Transcript Oggetto: Circolare n° 8/2014 – 10 settembre 2014
‐ ALLE AZIENDE INTERESSATE ‐ AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ‐ AI CONSULENTI AGRICOLE E CAA Loro sedi
Oggetto:
Circolare
n°
8/2014
–
10
settembre
2014
Con
la
presente
nota
vi
comunico
i
seguenti
aggiornamenti.
1.
COMUNICAZIONE DEL “VINO OTTENUTO” ‐ ANNATA 2014
Per la comunicazione dei carichi di vino 2014 (DOP, IGP e varietali) il modulo cartaceo (Mod.
1 ‐ 3) in uso fino allo scorso anno è sostituito con la funzione “Dichiarazione carichi 2014”, disponibile sul desktop della piattaforma telematica (GEREM).
L’operazione dovrà essere completata entro la data del
16 gennaio 2015,
nel caso in cui a tale data una o più partite di vino non si trovi/no nella fase di processo definita “vino finito”, la funzione rimarrà disponibile su GEREM fino al
30 aprile 2015
, data entro la quale dovrà essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata.
Nel caso in cui alla data del 30 aprile 2015 il prodotto non sia ancora allo stato “vino finito”, nel portale dovrà essere inserito (entro e non oltre la data di scadenza) il dato presente sul registro di carico/scarico in qualità di “vino feccioso”.
Si ricorda che qualunque operazione sui nuovi vini (certificazione, taglio, vendita, imbottigliamento, ecc.) non potrà essere effettuata in assenza del caricamento del vino 2014 sul portale da parte delle aziende vinificatrici.
Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro, dal proprietario della partita) e deve essere espresso sempre in vino finito.
La comunicazione di carico 2014 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione dell’urgenza di movimentazione dei prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto numero di protocollo a ciascuna dichiarazione).
Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non sostitutive, della prima comunicazione.
Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione.
Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non sono già stati oggetto di movimentazione; in tal caso è necessario contattare CEVIQ per le verifiche del caso.
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Nel caso di vendita di prodotti a monte del vino (uva diraspata, uva pigiata, mosto, MPF, VNF) l’azienda cedente: preliminarmente autodichiara il carico su GEREM, esprimendolo in vino finito massimo ottenibile dal prodotto a monte del vino; successivamente, registra su GEREM la vendita della partita, avendo cura di indicare (direttamente sul D.A./MVV, ovvero con comunicazione allegata), la quantità di vino finito ottenibile dalla partita di prodotto a monte oggetto di vendita (calcolata facendo riferimento alla resa massima uva/vino).
NB: se per l’emissione del documento di accompagnamento di prodotti a monte del vino viene utilizzata la funzione MVV di GEREM, nell’inserimento del prodotto si dovrà selezionare la voce “prodotto non presente nel gestionale”.
Si ricorda che la comunicazione ha la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e che la veridicità dei dati dichiarati verrà verificata attraverso la dichiarazione di vendemmia e di produzione vino 2014.
2.
RICLASSIFICAZIONE UVE
(Rif.
Reg.
CE 436/2009 e DM 794/2012)
Ai sensi dell’art.
7 del “D.M.
n° 794 del 14 giugno 2012” nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire D.O.P.
o declassamento di vino a D.O.P.
ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, le aziende, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione (registrazione), ne danno comunicazione alla struttura di controllo.
In questi termini appare chiaro che, se i soggetti interessati acquistano uve atte a dare vini D.O.P.
ma decidono di caricare il prodotto sul registro di vinificazione come uva atta a dare vino I.G.P.
(o categorie inferiori) l’operazione è consentita, ma nei termini di seguito descritti e deve essere comunicata a CEVIQ.
La procedura da adottare in caso di acquisto di uva atta a divenire D.O.P.
ma con l’intenzione di utilizzare la materia prima al fine di ottenere vini di categoria inferiore (I.G.P., vini generici) è la seguente: Caricare l’uva indicando a registro la categoria riportata sul documento di accompagnamento del prodotto (..”uva atta a divenire D.O.P.
…o uva D.O.P...…”); Scaricare il quantitativo oggetto di riclassificazione e ricaricarlo su altra colonna con la nuova designazione (uva I.G.P.
“…”, ecc.); Inviare a CEVIQ la comunicazione riassuntiva di riclassificazione (cartacea), in questo caso anche unendo più operazioni (per le uve è possibile derogare il giorno lavorativo che invece rimane confermato per il vino).
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3.
ETICHETTATURA: (Rif.
Reg.
1169/2011)
A partire dal 13 dicembre 2014 entrerà in “piena applicazione” un regolamento dell’Unione Europea (Reg.
1169/11) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Per quanta riguarda il prodotto vino, l'unica nota di rilevo (che si ritiene fondamentale in caso di ristampa delle vostre etichette) riguarda la scritta "contiene solfiti" che deve riportata con adeguata visibilità attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto per dimensioni, stile o colore di sfondo (in ogni caso l’operatore alimentare non è vincolato ad una specifica modalità).
Tali indicazioni non possono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
In altre parole debbono figurare nello stesso campo visivo in cui sono stampate le altre indicazioni obbligatorie.
Si ritiene ad esempio che il carattere evidente e di dimensioni della parte mediana (escluse le maiuscole quindi) comunque non inferiori a 1,2 mm di altezza , può essere considerato sufficiente ad adempiere alle prescrizioni di cui all’art.
21 del Regolamento (UE) n.
1169/2011.
Le regole sopra citate valgono per qualsiasi tipo di recipiente, di capienza non superiore a 60 litri, contenente vini destinati al consumo e, quindi, per i brik, bag in box, ecc.
Come sempre, gli uffici di CEVIQ rimangono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it
Cordiali saluti 3