Lezione di diritto processuale civile pp3

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Lezione di diritto processuale civile
pp3
Anno accademico 2012/2013
La teoria dei presupposti processuali
I presupposti processuali
Nozione
• Vi sono un insieme di norme processuali che
regolano il processo, qualunque sia la sua
manifestazione, all’interno di un processo a
cognizione piena o sommaria o che dia luogo ad
un provvedimento dichiarativo di condanna o
costitutivo di effetti, la cui violazione, per la loro
importanza, impedisce al giudice di giungere alla
decisione nel merito, dovendo chiudere il
processo con una sentenza di rito nella quale
viene pronunciata la violazione della norma
processuale.
Dinamica e statica
• Tali norme devono essere esaminate in una
prospettiva statica, ovvero trattate nei loro
contenuti da applicare in ogni forma di
processo e in una prospettiva dinamica
concernente i modi attraverso i quali la
violazione della norma può essere fatta valere
all’interno del processo: quindi i contenuti
della norma e il modo in cui può rilevare
all’interno di un concreto procedimento.
Prospettiva dinamica
• Quanto alla prospettiva dinamica, la
importanza di queste disposizioni rende
inevitabile un regime forte in cui la rilevabilità
del vizio di violazione della norma processuale
può essere colta anche per iniziativa del
giudice e in ogni stato e grado del processo.
Segue. L’insanabilità
Il regime forte delle norme processuali
tendenzialmente conduce altresì ad un regime
di insanabilità del vizio, ovvero la violazione
deve condurre sempre ad una sentenza
processuale che chiude il processo e non può
innescare meccanismi di rinnovazione dell’atto
al fine di riprodurlo in coerenza con la norma
processuale violata.
L’eccezione: il diverso regime
Solo in casi eccezionali, quando la legge lo
prevede, la rilevazione ha limiti e il giudice
può imporre, con la rinnovazione dell’atto,
l’integrazione del presupposto mancante, ma
tale facoltà è concessa in un termine
perentorio decorso il quale, per lo più per
estinzione, il processo si conclude con una
sentenza di rito o processuale.
Nullità extraformali
Un ulteriore modo di concepire le norme
processuali che integrano i presupposti
processuali, ovvero le norme fondamentali la
cui violazione impedisce al processo di
concludersi con la sentenza di merito, è quella
di nullità extraformali, in quanto non attinenti
semplicemente alla forma dell’atto rispetto
allo schema di legge, ma alla sussistenza dei
presupposti perché l’atto si compia.
Principio di tassatività
Le nullità extraformali o i presupposti
processuali sono caratterizzati dal principio di
tassatività, ovvero è il legislatore che, nel
definire gli effetti della violazione, ne impone
come conseguenza la definizione del processo
con una sentenza di rito processuale senza il
passaggio al merito.
Nullità formali
Nullità formali
Vi sono invece delle norme processuali, a cui il
legislatore da un rilievo minore, in quanto la
loro violazione non conduce normalmente ad
una definizione del processo con una sentenza
di rito o processuale, con la quale il giudice
non pronuncia nel merito: si tratta per lo più
della difformità di un concreto atto compiuto
nel processo, con lo schema formale previsto
dalla legge.
Effetti delle nullità formali
L’effetto della violazione delle norme sulle nullità
formali, dunque, è dato dal fatto che di tale atto non si
terrà conto ai fini della decisione del merito, ma non
sarà impedita una decisione del merito.
Fanno eccezione a tale regime le nullità di atti che sono
il presupposto di altri, nella catena che conduce alla
sentenza finale, poiché in tal caso la nullità dell’uno si
riverbera sul successivo e così fino all’ultimo (la
sentenza): art. 159, 1° comma c.p.c. Esempio: la nullità
dell’atto di citazione conduce alla nullità per
dipendenza degli atti successivi della sentenza finale.
Sanabilità delle nullità
Proprio per il minor rilievo, la nullità è sempre
sanabile (art. 162, 1° comma) rendendo
necessario che il giudice, laddove colga il vizio,
sollecitato dalla parte che ne ha interesse,
induca l’altra parte a rinnovare l’atto conforme
allo schema formale, consentendo al
successivo rinnovato in coerenza con la norma
processuale, di sanare retroattivamente il vizio
che colpiva il precedente.
Rilevabilità della nullità
Ancora, per il minor rilievo, la violazione della
norma processuale sulla nullità è rilevabile solo
ad iniziativa di parte, ovvero della parte che ne ha
interesse (mai della parte che l’ha originata), la
quale deve sollevare la violazione nella prima
istanza o difesa successiva (art. 157, 1° e 2°
comma).
• Solo eccezionalmente la legge attribuisce la
rilevabilità anche al giudice (art. 158 c.p.c.): per il
caso della costituzione del giudice e
dell’intervento del P.M.
Tassatività delle nullità
Le nullità sono pronunciate solo nei casi
previsti dalla legge (art. 156 c.p.c.), le
difformità dell’atto concreto dallo schema
formale per la quale non è comminata la
nullità integra mera irregolarità, normalmente
non rilevante, almeno nel processo di
cognizione (diversamente nel processo
esecutivo: art. 617 c.p.c.).
