il versamento Tassa libri sociali 2015

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Transcript il versamento Tassa libri sociali 2015

Legnano, 06 Marzo 2015
Alle imprese assistite
Oggetto: Il versamento della tassa libri sociali 2015
Entro il 16.3.2015 le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento della tassa
annuale per la vidimazione dei libri.
Come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento
anche:
• le società in liquidazione ordinaria;
• le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da
vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
TASSA VIDIMAZIONE
LIBRI SOCIALI 2015
VERSAMENTO
ENTRO IL 16.3.2015
Qualora, dopo aver versato la tassa annuale, la società trasferisca la sede sociale nella circoscrizione
territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è richiesto un ulteriore versamento
in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri sociali.
Relativamente ad una società costituita a fine 2014 (ad esempio, in data 15.11.2014) con termine del primo
esercizio il 31.12.2015, si ritiene che la tassa in esame sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Ne
consegue che in sede di costituzione la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2014; entro il 16.3.2015
dovrà versare quanto dovuto per il 2015.
SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE
Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame:
• società cooperative e di mutua assicurazione.
N.B. In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la
tassa di C.G. pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di
vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, Libro decisioni soci) da parte di una società di
persone;
• consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
• società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96). Il curatore è obbligato alla
tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice
Delegato “senza spese”;
• società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro
affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di
formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla
Legge n. 289/2002.
L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72, così come modificato
dall’art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti
dalle tasse sulle concessioni governative”.
Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono
neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.
AMMONTARE DELL’IMPORTO DOVUTO
La tassa annuale:
• sostituisce il costo della tassa di C.G. per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro
decisioni consiglio di amministrazione, ecc.);
• è deducibile ai fini IRES e IRAP;
• è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno.
L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della
società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.
Così per il versamento dovuto per il 2015 (in scadenza il 16.3.2015) va fatto riferimento al capitale
sociale/fondo di dotazione all’1.1.2015 e quanto dovuto è così individuato:
Capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2015
inferiore o pari a € 516.456,90
superiore a € 516.456,90
Tassa annuale dovuta
€ 309,87
€ 516,46
Eventuali variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2015 non assumono
alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2016).
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento della tassa annuale in esame va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità
telematiche, tenendo presente che:
• nel caso di saldo “a zero” (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
• nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il
servizio di remote / home banking.
In particolare, nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati:
Codice tributo
Anno di riferimento
“7085”
“2015”
VIDIMAZIONE LIBRI – ESIBIZIONE MOD. F24
In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento
della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni successive al 16.3.2015.
Come evidenziato nella RM 20.11.2000, n. 170/E, per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non
può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento.
Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in
sede di eventuali accertamenti o verifiche.
SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L’1.1.2015
Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2015 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87
/ 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara.
REGIME SANZIONATORIO
In mancanza di una specifica sanzione disposta dal DPR n. 641/72 per l’omesso / ritardato versamento della
tassa annuale si ritiene di dover fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei
tributi di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo
dovuto.
Considerato che, in occasione della revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n. 473/97, il
Legislatore ha modificato l’art. 9, DPR n. 641/72, eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica
sanzione per il mancato / ritardato versamento delle tasse annuali, appare sostenibile che la sanzione per la
violazione in esame sia riconducibile alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 471/97. Infatti, come evidenziato
dal Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E, “il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli
13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente
contemplate nelle
singole leggi d'imposta …”.
Preme evidenziare che talune Camere di Commercio e la stessa Agenzia delle Entrate indicano nei rispettivi
siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% così come
previsto dall’art. 9, comma 1, DPR n. 641/72 in base al quale:
“chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza
aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della tassa medesima …”.
Tale interpretazione si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento
operoso.
REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
È possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso a condizione che:
• la violazione non sia già stata constatata;
• non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
•
non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto
formale conoscenza.
Il ravvedimento può essere effettuato:
• entro 30 giorni con il versamento della sanzione ridotta:
dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo
presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
• entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con l’applicazione della
sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%).
N.B. Entro il prossimo 16.3.2015 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il
2014 scaduta il 17.3.2014.
Tenendo presenti le novità introdotte dalla Finanziaria 2015 in materia di ravvedimento la regolarizzazione può
essere altresì effettuata:
• entro 90 giorni dalla scadenza del versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione
ridotta del 3,33% (1/9 del 30%);
• entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della
sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%);
• oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della
sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%).
L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora. Si evidenzia che a decorrere dall’1.1.2015, per
effetto del DM 11.12.2014, il tasso di interesse legale è pari allo 0,50% .
Nel caso in cui il “tardivo” versamento della tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta,
quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito infatti
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011 n. 41/E, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni
di ritardo regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,6% (0,2% x 3).
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che
i partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
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