Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1854

Download Report

Transcript Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1854

Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1854
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
15/04/2015 - 07:06
Indice
1. DDL S. 1854 - XVII Leg.
1
1.1. Dati generali
2
1.2. Testi
5
1.2.1. Testo DDL 1854
6
1.3. Trattazione in Commissione
57
1.3.1. Sedute
58
1.3.2. Resoconti sommari
59
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) , 3^ (Affari esteri, emigrazione) 4^ (Difesa)
60
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri, emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
61
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri, emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
77
1.4. Trattazione in consultiva
130
1.4.1. Sedute
131
1.4.2. Resoconti sommari
133
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)
134
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 02/04/2015
135
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
138
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)
144
145
149
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
150
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015
155
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 133 (pom.)
dell'08/04/2015
1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
159
160
168
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri
(fase disc.)) del 09/04/2015
169
1.5. Trattazione in Assemblea
171
1.5.1. Sedute
172
1.5.2. Resoconti stenografici
173
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
174
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
240
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
296
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1. DDL S. 1854 - XVII Leg.
1. DDL S. 1854 - XVII Leg.
Senato della Repubblica
Pag. 1
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Titolo breve: D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni
Iter
14 aprile 2015: all'esame dell'assemblea
Successione delle letture parlamentari
C.2893
approvato
S.1854
all'esame dell'assemblea
Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio Matteo Renzi , Ministro dell'interno Angelino Alfano , Ministro degli affari esteri e
coop. inter.le Paolo Gentiloni Silveri , Ministro della difesa Roberta Pinotti , Ministro della giustizia
Andrea Orlando (Governo Renzi-I)
Di concerto con
Ministro dell'economia e finanze Pietro Carlo Padoan
Natura
di conversione del decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, G.U. n. 41 del 19 febbraio 2015 , scadenza
il 20 aprile 2015.
Presentazione
Trasmesso in data 1 aprile 2015; annunciato nella seduta ant. n. 421 del 1 aprile 2015.
Classificazione TESEO
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE , PROROGA DI TERMINI , REATI DI TERRORISMO E
DI EVERSIONE , REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE
Articoli
CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.3-bis, 4-bis, 6, 9, 10), PENE DETENTIVE (Artt.1-4),
TERRORISTI (Artt.1, 2, 8), BANDE ARMATE E ORGANIZZAZIONI PARAMILITARI (Artt.1, 2,
8), INTERNET (Artt.1, 2, 3, 4-bis, 8, 19-bis), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Artt.1, 2, 4),
RECLUTAMENTO MILITARE (Artt.1, 8), INFORMAZIONE (Art.1), ESPLOSIVI (Artt.1, 3),
ARMI (Artt.1, 3), UFFICIALI (Art.2), POLIZIA GIUDIZIARIA (Artt.2, 6), ALBI ELENCHI E
REGISTRI (Artt.2, 6, 9), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Art.2), SITI E PORTALI WEB
Senato della Repubblica
Pag. 2
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.1. Dati generali
(Art.2), DIVIETI (Artt.2, 4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI
(Art.2), ISTIGAZIONE A DELINQUERE (Artt.2, 8), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Art.2), PENE
PECUNIARIE (Art.3), DENUNCE OBBLIGATORIE (Artt.3, 6), SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art.3), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.3), MISURE DI PREVENZIONE E
SICUREZZA (Artt.4, 5), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.4), STATI ESTERI (Art.4),
ZONE DI GUERRA E DI OPERAZIONI MILITARI (Art.4), PASSAPORTO (Art.4), REVOCA
(Art.4), ESPATRIO (Art.4), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO PENALE (Art.4),
QUESTORI E QUESTURA (Artt.3, 4), ESPULSIONE DI STRANIERI (Art.4),
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (Artt.4, 6), PERSONALE DI POLIZIA (Artt.5, 8, 11-13, 15),
PERSONALE MILITARE (Artt.5, 8, 11-13, 15), REGIONE CAMPANIA (Art.5), VIGILANZA
(Artt.5, 11-13, 18), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.5-7, 13), EXPO MILANO 2015 (Art.5),
CRIMINI INTERNAZIONALI (Art.6), SERVIZI DI SICUREZZA (Artt.6, 8, 14), PERMESSO DI
SOGGIORNO (Art.6), STRANIERI (Artt.3-bis, 6), EXTRA COMUNITARI (Art.6), IMMIGRATI
CLANDESTINI (Artt.3-bis, 6), VISITE AI DETENUTI (Art.6), INTERNATI (Art.6),
DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA ( DIS ) (Art.6), COMITATO
PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (Artt.6, 8), OBBLIGO DI
FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.2, 3, 6), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (Artt.6, 8), AUTORIZZAZIONI (Artt.6, 8), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E
SOSTITUTI (Artt.6, 9, 10, 20), INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI (Art.7), BASI DI
DATI (Artt.3, 4-bis, 7, 9), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3 , 5, 7, 20), MINISTERO DELL'
INTERNO (Artt.2, 3, 5, 7), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.8), RESPONSABILITA'
PENALE (Art.8), PUBBLICA SICUREZZA (Art.8), AGENTI DI POLIZIA (Art.8), INDAGINI
GIUDIZIARIE (Art.9), COMPETENZA (Art.9), UFFICI GIUDIZIARI (Art.10), MAFIA E
CAMORRA (Art.10), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.10), GIUDICI E GIURISDIZIONE
(Art.10), ACCADEMIE E SCUOLE DI POLIZIA (Artt.11-13), ACCADEMIE E SCUOLE
MILITARI (Artt.11-13), UNIONE EUROPEA (Artt.11-13), KOSOVO (Artt.11, 14), BOSNIA ERZEGOVINA (Art.11), ALBANIA (Art.11), CIPRO (Art.11), MARE MEDITERRANEO (Artt.5,
11), ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL' ATLANTICO DEL NORD ( NATO ) (Artt.11,
12, 15, 18), AFGHANISTAN (Artt.12, 14, 17, 18), EMIRATI ARABI UNITI (Art.12), BAHRAIN
(Art.12), QATAR (Art.12), TAMPA (Art.12), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE
ROSSA ( CRI ) (Art.12), LIBANO (Artt.12, 14, 18), HEBRON (Artt.12, 17), PALESTINA (Artt.12,
17), GEORGIA (Art.12), IRAQ (Artt.12, 17), LIBIA (Artt.13, 14, 17), SOMALIA (Artt.13, 14, 17,
18), GIBUTI (Art.13), MALI (Artt.13, 17), NIGER (Art.13), REPUBBLICA CENTRAFRICANA
(Art.13), MOZAMBICO (Art.13), GUARDIA DI FINANZA (Art.13), NAVI MILITARI (Art.13),
RIDUZIONE IN SCHIAVITU' (Art.13), REATI COMMESSI IN NAVIGAZIONE (Artt.13, 15),
POLIZZE ASSICURATIVE (Art.14), AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA (
AISE ) (Artt.8, 14), ACQUISTI (Art.14), EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI (Art.14),
CESSIONE DI BENI (Art.14), TUNISIA (Art.14), INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO
(Art.15), INDENNITA' DI MISSIONE (Art.15), LAVORO STRAORDINARIO (Art.15), INDIA
(Art.15), PAKISTAN (Artt.15, 17), EGITTO (Art.15), CONTABILITA' DI ENTI ED
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Art.16), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.16),
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO (Artt.17, 18), LIBERIA (Art.17), BIRMANIA - MYANMAR
(Art.17), SIRIA (Art.17), SUD SUDAN (Art.17), SUDAN (Art.17), PROFUGHI E RIFUGIATI
(Art.17), AFRICA (Art.18), AMERICA LATINA (Art.18), POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
COMUNE ( PESC ) (Art.18), ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE
IN EUROPA ( OSCE ) (Art.18), BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
( BERS ) (Art.18), TRIBUNALI INTERNAZIONALI (Art.18), BENI ITALIANI ALL' ESTERO
(Art.18), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.18), PERSONALE DIPLOMATICO E
CONSOLARE (Artt.17-19), AMBASCIATE E CONSOLATI (Artt.17-19), MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.18), DISCIPLINA
TRANSITORIA (Art.20), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU ) (Artt.11-13, 15,
Senato della Repubblica
Pag. 3
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.1. Dati generali
18), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3, 4-bis), POTESTA' DEI GENITORI (Art.1),
PENE ACCESSORIE (Art.1), MINORI (Art.1), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(Art.2), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 15),
AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.3), IMPRESE
(Art.3), GUARDIE VENATORIE E GUARDIE ZOOFILE (Art.3), LINEE TELEFONICHE (Artt.4bis), ARMA DEI CARABINIERI (Art.5), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.5), ENTE
NAZIONALE PER L' AVIAZIONE CIVILE ( ENAC ) (Art.5), TERRORISMO (Artt.6-ter),
COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Artt.7, 13), AGENZIA INFORMAZIONI E
SICUREZZA INTERNA ( AISI ) (Art.8), MARINA MILITARE (Art.13), CORSI DI
PERFEZIONAMENTO (Art.14), EUROPEAN GENDARMERIE FORCE ( EUROGENDFOR )
(Art.15), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Artt.17, 19, 19-bis), PROGRAMMI E PIANI
(Art.18), PERSONALE FUORI RUOLO (Art.19), TURISMO (Artt.19-bis), MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA (Art.20), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Art.20), DIREZIONE
NAZIONALE ANTIMAFIA ( DNA ) (Art.20), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.20)
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. Nadia Ginetti (PD) (dato conto della
nomina l'8 aprile 2015) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3ª Sen. Alessandro Maran (PD) (dato conto
della nomina l'8 aprile 2015) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 4ª Sen. Vito Vattuone (PD) (dato conto della
nomina l'8 aprile 2015) .
Relatore di maggioranza Sen. Alessandro Maran (PD) nominato nella seduta nott. n. 2 dell'8 aprile
2015 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. Nadia Ginetti (PD) nominato nella seduta nott. n. 2 dell'8 aprile 2015 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. Vito Vattuone (PD) nominato l'8 aprile 2015 .
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione)e 4ª (Difesa) in sede
referente il 1 aprile 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 422 del 1 aprile 2015.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff.
costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª
(Unione europea)
Senato della Repubblica
Pag. 4
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2. Testi
1.2. Testi
Senato della Repubblica
Pag. 5
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
1.2.1. Testo DDL 1854
collegamento al documento su www.senato.it
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1854
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dell'interno (ALFANO)
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
dal Ministro della difesa (PINOTTI)
e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
(V. Stampato Camera n. 2893)
approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2015
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche
di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18
FEBBRAIO 2015, N. 7
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto
anni»;
al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», dopo la parola: «viaggi» sono inserite le seguenti: «in
territorio estero» e le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;
al comma 3:
alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» è inserita la seguente: «univocamente»;
alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;
Senato della Repubblica
Pag. 6
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e
270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale
quando è coinvolto un minore».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 234-bis. -- (Acquisizione di documenti e dati informatici). -- 1. È sempre consentita l'acquisizione
di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico,
previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale";
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis,
del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del
codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la
prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1"»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in
un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;
al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente,» sono inserite le
seguenti: «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155,»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» sono inserite
le seguenti: «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155,»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su
piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque, ove tecnicamente
possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».
All'articolo 3:
Senato della Repubblica
Pag. 7
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro
1.000»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia
di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come
da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle
questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare" sono
sostituite dalle seguenti: "Le imprese possono utilizzare";
b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di
raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo
tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con
altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle
operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo
quanto previsto dal comma 1.";
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla
verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati
registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o
dolosi.".
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al
periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo
38, primo comma, secondo periodo.".
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria
per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero
superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono
inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo,
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del
presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi
di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
Senato della Repubblica
Pag. 8
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del
fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di
cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri
Flobert".
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici
sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo,
delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da
sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. -- (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale). -- 1.
All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice
penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,".
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta
dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto, è aggiunta la seguente:
"m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di
persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».
All'articolo 4:
al comma 1:
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo di distretto ove dimora la persona," sono inserite le seguenti: "dal Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale,"»;
alla lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
alla rubrica, dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono inserite le seguenti: «e
patrimoniali».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. -- (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). -1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i
dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di
accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre
Senato della Repubblica
Pag. 9
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2016.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono
conservati fino al 31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017».
All'articolo 5:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «non
superiore a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unità»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto
contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze
nazionali di ordine e sicurezza pubblica.»;
al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del comma 1» fino a: «n. 39, e, quanto a euro
14.830.629,00» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la
spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il
personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro
per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere
si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a
euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte
nella missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", dello stato di previsione del
Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835,» e le parole: «spese rimodulabili di cui all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di
assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel
Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro
il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il
controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei
carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori
del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma
quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste
dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a
euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante
Senato della Repubblica
Pag. 10
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte
nello stato di previsione del Ministero della difesa.
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione
europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio
remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di
criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. -- (Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro). -- 1.
Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche
internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio
pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti
energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione
degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente
diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito
al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico
ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: «al procuratore generale di
cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "Procuratore
nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole: "nell'articolo 51, comma
3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. -- (Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia). -- 1. Al decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater",
dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e
antiterrorismo" e l'ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle
seguenti: "il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché" e dopo le parole: "il
procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";
3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite
le seguenti: "e antiterrorismo";
Senato della Repubblica
Pag. 11
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle
seguenti: "Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";
c) all'articolo 16-nonies:
1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma
dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti:
"sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia
forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" è sostituita dalla seguente: "allega".
Art. 6-ter. -- (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). -- 1.
All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "o al terrorismo"».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso «Art. 53», comma 3, le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle
seguenti: «adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari,».
All'articolo 8:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 gennaio 2018:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte
previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo
39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli
270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può
essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia
adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle
strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di
informazione per la sicurezza;
c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del
2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente
contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI),
quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della
Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identità di copertura»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche mediante assetti di
ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri
informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le
attività di ricerca elettronica».
All'articolo 9:
Senato della Repubblica
Pag. 12
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nell'articolo 51 comma
3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste
dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui
all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate
nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"»;
al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale
altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a
regolarne l'impiego a fini investigativi."»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater".
4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater" e dopo la
parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo"».
All'articolo 12:
al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» sono sostituite dalle seguenti:
«del Daesh».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «14 febbraio 2015» e le
parole: «euro 1.348.239» sono sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre
2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina
militare attualmente trattenuti in India.»;
al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015» e le
parole: «euro 448.766» sono sostituite dalle seguenti: «euro 147.945».
All'articolo 14:
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale
militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui
all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66».
All'articolo 15:
al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa alle» sono sostituite dalle seguenti: «impiegato
nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
Senato della Repubblica
Pag. 13
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 4:
1) le parole: "e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma
13, del presente decreto" e le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al
comma 1 e" sono soppresse;
2) le parole: "individuate con il decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "soggette al
rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei
rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)";
c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";
d) al comma 5-bis, le parole: "di cui al comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al comma 4".
6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche con le modalità di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 130" sono soppresse.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.
6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento
militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento
dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il
comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor)».
All'articolo 17:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei
Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e
operatività già operanti in loco».
All'articolo 18:
al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo, con una
dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio
curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione
universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di
laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un
rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la
quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere
corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefìci non monetari. I programmi di tirocinio
promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi
universitari per mese di attività»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «euro 1.372.327» sono sostituite dalle seguenti: «euro
1.438.207».
All'articolo 19:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
Senato della Repubblica
Pag. 14
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica
rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei
contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende
la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori
ruolo».
Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis. -- (Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori). -- 1. Il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli
organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il
proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani
che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il
proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la
raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.
3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità
individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».
All'articolo 20:
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della
magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di
magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto
dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono sostituite dalle seguenti: «euro 871.072.635»;
alla lettera a), le parole: «euro 843.900.891» sono sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;
alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».
Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio 2015.
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati
Misure urgenti per il contrasto del
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
terrorismo, anche di matrice internazionale, anche di matrice internazionale, nonché proroga
nonché proroga delle missioni internazionali delle missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze armate e di polizia, iniziative di di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
sostegno ai processi di ricostruzione e
processi di ricostruzione e partecipazione
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi
internazionali per il consolidamento dei
di pace e di stabilizzazione
processi di pace e di stabilizzazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Senato della Repubblica
Pag. 15
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24
settembre 2014 ai sensi del Capo VII della
Carta delle Nazioni unite;
Visto il decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per
il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza,
anche alla luce dei recenti gravissimi episodi
verificatisi all'estero, di perfezionare gli
strumenti di prevenzione e contrasto del
terrorismo, anche attraverso la semplificazione
delle modalità di trattamento di dati personali
da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei
diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle
norme vigenti in materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria
necessità di adottare misure urgenti, anche di
carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il
reclutamento nelle organizzazioni terroristiche
e il compimento di atti terroristici, rafforzando
altresì l'attività del Sistema di informazione per
la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
introdurre disposizioni per assicurare il
coordinamento dei procedimenti penali e di
prevenzione in materia di terrorismo, anche
internazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e
urgenza di emanare disposizioni per assicurare
la partecipazione del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali, le iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e la partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio
2015;
Senato della Repubblica
Pag. 16
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del Ministro della difesa e del
Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL
TERRORISMO
ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di
terrorismo)
1. All'articolo 270-quater del codice penale,
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e
salvo il caso di addestramento, la persona
arruolata è punita con la pena della reclusione
da tre a sei anni.».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale
è inserito il seguente:
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di
terrorismo)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270quater, chiunque organizza, finanzia o
propaganda viaggi finalizzati al compimento
delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies, è punito con la
reclusione da tre a sei anni.».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole:
«della persona addestrata» sono aggiunte le
seguenti: «, nonché della persona che avendo
acquisito, anche autonomamente, le istruzioni
per il compimento degli atti di cui al primo
periodo, pone in essere comportamenti
finalizzati alla commissione delle condotte di
cui all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le pene previste dal presente articolo sono
aumentate se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.».
Articolo 2.
Senato della Repubblica
1.2.1. Testo DDL 1854
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL
TERRORISMO
ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)
1. Identico:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il
caso di addestramento, la persona arruolata è punita
con la pena della reclusione da cinque a otto anni.».
2. Identico:
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di
terrorismo)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda
viaggi in territorio estero finalizzati al compimento
delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da
cinque a otto anni.».
3. Identico:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della
persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «,
nonché della persona che avendo acquisito, anche
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli
atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all'articolo 270sexies»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le
pene previste dal presente articolo sono aumentate se
il fatto di chi addestra o istruisce è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
3- bis. La condanna per i delitti previsti dagli
articoli 270- bis , 270- ter , 270- quater , 270- quater
.1 e 270- quinquies del codice penale comporta la
pena accessoria della perdita della potestà
genitoriale quando è coinvolto un minore.
Articolo 2.
Pag. 17
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
(Integrazione delle misure di prevenzione e
contrasto
delle attività terroristiche)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto,
infine, il seguente periodo: «La pena è
aumentata se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al terzo comma è aggiunto, infine, il
seguente periodo: «La pena prevista dal
presente comma nonché dal primo e dal
secondo comma è aumentata se il fatto è
commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.»;
2) al quarto comma è aggiunto, infine, il
seguente periodo: «La pena è aumentata fino a
due terzi se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.».
1.2.1. Testo DDL 1854
(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto
delle attività terroristiche)
1. Identico:
a) identica;
b) identica ;
b-bis) all'articolo 497- bis , primo comma, le
parole: «è punito con la reclusione da uno a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è
punito con la reclusione da due a cinque anni».
1- bis . Dopo l'articolo 234 del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
« Art. 234 -bis. - (Acquisizione di documenti e dati
informatici) . - 1. È sempre consentita
l'acquisizione di documenti e dati informatici
conservati all'estero, anche diversi da quelli
disponibili al pubblico, previo consenso, in
quest'ultimo caso, del legittimo titolare».
1- ter . Al codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è
aggiunta la seguente:
« m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497- bis del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è
abrogata.
1- quater . All'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
Senato della Repubblica
Pag. 18
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«quando sia necessario per l'acquisizione di
notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a) , n. 4 e 51,
comma 3- bis , del codice» sono aggiunte le
seguenti: «, nonché di quelli di cui all'articolo 51,
comma 3- quater , del codice, commessi mediante
l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis . In deroga a quanto previsto dal comma 3,
il procuratore può autorizzare, per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi, la
conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, quando gli stessi sono
indispensabili per la prosecuzione dell'attività
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al
comma 1».
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui 2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui
all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della
all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16
legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli
marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia
ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati,
giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di
nonché delle attività di prevenzione e
prevenzione e repressione delle attività terroristiche o
repressione delle attività terroristiche o di
di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative
regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna
salve le iniziative e le determinazioni
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività
dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies
un elenco di siti utilizzati per le attività e le
del codice penale, nel quale confluiscono le
condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies segnalazioni effettuate dagli organi di polizia
del codice penale, nel quale confluiscono le
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2
segnalazioni effettuate dagli organi di polizia dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005,
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del
dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge provvedimenti adottati ai sensi del presente
n. 155 del 2005.
comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in
un'apposita sezione della relazione annuale di cui
all'articolo 113 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121.
Senato della Repubblica
Pag. 19
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3. I fornitori di connettività, su richiesta
dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono
l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
comma 2, secondo le modalità, i tempi e le
soluzioni tecniche individuate e definite con il
decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma
1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità
giudiziaria procedente, preferibilmente effettuata
per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di
cui al comma 2 dell'articolo 7- bis del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni
tecniche individuate e definite con il decreto previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto
1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del
quinquies del codice penale commessi con le codice penale commessi con le finalità di terrorismo
finalità di terrorismo di cui all'articolo 270di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e
sexies del codice penale, e sussistono concreti sussistono concreti elementi che consentano di
elementi che consentano di ritenere che alcuno ritenere che alcuno compia dette attività per via
compia dette attività per via telematica, il
telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto
pubblico ministero ordina, con decreto
motivato, preferibilmente per il tramite degli
motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2
16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dell'articolo 7- bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
ovvero ai soggetti che comunque forniscono
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
servizi di immissione e gestione, attraverso i
31 luglio 2005, n. 155, ai fornitori di servizi di cui
quali il contenuto relativo alle medesime
all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
attività è reso accessibile al pubblico, di
70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono
provvedere alla rimozione dello stesso. I
servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il
destinatari adempiono all'ordine
contenuto relativo alle medesime attività è reso
immediatamente e comunque non oltre
accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione
quarantotto ore dal ricevimento della notifica. dello stesso. In caso di contenuti generati dagli
In caso di mancato adempimento, si dispone
utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a
l'interdizione dell'accesso al dominio internet soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli
nelle forme e con le modalità di cui all'articolo specifici contenuti illeciti. I destinatari adempiono
321 del codice di procedura penale.
all'ordine immediatamente e comunque non oltre
quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso
di mancato adempimento, si dispone l'interdizione
dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalità di cui all'articolo 321 del codice di
procedura penale, garantendo comunque, ove
tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti
estranei alle condotte illecite.
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto
5. Identico.
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le
parole: «Guardia di finanza» sono inserite le
seguenti: «, nonché al Comitato di analisi
strategica antiterrorismo».
Articolo 3.
Articolo 3.
(Integrazione della disciplina dei reati
(Integrazione della disciplina dei reati concernenti
concernenti l'uso e la custodia di sostanze
l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella
esplodenti)
della detenzione di armi comuni da sparo e dei
relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e
delle sostanze esplodenti )
Senato della Repubblica
Pag. 20
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è
1. Identico:
inserito il seguente:
«Art. 678-bis.
«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio
territorio dello Stato, detiene, usa o mette a
dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di
disposizione di privati le sostanze o le miscele privati le sostanze o le miscele che le contengono
che le contengono indicate come precursori di indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I
esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
98/2013 del Parlamento europeo e del
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è
Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda l'ammenda fino a euro 1.000.».
fino a euro 247.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è
2. Identico.
inserito il seguente:
«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di
esplosivi)
Chiunque omette di denunciare all'Autorità il
furto o la sparizione delle materie indicate
come precursori di esplosivi negli Allegati I e II
del Regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le
contengono, è punito con l'arresto fino a dodici
mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa
3. Identico.
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti
di chiunque omette di segnalare all'Autorità le
transazioni sospette, relative alle sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento
(CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o
sostanze che le contengono. Ai fini della
presente disposizione, le transazioni si
considerano sospette quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del
predetto regolamento.
Senato della Repubblica
Pag. 21
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3- bis. Al fine di assicurare al Ministero
dell'interno l'immediata raccolta delle
informazioni in materia di armi, munizioni e
sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35
e 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, nonché le imprese
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo
modificato dal comma 3- ter del presente articolo,
comunicano tempestivamente alle questure
territorialmente competenti le informazioni e i
dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o
telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3- ter . All'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile
2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono
sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono
utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal
seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di
raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che
comprende la loro identificazione univoca lungo
tutta la catena della fornitura e durante l'intero
ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi
con altre imprese al fine di istituire e condividere
un sistema di raccolta automatizzato dei dati
relativi alle operazioni di carico e di scarico degli
esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità,
secondo quanto previsto dal comma 1.»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «È fatto obbligo alle imprese di
provvedere alla verifica periodica del sistema di
raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la
qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i
dati raccolti dal danneggiamento e dalla
distruzione accidentali o dolosi.».
3- quater . Gli obblighi per le imprese, previsti
dalle disposizioni di cui al comma 3- ter , si
applicano dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3- quinquies . Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 3- bis e 3- ter non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Senato della Repubblica
Pag. 22
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3- sexies . All'articolo 31, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui
al periodo precedente e nell'ambito delle attività
autorizzate con la licenza medesima, le
autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente non sono richiesti per i
caricatori di cui all'articolo 38, primo comma,
secondo periodo.».
3- septies . All'articolo 38, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La denuncia è altresì
necessaria per i soli caricatori in grado di
contenere un numero superiore a 5 colpi per le
armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per
le armi corte, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».
3- octies . All'articolo 697, primo comma, del
codice penale, dopo le parole: «detiene armi o»
sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a
denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, o».
3- novies . Chiunque, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, detiene caricatori soggetti a
denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma,
secondo periodo, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal
comma 3- septies del presente articolo, deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre
2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione
dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo
articolo 38, secondo comma.
3- decies . Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il
seguente:
« 2-bis . In deroga a quanto previsto dai commi 1 e
2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del
fucile rientrante tra le armi da fuoco
semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco
automatica, di cui alla categoria B, punto 7,
dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di
armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert».
Senato della Repubblica
Pag. 23
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3- undecies . Alle armi escluse dall'uso venatorio ai
sensi dell'articolo 13, comma 2- bis , della legge 11
febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3decies del presente articolo, detenute alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti
numerici sulla detenzione vigenti anteriormente
alla medesima data. In caso di cessione, a
qualunque titolo, delle armi medesime, si
applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10,
sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni.
Articolo 3- bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario
e al codice di procedura penale)
1. All'articolo 4- bis , comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice
penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12,
commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni,».
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di
procedura penale, dopo la lettera m-bis) ,
introdotta dall'articolo 2, comma 1- ter , lettera b)
, del presente decreto, è aggiunta la seguente:
« m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di
trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale
nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12,
commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni».
Articolo 4.
Articolo 4.
(Modifiche in materia di misure di prevenzione (Modifiche in materia di misure di prevenzione
personali e di espulsione dello straniero per
personali e patrimoniali e di espulsione dello
motivi di prevenzione del terrorismo)
straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1. Identico:
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le
a) identica;
parole: «nonché alla commissione dei reati con
finalità di terrorismo anche internazionale»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere
parte ad un conflitto in territorio estero a
sostegno di un'organizzazione che persegue le
finalità terroristiche di cui all'articolo 270sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il b) identica;
seguente:
Senato della Repubblica
Pag. 24
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
«2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il
Questore, all'atto della presentazione della
proposta di applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale nei confronti
delle persone di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del
passaporto e la sospensione della validità ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto
e la sospensione della validità ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente sono comunicati immediatamente
al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora
la persona, il quale, se non ritiene di disporne la
cessazione, ne richiede la convalida, entro
quarantotto ore, al presidente del tribunale del
capoluogo della provincia in cui la persona
dimora che provvede nelle successive
quarantotto ore con le modalità di cui al comma
1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della
validità ai fini dell'espatrio di ogni altro
documento equipollente cessano di avere
effetto se la convalida non interviene nelle
novantasei ore successive alla loro adozione.»;
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,»
sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti
commessi con le finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con
provvedimenti d'urgenza)
Senato della Repubblica
b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole:
«dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la
persona,» sono inserite le seguenti: «dal
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo
371- bis del codice di procedura penale,»;
c) identica;
d) identico:
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti
d'urgenza)
Pag. 25
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
1. Il contravventore alle misure imposte con i 1. Il contravventore al divieto di espatrio
provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 conseguente all'applicazione delle misure di cui ai
è punito con la reclusione da uno a tre anni.
commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del
reclusione da uno a cinque anni».
predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei
casi di flagranza.».
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico
2. Identico.
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate
negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto
3. Identico».
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto
termine è di dieci giorni se sussistono esigenze
di traduzione delle comunicazioni o
conversazioni.».
Articolo 4- bis.
(Disposizioni in materia di conservazione
dei dati di traffico telefonico e telematico)
1. Al fine di poter agevolare le indagini
esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51,
comma 3- quater , e 407, comma 2, lettera a) , del
codice di procedura penale, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo
codice, i dati relativi al traffico telefonico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto sono conservati dal fornitore fino al 31
dicembre 2016 per finalità di accertamento e
repressione dei reati. Per le medesime finalità i
dati relativi al traffico telematico effettuato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, esclusi
comunque i contenuti della comunicazione, sono
conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
effettuate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, trattati temporaneamente da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica
di comunicazione, sono conservati fino al 31
dicembre 2016.
Senato della Repubblica
Pag. 26
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di
applicarsi a decorrere dal 1 ° gennaio 2017.
Articolo 5.
Articolo 5.
(Potenziamento e proroga dell'impiego
(Potenziamento e proroga dell'impiego
del personale militare appartenente alle Forze del personale militare appartenente alle Forze
armate)
armate)
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di 1. Al fine di consentire un maggiore impiego di
personale delle forze di polizia per il contrasto personale delle forze di polizia per il contrasto della
della criminalità e la prosecuzione degli
criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1°
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli
agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dicembre 2013, n. 136, convertito, con
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla
anche in relazione alle straordinarie esigenze di realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
maggio 2008, n. 92, convertito, con
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno
125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è
ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino incrementato di 1.800 unità, in relazione alle
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo
relazione alle straordinarie esigenze di
3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il
prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le piano di impiego dell'originario contingente di 3.000
esigenze previste dal citato articolo 3, comma unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a
impiego dell'originario contingente di 3.000
200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il
unità può essere ulteriormente prorogato fino al predetto contingente può essere incrementato fino
31 dicembre 2015, limitatamente a un
a 300 unità, compatibilmente con le complessive
contingente non superiore a 200 unità. Si
esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.
applicano le disposizioni di cui al citato articolo Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 77-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008.
del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei
consentito nei limiti della spesa autorizzata ai limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
sensi del comma 2.
Senato della Repubblica
Pag. 27
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la
autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con
per l'anno 2015 con specifica destinazione di specifica destinazione di euro 29.669.870 per il
28.861.258,00 di euro per il personale di cui al personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del
comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
il personale di cui al comma 75 del medesimo
agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si
articolo del predetto decreto-legge. Al relativo
provvede, quanto a euro 14.830.629,00,
onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante
mediante corrispondente riduzione della
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
dotazione del Fondo nazionale per le politiche e nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro
febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro
14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni
14.830.629,00 mediante corrispondente
finanziarie di parte corrente aventi la natura di
riduzione delle spese rimodulabili di cui
spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di
iscritte nella missione «Fondi da ripartire»,
previsione del Ministero della difesa. Il
programma «Fondi da assegnare», dello stato di
Ministro dell'economia e delle finanze è
previsione del Ministero dell'interno e, quanto a
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione
occorrenti variazioni di bilancio.
delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi
la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero
della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del 3. Identico.
sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì
autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di
cui al comma 1, di un ulteriore contingente di
600 unità di militari delle Forze Armate dal 15
aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla
copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante
due appositi versamenti, di pari importo,
all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate
all'evento, da parte della società Expo,
rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30
giugno 2015, per la successiva riassegnazione
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della difesa. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Senato della Repubblica
Pag. 28
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3- bis. In relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di
assicurare la tutela degli interessi nazionali, è
autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 40.453.334 per il potenziamento del
dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza
nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante
dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli
sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai
sensi del presente comma.
