Relazione dei Commissari Giudiziali ai sensi dell

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Transcript Relazione dei Commissari Giudiziali ai sensi dell

Tribunale di Caltagirone
Sezione Fallimentare
Procedura di Concordato Preventivo
con cessione di beni, proposto dalla
"Società I.L.M.A. Costruzioni SpA in liquidazione"
R.C.P. n. 1/2014
Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dr. Maurizio Francola
Commissari Giudiziali: Avv. Mario Paglia - Dott. Fulvio Cristina
Relazione dei Commissari Giudiziali
ai sensi dell'art. 172 Legge Fallimentare
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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INDICE
1. Atti del Tribunale e dei Commissari Giudiziali....................................................pag.3
2. Brevi notizie sulla storia della società..................................................................pag.5
3. Andamento dell’attività aziendale negli ultimi anni.............................................pag.8
4. Cause del dissesto.................................................................................................pag.9
5. Prosecuzione della residua attività aziendale......................................................pag.10
6. Proposta di concordato........................................................................................pag.11
7. Contenuto del piano............................................................................................pag.15
8. Attività successiva al decreto di ammissione.
Principali attività di verifica dei commissari giudiziali......................................pag.21
9. Variazioni intervenute a seguito delle precisazioni di credito ...........................pag.23
10. Incongruenze descrittive riscontrate nella proposta in merito alla fattibilità
del piano..............................................................................................................pag.29
11. Variazioni apportate alle poste attive..................................................................pag.31
12. Variazioni apportate alle poste passive...............................................................pag.31
13. Raffronto tra fabbisogno e disponibilità come da proposta
e a seguito delle variazioni apportate dai Commissari Giudiziali......................pag.32
14. Il concordato preventivo a seguito della riforma................................................pag.32
15. Regolarità della contabilità aziendale.................................................................pag.46
16. Valore dei beni e delle attività cedute ai creditori,
operazioni di inventario......................................................................................pag.47
17. Osservazioni e rielaborazioni dei Commissari Giudiziali..................................pag.50
18. Conclusioni e presumibili esiti alternativi (fallimento)......................................pag.54
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1- Atti del Tribunale e dei Commissari Giudiziali
Il Tribunale di Caltagirone riunito in Camera di Consiglio, con decreto del 6 agosto
2014 depositato in Cancelleria Fallimentare il 6 agosto 2014, ha riscontrato la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 160 e 161 L. Fall., in particolare ha constatato: la
regolarità della domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo proposto
dalla I.L.M.A. Costruzioni S.p.a in liquidazione, completa dei documenti allegati e la
sussistenza della relazione del professionista incaricato che ha attestato la veridicità dei
dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi del secondo comma dell' art. 160 L. Fall.
prevista per le proposte concordatarie, come quella in esame, che prevedano che i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca vengano soddisfatti integralmente.
Il Tribunale adito ha pertanto:
•
dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo nei confronti della "I.L.M.A.
Costruzioni S.p.a. in liquidazione";
•
delegato alla procedura il Dott. Maurizio Francola;
•
nominati Commissari Giudiziali i sottoscritti Avv. Mario Paglia e Dott. Fulvio Cristina;
•
ordinato la convocazione dei creditori per l’udienza del giorno 30 ottobre 2014 alle ore
12,00 e differita al 20 novembre 2014 alle ore 10:30, su istanza degli scriventi per le
difficoltà riscontrate nell'elaborazione della consulenza di stima che hanno comportato
il ritardato deposito da parte del Geom. Michelangelo Pace.
•
stabilito il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento alla parte
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ricorrente per il deposito della somma di € 80.000,00, per le spese di procedura, ex art.
163 L. Fall., costituendo libretto bancario intestato alla procedura;
•
conferito alla Cancelleria il mandato di provvedere alla pubblicazione prevista dall’art.
166 della Legge Fallimentare ed ai Commissari Giudiziali di provvedere
immediatamente alle notifiche del decreto ai competenti uffici per le annotazioni nei
pubblici registri, a norma dell’art. 88, secondo comma, richiamato dal citato art. 166
della Legge Fallimentare.
Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno provveduto a comunicare ai creditori,
tramite raccomandata o posta elettronica certificata, un avviso contenente le date di
convocazione e gli estremi della proposta concordataria, ai sensi dell’art. 171 L. Fall.,
desumendo i nominativi dagli elenchi presentati dalla società debitrice.
E' stata notificata al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Catania
copia conforme del decreto di ammissione alla procedura, con la richiesta di trascrizione di
tale provvedimento in relazione agli automezzi di pertinenza della società concordataria ivi
registrati.
Lo stesso è stato svolto per i beni immobili in capo alla società proponente il
concordato ottenendo la trascrizione del decreto di ammissione al beneficio del concordato
presso i pubblici registri dell'Agenzia del Territorio di Catania.
Sempre nell’ambito dei doveri imposti dall’art. 171. L. Fall. gli scriventi hanno
esaminato i documenti depositati unitamente al ricorso per l’ammissione alla procedura,
procedendo alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture
contabili e della documentazione amministrativa di supporto.
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Gli scriventi, in base agli elementi sinora acquisiti, presentano la seguente relazione.
2-Brevi notizie sulla storia della società
Il ricorso depositato per l’ammissione alla procedura e le relazioni allegate al medesimo
ribadiscono le vicende sociali e l’evoluzione storica della società, riassunte per come
segue.
La I.L.M.A. Costruzioni SpA unipersonale in liquidazione, con sede legale in Caltagirone
(CT) V.le Europa n. 137, C.F.-P.IVA 02639170873, numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Catania R.E.A. 176602 e con capitale sociale di €. 2.600.000,00, in persona del
liquidatore e legale rappresentante p.t. Pietro Lo Monaco, nato a Caltagirone (CT) il
08.12.1964, residente in Taormina (ME), Via Nazionale S.S. 114, C.F. LMN PTR 64T08
B428J, è stata autorizzata a presentare ricorso per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo con delibera assembleare del 05/05/2014 avanti il Notaio Filippo
Azzia. La società in concordato è elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Pasubio
n.33, presso lo studio dell’Avv. Marco Tita, che la rappresenta e difende per procura a
margine dell’originario ricorso alla procedura di concordato preventivo.
La I.L.M.A. Costruzioni S.p.a in liquidazione è una società storica nel panorama calatino e
siciliano, per lungo tempo leader nell’area delle costruzioni edili ed attiva da tempo anche
nell’offerta di servizi energetici.
La sua storia imprenditoriale inizia oltre 50 anni fa, precisamente nel lontano 1963 con la
nascita in Caltagirone (CT) dell’impresa edile Antonino Salvatore Lo Monaco. Con atto
stipulato il 12.05.1989 innanzi al Dr. Gaetano Cammarata, viene costituita la società
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“I.L.M.A. Costruzioni s.r.l.” nella quale è conferita l’impresa edile di Antonino Salvatore
Lo Monaco.
Successivamente, in forza di atto sottoscritto innanzi al medesimo Notaio in data
05.08.1999, Rep. n. 74993/19674, la società viene trasformata in società per azioni.
Il capitale sociale della I.L.M.A. Costruzioni pari ad €. 2.600.000,00 con azioni del valore
nominale di €. 10,00 ciascuna era suddiviso in proprietà, quanto al 60% di Lo Monaco
Antonino Salvatore e quanto al residuo 40% di Lo Monaco Pietro.
Il signor Lo Monaco Antonino Salvatore, in data 18.09.2009, dona la nuda proprietà delle
sue azioni (n. 156.000 del valore nominale di €. 10,00 cadauna, quindi valore della
partecipazione €. 1.560.000,00) a Lo Monaco Pietro, ed in data 21.06.2011 dona l’intero
diritto di usufrutto delle proprie azioni al figlio Lo Monaco Pietro che, per l’effetto, in virtù
di tale atto è divenuto l’unico socio della I.L.M.A. Costruzioni S.p.A.
La società ad oggi non svolge alcuna attività, se non quella di provvedere alla custodia e
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, e per quel che è stato riscontrato,
non ha alle sue dipendenze lavoratori subordinati, ma risultano pendenti contenziosi e/o
vertenze di lavoro.
L’oggetto sociale è il seguente: esecuzione e progettazione di lavori edili, anche mediante
assunzione di appalti pubblici e/o privati: realizzazione di reti elettriche ed elettrodi,
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; realizzazione di
impiantistica ed opere connesse; costruzione di edifici di ogni tipo e specie (case di
abitazione di qualsiasi categoria, immobili commerciali, scuole, stabilimenti industriali,
impianti e strutture turistico-alberghiere, impianti sportivi, ospedali e presidi ospedalieri,
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cliniche, ambulatori e centri diagnostici, caserme, mercati ortofrutticoli all’aperto e non,
etc…), e di tutti gli impianti ad essi connessi; realizzazione di lavori stradali e/o
autostradali; realizzazione di acquedotti, gasdotti, fognature, dighe, gallerie; esecuzione di
lavori marittimi, portuali, ferroviari ed aeroportuali; realizzazione di impianti di
depurazione e di quanto attiene all’ecologia del suolo, delle acque e dell’aria; realizzazione
di opere di consolidamento del terreno ed opere speciali nel sottosuolo, nonché fondazioni
speciali; manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili ed impianti di qualsiasi
genere; comunque tutte le categorie di lavori elencate nelle tabelle di classificazione
previste per i lavori pubblici e precisamente:
-realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati; produzione di manufatti in
cemento, cementi armato, cemento precompresso per l’industria edilizia, nonché di
conglomerati cementizi e bituminosi; acquisto e/o vendita di immobili urbani, rustici e di
aree edificabili; gestione e/o locazione di immobili sia propri che di terzi; fornitura,
installazione, conduzione, assistenza e manutenzione, nonché gestione di impianti per il
riscaldamento, condizionamento, di impianti idrici ed il relativo trattamento chimico delle
acque, di impianti antincendio per usi civili o industriali, di impianti di depurazione e
disinquinamento per acque reflue di impianti civili ed industriali, nonché installazione,
fornitura e manutenzione di impianti solari, elettrici e di produzione di energia, di impianti
sanitari con la conduzione di impianti a vapore e di sterilizzazione; prestazione di servizi e
fornitura ed installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico; noleggio a terzi di
macchinari, di attrezzature ed impianti, sia per uso industriale che agricolo, nonché di
autovetture ed autoveicoli in genere; prestazione di servizi di progettazione relativi a tutte
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le categorie di lavori sopra elencate; prestazione di servizi ad imprese e società in relazione
all’organizzazione
amministrativo-contabile
ed
amministrativo-gestionale,
all’organizzazione e gestione societaria, a problematiche economico-finanziarie;
prestazione di servizi di sviluppo contabilità e di elaborazione dati; prestazione di servizi di
Asset Management,Project Management, Commercial Agency, Facility Management,
Property
Management,
formazione;
costruzione,
trasformazione,
ampliamento,
ammodernamento, gestione, anche in franchising, conduzione, sia diretta che per conto
terzi, la sub-conduzione, affittanza e sub-affittanza di impianti alberghieri, di villaggi
turistici, di pensioni, di alberghi per la gioventù, motel, stazioni termali, balneari, montane,
ristoranti, bar, ritrovi, self service, locali ed impianti che abbiano attinenza con iniziative di
interesse e di sviluppo turistico, ivi compreso le residenze universitarie, nonché la
somministrazione di pasti e bevande alcoliche e superalcoliche e l’esercizio di attività
commerciali di vendita al dettaglio di beni aventi connessione con il settore turisticoalberghiero;
- realizzazione, gestione, per conto proprio e per conto terzi, di beauty farm, di centri
benessere e di centri congressi in genere.
3 – Andamento dell’attività aziendale negli ultimi anni
Dall’analisi degli atti della procedura, si evince che l’attività aziendale ha avuto difficoltà e
criticità, manifestando segnali di crisi ed un progressivo rallentamento dell’attività dovuto
alle contrazioni delle vendite.
