CORSO DI FORMAZIONE PER CTU E PER AUSILIARI ED ESPERTI

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CORSO DI FORMAZIONE PER CTU E PER AUSILIARI ED ESPERTI MEDICI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIA CONCILIAZIONE 8 INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00 DAL 07 FEBBRAIO AL 30 MAGGIO 2014 PRESSO LA SALA CONFERENZE

SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL

VIA DELLE MURA GIANICOLENSI 67 ROMA I INCONTRO – 7 FEBBRAIO

D OTT .

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C ARTONI – A VV .

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C AROLEO – A VV .

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R USSO 1.

La disciplina processuale della CTU

• • • • • • • • • • • La nomina del CTU Le attività del CTU La responsabilità del CTU La ricusazione e l’astensione del CTU Il verbale delle operazioni di CTU La relazione di CTU La rinnovazione delle indagini La sostituzione del consulente L’assistenza alle udienze e l’audizione in Camera di Consiglio Il compenso del CTU Il consulente tecnico di parte 1

II INCONTRO – 14 FEBBRAIO

P ROF .

R.

P OLI 2. L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica (PRIMA PARTE). 2.1. Causalità materiale e causalità giuridica: ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico occorre accertare un duplice nesso causale.

i) Quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell’interesse meritevole di tutela (c.d. causalità materiale): occorre stabilire se dall’azione od omissione del medico sia derivata una lesione della salute. Detto accertamento deve essere compiuto sulla base dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ii) Quello tra la lesione dell’interesse meritevole di tutela ed i danni che da tale lesione sono derivati: occorre accertare quali conseguenze dannose (in termini di compromissione della validità psicofisica, di sofferenza morale, di perdita di chance e di pregiudizi patrimoniali) siano derivati dalla lesione della salute. Detto accertamento deve essere compiuto sulla base dell’art. 1223 c.c.

2.2. La causalità commissiva 2.3. La causalità omissiva

III INCONTRO – 21 FEBBRAIO

P ROF .

R.

P OLI 3. L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica (SECONDA PARTE). 3.1. I diversi standards di accertamento della causalità nella responsabilità penale e nella responsabilità civile. 3.2. Nesso di causalità ed onere della prova

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3.3. La causalità presunta: quando non è possibile stabilire se la morte di un paziente sia stata causata dal fatto colposo del medico curante o da altre cause e l’incertezza derivi dalla incompletezza della cartella clinica o dall’omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, quest’ultimo deve ritenersi responsabile del decesso, allorché la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo 3.4. Il concorso di cause umane e naturali

IV INCONTRO – 7 MARZO

D OTT .

C.

C ARTONI – A VV .

G.

R ISPOLI – A VV .

F.

R USSO 4.1. I requisiti di forma e contenuto della CTU

• Gli ausiliari del CTU • I verbali delle operazioni di CTU • • I requisiti formali della relazione di CTU I requisiti sostanziali della CTU: o completezza, congruenza, logicità. 4.2. Aspetti teorico-pratici della CTU • Il CTU e i quesiti • Il CTU e i documenti utilizzabili • • Il CTU e i consulenti di parte Il CTU e gli avvocati delle parti • • Il CTU e le parti Il CTU e il giudice

4.3. Il consulente tecnico di parte

• La nomina • • • • • I poteri Le responsabilità La relazione del CTP Il compenso I rapporti con gli altri soggetti del processo: • Il CTP e il CTU • Il CTP e il CTP di controparte • Il CTP e l’avvocato di parte • Il CTP e l’avvocato di controparte • Il CTP e la parte • Il CTP e il giudice

4.4. L’Albo dei CTU e la sua disciplina

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V INCONTRO – 14 MARZO

P ROF .

G.

R ECINTO

L A RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ AQUILIANA

5.1 Excursus del percorso seguito dalla giurisprudenza e dalla dottrina sino alla sentenza Cass. Civ. n. 589/1999: la natura extracontrattuale della responsabilità professionale del medico.

5.2. L’orientamento inaugurato da Cass. Civ. n. 589/1999: la natura contrattuale della responsabilità professionale del medico. 5.3. L’art. 3, co. 1°, secondo periodo, della legge Balduzzi: ritorno alla natura extracontrattuale o conferma della natura contrattuale della responsabilità professionale del medico.

5.3.1. Le prime pronunce sul punto del giudici di merito. 5.3.1.2. Trib. Varese, 26.11.12: ritorno al sistema antecedente al 1999. 5.3.1.3. Trib. Arezzo, 14.2.13: conferma dell’inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria.

5.4. La responsabilità medica come responsabilità contrattuale.

4.1. L’onere della prova. 4.2. La prescrizione.

5.5. La responsabilità medica come responsabilità extracontrattuale.

5.1. L’onere della prova. 4

5.2. La prescrizione.

VI INCONTRO – 9 MAGGIO

D OTT .

C.

C ARTONI – A VV .

G.

R ISPOLI

L A COLPA MEDICA ( PRIMA PARTE )

L

A COLPA NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO

. 6.1. Lo standard di diligenza del medico ai fini della valutazione della liceità della prestazione sanitaria (art. 1176, co. 2°, c.c.) 6.2. Limiti all’area di responsabilità del medico: la responsabilità per colpa grave in caso di imperizia, “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.).

6.2.1. L’area degli interventi ritenuti di “speciale difficoltà” da parte della giurisprudenza.

6.3. La responsabilità per colpa lieve in caso di imprudenza, di negligenza e di interventi di routine o di facile esecuzione.

