FPC 24/02/14 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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VARIE
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
SERVIZI DI PUBBLICITA’ E LINK ON LINE
Comma 33
È introdotto l’art. 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 con la previsione
che i soggetti passivi che acquistano
SERVIZI DI PUBBLICITÀ E LINK SPONSORIZZATI ON LINE
sono obbligati a farlo
da SOGGETTI TITOLATI DI PARTITA IVA ITALIANA.
Anche per gli spazi e i link che compaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano.
Il D.L. n. 151/2013 (art. 1, comma 1) rinvia
l’APPLICAZIONE di questa norma al 1.07.2014
SERVIZI DI PUBBLICITA’ E LINK ON LINE
Commi 177-179
Dal 01.01.2014, viene stabilito che
gli acquisti dei servizi sopra indicati vanno PAGATI ESCLUSIVAMENTE
CON BONIFICO BANCARIO
con i dati identificativi (compresa la partita IVA) del beneficiario
O altri SISTEMI TRACCIABILI
(previsto provvedimento attuativo)
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Commi 63 - 67
ATTI SOGGETTI A PUBBLICITA’ IMMOBILIARE
Per gli ATTI soggetti a PUBBLICITÀ IMMOBILIARE,
il Notaio è tenuto a versare la parte di corrispettivo in denaro
versata contestualmente alla quietanza
in apposito CONTO CORRENTE DEDICATO,
unitamente alle somme dovute a titolo di
onorari, diritti, accessori, rimborsi e tributi.
Solo DOPO la REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ dell’atto
(e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli),
il Notaio svincola gli importi depositati per il corrispettivo.
Verrà emanato opportuno DPCM per l’attuazione
AUTOTRASPORTATORI ED EMISSIONE FATTURA
Comma 95
Viene SOPPRESSO l’OBBLIGO da parte degli autotrasportatori
di EMETTERE la FATTURA del trasporto
ENTRO LA FINE DEL MESE DI SVOLGIMENTO
(art. 83-bis, comma 12, D.L. n. 112/2008)
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Comma 172
COOPERATIVE SOCIALI: ALIQUOTE IVA PER PRESTAZIONI
Abrogate le disposizioni della Legge di stabilità 2013 sulle
aliquote IVA applicate dalle COOPERATIVE SOCIALI (e loro consorzi)
per le prestazioni socio-sanitarie, educative, etc.,
RIPRISTINANDO temporaneamente il 4% (ovvero l’esenzione)
Commi 581-582
IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTI CONTO E CONTI CORRENTI
L’IMPOSTA DI BOLLO sugli ESTRATTI-CONTO dei titoli ed
altri prodotti finanziari (compresi i certificati di deposito e simili)
inviati alla clientela passa (dal 2014) dall’1,5‰ del 2013 al 2‰.
Resta ad € 34,20 annui quella sui CONTI CORRENTI
(€ 100 per i clienti non persone fisiche)
Corrispondentemente, l’IVAFE passa al 2 PER MILLE
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Commi 590-597
IMPOSTA DI BOLLO SU ISTANZE ED ATTI TELEMATICI
Introdotta l’IMPOSTA DI BOLLO FORFETTARIA di € 16,00
su ATTI E ISTANZE TRASMESSE TELEMATICAMENTE
Verranno stabilite le modalità di pagamento
Commi 598-599
CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Si chiarisce che per i RICORSI proposti
AVVERSO PIÙ ATTI IMPUGNATI CONGIUNTAMENTE,
il calcolo fa riferimento a CIASCUN ATTO IMPUGNATO
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Commi 608-609
TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
Ripristinata l’agevolazione sui
TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI E RELATIVE PERTINENZE
a COLTIVATORI DIRETTI e IAP,
nota come «PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA»
(art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009)
che poteva considerarsi “travolta” dal D.Lgs. n. 23/2011
Il TRASFERIMENTO di TERRENI AGRICOLI e relative PERTINENZE
A soggetti DIVERSI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IAP
(iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale)
è soggetto all’IMPOSTA DI REGISTRO del 12%
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Comma 611
RECLAMO / MEDIAZIONE
La presentazione del reclamo per le controversie nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate di valore non superiore ad € 20.000 cessa
Circolare
(dagli atti notificati dal 2.3.2014)
Agenzia
di essere condizione di inammissibilità del ricorso e
delle entrate
diviene CONDIZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ.
