N. 00385/2014 REG.PROV.COLL. N. 00276/2014 REG.RIC

Download Report

Transcript N. 00385/2014 REG.PROV.COLL. N. 00276/2014 REG.RIC

N. 00385/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2014, proposto da: **,
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Asprone, da intendersi
domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della
sezione;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell'Interno, Ministero Interno-Comm.Ne
Riconoscimento Protezione Internazionale di Roma, rappresentati e difesi
dall'avv. Avvocatura Gen.Stato, presso la cui sede in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Frosinone Cat.A/12IMM del 31 gennaio
2014,
avente
ad
oggetto:
“rigetto
soggiorno”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
istanza
rilascio
permesso
di
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Frosinone e di
Ministero
dell'Interno
e
di
Ministero
Interno-Comm.Ne
Riconoscimento
Protezione Internazionale di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott.
Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in
quanto: a) oggetto di impugnazione è un diniego di permesso di soggiorno
“per motivi umanitari” richiesto ex art. 5, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998
n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale
competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; b)
la giurisdizione in questa materia spetta al giudice ordinario in quanto
la posizione soggettiva del richiedente tale tipo di titolo di soggiorno
ha consistenza di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, sez. III, 9
maggio 2013, n. 2524);
Ritenuto,
di
conseguenza,
che
la
domanda
vada
riproposta
innanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria secondo quanto stabilito dall’articolo
11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in ordine alle spese di giudizio, di disporne l’integrale
compensazione dato che l’amministrazione non ha svolto alcuna attività
difensiva essendosi limitata al deposito di una memoria di stile;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di
Latina,
definitivamente
pronunciandosi
sul
ricorso
lo
dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014
con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 00385/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2014, proposto da: **,
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Asprone, da intendersi
domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della
sezione;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell'Interno, Ministero Interno-Comm.Ne
Riconoscimento Protezione Internazionale di Roma, rappresentati e difesi
dall'avv. Avvocatura Gen.Stato, presso la cui sede in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Frosinone Cat.A/12IMM del 31 gennaio
2014,
avente
ad
oggetto:
“rigetto
soggiorno”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
istanza
rilascio
permesso
di
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Frosinone e di
Ministero
dell'Interno
e
di
Ministero
Interno-Comm.Ne
Riconoscimento
Protezione Internazionale di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott.
Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in
quanto: a) oggetto di impugnazione è un diniego di permesso di soggiorno
“per motivi umanitari” richiesto ex art. 5, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998
n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale
competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; b)
la giurisdizione in questa materia spetta al giudice ordinario in quanto
la posizione soggettiva del richiedente tale tipo di titolo di soggiorno
ha consistenza di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, sez. III, 9
maggio 2013, n. 2524);
Ritenuto,
di
conseguenza,
che
la
domanda
vada
riproposta
innanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria secondo quanto stabilito dall’articolo
11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in ordine alle spese di giudizio, di disporne l’integrale
compensazione dato che l’amministrazione non ha svolto alcuna attività
difensiva essendosi limitata al deposito di una memoria di stile;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di
Latina,
definitivamente
pronunciandosi
sul
ricorso
lo
dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014
con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)