3- ter . Allo scopo di garantire maggiore
disponibilità di personale per le esigenze connesse
con il controllo del territorio e il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale,
l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati
dall'articolo 66, comma 9- bis , del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è autorizzata ad
anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150
allievi carabinieri da trarre dai vincitori del
concorso bandito nell'anno 2010 per il
reclutamento di allievi carabinieri effettivi in
ferma quadriennale, che abbiano concluso la
ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze
armate.
3- quater . Le assunzioni di cui al comma 3- ter
sono autorizzate in deroga alle modalità previste
dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3- quinquies . Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del comma 3- ter del presente
articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a
euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di
spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma
5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritte nello stato di previsione del Ministero della
difesa.
Senato della Repubblica
Pag. 29
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Articolo 6.
Senato della Repubblica
1.2.1. Testo DDL 1854
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal
codice della navigazione e dalla disciplina
dall'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate
le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di
polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto,
comunemente denominati «droni», ai fini del
controllo del territorio per finalità di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto
del terrorismo e alla prevenzione dei reati di
criminalità organizzata e ambientale.
All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica
Articolo 5- bis .
(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti
energetici
sottoposti a sequestro)
1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del
territorio per contrastare il terrorismo, anche
internazionale, e di accrescere la sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria a tutela del
bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può
affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne
facciano richiesta, per l'impiego nelle relative
attività, i prodotti energetici idonei alla
carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a
sequestro penale per violazione degli articoli 40 e
49 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente
diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla
base del valore medio del prezzo al consumo,
riferito al momento del sequestro, come rilevato
periodicamente dal Ministero dello sviluppo
economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni
specializzate di settore.
Articolo 6.
Pag. 30
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
144, convertito,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, 2005, n. 155 , e all'articolo 18 -bis della legge 26
n. 155)
luglio 1975, n. 354 )
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
1. Identico:
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di a) identica;
eversione dell'ordine democratico» sono
inserite le seguenti: «ovvero di criminalità
transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i b) identico:
seguenti:
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente «2-bis. Identico.
del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del
Direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, può richiedere
che i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano
autorizzati a colloqui personali con detenuti e
internati, al solo fine di acquisire informazioni
per la prevenzione di delitti con finalità
terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è 2-ter. Identico.
concessa dal procuratore generale di cui al
comma 2 quando sussistano specifici e concreti
elementi informativi che rendano assolutamente
indispensabile l'attività di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio è
2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data
data comunicazione scritta al procuratore
comunicazione scritta al procuratore generale di cui
generale di cui al comma 2 nel termine di cui al al comma 2 e al Procuratore nazionale antimafia e
comma 3 dell'articolo 226 del decreto
antiterrorismo nel termine di cui al comma 3
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le
dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le
1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis
successive comunicazioni sono annotate in
e le successive comunicazioni sono annotate in
apposito registro riservato tenuto presso
apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del
l'ufficio del procuratore generale. Dello
procuratore generale. Dello svolgimento del
svolgimento del colloquio è data informazione colloquio è data informazione al Comitato
al Comitato parlamentare per la sicurezza della parlamentare per la sicurezza della Repubblica a
Repubblica a conclusione delle operazioni,
conclusione delle operazioni, secondo i termini e le
secondo i termini e le modalità di cui al comma modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della
4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. legge 3 agosto 2007, n. 124.
124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui 2-quinquies. Identico».
ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3
agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al
comma 5 dell'articolo 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
Senato della Repubblica
Pag. 31
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
1- bis . All'articolo 18- bis , comma 5, della legge
26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole:
«Procuratore nazionale antimafia» sono inserite le
seguenti: «e antiterrorismo» e le parole:
«nell'articolo 51, comma 3- bis » sono sostituite
dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3- bis e 3quater ».
Articolo 6- bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di
collaboratori di giustizia)
1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, le parole: «comma 3- bis » sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3- bis e 3- quater
», dopo le parole: «procuratore nazionale
antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le
seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è
soppresso;
2) al comma 4, le parole: «il parere del
procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite
dalle seguenti: «il parere del Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo nonché» e
dopo le parole: «il procuratore nazionale
antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»;
3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore
nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) all'articolo 16- octies , comma 1, le parole:
«procuratore nazionale antimafia o» sono
sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo e»;
c) all'articolo 16- nonies :
1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori
generali presso le corti di appello interessati a
norma dell'articolo 11 del presente decreto o il
procuratore nazionale antimafia» sono sostituite
dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i
procuratori generali o il procuratore nazionale
antimafia forniscono» sono sostituite dalle
seguenti: «il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la
parola: «allegano» è sostituita dalla seguente:
«allega».
Articolo 6- ter.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231)
Senato della Repubblica
Pag. 32
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
1. All'articolo 47, comma 1, lettera d) , del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al
terrorismo».
Articolo 7.
Articolo 7.
(Nuove norme in materia di trattamento di dati (Nuove norme in materia di trattamento di dati
personali da parte delle Forze di polizia)
personali da parte delle Forze di polizia)
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30
1. Identico:
giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 53.
«Art. 53. -- (Ambito applicativo e titolari dei
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). - trattamenti). -- 1. Identico.
- 1. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per finalità di polizia i trattamenti di
dati personali direttamente correlati all'esercizio
dei compiti di polizia di prevenzione dei reati,
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del
codice di procedura penale, per la prevenzione
e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da
2. Identico.
disposizioni di legge, di regolamento, nonché
individuati dal decreto di cui al comma 3,
effettuati dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza o da
forze di polizia sui dati destinati a confluirvi,
ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni
conferite da disposizioni di legge o di
regolamento non si applicano, se il trattamento
è effettuato per finalità di polizia, le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono 3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno,
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i previa comunicazione alle competenti
trattamenti non occasionali di cui al comma 2 Commissioni parlamentari, sono individuati,
effettuati con strumenti elettronici e i relativi nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
titolari.».
occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti
elettronici e i relativi titolari.».
Articolo 8.
Articolo 8.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di
e di tutela, anche processuale, del personale e tutela, anche processuale, del personale e delle
delle strutture dei servizi di informazione per la strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)
sicurezza)
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di 1. Identico.
procedura penale, dopo le parole: «di polizia
esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti
dei servizi di informazione per la sicurezza,» e
dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n.
146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3
agosto 2007, n. 124,».
Senato della Repubblica
Pag. 33
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
2. Fino al 31 gennaio 2018:
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal a) non possono essere autorizzate, ai sensi
seguente: «4. Non possono essere autorizzate, dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla condotte previste dalla legge come reato per le quali
legge come reato per le quali non è opponibile non è opponibile il segreto di Stato a norma
il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n.
comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui
agli articoli 270, secondo comma, 270-bis,
agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306,
quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo
secondo comma, e 414, quarto comma, del codice
comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo penale;
comma, del codice penale.»;
b) all'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2,
il seguente periodo: «Con le stesse modalità la della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
qualifica di agente di pubblica sicurezza, con modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
funzione di polizia di prevenzione, può essere sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può
attribuita anche al personale delle Forze armate, essere attribuita anche al personale delle Forze
che non ne sia già in possesso, che sia adibito, armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia
ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima
delle strutture e del personale del DIS o dei
legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle
servizi di informazione per la sicurezza.»;
strutture e del personale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di
informazione per la sicurezza;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24,
seguente: «1-bis. Le identità di copertura di cui comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
al comma 1 possono essere utilizzate negli atti essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di
dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del
dandone comunicazione con modalità riservate 2007, dandone comunicazione con modalità riservate
all'autorità giudiziaria procedente
all'autorità giudiziaria procedente contestualmente
contestualmente all'opposizione della causa di all'opposizione della causa di giustificazione;
giustificazione.»;
d) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497,
il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto
comma 2-bis, del codice di procedura penale,
previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del
l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore
codice di procedura penale, l'autorità
generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia
giudiziaria, su richiesta del direttore generale informazioni e sicurezza esterna (AISE) o
del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna
quando sia necessaria mantenerne segreta la
(AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la
reale identità nell'interesse della sicurezza della reale identità nell'interesse della sicurezza della
Repubblica o per tutelarne l'incolumità,
Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli
autorizza gli addetti agli organismi di cui agli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
di procedimento con identità di copertura.».
modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identità di copertura.
Senato della Repubblica
Pag. 34
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2 -bis . È affidato all'AISE il compito di svolgere
attività di informazione anche mediante assetti di
ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a
protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali della
Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei
ministri informa il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica con cadenza mensile
circa le attività di ricerca elettronica.
Capo II
Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE
INDAGINI
INDAGINI
NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI
NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI
TERRORISMO,
TERRORISMO,
ANCHE INTERNAZIONALE
ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 9.
Articolo 9.
(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, (Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447,
recante: "Approvazione del codice di
recante: «Approvazione del codice di procedura
procedura penale")
penale»)
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente 1. Identico
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
«e antiterrorismo».
antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51 comma
3- bis » sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo
51, commi 3- bis e 3- quater ».
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo
2. Identico.
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le
seguenti: «e comma 3-quater».
3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della
3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2bis è sostituito dal seguente:
1988, n. 447, sono apportate le seguenti
« 2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e
modificazioni:
antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste
a) dopo le parole: «procuratore nazionale
dall'articolo 371- bis del presente codice, accede al
antimafia» sono inserite le seguenti: «e
registro delle notizie di reato, al registro di cui
antiterrorismo»;
b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto
sono sostituite dalle seguenti: «procure
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti
distrettuali,».
gli altri registri relativi al procedimento penale e
al procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati
logiche dedicate alle procure distrettuali e
realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa
della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo».
Senato della Repubblica
Pag. 35
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
4. All'articolo 371-bis del decreto del
4. Identico:
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono a) identica;
aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3- antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono
bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le
quater»; dopo le parole: «prevenzione
parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le
antimafia» sono inserite le seguenti: «e
seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine»
antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono
sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai
sostituite dalle seguenti: «In relazione ai
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, 3-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
comma 3-bis»;
«In relazione ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3- quater , si avvale altresì
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne
l'impiego a fini investigativi.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore
c) identica;
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore
d) identica;
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le
parole: «direzione nazionale antimafia» sono
aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla
lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale
antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo», e le parole: «direzioni
distrettuali antimafia» sono sostituite dalle
seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c),
infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai
delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla
lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale
e) identica.
antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo» e le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo».
4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater».
4- ter . All'articolo 727, comma 5- ter , del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, le parole: «comma 3- bis » sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3- bis e 3- quater
» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le
seguenti: «e antiterrorismo».
Senato della Repubblica
Pag. 36
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
Articolo 10.
Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
2011, n. 159, recante: Codice delle leggi
159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle
antimafia e delle misure di prevenzione)
misure di prevenzione)
1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6
Identico
settembre 2011, n. 159, è sostituito dal
seguente:
«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo). -- 1. Nell'ambito della procura
generale presso la Corte di cassazione è istituita
la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato,
con funzioni di Procuratore nazionale, e due
magistrati con funzioni di procuratore aggiunto,
nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano
conseguito la terza valutazione di
professionalità.
3. I magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro
che hanno svolto, anche non continuativamente,
funzioni di pubblico ministero per almeno dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini,
capacità organizzative ed esperienze nella
trattazione di procedimenti in materia di
criminalità organizzata e terroristica.
L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo
ove risultino equivalenti i requisiti
professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si
provvede con la procedura prevista dall'articolo
11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di
procuratore aggiunto hanno una durata di
quattro anni e possono essere rinnovati una sola
volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le
funzioni previste dall'articolo 371-bis del
codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le
parole: «nazionale antimafia» sono inserite le
seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
Senato della Repubblica
Pag. 37
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite
le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le
parole: «direzione nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le
parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono
inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti
presso le procure distrettuali alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo anche
internazionale»; infine, dopo le parole:
«comunicato al procuratore nazionale
antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e
antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni: dopo le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono
aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Capo III
Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI
MISSIONI INTERNAZIONALI
DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 11.
Articolo 11.
(Europa)
(Europa)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
Identico
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 59.170.314 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU),
European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force
Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 206.133 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in BosniaErzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel
cui ambito opera la missione denominata
Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 1º agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º ottobre 2014, n. 141.
Senato della Repubblica
Pag. 38
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 4.316.740 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 955.330 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea
denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro
46.210 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations
Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro
65.505 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping
Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º ottobre 2014, n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 19.105.564 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active
Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la
spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di
personale militare alla missione della NATO
denominata Baltic Air Policing.
Articolo 12.
Articolo 12.
(Asia)
(Asia)
Senato della Repubblica
Pag. 39
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
1. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 126.406.473 per la partecipazione di
personale militare alla missione della NATO in
Afghanistan, denominata Resolute Support
Mission (RSM), di cui alla risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189
(2014), e per la proroga della partecipazione
alla missione EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di
personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze
connesse con le missioni internazionali in
Medio Oriente e Asia.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
3. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 519.084 per l'impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al
Corpo delle infermiere volontarie della Croce
Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio
Oriente e Asia.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
4. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 119.477.897 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano
alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di
unità navali nella UNIFIL Maritime Task
Force, e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attività di addestramento
delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º ottobre 2014, n. 141.
Senato della Repubblica
Pag. 40
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
5. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.868.802 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International
Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga
dell'impiego di personale militare in attività di
addestramento delle forze di sicurezza
palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
6. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 90.655 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico
di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah),
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
1º agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
7. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 142.170 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea in
Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
8. Identico.
2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro
92.594 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata
EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8,
del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
Senato della Repubblica
Pag. 41
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
euro 132.782.371 per la partecipazione di
132.782.371 per la partecipazione di personale
personale militare alle attività della coalizione militare alle attività della coalizione internazionale di
internazionale di contrasto alla minaccia
contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. È
terroristica dell'Islamic State in Iraq and the
altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355
Levant (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore per il personale militare che ha partecipato alle
spesa di euro 2.219.355 per il personale militare medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014
che ha partecipato alle medesime attività nel
al 31 dicembre 2014.
periodo dal 1º novembre 2014 al 31 dicembre
2014.
Articolo 13.
Articolo 13.
(Africa)
(Africa)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
fino al 14 febbraio 2015, la spesa di euro 92.998 per
euro 1.348.239 per la proroga della
la proroga della partecipazione di personale militare
partecipazione di personale militare alla
alla missione dell'Unione europea in Libia,
missione dell'Unione europea in Libia,
denominata European Union Border Assistance
denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga
Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la
dell'impiego di personale militare in attività di
proroga dell'impiego di personale militare in
assistenza, supporto e formazione delle forze armate
attività di assistenza, supporto e formazione
libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decretodelle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º ottobre 2014, n. 141.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2. Soppresso
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 4.364.181 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, per
garantire la manutenzione ordinaria delle
unità navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico e per lo svolgimento di
attività addestrativa del personale della
Guardia costiera libica, in esecuzione degli
accordi di cooperazione tra il Governo
italiano e il Governo libico per fronteggiare
il fenomeno dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani, di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
Senato della Repubblica
Pag. 42
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 29.474.175 per la proroga della
partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea per
il contrasto della pirateria denominata Atalanta,
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
1º agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
1.2.1. Testo DDL 1854
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
29.474.175 per la proroga della partecipazione di
personale militare all'operazione militare dell'Unione
europea per il contrasto della pirateria denominata
Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
Conclusa la missione in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto e comunque non oltre la data del 30
settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla
predetta operazione sarà valutata, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, in
relazione agli sviluppi della vicenda dei due
fucilieri della Marina militare attualmente
trattenuti in India.
4. Identico.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 21.235.771 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate
EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle
ulteriori iniziative dell'Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno
d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale,
nonché per il funzionamento della base militare
nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la
proroga dell'impiego di personale militare in
attività di addestramento delle forze di polizia
somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
5. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 2.055.462 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali,
denominata United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in Mali
(MINUSMA), e alle missioni dell'Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger,
EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
Senato della Repubblica
Pag. 43
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 1.401.305 per
euro 1.401.305 per la proroga della
la proroga della partecipazione di personale militare
partecipazione di personale militare alla
alla missione dell'Unione europea nella Repubblica
missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui
Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1º
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
agosto 2014, n. 109, convertito, con
legge 1° ottobre 2014, n. 141.
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 147.945 per
euro 448.766 per la proroga della
la proroga della partecipazione di personale militare
partecipazione di personale militare al Gruppo al Gruppo militare di osservatori internazionali della
militare di osservatori internazionali della
cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del
cessazione delle ostilità militari nella
Mozambico, denominato EMOCHM, di cui
Repubblica del Mozambico, denominato
all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1°
EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
Articolo 14.
Articolo 14.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE,
cooperazione civile-militare, cessioni)
cooperazione civile-militare, cessioni)
1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di
1. Identico.
euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti
di assicurazione e di trasporto e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle
missioni internazionali di cui al presente
decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 8.600.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) a
protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in
attuazione delle missioni affidate all'AISE
dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima
3. Identico.
necessità della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata,
per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro
2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza
dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno
d'Africa, di cui al presente decreto.
Senato della Repubblica
Pag. 44
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti 4. Identico.
spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito,
di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la
manutenzione alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti;
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo
gratuito, di materiale di armamento alla
Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo
gratuito, di settanta visori notturni alla
Repubblica tunisina.
5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a 5. Identico.
titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di
cui un VM90 PROTETTO e tre VM90
TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed
equipaggiamento alle Forze armate della
Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, 6. Identico.
del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4,
lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3,
lettera d), del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º ottobre 2014, n. 141, possono essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6- bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore
spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di
personale militare straniero alla frequenza di corsi
presso istituti, scuole e altri enti militari con le
modalità di cui all'articolo 573 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 15.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di personale)
(Disposizioni in materia di personale)
1. Al personale che partecipa alle missioni
1. Identico.
internazionali di cui al presente decreto si
applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8
e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, 2. Identico.
comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n.
108, è corrisposta nella misura del 98 per cento
o nella misura intera, incrementata del 30 per
cento se il personale non usufruisce a qualsiasi
titolo di vitto e alloggio gratuiti.
Senato della Repubblica
Pag. 45
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
3. Per il personale che partecipa alle missioni di 3. Identico.
seguito elencate, l'indennità di missione di cui
al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a
fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL
Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale
facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite e il personale impiegato in
attività di addestramento delle forze armate
libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma
9, nonché il personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in
servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche
di Kabul e di Herat: diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto
della pirateria, per il personale impiegato presso
l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista
con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista
con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor,
EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA,
MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali,
ulteriori iniziative dell'Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno
d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al
personale impiegato nel Gruppo militare di
osservatori internazionali EMOCHM, in attività
di addestramento delle forze di polizia somale e
gibutiane e per il funzionamento della base
militare nazionale nella Repubblica di Gibuti:
diaria prevista con riferimento alla Repubblica
democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale
impiegato nella Repubblica tunisina: diaria
prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia,
per il personale impiegato presso l'Head
Quarter di Bruxelles: diaria prevista con
riferimento al Belgio-Bruxelles.
Senato della Repubblica
Pag. 46
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
4. Al personale che partecipa alle missioni di 4. Al personale impiegato nelle attività di cui
cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, all'articolo 5, comma 3- bis , e nelle missioni di cui
del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il
impiego e la retribuzione per lavoro
compenso forfettario di impiego e la retribuzione per
straordinario sono corrisposti in deroga,
lavoro straordinario sono corrisposti in deroga,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma
comma 3, del decreto del Presidente della
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai
settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di
limiti orari individuali di cui all'articolo 10,
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto
comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791,
personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di
del codice dell'ordinamento militare, di cui al cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
compenso forfettario di impiego è attribuito nella
compenso forfettario di impiego è attribuito
misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
decreto del Presidente della Repubblica n. 171
del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni
5. Identico.
internazionali di cui al presente decreto, nonché
al personale inviato in supporto alle medesime
missioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si
6. Identico.
applicano anche al personale impiegato nelle
missioni delle Nazioni Unite denominate
United Nations Military Observer Group in
India and Pakistan (UNMOGIP), United
Nations Truce Supervision Organization in
Middle East (UNTSO), United Nations Mission
for the Referendum in Western Sahara
(MINURSO) e nella missione multinazionale
denominata Multinational Force and Observers
in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim
Air Policing della NATO.
6- bis . All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6- bis sono abrogati;
b) al comma 4:
Senato della Repubblica
Pag. 47
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile)
1. Alle missioni internazionali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del
Corpo della guardia di finanza di cui al presente
decreto si applicano le disposizioni in materia
contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197.
Senato della Repubblica
1.2.1. Testo DDL 1854
1) le parole: «e della partecipazione di personale
militare alle operazioni di cui all'articolo 4,
comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei
casi in cui non sono previsti i servizi di protezione
di cui al comma 1 e» sono soppresse;
2) le parole: «individuate con il decreto di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette
al rischio di pirateria, individuate con decreto del
Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto conto dei rapporti periodici
dell'International Maritime Organization (IMO)»;
c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
d) al comma 5- bis , le parole: «di cui al comma 1»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 4».
6- ter . All'articolo 111, comma 1, lettera a) , del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, le parole: «, anche con le modalità
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
6- quater . Le disposizioni di cui ai commi 6- bis e
6- ter entrano in vigore il 1 ° giugno 2015.
6- quinquies . Ogniqualvolta siano impiegate nel
contesto internazionale forze di polizia a
ordinamento militare, il Governo specifica nella
relazione quadrimestrale, e comunque al momento
dell'autorizzazione o della proroga della missione
stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il
comando della Gendarmeria europea
(Eurogendfor).
Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile)
Identico
Pag. 48
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni
internazionali senza soluzione di continuità,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle
Amministrazioni interessate, dispone
l'anticipazione di una somma non superiore alla
metà delle spese autorizzate dagli articoli 11,
12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento
di cui all'articolo 20, comma 6.
Capo IV
Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI
RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE
RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE
ALLE INIZIATIVE DELLE
INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO
PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
DEI PROCESSI DI PACE E DI
PROCESSI DI PACE E DI
STABILIZZAZIONE
STABILIZZAZIONE
Articolo 17.
Articolo 17.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
1. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 68.000.000 a integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015), per iniziative di cooperazione
volte a migliorare le condizioni di vita della
popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere
la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia,
Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria,
Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi
ad essi limitrofi.
1- bis . Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale individua le misure
volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare per i fini
umanitari nei Paesi di cui al comma 1,
coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di
comprovata affidabilità e operatività già operanti
in loco .
Senato della Repubblica
Pag. 49
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono
conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e
dei princìpi di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e
i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.700.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario,
di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Articolo 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione)
1. Nel quadro dell'impegno finanziario della
comunità internazionale per l'Afghanistan dopo
la conclusione della missione ISAF, è
autorizzata per l'anno 2015, mediante i
meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle
intese internazionali, l'erogazione di un
contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di
polizia.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i
processi di stabilizzazione nei Paesi in
situazione di fragilità, di conflitto o postconflitto.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2015 e fino al 30 settembre 2015, ad
integrazione degli stanziamenti per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di
euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei
processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America
Latina e caraibica.
Senato della Repubblica
1.2.1. Testo DDL 1854
2. Identico
3. Identico
Articolo 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione)
1. Identico
2. Identico
3. Identico
Pag. 50
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000
euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi
italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per
della NATO, per contributi al Tribunale
contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite
speciale delle Nazioni Unite per il Libano,
per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di
nonché per la costituzione nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della
previsione del Ministero degli affari esteri e
cooperazione internazionale di un fondo, con una
della cooperazione internazionale di un fondo dotazione di euro 500.000, per la campagna di
per la campagna di promozione della
promozione della candidatura italiana al Consiglio di
candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il
delle Nazioni Unite.
cofinanziamento di programmi di tirocinio
curriculare presso uffici all'estero di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, promossi da università o da altri
istituti di istruzione universitaria abilitati al
rilascio di titoli accademici a favore degli studenti
dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti
di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al
tirocinante spetta un rimborso forfetario delle
spese sostenute nella misura minima complessiva
pari a 300 euro mensili; la quota a carico del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale può essere corrisposta in tutto o in
parte in forma di facilitazioni o benefìci non
monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle
università partecipanti prevedono il
riconoscimento di almeno due crediti formativi
universitari per mese di attività.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
5. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 10.781.848 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESCPSDC, a quelle dell'OSCE e di altre
organizzazioni internazionali, al fondo
fiduciario InCE istituito presso la Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla
Fondazione Segretariato Permanente
dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo
European Institute of Peace.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
6. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 9.187.296 per interventi operativi di
emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei
cittadini e degli interessi italiani all'estero.
Senato della Repubblica
Pag. 51
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
7. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo
di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al
personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in servizio in
aree di crisi la sistemazione, per ragioni di
sicurezza, in alloggi provvisori.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
8. Identico.
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 700.000 per la prosecuzione della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata
d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.438.207
euro 1.372.327 per l'invio in missione o in
per l'invio in missione o in viaggio di servizio di
viaggio di servizio di personale del Ministero personale del Ministero degli affari esteri in aree di
degli affari esteri in aree di crisi, per la
crisi, per la partecipazione del medesimo alle
partecipazione del medesimo alle operazioni
operazioni internazionali di gestione delle crisi,
internazionali di gestione delle crisi, nonché per nonché per le spese di funzionamento e per il
le spese di funzionamento e per il reclutamento reclutamento di personale locale a supporto del
di personale locale a supporto del personale del personale del Ministero degli affari esteri e della
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale inviato in località dove
cooperazione internazionale inviato in località non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.
dove non operi una rappresentanza
L'ammontare del trattamento economico e le spese
diplomatico-consolare. L'ammontare del
per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al
trattamento economico e le spese per vitto,
presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei
alloggio e viaggi del personale di cui al
modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel
presente comma sono resi pubblici nelle forme rispetto della vigente legislazione in materia di
e nei modi previsti e atti a garantire la
protezione dei dati personali.
trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati
personali.
Articolo 19.
Articolo 19.
(Regime degli interventi, nonché disposizioni (Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti
urgenti
per l'operatività dell'amministrazione degli affari
per l'operatività dell'amministrazione degli
esteri
affari esteri
e della cooperazione internazionale)
e della cooperazione internazionale)
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità 1. Identico.
e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18,
si applica la disciplina di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º ottobre 2014, n. 141.
Senato della Repubblica
Pag. 52
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 2. Identico.
18, sono convalidati gli atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni già effettuate dal 1º
gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
conformi alla disciplina contenuta nel presente
decreto.
2- bis . Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 1 ° gennaio 2010, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,
nonché di cui all'articolo 23- bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale può collocare
fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera
diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27
luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, nell'ambito dei
contingenti, con le modalità e per gli effetti
previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero
sospende la corresponsione della retribuzione in
tutte le sue componenti a decorrere dal
collocamento fuori ruolo.
Articolo 19- bis .
(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)
1. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, avvalendosi anche
del contributo informativo degli organismi di
informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.
124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web
istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per
l'incolumità dei cittadini italiani che
intraprendono viaggi in Paesi stranieri
2. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale indica altresì, anche
tramite il proprio sito web istituzionale,
comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i
rischi, inclusa la raccomandazione di non
effettuare viaggi in determinate aree.
3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi
all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità
individuale di chi assume la decisione di
intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.
Capo V
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20.
Articolo 20.
(Norme transitorie e di copertura finanziaria) (Norme transitorie e di copertura finanziaria)
1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia 1. Identico
e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, dal procuratore
nazionale antimafia.
Senato della Repubblica
Pag. 53
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2. Identico
2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il
seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive
requirenti di coordinamento nazionale sono
quelle di procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto
3. Identico
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole:
«commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1,
4. Identico
nelle disposizioni vigenti le parole:
«procuratore nazionale antimafia», ovunque
ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti:
«procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo» e le parole: «Direzione
nazionale antimafia» si intendono sostituite
dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal
5. Identico
procuratore nazionale in applicazione delle
previgenti disposizioni restano in carica fino a
che il Consiglio superiore della magistratura
non abbia provveduto alla nomina, e,
comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5- bis. Con decreto del Ministro della giustizia,
previo parere del Consiglio superiore della
magistratura, è determinata, nell'ambito della
dotazione organica complessiva del personale di
magistratura, la pianta organica della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto
dell'istituzione di due posti di procuratore
aggiunto.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17
14, 17 e 18, pari complessivamente a euro
e 18, pari complessivamente a euro 871.072.635 per
874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:
l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro 843.900.891, mediante
a) quanto a euro 840.046.528, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015
spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1,
di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo,
comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento
versamento all'entrata delle somme conservate all'entrata delle somme conservate nel conto dei
nel conto dei residui dello stanziamento di cui residui dello stanziamento di cui all'articolo 1,
all'articolo 1, comma 273, della legge 27
comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre
dicembre 2013, n. 147;
2013, n. 147;
Senato della Repubblica
Pag. 54
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
d) quanto a euro 15.000.000, mediante
d) identica;
versamento all'entrata di quota corrispondente
delle somme accreditate al capo della
delegazione di cui all'articolo 1, comma
secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante
e) identica;
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo f) identica;
delle somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze
armate italiane nell'ambito delle operazioni
internazionali di pace, di cui all'articolo 8,
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, non sono
ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e che restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato. Nelle more
dell'accertamento dei predetti versamenti in
entrata, l'importo di euro 6.993.960 è
accantonato e reso indisponibile, in termini di
competenza e cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili di parte corrente delle missioni di
spesa del Ministero della difesa di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti
degli accertamenti di entrata, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede al
disaccantonamento ovvero alla riduzione delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di
cui alla presente lettera.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
7. Identico.
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Senato della Repubblica
Pag. 55
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1854
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli 8. Identico.
articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti
connessi mediante l'utilizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Articolo 21.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 2015.
MATTARELLA
Renzi - Alfano - Gentiloni Silveri - Pinotti Orlando - Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando.
Senato della Repubblica
Pag. 56
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3. Trattazione in Commissione
1.3. Trattazione in Commissione
Senato della Repubblica
Pag. 57
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.1. Sedute
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Titolo breve: D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
Attività
2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede referente
N. 1 (ant.)
8 aprile 2015
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 8
aprile 2015 alle
ore 18:00
N. 2 (nott.)
8 aprile 2015
(Accolti odg)
Esito: concluso
l'esame
Senato della Repubblica
Pag. 58
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2. Resoconti sommari
Senato della Repubblica
Pag. 59
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) , 3^ (Affari esteri, emigrazione) 4^
(Difesa)
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) , 3^ (Affari esteri,
emigrazione) 4^ (Difesa)
Senato della Repubblica
Pag. 60
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.)
dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª, 3ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
3ª (Affari esteri, emigrazione)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
1ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA
Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli e i
sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e per la difesa Rossi.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice GINETTI (PD) riferisce sul decreto-legge, che si compone di 21 articoli suddivisi in
cinque capi ed è diretto a rafforzare la normativa penale (sostanziale e processuale) in materia di
terrorismo internazionale, nonché a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione
e di pace. La relazione si concentrerà sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione
Senato della Repubblica
Pag. 61
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
giustizia, quali gli articoli da 1 a 10, con esclusione dell'articolo 5. Quest'ultimo e le disposizioni del
Capo III (articoli da 11 a 16 incluso) saranno invece illustrati dal relatore per la 4a Commissione e la
restante parte del provvedimento dal relatore per la 3ª Commissione.
L?articolo 1 del decreto-legge interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di
terrorismo, anche internazionale.
Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l?articolo 270-quater del codice penale, relativo al delitto di
arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Inserendo un secondo comma, il decretolegge, come modificato alla Camera dei deputati, prevede la pena della reclusione da cinque a otto
anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-legge) per colui che viene arruolato. Questa fattispecie
penale potrà applicarsi solo se non ricorrono le ipotesi, più gravi, di partecipazione all?associazione
con finalità di terrorismo (reclusione da 5 a 10 anni), ai sensi dell?articolo 270-bis, del codice penale
ovvero di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale (reclusione da 5 a
10 anni), ai sensi dell?articolo 270-quinquies, del codice penale.