n. 1/E/2014
In caso di DEPOSITO del ricorso PRIMA DEL TERMINE DI 90 GIORNI previsto
per la mediazione, l’Agenzia può eccepire l’improcedibilità
e il presidente della Commissione Tributaria
rinvia alla procedura di mediazione.
L’esito della mediazione ha effetto anche
per i CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI,
su cui non si applicano sanzioni e interessi
(come nell’accertamento con adesione).
Al termine dei 90 giorni previsto per la mediazione
si applicano le disposizioni sui termini processuali
(ad es. la sospensione dal 1 agosto al 15 settembre).
La RISCOSSIONE delle somme sull’atto soggetto a mediazione
è sospesa fino alla data da cui decorre il termine
per il deposito del ricorso in Commissione Tributaria,
fermo restando il decorso degli interessi
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
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TELEFISCO 2014
L’impugnazione di cartella di pagamento sia per vizi imputabili all’attività dell’Agente della
riscossione sia per vizi imputabili all’Agenzia delle Entrate comporta la chiamata in causa di
entrambi. Tuttavia, quando tale controversia è di valore non superiore a 20mila euro è
soggetta alla mediazione. Nella circolare 9/E/2012 era stato indicato che in ogni caso la
costituzione in giudizio deve avvenire al termine della fase di mediazione e quindi di fatto ben
oltre i 30 giorni dalla notifica dell’atto all’Agente della riscossione. Alcuni difensori di Agenti
della riscossione in tali ipotesi eccepiscono la tardività della costituzione, non essendo
l’Agente delle riscossione soggetto ad alcuna sospensione legata alla mediazione. Come
suggerisce di procedere l’Agenzia?
Si confermano, al riguardo, le indicazioni fornite con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, il cui
contenuto è stato condiviso da Equitalia. Si ribadisce quindi di ritenere infondata la questione di
tardività della costituzione in giudizio qualora erroneamente rilevata.
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Commi 618-624
“SANATORIA” PER I RUOLI
Per i RUOLI emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province
e Comuni e AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE ENTRO IL 31.10.2013,
i debitori possono estinguere il debito
No per INPS,
versando ENTRO IL 28.02.2014
INAIL, …
in un’UNICA SOLUZIONE
l’importo ISCRITTO A RUOLO (o il residuo)
e l’AGGIO della riscossione,
SENZA INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO
(art. 20, D.P.R. n. 602/1973)
E SENZA QUELLI DI MORA (art. 30, D.P.R. n. 602/1973)
Entro il 30.06.2014 il contribuente verrà avvisato (da Equitalia)
dell’avvenuta estinzione del debito.
La RISCOSSIONE DELLE SOMME e
la MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE
restano sospese sino al 15.03.2014
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
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TELEFISCO 2014
Rientrano nella sanatoria prevista dalla Legge di stabilità le somme iscritte
provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado?
Sì. La Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, commi da 618 a 624) prevede la possibilità
di estinguere i debiti relativi ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni,
province e comuni, nonché relativi ad “avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali”, affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013.
La definizione agevolata concerne, tra l’altro, tutte le tipologie di iscrizioni a ruolo effettuate da Uffici
dell’Agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori, ad esempio effettuate:
• a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli articoli 36bis e 36-ter del D.p.r. n. 600/1973
• in pendenza di giudizio in esecuzione di atto impugnato, ai sensi dell’art. 15 del D.p.r. n. 602/1973
o dell’art. 68 del D.lgs. n. 546/1992.