Nella prospettiva di patrimonializzare la società e al fine di preservare il valore
dell’avviamento aziendale, sono stati effettuati investimenti per una serie di attività
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diversificate, che hanno avuto effetti negativi per gli ingenti costi sostenuti non sopportati
dai risultati attesi (parcheggio Santo Stefano a Caltagirone, incagli vari di notevole
spessore patrimoniale su Catania e su Catania–Barriera con relativi contenziosi in essere).
4 – Cause del dissesto
In base a quanto riportato nella relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 Legge
Fallimentare, la società è stata colpita immediatamente dalla crisi del suo settore originario
di appartenenza, l’edilizia, che unitamente alla scarsa liquidità con cui si è trovata a
fronteggiare la gestione corrente, nonché ai crediti verso clienti indicati in €. 1.775.480,00
per la massima parte di difficilissimo realizzo, hanno costituito elementi idonei a
determinare rapidamente una situazione di grave crisi economica per la società.
A tal proposito, si evidenzia come continua a scendere la fiducia dei consumatori, in agosto
2014 l’indice retrocede da 104,4 a 101,9 facendo registrare il terzo calo ininterrotto. Sono
le rilevazioni dell’ISTAT, che chiarisce che il peggioramento è diffuso, ma a perdere più
punti è la condizione economica sul contesto italiano.
Trattasi di indici negativi che variano sempre più verso il basso con un decremento dei
patrimoni netti irreversibile al momento.
Inoltre, hanno inciso negativamente:
1) le fideiussioni prestate per debiti di finanziamento contratti da Sostauto S.r.l. e Giarre
Parcheggi srl, riferito alle società partecipate il cui valore in sede di concordato, per come
stimato dal Dott. Angelo Bonomo, è risultato pari a zero;
2) l'assenza di immediato ritorno economico dell’operazione di finanza di progetto avente
ad oggetto il parcheggio multipiano, denominato S. Stefano, in Caltagirone per lo più
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dipendente dalla mancata prosecuzione, da parte della amministrazione comunale, delle
politiche di pedonalizzazione del centro storico previste dal Piano Parcheggi dell’anno
2000, che hanno costituito presupposto essenziale (disatteso dell’Ente concedente);
3) l’operazione di finanza di progetto avente ad oggetto il Parcheggio “Principessa Iolanda
in Giarre”, che ha generato ingenti danni anche all’altra controllata Giarre Parcheggi;
4) l'investimento per la compravendita di un’area edificabile denominata
Quartiere) BARRIERA”
“CDQ (Centro di
in Catania, non seguita da adeguato rientro economico ed anzi
aggravata, a seguito delle mutate condizioni di mercato, da ulteriori spese.
In tale contesto economico e sociale si deve valutare l’odierna proposta di concordato
preventivo. In estrema sintesi, il contesto operativo in cui si è trovata la Ilma Costruzioni
SpA in liquidazione si è rivelato particolarmente difficile, a causa della grave crisi
finanziaria ed economica ed al suo protrarsi oltre ogni più negativa previsione. In
particolare, l’amministratore unico ha rilevato uno stato di crisi tale da non consentire alla
ILMA Costruzioni SpA di fronteggiare con le attività le passività correnti, con conseguente
sbilancio negativo della gestione e conseguente messa in liquidazione della società e
nomina del liquidatore nella stessa persona dell’amministratore unico, rilevandosi come il
perdurare di tale stato di cose avrebbe potuto condurre, nel breve termine, al fallimento
della società.
5 – Prosecuzione della residua attività aziendale
La società, al momento in cui ha presentato la domanda di concordato in data 09.06.2014,
continuava la propria attività produttiva nell’ambito della gestione ordinaria, nell’ottica di
salvaguardare l’attivo aziendale ai fini della cessio bonorum ed in vista della successiva
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definitiva cessazione dell’attività, essendo ormai stato giudicato irreversibile lo stato di
crisi alla base della richiesta di accesso alla procedura di concordato preventivo.
6 – La proposta di concordato
Con ricorso depositato il 09.06.2014 a seguito ed in forza di specifica delibera assembleare
del 05.05.2014, la I.L.M.A. Costruzioni S.p.a in liquidazione ha chiesto, con il patrocinio
del Sig. Avv. Marco Tita con studio in Catania, Via Pasubio n. 33, Pec:
[email protected] – Fax: 095.384616, di essere ammessa alla
procedura di concordato preventivo, giusta determina del 05.06.2014 ai sensi dell’art. 161
comma 6 L.F.
Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 26.06.2014, depositata il 07.07.2014, per le
diffuse ed articolate motivazioni ivi addotte, invitava la Ilma Costruzioni SpA in
liquidazione a integrare la documentazione prodotta e l’attestatore ad integrare la propria
relazione entro gg. 15 dalla comunicazione del citato provvedimento. L'ordinanza
istruttoria veniva comunicata all’avente diritto il 08.07.2014 e ancor prima del termine
assegnato, la proponente il concordato depositava il 22.07.2014, atto di integrazione e
modifica del ricorso per concordato preventivo a firma Dr. Angelo Bonomo, Avv. Marco
Tita e Geom. Pietro Lo Monaco n.q., nonché atto di integrazione e modifica del ricorso per
concordato preventivo a firma della Rag. Rossana Milana, Commercialista con studio in
Catania, V.le XX Settembre n. 28 che asseverava la relazione di cui all’art. 161 comma
terzo L.F. nell’ambito della domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo. Tale relazione a firma Rag. Rossana Milana asseverata, era indi oggetto di
giuramento della predetta avanti il Cancelliere del Giudice di Pace di Catania in data
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22.07.2014 con cron. 1101 anno 2014, a chiarimento ed integrazione della relazione già
asseverata in data 09.06.2014.
In particolare, alla proposta concordataria del 09.06.2014 ed alla successiva integrazione
del 22.07.2014, venivano allegati:
1) verbale di assemblea straordinaria - liquidazione del 05/05/2014;
2) visura C.C.l.A.A. di ILMA Costruzioni;
3) determina liquidatore;
4) convenzione del 02.02.2010 con il Comune di Cassaro;
5) convenzione del 02.02.2010 con il Comune di Buscemi;
6) contratto del 3l/07/2012 sottoscritto con la LIDL;
7) sentenza n. 6/2O13 del Tribunale di Caltagirone;
8) sentenza n. 1751/2013 della Corte d’Appello di Catania;
9) verbale di consegna;
10) contratto del 11.04.2008 in Not. Filippo Azzia, repertorio 16498, raccolta 4407;
11) contratto di pegno del 27.05.2009 in Notar Filippo Azzia, repertorio 17452, raccolta
4897;
12) contratto di mutuo del 27.05.2009 in Notar Filippo Azzia, repertorio 17451, raccolta
4896;
13) atto di postergazione del 27 /O5/2OO9 in Notar Filippo Azzia, repertorio 17453,
raccolta 4498;
14) relazìone avvocato Livio Cagnes;
l5) relazione avvocato Michele Scacciante;
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l6) relazione avvocato Vincenzo Prestianni;
17) relazione avvocato Vincenzo Taranto;
18) relazione dott.ssa Simona La Ganga;
19) perizia estimativa beni immobili;
20) perizia estimativa beni mobili;
21) relazione relativa a debiti verso personale dipendente;
22) relazione ipo-catastale;
23) elenco creditori;
24) relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano
medesimo;
25) contratto attestatore;
26) mandato professionale conferito all'avvocato Marco Tita;
27) bilancio al 31.12.2010;
28) bilancio al 31.12.2011;
29) bilancio al 31.12.2012;
30) situazione patrimoniale al 31.03.2014;
3l) flussi di cassa e proiezione ventennale impianti di Buscemi e dì Cassaro;
32) verbale di consegna immobile del 15.01.2010 con allegata fattura n.3/2010.
Ed ancora, con l’atto di integrazione e modifica del ricorso per il concordato preventivo del
22.07.2014 si depositavano i seguenti ulteriori documenti:
l) Elenco dei creditori;
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2) Classe in cui sono inseriti i creditori titolari di privilegi ai quali è riconosciuto il diritto
al voto ai fini del calcolo delle maggioranze nei limiti degli interessi ad essi spettanti;
3) copia del decreto del Tribunale di Catania del 01.02.2013;
4) copia della deliberazione assunta dall’assemblea ordinaria della ILMA del 25.06.2012;
5) perizia di stima delle quote di partecipazione della Sostauto s.r.l.;
6) perizia di stima delle quote di partecipazione della Giarre Parcheggi s.r.l.;
7) copia della fattura n. 03/2010 del 15.01.2010 emessa da ILMA;
8) copia del verbale di consegna sottoscritto in data l5/01/2010 dalla ILMA e da Alfeo
Olimpio ed Albergamo Rosalba;
9) copia della scheda contabile relativa alta posizione Alfeo Olimpio ed Albergamo
Rosalba;
10) copia della deliberazione dell’assemblea ordinaria della ILMA del 03.05.2006;
l1) copia della deliberazione dell’assemblea ordinaria della ILMA del 08.06.2011;
l2) copia degli ordini di bonifico eseguiti e degli assegni emessi dal sig. Antonino Lo
Monaco;
13) copia dell’atto di rinunzia di Pietro Lo Monaco;
l4) copia dell’atto di rinunzia di Antonino Lo Monaco;
15) copia della transazione sottoscritta con la Tornello Costruzioni s.a.s. di Tornello
Antonino;
16) copia dell’atto del 30.03.2011, sottoscritto innanzi al Dott. Filippo Azzia, Notaio
iscritto nel collegio notarile di Catania, ora Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone. Rep.
18783, racc. 5706;
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17) Supplemento in integrazione dell’attestazione;
18) Contratto preliminare del 24.06.2003.
Si evince che nel termine indicato con ordinanza del Tribunale di Caltagirone del
26.06.2014, la ricorrente depositava la relazione integrativa richiesta, corredata da 18
documenti inerenti i chiarimenti e le precisazioni sollecitate dal Tribunale; l’integrazione
veniva reputata congrua e satisfattiva dei requisiti di cui agli artt. 160 e 161 L.F., con
conseguente riconoscimento della ritualità ed ammissibilità della proposta ex art. 163 L.F.,
vista la ricorrenza di tutti i presupposti prescritti dalla Legge, vale a dire:
-competenza del tribunale adito;
-sussistenza documentata dello stato di crisi ai sensi dell’art. 160 L.F.;
- ricorrenza della documentazione ex art. 161 L.F.;
- aderenza agli schemi sostanziali e formali di cui agli artt. 160, 1° comma e 182 L.F..
Come già significato in occasione della documentazione ex art. 171 L.F., la proposta di
concordato e tutta la documentazione inerente sono consultabili dai creditori presso la
Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale e presso gli studi degli scriventi,
mentre nel sito www.concordatoilma.it all’uopo costituito con la web mail:
[email protected], sono stati pubblicati la proposta di concordato con relativa
integrazione e relazione dell’attestatore, nonché il decreto di ammissione della società alla
procedura.
7 – Contenuto del piano
La proposta concordataria, debitamente integrata, prevede la cessazione dell’attività e la
cessione integrale dei beni e dei crediti componenti l’attivo societario.
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In particolare, l’impresa proponente, sulla base del rapporto attivo – passivo di cui al
ricorso con integrazione e nei tempi ivi indicati, ha presentato la seguente domanda
concordataria, che prevede il soddisfacimento dei creditori compatibilmente alla
liquidazione dell’attivo e nel rispetto delle cause legittime di prelazione:
a) pagamento integrale in prededuzione degli oneri per gli organi della procedura in più
tranches, di cui la prima pari al 20% dell’intera somma, entro gg. 15 dalla comunicazione
alla debitrice del decreto di ammissione al concordato preventivo;
b) pagamento integrale in prededuzione degli oneri di funzionamento man mano che essi
maturano, compatibilmente con la liquidità disponibile all’atto dell’ammissione della
procedura o successivamente acquisita per effetto della riscossione dei flussi attivi di cassa,
dei crediti e della successiva attività di liquidazione dei beni ceduti;
c) pagamento integrale dei creditori ipotecari e privilegiati, oltre interessi legali nella
misura dovuta, in ragione della prevista dilazione dell’omologa
d) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale stimata del 5%.