Il comma 2 introduce un nuovo delitto nel codice penale: organizzazione di trasferimenti per finalità di
terrorismo (articolo 270-quater.1). La nuova fattispecie trova applicazione purché non ricorrano le
ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-bis del codice penale) o di arruolamento
con finalità di terrorismo (articolo 270-quater del codice penale) e punisce con la reclusione da 5 a 8
anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-legge) chiunque organizza, finanzia o propaganda
viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo (come
definite dall?articolo 270-sexies del codice penale)
Il comma 3, infine, modifica l?articolo 270-quinquies che punisce tanto colui che addestra al
compimento di attività terroristiche, quanto colui che viene addestrato. Attraverso un?integrazione
della fattispecie penale (lettera a) del comma 3), il decreto-legge punisce con la reclusione da 5 a 10
anni anche colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le
istruzioni "sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di
sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo", pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. La
disposizione dunque non punisce colui che si prepara ad atti terroristici, senza aiuto o addestramento
altrui, ma solo colui che, partendo da una formazione così acquisita, "pone in essere comportamenti
finalizzati in modo univoco alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo". La fattispecie
si concretizza dunque in presenza degli atti finalizzati e non in presenza del semplice addestramento,
come previsto dal primo periodo, del comma in questione, dovendosi peraltro osservare che il porre in
essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270sexies del codice penale, potrebbe - in via ordinaria - risultare già punibile quanto meno a titolo di
tentativo.
La lettera b) del medesimo comma 3 prevede un?aggravante (aumento della pena fino a un terzo)
quando l'addestramento o l'istruzione (e dunque anche quando la ricerca delle istruzioni avviene
autonomamente) siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Tale aggravante si
giustifica in ragione della capacità diffusiva di tali strumenti.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata aggiunta una ulteriore lettera, b-bis), la
quale prevede che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e
organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della
perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore".
L?articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso internet dei
cosiddetti "foreign fighters".
Il comma 1 interviene anzitutto sugli articoli 302 e 414 del codice penale, entrambi relativi a ipotesi di
istigazione [lettere a) e b)].
Viene introdotta all?articolo 302, primo comma, un?aggravante speciale del reato di istigazione a
Senato della Repubblica
Pag. 62
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato (tra cui quelli con finalità
di terrorismo); l?aumento di pena è fino a un terzo (ai sensi dell?articolo 64 del codice penale) quando
l?istigazione avvenga attraverso strumenti informatici o telematici. Analoga aggravante speciale
(ovvero la commissione a mezzo strumenti informatici o telematici) è introdotta all?articolo 414, terzo
comma, per l?istigazione a delinquere e l?apologia di reato, punite con un aumento di pena fino a un
terzo. L?aggravante è sanzionata in misura maggiore (fino a due terzi) nell?ipotesi del quarto comma,
quando l?istigazione e l?apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l?umanità.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state inserite ulteriori disposizioni al comma 1
dell'articolo 1, tutte relative al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Più nel dettaglio la nuova lettera b-bis) modifica l'articolo 497-bis del codice penale. La Camera dei
deputati, in sede di conversione è intervenuta sul primo comma dell'articolo 497-bis, elevandone le
sanzione ( "da uno a quattro anni"a "da due a cinque anni").
Il nuovo comma 1-bis introduce quindi nel codice di rito un'ulteriore disposizione, l'articolo 234-bis,
relativo alla acquisizione di documenti e dati informatici. In base alla nuova norma è ammessa, in ogni
caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli
disponibili al pubblico. In tale ultimo caso, l'acquisizione dipende dal consenso del legittimo titolare.
Il successivo nuovo comma 1-ter modifica in primo luogo l'articolo 380 del codice di procedura
penale, inserendo i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso,
previsti dal citato articolo 497-bis, fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza
(lettera a). Conseguentemente la lettera b) del comma 1-ter modifica l'articolo 381, comma 2 del
codice di procedura penale, espungendo dall'elenco dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo i
delitti di cui sopra.
Il nuovo comma 1-quater interviene sulla disciplina delle norme di attuazione del codice processuale
penale, modificandone l'articolo 226, per autorizzare le cosiddette intercettazioni preventive anche in
relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie
informatiche o telematiche (lettera a); per stabilire che il procuratore della Repubblica, che ha
autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di
prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse - in deroga alla disciplina
generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione) - consenta la
conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi; tale
deroga non include, comunque, i contenuti delle comunicazioni (lettera b).
Il comma 2 dell?articolo 2 del decreto-legge prevede che la polizia postale e delle comunicazioni
debba costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti Internet che vengano utilizzati per attività e
condotte di associazione terroristica (articolo 270-bis, codice penale) e condotte con finalità di
terrorismo (articolo 270-sexies, codice penale) nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della
polizia giudiziaria. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la disposizione è stata
integrata prevedendo un obbligo informativo in capo al Ministro dell'interno. L?aggiornamento dei
contenuti della "black list" da parte della polizia postale avviene ai fini dello svolgimento delle
indagini antiterrorismo, effettuate anche sottocopertura: ai sensi dell?articolo 9, commi 1, lett. b), e 2
della legge 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale); ai sensi dell?articolo 7-bis, comma 2, del decretolegge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito dalla
legge n. 155 del 2014.
I commi 3 e 4 dell?articolo 2 prevedono specifici obblighi in capo ai fornitori di connettività alla rete
Internet (cosidetti internet providers).
Il comma 3, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce che gli internet providers, su
richiesta della magistratura, e preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni (tale
inciso è stato inserito in sede di conversione), debbano inibire l?accesso ai siti "terroristici" inseriti
nell?elenco di cui al comma 2.
Senato della Repubblica
Pag. 63
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, in
presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di
cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies, codice penale (associazione terroristica,
assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano compiuti per via telematica, il pubblico
ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle
comunicazioni, agli internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al
pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti
terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I fornitori di servizi sono tenuti a
provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica. Al mancato
adempimento da parte del provider consegue l?interdizione all?accesso al dominio Internet a mezzo di
sequestro preventivo ex articolo 321 codice di procedura penale; il sequestro è disposto dal giudice con
decreto motivato su iniziativa del pubblico ministero.
Infine, il comma 5 dell?articolo 2 modifica l?articolo 9 del decreto-legge n. 231 del 2007 per
consentire che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell?interno (cosiddetto CASA)
possa ricevere dall?UIF (Unità di informazione finanziaria) della Banca d?Italia gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
L'articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte
dal regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013,
relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. A tal fine sono introdotti nel
codice penale due nuovi reati contravvenzionali. In particolare, con il nuovo articolo 678-bis viene
punita la messa a disposizione di privati delle sostanze che contengono da sole o in miscele i
precursori in concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell'allegato I al predetto regolamento
(UE). Il nuovo articolo 679-bis, in analogia con quanto previsto in tema di omessa denuncia di materie
esplodenti, sanziona, con l'arresto fino a dodici mesi ovvero con l'ammenda fino a 371 euro, l'omessa
denuncia dei furti o delle sparizioni delle sostanze in argomento. Sono inoltre previste disposizioni introdotte dalla Camera - sulla tracciabilità di armi, munizioni ed esplosivi a carico di imprese che
fabbricano e vendono armi ed esplosivi.
Fra questa si segnalano in particolare i nuovi commi 3-sexies e 3-septies che modificano il Testo unico
di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).
Più nel dettaglio il comma 3-sexies modifica il comma primo dell'articolo 31 del testo unico. Tale
disposizione, a legislazione vigente, sancisce il divieto di fabbricazione, assemblaggio e commercio di
armi senza licenza del questore. Il disegno di legge integra la norma prevedendo che ai titolari della
suddetta licenza, nell'ambito delle attività autorizzate, non sono richieste ulteriori autorizzazioni e
adempimenti per i caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi
lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte (si veda articolo 38 del TUPS come
modificato dal successivo comma 3-septies). Il comma 3-septies modifica l'articolo 38 del TUPS
estendendo gli obblighi di denuncia alle autorità di PS, ivi contemplati, anche ai caricatori in grado di
contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per
le armi corte. Il comma 3-nonies, fatte salve le deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 38
TUPS, prevede che la denuncia dei citati caricatori di armi debba essere effettuata entro il 4 novembre
2015. Il comma 3-octies integra il contenuto dell'articolo 697 del codice penale equiparando alla
detenzione abusiva di armi la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori. Infine i commi 3decies e 3-undecies intervengono in materia di armi per attività venatoria. Più in particolare il comma
3-decies integra l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativo ai mezzi per l'esercizio
dell'attività venatoria, per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di
determinate categorie di armi per attività venatoria (fucili rientranti tra le armi da fuoco per uso civile
semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica; armi e cartucce a percussione anulare di
calibro non superiore al 6 millimetri Flobert). In relazione a tali armi il comma 3-undecies infine detta
una disciplina transitoria.
Senato della Repubblica
Pag. 64
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche
all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all'articolo
380 del codice di rito.
Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo, attraverso una modifica all'articolo 4-bis citato, prevede che
anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato,
nonché coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale, possano godere dei benefici penitenziari
solo se collaborano con la giustizia. Tale disciplina vale sia per la fattispecie semplice di cui al comma
1 che per quella aggravata di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico immigrazione (decreto
legislativo n. 286 del 1998).
Il comma 2 dell'articolo interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale (norma peraltro già
modificata dall'articolo 2, comma 1-ter, del testo in esame) aggiungendo una ulteriore lettera al comma
2, con la quale si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i citati delitti in materia di
immigrazione clandestina.
L?articolo 4 interviene sul codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), sul
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per introdurre modifiche in materia di
misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato nonché sulle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
Il comma 1, lettera a), innanzitutto, integra il catalogo delle categorie di persone cui possono essere
applicate le citate misure di prevenzione, tra le quali sono già oggi compresi gli indiziati di attività
preparatorie di reati con finalità eversive e terroristiche, anche internazionali (articolo 4 del codice
antimafia). Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 9 del codice antimafia, concernente la disciplina
dei provvedimenti d'urgenza che possono essere adottati nei confronti dei soggetti proposti per
l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e
dell'obbligo di soggiorno, in attesa dello svolgimento dell'udienza di discussione della medesima
proposta. Il comma 1, lettera c), estende la circostanza aggravante, prevista dall'articolo 71 del codice
antimafia, ai soggetti, sottoposti a misura di prevenzione personale, che commettano i reati di cui agli
articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale ovvero delitti
commessi con la finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies dello stesso codice. Il comma 1,
lettera d), è diretto a sanzionare penalmente la violazione dei provvedimenti di urgenza che possono
essere disposti, ai sensi dell'articolo 9 del codice antimafia, nei confronti del soggetto proposto per
l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Il comma 2 interviene sull'articolo 13 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo l'applicazione dell'espulsione per
motivi di prevenzione del terrorismo anche agli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a
prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità
terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.
Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998)
sostituendo all?articolo 13, comma 2, lettera c), l?obsoleto riferimento alle leggi antimafia n. 1423 del
1956 e n. 575 del 1965, entrambe abrogate dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia),
prevedendosi l?espulsione amministrativa da parte del prefetto nei confronti delle categorie di soggetti
di cui agli articoli 1, 4 e 16 dello stesso codice (rimane, tuttavia, la valutazione "caso per caso"). A
seguito della modifiche introdotte sarà, quindi, possibile al prefetto disporre l?espulsione per motivi di
prevenzione del terrorismo anche nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori,
diretti alla partecipazione ad un conflitto all?estero a sostegno di organizzazioni che perseguono le
finalità terroristiche di cui all?articolo 270-sexies del codice penale (articolo 4, comma 2).
Un?ultima modifica è apportata dall?articolo 4 in esame all?articolo 226 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Viene, infatti,
raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere
Senato della Repubblica
Pag. 65
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive presso il pubblico ministero
che le ha autorizzate.
L'articolo 4-bis, comma 1, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone
che, al fine di poter agevolare le indagini, nei procedimenti relativi ai reati in materia di terrorismo
(articolo 51, comma 3-quater codice di procedura penale), e ai delitti elencati nell'articolo 407, comma
2, lettera a) codice di procedura penale (tra i quali associazione sovversiva, strage, banda armata,
omicidio, sequestro di persona, associazione di tipo mafioso anche straniera, associazione per
delinquere), i dati relativi al traffico telefonico e telematico (esclusi comunque i contenuti della
comunicazione) degli indagati siano conservati dal fornitore sino al 31 dicembre 2016. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 123 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), in base al quale il fornitore dei servizi telefonici o telematici può
trattare i dati strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente per un periodo non superiore
a sei mesi, per disporre della documentazione in caso di contestazioni.
L'articolo in esame prevede inoltre che siano conservati fino al 31 dicembre 2016 anche i dati relativi
alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
telecomunicazione (comma 2). Il termine in tutti i casi decorre dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 3 dell'articolo in esame precisa
ulteriormente che le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di applicarsi a decorrere dal 1°
gennaio 2017.
L'articolo 5-bis, inserito nel provvedimento da un emendamento proposto dal Governo durante l'esame
in commissione alla Camera, prevede una disposizione a sostegno dell'attività delle forze di pubblica
sicurezza, al fine di potenziarne le capacità di controllo sul territorio allo scopo di prevenzione dei
reati e di contrasto del terrorismo. La norma infatti dispone che vengano affidati in custodia giudiziale
alle Forze di Polizia e ai Vigili del fuoco i prodotti energetici (carburanti e lubrificanti) sequestrati per
la violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Dietro specifica
richiesta dei corpi di pubblica sicurezza tali prodotti possono essere loro assegnati per l'utilizzo nello
svolgimento delle attività di competenza, con effetti vantaggiosi anche per i bilanci pubblici.
L?articolo 6 modifica il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, concernente misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di
soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti
relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la
possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire
delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Più in dettaglio, al fine di estendere la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno anche
nell?ambito sulla criminalità transnazionale, viene modificato l?articolo 2 del decreto-legge 144 del
2005, nel cui comma 1 è inserito l?espresso riferimento ai delitti commessi per finalità di criminalità
transnazionale.
L?intervento relativo ai colloqui con i detenuti da parte dei servizi di informazione per la sicurezza è
realizzato attraverso una modificazione dell?articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, cui sono
aggiunti tre commi. In base ai nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater introdotti nel decreto-legge n. 144,
fino al 31 gennaio 2016 il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (ovverosia l?organo di cui si avvale il Presidente del
Consiglio dei ministri per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa,
nell?analisi e nelle attività operative dei due servizi: l?Agenzia di informazioni e sicurezza esterna AISE e l?Agenzia di informazioni e sicurezza interna - AISI), può richiedere che i direttori dei Servizi
di informazione per la sicurezza ovvero personale dipendente delegato effettuino colloqui personali
con detenuti o internati. L?unica finalità della richiesta deve essere l?acquisizione di informazioni per
la prevenzione dei delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. L?autorizzazione è
rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d?appello di Roma, in presenza di specifici e
Senato della Repubblica
Pag. 66
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l?attività di prevenzione. Dello
svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale
presso la Corte d?appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni al colloquio e le successive comunicazioni
sono annotate in un registro riservato presso l?ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del
colloquio deve essere data informazione, anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
(denominazione introdotta dal successivo articolo 20, comma 4 del decreto-legge in esame) e, a
conclusione delle operazioni, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, secondo i
termini (trenta giorni dalla conclusione delle operazioni) e le modalità di cui al comma 4 dell?articolo
33 della legge 124 del 2007. Secondo il nuovo comma 2-quinquies dell?articolo 4 del decreto-legge n.
144, introdotto dall?articolo 6 del decreto-legge in commento, si applicano le disposizioni della citata
legge n. 124 del 2007 relative agli obblighi per il personale dei servizi di informazione. Si applicano
inoltre le disposizioni del comma 5 dell?articolo 226 norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, secondo cui in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le
attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi
e in ogni caso le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività
medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né
essere altrimenti divulgate.
L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina sui
collaboratori di giustizia novellando il decreto-legge n. 8 del 1991. In particolare, la lettera a) del
comma 1 modifica i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 11, relativo alla proposta di ammissione alle
speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia. Le novelle integrano i riferimenti
al procuratore nazionale antimafia inserendo la dicitura "Procuratore antimafia e antiterrorismo" in tal
modo coordinando il contenuto delle norme oggetto di modifica con il ruolo del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo. Inoltre, la medesima lettera a) modifica ulteriormente il comma 2
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991. Tale articolo - come integralmente sostituito
dall'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 45 - prevede infatti che la Commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (prevista dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge n. 8) è chiamata a deliberare l?adozione delle misure speciali e i programmi di
protezione. La commissione si pronuncia su proposta formulata dal procuratore della Repubblica
competente, ovvero dal Capo della polizia, previo parere del Procuratore della Repubblica. Il comma 2
del medesimo articolo detta disposizioni specifiche relative a casi in cui le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia riguardino procedimenti per delitti di cui al comma 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale. In relazione a tali procedimenti e quando più uffici del pubblico ministero
procedono a indagini collegate (a norma dell'articolo 371 dello stesso codice), la proposta è formulata
da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo che, qualora non vi sia intesa tra gli uffici che procedono a indagini, è chiamato a
risolvere il contrasto. Con la novella qui proposta si estende tale disciplina ai delitti di cui all'articolo
51, comma 3-quater (in aggiunta al comma 3-bis richiamato dal testo vigente) del codice di procedura
penale. Tale comma 3-quater si riferisce - come è noto - ai procedimenti per i delitti consumati o
tentati con finalità di terrorismo. In relazione a tale integrazione, si propone quindi la soppressione
della disposizione (ultimo periodo del comma 2, articolo 11) secondo la quale la proposta di
ammissione ai benefici è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello
interessati con riferimento ai procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.
La lettera b) sostituisce la vecchia dicitura con la nuova "Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo" all'articolo 16-octies del decreto-legge n. 8 del 1991 relativo alla revoca o sostituzione
della custodia cautelare per effetto della collaborazione: si dà luogo alla revoca o alla sostituzione
quando il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo" e i
procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma
l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha
accertato che il collaboratore abbia rispettato gli impegni.
Senato della Repubblica
Pag. 67
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
La lettera c), attraverso alcune modifiche all'articolo 16-nonies, prevede che la concessione dei
benefici penitenziari ai collaboratori - nel caso di delitti commessi con finalità di terrorismo o di
eversione - venga accordata su proposta del (ovvero sentito il) Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e non più, come nel testo vigente, i procuratori generali presso le corti di appello
interessati a norma dell'articolo 11.
L'articolo 6-ter modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per prevedere che il
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F.
(l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo trasmesse alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza.
L?articolo 7 interviene sulle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), relative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia,
sostituendo l?articolo 53 (ambito applicativo e titolari dei trattamenti).
La disposizione definisce il trattamento dei dati per finalità di polizia come il trattamento svolto per
finalità di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell?ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai
sensi del codice di procedura penale (comma 1); consente di non applicare le disposizioni del codice
sul trattamento dati non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma
anche quando sia previsto da una norma regolamentare.
Il nuovo comma 2 dell?articolo 53 stabilisce che le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica
sicurezza sono esentati dall?osservare le citate disposizioni del codice, quando i trattamenti di dati
personali sono effettuati, oltre che dal centro elaborazione dati (CED) della Polizia, anche da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell?esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di
legge o di regolamento.
Il nuovo comma 3 dispone che, con decreto adottato dal Ministro dell?interno, previa comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell?allegato C) al codice in materia di
protezione dei dati personali, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti
elettronici e i relativi titolari.
L?articolo 8 prevede (comma 1) che anche i dipendenti dei servizi di informazione e sicurezza interna
ed esterna (l?AISI, l?AISE ed il DIS), in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività
svolte "sotto copertura", debbano indicare le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni
stesse. Viene infatti integrata la formulazione dell?articolo 497 comma 2-bis, del codice processuale
penale che già, nei citati casi, prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche esteri,
nonchè gli ausiliari e le interposte persone indichino le generalità di copertura. Per esigenze di
coordinamento il comma 2-bis dell'articolo 497 codice di procedura penale è integrato con il
riferimento alla legge n. 124 del 2007, di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica.
Il comma 2 dell'articolo 8, come modificato in sede di conversione alla Camera dei deputati, detta, poi,
una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia
termina il 31 gennaio 2018. Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a
condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità
di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della
citata legge n. 124 (lettera a). Oltre ad attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla
tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale
o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione (lettera b), l'articolo 8 prevede,
contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità
di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di
reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto (lettera c). Per coordinamento con le modifiche
all'articolo 497 codice di procedura penale è, infine, stabilito che l'autorità giudiziaria - su richiesta dei
vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE ? autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la
sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete
Senato della Repubblica
Pag. 68
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità (lettera d).
All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è infine affidato il compito di svolgere attività di
informazione anche tramite ricerca elettronica esclusivamente verso l'estero, a protezione degli
interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del Consiglio
dei ministri informa mensilmente il Copasir (comma 2-bis).
Gli articoli 9 e 10 compongono il Capo II, relativo al Coordinamento nazionale delle indagini nei
procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale. A tal fine prevedono l?attribuzione al
Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano le
funzioni e gli adeguamenti organizzativi.
L?articolo 9 modifica il codice di procedura penale, l?articolo 10 modifica il codice antimafia.
Più nel dettaglio l?articolo 9, al comma 1, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, interviene
sull?articolo 54-ter del codice di procedura penale concernente i contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalità organizzata, sostituendo la denominazione del procuratore nazionale antimafia
con quella del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e estendendo l'ambito oggettivo anche
ai contrasti di competenza relativi ai reati di terrorismo. Pertanto, quando il contrasto negativo o
positivo tra pubblici ministeri riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, codice di
procedura penale ovvero quelli di terrorismo di cui all'articolo 51, comma 3-quater del codice di
procedura penale, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi
provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale
presso la Corte di appello, questi informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei
provvedimenti adottati.
Il comma 2 modifica conseguentemente l?articolo 54-quater, comma 3, codice di procedura penale,
concernente la richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. In particolare
modifica la disposizione relativa al procedimento che, qualora il pubblico ministero procedente non
abbia accolto la richiesta di trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero, il richiedente può
instaurare davanti al procuratore generale presso la corte d?appello o, se il giudice competente è di
altro distretto, davanti al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il comma 3, come modificato in sede di conversione, riscrive l?articolo 117, comma 2-bis, codice di
procedura penale, prevedendo l?accesso del Procuratore nazionale antimafia al registro delle notizie di
reato, al registro delle misure di prevenzione (di cui all'articolo 81 del codice antimafia), a tutti gli altri
registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione e alle banche dati dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati
condivisa del Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il comma 4 modifica l?articolo 371-bis del codice di procedura penale, concernente l?attività di
coordinamento del procuratore nazionale antimafia, estendendone la competenza ai delitti di stampo
terroristico.
In particolare, la denominazione del procuratore nazionale antimafia è sostituita con quella di
"Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo".
Analoga modifica interessa la Direzione nazionale, che assume la denominazione "antimafia e
antiterrorismo". Il riferimento alle direzioni distrettuali antimafia è sostituito da quello alle "procure
distrettuali".
In base al nuovo comma 1 dell?articolo 371-bis, come modificato dalla lettera b) del comma 4, le
relative funzioni investono anche i procedimenti indicati nell?articolo 51, comma 3-quater, codice di
procedura penale (procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo) e i
procedimenti di prevenzione antiterrorismo. Inoltre, viene precisato che il Procuratore nazionale
dispone della Direzione investigativa antimafia e delle forze di polizia e impartisce direttive intese a
regolarne l?impiego a fini investigativi in relazione ai procedimenti per i reati previsti dall?articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In relazione ai procedimenti per reati con finalità di
terrorismo il procuratore nazionale si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
Senato della Repubblica
Pag. 69
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
polizia, potendo impartire direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
Le conseguenti modifiche di coordinamento - apportate dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo in
esame - del comma 3 dell?articolo 371-bis del codice di procedura penale sui poteri del Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo interessano il collegamento investigativo anche per mezzo dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera a) del comma 3 dell?articolo
371-bis codice di procedura penale); la possibilità di applicare temporaneamente magistrati della
direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali (lettera b); - l?acquisizione
ed elaborazione di notizie, informazioni e dati anche ai delitti di terrorismo, anche internazionale; la
possibilità di avocazione delle indagini preliminari anche in relazione ai procedimenti per delitti
consumati o tentati con finalità di terrorismo (lettera h) del comma 3).
Nel corso dell'esame in sede di conversione sono stati aggiunti due ulteriori comma all'articolo 9.
Più nel dettaglio il nuovo comma 4-bis modifica l'articolo 724, comma 2 del codice di procedura
penale in materia di rogatorie internazionali. La disposizione vigente prevede che il procuratore
generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte
d'appello e trasmette senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità
straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis. Il comma in esame estende tale
obbligo anche alle rogatorie relative a procedimenti per delitti con finalità di terrorismo.
Il successivo comma 4-ter, infine, interviene sull'articolo 727, comma 5-ter del codice di procedura
penale in materia di trasmissione di rogatorie ad autorità straniere. Il comma 5-ter dell'articolo 727 del
codice di procedura penale, in materia di rogatorie attive prevede che, in ogni caso, copia delle
rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia. Il
testo in esame estende tale obbligo anche alle rogatorie formulate nell'ambito di procedimenti relativi
ai delitti con finalità di terrorismo.
L?articolo 10, non oggetto di intervento in sede di conversione presso l'altro ramo del Parlamento,
modifica alcuni articoli del codice antimafia sull?organizzazione della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, sulla preposizione dei magistrati che ne
fanno parte e sull?applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di
terrorismo.
In particolare, il comma 1 sostituisce l?articolo 103 del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del
2011).
In base alle modifiche apportate dal decreto-legge la Direzione nazionale antimafia assume la
denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; alla Direzione nazionale sono
preposti, oltre ai sostituti, non più uno bensì tre magistrati: uno con funzioni di procuratore nazionale e
due con funzioni di procuratore aggiunto; solo per i sostituti (e non anche per il procuratore nazionale
e i due procuratori nazionali aggiunti) è espressamente richiesto che siano nominati tra magistrati che
abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; il requisito dello svolgimento delle funzioni
di pubblico ministero per almeno dieci anni e quello fondato sulle attitudini specifiche, le capacità
organizzative e le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità organizzata è
esteso ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica e riguarda tutti i magistrati
della Direzione nazionale (e non solo, come in precedenza, il Procuratore nazionale); i magistrati sono
scelti tra coloro "che abbiano specifiche attitudini" e non più "sulla base di specifiche attitudini"; la
durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo, dell?incarico di Procuratore nazionale è estesa
anche ai procuratori aggiunti; è soppressa la disposizione in base a cui, prima della nomina disposta
dal CSM, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione applica, quale procuratore nazionale
antimafia, un magistrato che possegga, all?epoca dell?applicazione, i requisiti previsti.
Il comma 2 modifica per coordinamento l?articolo 104 del codice antimafia: il procuratore generale
presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia "e
antiterrorismo" e sulla relativa Direzione generale.
Senato della Repubblica
Pag. 70
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
Il comma 3 modifica l?articolo 105, comma 1, del codice antimafia, relativo all?applicazione dei
magistrati del pubblico ministero in casi particolari.
Le modifiche riguardano i procedimenti penali di riferimento, che comprendono - anche in questo caso
- anche quelli relativi ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo; la denominazione della
Direzione nazionale "antimafia e antiterrorismo" e del Procuratore nazionale antimafia "e
antiterrorismo"; l?ampliamento delle categorie dei magistrati che possono essere applicati
temporaneamente (periodo massimo di due anni) alle procure distrettuali, anche senza il loro consenso;
l?applicazione temporanea può infatti riguardare anche i magistrati addetti presso le procure
distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale.
Il comma 4 modifica l?articolo 106 del codice antimafia, relativo all?applicazione di magistrati in
materia di misure di prevenzione. Anche in questo caso, i riferimenti al procuratore nazionale e alla
Direzione nazionale sono integrati con il richiamo alla funzione di antiterrorismo.
In base all?articolo 106, il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri
attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore
distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure
distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 105 (comma 1). Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico
ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente (comma 2).
Il relatore MARAN (PD) evidenzia come il provvedimento in esame, in cui pure sono state
inserite norme che rischiano di mettere in ombra gli aspetti relativi alle missioni internazionali,
confermi l'approccio multilateralista del nostro Paese, finalizzato a sostenere attività e missioni
attraverso cui la comunità internazionale, nel rispetto dello stato di diritto, punta alla stabilizzazione
delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. Rimarca altresì come
l'approccio dell'Italia, confermato nel presente decreto, si connoti per uno sforzo volto a coniugare la
dimensione militare con quella civile.
Venendo alle disposizioni relative a profili di interesse della Commissione Affari esteri, evidenzia
innanzitutto che il Capo III conferma l'autorizzazione di spesa, sino al 30 settembre 2015, per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali, suddividendole sulla base di criteri geografici, in
Europa (Georgia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Cipro e Mediterraneo) ai sensi dell'articolo 11,
Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di
personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi) ai sensi dell'articolo
12, Africa (Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica Centrafricana) ai sensi dell'articolo 13. Di rilievo
anche la disposizione contenuta nell'articolo 14, che autorizza per l'anno 2015 una spesa complessiva
di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia volti a sopperire
alle esigenze di prima necessità della popolazione locale nei casi di necessità ed urgenza disposti dai
comandanti dei contingenti militari che partecipino alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano,
Balcani, Corno d'Africa e Libia.
Altre misure di interesse nell'ambito del Capo III sono rinvenibili nella decisione di subordinare il
prosieguo della operazione militare dell'Unione europea anti-pirateria denominata Atalanta alla
valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in
India, sentite in ogni caso le competenti Commissioni parlamentari (articolo 13, comma 3), nonché
nell'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni, se le forze di
polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni a cui l'Italia partecipi rientrino sotto il
comando della Gendarmeria Europea (articolo 15, comma 6-quinquies).
Fra i profili di specifico interesse per la Commissione esteri, evidenzia quelli di cui al Capo IVdel
decreto-legge, relativi ad iniziative di cooperazioneallo sviluppo (articolo 17), al sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione (articolo 18), al regime degli interventi e altre disposizioni per l'operatività
Senato della Repubblica
Pag. 71
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
dell'amministrazione del MAECI (articolo 19) e alla materia della sicurezza dei viaggiatori (articolo
19-bis).
L'articolo 17, in particolare, autorizza sino al 30 settembre 2015 una spesa di 68 milioni di euro - ad
integrazione degli stanziamenti già previsti nella legge di stabilità 2015 -, per iniziative volte al
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla
ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar,
Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, oltre che per l'assistenza ai
rifugiati nei Paesi limitrofi. E' previsto altresì che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale agevoli l'intervento di organizzazioni non governative nei Paesi richiamati,
coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco (comma 1-bis, art. 17). Tali interventi, che il
Ministero è tenuto a rendere pubblici, sono indirizzati a programmi per la tutela dei diritti delle donne
(ed in particolare contro la violenza di genere), dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità
di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione
di feriti e mutilati, al contrasto all?epidemia del virus Ebola nei Paesi colpiti. L'articolo 17, comma
3,autorizza inoltre una spesa di 1,7 milioni euro per attività di sminamento umanitario.
Si sofferma quindi sull'articolo 18 che autorizza per il 2015 l?erogazione di un contributo di 120
milioni di euro a supporto delle Forze di sicurezza dell'Afghanistan, incluse le forze di polizia.Il
medesimo articolo, al comma 2,destina una somma complessiva di quasi 1,5 milioni di euro ad
interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto,
principalmente Libia, Siria e Iraq. Ulteriori 2 milioni di euro sono poi destinati alla realizzazione di
interventi ed iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi
dell?Africa subsahariana e dell'America latina e caraibica. Il comma 4 destina 2,3 milioni di euro alla
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi
destinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo per la campagna
promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (con una
dotazione di 500.000 euro).
Gli ulteriori commi dell'articolo 8 autorizzano una spesa di quasi 10,8 milioni dieuroper la
partecipazione alle iniziative dell?Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi
internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell?Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo
fiduciario dell?Iniziativa centro-europea (INCE) presso la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS), alla Fondazione Segretariato permanente dell?Iniziativa Adriatico-Ionica e, infine,
all?European Institute of Peace (comma 5); una spesa di quasi 9,2 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero
(comma 6); una spesa di 23 milioni di euro per il finanziamento del fondo per il rafforzamento delle
misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di cultura e scolastici
all'estero, nonché per assicurare condizioni di sicurezza per il personale impiegato in aree di crisi
(comma 7).
