuazione
della
direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,
nonche' della direttiva 2009/123/CE;
In giurisprudenza vi è da registrare un significativo
orientamento secondo cui: “il sindaco è tenuto a
eliminare le situazioni di pericolo per l’incolumità degli
utenti le quali siano inevitabili con l’uso della normale
diligenza. In tal caso devono essere apprestate le
adeguate misure di protezione e le opportune cautele.
La violazione di tali obblighi, in quanto in contrasto con
l’esigenza che il Sindaco garantisce la sicurezza del
territorio, è fonte di responsabilità penale”12. Più
recente, la pronuncia del Tribunale di Messina: “il
sindaco, tanto in virtù della normativa relativa alla
gestione del traffico urbano, quanto in virtù della
normativa in materia ambientale, quanto, infine, in
qualità di ufficiale del Governo cui compete il potere di
emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela
dell’incolumità pubblica, assume una posizione di
garanzia con riferimento alla tutela dell’aria-ambiente
dalle emissioni inquinanti da traffico urbano”13.
Per quanto attiene alla Provincia di Frosinone essa è
soggetta a quanto previsto dal D.Lgs 59/2005 (A.I.A.).
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa
alla
prevenzione
e
riduzione
integrata
dell'inquinamento"
Per quanto attiene alle Regioni, invece, il nuovo art. 117
Cost. attribuisce loro competenze in materia di tutela
della salute, governo del territorio, protezione civile,
valorizzazione dei beni ambientali, ricerca scientifica e
12
13
Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 1997
Trib. Messina, sez. II, 8 ottobre 2002, n° 2175 (confermata in Cassazione con
provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale
tecnologica.
L’ambiente
è
infatti
un
valore
costituzionalmente
protetto, una materia di scopo, in ordine alla quale si
manifestano competenze diverse: mentre spettano allo
Stato funzioni unificanti14, le Regioni possono anche, in
ragione
della
propria
competenza
concorrente,
prevedere discipline più rigorose rispetto ai limiti fissati
dal legislatore, dirette ad assicurare un più elevato
livello di garanzia per le popolazioni e il territorio
interessato. Tale interpretazione è peraltro confermata
anche dal disegno di legge AS3519, che intende dare
attuazione all’art. 117 Cost.15.
3)
Le
competenze
inquinamento
specifiche
atmosferico,
ai
in
materia
sensi
di
della
normativa di settore
3.1. Le strategie normative finalizzate a contenere, in
particolare, il degrado dell’ambiente atmosferico sono
numerose: complessivamente, la materia è regolata da
25 trattati, convenzioni e protocolli internazionali, 50
norme comunitarie e 80 nazionali. Tra queste, occorre
innanzitutto
menzionare
la
direttiva
96/62/CE16,
normativa quadro in materia di valutazione e gestione
della qualità dell’aria.
(e più recenti) e Decreto
Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U. n.177 del
1/8/2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla
14
Corte Cost., 26 luglio 2002, n° 407
15
16
E delle direttive figlie 99/30/CE e 2000/69/CE
tutela penale dell'ambiente, nonché' della direttiva
2009/123/CE. Nel nostro ordinamento, tre sono le leggi
fondamentali
che
definiscono
l’assetto
delle
competenze amministrative in materia di inquinamento
atmosferico
Innanzitutto, va menzionato il D.P.R. del 12 aprile 1996
sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Atto di
indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma
1,
della
L.
22
febbraio
1994,
n.
146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale. Procedura d'impatto ambientale ai
progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio
85/337/CEE. Ambito di applicazione. 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
che l'attuazione della procedura di valutazione di
impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati
A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della
direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel
presente atto.
Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria – Regione
Lazio. Il Piano di risanamento della qualità dell'aria è lo
strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio
da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre
"in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell'aria
ambiente"
e
alle
successive
direttive
integrative. Art. 1 Finalità 1. Il Piano di Risanamento
della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce
norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli
effetti
dannosi
per
la
salute
umana
e
per
l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla
dispersione degli inquinanti in atmosfera. 2. Il presente
Piano è redatto, ai sensi d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351,
conformemente
ai
criteri
stabiliti
dal
decreto
del
Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002,
n. 261.
3.3 Il D.P.R. del 203/1988.
Ai sensi dell’art. 4 – fatte salve le competenze dello
Stato
–
la
tutela
dell’ambiente
dall’inquinamento
atmosferico compete alle Regioni, cui spetta, tra l’altro:
1)
la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio17;
2)
la fissazione dei valori di qualità dell’aria, nell’ambito
dei
piani
di
protezione
ambientale
per
zone
determinate, in cui è necessario assicurare una speciale
protezione dell’ambiente;
3)
la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per
specifiche esigenze di tutela ambientale, nell’ambito dei
piani di cui al punto 1), di valori limite di emissioni più
restrittivi dei valori minimi definiti nelle linee guida;
17
I criteri per la redazione di tale documento sono definiti dal D.M. 261/2002. In
particolare, la Regione è tenuta a: formulare piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, alla luce di quanto disposto nel
D.P.R. 203/1988; sviluppare piani di protezione ambientale per zone specifiche. La
predisposizione del piano – che deve essere aggiornato ogni 3 anni - comprende
poi: l’individuazione delle aree o dei settori produttivi e civili oggetto del piano,
attraverso l’analisi delle caratteristiche del territorio e l’elaborazione delle
informazioni disponibili., l’indicazione, in ciascuna area e/o settore degli interventi
per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria lo sviluppo degli strumenti di
controllo dell’attuazione del piano.
l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e
4)
di
rilevazione
l’organizzazione
degli
inquinanti
dell’inventario
atmosferici
regionale
e
delle
emissioni (cfr. art. 3 direttiva 96/62/CE).
I Comuni, invece, hanno competenze soprattutto in
materia di rilascio di autorizzazione ed espressione dei
pareri nei confronti della Provincia. Poiché, tuttavia,
scopo ultimo di tale disciplina è la tutela della salute e
dell’ambiente salubre, l’autorità amministrativa locale è
investita altresì di compiti più generali e di funzioni
repressive,
che
devono
essere
esercitati
con
tempestività e congruità.
A prescindere, comunque, dalle diverse competenze, la
legge esprime chiaramente un concetto, costituente
norma
di
azione
per
l’operato
della
p.a.:
il
perseguimento del più elevato grado possibile di
protezione
ambientale
discrezionalità
e
della
salute
amministrativa
umana.
è
La
dunque
condizionata al raggiungimento di tale obiettivo e
all’applicazione della migliore tecnologia disponibile.
3.3. Il D.lgs. 351/1999, invece, in attuazione della
direttiva 96/62, impone alle amministrazioni l’obbligo di
“mantenere la qualità dell’ambiente, laddove è buona,
e migliorarla negli altri casi” (art. 1).
Il
conseguimento
di
tale
obiettivo
deve
avvenire
attraverso un approccio integrato per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo (art. 3).
In particolare, le Regioni devono:
1.
effettuare indagini al fine di valutare preliminarmente
la qualità dell’aria e individuare le zone nelle quali i
livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
2.
in tali zone, definire i piani d'azione contenenti le
misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme;
3.
indicare una lista di zone e di agglomerati nei quali: a)
i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine di tolleranza; b) Sora rientra in
questa casistica : i livelli di uno o più inquinanti sono
compresi
tra
il
valore
limite
ed
il
valore
limite
aumentato del margine di tolleranza;
4.
nelle zone e negli agglomerati di cui al punto 1,
adottare
un
raggiungimento
piano
o
dei
valori
un
programma
limite
entro
per
i
il
termini
stabiliti18;
5.
adottare, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da
non comportare il rischio di superamento degli stessi,
un piano di mantenimento della qualità dell'aria, al fine
di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei
valori limite.
