019 Adempimenti Contribuente minimo e acquisto da San Marino
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Transcript 019 Adempimenti Contribuente minimo e acquisto da San Marino
INFORMATIVA N. 079 – 18 MARZO 2014
019
Adempimenti
Contribuente minimo e acquisto da San Marino
Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato un acquisto di merce da San Marino ricevendo
una fattura senza IVA. A quali adempimenti è soggetto?
Come noto, i contribuenti minimi applicano un regime che prevede, tra l’altro, una serie di
semplificazioni contabili e fiscali (ad esempio, ai fini IVA, tali soggetti non sono tenuti al
versamento / liquidazione dell’imposta, alla tenuta di registri, ecc.).
Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un’operazione per la quale l’IVA va applicata
con il reverse charge, il soggetto in esame, è tenuto a:
• integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San
Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta;
• versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
(senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA con riferimento alla fattura integrata).
Con riferimento al caso proposto, si pone la questione della compilazione del quadro SE
contenuto nel Modello di Comunicazione polivalente. Tale obbligo è collegato con l’effettuazione
(registrazione) di acquisti da operatori di San Marino senza applicazione dell’IVA con obbligo di
reverse charge da parte dell’acquirente.
Considerato che, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nel Provedimento 2.8.2013, n. 94908, i
contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della comunicazione clienti-fornitori
(spesometro) si ritiene che gli stessi non siano tenuti anche alla compilazione del predetto
quadro SE (tale quadro richiede, quale dato obbligatorio, la data di registrazione che nel caso di
specie non è rilevabile).
020
IVA
Trattamento IVA trasporto beni ad uno spedizioniere per essere esportati
Un autotrasportore di Bari è stato incaricato di consegnare un lotto di beni a Milano ad uno
spedizioniere che poi provvederà all’esportazione in Russia per conto del cliente (esportatore)
italiano. Tale servizio può godere della non imponibilità IVA oppure va fatturato con IVA?
I servizi c.d. “generici” ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72, tra soggetti passivi IVA stabiliti in
Italia, sono prestazioni ivi rilevanti ai fini IVA. Come disposto dall’art. 9, comma 1, n. 2), DPR n.
633/72 i trasporti di beni in esportazione costituiscono operazioni non imponibili IVA.
Con riferimento al quesito proposto va evidenziato che come chiarito dal Ministero delle Finanze
nella Circolare 3.8.79, n. 26 i trasporti di cui al citato n. 2) usufruiscono della non imponibilità
“anche nel caso in cui gli stessi vengono effettuati da più vettori o da terzi sub – contraenti”.
Di conseguenza, ancorchè la tratta del trasporto sia effettuata interamente in Italia,
l’autotrasportatore può fatturare la propria prestazione non imponibile IVA ai sensi del citato art.
9, comma 1, n. 2).
021
Imposte dirette
Contributi previdenziali versati per il coniuge defunto
Una signora ha pagato nel 2013 i contributi previdenziali dovuti dal marito (artigiano) deceduto
nel 2012. Tali versamenti possono essere recuperati dalla signora nel proprio mod. 730?
La risposta è positiva. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.4.2009, n.
114/E i contributi previdenziali versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di
appartenenza del de cuius possono essere dedotti dal reddito complessivo da parte del coniuge
che ha effettuato il versamento.
In tale situazione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, “le spese sostenute dalla
contribuente interpellante, moglie del de cuius, corrispondono a un suo interesse specifico e
personale, posto che il versamento dei predetti contributi è preordinato al conseguimento del
trattamento pensionistico in favore dei superstiti. In altri termini, il versamento dei contributi da
parte dell’erede alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius, ancorchè effettuato in virtù
delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si pone in rapporto di causa – effetto con il
trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede medesimo”. Infine “considerato
che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l’onere è stato integralmente
assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati”.
022
Imposte dirette
Uscita dal regime dei minimi dal 2014 e ritenuta alla fonte
Un professionista è uscito dal 2014 dal regime dei minimi. Nel 2013 aveva emesso alcune fatture
non incassate entro il 31.12.2013, che saranno pagate a breve dai clienti. Si chiede se all’atto del
pagamento il cliente deve operare la ritenuta del 20% ancorchè sulla fattura sia riportata
l’assenza di tale obbligo.
La risposta è positiva. Il soggetto, fuoriuscito dal regime dei minimi dal 2014, applicherà da tale
annualità il regime ordinario in luogo dell’imposta sostitutiva del 5%. Nel momento del pagamento
del compenso sorge quindi l’obbligo in capo al cliente di operare la ritenuta alla fonte anche con
riferimento alle fatture emesse e non incassate fino al 31.12.2013. A tal fine il professionista
dovrà comunicare al cliente l’insorgenza dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto del 20%.