La Nuova Versione di ANANKE 1.0.34 del 13/12/2014

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La Nuova Versione di ANANKE 1.0.35 del 03/01/2015
Apertura Esercizio 2015
La funzione può essere attivata dalla videata principale di Ananke tramite il pulsante
“Nuovo Esercizio”
La Password richiesta è 2015
NOTA BENE
La funzione predispone l’Esercizio 2015 x la Gestione della Contabilità Stipendi; si
ricorda che:
- sono state proposte automaticamente le voci 802 (Detrazioni x Redditi Lavoro
Dipendente) su Tutti i Dipendenti e gli Amministratori Attivi che hanno usufruito
delle Detrazioni nel corso dell'Esercizio 2014
- sono state proposte e ricalcolate automaticamente le voci 803 (Detrazioni x Carichi di
Famiglia) su Tutti i Dipendenti Attivi che hanno usufruito delle Detrazioni Famigliari
nel corso dell'Esercizio 2014. Dovrete comunque aggiornare i dati con le
variazioni comunicate dai Dipendenti e verificare i Nuovi Importi
nella Tabella ‘Detrazioni Familiari’
- sono state proposte automaticamente le voci 616 (Bonus Irpef - D.L. 66/2014) su Tutti i
Dipendenti Attivi che hanno usufruito del Bonus Fiscale nel corso dell'Esercizio 2014
- è necessario ricaricare su tutte le Anagrafiche le Indennità presenti nell'Esercizio
2014 che avevano a fronte una Data Fine e non sono state perciò ribaltate sul Nuovo
Esercizio
- dovete verificare, per ogni Dipendente, i dati relativi alla Vacanza Contrattuale che
sono stati riproposti a partire dal 1° Gennaio 2015.
- Detrazioni per Lavoro Dipendente – Anno 2015
La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 Dicembre 2013 n. 147) ha apportato piccoli aumenti alle
Detrazioni Irpef spettanti ai Lavoratori Dipendenti e Assimilati. La Detrazione base passa dal 2014 a
1.880,00 Euro, con ulteriori adeguamenti delle altre Detrazioni.
In pratica si tratta di piccoli bonus che, comunque, non hanno effetto per chi ha redditi bassi, in
quanto le detrazioni azzerano già il debito di imposta.
o
Reddito per Detrazioni fino ad Euro 8.000,00
Se il Reddito per Detrazioni non è superiore ad Euro 8.000,00 la Detrazione spetta
nella misura di Euro 1.880,00 da rapportare al Numero di Giorni di Lavoro
Dipendente. L’ammontare della Detrazione effettivamente spettante non può
comunque essere inferiore ad Euro 690,00 per Redditi di Lavoro Dipendente
derivanti da Contratti a Tempo Indeterminato, ovvero ad Euro 1.380,00 per Redditi
di Lavoro Dipendente derivanti da Contratti a Tempo Determinato.
Pertanto, calcolare la detrazione come segue:
Detrazione = 1.880,00 x (N. Giorni Lavoro Dipendente diviso 365)
Se la Detrazione così determinata è Inferiore ad Euro 690,00 e il Reddito di Lavoro
Dipendente Deriva da un Rapporto a Tempo Indeterminato la Detrazione spettante è
pari ad Euro 690,00.
Se la Detrazione così determinata è Inferiore ad Euro 1.380,00 e il Reddito di
Lavoro Dipendente deriva da un Rapporto a Tempo Determinato la Detrazione
spettante è pari ad Euro 1.380,00.
Se avete percepito sia Redditi di Lavoro Dipendente Derivanti da un Rapporto a
Tempo Indeterminato che Redditi di Lavoro Dipendente Derivanti da un Rapporto a
Tempo Determinato, potete usufruire della Detrazione più favorevole pari ad Euro
1.380,00.
o
Reddito per Detrazioni Superiore ad Euro 8.000,00 e fino ad Euro 28.000,00
Per determinare l’ammontare della Detrazione effettivamente spettante calcolare:
Quoziente = (28.000,00 – Reddito per Detrazioni) diviso 20.000,00
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime
quattro cifre decimali.