Lo stesso articolo 18 autorizza infine una spesa di 700.000 europer gli interventi di realizzazione della
nuova sede dell?Ambasciata d?Italia a Mogadiscio (comma 8), e uno stanziamento di 1,4 milioni di
euro per l'invio in missione o in viaggi di servizio del personale del MAECI in aree di crisi (comma 9).
Complessivamente rileva come l'impegno di spesa previsto dagli articoli 17 e 18 sia pari a circa 240,6
milioni di euro.
Evidenzia altresì come l'articolo 19 contenga una norma di salvaguardia,oltre la scadenza prevista dal
precedente decreto di proroga delle missioni internazionali,degli atti adottati, delle attività svolte e
delle prestazioni già effettuate dal 1 gennaio 2015, che risultino conformi alla disciplina contenuta nel
decreto-legge in esame e nei limiti delle risorse stanziate. Il medesimo articolo prevede altresì al
comma 2-bischeil Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa collocare
fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospendendo in tal caso la corresponsione
della retribuzione in tutte le sue componenti.
Senato della Repubblica
Pag. 72
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
Da ultimo evidenzia come l'articolo 19-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisca al
Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale il compito di rendere pubblici, anche con il
contributo informativo degli organismi di informazione, attraverso il proprio sito istituzionale, le
condizioni e gli eventuali rischi per i viaggi in Paesi stranieri, indicando altresì comportamenti rivolti
ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate
aree.
Prende quindi la parola il relatore VATTUONE (PD) per la 4a Commissione, soffermandosi
innanzitutto sugli articoli del Capo I (recante disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale e
perciò di competenza primaria della commissione Giustizia), di interesse per la Difesa:
La prima di queste è l'articolo 5 che proroga fino al 30 giugno 2015 l'operatività del Piano di
impiego operativo (di cui al decreto-legge n. 92 del 2008), sull?utilizzo di un contingente massimo di
3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, incrementandolo di 1.800 uomini (per la prevenzione
del terrorismo) e prorogando anche, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità
nelle province della regione Campania. Un ulteriore contingente militare, pari a 600 unità, garantirà
inoltre i servizi di sicurezza del sito "Expo 2015".
Importanti, al riguardo, anche le modifiche di interesse della Difesa apportate nel corso della
prima lettura presso la Camera. Il contingente operante in Campania potrà infatti essere incrementato,
a decorrere dal 30 giugno 2015, fino a 300 uomini e l'Arma dei Carabinieri potrà anticipare al 15 aprile
2015 l'assunzione di 150 allievi da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010. Inoltre,
viene autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di circa 40 milioni di euro per il potenziamento
del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale (l'operazione Mare
Sicuro, anticipata dal Ministro della Difesa alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento
nella seduta del 19 marzo scorso, che vede l'impegno di 794 uomini), e sono altresì disciplinate le
modalità di utilizzo di droni da parte delle forze di polizia (che comprendono perciò anche quelle a
ordinamento militare), con finalità di pubblica sicurezza e di contrasto del terrorismo.
Il secondo aspetto di interesse è invece rinvenibile nell'articolo 8, dove una modifica operata
nel corso dell'esame in prima lettura attribuisce all'AISE il compito di svolgere attività di
informazione, anche tramite ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli
interessi anche di natura militare del Paese.
L'oratore rileva che, globalmente, le predette disposizioni comportano l'impegno globale di
circa 6000 uomini delle Forze armate, con un onere finanziario di circa 80 milioni di euro.
Procede successivamente alla disamina del Capo III del decreto, (composto dagli articoli da 11
a 16), che reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, dando
innanzitutto conto delle autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la
partecipazione italiana alle internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici: Europa (art. 11),
Asia (art. 12) e Africa (art. 13). Globalmente, il personale militare impegnato all'estero vede una
diminuzione del 13 per cento, passando da 4207 a 3650 unità.
Si sofferma quindi su alcune nuove operazioni meritevoli, a suo avviso, di particolare rilevo. In
particolare, spicca innanzitutto la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in
Afghanistan (denominata Resolute Support Mission), resa possibile dalla stabilizzazione politica di
quel Paese e dal pieno rispetto di tutte le pre-condizioni per il suo avvio. Nel primo semestre del 2015,
le operazioni rimarranno nella zona di Herat, mentre nel secondo semestre il dispositivo militare sarà
riconfigurato per operare nell'area di Kabul. L'onere finanziario (che include anche la partecipazione
alla complementare missione EUPOL Afghanistan), è di circa 126 milioni di euro, e gli uomini
impegnati nella regione sono, in totale, 630 (in diminuzione rispetto ai 1500 dello scorso anno). Non
sono inoltre da trascurare sia l'impegno contro l'ISIS in medio oriente (525 uomini impegnati per un
onere di circa 132 milioni di euro), sia la partecipazione alla missione di air policing della NATO a
protezione dell'area baltica (con oneri per circa 7 milioni di euro). Infine, non verrà più proseguita la
Senato della Repubblica
Pag. 73
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
partecipazione all'operazione della NATO Ocean Shield per il contrasto alla pirateria, compensata,
però dalla conferma della partecipazione alla missione europea Atalanta che vanta le stesse finalità.
Dopo aver dato conto di alcuni disimpegni a breve termine da alcune operazioni - che
comporteranno risparmi di spesa per circa 9 milioni di euro - ed essersi altresì brevemente soffermato
delle cessioni di materiale militare disposte dall'articolo 14, illustra, da ultimo, le modificazioni più
rilevanti apportate dall'altro ramo del Parlamento agli articoli facenti parte del Capo III del decretolegge.
Nel dettaglio, per quanto attiene all'articolo 13 (operazioni nell'area africana), è stata anticipata
a febbraio del presente anno la partecipazione alla missione EUBAM Libya, è stata soppressa
l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione in Libia ed è stato subordinato il prosieguo della partecipazione alla missione
Atalanta alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare
attualmente trattenuti in India. Inoltre, le missioni nella Repubblica centro africana e in Mozambico
termineranno il 31 marzo e non, come originariamente previsto, il 30 settembre, con contestuale
riduzione delle somme ad esse assegnate.
Inoltre, in relazione all'articolo 15 (norme concernenti la normativa applicabile al personale
impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento
alla disciplina penalistica), spiccano la soppressione delle disposizioni normative -di cui al decretolegge n. 107 del 2011- che consentivano al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività
internazionali di contrasto alla pirateria di stipulare con gli armatori convenzioni per la protezione
delle navi battenti bandiera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, la contestuale
ridefinizione delle competenze della Marina militare (tramite novellazione dell'articolo 111 del Codice
dell'ordinamento militare), e l'introduzione dell'obbligo, per il Governo, di specificare -nella relazione
quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della
missione stessa- se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali
partecipa l'Italia rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea.
Il presidente PALMA esprime sul provvedimento in oggetto ampie perplessità sia sotto il profilo
del metodo sia sul piano del merito. Per quanto riguarda il primo aspetto, non si riesce a capacitarsi del
fatto che interventi di così rilevante portata - molti dei quali introdotti nel corso della discussione
presso l'altro ramo del Parlamento - vengano trasmessi al Senato senza che quest'ultimo abbia la
concreta possibilità di emendare il testo, data la ristrettezza dei termini di scadenza della conversione
in legge del decreto. Per quanto riguarda invece i profili di merito, ritiene inopportuna la previsione di
cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge - come introdotto nel corso dell'esame presso la
Camera - secondo la quale i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione
falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale sono soggetti non più ad arresto facoltativo, ma
obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale. Osserva
inoltre che la minaccia terroristica non può giustificare l'introduzione di misure che si pongono in
contrasto con indefettibili principi costituzionali. A tale riguardo, cita la previsione dell'articolo 2,
comma 3-bis, del decreto-legge - così come introdotta durante l'esame del provvedimento presso la
Camera - che prevede la possibilità, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, della
conservazione dei dati acquisiti durante le intercettazioni preventive anche relativamente al traffico
telematico, per un periodo fino a 24 mesi, quando gli stessi siano indispensabili per la prosecuzione
dell'attività finalizzata alla prevenzione dei delitti di cui all'articolo 226, comma 1, delle norme di
attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Analogamente, l'articolo 4-bis
del decreto-legge - anche questo introdotto dalla Camera - inserisce disposizioni in materia di
conservazione di traffico telefonico e telematico consentendone la conservazione fino al 31 dicembre
2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. In tal modo, si rischia di trasformare in regola
situazioni dettate da una congiuntura emergenziale ed eccezionale e di ledere diritti costituzionalmente
garantiti.
Senato della Repubblica
Pag. 74
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
Osserva poi che la previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legge - recante
modifiche al decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2005, n. 155 in materia di contrasto del terrorismo internazionale -, attribuendo ai servizi segreti la
potestà di effettuare colloqui investigativi con detenuti ed internati di reati di terrorismo, determina una
significativa deviazione rispetto al sistema normativo attuale, che attribuisce tale potere
esclusivamente alle forze di polizia. Tale previsione potrebbe quindi porsi in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento soprattutto qualora i colloqui vengano utilizzati per finalità diverse da quelle
per i quali sono stati introdotti. Rileva peraltro come l'effettuazione di tali colloqui venga autorizzata
dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, anziché dal Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, che invece è l'organo destinatario delle risultanze di tali colloqui.
Esprime altresì perplessità sulla mancanza di coordinamento - in relazione alle modifiche recate
dall'articolo 6-bis del decreto-legge, così come introdotto dalla Camera, alla disciplina in materia di
collaboratori di giustizia di cui al decreto legge n. 8 del 1991, e successive modificazioni - fra
previsioni che a volte richiedono l'espressione di un parere congiunto tra procuratori generali presso la
Corte d'appello e Procuratore nazionale antimafia, tra l'altro anche con riferimento ai reati sulla
criminalità organizzata, mentre altre volte presuppongono che i procuratori generali non continuino ad
esercitare funzioni di coordinamento in materia di contrasto al terrorismo e all'eversione. Più in
generale sussistono problemi di coordinamento tra le disposizioni che regolano le funzioni che
vengono attribuite al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e quelle che regolano le funzioni
che restano attribuite ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello. Si pensi, ad esempio, alla
previsione di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, che attribuisce - sulla base delle
previsioni recate dall'articolo 9 del decreto-legge - il potere di avocazione delle indagini al Procuratore
nazionale antimafia anche quando si tratti di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità
di terrorismo di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale. Tale previsione si
pone in evidente contrasto con l'articolo 372, comma 1-bis del codice di procedura penale che invece
conferisce, per rilevanti fattispecie attinenti alla stessa materia, il medesimo potere di avocazione delle
indagini al Procuratore generale presso la Corte d'Appello. Tale difetto di coordinamento potrebbe
evidentemente comportare seri problemi di funzionalità agli apparati giudiziari.
Il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) condivide le perplessità formulate dal Presidente
in ordine all'eccessiva ristrettezza dei tempi per l'esame del decreto. Molte disposizioni introdotte
dall'altro ramo del Parlamento meriterebbero infatti un'analisi approfondita, nonché la garanzia di una
tempistica tale da consentire di apportare modifiche anche al ramo del Parlamento chiamato all'esame
in seconda lettura.
Si pone criticamente, in particolare, sulle disposizioni introdotte alla Camera all'interno
dell'articolo 3 in materia di armi da fuoco, esprimendo riserve sulla loro idoneità rispetto allo scopo del
provvedimento e auspicando una loro modifica.
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal Presidente e dal
senatore Rossi, preannuncia, a nome della propria parte politica, la presentazione di un importante
emendamento volto ad aumentare da 10 a 12 i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, già presentato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati ma
sul quale il Governo e le forze politiche di maggioranza avevano espresso -a suo avviso in maniera
assolutamente ingiustificata- parere contrario.
L'aumento dei membri consentirebbe, infatti, al Gruppo Forza Italia di essere nuovamente
rappresentato all'interno dell'organo, garantendone una maggiore democraticità proprio nel momento
in cui lo stesso sarà chiamato a vigilare sulle nuove funzioni attribuite, dal testo del decreto, ai Servizi
di informazione e sicurezza. Peraltro, la presenza del Gruppo Forza Italia all'interno del Comitato era
stata compromessa da fattori indipendenti dalla volontà dello stesso, ossia dalla (pur legittima), entrata
in altre Forze politiche dei membri inizialmente designati dallo stesso, con contestuale ed ingiustificata
Senato della Repubblica
Pag. 75
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 1 (ant.) dell'08/04/2015
esclusione da uno dei più importanti organi politici del Paese.
Conclude ribadendo la piena solidarietà della propria parte politica all'operato delle Forze
armate nell'ambito delle missioni internazionali di pace.
Il senatore LUMIA (PD) ritiene di estrema importanza il contenuto di questo provvedimento, in
quanto fornisce una risposta convincente alla necessità di assicurare nuove strategie per il nostro Paese
a fronte della presenza minacciosa del fenomeno terroristico. L'estensione dell'area della punibilità
anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni - ad esempio - denota che il
provvedimento in oggetto rappresenta un salto di qualità evidente anche rispetto a fenomeni nuovi che
si sono affacciati nel panorama internazionale, come nel caso dei cosiddetti "lupi solitari". Più in
generale, esprime apprezzamento per le soluzioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo
del Parlamento anche con riferimento al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle indagini
investigative - già previsti in capo al Procuratore nazionale antimafia per la lotta al fenomeno mafioso
- anche per i reati collegati al terrorismo. Condivide peraltro le perplessità di metodo sollevate dal
presidente Palma e quelle di merito ma limitatamente all'attribuzione ai servizi segreti di nuove
competenze in materia di colloqui investigativi. Non ritiene infatti sufficienti le pur apprezzabili
garanzie predisposte dall'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge in relazione all'obbligo di dare
comunicazione scritta dello svolgimento del colloquio al Procuratore generale presso la Corte
d'Appello di Roma, al Procuratore antimafia e antiterrorismo e al Copasir.
Il PRESIDENTE ricorda che è stato in precedenza fissato il termine per la presentazione degli
emendamenti alle ore 18 della giornata odierna.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 11.
Senato della Repubblica
Pag. 76
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.)
dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª, 3ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
3ª (Affari esteri, emigrazione)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
2ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA
indi del Vice Presidente della 4ª Commissione
CONTI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 20,05.
IN SEDE REFERENTE
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Senato della Repubblica
Pag. 77
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Il presidente PALMA informa le Commissioni riunite che il termine per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea è stato fissato per domani alle ore 18.
Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore MARTON (M5S), che formula una
valutazione critica sulle misure di contrasto al terrorismo previste dal decreto-legge. Le disposizioni in
parola, infatti, prevedono dei meri aumenti di pena e rischiano di risultare poco efficaci nei confronti
di terroristi disposti anche a sacrificare la propria vita.
Dopo aver lamentato il carattere ingiustificatamente restrittivo delle disposizioni relative alla
comunicazione tramite la rete internet e i mezzi telematici, ritiene problematiche le norme concernenti
le coperture assicurative nell?ambito delle missioni internazionali, domandando al Governo ulteriori
elementi di dettaglio.
Il senatore DIVINA (LN-Aut), richiamando l?intervento svolto dal presidente Palma nel corso
della seduta antimeridiana, sottolinea l?assoluta incongruità e disarmonia delle disposizioni del
decreto-legge, il cui contenuto effettivo, allo stato attuale dei fatti, risulterà in molti casi di fatto
demandato agli interpreti.
Con riferimento al controllo delle comunicazioni telematiche, esprime invece un orientamento
favorevole, rimarcando la necessità di impedire che i canali informatici vengano usati per il
reclutamento di terroristi.
Relativamente invece alle disposizioni concernenti la detenzione abusiva di precursori di
esplosivi, rimarca la necessità di tutelare quei soggetti che possono involontariamente trovarsi ad
utilizzare, nell?ambito delle loro normali attività, sostanze chimiche in grado di essere impiegate anche
per l?eventuale costruzione di ordigni rudimentali (come ad esempio i fertilizzanti).
Con riferimento da ultimo all?articolo 4 del decreto-legge, invita le Commissioni riunite a
valutare l?opportunità di adottare soluzioni in grado di risolvere eventuali conflitti tra le prefetture e la
Magistratura in ordine ai procedimenti di espulsione degli stranieri.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione
generale.
Si procede quindi all?illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti (pubblicati in
allegato).
La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti della propria parte politica, auspicando
in particolare il voto favorevole sulle proposte riferite all?articolo 1.
Si sofferma quindi sulle proposte relative all?articolo 4-bis, che reintroducono il reato di immigrazione
clandestina e dettano altresì alcune disposizioni volte a regolamentare in modo più adeguato le
problematiche relative all?impatto sociale ed ambientale della costruzione delle moschee.
Invita poi le Commissioni riunite a tenere in debito conto le proposte emendative relative
all?articolo 5, volte a rimuovere il blocco del turn-over e a consentire nuove assunzioni nella Polizia di
Stato, prevedendo altresì uno specifico corso anti-terrorismo dedicato agli operatori destinati al
controllo del territorio.
Con riferimento agli emendamenti relativi all?articolo 6, precisa quindi che le proposte sono
volte a conservare l?efficienza e l?operatività dei presidi di Polizia postale.
Illustra da ultimo le proposte relative all?articolo 8, concernenti la pubblica sicurezza e
l?estensione del DASpo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.
Senato della Repubblica
Pag. 78
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) illustra l?ordine del giorno e le proposte emendative a
propria firma, focalizzandosi sulle problematiche relative alla detenzione legale di armi.
Sulla tematica, infatti, sembra sussistere, a suo avviso, un ingiustificato pregiudizio ideologico,
in netta controtendenza con le più recenti evoluzioni della normativa europea e degli altri paesi
comunitari.
Le misure previste dal decreto-legge iscritto all?ordine del giorno rischiano infatti di produrre
seri danni ad un comparto, quello della produzione di armi, che contribuisce in modo rilevante al
prodotto interno lordo nazionale, con eccellenze nel campo della produzione delle armi leggere e
sportive, garantendo lavoro a migliaia di persone.
Qualora il testo approvato in prima lettura non subisse modificazioni, il Governo si
assumerebbe pertanto una grave responsabilità politica, contribuendo a danneggiare in modo
significativo un settore fondamentale per l?economia del Paese.
Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), richiamando l?intervento svolto dal senatore Gasparri
nell?odierna seduta antimeridiana, illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7, volti ad aumentare il numero dei
membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al fine di consentire una
rappresentanza del Gruppo Forza Italia-PdL XVII in seno al medesimo.
Nel rammentare che negli anni ?90 analoga procedura fu seguita in relazione alla composizione
della Commissione antimafia, stigmatizza l?orientamento contrario assunto dal Governo, nel corso
dell?esame in prima lettura, nei confronti di emendamenti dal tenore similare.
Il presidente PALMA, nel precisare che le convocazioni delle odierne sedute erano state
regolarmente inviate a tutti i componenti delle Commissioni riunite, dà conto dei pareri pervenuti e
comunica che il disegno di legge in titolo è calendarizzato per l'esame in Assemblea martedì prossimo,
a partire dalle ore 11.
Si passa quindi all?esame degli ordini del giorno.
La relatrice per la 2a Commissione GINETTI (PD) esprime parere favorevole sull?ordine del
giorno G/1854/1/2, 3 e 4.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) dichiara di aggiungere la propria firma all?ordine del giorno
G/1854/1/2, 3 e 4.
Con riferimento all?ordine del giorno G/1854/2/2, 3 e 4, la RELATRICE per la 2a
Commissione invita i presentatori a valutare l?opportunità di riformulare gli impegni al Governo,
sopprimendo il primo e il quarto, nonché sostituendo il secondo ed il terzo con i seguenti: "a voler
considerare, nell?ambito del processo di depenalizzazione, una revisione dell?obbligo di denuncia
della detenzione di caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e
un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nei confronti dei soggetti autorizzati alla detenzione
di armi, prevedendo per la violazione dello stesso l?applicazione di sanzioni amministrative e non
penali;
a porre in essere le iniziative necessarie affinché in sede applicativa il comma 2-bis dell'articolo 13
della legge n. 157 del 1992, introdotto dall?articolo 3, comma 3-decies del decreto-legge n. 7 del 2015,
sia interpretato in modo compatibile con le previsioni di cui alla direttiva 91/477/CEE.".
Relativamente invece all?ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4 esprime quindi avviso favorevole a patto
che il primo impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «ad intraprendere le opportune
iniziative al fine di attivare nel più breve tempo possibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi
Senato della Repubblica
Pag. 79
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
interni indetti dal 2008.».
Sull?ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4 il relatore per la 4a Commissione VATTUONE (PD) si
riserva invece ulteriori approfondimenti per gli aspetti di competenza della Difesa.
Il vice ministro BUBBICO esprime parere contrario sull?ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4, in
quanto lo stesso propone modifiche espresse alla normativa vigente.
Preso atto delle risultanze del dibattito, il presidente PALMA propone di accantonare
momentaneamente l?esame degli ordini del giorno, onde consentire ai relatori ed al Governo ulteriori
approfondimenti.
Dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di senatori,si passa quindi alla votazione
degli emendamenti relativi all'articolo 1, su cui i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO
esprimono parere contrario.
Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo
firmatario.
Con distinte votazioni, previo parere contrario dei relatori e dei rappresentanti del Governo, sono
respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.0.1.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il PRESIDENTE chiede preliminarmente chiarimenti al Governo sulla formulazione dell'articolo 3,
comma 3-decies, sull'attività venatoria.
Replica il vice ministro BUBBICO, fornendo le relative spiegazioni.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) interviene per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 3.11.
I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere contrario su tutte le proposte
emendative.
Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.
Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.
Senato della Repubblica
Pag. 80
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO,
sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.0.2,
4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.
Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 4-bis.
Il presidente PALMA esprime perplessità sul contenuto dell'articolo, che rischia di contrarre
fondamentali diritti della privacy dei cittadini in modo a suo avviso eccessivo e ingiustificato.
I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere contrario su tutte le proposte
emendative relative all'articolo 4-bis.
Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4-bis.1 (di identico
contenuto al 4-bis.2), 4-bis.0.1, 4-bis.0.2 e 4-bis.0.3.
Si passa dunque alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 5.
Sull'emendamento 5.6 interviene il presentatore DIVINA (LN-Aut) che chiarisce come la proposta
riprenda un suggerimento del mediatore delle Nazioni Unite per la Libia Bernardino Leon.
Raccomanda altresì l'approvazione degli emendamenti 5.7 e 5.12.
Interviene poi il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) per preannunciare il proprio voto favorevole
sugli emendamenti 5.6 e 5.7, nonché sull'emendamento 5.10, a firma del senatore Di Biagio, che fa
proprio. Dichiara altresì il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.0.1 sullo sblocco del turn over
nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico.
Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, le
Commissioni riunite respingono le proposte emendative 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11, 5.12, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6.
Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti l'emendamento 5-bis.0.1 e - dopo che il
senatore DIVINA (LN-Aut) ha annunciato il proprio voto favorevole - l'emendamento 5bis.0.2.
I RELATORI ed i rappresentanti del GOVERNO esprimono quindi parere contrario su tutti i restanti
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.
Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.
Sull'emendamento 6.6 - volto ad ampliare la composizione del Comitato Parlamentare per la Sicurezza
della Repubblica (cosiddetto "COPASIR") in modo da comprendervi sei deputati e sei senatori al fine
di assicurare nel medesimo la rappresentanza del Gruppo parlamentare di Forza Italia, che attualmente
non è presente nel Comitato nonostante la sua consistenza parlamentare attuale darebbe allo stesso
diritto a due rappresentanti se si procedesse oggi alla costituzione del Comitato - interviene, in sede di
dichiarazione di voto, il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), annunciando il proprio voto favorevole
ed osservando che per il proprio Gruppo parlamentare la questione di sostanziale rispetto dei principi
democratici sottesa all'emendamento medesimo è di estremo rilievo, soprattutto alla luce
dell'incremento dei poteri di investigazione in materia di contrasto al terrorismo che il decreto legge n.
Senato della Repubblica
Pag. 81
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
7 del 2015 in conversione introduce ed al conseguente ampliamento delle attribuzioni di controllo
parlamentare esercitate dal COPASIR.
Dopo che il senatore MARTON (M5S) ha dichiarato il proprio voto di astensione sull'emendamento
6.6, quest'ultimo viene posto ai voti e respinto.
Sull'emendamento 6.7 - volto a modificare la composizione del COPASIR limitatamente alla XVII
legislatura - il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) annuncia voto favorevole e il presidente PALMA
esprime l'auspicio che la questione possa essere risolta favorevolmente, al fine di garantire ad una
parte importante del corpo elettorale di poter essere validamente rappresentata all'interno di un
organismo di controllo parlamentare di così estrema rilevanza.
L'emendamento 6.7 viene posto ai voti ed è respinto.
Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono altresì gli emendamenti 6.8, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1, 7.0.3, 8.1, mentre gli emendamenti 7.0.2, 8.2, 8.3 e 8.4 vengono ritirati dai
rispettivi proponenti.
Prima di passare alla votazione dell'emendamento 8.0.1, il senatore DIVINA (LN-Aut) chiede la
verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti l'emendamento
8.0.1, che risulta respinto.
Sono successivamente dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 8.0.2,
8.0.3, 8.0.4, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20,
12.21, 12.22, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8,
14.9, 14.10, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5,
18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.0.1, 19-bis.2, 19-bis.4, 19-bis.5, 19-bis.0.1 e 19-bis.0.2, mentre
sono ritirati gli emendamenti 19-bis.1 e 19-bis.3.
Si passa infine alla votazione degli ordini del giorno.
Dopo che il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) ha riformulato l'ordine del giorno
G/1854/1/2, 3 e 4 nel senso in precedenza proposto dalla relatrice Ginetti e che il rappresentante del
Governo, BUBBICO, ha dichiarato di accettare esclusivamente il secondo capoverso dell'ordine del
giorno G/1854/1/2, 3 e 4, come riformulato, lo stesso viene posto ai voti e respinto.
Dopo che gli ordini del giorno G/1854/2/2, 3 e 4; G/1854/3/2 3 e 4, e G/1854/5/2, 3 e 4 sono stati
dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti, i RELATORI e i rappresentanti del
GOVERNO esprimono parere favorevole all'ordine del giorno G/1854/4/2, 3 e 4 a condizione che
venga riformulato nella parte dispositiva sostituendo le parole "ad adottare le opportune iniziative
volte a" con le seguenti "a potenziare le misure per".
Avendo il presentatore accolto la riformulazione proposta, l'ordine del giorno G/1854/4/2, 3 e 4 - così
Senato della Repubblica
Pag. 82
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
come riformulato - viene quindi accolto.
Sull'ordine del giorno G/1854/6/2 3 e 4, il rappresentante del Governo, PISTELLI, esprime parere
favorevole a condizione che venga omessa la parte in premessa da "il popolo Saharawi" fino a
"conflitto pluridecennale con il Marocco" e che venga riformulata la parte in dispositivo in modo da
renderla conforme all'ordine del giorno già approvato presso l'altro ramo del Parlamento.
Avendo i presentatori accolto la richiesta di riformulazione presentata dal Governo, l'ordine del giorno
G/1854/6/2, 3 e 4 viene quindi accolto.
Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul
provvedimento, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a
richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 22,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1854
G/1854/1/2, 3 e 4
BATTISTA, VACCARI, LUCIANO ROSSI, CALEO, BROGLIA, DI BIAGIO, BILARDI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del
decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare
reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale
decreto di «una disposizione che ? al fine di salvaguardare posizioni già acquisite ? garantisca il
permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative
successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione,
l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico
dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia,
e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione di caricatori in grado di contenere un numero
superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga
sostituito, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale
ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate
armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B,
punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle
effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi
automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le
armi automatiche è meramente estetica;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita
una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica Sportiva, anche attraverso la
previsione di licenze speciali;
Senato della Repubblica
Pag. 83
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate
con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore
economico.
G/1854/2/2, 3 e 4
BONFRISCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
impegna il Governo:
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del
decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare
reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale
decreto di «una disposizione che ? al fine di salvaguardare posizioni già acquisite ? garantisca il
permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative
successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione,
l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico
dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia,
e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione dei caricatori in grado di contenere un numero
superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga
sostituito, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale
ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate
armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B,
punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle
effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi
automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le
armi automatiche è meramente estetica;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita
una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso la
previsione di licenze speciali;
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate
con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore
economico.
G/1854/3/2, 3 e 4
ALBANO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
premesso che:
in considerazione delle mutate esigenze del contrasto al terrorismo, a fronte dell'esigenza di
incrementare l'efficienza dei compiti istituzionali della polizia di Stato, nonché di assolvere alla grave
carenza di ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare nel ruolo dei sovrintendenti della polizia di
Stato, appare di tutta evidenza,
impegna il Governo:
ad intraprendere le opportune iniziative al fine di attivare nel più breve tempo possibile lo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni indetti nel 2008, nel 2009 e nel 2012 con propri
decreti, in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1982,
n. 335, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre 2015;
a rispettare, nel procedere allo scorrimento delle graduatorie, i seguenti criteri:
Senato della Repubblica
Pag. 84
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
a) consentire agli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle
graduatorie, di essere confermati a richiesta nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero
mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
b) assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche,
secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica
sicurezza;
c) assegnare a scalare le decorrenze giuridiche, con priorità agli idonei delle graduatorie più
datate. Le decorrenze economiche decorrono dal giorno successivo alla data di conclusione del corso
di formazione professionale;
d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di
applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza.
G/1854/4/2, 3 e 4
BATTISTA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,
premesso che:
la persistente instabilità politica caratterizzante la maggior parte dei Paesi del Maghreb arabo,
in particolare della Libia, contribuisce notevolmente ad incrementare il flusso dei migranti;
tale situazione ha determinato la crescita esponenziale del numero di organizzazioni criminali
che favoriscono il traffico di esseri umani operanti sul territorio libico;
l'immigrazione clandestina potrebbe, infatti, rappresentare un veicolo per il compimento di
azioni terroristiche sia nel territorio nazionale che in quello europeo;
il comma 2 dell'articolo 3-bis, del presente decreto, reca modifiche all'articolo 380 del Codice
di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i delitti in materia di
immigrazione clandestina ossia per i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato nonché per coloro che provvedono materialmente a tale trasporto;
considerato che:
l'allarme per il presunto «patto d'azione» stabilito dai jihadisti e le organizzazioni che
gestiscono il traffico di esseri umani è sempre più concreto;
di «rischio concreto» della presenza di possibili terroristi a bordo delle imbarcazioni dei
migranti che raggiungono le nostre coste, aveva parlato, lo scorso 17 febbraio, il Presidente del
Copasir, senatore Giacomo Stucchi;
in un «rapporto» dello stesso Stato islamico, ripreso di recente dai media libici, l'Isis ritiene
«strategico» conquistare la costa libica per la sua vicinanza all'Europa meridionale, «facilmente
raggiungibile con le semplici barche» dei migranti;
sulla vicenda è al lavoro la Procura di Palermo, la quale ha intensificato le attività investigative
in seguito all'ultimo gravissimo episodio accaduto il 15 febbraio a largo di Lampedusa che ha visto
coinvolti gli uomini dell'equipaggio della Guardia costiera a bordo di una motovedetta «classe 300», i
quali venivano minacciati da scafisti armati mentre erano impegnati nell'operazione di soccorso di 130
migranti;
tale grave episodio, come molti altri avvenuti nel corso degli anni, rappresentano una minaccia
costante per l'incolumità del personale della Guardia costiera, impegnata in operazioni di ricerca e
soccorso, e sempre più spesso impossibilitata a far fronte ad eventuali situazioni di pericolo,
impegna il Governo:
Senato della Repubblica
Pag. 85
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli equipaggi
della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, anche in relazione al
rischio di possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste italiane.
G/1854/5/2, 3 e 4
SANTANGELO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio
2014 n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (AS
1854),
premesso che:
in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della
risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, l'intera
Provincia di Trapani, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011,
infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è
stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;
con l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state adottate misure di sostegno e di rilancio dei settori
dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n.