Quanto sopra previsto avverrà con cadenza annuale, a decorrere dal deposito del
provvedimento di omologa del concordato preventivo, sulla base della liquidità di volta in
volta disponibile e, comunque, entro il periodo massimo di 60 mesi dal deposito del
provvedimento di omologa, il tutto secondo e nel rigoroso rispetto dell’ordine derivante
dalle cause legittime di prelazione.
Il proponente n.q. ha precisato in domanda che qualsiasi sopravvenienza nella
realizzazione dei valori dell’attivo, anche laddove maturata successivamente al decorso
del termine sopra indicato, derivante a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
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dal non utilizzo del fondo rischi ed imprevisti, dal maggior attivo derivante dalla
liquidazione dei beni ceduti o dalla riscossione dei crediti o da un eventuale minor importo
dovuto per oneri di funzionamento, verrà destinato, a mezzo ripartizione in loro favore, ad
esclusivo vantaggio dei creditori, i quali così riceveranno un trattamento migliorativo
rispetto a quello sopra indicato.
La domanda di concordato prevede la suddivisione dei creditori in due classi, ma non
prevede alcuna transazione fiscale, stante il possibile pagamento anche tramite eventuale
compensazione di tutti e/o di alcuni dei debiti tributari (per esempio l’ICI-IMU
corrispondente per ciascun cespite immobiliare utilmente collocato).
L’attivo recuperabile è stimato in €. 15.049.091,08 (cfr. pag. 34 atto d’integrazione) con le
specifiche ivi contenute cui cortesemente si rinvia.
Le passività analizzate garantite da privilegio sono pari ad €. 11.495.096,86 e le passività
chirografarie sono pari ad €. 7.214.392,44 (cfr. pag. 39 atto d’integrazione).
Gli oneri di funzionamento, distribuiti nei 60 mesi di durata della procedura concorsuale,
sono pari ad €. 1.646.419,27 e saranno sostenuti dalla società ricorrente sulla scorta del
piano concordatario di cui alle pagg. 42, 43, 45, 46 commi 10 ed 11 dell’atto
d’integrazione.
Indicazione Oneri di funzionamento
Valori
Assistenza legale al concordato
€.156.000,00
Redazione piano e assistenza contabile al concordato
€.156.000,00
Onorario professionista relazione ex art. 161L.F.
€. 72.800,00
Compenso collegio sindacale
€. 31.200,00
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IMU da corrispondersi in corso di procedura
€.190.489,15
Assistenza legale cause in corso di procedura
€. 30.000,00
Totale
Interessi di dilazione
Spese di giustizia
Totale complessivo oneri funzionamento
€. 636.489,15
€.609.930,12
€. 400.000,00
€ 1.646.419,27
RICAVI IN CORSO DI PROCEDURA
Si rinvia alle corrispondenti voci tratte nella ricostruzione dell'attivo indicato in ricorso
introduttivo e successiva integrazione con relazione attestatore del 22.07.2014.
TEMPI DI ADEMPIMENTO
L’onere concordatario sarà sostenuto dalla società ricorrente sulla scorta del piano
concordatario secondo i tempi appresso stimati e compatibilmente alla liquidazione
dell’attivo:
- oneri per gli Organi della Procedura in cinque tranches, di cui la prima, ai sensi dell'art.
163, co. 2, n- 4 L.F., pari al 20% dell'intera somma entro 15 quindici giorni dalla
comunicazione alla debitrice del decreto di ammissione al concordato preventivo, in
relazione alle disponibilità di cassa della ricorrente;
- oneri di funzionamento nel corso della procedura secondo le modalità indicate al punto
13 del ricorso introduttivo e successiva integrazione;
- oneri per i creditori privilegiati, comprensivi di interessi legali, come da proposta
articolata al punto 12 del ricorso introduttivo e successiva integrazione, entro 60 mesi dal
deposito del provvedimento di omologa del concordato preventivo;
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- oneri per i creditori chirografari nella misura del 5%, come da proposta articolata al punto
12 del ricorso introduttivo e successiva integrazione, entro 60 mesi dal deposito del
provvedimento di omologa del concordato preventivo;
Si rappresenta che i tempi di esecuzione nella proposta di concordato sono stati determinati
secondo un criterio di ragionevolezza alla luce dei presumibili tempi di liquidazione
dell’attivo.
DETERMINAZIONE DELL’ONERE CONCORDATARIO
Creditori Privilegiati:
Valore concordato €. 11.495.096,86; percentuale di soddisfacimento: 100% oltre interessi
al tasso legale, stimati (vedi tabella oneri di funzionamento par.10.1 del ricorso
introduttivo e successive integrazioni).
Onere concordatario: €. 11.495.096,86.
L’onere concordatario tiene conto degli interessi al saggio legale, che verranno corrisposti
ai creditori privilegiati a fronte della dilazione ad essi imposta per il soddisfacimento dei
loro crediti. Pur prevedendosi, nelle more della procedura, dei riparti parziali in favore dei
creditori privilegiati, sia per l'incasso dei ricavi frattanto maturati, sia per la dismissione di
alcuni assets, in via prudenziale, gli interessi sono stati stimati per tutto il periodo di
presumibile durata della procedura (5 anni). (vedi pag. 44 atto d’integrazione).
Creditori Chirografari:
Valore concordatario €. 7.214.392,44; percentuale di soddisfacimento: 5%;
Onere concordatario: €. 360.719,63.
Spese giudiziarie per la procedura concorsuale: €. 400.000,00.
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Oneri di funzionamento - come descritti in seno al par. 10.1 dell’atto d’integrazione
€.636.489,15 (vedi pag. 45 atto d’integrazione).
FONDO RISCHI, IMPREVISTI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE PARI AD
€. 1.094.043,11 (vedi pagg. 45 e 46 atto d’integrazione).
Il presente fondo, creato in via assolutamente prudenziale, serve a far fronte:
1) alle passività potenziali esposte al punto 4.4 dell’atto d’integrazione;
2) alle eventuali minusvalenze nella realizzazione delle attività;
3) alle passività potenziali sia di rango privilegiato, sia di rango chirografario che
potrebbero discendere da un eventuale esito negativo dei giudizi pendenti;
4) ad eventuali debiti e/o oneri di funzionamento non previsti in tutto o in parte;
Si precisa sin d'ora che qualora il fondo non dovesse essere adoperato per assolvere alla
funzione per cui è previsto, la relativa provvista verrà destinata ai creditori chirografari i
quali, pertanto, riceverebbero un trattamento migliorativo rispetto a quello previsto.
RIEPILOGO GENERALE ONERE CONCORDATARIO
Spese di giustizia
€.400.000,00
Oneri di funzionamento in prededuzione
€.636.489,15
Creditori privilegiati
€.11.495.096,86
interessi di dilazione creditori privilegiati
€.609.930,12
Creditori chirografari
€.360.179,63
Totale passivo concordatario
€.13.502.235,75
Totale attivo concordatario
€.15.049.091,08
Fondo rischi concordatario
€.1.094.043,11
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Da quanto illustrato nello stato analitico ed estimativo delle attività, a seguito delle
rettifiche all’originario piano concordatario, emerge un attivo di euro 15.049.091,08, in
grado di far fronte al su esposto onere concordatario, anche alla luce della su appostata
voce "Fondo rischi, imprevisti e sopravvenienze passive” inclusa nel riferito onere
concordatario, con le precisazioni di cui appresso.
Si precisa che 1a rimodulazione delle voci dell'attivo e del passivo concordatario (con
particolare riferimento alla diminuzione della percentuale da riconoscere ai creditori
chirografari, passata dal l0% al 5%, permette di creare un ulteriore fondo di importo pari
ad €. 452.812,22 da destinare alla copertura di tutte quelle voci (ad es. crediti tributari) per
le quali il Tribunale ha sollevato delle eccezioni (cfr. ordinanza citata del 22.07.2014).
Quanto ai tempi di esecuzione, il piano dei pagamenti prevede il soddisfacimento nell’arco
temporale di mesi 60 secondo le previsioni e le decorrenze indicate nell’atto
d’integrazione, così come indicato nella tabella previsionale e nella relazione
dell’attestatore Rag. Rosanna Milana alle pagg. 18, 19, 20 e 21 della relazione del
22.07.2014.
8 – Attività successiva al decreto di ammissione
Principali attività di verifica dei Commissari Giudiziali
I Commissari Giudiziali, successivamente all’accettazione della carica, hanno provveduto
agli adempimenti di rito ed agli accertamenti che seguono, tra cui:
- comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F.;
- attribuzione di un indirizzo di posta certificata (PEC): [email protected] e
registrazione a dominio internet per il sito con l'indirizzo: www.concordatoilma.it;
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- pubblicazione sul sito internet sopra indicato del materiale di consultazione per i
creditori;
- redazione dell’inventario ex art. 172 L.F., chiuso in data 25.09.2014 con l’ausilio del
coadiutore geom. Michelangelo Pace;
- visura camerale storica;
- verifica dell’esatto adempimento nei termini del deposito delle spese presso la
Cancelleria, pari ad €.80.000,00 al momento attuale;
- prossima apertura di c/c bancario di deposito, intestato alla procedura e vincolato
all’ordine del G.D.;
- verifiche sul contenzioso pendente e sul recupero dei crediti;
- disamina della relazione del Professionista;
- reperimento dei dati del bilancio e verifiche contabili;
- verifica dell’elenco dei creditori;
- interlocuzioni con i creditori e richieste di chiarimenti alla ricorrente, in persona del
Legale Sig. Avv. Marco Tita che assiste la società nella procedura.
I Commissari Giudiziali esaminando nel dettaglio quanto indicato in proposta hanno
rilevato delle anomalie ed incongruenze ed in particolare:
L’attivo recuperabile stimato corretto è pari ad € 15.050.366,09 rispetto a quello
indicato nell'atto d'integrazione, come da proposta, pari ad € 15.049.091,08, (cfr. pag. 34
atto d’integrazione) in considerazione che la somma dei valori post modifica è errata.
Le passività garantite da privilegio corrette sono pari ad €. 11.482.008,97 rispetto
all'importo indicato nell'atto di integrazione, come da proposta, pari ad € 11.495.095,86,
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differenza dovuta alla errata somma degli importi indicati nell'allegato n.1.
(Totali
privilegio generale 1.137.260,36 + 259.626,31 e privilegio speciale 9.737.191,04 +
344.255,26 complessivamente sommano € 11.478.332,97) ed alla errata somma calcolata
sempre nell'all. n.1 - voci privilegio generale - il cui valore corretto è 1.400.562,67 e non
1.396.886,67 con una differenza pari ad € 3.676,00 (TARSU Comune di Caltagirone).
Le passività chirografarie, corrette sono pari ad €. 7.227.480,33 rispetto a quello indicato
nell'atto di integrazione pari ad € 7.214.392,44 (cfr. pag 45 atto di integrazione - la somma
degli importi indicati nell'allegato n.1 (€ 5.462.523.,86 + € 1.764.956.,47 = €
7.227.480,33). Pertanto il valore concordatario corretto, nella percentuale del 5%, è pari ad
€ 361.083,71 (7.227.480,33 al 5%) e non € 360.719,63 (cfr. pag. 45 atto di integrazione).
Gli oneri di funzionamento, rispetto a quelli indicati in proposta pari ad €. 1.646.419,27,
a seguito delle dichiarazione di credito pervenute e fatte le opportune rettifiche a parere
degli scriventi Commissari Giudiziali variano in € 1.664.579,91, come variazioni
intervenute nella voce che si riferiscono agli interessi di dilazione per i creditori privilegiati
che variano da € 609.930,12 ad € 628.090,76.