6.3.1. L’area degli interventi ritenuti di “non speciale difficoltà” da parte della giurisprudenza.

VII INCONTRO – 16 MAGGIO

M AGISTRATO INDICATO DAL P RES .

G.

S ANTACROCE

L A COLPA MEDICA ( SECONDA PARTE )

L

A COLPA NELLA RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO

7.1. Gli orientamenti della giurisprudenza prima dell’avvento della Legge Balduzzi. i) L’orientamento più risalente, volto ad applicare anche in ambito penale i principi civilistici della colpa medica, anche in ossequio al principio dell’unità dell’orientamento giuridico. 5

ii) L’orientamento più rigoroso, per il quale ai fini della responsabilità penale “la colpa deve

essere valutata alla stregua dei principi enunciati dall’art. 43 del codice penale, non trovano applicazione il principio civilistico, espresso dall’art. 2236 c.c., secondo cui nell’ambito

considerato rileva la sola colpa grave” (Cass. pen. 28 ottobre 2008, n. 46412); iii) L’orientamento intermedio per il quale la “norma civilistica di cui all’art. 2236 c.c. può

trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà o quando si versi in una situazione emergenziale; e ciò non per effetto di una diretta applicazione

di detta norma sul campo penale, ma come regola di imperizia” (Cass. Pen. 22 novembre 2011, n. 4391).

7.2. L’art. 3 c. 1° della legge Balduzzi: “l’esercente la professione sanitaria che nello

svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione

del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

7.2.1. L’esclusione della rilevanza penale delle condotte dei medici connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee o da buone pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica. 7.2.2. La questione dell’applicabilità dell’art. 2, co. 2°, c.p., secondo il quale “nessuno può essere punito per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali” (Cass. Pen., 29 gennaio 2013, n. 16237). 7.2.2.1. Il ruolo delle linee guida prima e dopo la Legge Balduzzi 7.2.2.2. Quali le linee guida da prendere a riferimento. 2.2.3. Il problema della individuazione della concreta area di esonero dalla responsabilità penale del medico. 7.2.3.1. Il medico che, per colpa lieve, si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre avrebbe dovuto discostarsene in ragione della peculiare situazione clinica del malato. - Quando la necessità di discostarsi dalle linee guida è da ritenersi macroscopica, tale da poter configurare la colpa grave in capo al medico che non se ne sia discostato? 7.2.3.2. Il medico che, per colpa lieve, abbia errato nella concreta esecuzione delle attività raccomandate dalla legge guida sotto il profilo della imperizia. - È da confermarsi il principio per il quale si nega che la colpa lieve possa avere rilievo ai fini della esclusione di responsabilità in ipotesi di negligenza e di imprudenza anche quando queste ultime siano collegate ad un’erronea applicazione delle linee guida e delle buone pratiche? 7.2.3.3. È configurabile una colpa lieve del medico che si sia discostato dalle linee guida ritenendo erroneamente che la peculiare situazione del malato lo richiedesse? Il caso 6

affermativo, una simile ipotesi rientrerebbe nell’area di esonero dalla responsabilità penale di cui all’art. 3 della Legge Balduzzi?

7.3. L’art. 3, co. 1°, secondo periodo, della legge Balduzzi: l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. – obbligo di risarcimento del danno – nei casi di esclusione della responsabilità penale cui fa riferimento il primo periodo. Cosa cambia sotto il profilo della colpa medica?

VIII INCONTRO – 30 MAGGIO

D OTT .

C.

C ARTONI – A VV .

G.

R ISPOLI

L’ OBBLIGO DI INFORMAZIONE

8.1. Le fonti normative dell’obbligo di informazione.

8.2. Il contenuto dell’obbligo di informazione.

8.2.1. La natura dell’intervento o dell’esame (distruttivo, invasivo, ricostruttivo, doloroso, farmacologico strumentale, manuale, ecc.). 8.2.2. La portata e l’estensione dell’intervento o dell’esame (quali distretti corporei ne siano interessati). 8.2.3. I rischi, anche ridotti, che l’intervento o l’esame comporta 8.2.4. La verosimile percentuale di successo dell’intervento o di affidabilità del risultato dell’esame 8.2.5. La possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi o altri esami ed i rischi connessi a questi ultimi. 8.2.6. Le eventuali inadeguatezze della struttura in cui l’intervento o l’esame dovrà essere eseguito.

8.3. L’obbligo di informazione in caso di interventi complessi – in genere effettuati in equipe – che presentino, nelle varie fasi, ciascuna avente una propria autonomia gestionale, rischi specifici e distinti: estensione dell’obbligo di informazione a ciascuna singola fase e ai relativi rischi. 8.4. Modalità di adempimento dell’obbligo informativo. 8.5. I requisiti di validità ed efficacia del consenso del paziente. 8.6. I soggetti legittimati a prestare il consenso. 8.7. Violazione dell’obbligo di informazione e risarcimento del danno.

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7.1. L’orientamento giurisprudenziale a lungo dominante, per il quale in caso di omessa informazione del paziente il medico rispondeva dell’insuccesso dell’intervento, anche se in concreto non fosse a lui addebitabile alcuna colpa. 7.2. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale in caso di violazione dell’obbligo di informazione e di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, ma dal quale siano derivate conseguenze dannose al paziente, è onere di quest’ultimo dimostrare che, se fosse stato compiutamente informato, egli avrebbe rifiutato l’intervento (Cass. Civ. 9 febbraio 2010, n. 2847).

8.8. L’obbligo di informazione e gli interventi urgenti.

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