Detrazione Spettante = [ 978,00 + (902,00 x Quoziente) ] x (N. Giorni Lavoro
Dipendente) diviso 365
o
Reddito per Detrazioni Superiore ad Euro 28.000,00 e fino ad Euro 55.000,00
Per determinare l’ammontare della Detrazione effettivamente spettante calcolare:
Quoziente = (55.000,00 – Reddito per Detrazioni) diviso 27.000,00
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime
quattro cifre decimali.
Detrazione Spettante = [ 978,00 x Quoziente x (N. Giorni Lavoro Dipendente)
diviso 365 ]
o
Reddito per Detrazioni Superiore ad Euro 55.000,00
La Detrazione per Lavoro Dipendente e Assimilati è Pari a Zero
- Tabella Detrazioni Familiari – Anno 2015
o
L’Articolo 483 della Legge 228 del 24 Dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 29 Dicembre 2012 decreta:
Familiari a Carico: Detrazioni Irpef
Fino al 31
Dicembre 2012
Dal 1° Gennaio
2013
Detrazione per ciascun figlio (inclusi
quelli naturali, riconosciuti, adottivi o
affidati)
800 Euro
950 Euro
Detrazione per ciascun figlio inferiore a
tre anni di età
900 Euro
1220 Euro
Detrazione aggiuntiva per ciascun figlio
portatore di handicap
220 Euro
400 Euro
Detrazione aggiuntiva per contribuenti
con più di tre figli a carico
200 Euro per
ciascun figlio a
partire dal
primo
Identica
- Decreto Legge Numero 70 del 13 Maggio 2011 (Pubblicato su G.U. n. 110
del 13 Maggio 2011)
o
Il sopracitato Decreto stabilisce l’Abolizione per i Lavoratori Dipendenti e Pensionati
dell’Obbligo di Comunicazione Annuale dei Dati relativi a Detrazioni per Familiari a
Carico. L’Obbligo sussiste solo in caso di variazione dei Dati.
- Vacanza Contrattuale
Legge di Stabilità 2015 – Legge 23 Dicembre 2014 n. 190
o La Legge di Stabilità 2015 dispone:
255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:
«Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Comma 452: “ Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da
computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai
sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.”
- Bonus Irpef D.L. 66/2014
Il Bonus Fiscale di 80 Euro diventa strutturale per tutti i Lavoratori Dipendenti con Reddito
Inferiore a 26.000 Euro annui.
Pertanto l’art. 13 comma 12 della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che:
“Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato
al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000
euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro».
- Aliquote Co.Co.Co. Anno 2015
Le nuove aliquote relative agli iscritti alla gestione separata INPS sono state aggiornate nelle
seguenti misure:
- Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o
indiretta 23,50%
- Collaboratori privi di altra tutela previdenziale 30,72%.
Si ricorda che le suddette aliquote sono per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a
carico del committente. Si ricorda, altresì, che le stesse vanno applicate con il criterio di cassa e
quindi sui pagamenti effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2015, anche se riferiti a periodi
precedenti.
- Addizionale Regionale Liguria
o
La Regione Liguria, con l’articolo 34 della Legge Regionale n. 40 del 19 Dicembre 2014, ha
stabilito, con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno
d’imposta 2014. I sostituti d’imposta ne terranno conto all’atto di effettuare le operazioni di
conguaglio di fine anno 2014 a valere sulle rate trattenute nell’anno successivo. Gli altri
contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l’annualità
d’imposta 2014:
Reddito Imponibile
Fino a 28.000 Euro
Aliquota Applicabile
1,23 per cento
Da 28.000 Euro
1,73 per cento
Come di calcola
Percentuale da calcolarsi sull’intero
ammontare del reddito imponibile
Percentuale da calcolarsi sull’intero
ammontare del reddito imponibile
Meccanismo correttivo
Inoltre per i Redditi compresi tra 28.000,01 Euro e 28.142,86 Euro l’Imposta determinata con Aliquota 1,73% è ridotta
di un Importo pari al Prodotto tra il Coefficiente 0,9827 e la Differenza fra 28.142,46 Euro e il Reddito Imponibile del
Soggetto ai fini dell’Addizionale Regionale.