9 - Variazioni intervenute a seguito delle precisazioni di credito
Condominio Centro Direzionale Europa (Avv.ti Marino e La Ganga)
Il credito richiesto di € 22.357,62 in privilegio ed in prededuzione non consta essere
assistito da privilegio documentalmente provato nè risulta allo stato esigibile, pertanto a
parere dei sottoscritti Commissari si mantiene e si conferma il credito indicato in proposta.
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Condominio Parco dei Principi (Avv. Lo Giudice)
Con riferimento alla missiva dell'avv. Lo Giudice per conto del Condominio Parco dei
Principi, i Commissari rilevano quanto segue: trattasi di asseriti crediti a maturare al
momento non esigibili, ma che dovranno essere tenuti presenti nel debito conto in fase di
liquidazione dei beni della proponente relativi all'insediamento in Parco dei Principi di
Caltagirone; gli importi così come le richieste di eventuali danni, dovranno essere
quantificati nelle opportune sedi in fase di liquidazione dei beni. Anche il C.t.u. Geom.
Pace nella sua relazione tecnica agli atti del concordato, ha evidenziato tali circostanze.
Ing. Iatrino Giuseppe
Si conferma a parere dei Commissari l'importo di €.14.601,60 in privilegio per come
indicato in proposta. La precisazione dei crediti pervenuta non contiene prove documentali
del credito maggiorato richiesto.
Randazzo Antonino
I Commissari propongono di confermare il credito al chirografo così come esposto in
proposta negandosi privilegio, ex art.2758 c.c., atteso che non è sufficiente per il
riconoscimento del privilegio la sola produzione del certificato di iscrizione all'impresa
artigiana.
Unicredit
Il credito di €.2.762.663,04 va riconosciuto in privilegio ipotecario quanto ad
€.1.667.959,41, ed in €.1.094.703,63 in chirografo. In quest'ultimo importo sono comprese
le esposizioni indicate in privilegio ipotecario per i finanziamenti n.909000011074 di €.
177.770,27, in privilegio ipotecario per il finanziamento n. 909000011077 di € 133.126,60,
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per il finanziamento n.909000011075 di € 76.259,89, atteso che, come documentato in
proposta di concordato e atto di integrazione, i finanziamenti sono stati trasferiti ai
rispettivi acquirenti dei beni immobili, per cui tali finanziamenti originariamente ipotecari
vanno riferiti alla proponente il concordato solo in via chirografaria. D’altra parte, le
ipoteche per cui sono finanziamenti ipotecari seguono i beni immobili trasferiti (c.d. diritto
di sequenza del privilegio ipotecario) per cui non può riconoscersi alcun privilegio
ipotecario a carico della proponente il concordato ed a favore di Unicredit su dei beni
immobili trasferiti a terzi acquirenti con regolari rogiti notarili.
Dismat s.r.l.
Il credito a seguito della precisazione pervenuta, viene elevato per i titoli allegati in
precisazione ad €. 8.476,24, di cui €. 1.155,39 in privilegio ed €.7.320,85 in chirografo.
Ing. Giardina Giuseppe
Il credito a seguito della precisazione pervenuta per il titolo allegato, va elevato ad €
2.691,00 a rango privilegiato.
Cuzzubbo Vito
Si conferma il credito ammesso in privilegio per € 968,00 così come indicato in proposta e
confermato in precisazione credito.
Credito Siciliano
A seguito della precisazione del creditore, si rettifica il credito esposto in domanda in €
5.319.678,27 in via privilegiata ipotecaria e in € 1.888.521,08 in chirografo.
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Comune di Cassaro
A seguito della precisazione documentata dal creditore, si rettifica il credito esposto in
domanda in € 23.834,37 in chirografo.
Gipsos Raddusa Spa
A seguito della precisazione del creditore, si propone la rettifica del credito esposto in
domanda in €. 6.158,26 di cui €. 5.118,00 in chirografo ed €.1.023,60 in privilegio.
UNICAL SpA
A seguito della precisazione del creditore, si propone la rettifica del credito esposto in
domanda in €. 31.615,80 di cui €. 27.571,18 in chirografo ed €.5.269,30 in privilegio.
Riscossione Sicilia spa
Si propone la conferma degli importi al privilegio e al chirografo indicati in domanda di
concordato, rispettivamente di €. 260.893,06 in privilegio ed €.29.362,80 in chirografo,
atteso che la precisazione pervenuta dall'avente diritto non contiene documentazione
probante idonea tra cui notifiche di rito alla proponente il concordato.
Comune di Catania
Non consta alcuna precisazione del creditore sopra indicato che ha confermato di avere
ricevuto l’avviso di rito.
Enel Energia
A seguito della precisazione del creditore, si propone la rettifica del credito esposto in
domanda in €.4.133,90 in chirografo.
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Franco Caruso SpA (Avv. Dario Venniro)
A seguito della documentata precisazione del creditore, si propone la rettifica del credito
esposto in domanda in €. 34.309,13 di cui €.29.395,73 in chirografo ed €.4.913,40 in
privilegio.
Donzello Corrado e Massimo
A seguito della precisazione del creditore, si conferma il credito esposto in domanda in €.
4.020,14 di cui €.3.350,11 in chirografo ed €.670,03 in privilegio.
IGV SpA
A seguito della documentata precisazione del creditore, si propone la rettifica del credito
par ad €. 19.196,04 in chirografo, così come esposto in domanda dall’Avv. Stefano
Brandolini.
Bertolo Ing. Filippo (Avv. Coletta Dinaro)
A seguito della precisazione del creditore, si propone la conferma del credito pari ad €.
20.809,12 in privilegio, atteso che la precisazione fornita per importi superiori non
contiene titolo legittimante alle maggiori richieste del creditore (D.I. non munito di
provvisoria esecuzione e/o clausola).
Valli Zabban SpA
A seguito della documentata precisazione del creditore, si propone la conferma del credito
pari ad 1.680,00, di cui €. 1.400,00 in chirografo ed €. 280,00 in privilegio, così come
esposto in domanda e confermato dalla precisazione del credito pervenuta.
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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Ing. Campione Giampiero (Avv. Rosario Monforte)
A seguito della documentata precisazione del creditore, che ha comunicato che il credito
vantato alla data del 09.06.2014 è pari all’importo complessivo di €.3.159,60, facendo
riferimento all’applicabilità dell’art. 2751 bis c.c. per pagamento prestazioni professionali,
si propone la rettifica del credito esposto in domanda dalla proponente in €. 3.159,60 tutto
al chirografo, in quanto, per come allegato in precisazione, l’incarico è stato dato al
Professionista con disciplinare d’incarico del 15.05.2008, cui sono seguite proforma del
24.02.2011 per €. 1.872,00 (€. 1.572 al netto r.a.) e proforma del 12.10.2012 per €.
1.887,60 (€. 1.587,60 al netto r.a.) così come esposto e confermato dalla precisazione del
credito a firma Avv. Rosario Monforte del 29.08.2014 pervenuta a mezzo pec con allegati
il g. 01.09.2014. Di conseguenza, non può riconoscersi alcun privilegio ex art. 2751 bis n.
2 c.c., atteso che le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera
intellettuale hanno privilegio generale sui mobili per gli ultimi due anni di prestazione che
sono abbondantemente decorsi alla data del 09.06.2014. D’altra parte, non sono agli atti né
indicato in precisazione alcuna fattura, ma solo delle proforma che fanno riferimento ad un
disciplinare d’incarico del 15.05.2008. Il credito non può trovare collocazione se non al
rango chirografario per €.3.159,60 richieste. Nulla è dovuto a parere dei Commissari per
interessi, spese, diritti, onorari e rivalutazione a tenore di quanto rappresentato in
precisazione dei crediti che testualmente recita, che …” il credito vantato alla data del
09.06.2014 è pari all’importo complessivo di €.3.159,60 oltre interessi e rivalutazione
monetaria, nonché spese, diritti ed onorari per la presente, come verranno liquidati dal
G.D”.
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Arch. Contrafatto Salvatore (Avv. Eugenio Marano)
A seguito della documentata precisazione del creditore, si propone la conferma del credito
pari ad €. 14.040,00 in privilegio, così come esposto in domanda, atteso che la precisazione
fornita non contiene elementi probanti e/o titoli da consentire il riconoscimento in
privilegio della somma richiesta di €. 17.328,80.
10 - Incongruenze descrittive riscontrate nella proposta in merito alla
fattibilità del piano
Nella disamina che i Commissari Giudiziali hanno svolto di quanto proposto ed allegato
dalla società proponente, si rileva quanto appresso: alle pagg. 45 e 46 dell’atto
d’integrazione alla domanda di concordato, la lettera e) prevede un fondo rischi,
imprevisti e sopravvenienze passive che include tra le voci "2) eventuali minusvalenze
nella realizzazione della attività". In realtà quest'ultima non è contemplata nell'allegato
sub 19 (cfr. pag. 40 atto di integrazione e modifica). Pertanto, l'importo di € 1.094.043,11,
quale fondo rischi specifico, non copre i rischi inerenti a eventuali minusvalenze nella
realizzazione delle attività. In altri termini, alla pag. 46 dell’atto d’integrazione, al n. 2 si fa
riferimento alle eventuali minusvalenze nella realizzazione delle attività, ma il c.d. fondo
rischi, imprevisti e sopravvenienze passive indica la somma di €. 1.094.043,11.
Vi è quindi un’evidente erroneità di indicazione, in quanto non può farsi riferimento ad €.
1.094.043,11 per le eventuali minusvalenze nella realizzazione delle attività, atteso che il
fondo rischi ed imprevisti quale indicato nel documento sub 19 prevede delle passività
potenziali per il contenzioso tributario, per il contenzioso dipendenti, per la cessione dei
crediti, per un contenzioso non distinto, per la fideiussione Giarre Parcheggi, la
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fideiussione Sostauto ed un rischio mutui non accollati, per il complessivo valore
concordatario indicato di €. 1.094.043,11. Trattasi comunque di un fondo rischi ed
imprevisti specifico e che quindi non può riferirsi alle minusvalenze eventuali nella
realizzazione delle attività.
La c.t.u. svolta dal Geom. Michelangelo Pace e la rimodulazione dell’attivo concordatario
a seguito della stima operata, porta ad una differenza di attivo in meno, rispetto alla
proposta, di €. 764.802,00.
Anche il fondo rischi generico di €. 452.812,22 che la proponente il concordato assume
essere destinato alla copertura di quelle voci (ad es. crediti tributari) per le quali il
Tribunale ha sollevato delle eccezioni, contabilmente viene meno a seguito della predetta
rimodulazione. Un dato è comunque certo e cioè che, al momento, manca un fondo per
eventuali minusvalenze nella realizzazione delle attività, contrariamente a quanto assunto
dalla società debitrice a pag. 46 dell’atto d’integrazione alla proposta. E’essenziale che i
creditori prendano atto di tale manifesta assenza del fondo asseritamente destinato alle
eventuali minusvalenze nella realizzazione delle attività.
Sempre in ordine al fondo rischi, il fondo creato in via assolutamente prudenziale, deve
servire a far fronte alle passività potenziali esposte al punto 4.4 (sic pag. 45 atto
d’integrazione). In realtà il punto 4.4 (cfr. pagg. 35 e 36 domanda di concordato) è previsto
con la dicitura “contratti non eseguiti o non integralmente eseguiti” con riferimento alla
posizione creditoria dell’Avv. G. Magnano dove si assume una cessione pro solvendo di €.
76.600,00 per le attività svolte da tale Professionista nei confronti della società. Non è
indicato alcun fondo rischi.
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Perplessità inoltre sorgono in ordine ai canoni di locazione già maturati, indicati in €.