In attuazione del D.lgs. 351/1999, è stato emanato il
18
I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico I piani e
programmi, devono essere resi disponibili al pubblico
D.M. 1.10.2002 n° 261, che definisce le modalità di valutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per
la stesura dei programmi di miglioramento e di mantenimento della stessa. In particolare, all'art. 4, vengono
individuati, quale principale strumento conoscitivo per
la redazione dei programmi di miglioramento, gli inventari delle sorgenti di emissione, e nell'Allegato 2 vengono riportati i criteri per la redazione degli inventari, che
devono essere seguiti in modo da garantire un adeguato livello di attendibilità e di uniformità ai dati raccolti.
La responsabilità civile connessa alla mancata tutela dell’ambiente e della salute umana
La responsabilità dei resistenti in ordine all’inadempimento degli obblighi di tutela dell’ambiente e della salute umana – anche a prescindere dalla normativa di
settore indicata – deve essere riconosciuta in base ai
principi generali del codice civile e di quello penale, interpretate alla luce degli artt. 32 (in tema di diritto alla
salute) e 9 (in relazione alla tutela dell’ambiente) della
Costituzione. Per quel che attiene, innanzitutto, la disciplina civilistica, la responsabilità delle Amministrazioni
resistenti discende direttamente dal combinato disposto
degli artt. 2043 c.c.19 e 32 Cost.: “la responsabilità della
P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una condotta omissiva sussiste non soltanto in caso in cui questa concreti violazione di una specifica norma istitutiva
19
Cass. civ., sez. un., 5 agosto 1994, n. 7266
dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di
prudenza e diligenza, di cui è espressione l'art. 2043
c.c.”20.
Ebbene, nel caso sottoposto al Tribunale, la Burgo
Group S.p.A il Comune di Sora, la Provincia di Frosinone
e la Regione Lazio
non hanno tutelato in modo
adeguato la salute e l’ambiente dei cittadini sorani,
diritti non suscettibili di affievolimento, sia operando
attraverso atti amministrativi inidonei, sia, più in
generale,
attraverso
una
condotta
gravemente
omissiva21:si tratta dunque di una fattispecie che rientra
nella previsione dell’art. 2043 c.c.
Sotto il profilo soggettivo, la colpa della p.a. consiste sia
nella violazione delle regole di comune prudenza, che
ha dato luogo ad attività provvedimentale negligente o
imprudente, sia nella violazione di leggi di settore alla
cui osservanza essa è vincolata, dovendo osservare i
principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento
prescritti dall'art. 97 Cost.22.
Con riferimento, poi, al danno ingiusto determinato
dalle
Amministrazioni
quand’anche
i
(particolarmente
resistenti,
livelli
per
le
di
si
precisa
sostanze
PM2,5)
non
che
–
inquinanti
fosse
tanto
palesemente superiore a tutti i limiti fissati dalla
20
21
22
Cass. civ., sez. I, 12 agosto 1992, n. 9550
Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n. 2092
Cass. civ., sez. I, 24 maggio 1991, n. 5883
normativa di settore – essi sarebbero certamente
superiori alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.
La norma, infatti, sanziona le immissioni di fumi e simili
propagazioni che – a prescindere dai limiti individuati
dalla normativa di settore – producono effetti nocivi e
molesti per le persone.
7.3. Uno sguardo al codice penale induce a ritenere
altresì configurabile, innanzitutto, la responsabilità di
carattere generale ex art. 40 c.p. per non aver impedito
il superamento dei limiti di emissione previsti dalla
vigente normativa e il conseguente danno alla salute
dei cittadini, pur avendo l’obbligo giuridico di farlo,
secondo la normativa indicata.