1973 di cui innanzi;
il comma 1 del citato articolo 4-bis, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori
danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in
particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani Birgi, prevede che sia destinata la dotazione, per
l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del
2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi
per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lett. a), della legge n. 350 del 2003 e
successive modificazioni;
il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione
degli interventi da realizzare;
in particolare, la norma citata disponeva che la dotazione del fondo da ripartire di cui
all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi
per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 24
dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata
all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da
ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n.
1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto
l'aeroporto di Trapani Birgi,
premesso inoltre che:
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ? Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ? all'articolo 1, comma 91, ha previsto che:
«A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione
dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui
all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
Senato della Repubblica
Pag. 86
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130»;
premesso quindi che:
il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 14 marzo
2014, n. 28, all'articolo 3, comma 6-bis ha previsto che:
«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori
soggetti a conseguenti alle limitazioni imposte attività operative in applicazione della risoluzione ONU
n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si
provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio»;
considerato che:
non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli
interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia
delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione
dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;
risulta ai sottoscrittori del presente atto che dalla prima stesura del decreto del Presidente del
Consiglio innanzi citato, gli stanziamenti individuati in premessa venga destinati esclusivamente al
fine di compensare le minor risorse introitate dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani;
ritenuto che:
l'interdizione di tale scalo aereo abbia fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto
condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una
spiccata destinazione turistica;
la provincia di Trapani abbia investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti
finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali. In conseguenza di detti investimenti
numerose sono state le iniziative imprenditoriali nate intorno, o comunque collegate,
all'implementazione aeroportuale;
gli stanziamenti individuati in premessa siano da destinarsi ? come previsto letteralmente dalle
disposizioni normative in vigore ? «all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori
dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle
attività operative militari» e quindi non solo a ricompensare la società di gestione dell'aeroporto di
Trapani;
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna ed utile iniziativa al fine di destinare nuove risorse finanziarie a
ristoro degli enti pubblici ? con particolare riguardo ai comuni interessati ? e delle società ? con
particolare riguardo alla piccola impresa ? danneggiate dalla chiusura dello scalo aeroportuale di
Trapani.
G/1854/6/2, 3 e 4
VACCARI, DE CRISTOFARO, ORELLANA, ELENA FERRARA, PETRAGLIA, GATTI,
PEZZOPANE, SPILABOTTE, AMATI, LO GIUDICE, DEL BARBA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
premesso che:
il popolo Saharawi, in esilio nel deserto algerino vicino a Tindouf, è composto da circa 160
mila persone rifugiate da 40 anni al di fuori della regione del Sahara Occidentale, dove vivono in
Senato della Repubblica
Pag. 87
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
condizioni di estrema precarietà, in campi profughi in cui spesso manca l'acqua, l'elettricità, farmaci e
dove i generi alimentari sono forniti in grande parte dall'Alto commissariato per i rifugiati dell'ONU e
autoprodotti grazie a progetti di cooperazione allo sviluppo;
dopo un conflitto armato durato dal 1976 (dal ritiro dei coloni spagnoli), che ha provocato
centinaia di vittime, la costruzione di un muro di separazione del Sahara Occidentale lungo 2720 km
attorno al quale sono state posizionate 7 milioni di mine antiuomo e anticarro, nel 1991, con la
mediazione delle Nazioni Unite, si è pervenuti ad un cessate il fuoco e all'avvio di un processo di pace
sostenuto attraverso numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, con l'obiettivo ancora non raggiunto di far svolgere un referendum per
l'autodeterminazione del popolo Saharawi;
per sorvegliare sul cessate il fuoco e presidiare questo processo di pace, il 29 aprile del 1991 fu
istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la Risoluzione 690, la MINURSO (Missione delle
Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara Occidentale), che da subito poté
contare su 100 osservatori internazionali, pur non avendo assolto pienamente ai propri compiti
assegnati: al 2014 era composta da 503 persone provenienti da 33 Paesi, di cui 226 militari (27 soldati,
4 ufficiali di polizia e 195 osservatori militari di cui 5 italiani) e 262 civili;
il nostro Paese è tra i pochissimi ad aver dato continuità alla propria presenza tra i caschi blu
fin dagli esordi della Missione, assicurando per il periodo 1999-2001 la presidenza della Commissione
identificazione (Edoardo Ventre), mentre dal settembre 2005 al febbraio 2007 Francesco Bastagli è
stato rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per il Sahara Occidentale e capo della
Minurso;
il popolo Saharawi in questi 40 anni, grazie all'attività diplomatica svolta dal Fronte Polisario
soprattutto nei Paesi europei, è stato destinatario di molti progetti di cooperazione allo sviluppo, di
molte iniziative di solidarietà e sostegno concreto e politico da parte di associazioni e comitati della
società civile, di migliaia di Enti Locali, Province e Regioni in Italia e in tutto il mondo, attraverso
patti di amicizia e gemellaggio con le tendopoli saharawi. Grazie al ruolo svolto da tavoli istituzionali
in raccordo con i coordinamenti sulla cooperazione internazionale, da iniziative parlamentari come
l'lntergruppo di amicizia con il popolo Saharawi, al quale da molte legislature aderiscono centinaia fra
deputati e senatori di ogni forza politica in modo trasversale, è stato possibile stimolare il Parlamento
italiano ad assumere ogni volta una posizione coerente con le diverse e numerose risoluzioni delle
Nazioni Unite susseguitesi nel corso degli anni;
una rappresentanza dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi, nel
novembre 2014, ha visitato i campi profughi dove si è potuto constatare accanto alle difficili
condizioni di vita del popolo Saharawi, dipendente dagli aiuti umanitari, e al perpetuarsi delle
violazioni dei diritti umani nei territori occupati da parte del Marocco, la dignità di un popolo
dimenticato, in grado di esprimere una tenacia e determinazione uniche per arrivare ad una soluzione
pacifica del conflitto pluridecennale con il Marocco;
considerato che:
la mozione n. 1-00129 (testo 3) approvata dall'Assemblea del Senato nell'aprile 2014, nella
quale il Governo ha assunto impegni precisi e chiari, articolati in sette punti specifici, riguardanti tra
gli altri il rapporto con l'Unione europea, le Nazioni Unite, il mandato della MlNURSO, il rapporto
con il Regno del Marocco e l'ordine del giorno n. 9/2893-AR/3 approvato dalla Camera dei deputati a
prima firma dell'onorevole Romanini, sullo stesso oggetto del presente;
considerato inoltre che:
il Governo ha proposto al Parlamento un decreto-legge (n. 7/2015) avente per oggetto «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», dal quale si evince la volontà di ridurre la
presenza italiana nelle diverse missioni internazionali tra cui la MINURSO, che ha tuttavia rispetto alle
Senato della Repubblica
Pag. 88
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
altre citate un chiaro obiettivo di pace fin dalla sua costituzione;
interrompere o ridurre la nostra attività di sostegno alla MINURSO, come proposto dal
provvedimento in esame, potrebbe essere interpretato come una presa di distanza dell'Italia dal
processo di pace avviato nel 1991, sempre sostenuto e incoraggiato, allontanandola dall'impegno per
una soluzione giusta, equa e negoziata del conflitto nel Sahara occidentale, con concreti rischi di
ripresa dello scontro, a causa del peggioramento della situazione socio-economica, al crescere di una
situazione di malessere e di frustrazione che sta aumentando soprattutto tra la componente giovanile
dei campi profughi;
impegna il Governo:
a dare continuità, già nei prossimi mesi, con ogni possibile sollecitudine alla partecipazione
italiana alla missione MINURSO e alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi, e comunque a
proseguire l'attività diplomatica mirata all'ottenimento di una giusta ed equa soluzione al problema del
Sahara Occidentale;
a riferire a questa Assemblea, ovvero alla Commissione competente, ad un anno di distanza
dall'approvazione della mozione n. 1-00129, circa gli atti e i passaggi svolti per dare corso agli
impegni assunti.
Art. 1
1.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «inequivocabilmente».
1.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «attivamente».
1.3
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «stabilmente».
1.4
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «effettivamente».
1.5
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «ufficialmente».
1.6
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «da cinque a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei
anni».
Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: «da cinque
a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».
1.7
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, le parole: «da cinque a otto anni» sono sostituite con le
parole: «da sei a nove anni».
1.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «270-quater.1».
all'articolo 8, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «270-quater.1».
1.9
STEFANI, CENTINAIO
Senato della Repubblica
Pag. 89
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Al comma 2, capoverso articolo «270-quater.1», le parole: «in territorio estero» sono sostituite con le
parole: «fuori dal territorio dello Stato italiano».
1.10
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la parola: «condotte», inserire le seguenti: «idonee e non equivoche».
1.11
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, le parole: «da cinque a otto anni», sono
sostituite con le seguenti: «da otto a dodici anni».
1.12
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche autonomamente,».
1.13
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «comportamenti», fino alla fine della lettera, con le
seguenti: «atti idonei diretti univocamente alla commissione di reati determinati con le finalità
dell'articolo 270-sexies».
1.14
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «comportamenti», inserire le seguenti: «idonei e».
1.15
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1.16
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: «Le pene sono aumentate», con le parole:
«Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi».
1.17
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: ''da cinque a dieci anni'' sono sostituite con le parole: ''da nove a
quattordici anni'';».
1.18
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3, sopprimere il comma 3-bis).
1.19
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti. ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quinquies e 270-sexies comporta:
1) La perdita della potestà genitoriale;
2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36».
1.20
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
Senato della Repubblica
Pag. 90
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270quinquies e 270-sexies comporta:
1) La perdita della potestà genitoriale;
2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36».
1.21
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:
«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''da sette a quindici anni'', sono sostituite con le seguenti: ''da dodici a
quindici anni'';
b) al comma 2, le parole: ''da cinque a dieci anni'' sono sostituite con le parole: ''da otto a dodici
anni'';
5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino a quattro anni'' sono sostituite con le seguenti: ''da quattro a sette
anni'';
b) al comma 2, le parole: ''La pena è aumentata'' sono sostituite con le seguenti: ''La pena è
aumentata della metà'';
6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''da sette a quindici anni'' sono sostituite con le seguenti: ''da dodici a
venti anni'';
7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''da cinque a dieci anni'', sono sostituite con le seguenti: ''da nove a
quattordici anni'';».
1.22
STEFANI, CENTINAIO
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:
«4. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''da sette a quindici anni'' sono sostituite con le parole: ''da dodici a
venti anni''».
1.23
STEFANI, CENTINAIO
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:
«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole: ''da sette a quindici anni'' sono sostituite con le parole: ''da dodici a
quindici anni''».
1.24
STEFANI, CENTINAIO
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:
«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole: ''da cinque a dieci anni'' sono sostituite con le parole: ''da otto a dodici
anni''».
1.25
STEFANI, CENTINAIO
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:
«4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole: ''La pena è aumentata'' sono sostituite con le parole: ''La pena è
aumentata della metà''».
Senato della Repubblica
Pag. 91
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
1.26
STEFANI, CENTINAIO
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:
«4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti. modificazioni:
al comma 2, le parole: ''fino a quattro anni'' sono sostituite con le parole: ''da quattro a sette
anni''».
1.0.1
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. In attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il
reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio
1995, n. 210, dopo l'articolo 270-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-septies. ? (Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati
guerre civili). ? Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato
una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a
conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione
da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse
da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica la
pena accessoria delle perdita della cittadinanza.
Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.
Art. 270-octies. ? (Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra
Stati o guerre civili). ? Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla
preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre anni, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di
violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso
fuori dai territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno
acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della
cittadinanza.
Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.
Art. 270-novies. ? (Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili). ? cittadino italiano
che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del
territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito
la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a)
della legge 5 febbraio 1992, n. 92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la
cittadinanza di un altro Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale
Stato.
Art. 270-decies. ? (Circostanza aggravata e pena accessorio). ? Nel caso in cui i delitti previsti
dagli articoli 270-septies, 270-octies, 270-novies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un
minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene
sono aumentate da un terzo alla metà.
La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies e 270-novies, comporta la
pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero
coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenne della persona condannata».
1.0.2
STEFANI, CENTINAIO
Senato della Repubblica
Pag. 92
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del
codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del
codice di procedura penale e non si. applica la sospensione condizionale della pena prevista
dall'articolo 163 del codice penale».
1.0.3
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto
della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si
applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1.0.4
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su
richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la
sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1.0.5
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo e dall'articolo 640 del
codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del
codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista
dall'articolo 163 del codice penale».
1.0.6
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo e dall'articolo 640 del
codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo
163 del codice penale».
1.0.7
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo, del codice penale non si
applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice
penale».
1.0.8
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo, del codice penale non si
applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura
penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice
penale».
Senato della Repubblica
Pag. 93
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Art. 2
2.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 1.
2.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti
determini un aumento della pericolosità della condotta».
2.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
2.4
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati
strumenti. determini un aumento della pericolosità della condotta».
Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «sempre
che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta».
2.5
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).
2.6
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera b-bis), le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a
sette anni».
2.7
FALANGA, CALIENDO
Al comma 1-ter, sopprimere le lettere a) e b).
2.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere il comma 1-quater.
2.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sostituire il comma 1-quater con il seguente:
«1-quater. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 226.
(Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni)
1. I soggetti di cui al secondo periodo richiedono al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel
caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione
all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché
all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi
indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis
, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di
tecnologie informatiche o telematiche. La richiesta di cui al primo periodo può essere avanzata:
a) dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dai responsabili dei Servizi centrali di cui
Senato della Repubblica
Pag. 94
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal comandante
provinciale della Guardia di finanza;
b) dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal comandante provinciale
della Guardia di finanza territorialmente competenti, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai
rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo;
c) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia, anche su delega del Ministro
dell'interno, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino
l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di
giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di
legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal medesimo ufficio del pubblico
ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono
necessaria la prosecuzione delle operazioni. In deroga a quanto previsto dai primi due periodi, il
procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei
dati acquisiti, anche relativi al traffico telematica, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di
delitti di cui al comma 1.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai
supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni
dal termine delle stesse il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle
comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali al soggetto richiedente,
ad eccezione del caso di cui al quarto periodo. Alle intercettazioni o registrazioni svolte in violazione
dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007,
n. 124, e successive modificazioni, si applica l'articolo 271 del codice di procedura penale. Gli
elementi e le notizie acquisite, a seguito delle attività di cui al quarto periodo, non possono essere
utilizzate né menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti.
divulgate.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle
comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati. esterni relativi alle
comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in
possesso degli operatori di telecomunicazioni. Si applica il quarto ed il quinto periodo del comma 3.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati
nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione
preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non
possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti
divulgate''».
2.10
FALANGA, CALIENDO
Al comma 1-quater sopprimere la lettera b).
2.11
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina», con le seguenti: «può ordinare».
Conseguentemente, al periodo successivo del medesimo comma 4, dopo le parole: «I destinatari»
, inserire le seguenti: «, laddove impartito,».
2.12
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina» con le seguenti: «può ordinare».
2.13
Senato della Repubblica
Pag. 95
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
STEFANI, CENTINAIO
Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia
giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero
ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le
predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti o meno nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di
autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex
articolo 62-quater, co. 4, D.lgs. n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di
regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa».
2.14
ALBERTINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia
giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero
ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le
predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti o meno nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di
autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex
articolo 62-quater, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa».
2.0.1
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Pubblicità dei siti internet)
1. L'elenco richiamato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è pubblico.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i relativi regolamenti, entro 30 giorni
dall'approvazione della legge, per la fruizione dell'elenco dei siti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 ?
bis del decreto-legge n. 144 del 2005».
Art. 3
3.1
BONFRISCO
Sopprimere l'articolo.
3.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimerlo.
3.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», sostituire le parole: «senza averne titolo» con le seguenti:
«senza giustificato motivo».
3.4
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio 2013», aggiungere le seguenti:
«se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite previsti dall'allegato I di cui al medesimo
Senato della Repubblica
Pag. 96
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Regolamento».
3.5
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio 2013» aggiungere le seguenti: «e
oltre i limiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».
3.6
BONFRISCO
Sopprimere i commi da 3-bis a 3-undecies.
3.7
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 3-bis.
3.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.
3.9
BATTISTA
Al comma 3, sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undieces.
3.10
BONFRISCO
Sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undecies.
3.11
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 3-decies.
3.12
FALANGA, CALIENDO
Al comma 2 sopprimere le parole: «dopo la lettera m-bis) introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter,
lettera b), del presente decreto» e, conseguentemente, sostituire la lettera: «m-ter)» con la lettera: «mbis)».
Art. 4
4.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere l'articolo.
4.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.3
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4.4
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», sopprimere il comma 1.
4.5
SANTANGELO
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai
commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a
cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio
italiano».
4.6
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Senato della Repubblica
Pag. 97
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», comma 1, sostituire le parole da: «con la reclusione»
fino alla fine del comma con le seguenti: «, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due
a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio
italiano».
4.7
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», le parole da: «uno a cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sei anni».
4.0.1
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)
a) Princìpi generali
1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il
cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle
intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono
comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua
ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi
dell'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3.
b) Norme di competenza regionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma
dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo
1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi
dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai
princìpi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune
interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto
comunale.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o
l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del
progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o
stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione
religiosa determinato dalla regione stessa.
3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in
rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai
sensi del comma 2.
4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene
conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque
essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del
comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.
c) Norme urbanistiche ed edilizie.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad
adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Senato della Repubblica
Pag. 98
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi:
a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da
adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione;
b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio
appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni
o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose
che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso
sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.
d) (Norme di competenza statale)
1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi
dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o
associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi
in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto
appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni
religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collega bile alla dottrina dell'occultismo; .
c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi
ostituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai princìpi stabiliti
dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York i120 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991,
n. 176;
e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli
edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e
di formazione a qualunque titolo esercitate;
f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non stano
strettamente collegate all'esercizio del culto.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un
mese dalla data della trasmissione.
6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato
esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose
previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la
legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.
e) Ambito di applicazione e norme transitorie.
1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, né alle
confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
Senato della Repubblica
Pag. 99
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente
articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima
i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici
sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della
destinazione urbanistica ed edilizia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
4.0.2
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)
1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi
dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o
associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi
in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
3. il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto
appartenenti. alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti
delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collega bile alla dottrina dell'occultismo;
c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi
costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai princìpi stabiliti
dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991,
n. 176;
e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli
edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e
di formazione a qualunque titolo esercitate;
f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano
strettamente collegate all'esercizio del culto.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un
mese dalla data della trasmissione.
6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato
esclusivamente per le materie previste dalla presente legge».
7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose.
previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la
legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale».
4.0.3
STEFANI, CENTINAIO
Senato della Repubblica
Pag. 100
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad
adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi:
a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da
adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione;
b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio
appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni
o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose
che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso
sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato».
4.0.4
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo
attraverso il contrasto all'odio religioso)
1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma
dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo
1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi
dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai
princìpi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune
interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto
comunale.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o
l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del
progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o
stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione
religiosa determinato dalla regione stessa.
3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in
rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai
sensi del comma 2.
4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene
conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque
essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del
comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa
regionale».
4.0.5
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Senato della Repubblica
Pag. 101
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
«Art. 4-bis
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)
1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il
cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle
intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono
comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua
ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi
dell'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3».
4.0.6
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello straniero)
1. Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
a). All'articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine: ''10) immigrazione.'';
b). All'articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa».
Art. 4-bis
4-bis.1
FALANGA, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
4-bis.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimerlo.
4-bis.0.1
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-ter.
(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di polizia e di soccorso
pubblico)
1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga
all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un
termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».
4-bis.0.2
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-ter.
(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato)
1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del molo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater ? in deroga
all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un
termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 4 milioni di euro annui. All'onere di cui
al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede
Senato della Repubblica
Pag. 102
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n: 196 del 2009, delle Missioni di
spesa di ciascun Ministero».
4-bis.0.3
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-ter.
(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo di vice ispettore della
Polizia di Stato)
1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui
all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei
concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 ? in deroga all'articolo 35, comma
5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2901, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni
dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui
al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli .anni 2015 e 2016, si provvede
mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di
spesa di ciascun Ministero».
Art. 5
5.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimerlo.
5.2
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le esigenze previste dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel
pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità
organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario
contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente
a un contingente non superiore a 850 unità».
5.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 2; sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto».
5.4
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
All'interno del comma 2, sostituire le parole comprese tra: «Al relativo onere» e »occorrenti variazioni
di bilancio» con le seguenti: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39».
5.5
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «interessi nazionali», aggiungere le seguenti: «e con
compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».
5.6
Senato della Repubblica
Pag. 103
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 3-bis, dopo le parole: «nel Mediterraneo Centrale», aggiungere le seguenti:
«eventualmente da adibire al blocco navale delle coste libiche».
5.7
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del presente comma» inserire le
seguenti: «Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste
degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il naviglio militare
dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali
finalizzate al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali».
5.8
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del presente comma» inserire le
seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il naviglio militare dello Stato
cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali finalizzate al
soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali».
5.9
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «sentito l'Ente», con le seguenti: «previo parere dell'Ente».
Conseguentemente:
dopo le parole: «forze di polizia», aggiungere le seguenti: «del Corpo nazionale di vigili del
fuoco»;
dopo le parole: «al contrasto del terrorismo», aggiungere le seguenti: «per finalità di soccorso
pubblico».
5.10
DI BIAGIO
Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
«3-septies. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo militare
della Croce rossa italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo militare della Croce rossa
italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed
il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1º luglio 2011, richiamato continuativamente e
senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1º agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di
cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce rossa italiana transitato nel ruolo di cui al
primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico e
previdenziale stabilito per i pari grado delle Forze armate secondo la corrispondenza dei gradi
gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai
fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale
del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».
5.11
CAMPANELLA
Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
«3-septies. In relazione alle straordinarie esigenze connesse ai continui flussi migratori nel Mar
Mediterraneo ed al fine di agevolare e potenziare le attività di assistenza, ricerca e soccorso in mare, il
Governo è autorizzato, per meglio supportare le operazioni di trasferimento dei migranti, ad attivare le
procedure finalizzate alla realizzazione di una piattaforma logistica, da inserire nella catena SAR,
anche attraverso l'uso di almeno due navi traghetto con capienza ciascuna non inferiore a mille
passeggeri».
5.12
Senato della Repubblica
Pag. 104
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
«3-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'accertamento della
cessazione della minaccia terroristica, le pattuglie delle forze di polizia in servizio di prevenzione sono
integrate da almeno un effettivo specificamente addestrato alla lotta antiterroristica».
5.0.1
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico)
1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e
delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico,
l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale
fine è istuito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016.
2. È abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, è disposto l'incremento di 51,5 milioni di euro per l'anno 2015, 126 milioni di euro per l'anno
2016. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede mediante
riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di
ciascun Ministero».
5.0.2
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato
con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo)
1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in
considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono
procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1,
comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per
l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a
100 milioni di euro per l'anno 2015, 2016, 2017 a decorrere dall'anno 2015. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le forze
di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via
straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2014 e 2012, fermo restando le assunzioni
dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo
2199, relative ai predetti concorsi».
Senato della Repubblica
Pag. 105
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
5.0.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
''4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di
consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere
all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, si procede allo
scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a
partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi
del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad
emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale
unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente
maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015.''».
5.0.4
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
''4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di
consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere
all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si procede allo
scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a
partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi
del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad
emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale
unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente
maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015''».
5.0.5
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità
internazionale, è altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al concorso
per 1250 e 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016».
5.0.6
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
Senato della Repubblica
Pag. 106
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità
internazionale, è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650
allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014».
Art. 5-bis
Art. 5-bis
5-bis.0.1
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter.
(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo)
1. All'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
aggiungere il seguente comma:
''3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di
controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. ? Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
pari a 8 milioni di euro''.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui
al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede
mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di
spesa di ciascun Ministero».
5-bis.0.2
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter.
(Prelievo dati biometrici e rilevazione del Dna degli immigrati irregolari)
1. Gli stranieri extracomunitari illegalmente giunti sul territorio nazionale sono assoggettati alla
rilevazione dei dati biometrici utili all'identificazione personale nonché al prelievo del Dna;
2. Coloro che rifiutano di sottoporsi alla rilevazione ed al prelievo, di cui al comma 1 del presente
articolo, anche se richiedenti asilo in attesa di pronuncia sulla loro domanda, sono passibili di
espulsione immediata dal territori della Repubblica».
Art. 6
6.1
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.2
FALANGA, CALIENDO
Sopprimere la lettera b).
6.3
CAMPANELLA
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per la sicurezza», aggiungere le seguenti:
«informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
6.4
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «dal procuratore generale di cui al comma
2», con le seguenti: «dal procuratore antimafia e antiterrorismo».
6.5
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «l' ufficio del
Senato della Repubblica
Pag. 107
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
procuratore generale», con le seguenti: «la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo».
6.6
PAOLO ROMANI, GASPARRI, BRUNO, BERNINI, ALICATA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: ''composto da
cinque deputati e cinque senatori'', sono sostituite dalle seguenti: ''composto da sei deputati e sei
senatori''».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua
composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato
dall'articolo 6, comma 1-ter, del presente decreto».
6.7
PAOLO ROMANI, GASPARRI, BRUNO, BERNINI, ALICATA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Limitatamente alla XVII legislatura, la composizione del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30; comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è
integrata di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore. I Presidenti delle Camere procedono a tale
integrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla suddetta legge, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
6.8
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. In ogni caso non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato se
non previo decreto di autorizzazione del Ministro dell'Interno».
Art. 7
7.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimerlo.
7.2
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
7.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, al capoverso «Art. 53», comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione dei reati».
7.4
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, sopprimere, infine, le seguenti parole: «e
repressione».
7.5
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: «con
riferimento alla sola fase delle indagini».
7.6
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, dopo la parola: «previsti» inserire le seguenti: «, previo parere conforme del Garante per
la protezione dei dati personali,».
7.7
FALANGA, CALIENDO
Senato della Repubblica
Pag. 108
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
7.8
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, al capoverso «Art. 53» comma 3, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'interno»
con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica».
7.0.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e
delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico,
l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unita per la Polizia di Stato. A tale
fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
7.0.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di
controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. ? Corso Anti-Terrorismo. A tale fine è istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
pari a 8 milioni di euro''».
7.0.3
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile
2016».
Art. 8
8.1
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
8.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «306, secondo comma, e 414, quarto comma,», con le
seguenti: «e 306, secondo comma,».
8.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i commi
Senato della Repubblica
Pag. 109
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
''2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista
dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica
la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più
persone.
3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica, altresì:
a) nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro
l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale
indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi. di informazione per la sicurezza e poste in essere nel
rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento
non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudizi aria oppure attraverso occultamento
della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria;
b) alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20
febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni;
c) alle condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato
a norma dell'articolo 39, comma 11.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, la speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica alle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 302 e 306, secondo comma del codice penale''».
8.4
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nelle sedi di partiti politici
rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni
sindacali, nel domicilio dei parlamentari ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti
all'albo''».
8.0.1
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante ''Disposizioni urgenti per contrastare il
terrorismo internazionale'', come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)
1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante ''Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale'', come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
''1-bis. il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale
della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di
polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al
procuratore della Repubblica del capoluogo dei distretto competente secondo i criteri di cui al comma
1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica,
nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di
soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di
prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale''.
2. Al comma 3, prima alinea, dopo le parole: ''come sostituito dal comma 1'' aggiungere le
seguenti: ''e dal comma 1-bis''.
3. Al comma 4, prima alinea, la frase: ''Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3'', è
sostituita dalla seguente: ''Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3''».
Senato della Repubblica
Pag. 110
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
8.0.2
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.8-bis.
(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni
centrali e periferiche della Polizia di Stato)
1. Al comma 20, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, aggiungere: ''Sono fatte salve le Commissioni
per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli
articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31
luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri . connessi alla partecipazione dei previsti
rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie''».
8.0.3
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.8-bis.
(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione
del personale della Polizia di Stato)
Al comma 4, dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni ed integrazioni, in fine aggiungere il seguente periodo: ''con adeguata
motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo
complessivo attribuibile''».
8.0.4
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.8-bis.
(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)
a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente: ''Art. 6-bis ? (Lancio di materiale pericoloso e
scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in
campo in occasione di manifestazioni sportive.) ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero
in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva,
e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza,
in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva la pena è
aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o
separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della
reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o
la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica''.
Senato della Repubblica
Pag. 111
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente: ''Art. 6-ter ? (Possesso di artifizi piro tecnici in
occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.) ? 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti
avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala,
fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la
reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro''.
3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente: ''Art. 6-quater - (Violenza o minaccia nei confronti
degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o
sportive) ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti. dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei
confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o
dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati. di assicurare il rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della
manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è
punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede
legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000
euro''.
4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente: ''Art. 6-quinquies - (Lesioni personali gravi o
gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche
o aperte al pubblico o sportive) ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater
del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle
mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito
con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater''.
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente: ''Art. 8 ? (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive) ? 1. Nei casi di arresto in
flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in
libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale
della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a
causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì
consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed, all'articolo 6, commi
1 e 6, della presente, legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al
comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto
dal comma 7 dell'articolo 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente
Senato della Repubblica
Pag. 112
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione
video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso
di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal
comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13
novembre 2010 fino al3l dicembre 2018''.
b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio 'di
ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive) ? 1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni. gravi sono punite con
la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni''.
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
''Art. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono
manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico) ? 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le
modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di
accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al
pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli
impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze
dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi
provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti. dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale
di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo
comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto
sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui
espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle
Forze di polizia.
2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da
impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per
taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società''.
d) Dotazione alle forze di polizia di video camere.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di
polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di
mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere
atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del
territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine
attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di
cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede
mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di
Senato della Repubblica
Pag. 113
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
spesa di ciascun Ministero».
Art. 10
10.0.1
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e
delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza ? e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico,
l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 66 comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale
fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.
190».
10.0.2
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Fermo restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei
concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 ? in deroga all'articolo 35, comma
5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un termine di cinque anni
dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro».
10.0.3
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Fermo restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater ? in deroga
all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un
termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro».
10.0.4
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico ? in deroga
all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ? rimangono vigenti per un
termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».
10.0.5
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
Senato della Repubblica
Pag. 114
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
1. Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, se non con
decreto del Ministro dell'Interno».
10.0.6
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, introdurre il seguente comma:
''3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di
controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. ? Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
pari a 8 milioni di euro''».
10.0.7
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, inserire il seguente
comma: ''1-bis. il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con
competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica
del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle
intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione
di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano
concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui
all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale''.
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, prima alinea, dopo le parole:
''Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1'' e prima di: ''e 3'' aggiungere: ''e 1-bis''.
3. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, prima alinea, dopo le parole:
''come sostituito dal comma 1'', aggiungere: ''e dal comma 1-bis''».
10.0.8
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Alla fine del comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il punto, inserire i seguenti periodi: ''Sono fatte salve le
Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica
del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei
previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie''».
10.0.9
PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1 Alla fine del comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, aggiungere il seguente periodo: ''con adeguata motivazione e per un valore comunque
non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile''».
Art. 11
11.1
Senato della Repubblica
Pag. 115
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
COTTI, SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA
Sopprimere i commi 1 e 4.
11.2
SANTANGELO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti: «euro 36.000.000».
11.3
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti: «euro 50.170.314».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le
seguenti: «euro 77.000.000»
11.4
SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11.5
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.6
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in
Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare
italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».
11.7
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 5.
11.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 una missione nel Mar
Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse
finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decretolegge
1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, accertate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni».
11.9
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Sopprimere il comma 6, conseguentemente, all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «euro
60.000.000» con le seguenti: «euro 79.105.564».
11.10
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 6, sostituire le parole: «euro 19.105.564», con le seguenti: «euro 13.105564»,
conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti:
«euro 74.000.000».
11.11
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 7.
Senato della Repubblica
Pag. 116
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «68.000.000» con le seguenti:
«74.993.960».
11.12
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. È autorizzata fino al 30 Aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000 per la partecipazione di
personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing».
