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Accesso al credito e patologie del rapporto
creditizio
Prof. Avv. Matteo De Poli
www.studiodepoli.it
www.centrostudidepoli.it
Sommario dell’intervento
1.
2.
L’accesso al credito bancario nell’attuale scenario
economico e a seguito del recepimento di Basilea2.
Fasi del processo del credito bancario e relative
patologie: uno sguardo tra prassi, normativa,
giurisprudenza. I punti “controversi”
Sul “diritto al credito”
Sulla variazione unilaterale delle condizioni
Sulla revoca senza giusta causa e su quella
“brutale”
L’accesso al credito bancario nell’attuale
scenario economico e a seguito del
recepimento di Basilea2
Sistema bancocentrico e difficoltà di
accesso al credito (“credit crunch”)


L’Italia è un Paese “bancocentrico” perché il
ricorso
alle
forme
alternative
di
finanziamento (Borsa, corporate bond) è
inferiore di quello di altri Paesi.
Quando le banche che operano in Italia sono
costrette a razionare il credito, il bisogno di
finanziamenti dell’imprenditoria non sempre
sa trovare valide forme alternative.
Basilea2




Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale sui requisiti
patrimoniali delle banche (per l’Italia, v. D. Min.
economia n. 933/2006).
Le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote
di capitale proporzionali al rischio di mancato rimborso
dei crediti concessi alla clientela.
Il rischio è calcolato in base a un rating, che tiene anche
conto delle cd. CRM, ossia le garanzie.
Maggiore è il rischio di mancata restituzione, maggiori
sono per la banca gli accantonamenti di capitale e costi.
I concetti chiave di Basilea2
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Istruttoria di credito: è il giudizio sul merito creditizio del richiedente il
credito, che passa attraverso la ponderazione delle caratteristiche del
debitore, della capacità di indebitamento e di rimborso, dell’effettivo
fabbisogno di credito.
Rischio di credito: è il “rischio di perdita per inadempimento dei debitori”.
Patrimonio di vigilanza: è il “presidio a fronte dei rischi connessi con la
complessiva attività bancaria”. Con Basilea 2 deve coprire l’attivo ponderato.
Requisito minimo di patrimonializzazione: è la quantità minima di
capitale richiesta per far fronte al rischio di solvibilità della controparte.
Coefficiente di ponderazione: esprime una misura dei rischi di credito,
di mercato, operativi, utile per la determinazione del capitale richiesto per
farvi fronte. Con Basilea1 era unico (100%), ora varia (ve ne sono 5).
I nuovi requisiti patrimoniali (Circolare
Banca d’Italia n. 263/2006, aggiornata al
2009)



L’esposizione creditoria complessiva della banca deve
essere proporzionata al patrimonio di vigilanza (“8% del
complesso delle esposizioni ponderate”).
Le singole erogazioni di credito devono essere
ponderate diversamente le une dalle altre, a seconda del
rating (misurazione del rischio di credito) di chi chiede
credito.
La ponderazione del rischio di credito può avvenire con
due metodi: (A) metodologia standardizzata; (B)
metodologia basata su rating interni (cd. IRB).
Come si forma il rating
Le tipologie di informazioni rilevanti per il rating sono le seguenti:
a) quantitative (redditività, struttura patrimoniale e finanziaria,
sostenibilità dell’indebitamento ecc.);
b) qualitative (informazioni societarie, organizzative, governance,
management, aspetti generali di rischio, come Rischio Paese,
dipendenza da fornitori ecc.);
c) andamentali (anzianità del rapporto con la banca, anomalie
presenti nella conduzione del rapporto, esame dell’utilizzo e
rotazione degli affidamenti, quantità e qualità del lavoro
riservato alla banca, rapporti con altre società del gruppo
bancario ecc.);
Continua
d) informazioni ricavate dalla Centrale dei
rischi;
e) Garanzie (N:B: queste non modificano il
profilo di rischio, ma integrano le capacità
reddituali e finanziarie dell’affidato; servono a
contenere i rischi di perdita o di immobilizzo)
 a+b+c+d+e permettono di svolgere una
valutazione complessiva in termini di “PD”
e di “classe di rating”.
Pd, o “Probability of default”
E’ la probabilità che l’impresa-cliente
sia inadempiente entro un anno.
Le tecniche di attenuazione del
rischio di credito


