Lettera di diffida

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Transcript Lettera di diffida

Raccomandata AR Anticipata via fax Spett.le Barclays Bank PLC Via della Moscova, 18 20121 MILANO e Spett.le Barclays Bank PLC 1 Churchill Place London E14 5HP REGNO UNITO Milano, 17 marzo 2015

Oggetto: contratti di mutuo indicizzati al Franco Svizzero - diffida ex art.140 c. 5 D.Lgs 206/05

Formiamo la presente in quanto abbiamo appreso che la Vs. società sia in proprio sia tramite l’incorporata Banca Woolwich S.p.A. ha stipulato dal 2003 al 2009 numerosi contratti di mutuo indicizzati al Franco Svizzero. Detti contratti recano tutti una clausola del seguente tenore: “

E’ facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente che parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla ‘Banca’ almeno 60 giorni prima della scadenza della rata in cui la parte mutuataria intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto. Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla

quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso. (…)”.

Tale clausola, coniugata con il più che prevedibile apprezzamento della valuta svizzera su quella comunitaria, comporta l’impossibilità per i mutuatari di recedere anticipatamente dal contratto se non a prezzo di pesanti penalizzazioni. Il c.d. corrispettivo da rivalutazione, da Voi richiesto a norma di tale disposizione contrattuale, costituisce un compenso o, comunque, una prestazione patrimoniale a Vs. favore e, come tale, è espressamente vietato dal chiaro disposto dell’art. 120-ter TUB (già art. 7 DL 7/07). Ricordiamo che, anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del DL 7/07, le penali devono comunque essere contenute nell’ambito di quelle massime stabilite dall’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori del 2 maggio 2007. Una clausola siffatta, inoltre, costituisce un contratto derivato implicito in quanto le prestazioni patrimoniali reciproche delle parti (ed il valore stesso del contratto) dipendono dalla quotazione di un sottostante che, nel caso di specie, risulta essere il tasso di cambio CHF/EUR. Non risulta peraltro che abbiate rilevato, all’atto della stipula di detti contratti con la clientela al dettaglio, il grado di propensione al rischio e di conoscenza degli strumenti finanziari di questo tipo né abbiate ben chiarito i termini ed i rischi insiti in questo genere di contratto. Oltre a ciò risulta evidente lo squilibrio tra i (ridotti) benefici ottenibili grazie al meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 3 del testo contrattuale e le (forti) penalizzazioni causate dall’utilizzo della clausola impugnata. Tale squilibrio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33 e 36 C.d.C., comporta la nullità di detta clausola. Il persistente, accertato utilizzo di detta clausola contrattuale nei conteggi di estinzione anticipata richiesti dai mutuatari costituisce inoltre violazione dei fondamentali diritti dei consumatori all’adeguata informazione, all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà e alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali.

Vi diffidiamo quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c. 5 C.d.C., a interrompere immediatamente l’uso di detta clausola, siccome illegittima per i motivi più sopra esposti, nella redazione dei conteggi di estinzione anticipata richiesti dai mutuatari. In difetto, ci vedremo costretti ad agire nei Vs. confronti anche in via cautelare per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori. Ciò non esclusa la proposizione di un’azione di classe, ex art. 140 bis C.d.C, stante la natura omogenea dei diritti individuali dei consumatori violati da parte Vostra, al fine di ottenere l’accertamento della Vostra responsabilità e la condanna al risarcimento del danno. Distinti saluti, Dott.ssa Luisa Crisigiovanni Segretario Generale Altroconsumo