o
Pertanto all’atto dell’Apertura del Nuovo Esercizio vengono ricalcolati i Nuovi Importi
delle Addizionali Regionali da applicare nel Calcolo dello Stipendio nelle 11 Rate (da
Gennaio 2015 a Novembre 2015) durante l’Esercizio 2015
Aliquote Addizionale Regionale Irpef – Anno 2015
Aggiornamento AUTOMATICO delle aliquote nella Tabella Addizionale Regionale secondo le nuove
disposizioni di legge:
Addizionale Regionale Regione Piemonte
Scaglione
Aliquota
Addizionale Fissa Scaglione Prec.
Da Euro
A Euro
0,00
15.000,00
1,62
0,00
0,00
15.000,01
28.000,00
2,13
243,00
15.000,00
28.000,01
55.000,00
2,75
519,90
28.000,00
55.000,01
75.000,00
3,32
1.262,40
55.000,00
75.000,01
99.999.999,00
3,33
1.926,40
75.000,00
E’ introdotta una detrazione regionale pari a Euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire
dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Tale importo verrà determinato applicando le disposizioni
previste per l’analoga agevolazione nazionale (art. 12 del Tuir).
E’ introdotta una detrazione regionale per ogni figlio portatore di handicap di un importo pari a Euro 250,00. Tale importo verrà
determinato applicando le disposizioni previste per l’analoga agevolazione nazionale (art. 12 del Tuir).
* Fonte: Comunicato Regione Piemonte
Aliquote da Aggiornare MANUALMENTE nella Tabella Addizionale Regionale secondo le nuove
disposizioni di legge:
Addizionale Regionale Regione Liguria
Scaglione
Aliquota
Addizionale Fissa Scaglione Prec.
Da Euro
A Euro
0,00
15.000,00
1,23
0,00
0,00
15.000,01
28.000,00
1,81
184,50
15.000,00
28.000,01
55.000,00
2,31
419,80
28.000,00
55.000,01
75.000,00
2,32
1.043,50
55.000,00
75.000,01
99.999.999,00
2,33
1.507,50
75.000,00
* Fonte: Sito Internet Regione Liguria
Addizionale Regionale Regione Sardegna
Scaglione
Aliquota
Addizionale Fissa Scaglione Prec.
Da Euro
A Euro
0,00
99.999.999,00
1,23
0,00
0,00
* Fonte: Sito Internet Regione Sardegna
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La Versione (-1) di ANANKE 1.0.34 del 13/12/2014
Elaborazione Mensilità Dicembre (Tredicesime / Conguagli)
-
Si ricorda che prima di predisporre l’Elaborazione della Mensilità di Dicembre è
assolutamente necessario aggiornare le Aliquote delle Addizionali Regionali e delle
Addizionali Comunali tramite il pulsante “Addizionale” che potete trovare sul Menù
Principale di Siscom Ananke.
-
Si ricorda di verificare attentamente la voce relativa al Bonus Irpef che viene conguagliata se
necessario
-
Si ricorda di verificare attentamente i dipendenti soggetti a Massimale Cpdel
Nuova Opzione che consente di Conguagliare nel Calcolo del Massimale eventuali Importi
CPDEL comunicati da altri Enti; pertanto è necessario inserire sulla Scheda Anagrafica
l’Importo da Conguagliare.
-
Per i Dipendenti soggetti a Fondo Perseo viene attivato in automatico il Controllo dell’Importo
Deducibile.