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
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TELEFISCO 2014
Se un contribuente usufruisce dalla sanatoria delle somme iscritte a ruolo ex articolo 36-ter del
D.p.r. n. 600/1973 per le quali ha ricevuto la cartella di pagamento che ha impugnato, il
pagamento fa estinguere la lite o essa prosegue?
Premesso che la definizione agevolata può interessare anche i ruoli impugnati (sono definibili sia i
ruoli ancora in contestazione sia quelli che si siano resi definitivi per mancata impugnazione o a
seguito di sentenza passata in giudicato), la stessa può avere indirettamente conseguenze su
eventuali giudizi pendenti, facendo cessare integralmente la materia del contendere quando il ruolo
rechi l’intera pretesa tributaria oggetto del giudizio tributario pendente, come nell’esempio di cui al
quesito.
Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, la materia del contendere viene meno anche con riguardo
alle spese di lite, considerato che si tratta di “casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
legge”, per i quali “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Qualora invece la definizione agevolata avvenga in presenza di sentenza definitiva recante condanna
alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute. In caso di pendenza dei termini di
impugnazione di pari sentenza, residua l’interesse all’impugnazione limitatamente alle spese, salvo
rinuncia o accordo fra le parti.
Nella diversa ipotesi in cui il ruolo definito riguardi solo una parte della pretesa tributaria oggetto del
giudizio pendente (per esempio, in caso di controversia riguardante un avviso di accertamento in
relazione al quale il contribuente definisce l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo effettuata
in pendenza del primo grado di giudizio), persiste invece l’interesse alla decisione nel merito della lite.
In tal caso, gli importi di cui ai ruoli definiti si considerano interamente versati (come se fossero stati
pagati anche gli interessi), ma non possono essere mai rimborsati, neppure in esecuzione di sentenza
eventualmente favorevole al contribuente.
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
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TELEFISCO 2014
Nel caso in cui un contribuente si è avvalso della sanatoria delle somme affidate
all’Agente della riscossione, ma il relativo atto è oggetto di contenzioso, in casi di
soccombenza definitiva dell’Agenzia delle Entrate, ha diritto alla restituzione delle somme
versate a seguito della sanatoria?
Come già anticipato nella risposta al quesito precedente, le somme pagate per beneficiare
validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione
di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita.
Al riguardo va infatti tenuto presente che la definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile. In
altri termini, se il contribuente esercita la facoltà di aderire alla definizione agevolata, la scelta va
considerata definitiva e immodificabile.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE (cenni)
Commi 639-680
Istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) formata
dall’IMU (patrimoniale sugli immobili ad eccezione dell’abitazione principale),
dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, anche area edificabile o abitazione principale)
e della TARI (tassa rifiuti a carico esclusivamente dell’utilizzatore).
La BASE IMPONIBILE della TASI è la stessa dell’IMU
e l’ALIQUOTA DI BASE è l’1 ‰
(non può essere incrementata per i fabbricati rurali strumentali)
La TASI, in caso di locazione finanziaria dell’immobile, è a carico del locatario
per tutta la durata del contratto
L’ALIQUOTA MASSIMA complessiva IMU + TASI non può superare l’aliquota massima
IMU al 31.12.2013
(10,6 ‰ o altra a seconda delle diverse categorie di immobili).
Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 ‰.
La DICHIARAZIONE IUC deve essere presentata entro il 30 GIUGNO successivo alla
data di inizio del possesso o
della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo.
La IUC si versa IN QUATTRO RATE TRIMESTRALI,
scadenti il 16 gennaio, il 16 aprile, il 16 luglio e il 16 ottobre
(ma i Comuni possono variare le scadenze di versamento ed il numero delle rate).
È consentito il pagamento entro il 16 giugno di ciascun anno.