Inidoneità al raggiungimento dello
scopo
Tuttavia se l’atto manca di un elemento formale che ne
impedisce il raggiungimento dello scopo, ovvero di
consentire il presupposto del successivo atto, integra
egualmente nullità (2° comma, art. 156 c.p.c.).
Simmetricamente se l’atto benché viziato di nullità,
raggiunge egualmente lo scopo, la nullità non può essere
comminata (3° comma, art. 156 c.p.c.).
Esempio: la mancata comunicazione di un’ordinanza resa
dal giudice fuori udienza alle parti, per quanto non
sanzionata con la nullità, impedisce alla parte priva di
comunicazioni di esercitare il suo diritto di difesa; se
tuttavia la parte compaia ugualmente in udienza, avendo
appreso aliunde notizia dell’ordinanza, il vizio si sana per il
raggiungimento dello scopo.
La conversione dei motivi di nullità in
motivi di gravame
Le nullità devono essere fatte valere nel
processo, mediante la relativa eccezione, e
all’interno dei mezzi di impugnazione (appello
e ricorso per cassazione), poiché con il
passaggio in giudicato della sentenza, in
quanto non più impugnabile con mezzi
ordinari (art. 324 c.p.c.), perdono rilievo.
Inesistenza
Fanno eccezione a tale regime (art. 161) le sentenze per le
quali manca la sottoscrizione del giudice, ove il vizio di
nullità per la sua gravità può essere rilevato anche oltre il
giudicato.
A tale tassativa ipotesi la giurisprudenza ha unito altri casi:
sentenza pronunciata da chi non ha potere giurisdizionale,
perché collocato in quiescenza; sentenza pronunciata in un
giudizio instaurato verso una persona inesistente, perché
deceduta al momento della notifica dell’atto introduttivo;
sentenza pronunciata dal giudice che non ha tratto in
decisione la causa all’udienza di precisazione delle
conclusioni o di discussione; sentenza pronunciata in caso
di pretermissione del litisconsorte necessario.
L’atto compiuto senza rappresentanza
tecnica
La giurisprudenza ha costruito da tempo
un’ulteriore ipotesi di inesistenza, quella degli
atti compiuti da chi non è iscritto all’albo degli
avvocati, ma si tratta di ipotesi da rivedere alla
luce dell’art. 182 c.p.c., che consente una
tardiva concessione del mandato ad un
difensore tecnico, con efficacia sanante
retroattiva.
Nullità comminate per violazione
di presupposti processuali
Nullità che sovraintendono a
presupposti processuali
Vi sono due presupposti processuali, il
contraddittorio e la domanda, per i quali la regola
processuale che sovraintende al presupposto ha
modo di emergere attraverso la prescrizione di
forme all’atto (l’atto deve avere alcuni contenuti e
solo se ha tali contenuti è garantita la esistenza
del presupposto). In tal modo prescrizioni di
carattere formale, integranti ipotesi di nullità,
sovraintendono in realtà presupposti processuali.
Prima ipotesi
• La nullità della citazione (art. 164 c.p.c.):
• - la indicazione delle parti, del giudice,
dell’udienza, del termine per la costituzione in
vista dell’udienza, sono tutti elementi necessari
per assicurare il contraddittorio, quale
presupposto processuale;
• - la indicazione delle parti, la indicazione del
diritto di cui si chiede la tutela e la indicazione
della fattispecie che lo costituisce, sono tutti
elementi necessari per assicurare la formulazione
della domanda quale presupposto processuale.
segue
• La mancanza di tali elementi integra, ai sensi dell’art.
164 c.p.c., ipotesi di nullità formale, poiché l’atto
concreto è difforme dallo schema proposto dalla legge
e tuttavia, proprio perché la prescrizione presiede ad
un presupposto processuale, il regime muta:
• 1. il vizio è rilevabile in ogni stato e grado, anche
d’ufficio;
• 2. pur essendo prevista una possibilità di sanatoria,
mediante rinnovazione dell’atto, in difetto il processo si
chiude con una pronuncia in rito con cui è dichiarata
l’estinzione del procedimento.
Altro esempio
• Un’ulteriore ipotesi è quella della nullità della
notifica della citazione (art. 291 c.p.c.), ove è
confermato il regime della rilevabilità in ogni
stato e grado, anche d’ufficio e in difetto di
sanatoria, la pronuncia in rito di estinzione del
processo.
• Le prescrizioni-forme della notifica presiedono
al presupposto processuale del
contraddittorio.
Schema finale
• nullità extraformali (rilevabilità d’ufficio in
ogni stato e grado; insanabilità)
• nullità formali (rilevabilità ad iniziativa di parte
nel primo atto difensivo; sanatoria)
• nullità formali che sovraintendono a
presupposti processuali come il
contraddittorio e la domanda (rilevabilità in
ogni stato e grado anche d’ufficio; sanabilità)