COMUNE DI TERTENIA

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COMUNE DI TERTENIA
Provincia dell'Ogliastra
SETTORE :
Area Economico-Finanziaria
Responsabile:
Sodde Silvana
DETERMINAZIONE N.
113
in data
18/02/2014
OGGETTO:
Affidamento della Fornitura di Gas in rete per l'impianto sportivo di Is
Arranas e per le scuole Elementari - anno 2014.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che al fine di alimentare l’impianto di riscaldamento l’Ente ha attivato presso le scuole
elementari un’utenza per la fornitura di Gas in rete con Fontenergia S.r.l., che agisce nel territorio
della Sardegna in Regime di privativa;
Dato atto che:
1. con deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 14/12/2005 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento normativo dell’edificio delle scuole elementari prevedendo,
fra l’altro, anche la sostituzione della caldaia a gasolio con una alimentata a gas GPL,
2. con determinazione n. 873 del 30/10/2006 si affidava alla ditta Fontenergia s.p.a. C.P.L.
Concordia con sede legale in Lanusei (via Progresso 35) il completamento dell’impianto,
l’allaccio del contatore e la fornitura di GPL per uso riscaldamento dell’edificio delle scuole
elementari di via Don Manca;
3. attualmente il Gas in rete presso il campo sportivo è fornito in regime di privativa da
Fontenergia s.p.a. C.P.L. Concordia con sede legale in Lanusei (via Progresso 35);
Visto l’art. 1 della L. 135/2012, “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure” ed in particolare i commi 1, 3, 7, 8, 13:
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico
di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui
bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. è fatta salva la possibilità di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che
gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con
possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove
indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a.,
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni
patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto
diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del
controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Richiamato l’articolo 125 del d.lgs n. 163/2006, codice dei contratti pubblici, così come modificato dall’art.
4, comma 2, lettera m bis, della Legge 106 del 2011, ove, al comma 11 ultima parte, prevede che per servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto, e considerato che da ciò
si desume l’intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di
proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2012;
Considerato che per il territorio della Sardegna non esistono convenzione Consip attive per la fornitura di
Gas in rete;
Considerato che il Gas in rete è garantito in regime di privativa dalla Società Fontenergia S.r.l. con sede
territoriale a Lanusei;
Visto in particolare l'art. 8 comma 1 lett. m) del Regolamento nel quale può essere fatta rientrare la fornitura
di cui si tratta;
1.[Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente
delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato]. Gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.
……
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 27.01.2014 con il quale è stato differito al 28.2.2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli Enti Locali;
Dato atto che è stato disposto con decreto un ulteriore differimento dalla data di presentazione del bilancio
di previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014. Il decreto è stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale per la prevista pubblicazione.
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010
come modificata dal D.Lgs. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n. 217/2010) alla procedura
di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara
Z120DEA48F;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del cinque febbraio 2014 con la quale si provvede
all’Assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili dei servizi per l’Esercizio finanziario 2014;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto Commissario Straordinario Governativo con atto n.
26 del 11/03/2003 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 07/02/2013;
Visto Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 184 relativo alla liquidazione della spesa;
Visto il Decreto del Sindaco prot. 8 del 01/10/2013 con il quale veniva nominata in qualità di Responsabile
del Servizio Finanziario la Dott.ssa Silvana Sodde;
DETERMINA
Di affidare ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 alla Società Fontenergia S.r.l.L. con sede in Lanusei la
fornitura di gas propano in rete presso l’impianto sportivo Is Arranas e presso le Scuole Elementari per
l’anno 2014 e per la somma presunta di € 1.500,00 per il campo sportivo e € 18.000 per le scuole elementari;
Di impegnare la spesa complessiva di 1.500,00 sul cap. 6212 art.1 e la somma di € 18.000,00 sul
capitolo 4209 art. 2 del bilancio di previsione per il 2014, esercizio provvisorio;
Il responsabile del servizio
(Silvana Sodde)
COMUNE DI TERTENIA
Provincia dell'Ogliastra
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 113 del 18.02.2014
Oggetto: Affidamento della Fornitura di Gas in rete per l'impianto sportivo di Is Arranas
e per le scuole Elementari - anno 2014.
Anno
Art. Capitolo N.impegno
Sub
2014
2
4209
D0113
2
2014
1
6212
D0113
1
Descrizione
Beneficiario
Importo
Affidamento della Fornitura di Gas FONTENERGIA S.r.l.
18.000,00
in rete per l'impianto sportivo di Is
Arranas e per le scuole Elementari
- anno 2014.
Affidamento della Fornitura di Gas FONTENERGIA S.r.l.1.500,00
in rete per l'impianto sportivo di Is
Arranas e per le scuole Elementari
- anno 2014.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Tertenia, 18.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana Sodde
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Tertenia, 19.02.2014
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. __________________________________
IL ____________________________ PER __________________________________