11.13
SANTANGELO
Al comma 7, dopo le parole: «È autorizzata,» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'entrate in
vigore del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,», conseguentemente sostituire le parole: «euro
6.993.960», con le seguenti: «euro 3.500.000».
11.0.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo)
«1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
90.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso
in mare dei profughi che scappano dai conflitti».
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata, dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000
per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di
stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria»;
all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».
11.0.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
126.406.473 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e
soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 1;
all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».
11.0.3
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
135.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e
soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente:, «11-bis».
Art. 12
Senato della Repubblica
Pag. 117
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
12.1
BERTOROTTA, MARTON, LUCIDI, AIROLA, COTTI, SANTANGELO
Sopprimere il comma 1, conseguentemente, all'articolo 17, comma 1 sostituire le parole: «euro
60.000.000» con le seguenti: «euro 120.000.000», conseguentemente all'articolo 18, comma 2,
sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 67.897.149».
12.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «68.000.000» con le seguenti:
«194.406.473».
12.3
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 1.
12.4
SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126406.473», con le seguenti: «euro 96.406.473»,
conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti:
«euro 16.490.676», conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le
seguenti: «euro 17.000.000».
12.5
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126.406.473» con le seguenti: «euro 50.000.000»,
conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «per la partecipazione di personale militare alla
missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e».
12.6
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 1 sostituire. le parole comprese tra: «e fino al 30 settembre» e «126.406.473» con le
seguenti: «e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 50.000.000».
12.7
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e i mezzi impiegati nelle due
missioni devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa
impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al
seguito».
12.8
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Sopprimere il comma 2.
12.9
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 2.
12.10
LUCIDI, MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 2 sopprimere le parole: «negli Emirati Arabi Uniti».
12.11
LUCIDI, MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Bahrain,».
12.12
LUCIDI, MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Qatar».
Senato della Repubblica
Pag. 118
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
12.13
LUCIDI, MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e a Tampa».
12.14
COTTI
Sopprimere il comma 4.
12.15
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 4.
12.16
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 5.
12.17
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 5, sopprimere le parole comprese tra: «e per la proroga» e «addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi».
12.18
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 6.
12.19
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 7.
12.20
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: «68.000.000» con la seguente:
«203.001.726».
12.21
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 9 sostituire la parola: «132.782.371» con la seguente: «87.782.371».
Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000
per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di
stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».
12.22
BERTOROTTA, MARTON, LUCIDI, AIROLA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 9, dopo la parola: «Daesh», aggiungere le seguenti: «e per l'aiuto umanitario alle
popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh».
Art. 13
13.1
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Sopprimere il comma 3.
13.2
SANTANGELO
Al comma 3 sostituire le parole: «euro 29.474.175» con le seguenti: «euro 27.474.175».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per l'anno 2015, dopo l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il
rilancio dell'economia locale del territorio trapanese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle
limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro, per il
Senato della Repubblica
Pag. 119
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
mancato ristoro dei danni subiti dalle limitazioni dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».
13.3
SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI
Al comma 3, sostituire le parole: «euro 29.474.175», con le seguenti: «euro 24.474-ÍL175»,
conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti:
«euro 6.490.676».
13.4
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 4.
13.5
LUCIDI, MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».
13.6
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e nell'Oceano indiano occidentale».
13.7
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere le parole: «per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti e».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il
funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti. di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge l'ottobre 2014,
n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni,
confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto».
13.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 7, sostituire le parole da: «31 marzo 2015» fino a: «euro 147.945», con le seguenti: «30
settembre 2015, la spesa di euro 448.766».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:
alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti: «euro 871.373.456»;
lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le seguenti: «euro 840.347.349».
Art. 14
14.1
SANTANGELO
Al comma 2 sostituire le parole: «euro 8.600.000», con le seguenti: «euro 7.600.000»,
conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere «il seguente:
«2- bis. Per l'anno 2015, dopo l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il
rilancio dell'economia locale del territorio trapanese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle
limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro, per la
realizzazione di infrastrutture e interventi urgenti nel territorio».
14.2
SANTANGELO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle attività addestrative militari previste dal presente decreto-legge, per il
personale straniero è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici».
14.3
BERTOROTTA
Senato della Repubblica
Pag. 120
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale
dello Stato».
14.4
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 4 sopprimere la lettera a).
14.5
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: «, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la
manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti», con le seguenti: «di quattro ambulanze
attrezzate da strumentazione medica da consegnare alle autorità della regione autonoma siriana del
Rojava».
14.6
SANTANGELO, BERTOROTTA, MARTON, LUCIDI, AIROLA, COTTI
Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «di materiale di armamento» con le seguenti: «di
equipaggiamenti non letali a protezione della vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal
surplus risultante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre
2012, n. 244».
14.7
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 4, lettera b) aggiungere. infine le seguenti parole: «e al governo della regione autonoma del
Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica d'Iraq. Il Governo relaziona al
Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie
curde».
14.8
SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI
Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «È fatto comunque divieto di
utilizzo di materiale di armamento di cui la magistratura italiana ha disposto la distruzione».
14.9
BERTOROTTA
Al comma 4, sopprimere la lettera c).
14.10
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 6-bis.
Art. 15
15.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-sexies, le parole: ''alle direttive'' sono sostituite dalle seguenti: ''a specifiche
direttive'';
b) al comma 1-septies, le parole: ''dalle direttive'' sono sostituite dalle seguenti: ''da specifiche
direttive''».
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e successive modificazioni».
15.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In
tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni''».
Senato della Repubblica
Pag. 121
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
15.3
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 2268 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 comma 1, al punto numero
13) sono abrogate le parole: ''esclusi articoli 6 e 23'' e al numero 56) dello stesso comma sono abrogate
le parole ''esclusi articoli 11 e 115'', all'articolo 2270 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66
comma 1 sono abrogati i punti numero 1) e numero 3)''».
15.4
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).
15.5
DI BIAGIO
Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:
«6-sexties. All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono
soppresse le seguenti parole: '', se unici superstiti,''».
Art. 17
17.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 168.000.000».
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1. È autorizzata, dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per
iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».
17.2
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 1, dopo le parole: «della popolazione e dei rifugiati», inserire le seguenti: «inclusa
l'eventuale predisposizione sul suolo africano di uno o più campi d'accoglienza per migranti richiedenti
asilo, nei quali espletare le procedure di accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione
dello status di rifugiato».
17.3
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 1, dopo le parole: « Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le seguenti: «e Ucraina».
17.4
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 1, dopo le parole: «Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le seguenti: «e Haiti».
17.5
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Sopprimere il comma 1-bis.
17.6
BERTOROTTA, MARTON, LUCIDI, AIROLA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 3, sostituire le parole: «euro 1.700.000», con le seguenti: «euro 5000.000»,
conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «euro 120.000.000», con le seguenti:
«euro 116.700.000».
Art. 18
18.1
SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo deve essere principalmente
destinato allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di
nuovi sminatori».
18.2
Senato della Repubblica
Pag. 122
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000
per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di
stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».
Conseguentemente all'articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis
».
e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro
dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e
dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non
inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati».
18.3.
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
25.000.000 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione
nei territori palestinesi».
Conseguentemente all'articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis
».
e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro
dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e
dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non
inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati».
18.4
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata, dal l o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.000.000
per interventi. di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di
stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:
alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti: «euro 881.072.635»;
lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le seguenti: «euro 850.046.528».
18.5
MARTON, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 2, dopo le parole: «per interventi», aggiungere le seguenti: «di comprovata efficacia».
18.6
Senato della Repubblica
Pag. 123
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
LUCIDI, MARTON, AIROLA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e della NATO».
18.7
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
All'interno del comma 4, dopo le parole: «e della Nato» inserire la seguente: «e». Sopprimere le
parole comprese tra: «nonché» e: «crediti formativi universitari per mese di attività».
18.8
BERTOROTTA, MARTON, LUCIDI, AIROLA, COTTI, SANTANGELO
Al comma 5, sopprimere le parole: «, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa
Adriatico Ionica,».
18.9
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Al comma 6, dopo le parole: «italiani all'estero» inserire le seguenti: «In nessun caso si potranno
impegnare risorse dello Stato per corrispondere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini
italiani sequestrati all'estero, qualora catturati in Paesi pubblicamente definiti ad alto rischio dal
Ministero degli Affari Esteri».
18.10
SANTANGELO, MARTON, LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, COTTI
Al comma 7, dopo le parole: «aree di crisi», aggiungere le seguenti: «, individuate previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari,».
Art. 19
19.1
DI BIAGIO
1. All'articolo 19 dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
«2-ter. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per gli aumenti retributivi, ai sensi dell'articolo 157
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in favore del personale a contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari italiani all'estero di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967».
Conseguentemente all'articolo 18 comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
«2.300.000» è sostituito da «1.800.000».
19.0.1
DI BIAGIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di regime dei contratti e retribuzione del personale assunto a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 152, primo comma, le parole: «a contratto», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) all'articolo 154:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
''Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge
locale. Eventuali controversie che dovessero insorgere a causa delle presenti disposizioni saranno di
competenza esclusiva del tribunale italiano'';
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''Al personale assunto ai sensi dell'articolo 152, ancorché regolato dalla legge locale, si applicano
gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali
unitarie, nonché tutte le norme relative ai distacchi, aspettative e permessi e altre prerogative sindacali
previsti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale del comparto Ministeri'';
Senato della Repubblica
Pag. 124
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
c) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
''Art. 157. - (Retribuzione) ? 1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale
tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, nonché dei parametri
di crescita economica del Paese.
2. La determinazione della retribuzione di cui al comma 1 tiene altresì conto dell'anzianità di
servizio, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. È altresì determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso
Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel
costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione
sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La
conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le retribuzioni, sulla base dei parametri di cui al presente articolo, sono negoziate con le
organizzazioni sindacali rappresentative.
4. In ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per
professionalità analoghe.'';
d) all'articolo 157-sexies, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera
retribuzione per i primi centoventi giorni e, nei successivi quattordici mesi, la retribuzione ridotta di un
decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori diciotto mesi senza retribuzione.
Trascorso tale periodo massimo di trentasei mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alle
conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego)'';
e) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:
''Art. 160. - (Assunzione presso altro ufficio) ? 1. Nel caso di chiusura o soppressione di un
ufficio all'estero, l'Amministrazione è tenuta a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto
presso un altro ufficio all'estero. L'impiegato assunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la
precedente anzianità di servizio e il precedente regime contrattuale.
2. L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personal!, dopo aver
prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso l'ufficio all'estero, può essere autorizzato ?
tenuto conto delle esigenze di servizio ? a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero
entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma,
l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio.
3. Nei casi previsti dal presente articolo si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui
all'articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi
dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione
o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione deve essere disposta, tenuto conto delle esigenze
di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con
apposito decreto ministeriale; nel caso di soppressione o chiusura degli istituti italiani di cultura, il
personale in servizio pressò i medesimi è riassorbito dalla sede diplomatico-consolare più vicina. Nei
soli casi di cui al comma 1, agli impiegati a contratto è attribuito un contributo alle spese di
trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e della finanze'';
f) all'articolo 166, primo comma, la lettera f) è abrogata.
2. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
''3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione
del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti
italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto
previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale e delle deleghe conferite alle organizzazioni
Senato della Repubblica
Pag. 125
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo
del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi
dell'articolo 43''.
3. Al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2-bis.'';
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
''Art. 2-bis. 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze
per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo di cui al comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi
particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture
sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a
seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte dell'amministrazione, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può
procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto.
5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tubercolosi.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, per i primi centoventi giorni di assenza;
b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale spettante nella
stessa sede a parità di mansioni agli impiegati con contratto regolato dalla legge locale, e comunque
non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS), fino al nono mese di assenza;
c) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per i successivi tre mesi di assenza;
d) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per gli ulteriori sei mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1;
e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia è comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o
alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo dell'assenza per malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal primo giorno di essenza, attraverso strutture sanitarie pubbliche ove
possibile o, in alternativa, medico di fiducia.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello
di residenza, ne dà tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante te fasce orarie come sopra
Senato della Repubblica
Pag. 126
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dame preventiva comunicazione
all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificata impedimento.
15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità
di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti''.
4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103,
introdotto dal comma 3 del presente articolo, si applicano alle assenze per malattia in corso e a quelle
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto di lavoro ove vi fossero norme legali o contrattuali locali più favorevoli.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante
risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del
2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
Art. 19-bis
19-bis.1
TONINI
Al comma 1 dopo le parole: «web istituzionale» inserire le seguenti: « e con aggiornamento costante»
e dopo le parole: «Paesi stranieri» aggiungere, in fine, le seguenti: «specificando e delimitando le aree
interessate»;
sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità
individuale di chi assume la decisione di intraprenderli salvo l'obbligo di adeguata informativa circa le
condizioni di sicurezza delle mete da parte degli agenti di viaggio intermediari ed organizzatori».
19-bis.2
BOCCA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi
forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986
n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza
delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto
ministeriale 7 gennaio 2013».
19-bis.3
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
''Nel caso di cui al secondo periodo del primo comma, le funzioni di cui alla lettera b)
dell'articolo 5. sono esercitate, per delega del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dai rappresentanti diplomatici e consolari dell'Unione europea, se presenti nella località
di destinazione''.
3-ter. All'articolo 9 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il primo ed il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
''Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto,
adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro
Senato della Repubblica
Pag. 127
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del
lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. Analogamente, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il
rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che conducano operazioni in Stati o
territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati ai sensi dell'articolo 110,
comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, nell'interesse della fiscalità nazionale ed europea.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto,
adottare particolari disposizioni in ordine al passaporto, o documento equipollente, di coloro che
intendano recarsi in aree geografiche teatro di conflitti interstatali o interni agli Stati, quando la vita, la
libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati
Paesi.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in circostanze eccezionali, con
proprio decreto motivato, può adottare particolari disposizioni in ordine all'espatrio di cittadino
italiano, di cittadino dell'Unione europea o di straniero residente in Italia:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo consistono:
a) nella possibilità di sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o
disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale solo ad alcuni luoghi
della destinazione richiesta;
b) nell'obbligo di segnalare, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nella località
di destinazione, la residenza e gli eventuali spostamenti interni allo Stato estero;
c) nell'obbligo di evitare determinate aree geografiche, ove si svolgono attività di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale secondo quanto stabilito dalle risoluzioni adottate ai
sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
d) nell'obbligo di non intraprendere determinate attività contrarie alle misure di congelamento
di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta
delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo;
e) nell'obbligo di n;n venire in relazione con determinati soggetti designati dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e
Successive modificazioni.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al quarto comma comporta la sospensione
temporanea ovvero il ritiro dei passaporti già rilasciati, con l'obbligo di immediato rimpatrio e divieto
di concessione di nuovo passaporto per i successivi tre anni''.
3-quater. All'articolo 24 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, dopo il terzo comma è aggiunto
il seguente:
''Chiunque non adempie agli obblighi o ai divieti di cui al quinto comma dell'articolo 9 è punito,
se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda da euro 250
a 2.500''».
19-bis.4
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 3, inserire, il seguente:
«3-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi
forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986
n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza
delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto
Senato della Repubblica
Pag. 128
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) , 3ª (Affari esteri,
emigrazione)4ª (Difesa) - Seduta n. 2 (nott.) dell'08/04/2015
ministeriale 7 gennaio 2013».
19-bis.5
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al personale cooperante nazionale appartenente ad Organizzazioni Non Governative non
è consentito recarsi nei Paesi e nelle aree giudicate pubblicamente ad alto rischio dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale se non con un nulla osta rilasciato dal medesimo
Dicastero».
Art. 19-bis
19-bis.0.1
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-ter.
(Disposizioni in materia di sicurezza in caso di locazioni turistiche)
1. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma
conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986
n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza
delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 n. 773, e dal decreto
ministeriale 7 gennaio 2013».
19-bis.0.2
DIVINA, STEFANI, STUCCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-ter.
(Sospensione delle attività politico-militari
bilaterali con la Repubblica del Brasile)
1. Fino al perfezionamento delle pratiche per l'estradizione in Italia di Cesare Battisti, è sospesa
l'attività di cooperazione politico-militare con la Repubblica del Brasile».
Senato della Repubblica
Pag. 129
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4. Trattazione in consultiva
1.4. Trattazione in consultiva
Senato della Repubblica
Pag. 130
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.1. Sedute
1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Titolo breve: D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 260 (ant.)
2 aprile 2015
Esito: Esame e
rinvio
Conclusione su
presupposti di
costituzionalità
N. 261 (pom.)
8 aprile 2015
Esito: Favorevole
Conclusione su
presupposti di
costituzionalità
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 379 (ant.)
9 aprile 2015
Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
all'Assemblea
Esito: Rinvio su
emendamenti
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
N. 199 (ant.)
8 aprile 2015
Senato della Repubblica
Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
Pag. 131
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
N. 200 (pom.)
8 aprile 2015
1.4.1. Sedute
Esito: Favorevole
con osservazioni
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
N. 133 (pom.)
8 aprile 2015
Esito: Favorevole
Parere destinato
alla Commissione
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 15 (ant.)
9 aprile 2015
Sottocomm. pareri (fase disc.)
Esito: Favorevole
con osservazioni
Parere destinato
alla Commissione
Senato della Repubblica
Pag. 132
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2. Resoconti sommari
Senato della Repubblica
Pag. 133
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari
Costituzionali)
Senato della Repubblica
Pag. 134
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 260 (ant.) del 02/04/2015
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del
02/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
AFFARI COSTITUZIONALI
(1ª)
GIOVEDÌ 2 APRILE 2015
260ª Seduta
Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
Esame e rinvio)
La presidente FINOCCHIARO (PD), in qualità di relatrice, illustra il decreto-legge n. 7 del 18
febbraio 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia. Il provvedimento si compone di 21 articoli, ripartiti in
cinque Capi.
Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 8, detta disposizioni di contrasto del terrorismo
internazionale. In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai
delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire: i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si
Senato della Repubblica
Pag. 135
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 260 (ant.) del 02/04/2015
arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, con la reclusione da 3 a 6
anni; chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con
finalità di terrorismo, con la reclusione da 3 a 6 anni; colui che dopo aver autonomamente acquisito le
istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in
essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti, con la reclusione da 5 a 10 anni. La
disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di
terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.
L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei
cosiddetti foreign fighters, prevedendo aggravanti di pena. Si stabilisce poi che la polizia postale e
delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black list dei siti Internet utilizzati per
la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della
polizia giudiziaria. Sono introdotti, inoltre, specifici obblighi in capo agli Internet providers connessi
agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete.
L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di
precursori di esplosivi e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi. Viene
inoltre prevista una sanzione amministrativa a carico degli operatori che legittimamente trattano tali
sostanze omettendo di segnalare alle autorità operazioni sospette.
L'articolo 4 interviene sul codice antimafia per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di
prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato, mentre l'articolo 5 reca una serie di disposizioni
concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e
ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza
connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.
L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini
investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti
commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i
servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità
terroristica di matrice internazionale.
L'articolo 7 interviene sul codice della privacy per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di
polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le
disposizioni ? prevalentemente a tutela dell'interessato ? previste dal codice.
L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di
informazione e sicurezza interna ed esterna. Ulteriori modifiche riguardano la legge di riforma dei
servizi segreti (legge n. 124 del 2007).
Gli articoli 9 e 10 ? che compongono il Capo II, relativo al coordinamento nazionale delle indagini nei
procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale - prevedono l'attribuzione al procuratore
nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti
organizzativi.
Si sofferma quindi sul Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16, che reca disposizioni in materia di
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nello specifico, gli articoli 11, 12 e 13 recano
le autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, necessarie alla proroga
del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di
criteri geografici. In particolare, all'articolo 11 sono previste le autorizzazioni di spesa relative alle
missioni internazionali che si svolgono in Europa e, all'articolo 12, quelle relative alle missioni
internazionali che si svolgono in Asia.
Il comma 3 dell'articolo 13 autorizza la spesa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30
settembre 2015, per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione Atalanta
dell'Unione europea al largo delle coste della Somalia.
Senato della Repubblica
Pag. 136
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 260 (ant.) del 02/04/2015
L'articolo 14 reca disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La
disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa per interventi urgenti o acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei
casi di necessità e urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.
L'articolo 15 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle
missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina
penalistica, mentre l'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.
Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo
17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo18) e il regime degli interventi
(articolo 19).
Da ultimo, l'articolo 20, compreso nel Capo V, reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale
antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 21
contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
Rileva la necessità e urgenza di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo,
anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, nonché di emanare disposizioni per
assicurare la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di
cooperazione allo sviluppo e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Propone, quindi, alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo
77 della Costituzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.
Senato della Repubblica
Pag. 137
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.)
dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
AFFARI COSTITUZIONALI
(1ª)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
261ª Seduta
Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno
Bocci.
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno
il disegno di legge costituzionale n. 1778 (Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti
locali alle Province autonome di Trento e di Bolzano).
Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame del disegno di legge n. 1556, in materia di
parità di genere nei consigli regionali, del disegno di legge n. 865, volto a istituire una Commissione
nazionale per i diritti umani, del disegno di legge n. 545, relativo all'ammissibilità dei referendum
abrogativi di leggi tributarie e di ratifica, nonché del disegno di legge n. 1138, recante norme di
indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale, e del disegno di legge n.
1313, che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sui costi degli enti
partecipati o controllati, tutti già iscritti all'ordine del giorno.
La Commissione conviene.
Senato della Repubblica
Pag. 138
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
IN SEDE REFERENTE
(1522) ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i
decisori pubblici
(281) MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari
nelle relazioni istituzionali
(358) RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali
(643) NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi
(806) D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di
relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività
dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari
(992) MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di
rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali
(1191) MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari
(1497) Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi
particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi
(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi
- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.
La PRESIDENTE comunica che l'associazione VerA ha fatto pervenire un contributo scritto, che sarà
reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione
Informa, inoltre, che Confindustria, intervenuta in audizione il 19 febbraio scorso, ha a sua volta
inviato una memoria, la quale sarà anch'essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.
Non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale.
Il relatore CAMPANELLA (Misto-ILC) propone di adottare il disegno di legge n. 1522, d'iniziativa
del senatore Orellana, come testo base per il seguito dell'esame.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta in
votazione e accolta.
La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di giovedì 23 aprile il termine per la presentazione di
emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1522, adottato come testo base per il seguito
dell'esame.
La Commissione conviene.
Senato della Repubblica
Pag. 139
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole, avanzata nella seduta di giovedì 2 aprile dalla presidente Finocchiaro, in qualità di
relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.
IN SEDE REFERENTE
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per
lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.
La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati
in allegato.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ricorda di aver chiesto al rappresentante del Governo un elenco
dettagliato delle festività religiose e civili che impedirebbero di fissare lo svolgimento delle elezioni in
una data antecedente il 31 maggio.
Il sottosegretario BOCCI ribadisce che il 17 maggio, a L'Aquila, è prevista l'adunata nazionale degli
Senato della Repubblica
Pag. 140
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
alpini. In occasione di tale evento, si registra solitamente un'ampia partecipazione, anche di molti
sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati. Il 24 maggio, invece, ricorre la Pentecoste ebraica: a
tale proposito, la legge n. 101 del 1989, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità
ebraiche italiane, vieta espressamente lo svolgimento di elezioni in coincidenza con ricorrenze
religiose ebraiche. Analogamente, quindi, non è possibile anticipare le elezioni al 10 maggio, in quanto
l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerebbe appunto il 24 maggio.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che, con un intervento tempestivo, sarebbe stato possibile
prevedere lo svolgimento delle elezioni nel mese di aprile, evitando le complicazioni che hanno
provocato lo slittamento dell'election day al 31 maggio.
Il relatore MIGLIAVACCA (PD) ritiene che ormai anche i partiti politici abbiano organizzato le
rispettive campagne elettorali in base alla scadenza del 31 maggio, pertanto appare ragionevole
confermare la data proposta dal Governo.
In riferimento ai contenuti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli, ritiene opportuno
compiere un'approfondita riflessione circa la scelta di ricorrere alla decretazione d'urgenza per
intervenire su una materia particolarmente sensibile, quale quella elettorale, che richiede in ogni caso
la massima ponderazione e un consenso quanto più possibile ampio.
Il senatore CRIMI (M5S) ribadendo le sue riserve, esprime il suo più fermo dissenso rispetto alla scelta
di ricorrere allo strumento del decreto-legge in materia elettorale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULIVENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popolare
(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in
materia di ordinamento degli enti locali nella regione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.
La PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato un nuovo emendamento 01.101,
pubblicato in allegato al resoconto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Senato della Repubblica
Pag. 141
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - Introduzione
dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di
accesso ad internet
(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - Modifica all'articolo 21
della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone di adottare il disegno di legge
n. 1561, d'iniziativa del senatore Campanella, come testo base per il seguito dell'esame.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta in
votazione e accolta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1818
ordini del giorno
G/1818/1/1
CALDEROLI
Il Senato,
premesso che
il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di
conversione recita testualmente: "Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi
costituzionali";
il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;
il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza
della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale "di
contorno";
tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della
legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo "non può", mediante un decreto-legge,
"provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione": materie, queste,
fra le quali rientra anche quella elettorale;
impegna il Governo,
in sede di emanazione di provvedimenti provvisori di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto
rispetto dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, e della legge n. 400 del 1988.
emendamenti
Senato della Repubblica
Pag. 142
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015
Art. 1
1.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Sopprimere l'articolo.
1.0.1
CALDEROLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.1-bis
(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 2quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più referendum di cui all'articolo 123
della Costituzione, la convocazione degli elettori avviene per tutti i referendum nella medesima data
di cui al comma 1 del presente articolo."».
Art. 2
2.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Sopprimere l'articolo.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1289
Art. 1
01.101
RUSSO, relatore
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo la lettera 1-bis) è
aggiunta la seguente: " 1-ter) ordinamento del Porto di Trieste;"».
Senato della Repubblica
Pag. 143
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)
Senato della Repubblica
Pag. 144
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379
(ant.) del 09/04/2015
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
BILANCIO
(5ª)
GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
379ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1791-A) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)
Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo
trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.
Il presidente AZZOLLINI informa che non sono pervenute proposte emendative al disegno di
legge.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non
ostativo, proposto dal RELATORE.
Senato della Repubblica
Pag. 145
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379
(ant.) del 09/04/2015
(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della
disponibilità delle risorse stanziata dall'articolato.
Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle somme indicate presso il fondo
speciale di parte corrente, relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle
finanze. Indica, tuttavia, in relazione all'assenza di una specifica finalizzazione all'interno di tale
accantonamento, la preferenza per una copertura a carico di un'autorizzazione di spesa nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Il PRESIDENTE prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando comunque che, stante la
disponibilità delle risorse, la Commissione dovrà limitarsi ad un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il vice ministro MORANDO si dichiara in grado di fornire alcuni riscontri ai rilievi sollevati nel corso
della seduta di ieri dal relatore, riservandosi di produrre nel prosieguo documentazione elaborata dalla
Ragioneria generale dello Stato. In primo luogo, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), ritiene,
in effetti, foriere di nuovi oneri le parole "nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti
i cittadini le competenze digitali di base" tra le attività di competenza dell'amministrazione.
Il PRESIDENTE conviene con la preoccupazione espressa, e ritiene dunque che quantomeno le parole
"per tutti i cittadini" debbano essere espunte, a garanzia dell'invarianza finanziaria del testo.
Il vice ministro MORANDO richiama, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera l), ritenendo che la previsione
di un responsabile dotato di specifiche competenze alle dirette dipendenze dell'autorità politica, allo
stato non contemplato, produca maggiori oneri.
Il senatore SANTINI (PD) prende atto e conviene sulla circostanza che la indicazione di una nuova
funzione dirigenziale rappresenti un costo aggiuntivo, tuttavia chiede se sia possibile realizzare lo
Senato della Repubblica
Pag. 146
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379
(ant.) del 09/04/2015
scopo, che pare meritevole, tramite l'utilizzo di personale già in servizio.
Il PRESIDENTE considera l'opzione in astratto possibile, ma di competenza della commissione di
merito, ovvero dell'Assemblea.
Il rappresentante del GOVERNO, premesso di non avere osservazioni a proposito dell'articolo 7,
richiama, invece, l'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 1, con il quale si includono i dirigenti delle
Camere di commercio nel ruolo unico statale. L'opzione appare incoerente con l'attuale cornice
contrattuale, che fa riferimento all'inquadramento previsto per il settore delle regioni e degli enti locali.
Per avere, quindi, certezza dell'invarianza di oneri, appare necessario mantenere il personale in
questione nel medesimo comparto. Esprime, poi, un avviso contrario sul successivo punto 4), poiché il
sistema di reclutamento e gestione dei dirigenti apicali ivi individuato non garantisce l'invarianza
finanziaria. Quanto, invece, alla lettera g), ritiene che le proroghe di incarico ivi previste non
presentino criticità finanziarie, essendo previste solo per un tempo limitato. Invita, poi, alla
soppressione delle parole "superamento degli automatismi nel percorso di carriera", che risultano
ambigue dal momento che la figura del dirigente contrattualizzato non beneficia di progressioni
automatiche. Esclude, invece, rischi di scopertura in relazione all'articolo 10, comma 4, lettera a).
Diversamente, l'articolo 12, lettera p), appare comportare nuovi oneri e deve, pertanto, essere espunta.
Esclude, poi, l'insorgenza di maggiori oneri in relazione alle lettere segnalate all'articolo 14. Conclude
sull'articolo 15, condividendo l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al
comma 1, nonché un parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari al comma 2. Aggiunge un invito a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera f), che
nell'attuale testo non garantisce la neutralità finanziaria.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo
che essa riprenderà non appena terminati i predetti lavori.
La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,10.
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli
emendamenti )
La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, che occorre conferma della possibilità di svolgere, ad invarianza di oneri, le nuove
funzioni di polizia postale previste dall'articolo 2.
Fa altresì presente che occorre, del pari, conferma della possibilità per il Ministero dell'Interno di
Senato della Repubblica
Pag. 147
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379
(ant.) del 09/04/2015
adempiere alle funzioni conseguenti all'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter. Segnala inoltre la necessità di
indicazioni circa la sufficienza dei fondi utilizzati dall'articolo 5, commi 1 e 2, relativi al Fondo per le
politiche di asilo e ai Fondi da ripartire. Ivi si prevede anche una riduzione significativa delle spese
rimodulabili del Ministero della Difesa: va chiarito se i tagli in questione, cui si aggiunge quello
disposto dal successivo comma 3-quinquies, siano sostenibili per l'attività d'istituto. Analogamente va
accertato che gli esborsi per la sicurezza, che il comma 3 prefigura a carico della Società Expo 2015,
non sono in grado di causare squilibri patrimoniali tali da rendere necessari interventi a carico della
finanza pubblica.
Fa presente che occorrono chiarimenti anche a proposito dell'articolo 8, con il quale si prevede la
possibilità di estendere la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", per comprendere se ciò possa
portare ad un maggior esborso a seguito dell'erogazione della corrispondente indennità. Osserva che
serve conferma che l'estensione delle competenze della Direzione nazionale antimafia alle fattispecie
terroristiche, di cui all'articolo 10, può avvenire senza necessità di maggiori risorse.
Rispetto all'articolo 18, segnala che risulta necessaria una conferma riguardo l'inserimento al comma 4,
in prima lettura, di un finanziamento per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di
sicurezza dell'ONU, con particolare riguardo alla sufficienza delle risorse rimanenti per le restanti
finalità previste dalla stessa disposizione. Al successivo articolo 20 rileva che occorre conferma della
congruità delle disponibilità di cui alle lettere d) ed f) del comma 6. Per ulteriori approfondimenti fa
rinvio alla Nota di lettura n. 82 del Servizio del bilancio.
Il PRESIDENTE informa che è giunta comunicazione da parte del Governo che la relazione tecnica
aggiornata è attualmente in via di completamento. Assicura, dunque, che sarà trasmessa per via
telematica a tutti i componenti la Commissione appena possibile.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per
lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,30.
Senato della Repubblica
Pag. 148
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e
tesoro)
Senato della Repubblica
Pag. 149
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e
tesoro) - Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
FINANZE E TESORO
(6ª)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
199ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
La seduta inizia alle ore 10,35.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce alla Commissione sugli aspetti
di competenza facendo presente che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione
della legge n. 154 del 7 ottobre 2014, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre.