Proprio in relazione alla responsabilità di cui all’art. 40
c.p., la giurisprudenza ha precisato che: “del bene della
vita l'elemento tempo costituisce una componente
essenziale,
con
la
conseguenza
che
ogni
fatto
imputabile che ne determini l'anticipata cessazione,
influenzando un fattore patogenetico già esistente e
costituente la causa clinica del decesso, non può
considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo
quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che,
per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era
generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di
causalità
va
esaminato,
secondo
i
principi
della
regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale,
ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte.
Perché possa escludersi il nesso causale, e possa
parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente
ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto
meno nel caso di lesione del bene «vita» (ma il discorso
vale certamente anche per il bene «salute»), che esso
non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non
l'abbia neppure minimamente accelerato”23. Anche in
questo settore, è bene precisare che la nozione di
danno deve essere interpretato in un’accezione ampia –
che prescinde dai limiti di emissione indicati dalla
normativa di settore. Ciò discende dall’applicabilità,
anche nel settore del diritto dell’ambiente, dell’art. 674
c.p.24.: Così, la giurisprudenza ha statuito che “in tema
di emissioni nell'atmosfera, è stata ritenuta la loro
capacità offensiva, in considerazione della indubbia
idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle
persone, dovendosi fare rientrare nel concetto di
"molestia"
tutte
le
situazioni
di
fastidio,
disagio,
disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e
della quiete", che producono "un impatto negativo,
anche psichico, sull'esercizio delle normali attività
quotidiane di lavoro e di relazione” ... In
prospettiva
è
stato
affermato
che
può
tale
costituire
"molestia" anche il semplice arrecare alle persone
preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali
danni alla loro salute per l'esposizione ad emissioni
23
24
Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n. 5962
Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2005, n° 19898
atmosferiche inquinanti. Deve ricordarsi, inoltre, in
proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod.
pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è
necessario che sia determinato un effettivo nocumento
alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta
delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso
sopra indicato”25.
Con altra recentissima sentenza, abbandonando la
teoria della “legalità formale”, la Cassazione si é
appunto pronunciata sulla sussistenza di tale reato,
anche a prescindere dal superamento dei limiti di
immissione stabiliti dalla legge, essendo sufficiente
l’offensività
della
condotta26.
In
questo
caso:
“le
molestie, per essere rilevanti ai fini dell’art. 674 c.p.
devono risultare, secondo il disposto dell’art. 844 c.c.,
“superiori alla normale tollerabilità”. A tal fine è
necessario
verificare
se
le
emissioni
rivestono
effettivamente un carattere molesto, cioè sgradevole o
fastidioso e come tale avvertibile da un numero di
cittadini”27. Sotto questo profilo, la disciplina penalistica
è del tutto affine a quella di cui all’art. 844 c.c.: “in
tema d’inquinamento atmosferico, i “casi non consentiti
dalla legge” di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti
25
26
27
Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2004, n. 38297
Cfr. anche: Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n.
12428, Montini; 4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in
proc. Tilli; 14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n.
3531, Terrile
Cass. pen., 24 ottobre 2005, n° 38936
Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2004, n° 26649
ai sensi dell’art. 674 c.p. possono essere quelli di
qualunque
genere
che
“superano
la
normale
tollerabilità”, evincibili, a contrario, dal disposto c.p.,
dell’art. 844 c.c. …. Sicchè, la tutela civilistica contro le
immissioni intollerabili, che compete non solo al
proprietario del fondo contiguo ma alla generalità dei
cittadini
potenzialmente
danneggiati
(“avendo
il
principio dettato dall’art. 844 c.c. evidente portata
generale”), non solo non esclude la tutela penalistica di
cui all’art. 674 c.p. ma, ponendo uno specifico divieto,
ne costituisce presupposto”28.