È previsto l’invio dei MODELLI DI PAGAMENTO PRE-COMPILATI
STUDIO da
SIRRI
-GAVELLI
AVATTA
& ASSOCIATI
parte
degli -Z
enti
impositori
Legge di stabilità 2014 «in pillole»
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Commi 707-727
IMU
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
Dal 2014 l’IMU a regime:
- NON si applicherà all’abitazione principale e alla relative pertinenze,
nonché ad altre tipologie di immobili assimilati ex lege;
- rimarrà APPLICABILE sugli immobili c.d. “di lusso” (categorie A/1, A/8
E A/9) adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato
attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e
detrazione anche se scompare la detrazione per i figli conviventi);
- utilizzerà un MOLTIPLICATORE RIDOTTO (da 110 a 75) per i terreni
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli IAP;
- NON si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Legge di stabilità 2014 «in pillole»
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Commi 707-727
IMU
ERRORI NEL VERSAMENTO IMU
Sono previste specifiche regole
(con indicazione delle modalità tecniche per i trasferimenti)
per la SANATORIA dei seguenti errori:
- versamento a Comune sbagliato;
- versamento eccedente;
- versamento all’erario di somme spettanti al Comune;
- versamento al Comune di somme spettanti all’Erario.
Introdotta la
TRASMISSIONE TELEMATICA della DICHIARAZIONE IMU
(in via facoltativa tranne che per gli enti non commerciali)
IMU – SALDO 2013
Comma 728
Viene inserita una «TOLLERANZA»
(pagamento senza sanzioni ed interessi)
nel caso di insufficiente versamento del SALDO IMU 2013,
per chi SI RAVVEDE ENTRO IL 16 GIUGNO 2014
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Comma 744
ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA
L’ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA
per i soggetti con partita IVA (e senza Cassa),
non pensionati e privi di altra copertura previdenziale,
resta al 27% anche per il 2014.
SPESOMETRO E PRODUTTORI AGRICOLI
NON E’ STATO ELIMINATO l’obbligo dello «SPESOMETRO»
(art. 36, comma 8-bis, D.L. n. 179/2012)
per i PRODUTTORI AGRICOLI
di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972,
ossia con volume d’affari non superiore ad € 7.000, costituito per almeno
2/3 da prodotti agricoli ed ittici di cui alla Tabella «A» del Decreto IVA
(nel testo definitivo l’abrogazione è saltata)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Legge di stabilità 2014 «in pillole»
Commi 49-50
STOP AL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI
Con una modifica all’art. 12 del D.L. n. 201/2011 (uso del contante)
si dispone che i pagamenti riguardanti
CANONI DI LOCAZIONE di UNITÀ ABITATIVE,
esclusi quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica,
debbano essere corrisposti obbligatoriamente (qualunque sia l’importo)
in forme e modalità che, ESCLUDENDO L’USO DEL CONTANTE,
ne assicurino la tracciabilità
anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali
per l’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI FISCALI
da parte di locatore e conduttore.
La SANZIONE dovrebbe essere la stessa
delle violazioni dell’uso del contante
(DALL’1% AL 40% DELL’IMPORTO TRASFERITO IN VIOLAZIONE).
Viene attribuito ai COMUNI
il POTERE DI CONTROLLO sui contratti di locazione,
anche mediante incrocio con l’anagrafe condominiale.
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Altre disposizioni di attualità
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Decreto 24 gennaio 2014
OBBLIGO DEL POS PER I PAGAMENTI
DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012
Obbligo di accettare pagamenti effettuati tramite carte di debito per i soggetti
che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali
Il Decreto 24 gennaio 2014 stabilisce quanto segue:
Decorrenza
Periodo transitorio
28 marzo 2014
Fino al 30 giugno 2014
l’obbligo riguarda soggetti
con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000
Eventuale ulteriore proroga?
Obbligo accettazione pagamenti POS: IMPORTO
Pagamenti superiori ad € 30
È possibile che vengano
previste estensioni ed ulteriori
strumenti di pagamento
Sanzioni?
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Costi?
D.L. 23 dicembre 2012, n. 145 (“Destinazione Italia”)
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
 Decorrenza e modalità operative
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Art. 3
FUTURO D.M.