L’Importo Deducibile massimo corrisponde all’Importo Minore tra:
o 12% del Reddito Complessivo
o 5.l64, 57 Euro
o Il Doppio della Quota TFR destinata al Fondo (Imponibile Fondo Perseo * 6.91% * 2 se
Dipendente TFR oppure Imponibile Fondo Perseo * 2% * 2 se Dipendente Optante)
Si ricorda che nel Tetto della Deducibilità rientrano tutti i Contributi, sia quelli Versati dal
Lavoratore e sia quelli a Carico del Datore di Lavoro.
La Somma eccedente l’Importo Massimo Deducibile verrà inserita nell’Imponibile Irpef del
Conguaglio.
Nota Aran su Retribuzione Giornaliera del Personale Dirigente, Assenza per
Malattia e Ferie, Trattamento Economico Accessorio e Risorse
La retribuzione giornaliera del personale dirigente dell’Area II (Regioni-autonomie locali) si
determina dividendo la retribuzione mensile per ventisei o per 30?
L’avviso dellAran è nel senso che la retribuzione giornaliera del personale con qualifica dirigenziale debba
essere calcolata, secondo un principio generale, dividendo convenzionalmente la retribuzione mensile per
30.
Manca, infatti, nella vigente disciplina contrattuale di tale particolare categoria di personale (Area II), una
regola analoga a quella stabilita per il personale non dirigente dall'art. 52, comma 4, del CCNL del
14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, secondo la quale in tutti i casi in cui occorre
retribuire una prestazione lavorativa o effettuare un recupero, in relazione ad un periodo non lavorato, la cui
durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera
trova applicazione la regola del “divisore 26”, ivi indicato.
Un dipendente assente per malattia, alla fine del predetto periodo di assenza, deve
necessariamente rientrare in servizio o può, senza che vi sia ripresa dell’attività lavorativa, fruire
immediatamente delle ferie subito dopo il termine del periodo di malattia?
In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la
fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello
stesso.
Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art. 2109 del codice civile e all’art. 18 del CCNL del 6.7.1995, la
fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve
valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.
Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare, in via preventiva, una specifica richiesta in tal senso al
dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.
Quali sono gli istituti del trattamento economico accessorio del personale che devono essere
necessariamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai
sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004?
L’avviso dell’Aran è nel senso che devono essere finanziati necessariamente con oneri a carico delle risorse
decentrate stabili effettivamente disponibili presso ciascun ente i seguenti istituti del trattamento economico
del personale:
a) la progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999;
b) la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti con dirigenza nonché
negli enti privi di dirigenza diversi dai comuni e dalle unioni di comuni, per i quali trova applicazione la
disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999;
c) la quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7,
del CCNL del 14.9.2000 ed all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
d) la quota dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b e c, del CCNL del 22.1.2004.
Per completezza informativa, si ricorda che sono stati posti a carico delle medesime risorse decentrate stabili
anche gli oneri per il finanziamento per la riclassificazione di alcune categorie di personale, secondo le
previsioni del CCNL del 31.3.1999.
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La Versione (-2) di ANANKE 1.0.34 del 23/08/2014
ListaPosPa
A partire dalla ListaPosPa riferita al mese di Luglio è stato inserito dall’INPS un nuovo controllo che
riconferma la non obbligatorietà della valorizzazione del campo Codice Regime Fine Servizio nel caso in cui
sull'Anagrafica non sia presente nè inadel / tfr nè previdenza complementare.
Pertanto abbiamo provveduto ad aggiornare la Funzione di Creazione del File in Formato XML della
ListaPosPa nel caso in cui un Dipendente si trovi in queste condizioni.
Bonus Fiscale D.L. 66/2014
A seguito delle nuove interpretazioni abbiamo provveduto ad aggiornare il Metodo di Calcolo del Bonus
Fiscale nel caso di Dipendenti Cessati in corso d’Anno.