Questo tipo di responsabilità può certamente essere
addebitata alle Amministrazione resistenti: come ha
chiarito alcuni anni fa la Cassazione, infatti, il diritto
soggettivo alla salute deve essere protetto anche
nei confronti della p.a.29: Essa, infatti, non ha il
potere di rendere insalubre l’ambiente neppure
in
ragione
di
pretesi
interessi
pubblici
di
particolare rilevanza e, dunque, di autorizzare
attivi suscettibili di determinare tale insalubrità,
senza
l’impiego
di
idonee
cautele
atte
a
scongiurare il pericolo30.
Il tribunale di Bologna ha di recente affermato che
“nessun potere discrezionale viene concesso alla p.a.
[in
28
29
30
materia
di
contenimento
dell’inquinamento
Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2004, n° 26649; . Cfr. anche Cass. pen., sez. III, 3
marzo 2004, n° 9757; Cass. pen., sez. III. 28 settembre 2005, n° 38936
Cass. civ, sent. N°5172/1979
Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n° 2092
atmosferico],
possibilità
ma
solo
o meno
di
una
valutazione
superamento
dei
circa
la
livelli
di
attenzione o degli obiettivi di qualità, basata però non
solo sui dati delle emissioni, intesi come media
annuale, ricavati dalle centraline fisse in un numero
ridottissimo di postazioni, ma anche di quelli rilevati …
dal mezzo mobile, dai campionatori passivi e da ogni
altro idoneo sistema di rilevamento, poiché solo così è
possibile avere una corretta e completa valutazione
della qualità dell’aria e poiché così ha voluto il decreto
Ronchi”31. In effetti, se le p.a. convenute si fossero
comportate
secondo
amministrazione,
gli
le
regole
odierni
attori
di
buona
avrebbero
effettivamente conseguito l’utilità sperata, ossia il
miglioramento della salubrità dell’ambiente e un minor
pregiudizio al bene della vita32.
Il periculum in mora
1. Alla luce di quanto esposto, non può che concludersi
asserendo che la situazione di Sora e del comprensorio ,
con riguardo all’inquinamento atmosferico connesso
alle
immissioni
della
centrale
di
cogenerazione
-
turbogas, è gravemente critica e impone, da un lato
l’applicazione di provvedimenti urgenti che evitino
l’aggravarsi dei danni già subiti dai cittadini sorani;
dall’altro, la pianificazione di strategie di lungo termine
che consentano alla città di Sora di non superare i limiti
31
32
Trib. Bologna, dott. Ciccone, 6 settembre 2001
Corte App. Firenze, 20 maggio 2001
previsti dalla legge a tutela dell’ambiente e della salute.
La condotta del Sindaco di Sora e dell’Amministrazione
provinciale e regionale – che avevano il dovere di
proteggere i cittadini e il potere di intervenire con
efficacia - è stata sino ad ora gravemente carente e
inadempiente in relazione a entrambi i profili.
Ciò ha determinato, per i cittadini e in particolare per gli
odierni ricorrenti, un grave danno alla salute: il nesso
causale tra esposizione a emissioni inquinanti indicate e
patologie cardiache, respiratorie e tumorali è, infatti,
stato
da
tempo
accertato
e
recentissimamente
confermato (2013) in sede scientifica.
È
altrettanto
certo
che
l’applicazione
effettiva
e
reiterata dei provvedimenti amministrativi indicati dalla
normativa
di
settore
avrebbe
consistentemente
diminuito tale rischio.
Si rileva, dunque, l’urgenza di un intervento di Codesto
Tribunale, volto alla cessazione immediata degli effetti
dannosi derivanti dalla condotta della azienda Cartiera
del Sole – Burgo Group SpA e delle Amministrazioni
resistenti.