(anche per le modalità di iscrizione in bilancio)
 Destinazione
TUTTE LE IMPRESE
 Oggetto
-
-
SONO AGEVOLABILI
lavori sperimentali e teorici
ricerca pianificata o indagini
acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi
NON SONO AGEVOLABILI
modifiche ordinarie o periodiche (anche se
costituiscono miglioramenti)
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D.L. 23 dicembre 2012, n. 145 (“Destinazione Italia”)
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
 Tipologia di spese
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Art. 3
- personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo
- quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature da
laboratorio (con un costo unitario ≥ € 2.000)
- costi di ricerca svolta in collaborazione con Università
ed organismi di ricerca
(oltre ad € 5.000 per la certificazione contabile delle
spese sostenute da parte di un revisore contabile o di
una società di revisione)
 Misura
Credito d’imposta del 50% degli incrementi annuali di
spesa per attività di ricerca e sviluppo in ciascun
periodo d’imposta fino a quello in corso al 31.12.2016
(Fino ad un massimo di € 2.500.000 per beneficiario nel
rispetto delle risorse complessive - € 600.000.000 per il
triennio 2014-2016)
 Minimo di spesa
€ 50.000 in ciascun periodo d’imposta
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
D.L. 23 dicembre 2012, n. 145 (“Destinazione Italia”)
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
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Art. 3
 Accesso
Istanza telematica al Ministero dello Sviluppo Economico
 Fiscalità
- non concorre
alla formazione
del reddito
(IRES/IRPEF) né della base imponibile (IRAP)
- non rileva ai fini del pro-rata da deducibilità degli
interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109
TUIR)
- è utilizzabile solo in compensazione tramite Mod. F24
- va indicato nel Mod. Unico del periodo in cui è
maturato
 Certificazione spese
La certificazione deve essere ad opera di un Revisore
legale/Società di revisione o dal Collegio
sindacale, con certificazione allegata al bilancio
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D.L. 23 dicembre 2012, n. 145 (“Destinazione Italia”)
“BONUS DIGITALE”
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Art. 6
 Misura
Credito d’imposta del 65% per interventi su rete fissa o mobile
che consentano l’attivazione di servizi di connettività digitale con
capacità ≥ 30Mbps.
Fino ad un massimo di € 20.000
 Durata
Fino al 2016 (è prevista l’emanazione di apposito D.M.)
 Soggetti
PMI e consorzi di reti di PMI
 Fiscalità
- non concorre alla formazione del reddito (IRES/IRPEF) né della
base imponibile (IRAP)
- non rileva ai fini del pro-rata da deducibilità degli interessi passivi e
delle spese generali (artt. 61 e 109 TUIR)
- è utilizzabile solo in compensazione tramite Mod. F24
- va indicato nel Mod. Unico del periodo in cui è maturato
- non cumulabile con il credito d’imposta
È previsto anche un voucher di importo ≤ € 10.000
per l’acquisto di software, hardware o servizi per la digitalizzazione
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D.L. 23 dicembre 2012, n. 145 (“Destinazione Italia”)
“BONUS LIBRI”
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Art. 9
 Oggetto
Libri dotati di codice ISBN
(sono ESCLUSI i testi in formato digitale ed i libri già dedotti)
 Misura
Credito d’imposta IRPEF/IRES pari al 19% della spesa, attestata
da idonea documentazione fiscale
Fino ad un massimo di € 2.000 per anno solare
€ 1.000
per libri di testo
scolastici ed universitari
€ 1.000
per altre pubblicazioni
 Modalità
È prevista l’emanazione di apposito D.M.