76.266,67 in domanda di concordato e successiva integrazione. E’ bene che i creditori
prendano atto di tali criticità manifeste. Altro dato da non sottovalutare è stato evidenziato
anche dal C.t.u. Geom. M. Pace in ordine alla collocazione sul mercato immobiliare delle
ville del Condomini Parco dei Principi di Caltagirone e dalla necessità conclamata che per
potersi procedere alle rituali vendite occorrerà regolarizzare la situazione catastale degli
immobili e soprattutto curare gli
adempimenti legati alla validità dell’originaria
concessione di lottizzazione (impianto viario e regolazione delle acque) per esborsi
comunque notevoli che andranno affrontati nell’interesse della massa dei creditori e che
opportunamente vanno prese nella dovuta considerazione. In verità trattasi di problemi
attinenti alla fase della liquidazione, ma che comunque vanno tenuti presenti per ogni loro
utile aspetto.
Anche di tale situazione e della manifesta sua eventuale criticità nella liquidazione,
rappresentata in atti, è bene che i creditori tutti prendano atto.
11 - Variazioni apportate alle poste attive
Le poste attive, come da perizia di stima del Geom. Michelangelo Pace, subiscono una
variazione in negativo pari ad € 764.802,00 passando da € 15.050.366,09 a €
14.285.564,09.
12 - Variazioni apportate alle poste passive
Le poste passive, a seguito delle correzioni effettuate e viste le dichiarazioni di credito
prese in considerazione dai Commissari Giudiziali subiscono una variazione in negativo
per complessivi € 94.573,88 per come sotto specificato:
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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CREDITORI PRIVILEGIATI
INTERESSI DI DILAZIONE CRED.
PRIV.
CREDITORI CHIROGRAFARI 5%
TOTALE PASSIVO
€ 1.495.096,86
€ 11.381.998,26 -€ 113.098,60
€ 609.930,12
€ 360.719,63
€ 13.502.235,76
€
628.090,76 € 18.160,64
€
361.083,71 €
364,08
€ 13.407.661,88 -€ 94.573,88
13 - Raffronto tra fabbisogno e disponibilità come da proposta e a seguito
delle variazioni apportate dai Commissari Giudiziali
Qui di seguito, viene rappresenta un prospetto in cui si raffrontano le attività e passività
per come indicate in proposta e quelle modificate dai Commissari Giudiziali. Da questo
raffronto emerge che il fondo rischi generico è stato azzerato, mentre il fondo rischi
specifico è diminuito di € 216.140,90.
SPECIFICA
SPESE DI GIUSTIZIA
ONERI DI FUNZIONAMENTO
CREDITORI PRIVILEGIATI
INTERESSI DI DILAZIONE CRED.
PRIV.
CREDITORI CHIROGRAFARI 5%
TOTALE PASSIVO
TOTALE ATTIVO
FONDO RISCHI SPECIFICO
FONDO RISCHI GENERICO
DIFFERENZA TRA ATTIVO E
PASSIVO
DA PROPOSTA
€ 400.000,00
€ 636.489,15
€ 11.495.096,86
COMMISSARI
€ 400.000,00
€ 636.489,15
€ 11.381.998,26
DIFFERENZE
€ €€ - 113.098,60
€ 609.930,12
€ 360.719,63
€ 13.502.235,76
€ 15.050.366,09
€ 1.094.043,11
€ 454.087,22
€ 628.090,76
€ 361.083,71
€ 13.407.661,88
€ 14.285.564,09
€ 877.902,21
€ -
€ +18.160,64
€ +364,08
€ -94.573,88
€ -764.802,00
€ 216.140,90
€ 454.087,22
€ 1.548.130,33
€ 877.902,21
€ 670.228,12
14 – Il concordato preventivo a seguito della riforma
In un quadro legislativo di maggiore favore per l’autonomia privata nella gestione e nella
risoluzione della crisi d’impresa, risulta fortemente esaltato l’intervento professionale
previsto dalla nuova legge fallimentare nell’ambito delle procedure concorsuali di
composizione della crisi diverse dal fallimento, rappresentando un elemento esterno di
garanzia per i creditori, in quanto la relazione redatta dallo stesso assolve principalmente
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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una funzione d’informativa nei confronti della massa dei creditori che si affidano ai giudizi
in essa contenuti per esprimere il proprio consenso alla proposta concordataria. La
relazione del professionista, al di là della più ampia stesura del nuovo articolo, delle
specificazioni di alcune previsioni, è la vera innovazione dell’art. 161 L.F.. Dal contenuto
delle norme che aprono la disciplina del nuovo concordato si evince che adesso l’approccio
alla crisi deve essere tecnico. La documentazione relativa all’impresa deve essere
accompagnata, a garanzia della correttezza delle informazioni presentate, da una
certificazione di un professionista circa la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Con il Decreto Sviluppo vi è stato un ulteriore rafforzamento del ruolo del professionista
all’interno del concordato preventivo, sottolineando la necessaria indipendenza dello
stesso. Il legislatore ha spostato ulteriormente il baricentro della procedura verso una
privatizzazione della stessa, soprattutto nella fase interinale intercorrente fra il deposito
della domanda di concordato e l’effettiva ammissione, ampliando il novero delle ipotesi
nelle quali il professionista è chiamato ad esprimersi e delle ipotesi dalle cui valutazioni
dipendono alcune decisioni del Tribunale in ordine ad aspetti rilevanti e delicati.
Con specifico riferimento al controllo di fattibilità, la soluzione prospettata dalle SS.UU.
della Suprema Corte con sentenza n. 1521 del 23.01.2013, si pone nell’ottica del recupero
del ruolo attivo del Giudice, attraverso la distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità
economica.
In particolare, la fattibilità del concordato deve essere tenuta distinta dalla convenienza che
attiene al merito della proposta e la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori.
Infatti, il “nuovo” concordato preventivo ha assunto una veste più privatistica, in quanto si
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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è data maggiore rilevanza all’autonomia contrattuale delle parti coinvolte nella soluzione
della crisi, ponendosi come momento centrale di tutta la procedura il consenso dei
creditori.
La previsione della relazione del Professionista che ha temperato la maggiore libertà del
debitore nel formulare il proprio piano, appare diretta a sostituire l’attività istruttoria del
Tribunale, consentendo ai creditori di disporre degli elementi di giudizio per la formazione
di una corretta opinione sulla convenienza della proposta e sulle concrete possibilità che il
debitore possa adempiere compiutamente agli impegni assunti.
L’attestazione del Professionista, quindi, è decisiva ai fini del concordato poiché
costituisce, insieme alla relazione dei Commissari Giudiziali, elemento determinante per il
voto dei creditori chirografari.
Ciò premesso, gli scriventi si avvarranno della relazione ex art. 161, 3° comma L.F.
redatta dalla Rag. Rossana Milana di Catania ponendo in evidenza eventuali punti di non
concordanza o di non piena condivisione.
La nomina del consulente del debitore: atto di ordinaria o straordinaria
amministrazione.
Nell’ambito normativo ed interpretativo sopra delineato si colloca il problema delle
nomine e dei pagamenti per le attività svolte dai professionisti che hanno avuto incarico
dal debitore di assisterlo nelle attività connesse alla presentazione della domanda di
concordato preventivo. Il problema risulta ora ulteriormente complesso in quanto – come
già osservato – i pagamenti in favore di tali soggetti - ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett.
g) – non saranno revocabili. Numerose sono le opinioni con riferimento a tali particolari
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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atti. Va segnalata la soluzione indicata da alcuni autori, secondo cui il pagamento del
professionista effettuato dal debitore dopo la presentazione di concordato non può essere
sottoposto ad azione revocatoria, in quanto tale atto è strumentale ed indispensabile
per la conclusione del contratto stesso, essendo evidente che se fosse reputato revocabile,
il debitore fallendo difficilmente troverebbe un professionista disposto ad accettare
l’incarico, sapendo di non potere percepire alcun compenso, se non dopo essersi insinuato
al passivo fallimentare; si è poi evidenziato come la ritenuta irrevocabilità non
permetterebbe all’imprenditore di esercitare adeguatamente il suo diritto alla difesa,
affidandosi ad uno o più professionisti abilitati che lo aiutino durante la procedura ed anche
nelle attività collaterali e preparatorie ad essa.
A sostegno di tale soluzione è stato pertanto invocato anche l’argomento dell’esercizio del
“diritto di difesa” costituzionalmente tutelato, il quale troverebbe effettiva e piena
realizzazione solamente se inteso in senso lato.
Pertanto, in tale prospettiva non sarebbe sufficiente garantire l’assistenza di un consulente
o di un legale che assista il debitore durante la procedura e durante il procedimento di
camera di consiglio, ma si renderebbe necessario permettergli di ricorrere alla consulenza
di esperti in materia legale, tributaria ed economica, per ottenerne la collaborazione nel
compimento di atti funzionali alle procedure già instaurate
o da instaurare, pur
evidenziando, al contempo, come – a fine di evitare abusi – occorre accertare caso per
caso, se le attività svolte dal professionista siano realmente indispensabili e collegate
al procedimento giurisdizionale.
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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Va tuttavia osservato come, con riferimento alla nomina dei professionisti, la
giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che ciò che integri un’ipotesi di atto di
straordinaria amministrazione e che, conseguentemente, debba essere autorizzata dal
Giudice Delegato, a tale proposito si è affermato che “l’affidamento dell’incarico al
professionista per la sistemazione dell’attività aziendale, nel corso del concordato
preventivo, è atto di straordinaria amministrazione, inopponibile nel successivo fallimento
se sia mancata l’autorizzazione giudiziale. In tale caso, il professionista non può essere
ammesso al passivo fallimentare”.
In altra occasione si è ribadito che: “… in pendenza della procedura di concordato
preventivo, il conferimento di mandato al difensore per conseguire l’omologa del
concordato o comunque per evitare la dichiarazione di fallimento, costituisce un atto di
straordinaria amministrazione ed è pertanto efficace nei confronti dei creditori solo se
autorizzato per iscritto dal Giudice Delegato”.
Tale orientamento è stato seguito anche con riferimento al compenso che deve essere
riconosciuto al medesimo professionista, precisando che l’incarico conferito ad un
professionista dall’imprenditore ammesso a concordato preventivo rientra nella nozione
di atto di straordinaria amministrazione. Il difetto di autorizzazione di tale atto da parte
del Giudice Delegato comporta l’inefficacia del pagamento effettuato al professionista a
titolo di compenso per l’opera prestata.
Sempre in giurisprudenza si era statuito che “il conferimento di un mandato generale di
assistenza ad uno o più professionisti da parte di un imprenditore ammesso a concordato
preventivo rientra fra gli atti di straordinaria amministrazione, non opponibili ai
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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creditori concordatari se compiuti senza l’autorizzazione del Giudice Delegato”,
precisando poi che “…i criteri per assistenza legale, sorti durante il procedimento di
amministrazione controllata o di concordato preventivo,non sono riferibili ad obbligazioni
contratte nell’interesse dei creditori, o quando assurgono ad entità tale da far dubitare che
essi rivestano l’interesse predetto, sono prededucibili nel successivo fallimento se le
prestazioni professionali sono state in precedenza autorizzate dal Giudice Delegato ai
sensi degli artt. 167 e 188 L.F., trattandosi di atti di straordinaria amministrazione”.
L’eccezione a tale regola generale è costituita, secondo la giurisprudenza, solo dall’ipotesi
della “difesa tecnica” relativa alla costituzione nel giudizio di omologa del concordato.
La necessità dell’autorizzazione degli organi della procedura per la nomina dei
professionisti che svolgano la loro attività nell’interesse della procedura, appare pertanto
evidente se si considera che per la nomina di consulenti o legali, si deve avere riguardo alla
“rilevanza” che l’incarico professionale assume nelle circostanze concrete nelle quali viene
posto in essere, in relazione soprattutto all’impegno di spesa che grava sulle
(verosimilmente) già precarie condizioni economiche del debitore, accertando l’utilità
rispetto allo scopo della procedura.
Va inoltre osservato che i debitori che propongono istanza di ammissione al concordato
preventivo si trovano – per definizione – in una situazione di “crisi” ed in tale contesto,
l’affidamento di un incarico professionale (con la conseguente assunzione di ulteriori
obbligazioni) non può non essere qualificato che come atto di “straordinaria
amministrazione” in considerazione del fatto che porta ad un sicuro aumento della
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posizione debitoria (nei confronti del professionista, che in presenza dell’autorizzazione
dell’organo fallimentare dovrà essere pagato in prededuzione).