Ai fini di Basilea 2 sono considerate “tecniche di attenuazione del rischio
di credito” (Credit Risk Mitigation, CRM): a) i “contratti accessori al
credito”; b) gli “altri strumenti e tecniche che determinano una
riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei
requisiti patrimoniali”.
Le novità rispetto alla previgente normativa prudenziale sono le
seguenti: a) è stata ampliata la possibilità di utilizzo degli strumenti
di CRM; b) l’ampliamento è accompagnato da una più puntuale
indicazione dei requisiti di ammissibilità giuridici, economici e
organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali e delle
modalità di calcolo della riduzione del rischio (quindi del
fabbisogno di patrimonio) che il loro utilizzo determina.
Le categorie di CRM disciplinate
da Banca d’Italia
Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, le tecniche di CRM
riconosciute sono suddivise in due categorie generali:
A) La cd. “protezione del credito di tipo reale (funded)”:
consiste in tutte quelle tecniche che attribuiscono all’acquirente di
protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su
attività o somme di denaro specificamente individuate;
B) La cd. “protezione del credito di tipo personale
(unfunded)”: consiste in tutte quelle tecniche fondate sull’impegno
di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità
dell’inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici
eventi connessi con il credito.
Sul rapporto tra Basilea2 e credit
crunch: conclusioni
Basilea 2 non è causa, o concausa, della stretta
creditizia ma stante la sua
prociclicità
essa non contribuisce ad ostacolare il suo
superamento.
Le fasi del processo del credito e le
possibili patologie
Le fasi del processo del credito
Marketing e
distribuzione
Istruttoria
Concessione
Monitoraggio
Gestione del
rapporto
Revisione del
rapporto
A) La fase di istruttoria
Punti fondamentali:
 E’
una fase necessariamente improntata a
trasparenza e dovere di cooperazione.
 Le informazioni non riguarderanno solo chi richiede
credito, ma anche i soggetti “collegati”.
 Grazie al rating, è una fase meno discrezionale di una
volta.
 Il merito creditizio non coincide con le garanzie
offerte.
B) La concessione
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

Non esiste un “diritto al credito” perché i
rapporti creditizi sono basati sulla fiducia.
La mancata concessione di un credito
atteso può, al ricorrere di determinate
circostanze,
costituire
fonte
di
responsabilità precontrattuale.
Il costo del denaro è in funzione del rating.
C) Monitoraggio e gestione

Le principali problematiche:
 La
variazione unilaterale
condizioni pattuite.
 La revoca del fido.
delle
Lo ius variandi



E’ possibile attribuire alla banca il potere di
modificare unilateralmente le condizioni
pattuite (art. 118 tub e 33 cod. cons.);
Occorre però un “giustificato motivo”;
Questo non deve essere “soggettivo” ma
“oggettivo”.
Revoca del fido e necessità di una
“giusta causa”
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L’art. 1845 c.c. (Recesso dal contratto) richiede la giusta causa
quale condizione per il recesso dall’apertura di credito a
tempo determinato;
Quella disposizione è però considerata derogabile dalle parti;
Le banche usano derogare all’art. 1845;
E’ dunque sicuramente legittimo il recesso senza giusta causa.
Cass. 8409/1996: “In tema di apertura di credito bancario
sono legittime le clausole che consentono all'Istituto di
recedere anche in mancanza di giusta causa e con
comunicazione verbale”.
La revoca del fido “brutale”
Ex bona fide, è però illegittima la revoca di un fido “ove in
concreto assuma connotati del tutto imprevisti e arbitrari, tali
da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai
comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta
normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto
di poter disporre della provvista creditizia per il tempo
previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in
qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se
non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali
un’apertura di credito viene normalmente convenuta” (Cass.
4538/1997).
Grazie ed arrivederci!
Prof. avv. Matteo De Poli
www.studiodepoli.it
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