2. La legittimità e la fondatezza di tale richiesta appare
fondata
anche
alla
luce
della
più
recente
giurisprudenza. In generale, infatti, la Cassazione ha
precisato che il diritto alla salute non deve trovare
tutela solo in via successiva, attraverso il risarcimento
del danno, ma anche in via preventiva, attraverso il
riconoscimento del diritto all’eliminazione dei fattori
potenzialmente
dannosi
per
la
salute:
“non
è
necessario che il danno si sia verificato, perché il
titolare del diritto possa reagire contro la condotta
altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di
provocarlo…la protezione apprestata dall’ordinamento
al titolare del diritto si estrinseca prima nel vietare agli
altri
consociati
di
tenere
comportamenti
che
contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli effetti
lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile
al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al
diritto alla salute sarebbe contraddittorio affermare che
esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in
discussione l’integrità e ammettere che alla persona sia
data la sola tutela del risarcimento del danno e non
anche quella preventiva”33.
La legittimazione attiva dei ricorrenti
1. I ricorrenti sono tutti cittadini
che, ben prima di
rivolgersi a Codesto Tribunale, si sono adoperati –
attraverso
lettere,
segnalazioni,
manifestazioni
pubbliche, esposti – al fine di sollecitare un intervento
della società Burgo Group SpA e delle Amministrazioni
competenti a tutela della loro salute e di quella dei loro
figli.
Essi hanno deciso di intraprendere la presente azione
legale nella convinzione che – allo stato delle cose – non
33
Cass. civ., 27 luglio 2000, n° 9893
vi sia altra strada per denunciare le gravi condizioni
ambientali e sanitarie in cui, da troppi anni, sono
costretti a vivere come argomentato, infatti, il diritto
alla salute e quello a un ambiente salubre sono, infatti,
diritti fondamentali dei cittadini, cui corrispondono
precisi doveri in capo alle p.a. .
I ricorrenti si rivolgono dunque a Codesto Tribunale per
ottenere l’immediata imposizione di alcuni specifici
provvedimenti, ritenuti efficaci dagli esperti del settore
e in gran parte già adottati dalle Amministrazioni
resistenti, al fine di impedire l’aggravarsi dei danni
biologici, esistenziali e patrimoniali che hanno subito e
che continuano a subire ogni giorno.
In questo senso, si chiede al Tribunale civile di imporre
alla Burgo
Group SpA di adottare gli opportuni
accorgimenti tecnici (imposizione dell'installazione dei
filtri anti PM2,5 agli impianti di cogenerazione/turbogas,
come facilmente riscontrabili in commercio, come
visibili, ad esempio, al sito web www.emerachem.com )
presso la Cartiera del Sole di Sora
volti a tutelare il
diritto alla salute dei cittadini sorani, e di prescrivere al
Comune di
Sora, alla Provincia di Frosinone e alla
Regione Lazio che adempiano agli obblighi di risultato
imposti dalla legislazione ambientale. Non ultimo,
l'installazione di una centralina fissa di monitoraggio
della qualità dell'aria di Sora così come presenti in altre
città della provincia di Frosinone.
Ciò posto, i ricorrenti – con l’ausilio di esperti nel campo
scientifico e urbanistico – hanno enucleato alcune
indicazioni
che
ritengono
possano
selezionare i provvedimenti
essere
utili
a
idonei a impedire che il
comportamento illecito delle parti resistenti continui.
2. Per le ragioni esposte, la legittimazione dei ricorrenti
non può essere posta in dubbio.
Essi vantano, per l’appunto - non un mero interesse bensì
di
un
costituzionalmente
diritto
garantito
soggettivo
e
azionabile
assoluto,
in
via
ordinaria.