A nostro avviso la conclusione non dovrà essere nel senso che la nomina di professionisti
per lo svolgimento di attività nell’interesse del debitore e (anche) della procedura, pur
essendo libera da parte dello stesso debitore (nel senso che potrà certamente scegliere un
professionista di propria fiducia) non possa che essere preventivamente autorizzata
dagli organi della procedura, in quanto
il provvedimento autorizzativo, lungi dal
costituire una mera formalità, risponde a precise esigenze di garanzia degli interessi dei
creditori dovendo gli organi di controllo valutare la necessità della spesa, la rilevanza
dell’attività dei professionisti, la congruità dei costi e l’eventuale necessità di nominare
ulteriori collaboratori.
Sulla scorta delle superiori considerazioni,
è stato ritenuto, in conformità alla
giurisprudenza di merito che la nomina di un professionista senza l’autorizzazione del
Giudice Delegato integri la violazione dell’art. 167 L.F. richiamato dall’art. 173 L.F. –
costituendo atto di straordinaria amministrazione – con conseguente idoneità di tale
condotta ad escludere l’ammissione del debitore alla procedura, o potendo dar luogo, in
caso di ammissione già avvenuta, ad un provvedimento di revoca.
A tale problema si collega quello relativo alla corresponsione della retribuzione del
professionista: occorre senz’altro distinguere se l’atto solutorio sia stato compiuto
precedentemente alla presentazione della domanda di concordato preventivo o nel corso di
tale procedura e, in quest’ultima ipotesi, accertare anche la sussistenza dell’autorizzazione
scritta del Giudice Delegato sia con riferimento alla nomina che al pagamento.
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E’ bene ricordare che tra gli atti non suscettibili di autorizzazione nemmeno da parte
del Giudice Delegato, e quindi del tutto preclusi al debitore, vi sono i pagamenti dei
crediti sorti anteriormente all’instaurarsi della procedura.
E’ infatti isolata la tesi secondo la quale tra gli atti di ordinaria amministrazione che un
soggetto può compiere rientra l’estinzione dei propri debiti, in quanto atto non contemplato
nell’elenco di cui all’art. 167, comma 2 L.F. salvo che ciò integri un atto di frode ai
creditori per il quale opererebbe la sanzione della revoca della procedura ex art. 173 L.F.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti osservano invece come qualsiasi pagamento di un
credito sorto anteriormente al concordato costituisca una palese violazione della par
condicio creditorum e quindi un atto di frode, che non può essere consentito liberamente
al debitore sottoposto ad una procedura concorsuale. A prescindere, quindi, dalla
possibilità che il compimento di tale atto comporti la revoca del provvedimento di
ammissione, l’atto stesso, pur in sé valido, è colpito dalla sanzione dell’inefficacia nei
confronti dei creditori concordatari in quanto compiuto in violazione dell’art. 167
L.F.. Il problema, tuttavia, come già evidenziato in dottrina, si complicava alla luce del
disposto dell’art. 67, comma 3, lett. g) L.F. in forza del quale atto, pur non essendo
efficace, non era più revocabile. A ciò si aggiunga che, poiché la violazione non appariva
giustificata dalla parità del trattamento e quindi in contrasto evidente con le stesse finalità
di una procedura concorsuale, si è ritenuto che il pagamento di crediti anteriori al
concordato fosse oggetto di un divieto assoluto che non potesse essere efficacemente
superato neppure con l’autorizzazione del Giudice Delegato; la totale preclusione
giustificava il mancato inserimento degli atti di pagamento nell’elenco dell’art. 167,
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capoverso 1 L.F.. Il divieto di pagamento si estende – naturalmente – anche ai creditori
privilegiati (tra i quali quelli fiscali) sia perché nel concordato non è applicabile l’art. 53
L.F., sia perché il pagamento (o la percentuale di pagamento previsto) ad essi spettante,
dovrà avvenire nelle forme previste per l’esecuzione del concordato.
Deve, peraltro, ritenersi che il divieto assoluto di pagare i crediti pregressi possa
trovare deroga in quei casi eccezionali in cui esso si ricolleghi inscindibilmente ad
altri atti che consentono di ottenere effetti vantaggiosi per la procedura che vanno al
di là della mera estinzione di un debito.
E’ di tutta evidenza, pertanto, come i professionisti che non hanno svolto attività
professionale nell’interesse dell’ammissione del debitore alla procedura, non potranno
essere in alcun modo retribuiti senza l’autorizzazione del Giudice Delegato, né, come è
ovvio, per le prestazioni eseguite prima dell’apertura del concordato, né per le prestazioni
svolte dopo l’ammissione quando ciò sia avvenuto in assenza di autorizzazione del
Giudice, in quanto gli eventuali esborsi avverranno in violazione della par condicio
creditorum con conseguente integrazione della fattispecie prevista dall’art. 167, comma 2
L.F.. In caso di avvenuto pagamento del compenso del professionista la mancata revoca ex
art. 67, comma 3, lett. g) L.F. se potrà produrre effetti nei confronti del professionista,
configurerà, comunque, una ipotesi di responsabilità civile in capo a colui che ha
materialmente effettuato o autorizzato il pagamento.
In particolare, i pagamenti effettuati ai professionisti per prestazioni svolte dopo la
presentazione
del
ricorso
per
l’ammissione
al
concordato
,
in
assenza
dell’autorizzazione del Giudice Delegato, dovranno considerarsi inefficaci, non potendo
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essere qualificati come relativi a “spese di procedura”, portando in buona sostanza ad una
diminuzione della disponibilità attiva del concordato.
La problematica di cui sopra è stata analizzata da parte del Tribunale di Piacenza in
occasione di una domanda di concordato preventivo il quale, dopo avere dato atto che la
proposta prevedeva il pagamento dell’importo delle spese considerate necessarie per lo
svolgimento della procedura “… ravvisando l’opportunità di una separata considerazione
delle altre spese asseritamente indicate in prededuzione nella proposta formulata (compensi
dei professionisti per la presentazione della domanda di ammissione al concordato e quelli
relativi a prestazioni professionali per l’assistenza della società dopo la presentazione del
ricorso; costi di mantenimento della struttura amministrativa della società oneri del
personale nel periodo post concordato; esiti di contenzioso giudiziario, etc.)”, statuiva che
le stesse spese “… dovranno in ogni caso essere sottoposte all’autorizzazione prevista
dall’art. 167, comma 2, L.F., significando comunque che quest’ufficio ha già aderito
all’orientamento interpretativo che considera prededucibili ex art. 111, comma 2 L.F.
esclusivamente i crediti sorti con il controllo e l’autorizzazione giudiziale dopo l’apertura
della procedura di concordato ed invitava la ricorrente “… a valutare l’opportunità di
integrare il piano concordatario con la previsione di un adeguato importo per le spese di
procedura in senso stretto, secondo quanto precisato in parte motiva.
La previsione dell’art. 182 quater L.F..
In ordine a tale delicato problema è peraltro intervenuto, a nostro avviso, in modo quanto
meno singolare, il Legislatore, il quale, nell’ambito di una manovra economica di ampio
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respiro, ha previsto all’art. 48 del D.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni in
Legge 30.07.2010 n. 122 l’introduzione dell’art. 182 quater L.F.
La norma di nuovo conio prevede al comma 4 che “sono altresì prededucibili i compensi
spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161
comma 3, 182 bis, comma1, purchè il concordato preventivo o l’accordo sia
omologato”.
Alla luce di tale precisazione legislativa nel piano concordatario potrà ora essere prevista
ed accantonata, così come già avviene per le spese di procedura, una somma destinata al
pagamento in prededuzione del compenso per il professionista che ha redatto la
relazione ex art. 161 L.F.; tale precisazione legislativa consente, tuttavia, di affermare
con certezza, poi risultata vana per quanto appresso si dirà, che non potrà essere previsto il
pagamento di analoga somma nei confronti del professionista che “presenta” il concordato
e che, quindi, svolge attività professionale in occasione del concordato preventivo
creando così, un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento con coloro
che tale attività professionale hanno svolto nell’interesse del creditore ma con
modalità o in occasioni diverse (in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 26.05.2011, in
www.ilfallimentarista.it). Tale precisazione, peraltro consente di escludere che tale
compenso possa essere pagato preventivamente da parte dello stesso debitore dal debitore,
in quanto la previsione della necessaria omologazione del concordato preventivo fa
ritenere che le somme necessarie dovranno essere accantonate proprio in attesa del
verificarsi della condizione sospensiva ed erogate al professionista accertatore solo previa
autorizzazione del Giudice Delegato.
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Il problema del pagamento (in prededuzione) del compenso al professionista che
redige il “piano” e la concreta applicazione dell’art. 111 L.F..
Le problematiche analizzate nelle pagine che precedono devono essere lette anche alla luce
sia del testo dell’art. 161 L.F. che del nuovo testo dell’art. 67 L.F., il quale recependo
alcune delle considerazioni esposte in dottrina ed in giurisprudenza, ha escluso la
revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dalla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alla procedura di concordato
preventivo (cfr. art. 67, comma 3, lett. g) L.F.).
La giurisprudenza si è occupata anche di tale problematica, domandandosi se il compenso
al professionista che si è occupato della redazione del piano e delle attività ad esso
connesse debba o meno essere riconosciuto in prededuzione ai sensi dell’art. 111 L.F..
Sono peraltro evidenti contatti di tale norma con l’art. 182 quater L.F. di cui si è fatto
cenno nel paragrafo che precede.
Da parte della giurisprudenza, si è ritenuto prededucibile nel successivo fallimento il
credito del professionista che ha redatto la relazione che deve accompagnare la domanda di
concordato preventivo pur in seguito non approvata dai creditori, perché per aversi crediti
sorti “in funzione”di una procedura a norma dell’art. 111 L.F., è sufficiente che la
domamda stessa sia dichiarata ammissibile.
Da parte di altra giurisprudenza si è respinta “… l’istanza di prededuzione in quanto per
potersi parlare di crediti sorti “in funzione” di una procedura, come testualmente recita
l’art. 111 L.F. richiamato dall’istante, occorre che una procedura sia effettivamente
aperta e che quindi, nel caso di concordato preventivo, vi sia stata l’emissione di un
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decreto di ammissione che, come dispone testualmente l’art. 163 L.F. segna il momento in
cui può ritenersi aperta la procedura. Deve pertanto ritenersi che la norma dell’art. 111,
comma 2 L.F. nella sua nuova formulazione pone come presupposto implicito della
prededuzione di un credito, l’avvenuta apertura della procedura (quindi il decreto di
ammissione).
Infine da ultimo la Suprema Corte di Cassazione 6^ Civile con ordinanza del 24.6/9.9/2014
ha definitivamente sgombrato il campo dalle interpretazioni sinora svolte sul punto di
diritto: recita invero l’ordinanza citata della S.C.:
l’art.111 L.F. nel prevedere testualmente, nel secondo comma, che “ sono considerati
crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli
sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge…..”,
ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima
dell’apertura dei detti procedimenti, perché funzionali al loro espletamento. La S. Corte si
è pronunciata, con recente sentenza (Cass. sentenza 8.4.2013 n.8533) riconoscendo la
collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l’assistenza prestata
nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale
all’ammissione alla procedura di concordato preventivo e non si vede motivo di
diversificare il trattamento del professionista che sia stato d’ausilio all’imprenditore nelle
attività prodromiche e necessarie all’ammissione al concordato preventivo rispetto al
professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per
l’istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta in proprio da
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quest’ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di
affidare a un esperto di settore.
L’art.111 l.f. si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure
concorsuali.