Con il recepimento della normativa europea in materia di stabilimento e libera prestazione di servizi
delle imprese di assicurazione, oggi contenuta nella direttiva n. 2009/138/CE (Solvency II), si tende a
semplificare l?accesso al mercato assicurativo, introducendo il principio dell?autorizzazione unica e
della vigilanza unica. Secondo tale principio (cosiddetto "home country control"), un?impresa di
assicurazioni avente sede in un Paese membro, può svolgere la propria attività nell?intero Spazio
Economico Europeo senza necessità di dover richiedere alcuna autorizzazione aggiuntiva alle autorità
di vigilanza degli Stati in cui intende operare, posto che la stessa sarà sempre sottoposta al controllo
delle autorità del proprio Paese di origine. In ogni caso, l?impresa dovrà operare nel Paese ospitante
nel rispetto delle norme ivi dettate in ragione di un interesse generale. Le imprese di assicurazione
possono quindi esercitare la propria attività in tutti i Paesi che compongono lo Spazio Economico
Europeo, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, vale a dire, senza necessità di
insediarvi una propria succursale.
Con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del
Senato della Repubblica
Pag. 150
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
servizio assicurativo, lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo regime di vigilanza
prudenziale, in adempimento della direttiva sopra citata, nella quale si procede anche a semplificare la
normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad
esclusione di quelle auto). Alla stessa stregua, le modifiche che lo schema di decreto apporta al Codice
delle assicurazioni private (CAP) confluiscono in un quadro normativo unitario e coerente con la
nuova disciplina europea.
Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono state integrate dalla direttiva 2014/51 del 16 aprile
2014 (detta Omnibus II), che reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della crisi economicofinanziaria insorta negli anni 2007-2008. Vi si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi
effettivamente corsi, introducendo altresì nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la
misurazione e la mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova
normativa pone l'accento sulla governancedelle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il
boarded introducendovi nuove funzioni aziendali.
In estrema sintesi i principali obiettivi della direttiva Solvency II sono i seguenti: migliorare
l?integrazione del mercato unico europeo delle assicurazioni e la tutela degli assicurati, potenziare la
competitività dell?industria assicurativa europea e promuovere un incremento della trasparenza e una
maggiore armonizzazione delle regole.
Il recepimento della direttiva è disposto interamente dall'articolo 1 dell'atto in esame, sotto forma di
novella a numerosi articoli del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni
private (CAP); l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il relatore quindi passa ad
illustrare analiticamente l'articolato con specifico riferimento agli aspetti di competenza soffermandosi
in particolare sugli articoli 3 e 3-bis, 14 e 14-bis, sugli articoli di cui al Titolo III, Capo III.
Successivamente specifica che il Capo IV introduce le disposizioni in materia di fondi propri, cioè
degli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali,
mentre il Capo IV-bis (articoli da 45-bis a 51) è stato introdotto per disciplinare i nuovi requisiti
patrimoniali di solvibilità. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, che l'impresa deve calcolare e
comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, deve coprire tutte le perdite potenziali e tutti
i rischi a cui è esposta l'impresa e, allo stesso tempo, riflettere anche le eventuali tecniche di
attenuazione del rischio. L'IVASS ha inoltre il potere di chiedere il ricalcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità qualora il profilo di rischio dell'impresa sia cambiato in modo significativo
rispetto alla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito. Il Requisito copre sia l'attività futura,
cioè i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi, sia l'attività in
corso, coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese.
Il Capo IV-terdisciplina i requisiti dell'informativa all'IVASS ed il processo di controllo prudenziale ai
fini della verifica delle condizioni di esercizio. In particolare, ai sensi dell'articolo 47-quaterle imprese
saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che includano elementi che le consentano di
analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini
di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura
patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.
Il Capo V riguarda la disciplina applicabile alle sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati
terzi. Si ricorda in proposito che la sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di
solvibilità ed un requisito patrimoniale minimo per l'attività esercitata sul territorio di uno Stato
membro e a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni ed a darvi adeguata
copertura.
Il Titolo IV disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime Solvency
II (di cui alla direttiva del 2009).
Il relatore conclude formulando la proposta di esprimere osservazioni favorevoli con due rilievi, in un
testo allegato al resoconto.
Senato della Repubblica
Pag. 151
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia l'esame della proposta di parere testé illustrata alla seduta
pomeridiana.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore Gianluca ROSSI (PD), dopo aver sinteticamente dato conto dei contenuti del decretolegge propone alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni il cui testo è
allegato al resoconto.
Interviene la senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) la quale chiede maggiori chiarimenti
circa l'osservazione relativa al limite del contante.
Il senatore MOLINARI (Misto) pur dichiarandosi favorevole in linea teorica alle osservazioni
formulate dal relatore, dopo aver peraltro preannunciato la valutazione contraria del decreto-legge nel
complesso, formula una serie di osservazioni e di rilievi in merito al parere proposto.
Il presidente Mauro Maria MARINO, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea,
propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146
Senato della Repubblica
Pag. 152
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
a) in relazione all'articolo 3 e all'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come
modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, confermare in capo alla Consob le competenze
sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,
per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei
clienti, come già previsto, in via esclusiva;
b) prevedere che l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 188 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in
esame, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli
investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1854
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in
titolo,
considerato che
nell'ottica di un approccio onnicomprensivo alla lotta al terrorismo, occorre favorire l'introduzione di
misure atte a perseguire specificamente il flusso di capitali che ne alimentano la pervasività. E' infatti
evidente che una stabile organizzazione criminale o terroristica necessiti di finanziamenti stabili: se ne
deduce a corollario che per indebolirne la proliferazione è necessario prosciugarne il finanziamento;
ricerche e testimonianze fin qui esperite hanno condotto a ritenere strumenti funzionali
all'organizzazione ? in virtù del carsismo che li contraddistingue ? l'utilizzo di denaro contante,
elettronico nella forma di paypal, money transfer ecc., contrabbando di opere d'arte, e su un piano di
più ampio respiro, i cosiddetti paradisi fiscali. Di tali elementi si è più volte sottolineata la potenziale
pericolosità nelle molteplici declinazioni criminali;
al fine di perseguire più efficacemente gli scopi identificati con il disegno di legge in titolo, sia utile da
un lato mutuare ed incentivare l'utilizzo - ai fini delle indagini - di strumenti tipici per l'identificazione
dei reati fiscali quali la tracciabilità del denaro contante (ed il disincentivo all?utilizzo) e dall'altro
inasprire le pene nelle circostanze in cui gli illeciti approvvigionamenti ed occultamenti di provviste di
denaro siano compiuti al fine di nutrire gruppi di stampo terroristico.
Espresso apprezzamento per la norma recata dal comma 5 dell'articolo 2, volta ad implementare una
collaborazione tra UIF (unità d'informazione finanziaria di Bankitalia) e CASA (comitato analisi
strategica antiterrorismo) al fine di corroborare la lotta al riciclaggio internazionale, e va incoraggiato
il legislatore a fornire tutti gli strumenti necessari ? anche straordinari - alle indagini riguardanti tale
specifico ambito;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
in merito al disincentivo nell'utilizzo del denaro contante si suggerisce, anche nell'ambito del disegno
di legge, in coerenza con le norme vigenti, l'introduzione di strumenti che rendano tracciabile, il
ricevimento di elargizioni;
favorire l'introduzione di misure ulteriori di controllo e monitoraggio sui sistemi di pagamento quali
paypal, money transfer;
Senato della Repubblica
Pag. 153
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 199 (ant.) dell'08/04/2015
in ordine alla riciclaggio internazionale, nel quadro della Direttiva 2005/60/CE e delle
raccomandazioni FATF - GAFI (Financial Action Task Force), si suggerisce di valutare la perniciosità
di tale reato più aspramente, qualora sia compiuto con il contrabbando di opere d'arte volto al
finanziamento di organizzazioni terroristiche.
Senato della Repubblica
Pag. 154
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e
tesoro) - Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
FINANZE E TESORO
(6ª)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
200ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con
rilievi)
Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), facendo riferimento al testo alla
proposta di osservazioni presentata nella precedente seduta, puntualizza che i suggerimenti previsti
sono finalizzati a preservare le competenze vigenti della Consob per quanto riguarda determinati
prodotti finanziari gestiti dalle compagnie di assicurazione, specificando inoltre che l'attribuzione
all'IVASS potrebbe comportare costi aggiuntivi.
Il senatore VACCIANO (Misto) ritiene che il recepimento della direttiva Solvency II costituisca
sostanzialmente un atto dovuto e certamente utile, tenuto conto delle analogie e delle correlazioni in
essere tra i mercati finanziari e i prodotti veicolati dalle imprese di assicurazione. D'altro canto ritiene
non sussistenti le preoccupazioni del relatore su eventuali costi aggiuntivi, in quanto l'autorità di
vigilanza sulle imprese assicurative è ormai ricompresa nell'alveo della Banca d'Italia. Viceversa
ritiene opportuno un approfondimento, anche in relazione alla normativa recata dall'Atto del Governo
in titolo, sugli oneri di adeguamento per le imprese di assicurazione alle prescrizioni della Solvency II.
Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che i rilievi del senatore Zeller possono essere intesi
quale specificazione delle competenze proprie della Consob in tema di tutela della trasparenza dei
Senato della Repubblica
Pag. 155
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015
rapporti contrattuali e quindi aggiuntive a quella dell'IVASS.
La senatrice GUERRA (PD) fa presente che il parere predisposto dal relatore risulta omogeneo alle
valutazioni compiute dalla 14a Commissione, nel corso dell'esame della legge di delegazione europea,
in merito al riparto di competenze tra l'IVASS e la Consob, in linea con la differenziazione della
vigilanza per finalità.
Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai
voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, che viene approvata, previo preannuncio di
astensione del senatore MOLINARI (Misto) e della senatrice BOTTICI (M5S).
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)
Il relatore Gianluca ROSSI (PD), facendo riferimento alla proposta di parere favorevole con
osservazioni illustrata nella precedente seduta, specifica che i rilievi da lui formulati trovano
corrispondenza nelle analisi compiute da organismi competenti del Ministero delle finanze e del
Ministero dell'interno, volte a rafforzare la disciplina vigente di contrasto al finanziamento del
terrorismo internazionale, realizzato con il riciclaggio di denaro o la compravendita di opere d'arte.
La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), pur condividendo le finalità del parere, chiede al
relatore di modificare l'osservazione relativa alla limitazione dell'uso del contante, eliminando ogni
fraintendimento rispetto all'obiettivo specifico della lotta al terrorismo internazionale, non
condividendo un generalizzato invito a rendere più incisive le norme limitative all'uso del contante.
Il senatore VACCIANO (Misto), dopo aver stigmatizzato la compresenza di diverse materie nello
stesso decreto-legge e ribadita la propria contrarietà alla proroga delle missioni internazionali,
condivide le perplessità della senatrice Chiavaroli ritenendo peraltro fuorviante il riferimento alle
elargizioni. Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di pagamento elettronico, ritiene opportuno
ampliare i meccanismi di controllo anche alle monete elettroniche quali il bit-coin, non senza
sollecitare una specifica attenzione alla tutela della privacy allorquando si tratta di monitorare e
controllare scelte individuali.
La senatrice BELLOT (Misto-FAL) si associa alle osservazioni critiche in relazione ai limiti al
contante, ricordando la posizione espressa più volte di necessario ampliamento dei limiti previsti
dall'ordinamento italiano, che giudica di ostacolo alla compravendita. Chiede pertanto al relatore di
modificare l'osservazione in commento.
Senato della Repubblica
Pag. 156
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015
Il senatore MOLINARI (Misto) puntualizza che il riferimento alla moneta elettronica, e in particolare
al bit-coin, deve essere inteso nella consapevolezza che tale metodo di pagamento presenta in se stesso
gli elementi di maggiore tracciabilità e recupero delle informazioni.
Interviene successivamente il senatore CARRARO (FI-PdL XVII), a giudizio del quale la diversità di
opinioni in materia di utilizzo del contante - che si ripresenta ogni volta che la questione viene
affrontate sotto vari punti di vista - dovrebbe essere affrontata esclusivamente in un'ottica comune e
condivisa da parte di tutti i paesi appartenenti all'eurozona.
A giudizio del senatore FORNARO (PD) la discussione in atto sembra trascurare la circostanza che il
parere del relatore è esclusivamente indirizzato alle disposizioni finalizzate a contrastare i flussi
finanziari a sostengo del terrorismo internazionale. La discussione sulle limitazioni al contante,
viceversa, meriterebbe un approfondimento specifico da parte della Commissione Finanze, visto che la
questione si ripropone periodicamente, sia per quanto riguarda il riciclaggio del denaro sporco che la
più ampia questione del contrasto all'evasione fiscale.
Dopo un intervento interlocutorio del presidente Mauro Maria MARINO circa le possibili modifiche
della proposta di parere, il relatore Gianluca ROSSI (PD) modifica il primo e il secondo capoverso
della proposta di parere, accogliendo i suggerimenti formulati in precedenza.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di
parere favorevole con osservazioni, nel testo modificato dal relatore (pubblicato in allegato al
resoconto), che viene approvata.
La seduta termina alle ore 15,35.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
a) in relazione all'articolo 3 e all'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come
modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, confermare in capo alla Consob le competenze
sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,
per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei
clienti, come già previsto, in via esclusiva;
b) prevedere che l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 188 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in
esame, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli
investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari.
Senato della Repubblica
Pag. 157
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 200 (pom.) dell'08/04/2015
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1854
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in
titolo,
considerato che
nell'ottica di un approccio onnicomprensivo alla lotta al terrorismo, occorre favorire l'introduzione di
misure atte a perseguire specificamente il flusso di capitali che ne alimentano la pervasività. E' infatti
evidente che una stabile organizzazione criminale o terroristica necessiti di finanziamenti stabili: se ne
deduce a corollario che per indebolirne la proliferazione è necessario prosciugarne il finanziamento;
ricerche e testimonianze fin qui esperite hanno condotto a ritenere strumenti funzionali
all'organizzazione ? in virtù del carsismo che li contraddistingue ? l'utilizzo di denaro contante,
elettronico nella forma di paypal, money transfer ecc., contrabbando di opere d'arte, e su un piano di
più ampio respiro, i cosiddetti paradisi fiscali. Di tali elementi si è più volte sottolineata la potenziale
pericolosità nelle molteplici declinazioni criminali;
al fine di perseguire più efficacemente gli scopi identificati con il disegno di legge in titolo, sia utile da
un lato mutuare ed incentivare l'utilizzo - ai fini delle indagini - di strumenti tipici per l'identificazione
dei reati fiscali quali la tracciabilità del denaro contante (ed il disincentivo all?utilizzo) e dall'altro
inasprire le pene nelle circostanze in cui gli illeciti approvvigionamenti ed occultamenti di provviste di
denaro siano compiuti al fine di nutrire gruppi di stampo terroristico.
Espresso apprezzamento per la norma recata dal comma 5 dell'articolo 2, volta ad implementare una
collaborazione tra UIF (unità d'informazione finanziaria di Bankitalia) e CASA (comitato analisi
strategica antiterrorismo) al fine di corroborare la lotta al riciclaggio internazionale, e va incoraggiato
il legislatore a fornire tutti gli strumenti necessari ? anche straordinari - alle indagini riguardanti tale
specifico ambito;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
in merito al monitoraggio dei flussi di utilizzo sospetto del denaro contante si suggerisce,
nell'ambito del disegno di legge, in coerenza con le norme vigenti, l'introduzione di strumenti che
rendano tracciabile, il ricevimento di liberalità;
favorire l'introduzione di misure ulteriori di controllo e monitoraggio sui sistemi di pagamento
quali paypal, money transfer e altre tipologie similari;
in ordine alla riciclaggio internazionale, nel quadro della Direttiva 2005/60/CE e delle
raccomandazioni FATF - GAFI (Financial Action Task Force), si suggerisce di valutare la perniciosità
di tale reato più aspramente, qualora sia compiuto con il contrabbando di opere d'arte volto al
finanziamento di organizzazioni terroristiche.
Senato della Repubblica
Pag. 158
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo)
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Senato della Repubblica
Pag. 159
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente
(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 133
(pom.) dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
(10ª)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
133ª Seduta
Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Gestore dei servizi energetici
(GSE) Nando Pasquali, presidente e amministratore delegato, Francesco Sperandini, direttore della
divisione operativa, e Attilio Punzo, responsabile della pianificazione e innovazione.
La seduta inizia alle ore 14,40.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la
trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del
Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.
La Commissione conviene.
Senato della Repubblica
Pag. 160
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico
per la crescita del sistema produttivo del Paese: seguito dell'audizione di rappresentanti del
Gestore dei servizi energetici (GSE)
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° aprile scorso.
Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Pasquali, presidente e
amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici (GSE), e gli lascia la parola per completare
le risposte ai quesiti posti nella precedente seduta.
Il dottor PASQUALI, presidente e amministratore delegato del GSE, dopo aver anticipato che tornerà
su alcune considerazioni svolte nella seduta del 1° aprile, fornisce le ulteriori risposte ai quesiti
sollevati in quella occasione dai senatori.
In risposta alle domande del senatore Mucchetti, illustra una tabella di sintesi che contiene la
ripartizione delle opzioni scelte dagli operatori - in base all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge n.
116 del 2014, cosiddetto "spalma-incentivi" -, con evidenza della potenza e della riduzione media della
tariffa incentivante per ogni singola opzione, e fornisce la quantificazione del risparmio atteso per
l'anno 2015,calcolabile in 394,6 milioni di euro.
In particolare, l'opzione A ha riguardato 176 convenzioni, per una potenza di 91.356 kW, una
riduzione media del 19,73 per cento e un risparmio per il 2015 di 6,4 milioni di euro; l'opzione B ha
riguardato 4.787 convenzioni, per una potenza di 3.832.478 kW, una riduzione media del 14,18 per
cento e un risparmio per il 2015 di 202,1 milioni di euro; l'opzione C ha riguardato 7.846 convenzioni,
per una potenza di 6.546.682 kW, una riduzione media del 7,12 per cento e un risparmio per il 2015 di
186,1 milioni di euro.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato la norma del decreto-legge n. 116 del 2014 che prevedeva la
possibilità di cartolarizzazione degli incentivi, rimasta finora inattuata, chiede quale sia il risparmioper
gli anni successivi al 2015.
Il dottor PUNZO chiarisce che il risparmio sarà di 394,6 milioni di euro fino al 2019, mentre
successivamente, a causa degli effetti dell'opzione B, si ridurrà. In proposito, si riserva di fornire i
relativi dati, suddivisi per anno.
Il dottor PASQUALI, informa altresì che risultano notificati presso il GSE numerosi ricorsi pendenti
in sede di giurisdizione amministrativa e civile e che il TAR del Lazio non si è ancora pronunciato in
proposito.
In riferimento alla domanda del Presidente sugli effetti della norma relativa agli impianti ubicati in
Sicilia, spiega che, a causa di un ricorso da parte di un comitato di cittadini, l'iter del progetto per la
realizzazione dell'elettrodotto "Sorgente-Rizziconi" ha subito un rallentamento. Comunque, sulla base
di informazioni in possesso del GSE, evidenzia una diminuzione di circa il 20 per cento del prezzo
zonale in Sicilia nel periodo gennaio-marzo 2015 rispetto al medesimo periodo gennaio-marzo 2014,
avvertendo tuttavia di non disporre di dati sui conseguenti effetti per i consumatori.
Senato della Repubblica
Pag. 161
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
Il PRESIDENTE si riserva di chiedere ulteriori informazioni sul punto all'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
Quanto alle domande formulate dal senatore Berger, il dottor PASQUALI informa che lo scorso
febbraio il GSE ha segnalato come spesa annua indicativa il valore di 5,720 miliardi di euro e che fino
al raggiungimento del valore di 5,8 miliardi potranno accedere agli incentivi solo impianti di piccola
taglia, attraverso il sistema dell'accesso diretto. Avverte altresì che si è in attesa di un nuovo decreto
ministeriale che fissi modalità e criteri di accesso agli incentivi destinati alle fonti rinnovabili non
fotovoltaiche per gli impianti di taglia maggiore.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede cosa si intenda per impianti di
piccola taglia e se le domande dichiarate idonee, una volta terminate le risorse disponibili vadano
ripresentate o godano di una qualche priorità per il futuro.
Il dottor PASQUALI risponde che di norma vi è l'onere di ripresentarle, salvo indicazione diversa del
prossimo decreto.
Il dottor SPERANDINI chiarisce che le domande sono accolte fino a concorrenza dei 5,8 miliardi
disponibili; una volta raggiunto quell'importo, le ulteriori domande sono respinte. Per impianti di
piccola taglia - il riferimento è al settore dell'idroelettrico - si intendono quelli che vanno da 50 kW a secondo certe condizioni - 250 kW.
La senatrice LANZILLOTTA (PD) chiede quale sia la taglia degli impianti fotovoltaici per poter
accedere allo "spalma-incentivi".
Il dottor SPERANDINI risponde che la taglia è di 200 kW.
Il dottor PASQUALI ricorda le opzioni conseguenti all'approvazione del decreto cosiddetto
"destinazione Italia" per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che
beneficiano di meccanismi di incentivazione quali i Certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva,
ovvero tariffe premio, e informa che al 17 febbraio 2015 avevano optato per la rimodulazione della
tariffa circa 160 impianti e che sono stati presentati 21 ricorsi al TAR del Lazio.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede sulla base di quali criteri si
stabilisca il prezzo minimo garantito e sollecita un giudizio sul numero di 160 rimodulazioni, che egli
valuta basso.
Il dottor SPERANDINI risponde che la fissazione del prezzo minimo garantito è di competenza
dell'AEEGSI.
Il dottor PASQUALI ritiene che il numero delle rimodulazioni sia legato alle scelte degli operatori e
alle opzioni che i provvedimenti che si sono succeduti in materia offrivano loro. Ricorda nuovamente
che gli obiettivi previsti dal Piano d?azione nazionale per le energie rinnovabili sono stati raggiunti in
anticipo, e addirittura in misura maggiore, rispetto al 2020.
Al senatore Margiotta risponde che il GSE fornisce un supporto tecnico al MISE e non interviene su
valutazioni di carattere politico e che tutte le proposte di ammissione agli incentivi sono condotte nel
rispetto dei tempi previsti dai provvedimenti di riferimento.
Senato della Repubblica
Pag. 162
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
Quanto alle domande del senatore Girotto sull'aumento degli oneri di sistema dello 0,7 per cento e sul
contributo delle rinnovabili al risparmio in bolletta, informa che il GSE non ha competenze specifiche
per pronunciarsi.
Ribadisce ancora che, in base ad una recente delibera dell'AEEGSI, il 31 dicembre 2015 cesserà il
regime dei certificati verdi; conseguentemente, a giugno del 2016 il Gestore dovrà pagare tutti quelli
emessi fino a quella data.
In merito ai quesiti posti dal senatore Scalia, ricorda gli effetti del comma 3 dell'articolo 26 del
decreto-legge n. 116 del 2014, cosiddetto "spalma-incentivi", con le relative opzioni per gli operatori.
Rispondendo al quesito del senatore Tomaselli, fornisce poi il dato disaggregato del risparmio dei
394,6 milioni di euro sopra citati per classi di potenza installata. In particolare, la classe di potenza
minore o uguale a 500 kW ha riguardato 4.123 convenzioni, per una potenza di 1.284.525 kW e un
risparmio per il 2015 di 45,8 milioni di euro; la classe di potenza tra 500 e 900 kW ha riguardato 2.971
convenzioni, per una potenza di 1.694.712 kW e un risparmio per il 2015 di 63 milioni di euro; la
classe di potenza superiore a 900 kW ha riguardato 5.715 convenzioni, per una potenza di 7.491.279
kW e un risparmio per il 2015 di 285.8 milioni di euro.
Alle domande del Presidente sul meccanismo dei certificati bianchi risponde il dottor SPERANDINI,
il quale ricorda che la quantità di questi titoli di efficienza energetica è decisa dal Ministero dello
sviluppo economico e che il relativo prezzo è stabilito dall'AEEGSI.
Spiega poi che l'onere gravante sulle bollette è determinabile come prodotto tra il volume dei titoli di
efficienza energetica (TEE) e il contributo tariffario fissato dall'Autorità e che, in caso di maggiore
offerta di titoli da parte del GSE, attraverso il Gestore dei mercati energetici (GME), ci sarà un
vantaggio per i consumatori. Per il 2013 il GSE ha comunque certificato risparmi tali da consentire la
copertura dell'80 per cento dell'obbligo posto in capo ai distributori, con una spesa complessiva di 710
milioni di euro.
Sul tema dell'Acquirente unico interviene il dottor PASQUALI, che ne ripercorre la storia e le funzioni
sin dalla sua istituzione, nel 1999; valutato l'alto numero di clienti del servizio di maggior tutela, egli
considererebbe utile una riflessione che valuti da un lato le esigenze di tutela degli utenti, dall'altro gli
effetti della liberalizzazione del mercato dell'energia.
Il PRESIDENTE chiede quanta energia venga trattata dall'Acquirente unico e se ci siano stati
fenomeni migratori, ed eventualmente in quale direzione, tra libero mercato e mercato tutelato.
Il dottor PASQUALI risponde che migrazioni ci sono state in entrambi i sensi.
Il PRESIDENTE chiede se e quanto costi di più l'energia rivenduta dall'Acquirente unico rispetto a
quella che può essere acquista sul libero mercato.
Il dottor SPERANDINI informa che il prezzo del servizio di maggior tutela è il 20 per cento più basso
di quello del libero mercato.
Il dottor PASQUALI chiarisce sinteticamente i vantaggi e gli svantaggi dei due mercati. Informa poi
che l'Acquirente unico rappresenta circa 70-80 TW, cioè un quarto del totale dell'energia venduta sul
mercato italiano.
Il PRESIDENTE, alla luce di quanto riportato dagli auditi, auspica una riflessione sugli esiti dei
Senato della Repubblica
Pag. 163
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
processi di liberalizzazione del mercato dell'energia. Infatti, tra la produzione da fonti rinnovabili, che
hanno priorità di dispacciamento, i contributi alle fonti rinnovabili assimilate (CIP6) e la
cogenerazione ad alto rendimento, la percentuale di energia non contendibile supera il 50 per cento.
Inoltre, della rimanente, la metà viene acquistata dall'Acquirente unico. In conclusione, a suo giudizio,
solo un quarto dell'energia totale è contendibile ed effettivamente contesa.
Come già segnalato nell'audizione del 1° aprile, fa notare che il risparmio sul prezzo dell'energia
legato all'aumento della produzione da fonti rinnovabili non è sufficiente a compensare i cospicui
incentivi forniti alle stesse, determinando così un bilancio fortemente negativo. Segnala poi come il
prezzo dell'energia, salvo qualche diminuzione legata alla congiuntura internazionale, resti alto, e
come ciò suggerisca, a suo avviso, la necessità di una riflessione complessiva in merito al
mantenimento degli attuali livelli di incentivi alle rinnovabili e alla finalità di contenere i costi
dell'energia.
Considera necessario un confronto con il Governo per valutare gli effetti delle disposizioni varate, una
delle quali - già ricordata - non attuata, nonostante potesse portare risparmi annui molto consistenti.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur possibilista di fronte all'ipotesi di
una ulteriore revisione del sistema di incentivi alle rinnovabili, valuta molto positivamente le scelte
che sono state fatte in passato per sostenere il settore specifico e che hanno portato vantaggi
all'economia nazionale e all'ambiente.
Il dottor PASQUALI, in conclusione, ritiene opportuno far presente che, in relazione a domande che
esulavano da competenze specifiche del GSE, i dati forniti hanno solo valore indicativo.
Il presidente MUCCHETTI ringrazia il dottor Pasquali, il dottor Sperandini e l'ingegnere Punzo per il
contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica, infine, che l'ulteriore
documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)
Senato della Repubblica
Pag. 164
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia, che si compone di 26 articoli, ripartiti in cinque Capi.
Per le parti di competenza della 10a Commissione segnala gli articoli 2, 3, 4-bis, 6-bis e 19-bis.
L?articolo 2 reca misure di prevenzione volte a contrastare le attività di proselitismo attraverso Internet
dei cosiddetti foreign fighters. In particolare, il comma 4 stabilisce che, in presenza di concreti
elementi che facciano ritenere che specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti per via
telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato agli Internet providers di provvedere alla
rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere
immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica, pena l?interdizione
all?accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo.
L'articolo 3, al comma 3-bis prevede che i venditori e fabbricatori di armi, munizioni e materiali
esplodenti debbano comunicare tempestivamente alle questure, per via informatica o telematica, le
informazioni e i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi ed esplosivi
(attualmente l'obbligo di comunicazione è mensile e il ricorso alle modalità informatiche è facoltativo).
Il comma 3-ter prevede l'obbligo per le imprese (anche in consorzio tra loro) di istituire un sistema di
raccolta dati per esplosivi ad uso civile che ne permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione
alla vendita e di verificare periodicamente l'efficacia del sistema di raccolta dei dati, anche
assicurandone la protezione dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali obblighi
a carico delle imprese di armi e esplosivi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 4-bis modifica l'articolo 132 del Codice della privacy in materia di conservazione dei dati di
traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di
conservare i dati relativi al traffico telematico, esclusi i contenuti della comunicazione, è equiparato a
quello del traffico telefonico (24 mesi). Analogamente, viene prevista la conservazione per 24 mesi dei
dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.
L'articolo 6-bis modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia, anche con riferimento alle
dichiarazioni rese in procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, tra i quali rientrano l'associazione per delinquere finalizzata ai reati di alterazione o
uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e l'introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi.
L'articolo 19-bis disciplina gli adempimenti in capo al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, anche con il contributo informativo degli organismi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica, per rendere pubblici i rischi per l'incolumità dei
cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri - cittadini che restano responsabili per le
conseguenze dei viaggi all'estero -, nonché i comportamenti rivolti a ridurre tali rischi.
Passando alla restante parte del provvedimento, evidenzia le modifiche alle disposizioni del codice
penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i cosiddetti foreign fighters,
ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo
(articolo 1), all'ordinamento penitenziario (articolo 3-bis) e al Codice antimafia e al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(articolo 4).
Si prevedono inoltre disposizioni volte ad assicurare un maggior impiego di personale delle forze di
polizia per il contrasto alla criminalità e la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle
attività di controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse
alla realizzazione dell?Expo 2015 (articolo 5), nonché un potenziamento delle capacità di controllo sul
territorio delle forze di pubblica sicurezza (articolo 5-bis).
L'articolo 6 reca norme in materia di permessi di soggiorno a fini investigativi, mentre l'articolo 6-ter
Senato della Repubblica
Pag. 165
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo venga informato in relazione ad
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Si interviene poi sulle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali relative al
trattamento dei dati da parte delle forze di polizia (articolo 7) e si introducono misure volte alla tutela
funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna
(articolo 8).
Gli articoli 9 e 10 prevedono l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in
materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi. Gli articoli 11, 12 e 13
recano le autorizzazioni di spesa, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, necessarie alla
proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla
base di criteri geografici. L'articolo 14 prevede le autorizzazioni di spesa per la stipula di contratti di
assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali,
l'articolo 15 reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle
missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina
penalistica, mentre l'articolo 16 reca norme in materia contabile.
Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo
17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18), il regime degli interventi,
nonché disposizioni urgenti per l?operatività dell?amministrazione degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (articolo 19). Da ultimo, l'articolo 20, compreso nel Capo V, reca
disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura
finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del
decreto-legge.
Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.
Il senatore PETROCELLI (M5S), nel valutare la complessità del provvedimento, rileva l'esigua
rilevanza delle disposizioni riconducibili alla competenza della 10a Commissione, e, di contro, la
criticità delle previsioni contenute negli articoli 6-bis, 5, 11,12 e 13; preannuncia pertanto il voto
contrario del suo Gruppo.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) preannuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut), si esprime unitariamente sul provvedimento in titolo e,
preannuncia un voto di astensione.
Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti,
è approvata.
SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 146
La relatrice FABBRI (PD) si riserva di presentare, in una prossima seduta, una proposta di parere
Senato della Repubblica
Pag. 166
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 133 (pom.) dell'08/04/2015
sull'atto del Governo n. 146.
La Commissione prende atto.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente MUCCHETTI avverte che la seduta, già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 9
aprile, avrà inizio alle ore 9.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,10.