A partire dalla sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n° 5172/1979 e dal leading case costituito
dall’ordinanza del Pretore di Taranto, in tema di tutela
inibitoria del diritto alla salute34, la giurisprudenza ha
offerto un’ampia conferma di tale principio, anche con
riferimento
al
caso
specifico
dell’inquinamento
atmosferico e acustico determinato dall'impianto
di cogenerazione-turbogas della Cartiera del Sole
– Burgo Group SpA di Sora Sotto altro profilo, il
ricorso denuncia situazioni lesive in danno di soggetti
determinati, qualificati da una specifica relazione con il
territorio, che ben possono essere tutelate attraverso
provvedimenti d’urgenza35. In particolare, secondo la
34
35
Ord. 28 luglio 1976
E. DINI, G. MAMMONE, “I provvedimenti d’urgenza”, Giuffrè Editore, pag. 381. In
giurisprudenza, ex plurimis, cfr: Pret. Monza 15 gennaio 1976; Pret. Verona, 12
novembre 1987; Trib. Chieti, 28 giugno 1993 (con cui è stato ordinato al Comune
di eseguire i lavori necessari per eliminare il deflusso delle acque nere della
fogna comunale); Pret. Modica, 31 luglio 1990; Pret. To, 19 luglio 1988; Cass. Sez.
Suprema
Corte
è
possibile
ottenere
dal
Giudice
ordinario la condanna a un facere della p.a. ogni
qualvolta
il
riconducibile
l’inosservanza
comportamento
a
di
comportamenti
delle
comuni
quest’ultima
materiali,
cautele
sia
come
necessarie
a
evitare danni a terzi.
Dello stesso parere la dottrina, secondo cui “la tutela
d’urgenza può trovare, anche in materia ambientale,
applicazione ideale”36.
*
*
*
Tutto ciò premesso, con riserva di ogni azione in ordine
al risarcimento dei danni subiti e subendi, i ricorrenti,
come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO
che l’Ill.mo Giudice, ritenuti sussistenti gli estremi di cui
agli artt. 700 c.p.c. e ss., esaminati gli atti, valutata
l’urgenza e assunte ove ritenuto necessario sommarie
informazioni, voglia emettere, con decreto inaudita
altera parte ovvero previa fissazione di udienza di
comparizione delle parti, i provvedimenti necessari e
sufficienti
perché
cessi
immediatamente
l’illecito
perpetrato dai resistenti tutto ciò al fine di impedire
l’aggravarsi del danno alla salute dei ricorrenti. In
particolare, chiedono che il Tribunale di Cassino:
36
Un., 6 ottobre 1979, n° 5172
E. DINI, G. MAMMONE, op. cit. LANDI, “La tutela processuale dell’ambiente”,
Padova 1991. POSTIGLIONE, “Lo spazio giuridico di informazione, partecipazione
e azione del cittadino e delle associazioni in relazione all’ambiente”, in AA.VV.
“La qualità della vita e dell’ambiente”, atti del Convegno svoltosi a Viterbo dal 27
al 29 maggio 1998
1)
Ingiunga
Disponibili
alla
/
resistente
B.A.T.
Migliore
specificatamente
Tecnologie
ad
uso
di
abbattimento delle emissioni inquinanti (PM2,5, PM10,
NOx, SO2, CO, solfato, nitrato, cloruro di sodio,
carbonio, polveri minerali, ...) in atmosfera da impianto
cogenerativo-turbogas
2)Imponga
il
fermo
immediato
dell'impianto
cogenerativo-turbogas, con apposizione dei sigilli, fin
tanto che l'azienda Burgo SpA non termini i lavori di
adeguamento
dell'impianto
cogenerativo
con
l'apposizione di filtri anti particolato fine PM2,5 e altre
sostanze principalmente inquinanti e lesive della salute
umana e dell'ambiente (M.T.D./B.A.T.) come quelli
indicati in esempio. All’uopo rilevando che l'azienda
Cartiera del Sole – Burgo Group SpA di Sora dispone
funzionalmente degli impianti tecnologici/produttivi “di
riserva” (caldaia Monego) tale che, un fermo della
turbogas per le migliorie tecnologiche dovute, non
comporterebbe
il
fermo
della
produzione
e
delle
lavorazioni proprie, potendo optare immediatamente
per
una
configurazione
preesistente
all'adozione
produttiva
di
tale
pari
a
quella
turbogas.
Stessa
configurazione che adotta ogni anno.in circostanza della
manutenzione della turbogas in questione.