Né a contrario avviso può invocarsi (per negarsi la prededucibilità dei crediti) l’art.182
quater, quarto comma, l.f.. Tale disposizione, stabiliva, expressis verbis, come solo gli atti,
i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché
dell’accordo omologato ex art.182 – “ bis “ erano considerati prededucibili. Tale norma
viene ricostruita come norma eccezionale ed attuativa del principio generale sancito
dall’art.111 l.f.. Il precipitato interpretativo era l’applicazione della prededucibilità solo ai
crediti sorti in funzione dell’ammissione al concordato preventivo, perchè espressamente
prevista.
Tale ricostruzione ermeneutica è divenuta inattuale, in seguito all’approvazione del D.L.
22.6.2012 N.83, nel testo integrato dalla Legge di conversione 7.8.2012 n.134, che ha
abrogato il quarto comma dell’art.182 – “ quater “, fugando ogni dubbio interpretativo
circa la generale portata applicativa dell’art.111, secondo comma, l.f., valevole per la
generalità delle procedure concorsuali.
In conclusione si ritiene pertanto legittima la collocazione al momento attuale dei crediti
prededucibili così come indicati dalla proponente in ricorso introduttivo e successivo atto
d’integrazione.
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15 – Regolarità della contabilità aziendale.
I sottoscritti Commissari Giudiziali hanno verificato il deposito presso la Cancelleria del
Tribunale di Caltagirone, da parte del liquidatore, del libro giornale, del libro inventari, del
libro dei verbali delle assemblee dei soci, del libro dei verbali del consiglio di
amministrazione e del libro soci. Ai medesimi è stato apposto il visto del Giudice Delegato
che indica l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Sebbene la
legge fallimentare vigente non richieda più al Commissario Giudiziale di accertare che il
soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo abbia tenuto una “regolare
contabilità” e che la tutela dei creditori sociali in merito all’attendibilità delle scritture
contabili sia, inoltre, garantita dal lavoro del professionista incaricato di redigere la
relazione ex. art.161, terzo comma, L. Fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del concordato, gli scriventi hanno comunque visionato la contabilità aziendale al
fine di verificare la consistenza patrimoniale della società (crediti, debiti etc.) ed anche in
relazione a quanto richiesto dall’art. 173 L. Fall.. Da una prima verifica della
documentazione contabile è emerso che i libri obbligatori previsti dall’art. 2441 e segg. del
Codice Civile sono stati regolarmente istituiti.
In ogni caso, sulla base della documentazione complessivamente depositata a corredo ed a
sostegno della proposta di concordato, ivi incluso quanto analizzato ed esaminato dal
Professionista incaricato in sede di relazione di attestazione ex art. 161, comma 3 L.F., la
contabilità risulta tenuta in modo regolare, non risultano atti di disposizione di attività
patrimoniali o di beni della società effettuati a titolo gratuito, come pure il regolare
adempimento degli obblighi di Legge in relazione alla formazione ed al deposito dei
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bilanci di esercizio; non risultano, allo stato, fatti di sottrazione e/o distrazione di attività da
parte degli Amministratori e/o di terzi, nonché notizie su eventuali attività illegali e/o fatti
illeciti di terzi o in concorso con questi, né, allo stato, procedimenti penali pendenti in
genere, come pure gli scriventi non hanno avuto notizie di furti, appropriazioni, distrazioni
in danno della Ilma Costruzioni SpA in liquidazione.
Non sono comunque emerse, ad oggi, circostanze che consentano di negare la sussistenza
del requisito della meritevolezza.
16 – Valore dei beni e delle attività cedute ai creditori – operazioni di
inventario.
Previo appuntamento con il sig. geom. Pietro Lo Monaco, legale rappresentante p.t. e
liquidatore della società Ilma Costruzioni SpA in liquidazione con la collaborazione dello
stesso e l’ausilio – soltanto ai fini dell’inventario – del coadiutore Geom. Michelangelo
Pace, i sottoscritti Commissari Giudiziali hanno proceduto alla verifica della reale
sussistenza delle sole immobilizzazioni materiali (macchinari industriali, attrezzatura
specifica e macchine elettriche ed elettroniche) il cui valore non è stato interamente
svalutato e che, quindi, concorrono alla formazione dell’attivo concordatario.
Sono stati quindi inventariati i seguenti beni:
BENI IMMOBILI
1) Box auto, siti in C.da Fisicara, condominio "Aurora Uno", Caltagirone (CT).
L'immobile è costituito da due box auto, ubicato nel Comune di Caltagirone (CT) in C.da
Fisicara, portato nel N.C.E.U. del Comune di Caltagirone, con i seguenti dati catastali:
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Foglio
Particella
Sub
110
67
68
110
67
70
Categoria
Classe
Consistenza
Rendita
C/6
6
17 mq
€. 82,53
C/6
6
16 mq
€. 77,68
2) Autorimessa e due depositi, siti in Via P. Novelli, condominio "Aurora Tre”,
Caltagirone (CT)
L'immobile è costituito da una autorimessa e due piccoli depositi, ed è ubicato nel
Comune di Caltagirone (CT), Via Pietro Novelli. Si rileva che l'immobile è riportato nel
N.C.E.U. del Comune di Caltagirone, con i seguenti dati catastali:
Foglio
Particella
Sub
110
901
12
110
901
110
901
Categoria
Classe
Consistenza
Rendita
C/2
8
9 mq
€. 34,86
38
C/6
6
94 mq
€. 456,34
41
C/2
8
7 mq
€.27,11
3) Autorimessa, vari uffici, un vano tecnico e subalterni classificati come “Aree urbane”,
siti in P.zza Falcone Borsellino e V.le Europa, presso il "Centro Direzionale Europa”,
Caltagirone (CT);
L'immobile è costituito da n. 9 uffici ed un’autorimessa, più ulteriori quattro subalterni di
categoria “area urbana” ed un locale tecnico ad uso di Enel Distribuzione SpA, ubicati nel
Comune di Caltagirone (CT) in Piazza Falcone Borsellino ed in Viale Europa. Si rileva che
gli immobili sono riportati nel N.C.E.U. del Comune di Caltagirone, al foglio 109,
particella 1440 con i seguenti dati catastali.
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
Pagina 48
Sub
Categoria
Classe
Consistenza
Rendita
Indirizzo
11
A/10
U
5,5 vani
€.6. 837,95
Viale Europa piano 1 scala B/C
12
A/10
U
5 vani
€. 761,77
Viale Europa piano 1 scala B/C
13
A/10
U
Il vani
€. 1.675,90
Viale Europa piano 1 scala B/C
14
A/10
U
5 vani
€. 761,77
Viale Europa piano 1 scala B/C
20
A/10
U
3,5 vani
€. 533,24
P.zza Falc. Bors. piano 1 scala B/C
24
A/10
U
2 vani
€. 304,71
Viale Europa piano 2 scala B/C
U
7 vani
€. 1.066,48
Viale Europa piano 2 scala B/C
26
A/10
27
A/10
U
3,5 vani
€. 533,24
Viale Europa piano 2 scala B/C
31
A/10
U
2,5 vani
€. 380,89
P.zza Falc. Bors piano 2 scala B/C
33
C/6
5
1.407 m2
€. 5.813,25
P.zza Falc. Bors piano S2
9 Area urbana
930 mq
Viale Europa piano T-l-2 scala A/B
10 Area urbana
66 mq
Viale Europa piano 1 scala B/C
32
D/l
€. 102,00
P.zza Falc. Bors piano SI
34 Area urbana
41 mq
P.zza Falc. Bors piano T
35 Area urbana
7 mq
P.zza Falc. Bors piano T
4) Villini e appezzamenti di terreno, siti in Via Bouganvillea, presso residence “Parco dei
Principi”, Caltagirone (CT);
Gli immobili sono costituiti da n. 5 alloggi unifamiliari di pregio, con tipologia a villetta, più
tre appezzamenti di terreno non edificabili, ubicati nel Comune di Caltagirone (CT) in Via
Bouganvillea nn. 8/A e 10/A. Si rileva che gli immobili sono riportati nel N.C.E.U. del
Comune di Caltagirone, foglio 111, particella 408 con i seguenti dati catastali:
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
Pagina 49
Sub
Categoria
Classe
Consistenza
Rendita
Indirizzo
15
In corso di
costruzione
25
A/7
3
15 vani
€. 1.394,43
Via Bouganvillea s.n., piano T-Sl,
29
A/7
3
10 vani
€ . 929,62
Via Bouganvillea nn.8-10,piano T-Sl,
Via Bouganvillea s.n., piano T-Sl,
31
Area urbana
170 mq
39
In corso di
costruzione
Via Bouganvillea s.i\., piano T-Sl,
40
In corso di
costruzione
Via Bouganvillea s.n., piano T-Sl,
42
Area urbana
6500 mq
Via Bouganvillea nn.8-10, piano T,
46
Area urbana
3688 mq
Via Bouganvillea nn.8-10, piano T,
Via Bouganvillea nn.8^10, pianoT
17 – Osservazioni dei Commissari Giudiziali.
Operato il raffronto tra le attività e le passività indicate nei bilanci allegati al ricorso
introduttivo del procedimento di concordato e successiva sua integrazione con quelle
ricavate dall’elaborato della Rag. Rossana Milana, cui è stato affidato il compito di
redigere la relazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 161 L.F. al fine di
attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano relativo al concordato
preventivo della Ilma Costruzioni SpA, i sottoscritti Commissari Giudiziali osservano
quanto segue:
L’attivo concordatario è stato valutato, in difetto a seguito della stima del C.t.u. Geom.
M. Pace. A parere degli scriventi, il criterio adottato di svalutazione delle immobilizzazioni
materiali, in prospettiva liquidatoria, viene reputato congruo e sufficientemente prudente;
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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va tuttavia evidenziato che i beni mobili per la loro natura e vetustà andrebbero, al fine di
non svalutarne ulteriormente il valore, collocati utilmente nel più breve tempo possibile sul
mercato mobiliare di automezzi e macchine edili, preferibilmente in unico lotto e tanto
come prima riferito per tentare di realizzare il massimo possibile, a seguito della
svalutazione ed obsolescenza di quanto inventariato.
In relazione ai tempi di esaurimento della procedura, che dipendono anche dagli esiti e
dalla durata delle procedure giudiziali di recupero crediti attivate, viene considerato
verosimile recuperare integralmente entro il 31.12.2020 liquidità ai fini dei pagamenti
prospettati agli aventi diritto nonchè parte dei crediti indicati in proposta.
Tale prospettiva appare forse leggermente ottimistica sotto il profilo temporale, pur
riconoscendo nel merito l’esistenza certa dei cespiti immobiliari e di parte dei crediti
indicati ai fini della loro piena esigibilità.
Infine, per quanto sia condivisa la previsione di massima dei costi della procedura, della
tenuta della contabilità e della futura attività giudiziale, sarebbe stato prudente ed
apprezzabile prevedere anche un fondo svalutazione, pur modesto, per oneri, interessi
maturandi sui debiti, rischi e costi futuri non certi, ma possibili o probabili, così
incrementando in via cautelare il fabbisogno concordatario.
Non è previsto fondo per eventuale minusvalenza nella realizzazione delle attività, in
quanto a seguito di verifica operata dai Commissari Giudiziali, pur avendo indicato la
proponente a pag. 46 dell’atto d’integrazione €.1.094.043,11 quale fondo per eventuali
minusvalenze nella realizzazione delle attività, a pag. 40 dello stesso atto d’integrazione al
punto D) è indicata la stessa identica somma, facendo riferimento al prospetto allegato
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
Pagina 51
all’atto con indicazione sub 19 in cui vengono indicati specificatamente le passività
potenziali oggetto del c.d. fondo rischi specifico ed in cui non viene contemplata
l’eventuale minusvalenza nella realizzazione delle attività.
La consulenza di stima è stata acquisita solo in data 23.10.2014 ed ha comportato
purtroppo che la presente relazione viene depositata ai sensi dell’art. 172 L.F. solo in data
odierna. In riferimento all’originaria stima di beni immobili e beni mobili per
€.15.050.235,76 a cura della proponente il concordato con una differenza in meno di
€.764.802,00 a fronte dell’attivo concordatario di beni mobili ed immobili stimato di
€.14.285.564,09 da parte del C.t.u. Geom. M. Pace. La differenza viene in parte coperta
dall'ulteriore “fondo di imprevisti” pari ad €.452.812,22.