 Durata
Fino al 31.12.2016
 Fiscalità
- non concorre alla formazione del reddito (IRES/IRPEF) né della
base imponibile (IRAP)
Alcuni emendamenti
stanno modificando
notevolmente
il contenuto di
questa disposizione
- non rileva ai fini del pro-rata da deducibilità degli interessi passivi
e delle spese generali (artt. 61 e 109 TUIR)
- è utilizzabile solo in compensazione tramite Mod. F24
- va indicato nel Mod. Unico del periodo in cui è maturato
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Altri crediti d’imposta
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Credito d’imposta per assunzione di personale a tempo indeterminato
per attività di ricerca e sviluppo
(D.L. n. 83/2012
 Ad oggi manca
Decreto 23.10.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2014)
- la Circolare
- il Decreto per la domanda
- piattaforma telematica
Risorse stanziate da MIUR e MISE per il piano “Ricerca e innovazione nelle imprese”
(approvato dal C.d.M. il 6.02.2014)
per dottorati, reti, voucher per l’innovazione e l’internazionalizzazione, …
 Ad oggi manca
- tutto
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Compensazione crediti verso la Pubblica amministrazione
Art. 9, comma 1, D.L. n. 35/2013
Decreto MEF 14.01.2014
Provvedimento Agenzia delle entrate del 31.01.2014
Art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973
 Soggetti
Imprese e lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali verso la Pubblica
amministrazione
 Oggetto
Facoltà di compensare le somme derivanti “da istituti
deflattivi” del contenzioso tributario, utilizzando crediti
vantati verso lo Stato, le Regioni, gli Enti della Pubblica
amministrazione (ESCLUSO il Sistema Sanitario Nazionale)
 Decorrenza
23.01.2014
 Crediti
Non prescritti, certi, liquidi, esigibili, maturati al 31.12.2012
 Debiti compensabili
Somme dovute a seguito di accertamento con adesione,
definizione agevolata di sanzioni, adesione ai PVC ed agli inviti
al contraddittorio, acquiescenza, conciliazione, reclamo e
mediazione
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Compensazione crediti verso la Pubblica amministrazione
 Certificazione
Per poter accedere alla compensazione occorre ottenere il
rilascio della certificazione (art. 9, comma 3-bis e 3-ter, D.L. n.
185/2008 e art. 12, comma 11-quinquies, D.L. n. 16/2012).
È previsto un termine di 30 giorni dall’istanza di rilascio.
 Modello
Mod. F24 Crediti PP. AA.
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 31.01.2014)
Il D.L. n. 145/2013 ha previsto
la SOSPENSIONE della RISCOSSIONE delle CARTELLE ESATTORIALI
per chi ha CREDITI CERTIFICATI
(se la somma iscritta a ruolo è ≤ al credito)
È prevista l’emanazione di un apposito decreto attuativo del MEF.
Un emendamento
tramuta la
SOSPENSIONE
in COMPENSAZIONE
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“Nuova Sabatini”
Art. 2, D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013)
Viene previsto che le micro, piccole e medie imprese
possono accedere ai FINANZIAMENTI concessi entro il 31.12.2016
e ai CONTRIBUTI AGEVOLATI per INVESTIMENTI (anche sotto forma di leasing) in:
voci dell’attivo dello stato patrimoniale:
B II 2), B II 3) e B II 4), art. 2424 c.c.
 MACCHINARI
 HARDWARE
 IMPIANTI
 SOFTWARE
 BENI STRUMENTALI D’IMPRESA
E ATTREZZATURE “NUOVI
 TECNOLOGIE DIGITALI
DI
FABBRICA AD USO PRODUTTIVO”
destinati a strutture produttive (esistenti e non) localizzate sul territorio nazionale
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“Nuova Sabatini”
Art. 2, D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013)
Importante!
Le definizioni di MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE vanno assunte
dalla Raccomandazione della Commissione UE del 6/5/2003 n. 2003/361/CE
Occorre avere
Meno di 250 dipendenti
e
Meno di 50 milioni di euro di fatturato
o, in alternativa,
Un totale attivo di S.P. non superiore a
43 milioni di euro
N.B.
