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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15 – OCTIES D.LGS 502/92 per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato “Targeting inflammation in atherosclerosis: role and therapeutic potential of sphingosine 1-phosphate (S1P) and its receptors” GR-2011-02346974 – Dr. Francesco Potì

PREMESSO: che con deliberazione n. 116 in data 15/07/2014 del Direttore Generale, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (in seguito denominata “Azienda”) ha individuato il dr. Francesco Potì (in seguito definito “professionista”) quale avente titolo alla stipulazione del presente contratto a tempo determinato ex art. 15 – octies D.lgs 502/92 Visti: - gli articoli contenuti nel Libro V - Titolo I° e Titolo II° Capo I° - del Codice Civile; - il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la Dirigenza SPTA; - il D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 15 - octies tra L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, con sede legale a Modena, via San Giovanni del Cantone n.23, codice fiscale e Partita I.V.A. 02241850367, rappresentata dal Direttore Generale d.ssa Mariella Martini, nata a Osimo il 11/12/1952 e domiciliata per la carica in Modena, via San Giovanni del Cantone n. 23 e il Dr. Francesco Potì, nato a Galatina (LE) il 03/05/1979 si conviene e si stipula il seguente contratto individuale di lavoro:

Art. 1 : Oggetto del contratto.

L'Azienda, come sopra rappresentata, instaura con il professionista, che accetta, un rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “Targeting inflammation in atherosclerosis: role and therapeutic potential of sphingosine 1-phosphate (S1P) and its receptors” vincitore del Bando Ricerca Finalizzata Giovani Ricercatori cod. GR-2011-02346974 avente i contenuti e gli obiettivi di seguito riportati: Il progetto studia il ruolo di un componente bioattivo delle lipoproteine ad alta densità (HDL), la sfingosina 1-fosfato, nello sviluppo dell'aterosclerosi, patologia alla base di molti eventi cardiovascolari avversi come ictus e infarto miocardico. Studi epidemiologici e di base indicano che le HDL esercitano un ruolo protettivo nei confronti dell'aterosclerosi. Alcune evidenze recenti hanno suggerito che gli effetti ateroprotettivi delle HDL possano essere mediati almeno in parte dalle azioni della sfingosina 1-fosfato (S1P) su specifici recettori di membrana, espressi in cellule rilevanti per il processo aterogenico. Tuttavia, le prove a sostegno degli effetti anti-aterogeni di S1P sono ancora scarse. Il progetto si avvarrà di modelli sperimentali molto peculiari, sviluppati e validati di

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recente nel laboratorio di Endocrinologia Molecolare "EndoLab", diretto dalla Prof.ssa Manuela Simoni, presso il Dipartimento Integrato di Medicina, Endocrinologia, Metabolismo, Geriatria. Attraverso l'uso di tali modelli murini transgenici, attualmente unici al mondo si vuole dimostrare il ruolo atero-protettivo di S1P, andando a studiare gli effetti della sovraespressione dei recettori di S1P (S1P1 e S1P3) in determinate cellule bersaglio, quali macrofagi, endotelio e cellule muscolari lisce vascolari. Lo studio potrà portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici che abbiano come target la stimolazione farmacologica dei recettori di S1P, poiché le terapie disponibili non eliminano del tutto il rischio cardiovascolare ed è imperativo definire nuovi bersagli terapeutici efficaci. Il Progetto si realizzerà in collaborazione con i gruppi di ricerca del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Parma e del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano.

Art. 2 – Durata del contratto

Il professionista è assunto a tempo determinato a decorrere dal 01/09/2014 e sino al 31/08/2017.

Art. 3 - Esclusività.

Il rapporto di lavoro è esclusivo, ai sensi dell’art.15-quater D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502. In adempimento dell’obbligo di cui alla presente clausola, il professionista non potrà svolgere la propria attività professionale a favore di terzi, soggetti pubblici o privati, in qualunque modo, forma e a qualunque titolo, sia direttamente sia indirettamente (come consulente, collaboratore, amministratore e/o socio d’opera di società). L’eventuale violazione dell’obbligo di esclusività configurerà, a tutti gli effetti, grave violazione agli obblighi contrattuali e consentirà all’Azienda di risolvere il rapporto di lavoro, senza preavviso per giusta causa, nel rispetto delle procedure di legge, fatta salva la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 4 - Sede di lavoro.

La sede di destinazione è individuata presso Dipartimento Integrato di Medicina, Endocrinologia, Metabolismo e Geriatria del NOCSAE di Baggiovara.

Art. 5 - Orario di lavoro.

L'orario minimo contrattuale è fissato in 38 ore settimanali, articolate in modo flessibile secondo le esigenze della struttura a cui il professionista è assegnato e sulla base delle modalità definite dal Responsabile della struttura stessa.

Art. 6 - Trattamento economico.

La retribuzione annua lorda, è fissata in € 50.000,00 comprensivi di oneri e IRAP previa valutazione ed accertamento del conseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 7 - Incompatibilità.

Ai sensi dell’art.1, comma 60, della Legge 662/1996 e dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, o assumere cariche, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevede l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa. La violazione di tale divieto costituisce giusta causa di recesso secondo le modalità previste dal comma 61 del succitato art. 1.

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Pagina 3 di 4 Art. 8 - Controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, si fa riferimento a quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e dall'art.413 del codice di Procedura Civile.

Art. 9 – Norme di rinvio.

Per quanto non disciplinato tra le parti dal presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi vigenti nel tempo, anche per le cause di estinzione del rapporto di lavoro e per i relativi termini di preavviso, nonché dalle disposizioni in materia, attualmente applicabili, contenute del D.Lgs 30 marco 2001, n. 165, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e nel Codice Civile, libro V, titolo I e titolo II, capo I.

Art. 10 - Imposta di bollo.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della Tabella - allegato - B - al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della Tabella allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n.131.

Art. 11- Foro competente.

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente del Tribunale di Modena.

Art. 12 – Privacy.

Il professionista é tenuto al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali dettate dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/03), dai regolamenti e circolari aziendali. In particolare, Egli é nominato “Incaricato” del trattamento dei dati utilizzati nell’espletamento delle proprie mansioni e di conseguenza autorizzato all’utilizzo degli stessi per le finalità strettamente connesse all’incarico cui sia preposto.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – viene fornita la prescritta linea - guida mediante allegato al presente contratto, che il dipendente dichiara di ricevere e di accettare integralmente impegnandosi al pieno rispetto della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, lì _________________ per L'AZIENDA U.S.L.

IL DIRETTORE GENERALE _____________________ (d.ssa Mariella Martini) IL PROFESSIONISTA ______________________ (dr. Francesco Potì) *** Il professionista, nell’accettare esplicitamente l’art. 7 del presente contratto, ai sensi degli

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artt. 1341 e 1373 C.C., dichiara, sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico, fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L. in termini di aspettativa, o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall’art. 72 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Modena, lì _______________ IL PROFESSIONISTA _______________________ (dr. Francesco Potì) Il professionista dichiara di ricevere, quale allegato al presente contratto e parte integrante e sostanziale, le “Istruzioni per gli incaricati del trattamento dei dati”, di cui al D.L.vo 193/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi all’integrale rispetto delle stesse e di ogni altra normativa e disposizione, presente e futura, inerente al Codice di Comportamento per il trattamento dei dati personali.

IL PROFESSIONISTA _______________________ (dr. Francesco Potì) Modena lì