In questa sede non si procederà all’analisi dell’elenco dei creditori ammessi al voto e del
conseguente calcolo della maggioranza atteso che l’elenco dei creditori della società è stato
depositato in allegato alla richiesta di ammissione alla procedura.
E’, però, opportuno svolgere alcune premesse relative all’accertamento del passivo nel
Concordato Preventivo. Gli artt. 171,174, 175 e 176 L.F. non sono stati sostanzialmente
modificati dalla Riforma del Concordato Preventivo introdotta con D.Lgs. n. 169/2007 e
successive modifiche e, pertanto, risulta invariato il sistema della verifica dell’elenco dei
creditori e dei debitori, della convocazione dei creditori e della manifestazione del voto in
un’apposita adunanza (nel cui contesto si discute della proposta): il tutto con la possibilità
di ammettere in via provvisoria i crediti contestati nonché di calcolare i voti pervenuti nei
20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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Alla luce di tali precisazioni emerge che, anche attualmente, la verifica dell’elenco dei
creditori e dei debitori (e le eventuali rettifiche apportate dai Commissari Giudiziali)
assume, ai sensi dell’art. 171 I comma L.F., natura amministrativa, essendo la verifica
nonché le rettifiche dirette esclusivamente ad individuare i soggetti aventi diritto al voto ed
a calcolare la maggioranza prevista per l’approvazione del Concordato.
Pertanto, conformemente alla dottrina nonché alla giurisprudenza espressasi sul punto, è
possibile affermare che nel Concordato Preventivo non è prevista una verifica a carattere
giurisdizionale per l’accertamento dell’esistenza e della natura delle obbligazioni
concorsuali: qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione alle stesse avrà luogo
in sede di giudizio ordinario, dove il creditore potrà far valere le proprie difese, in
contraddittorio con il debitore ed eventualmente, nelle ipotesi di Concordato Preventivo
con cessione dei beni, anche con il Liquidatore Giudiziale.
Il giudizio di omologazione, pertanto, pur determinando un vincolo in ordine al contenuto
del piano del debitore poi approvato dai creditori non comporta alcuna decisione
sull’esistenza, entità e rango dei crediti.
Alla luce della natura amministrativa delle verifiche e delle rettifiche dei Commissari
Giudiziali appaiono, pertanto, doverose le seguenti precisazioni in relazione all’elenco
degli aventi diritti al voto del Concordato della I.L.M.A. Costruzioni S.p.a in liquidazione,
con l’ulteriore precisazione che le rettifiche, allo stato, sono possibili solo in misura poco
significativa in quanto le dichiarazioni di credito pervenute sono ancora limitate: l’indicazione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il riconoscimento
del diritto di prelazione; - la mancata indicazione nel passivo privilegiato non comporta la
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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negazione del diritto di privilegio eventualmente spettante; - la quantificazione degli
importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica efficacia solo ed esclusivamente ai fini
dell’adunanza stessa e non pregiudica qualsivoglia ulteriore accertamento in più o in meno
sul quantum; - gli importi indicati nell’elenco potranno essere oggetto di modifiche
successive in quanto non tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili.
18 – Conclusioni e presumibili esiti alternativi (fallimento).
L’individuazione delle effettive cause del dissesto assume particolare importanza sia per
comprendere le ragioni che hanno determinato la crisi della I.L.M.A. Costruzioni S.p.a. in
liquidazione sia perché da esse è possibile valutare eventuali profili di responsabilità del
management e dei soggetti deputati alla gestione. L’art. 180, 4° comma L.F., nel delineare
il concetto normativo di convenienza lo individua nel giudizio secondo cui “il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alle alternative
concretamente praticabili”.
Detta circostanza assume pertanto un valore discriminante al fine di valutare la
convenienza della soluzione concordataria rispetto a procedure alternative. La convenienza
del concordato è dunque il risultato di un giudizio prognostico in forza del quale il
creditore matura il convincimento che il grado di soddisfacimento del proprio diritto di
credito per effetto della esecuzione del concordato sarà superiore rispetto a quello che si
potrebbe realizzare laddove il concordato non venisse omologato.
Sulla base degli accertamenti eseguiti, non esaustivi, vista l’impossibilità di estendere
controlli specifici alle società controllate, a causa del limitato lasso di tempo assegnato ai
sottoscritti, potrebbero evidenziarsi possibili fattispecie di responsabilità conseguenti: alla
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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violazione di principi di prudenza nell’amministrazione della società, per avere
l'amministratore posto in essere, negli anni, una serie di investimenti e finanziamenti, senza
un'adeguata capitalizzazione ed in un contesto caratterizzato da evidenti inefficienze
produttive e gestionali; al correlato incremento del passivo patrimoniale, ulteriormente
aggravato dai ritardi accumulati rispetto al regolare adempimento delle obbligazioni, con la
prosecuzione dell’attività in un contesto imprenditoriale caratterizzato da ingenti perdite
operative pur in presenza di una rilevata mancanza del presupposto di continuità aziendale
che avrebbe invero richiesto interventi a salvaguardia del patrimonio. In relazione ad
eventuali impugnazioni di atti di dismissione del patrimonio, allo stato, non è possibile
esprimere valutazioni, atteso che gli accertamenti dovrebbero necessariamente coinvolgere
tutte le società controllate nonché le operazioni poste in essere. Da quanto emerso è
evidente che le partecipazioni societarie hanno generato minusvalenze. Analogamente, si
rende necessario disporre ulteriori accertamenti sulla natura delle svalutazioni di voci
dell’attivo immobilizzato e dell'attivo circolante operate. Al fine della valutazione della
proposta di concordato, è necessario tuttavia considerare gli effetti che potrebbero
generarsi dalla eventuale procedura di fallimento, in termini di vantaggio per il ceto
creditorio. I vantaggi potrebbero conseguire all’eventuale buon esito di azioni finalizzate
all’accertamento di responsabilità in capo agli organi di amministrazione e di controllo
della società, ad oggi non valutabili, ed all’avvio di azioni volte a dichiarare l’inefficacia
di eventuali cessioni di assets attivi la cui concreta esperibilità, allo stato, è ancora da
accertare. Deve evidenziarsi, ad ogni buon conto, che l’eventuale procedura fallimentare
comporterebbe per i creditori, il rischio concreto di vedersi riconoscere somme di gran
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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lunga inferiori rispetto a quelle, pur modeste, astrattamente conseguibili attraverso la
procedura concordataria,
pur tenendo conto dei rilievi formulati dagli scriventi
commissari.
L'articolata proposta depositata evidenzia una criticità rappresentata dal fatto che le attività
siano realizzabili, così come ipotizzato, nei tempi e nei modi previsti considerato che
potranno variare all’esito della liquidazione concordataria, che le stime sono avvenute con
un approccio non del tutto prudenziale e per le eventuali minusvalenze non è stato previsto
un adeguato fondo rischi.
Dalle dichiarazioni di credito pervenute ad oggi, la qualità e la quantità delle passività
all’esito della verifica, sono in linea con quelle allo stato note. Infatti, detraendo dal valore
dei beni e/o delle attività ceduti ai creditori, l’ammontare dei crediti privilegiati e quello
degli oneri della procedura e dei costi di gestione, non sussistono dati e risultanze, anche in
termini percentuali, in effetti discordanti da quelli rappresentati in ricorso e, pur tenendo
conto delle opportune rettifiche a seguito degli errori evidenziati, l’importo previsto appare
sufficientemente congruo rispetto alla percentuale di ristoro offerta dalla società debitrice
ai creditori chirografari.
Nonostante la Legge 14.05.2005 n. 80 e ss. modifiche, a differenza della disciplina
precedente, non ponga espressamente a fondamento della procedura la dimostrazione che
essa possa portare per i creditori ad esiti più favorevoli di quelli che deriverebbero loro dal
fallimento, gli scriventi ritengono che la proposta formulata risponda anche a questo
requisito. Per gli scriventi, in linea generale, e per una migliore valutazione delle
motivazioni che inducano a considerare preferibile, nell’interesse dei creditori, l’opzione
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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concordataria rispetto a quella fallimentare, deve considerarsi che gli assets offerti per la
soddisfazione dei creditori subirebbero un certo ed intuitivo notevolissimo deprezzamento
in sede di liquidazione fallimentare. Nel merito, in via di ulteriore approssimazione, deve
considerarsi che i tempi della procedura fallimentare, notoriamente più lunghi dei tempi di
realizzazione della proposta concordataria, quale lasso temporale stimato, uniti
all'eventualità tangibile di furti di beni mobili nella sede della Zona Industriale di
Caltagirone e ai danni conseguenti anche per l'attivo immobiliare, per la definizione della
liquidazione concordataria, avrebbero l’effetto ineludibile di deprimere se non azzerare le
voci dell’attivo con intuibili conseguenze in termini di ulteriore e più grave falcidia dei
crediti chirografari. Dette considerazioni appaiono più che condivisibili alla luce di una
più che oggettiva e serena valutazione di quanto sinora occorso. E’ opportuno ricordare
come un giudizio di convenienza sulla proposta concordataria implichi sempre una
“valutazione comparativa delle possibilità di soddisfare i creditori sulla base dei risultati
realizzabili, in alternativa, nel fallimento, la quale va effettuata in concreto, tenendo conto
della percentuale di soddisfazione rispettivamente offerta dalle due procedure, del grado di
certezza della soddisfazione, del tempo di adempimento, nonché di tutte le situazioni di
fatto che incidono sulla convenienza e sull’entità della soddisfazione” (cfr. già in Cass.
Civ. 12.07.1991 n. 7790 in Giustizia Civile 1991, I, 2925 ed in Il Fallimento, 1991, 1248).
Alla luce dei siffatti criteri, appare verosimile che la proposta della Ilma Costruzioni SpA
in liquidazione porti in sé la possibilità di valorizzare i cespiti e gli altri elementi
patrimoniali in una situazione di funzionamento (tanto con riferimento soprattutto ed in via
eminente per i beni mobili ed il capitale mobiliare c.d. circolante) e quindi di relativa
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
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normalità commerciale. In via generale, la soluzione concordataria, rispetto ad una
soluzione fallimentare ad essa alternativa, è certamente conveniente poiché la procedura
concordataria è caratterizzata da una maggiore fluidità di gestione, anche in relazione alla
liquidazione dei beni e/o delle attività cedute ai creditori; tale fluidità, contrapposta alla
rigidezza che caratterizza la procedura fallimentare con i tempi di verifica dei crediti
ineludibili, rende i tempi del ristoro dei creditori notevolmente più breve.
Venendo al caso di specie, l’attivo stimato allo stato appare sufficiente con le dovute
precisazioni, a garantire il pagamento integrale delle spese di procedura e di gestione, il
pagamento dei crediti muniti di privilegio generale e/o speciale, nonché sufficiente a
garantire il pagamento almeno della percentuale dei crediti chirografari offerta dalla
società debitrice ai propri creditori (5% suscettibile di verosimile ed auspicabile aumento
in fase di liquidazione anche giudiziale – cfr. atti concordato – per le cessioni operate),
mentre l’alternativa del fallimento con i suoi tempi legati alle ineludibili verifiche dei
crediti ed alle aste immobiliari fallimentari, appare peggiorativa degli interessi del ceto
creditorio sia in termini di tempo che di realizzo.
Ciò premesso, i sottoscritti hanno esposto tutti gli elementi accertati allo scopo di illustrare
ai creditori la proposta depositata ed ai fini della loro valutazione, ritenendo di aver
adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Ringraziano il Tribunale per la fiducia rinnovata.
Con osservanza,
Caltagirone, 06/11/2014
I COMMISSARI GIUDIZIALI
Avv. Mario Paglia
CONCORDATO PREVENTIVO I.L.M.A COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (RCP. N. 01/2014)
Dr. Fulvio Cristina
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