Particolari disposizioni sono dedicate alle
Imprese «associate»
Imprese «collegate»
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“Nuova Sabatini”
Art. 2, D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013)
GARANZIE
Occorre la garanzia delle banche aderenti alla Convenzione
(PLAFOND)
DURATA E AMMONTARE FINANZIAMENTI
I finanziamenti avranno la durata massima di 5 ANNI e
non supereranno i 2 MILIONI DI EURO (MINIMO: € 20.000)
Per ciascuna impresa beneficiaria
COPERTURA FINANZIAMENTI
I finanziamenti potranno coprire fino al 100% DEI COSTI AMMISSIBILI
CONTRIBUTO
Il contributo statale verrà RAPPORTATO AGLI INTERESSI
sul finanziamento, secondo quanto previsto dal Decreto 27.11.2013
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“Nuova Sabatini”
Decreto 27.11.2013
FINALITA’ DELL’INVESTIMENTO
a)
b)
c)
d)
creazione di una nuova unità produttiva;
ampliamento di una unità produttiva esistente;
diversificazione della produzione di uno stabilimento;
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una
unità produttiva esistente;
e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso
in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non
fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore
indipendente.
INVESTIMENTI (TIMING)
1) Avviati SUCCESSIVAMENTE alla DOMANDA di accesso ai contributi.
2) Conclusi ENTRO il periodo di PREAMMORTAMENTO o di PRELOCAZIONE,
della durata massima di 12 MESI (per i leasing la conclusione è data dalla
consegna del bene).
3) Vanno CAPITALIZZATI all’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, dove
devono figurare per ALMENO 3 ANNI (se non in leasing).
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“Nuova Sabatini”
Decreto 27.11.2013
NESSUN FINANZIAMENTO E/O CONTRIBUTO AGEVOLATO IN CASO DI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
costi per commesse interne;
beni usati;
spese di funzionamento;
imposte e tasse;
scorte;
terreni e fabbricati;
costi del finanziamento;
beni di costo inferiore ad € 500 (al netto di IVA);
leasing stipulato senza aver esercitato da subito la facoltà di riscatto a scadenza;
attività connesse all’esportazione.
CONTRIBUTO
 Il CONTRIBUTO è di importo pari agli INTERESSI calcolati al tasso del 2,75%
su un finanziamento quinquiennale.
 È un contributo IN CONTO ESERCIZIO (interessi) da contabilizzare a
diminuzione della voce C.17 (oneri finanziari) del conto economico (principio
contabile n. 12).
 Rilevazione per l’intero importo al momento della certezza della erogazione e
poi riscontato sulla base degli interessi passivi maturati.
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“Nuova Sabatini”
Decreto 27.11.2013
CONTRIBUTO
La DOMANDA DI CONCESSIONE del contributo va consegnata
alla BANCA o alla SOCIETÀ DI LEASING,
che chiede alla CDP (Cassa depositi e prestiti)
la disponibilità della provvista sul plafond
(ottenendo così la priorità sulle risorse stanziate).
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
è prevista in QUOTE ANNUALI,
anche in relazione al regolare rimborso del finanziamento.
È necessario apporre la STAMPIGLIATURA
del PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO su OGNI FATTURA
relativa all’investimento
È prevista la REVOCA DEL CONTRIBUTO (tra l’altro)
se i BENI sono ALIENATI O DISTRATTI DALL’USO PRODUTTIVO
nei 3 ANNI SUCCESSIVI al completamento dell’investimento.
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“Nuova Sabatini”
CIRCOLARE MISE N. 4567 DEL 10.02.2014
CONTRIBUTO
La DOMANDA DI CONCESSIONE
va
compilata in FORMATO ELETTRONICO,
FIRMATA DIGITALMENTE
e presentata a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014
a mezzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
alle banche/intermediari finanziari.
Ad esaurimento delle risorse disponibili verrà data notizia
(sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE –
e della Cassa depositi e prestiti – CDP –, nonché in Gazzetta Ufficiale)
della chiusura dello sportello per le domande.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione alla Cassa depositi e prestiti
da parte dell’intermediario finanziario.
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