3)Imponga alla Regione Lazio l'installazione di una
centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di
Sora come presenti anche in città “minori” della
provincia di Frosinone.
4)Ordini alle Amministrazioni resistenti l’adozione di
tutti i provvedimenti contingenti ed urgenti necessari e
sufficienti
al
raggiungimento
del
risultato
di
contenimento delle soglie di inquinamento nei limiti di
legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede volersi disporre Consulenza Tecnica d’ufficio
affinché il consulente incaricato
α)
Accerti i carichi emissivi di inquinanti dell'impianto di
cogenerazione – turbogas in esercizio massimo e/o
potenziale
(particolarmente
per
le
cancerogene
PM2,5) sia “al camino” che “fuori camino” con il
controllo diretto di ARPA LAZIO e funzionari di P.G. e li
confronti con l'inquinamento atmosferico presente
normalmente nell'aria di Sora in condizione di fermo
lavorativo di stesso impianto cogenerativo-turbogas
onde determinarne senza alcun margine di errore il
carico inquinante.
β)
Verifichi il potenziale elettrico di stesso impianto
cogenerativo-turbogas e se questo risulti essere
superiore ai 50 MW elettrici o inferiore;
χ)
verifichi la disponibilità in commercio di Migliore
Tecnologie Disponibili / B.A.T. specificatamente ad
uso
di
abbattimento
delle
emissioni
inquinanti
(PM2,5, PM10 NOx, SO2, CO, … solfato, nitrato,
cloruro di sodio, carbonio, polveri minerali, ... ) in
atmosfera da impianto cogenerativo-turbogas.
δ)
verifichi la disponibilità in seno alla azienda Cartiera
del Sole della caldaia modello “Monego” da 60 MW in
“riserva fredda” e delle due minori da 16 MW
cadauno ancora in esercizio e la loro disponibilità
immediata
ad
tecnicamente
operare
in
funzionalmente
sostituzione
e
dell'impianto
cogenerativo-turgogas che ha sostituito appunto la
precedente
configurazione
tecnica-produttiva
costituita da nr. 3 caldaie come sopra ricordate;
ε)
Accerti
un
fermo
della
turbogas
per
lavori
di
adozione delle B.A.T. / M.T.D. (filtri anti PM2,5 alla
turbogas) non determinerebbe il fermo impianti
produttivi potendo essere impiegata tale riserva
fredda (caldaia Monego)
φ)
Accerti che tale ripristino della configurazione ante
turbogas
consentirebbe
perciò
il
normale
svolgimento della produzione di carta con il solo
limite della minore produzione di energia elettrica,
per la parte che la Burgo spa vende al Gestore (enel),
incidendo così solo o prevalentemente sul fatturato
derivante dalla vendita di energia elettrica, stimata
per un importo superiore a 25 milioni di euro l'anno
( al prezzo di 50 euro per Mw elettrico/ora).
Si chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 210c.p.c.
che il Giudice adito acquisisca la perizia CTU di
nomina della Procura della Repubblica di Cassino,
come agli atti del procedimento penale nr 1064/08
RGPM e altra documentazione ivi prodotta, quale il
Parere 325/2009 del Ministero dell'Ambiente e Parere
dell'ISPRA del 19/06/2009 già presentati in quella
sede, nonché del parere espresso dalla Commissione
Tecnica nominata dal Comune di Sora già consegnata
alla Provincia di Frosinone.
Si chiede formalmente che il Giudice adito acquisisca
da febbraio 2012 a gennaio
2014 i monitoraggi
dell’ARPA LAZIO..
Si
depositano
i
documenti
analiticamente
indicati
nell’indice del fascicolo di parte. Con riserva di ulteriori
richieste istruttorie in ragione della avverse difese dei
ricorrenti
DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 si
dichiara che il valore della causa è indeterminato.
Cassino,
CONTUCCI
04/03/2014
Avv. MASSIMILIANO