Senato della Repubblica
Pag. 167
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione
europea)
1.4.2.5. 14^ Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
Senato della Repubblica
Pag. 168
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del
09/04/2015
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente
(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 15
(ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del
09/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)
GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
15ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARAN
Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite:
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera
dei deputati: parere favorevole con osservazioni.
Senato della Repubblica
Pag. 169
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Senato della Repubblica
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del
09/04/2015
Pag. 170
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5. Trattazione in Assemblea
1.5. Trattazione in Assemblea
Senato della Repubblica
Pag. 171
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.1. Sedute
1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1854
XVII Legislatura
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Titolo breve: D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta
Attività (esito)
N. 425 (pom.)
8 aprile 2015
Dibattito connesso
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 aprile 2015
alle ore 18:00
N. 428 (ant.)
14 aprile 2015
Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.
Discussione generale
N. 429 (pom.)
14 aprile 2015
Senato della Repubblica
Discussione generale
Pag. 172
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2. Resoconti stenografici
1.5.2. Resoconti stenografici
Senato della Repubblica
Pag. 173
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----425a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il
Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud,
Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia
dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5
Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: MistoFAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X:
Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° aprile.
Sul processo verbale
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
Senato della Repubblica
Pag. 174
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,39).
Sulla scomparsa di Giovanni Berlinguer
TOCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOCCI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, è venuto a mancare Giovanni Berlinguer, una
figura eminente della Repubblica, uno dei migliori politici italiani, un servitore appassionato e
competente delle istituzioni, dal Campidoglio alla Camera, al Senato, fino al Parlamento europeo. In
ogni Assemblea ha lasciato un segno inconfondibile della sua presenza e anche in quest'Aula del
Senato si ricordano i suoi contributi preziosi ed aperti al confronto con chi la pensava diversamente.
Eppure, nel ricordarne il valore politico, mi pare di non aver detto quasi nulla sulla complessità e sulla
ricchezza della sua personalità. Giovanni Berlinguer non è stato solo un politico, ma uno scienziato di
ampi orizzonti, un militante dell'impegno sociale ed un intellettuale riconosciuto a livello
internazionale. Sono impressionanti la vastità dei suoi interessi, la diversità dei campi di azione e la
molteplicità dei linguaggi. A tenere insieme questa molteplicità di pensiero e di azione poteva essere
solo una pregiata stoffa di umanità, che negli esiti appariva immediatamente agli altri, ma che nelle
motivazioni rimaneva come una forza segreta nel suo animo. Era un piacere interloquire con lui,
un'occasione imperdibile lavorare con lui ed un privilegio averlo come amico.
Nei diversi gradi di relazione con lui rimaneva costante il suo stile lieve, generoso, semplice ed
ironico. Non era privo di contrasti e, anzi, proprio da essi veniva il fascino della sua personalità,
intransigente ed aperta, determinata e curiosa, solare e profonda. Alle radici di tutto questo, vi era la
sua bontà: è davvero inusuale per un politico la parola «bontà». Questo carattere, quando viene
ostentato, si capovolge nel fariseismo oppure si irrigidisce nella precettistica; quando invece viene
dissimulato, agisce come una forza interiore che mette in movimento tutte le doti di una persona. In
questo senso segreto, Giovanni era prima di tutto un uomo buono. Lo era perché amava la vita e a
questo scopo intendeva piegare l'azione politica. La sua lezione è tutta qui: prendersi cura della
relazione tra politica e vita. Quella relazione oggi rischia di essere recisa dalle algide tecnocrazie, dalle
arroganze mediatiche, dagli inconsapevoli conformismi del nostro tempo. Il nesso tra politica e vita
spiega la sua azione, prima di tutto come parlamentare. Il suo contributo è stato più intenso proprio
nelle grandi leggi, che hanno suscitato un profondo coinvolgimento popolare: dalla legge sull'aborto,
alla riforma psichiatrica, alla riforma sanitaria, di cui si ricorda una memorabile dichiarazione di voto,
che svolse a nome del Partito Comunista Italiano.
«La medicina è malata» si intitolava un suo libro, che negli anni Cinquanta anticipava, nella critica ai
Senato della Repubblica
Pag. 175
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
saperi correnti, i principi della riforma di vent'anni dopo: la prevenzione della salute, l'attenzione alle
condizioni ambientali e lavorative, la lotta alla disuguaglianza nell'accesso alla cura. Sono questioni
che ancora negli anni Duemila egli riteneva centrali, sottolineando da un lato i grandi progressi della
scienza medica e allo stesso tempo il paradosso di un mondo diviso tra i problemi dell'obesità e quelli
della morte per fame.
Il primo suo libro che mi capitò tra le mani è stato «Borgate di Roma», scritto insieme a Piero Della
Seta. L'impegno del politico, che si occupa della vita dei baraccati nella periferia della capitale, si
intrecciava con la razionalità e la sensibilità del medico del popolo. Quel libro fu poi utilizzato
contemporaneamente come libro di testo all'università, nella nascente disciplina della sociologia, e
come manuale d'uso nelle sezioni di partito e nei comitati di quartiere.
L'attenzione al nesso tra salute ed eguaglianza lo ha reso famoso nei Paesi latinoamericani, non solo a
livello accademico, con l'ampio risalto dei suoi studi, ma anche per il riconoscimento popolare. Il
presidente Lula ebbe a dire in un consesso internazionale: «Da noi Giovanni Berlinguer è una
leggenda». Come è accaduto spesso a grandi italiani, gli capitò di essere conosciuto meglio all'estero
che in patria.
Egli, con il suo prestigio ha portato un contributo prezioso negli organismi internazionali,
nell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e nello studio delle determinanti sociali della salute come ha ricordato stamani il Presidente dell'apposita commissione dell'OMS, Michael Marmot, nel
messaggio inviato alla commemorazione che si è tenuta all'università La Sapienza - come relatore
della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell'UNESCO - nella quale contribuì a
superare fratture ideologiche, proponendo una bioetica quotidiana, come autocoscienza della vita delle
persone - e nel Parlamento europeo, con contributi decisivi per le risoluzioni sul cambiamento
climatico.
Giovanni Berlinguer è stato un innovatore in tutti i campi, anche nel suo partito. Nel PCI ha
contribuito a superare le angustie ideologiche, volgendo sempre lo sguardo ai cambiamenti del mondo,
spesso in anticipo rispetto agli altri dirigenti. È del 1973 una sua analisi su informatica e democrazia,
che solo oggi, con l'avvento della rete Internet è diventata questione cruciale. Non ha mai avuto paura
del nuovo, inteso come seria analisi del cambiamento. Divenne invece sospettoso, negli anni Duemila,
del "nuovismo" come retorica, che rischia di nascondere il conformismo. Denunciò questo pericolo
quando venne candidato alla segreteria dei Democratici di Sinistra, in un memorabile discorso,
riprendendo un apologo di Rossini, che aveva giudicato il lavoro di un giovane compositore, dicendo:
«Ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo non è bello». Giovanni si fermò lì: noi andammo
avanti, fondando un nuovo partito, ma proprio per questo, ogni giorno, abbiamo il dovere di
dimostrare che il nuovo è davvero bello e che della tradizione stiamo prendendo le virtù, lasciando
indietro i difetti. Tra le virtù che Giovanni raccomandava c'era l'attenzione alla questione morale,
riprendendo, senza mai ostentarla, l'eredità del fratello Enrico. Nella corruttela - diceva - la politica
non solo compie un danno verso lo Stato e un'ingiustizia tra i cittadini, ma delegittima se stessa, perde
la dignità e quindi la forza per cambiare le cose.
Ma forse la ricchezza della persona si vede anche nelle sue attività più eccentriche, apparentemente
minori. La relazione politica-vita era ricercata anche negli studi entomologici, che liberavano al
massimo grado la sua curiosità: dallo studio sull'operosità delle api al mondo delle pulci - che, nella
sua analisi, ha influito sulla storia, decidendo le sorti di grandi battaglie più che la genialità dei
generali - fino a quella singolare usanza di tenere in casa un piccolo leopardo, cercando una
dimensione domestica di quella vitalità apparentemente inquietante.
La relazione tra i viventi era il suo assillo, ma una sorte amara lo ha colpito, lo ha segnato negli ultimi
anni, proprio con la malattia che impedisce le relazioni con gli altri.
Così, signor Presidente, ci ha lasciati Giovanni Berlinguer, in un mondo chiuso, senza parole. Se n'è
andato poco dopo la scomparsa della sua amatissima Giuliana, come accade nei grandi amori tra due
persone, dove nasce il bisogno di accompagnare l'altro non solo nella vita, ma anche nella morte. Negli
ultimi tempi, quando incontrava gli amici, Giuliana diceva: «Venite a trovare il mio ragazzo!». Ad un
Senato della Repubblica
Pag. 176
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
amico che accettò l'invito, capitò la fortuna di essere riconosciuto da Giovanni e di ascoltare da lui una
domanda incredibile: «Che cosa posso fare?». Questa domanda Giovanni lascia in eredità ai giovani:
che cosa posso fare? Non solo per me, ma per noi, per la società, per il Paese. (Vivi applausi.
Congratulazioni).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, voglio porgere, a nome dei senatori di Sinistra Ecologia e
Libertà e di tutto il Gruppo Misto, la nostra vicinanza a Lidia, a Luisa, a Mario, a tutti i suoi nipoti. La
scomparsa di Giovanni Berlinguer lascia un vuoto incolmabile non solo nella sinistra italiana, ma nel
mondo della scienza e della cultura italiana. È un vuoto di quelli che impoveriscono il Paese, quando
vengono a mancare quelle rare figure che sono state patrimonio di impegno e di concretezza, sempre
alla ricerca di un bisogno ininterrotto di cambiamento. Era un medico e un professore universitario. È
stato deputato, senatore, parlamentare europeo, presidente del Comitato nazionale di bioetica. È stato
un ambientalista, un uomo mite e rigoroso, che non si inchinò mai alle sirene del compiacimento
politico fine a se stesso. Dirigente del PCI, sempre attento a tutti i temi che si muovevano nella società,
anche dopo la parabola che seguì alla svolta della Bolognina rimase coerente ai valori essenziali della
sua cultura, della sua etica, dei suoi principi. Al congresso del PCI fu candidato alternativo alla
segreteria dei Democratici di Sinistra. In quell'occasione Giovanni Berlinguer, che raccolse il 34 per
cento dei consensi, divenne, come molti ricordano, un importante riferimento per quanti, nel mondo
della sinistra, non si riconoscevano in quella scelta prevalente.
Nel maggio 2007, dopo lo scioglimento dei Democratici di Sinistra che porterà alla nascita del Partito
Democratico, lascia il partito e fonda, insieme con Mussi e molti altri, Sinistra Democratica, che darà
vita, insieme a molti esponenti dei Verdi e del Movimento per la sinistra, a Sinistra Ecologia e Libertà.
Ricordiamo con affetto la sua vicinanza ed il suo impegno, ad esempio, per la campagna elettorale per
le europee del 2009.
Ma Giovanni Berlinguer è stato negli anni Settanta - voglio qui ricordarlo - uno dei primi e dei
pochissimi dirigenti comunisti, e più in generale della sinistra italiana, a mostrare interesse e
attenzione per l'ecologia, tanto da essere tra i fondatori - pochi oggi lo ricordano - nel 1979 della Lega
per l'ambiente. Lo ha fatto, come in ogni aspetto della sua attività politica, partendo dalla sua
competenza e dalla sua professionalità. Lo ha fatto come uomo di medicina, indicando, denunciando e
combattendo i danni enormi per la salute che comporta l'avvelenamento dell'aria e dell'acqua del
nostro pianeta.
Era un'epoca, bisogna ricordarlo, in cui nella sinistra italiana la sensibilità per questi temi e queste
battaglie era scarsa, quasi inesistente. Prevaleva ancora una cultura strettamente industrialista,
sviluppista, che tendeva a sottovalutare i danni della distruzione ambientale per tutti e in particolare
per i lavoratori. Il lavoro quotidiano e l'impegno di Giovanni Berlinguer sono stati da questo punto di
vista davvero pionieristici.
Fu proprio Giovanni Berlinguer a portare in Italia nel 1971, al famoso convegno dell'Istituto Gramsci
su «Uomo, natura e società», Barry Commoner, uno dei padri fondatori dell'ecologismo scientifico
mondiale. Fu proprio quel Commoner che, con i suoi continui viaggi in Italia, ebbe un ruolo decisivo
nel gettare un ponte tra movimento ambientalista e movimento operaio.
Proprio dalle frequentazioni con Commoner, matura la posizione antinucleare di Giovanni Berlinguer,
che insieme a quella di altri dirigenti del Partito Comunista come Fabio Mussi e i membri della
sezione ambiente del PCI arrivano ad elaborare la posizione antinucleare che segnò il dibattito del 17°
Congresso del Partito Comunista.
In un suo importante libro su etica, scienza e salute, Giovanni Berlinguer sosteneva: «C'è un grande
interesse per i casi che anticipano le frontiere future della scienza, ma si trascurano sempre più le
implicazioni corali delle applicazioni scientifiche nella vita quotidiana. Da quando siamo in grado di
agire su fenomeni vitali che dipendevano soltanto dalle leggi spontanee, e spesso a noi ostili
Senato della Repubblica
Pag. 177
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
all'evoluzione, gli interrogativi si sono infatti moltiplicati. La domanda principale non può essere: dove
fermarsi; ma un'altra: dove orientiamo il nostro impegno. L'integrazione fra i diritti umani (e di tutti i
viventi) e il progresso scientifico può costituire il fondamento di una bioetica laica, polemica verso
integralismi e fondamentalismi, ma sensibile ai dilemmi posti che oggi nascono per ogni scienza».
Questa è stata la sua ricerca in tutti questi anni.
C'è un altro aspetto della personalità e del modo di intendere la politica di Giovanni Berlinguer che
credo vada segnalato e valorizzato, tanto più in un momento come questo, quando i rischi di
scollamento tra la società italiana e la politica, fra il Paese reale e la sua rappresentanza sono così forti.
Giovanni Berlinguer era un politico nel senso pieno del termine, e tuttavia non divenne mai un
professionista della politica, ma restò sempre un medico, che nella sua attività politica riversava la
propria esperienza professionale e nella medicina, come nella ricerca scientifica, non perdeva però mai
di vista i principi che ispiravano la sua militanza politica. E restò sempre uno scienziato, che
coniugava la ricerca con il tentativo di mettere a punto una vera politica nazionale per la scienza, la
ricerca e la critica continua della stessa scienza.
Per Giovanni Berlinguer l'impegno nella medicina, all'università e nella politica non erano scindibili,
erano facce della stessa medaglia. Così dovrebbe essere in generale per la politica. Così dovrà essere in
futuro, se vogliamo ricostruire un rapporto solido tra la società e la politica.
Le sue battaglie non erano mai astratte, mai dettate solo dall'appartenenza a un partito: discendevano
direttamente dalla sua esperienza professionale, dalla sua esperienza umana. Fu così nell'impegno a
favore dei più poveri, a favore dell'ambiente, nello schieramento appassionato a favore del Servizio
sanitario pubblico, nello sforzo concreto per l'edificazione di una vera medicina sociale.
Solo una politica di questo tipo, collegata all'esperienza diretta, immediatamente riconoscibile dai
cittadini come espressione e rappresentanza delle loro necessità concrete e tuttavia profondamente
radicate in un impegno politico non saltuario o superficiale, può ricreare quel nesso forte tra il popolo
e i suoi rappresentanti che è venuto sempre più scemando negli ultimi decenni.
C'è un ultimo aspetto della personalità di Giovanni Berlinguer che è necessario prendere a riferimento.
Molti hanno ricordato il suo carattere, la sua mitezza, la sua disponibilità al dialogo con tutti. La sua
politica era all'opposto di quella urlata che troppi, purtroppo, hanno fatto propria. Ma allo stesso tempo
era ferma e inflessibile nella difesa dei principi fondamentali e dei valori fondanti. Credo che solo
quando la politica saprà di nuovo mostrarsi gentile, aperta al dialogo e, tuttavia, ferma nella fedeltà ai
principi e ai valori di fondo tornerà a essere credibile per i cittadini.
È con questo che vogliamo salutare con grande affetto e rimpianto Giovanni Berlinguer. (Applausi).
COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche i senatori del Gruppo di Area Popolare,
che mai hanno militato politicamente al suo fianco, si inchinano commossi alla memoria di Giovanni
Berlinguer e sono grati al collega Tocci per l'elegante profilo politico che ne ha tracciato, compreso
quel bellissimo accenno all'ultimo tragico destino di finire lui, medico e studioso della socialità del
malato, proprio in quella tipologia di malattia che gli precludeva la socialità.
Giovanni Berlinguer è stato parlamentare italiano in entrambi i rami del Parlamento. È stato
parlamentare europeo e lo è stato sempre con straordinaria compostezza. Mi pare che il collega Tocci
abbia usato l'aggettivo «mite» e la collega De Petris l'aggettivo «gentile». Forse aggiungerei qualcosa,
se mi posso permettere di inserirmi nella tradizione storica e politica del mondo comunista. Non c'è
dubbio che Giovanni Berlinguer appartenesse alla tradizione togliattiana, di quel Togliatti che, nella
famosa intervista degli anni Cinquanta a «Nuovi Argomenti», sulla doppiezza aveva giustificato il
parlamentarismo in funzione del leninismo e il leninismo in funzione del parlamentarismo. Ecco,
Giovanni Berlinguer è stato un parlamentare che non ha mai avuto una concezione strumentale del
parlamentarismo. È stato un grande signore, anche quando era avversario implacabile di un Ministro
della sanità di cui non condivideva la politica, ma nei confronti del quale non si è mai degradato a
Senato della Repubblica
Pag. 178
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
essere sciacallo. Da questo punto di vista, ogni riferimento al leninismo può non essere improprio nel
caso di Enrico Berlinguer, ma è del tutto sbagliato nel caso di Giovanni Berlinguer. Basti una
considerazione: Giovanni Berlinguer era un professore universitario, era uno studioso. Molte volte
abbiamo visto colleghi di gran prestigio farsi prendere, se non in antipatia, in scarsa sintonia dai
colleghi parlamentari per eccesso di piglio baronale o per eccesso, talvolta, di vanità dell'antipolitica,
con il destino della banalità. Questo, in tante legislature, a Giovanni Berlinguer non è mai accaduto.
Ha fatto il parlamentare di settore, di quel settore tra l'università, la scienza, la sanità e la malattia nelle
sue implicazioni sociali e come parlamentare di settore non si può che ricordarlo come un grande
parlamentare - di certo mai come un barone - e quindi come un vero aristocratico del Parlamento e
della politica. Onore quindi alla sua memoria. (Applausi).
STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per associarmi al ricordo di Giovanni Berlinguer.
Ho avuto modo di conoscerlo quando ero Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea:
al tempo Giovanni Berliguer era parlamentare europeo e con lui, da parlamentare nazionale, ho avuto
modo di confrontarmi su alcune tematiche, soprattutto ambientali. Ho avuto modo di conoscere così un
avversario politico, sicuramente non un nemico; una persona corretta e coerente, un uomo di cultura,
convinto delle sue tesi, che sapeva ascoltare e confrontarsi anche con avversari politici che
sostenevano tesi a volte completamente differenti dalle sue. Sia che si trattasse del nucleare, di
questioni legate al mondo della medicina o di altre materie a lui particolarmente care, c'era sempre
comunque la possibilità di confrontarsi con lui in modo diretto e molto leale.
Oltre ad esprimere il cordoglio per i familiari, vorrei ricordare Giovanni Berlinguer, che salutiamo,
come un uomo politico leale, corretto e molto onesto.
Con queste parole il Gruppo della Lega Nord si unisce al dolore dei familiari. (Applausi).
MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)). Signor Presidente, nell'esternare a nome
del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà la vicinanza alla famiglia, ma anche a tutti coloro che in
politica hanno avuto la fortuna di accompagnare il percorso ed il cammino umano e di grande spessore
politico di Giovanni Berlinguer, voglio in questa circostanza semplicemente ricordare alcuni momenti
che ho avuto la possibilità di vivere al suo fianco, nel contesto delle istituzioni europee.
È vero, Giovanni Berlinguer è stato un uomo politico con un pensiero politico molto distante dai miei
convincimenti, ma nello stesso tempo ha avuto il merito di vivere con passione la posizione che la
sinistra italiana è andata maturando rispetto all'idea di Europa in anni difficili, quelli cioè
dell'implosione del sistema comunista e dell'evoluzione del pensiero della sinistra italiana sul tema
dell'Europa. Proprio quel modo di pensare è stato rappresentato al meglio da Giovanni Berlinguer nelle
Aule di Strasburgo e di Bruxelles, con una partecipazione - soprattutto ai lavori della Commissione
cultura del Parlamento europeo - che ha avuto il merito di tradurre in modo indelebile un suo profondo
convincimento, che traspare anche in tutta la sua opera: mi riferisco all'antitesi profonda a quella
concezione del potere per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. Per Giovanni Berlinguer l'uomo
invece era tutto, era un punto centrale, non solo all'interno della riflessione politica, ma anche nello
sguardo che egli riservava ad ogni vicenda umana.
Il fatto poi di aver testimoniato, quando ha assunto la guida del Comitato nazionale per la bioetica, che
la bioetica non era solo una disputa su principi di fondo, su principi fondamentali, ma era invece una
disputa quotidiana, era cioè la storia di tutte quelle persone che chiedevano che la politica aiutasse a
guadagnare un po' più di senso alla vicenda di chi si trova di fronte al mistero della malattia e della
morte, ci dà la misura della passione con la quale egli ha guardato all'attività politica e alla costruzione
del rapporto tra politica e cittadini durante tutto l'arco della sua vita.
È per questo che mi sento di unirmi doverosamente al cordoglio già espresso da tutti i colleghi.
Senato della Repubblica
Pag. 179
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
Sento come profondamente vere le parole espresse soprattutto dagli interventi dei colleghi Walter
Tocci e Loredana De Petris, perché in tutta quella che è la grande storia e la vicenda della sinistra
italiana è soprattutto la storia degli uomini a parlare, prima ancora che la storia delle idee. Dobbiamo
tutti onorarci per avere conosciuto quest'uomo; soprattutto, dobbiamo sentire come un onore aver
potuto vivere un pezzo della storia politica del Paese e delle istituzioni europee al suo fianco.
(Applausi).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si unisce al cordoglio dei
familiari di Giovanni Berlinguer. Credo che siano state sottolineate le sue qualità personali, il suo
interesse per la persona, che gli derivava dal suo essere medico e fortemente cosciente dell'importanza
sociale della sua professione e dell'importanza che hanno le politiche sociali rispetto alla generalità dei
cittadini. In questo senso è bello che lo ricordino sia coloro che hanno appartenuto a formazioni
politiche insieme a lui, sia coloro che sono stati, come noi, ben distanti dalle sue posizioni politiche.
Credo andrebbe ricordato, più in generale, che il compito di un parlamentare, di un rappresentante del
popolo, a Roma o a Bruxelles o a Strasburgo, è essenzialmente quello di cercare di fare del proprio
meglio per tutti i cittadini. Naturalmente ci sono delle divergenze tra coloro che vedono il bene
comune in modo diverso, ma va riconosciuto lealmente, anche a chi appartiene a formazioni politiche
diverse, che è questo l'intento di coloro che scelgono l'impegno politico. Questo andrebbe ricordato
non soltanto nelle commemorazioni, nel momento del triste commiato come in questo caso da un
collega che è stato per due legislature al Senato, tre alla Camera e che è stato anche al Parlamento
europeo, ma più in generale per un maggiore rispetto, sia reciproco che della vita politica: non della
politica, come si dice adesso, ma della vita e dell'impegno politico.
In questo senso salutiamo in Giovanni Berlinguer questo impegno, questa missione che lui ha sentito
di svolgere, come tanti e come credo tutti noi, servendo questo Paese. Ciascuno lo fa seguendo le
proprie convinzioni e secondo le proprie capacità; lui l'ha fatto. Rendiamo omaggio a lui e uniamoci al
cordoglio dei familiari. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si unisce, ringrazia i colleghi intervenuti ed esprime il cordoglio ai
parenti. In questo senso chiedo a quest'Aula di osservare un minuto di silenzio. (Il Presidente si leva in
piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio). (Applausi).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente
e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 aprile.
Oggi pomeriggio, dopo la conclusione della discussione generale sul disegno di legge di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, proseguirà l'esame del disegno di legge in materia
di misure cautelari personali.
Nella seduta antimeridiana di domani, che non prevede orario di chiusura, saranno esaminate la
risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel
Mediterraneo e le mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste SpA, per le quali si è convenuto di
procedere solo alle illustrazioni e alle dichiarazioni finali di voto. L'ordine del giorno prevede inoltre
1'esame della ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari e le altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.
Nella seduta pomeridiana di question time il ministro Poletti risponderà a quesiti sui profili di
attuazione della riforma del mercato del lavoro e sugli interventi in materia previdenziale.
La prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 14 aprile, con
inizio alle ore 11, per la discussione del decreto-legge antiterrorismo e missioni internazionali. Il
calendario prevede inoltre il seguito del disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni
Senato della Repubblica
Pag. 180
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
pubbliche.
La seduta unica di giovedì 16 aprile, per la quale non è previsto orario di chiusura, sarà sospesa dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70°
anniversario della Liberazione, che si terrà alle 11 presso 1'Aula della Camera dei deputati.
Il calendario della settimana dal 21 al 23 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non
conclusi; il decreto-legge sullo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative; il Documento di
economia e finanza 2015, nonché il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore
agricolo.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 23 aprile avrà luogo il question time.
Infine, nella settimana dal 28 al 30 aprile, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato
sulla semplificazione del settore agricolo, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari nonché le mozioni sulla promozione della cultura contro i
maltrattamenti di animali e su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna.
Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile,
maggio e giugno 2015:
- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (Collegato alla
manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1232-B - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari
personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da
handicap in situazione di gravità (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
- Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 50, comma
2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche
dell'Unione europea nel Mediterraneo
- Disegno di legge n. 1328 - Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di
finanza pubblica) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
legale)
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di
trasferimento d'ufficio
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica
Senato della Repubblica
Pag. 181
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 30 aprile 2015:
h. 16,30- - Seguito discussione generale disegno di legge n. 1577 Mercoledì 8 aprile pom.
20
Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (Collegato
alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del
numero legale)
- Seguito disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari
personali (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato
dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati)
- Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione
permanente sulla proiezione delle politiche europee nel
Giovedì 9 "
ant. h. 9,30 Mediterraneo
- Mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane
SpA
- Disegno di legge n. 1791 - Ratifica emendamenti
Convenzione protezione fisica materiali nucleari (Approvato
dalla Camera dei deputati)
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Commissione affari esteri
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro del lavoro e delle
Giovedì 9 aprile pom. h. 16
politiche sociali su:
- profili di attuazione della riforma del mercato del lavoro;
- interventi in materia previdenziale
Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) e n. 1791
(Ratifica emendamenti Convenzione protezione fisica materiali nucleari) dovranno essere presentati
entro le ore 18 di mercoledì 8 aprile.
Martedì 14 aprile ant. h. 11-13
h. 16,30- - Disegno di legge n. 1854 - Decreto-legge n. 7,
"
" "
pom.
antiterrorismo e missioni internazionali (Approvato dalla
20
Camera dei deputati) (Scade il 20 aprile)
h. 9,30Mercoledì 15 "
ant.
- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione
13
Amministrazioni pubbliche (Collegato alla manovra
h. 16,30- finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
"
" "
pom.
20
legale)
h. 9,30 - Interpellanze e interrogazioni
Giovedì 16 "
ant.
(*)
(*) La seduta di giovedì 16 aprile sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori
di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle ore 11
nell'Aula della Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1854 (Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni
internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 9 aprile.
- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1818 - Decreto-legge n. 27,
svolgimento elezioni regionali e amministrative (Scade il
h. 16,30Martedì 21 aprile pom.
17 maggio)
20
- Doc. LVII, n. 3 - Documento di economia e finanza 2015
- Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore
agricolo (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale
Senato della Repubblica
Pag. 182
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
h. 9,3013
h. 16,30" "
pom.
con la presenza del numero legale)
20
h. 9,3023 "
ant.
14
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
23 aprile pom. h. 16
151-bis del Regolamento
Mercoledì 22 "
"
Giovedì
Giovedì
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
ant.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1818 (Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e
amministrative) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 16 aprile.
Le proposte di risoluzione sul Doc. LVII, n. 3 (Documento di economia e finanza 2015) dovranno
essere presentante entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione
accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere.
h. 16,30- - Eventuale seguito disegno di legge n. 1328 Martedì 28 aprile pom.
20
Semplificazione settore agricolo (Collegato alla manovra
h. 9,30- finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
Mercoledì 29 "
ant.
legale)
13
h. 16,30- - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
"
" "
pom.
immunità parlamentari
20
- Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura
h. 9,30- contro i maltrattamenti degli animali
Giovedì 30 "
ant.
- Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi
14
economica e sociale della Sardegna
Giovedì 30 aprile pom. h. 16
- Interpellanze e interrogazioni
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
1 h.
Governo
1 h.
Votazioni
1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD
1 h. 40'
FI-PdL XVII
1 h. 5'
M5S
50'
AP (NCD-UDC)
50'
Misto
45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE
37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)
36'
LN-Aut
36'
Dissenzienti
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1854
(Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatori
1 h.
Governo
30'
Votazioni
30'
Gruppi 5 ore, di cui:
Senato della Repubblica
Pag. 183
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
PD
FI-PdL XVII
M5S
AP (NCD-UDC)
Misto
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)
LN-Aut
Dissenzienti
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
1 h.
12'
46'
36'
36'
34'
28'
26'
24'
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1818
(Decreto-legge n. 27, svolgimento elezioni regionali e amminsitrative)
(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relator
30'
Governo
30'
Votazioni
30'
Gruppi 4 ore e 30 minuti, di cui:
PD
1 h. 4'
FI-PdL XVII
41'
M5S
32'
AP (NCD-UDC)
32'
Misto
30'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE
25'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)
23'
LN-Aut
22'
Dissenzienti
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
1 h.
Governo
1 h.
Votazioni
1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD
1 h. 40'
FI-PdL XVII
1 h. 5'
M5S
50'
AP (NCD-UDC)
50'
Misto
45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE
37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)
36'
LN-Aut
36'
Dissenzienti
5'
CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, così come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, chiediamo
Senato della Repubblica
Pag. 184
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
che venga ascoltato in quest'Aula il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca
Lotti, con delega al CIPE.
Lo chiediamo perché, in ordine allo scandalo che sta coinvolgendo la CPL Concordia e altri, che ha
evidenziato un ruolo molto forte di alcune cooperative in un sistema di corruttela molto diffuso, nelle
varie informative si legge che l'attività di intercettazione in atto ha permesso di evidenziare la rete
relazionale che Francesco Simone, ex responsabile relazioni esterne di CPL Concordia, è riuscito a
creare nel corso del tempo, e che gli è funzionale a perseguire in tutti i modi i propri interessi. A tal
riguardo, egli riesce ad avere un canale preferenziale anche con Luca Lotti. Ora, siccome il
Sottosegretario ha la delega al CIPE, una delega molto pesante, noi chiediamo che egli venga a riferire
in Aula in merito a questi fatti, e ci spieghi quali contatti esistono tra il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, nonché segretario del CIPE, e questa persona che attualmente è in carcere. Quindi noi
chiediamo che venga, per domani, calendarizzata la presenza in Aula del Sottosegretario, perché venga
a spiegarci cosa sta succedendo.
Ritengo questo sia il minimo, visto che abbiamo da poco approvato una legge anticorruzione.
Vogliamo essere talmente d'accordo da essere tutti contro la corruzione? Allora il sottosegretario Lotti
venga a spiegarci quali sono i fatti. Vogliamo semplicemente che venga a riferire per prendere poi,
eventualmente, le opportune misure nei suoi confronti. (Applausi dal Gruppo M5S).
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, io non chiedo una modifica del calendario dei lavori, ma chiedo alla
Presidenza di valutare (e chiedo anche agli altri Gruppi di esprimersi in tal senso, se lo ritengono
opportuno) una posticipazione di altre 24 ore della scadenza per la presentazione degli emendamenti
sul disegno di legge n. 1577 sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, onde permetterne
una presentazione più ordinata.
Considerando che la trattazione sarà ripresa mercoledì prossimo, vi è tutto il tempo: sia per gli Uffici
di preparare il materiale, sia per le Commissioni di esprimere il parere.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero associarmi alla proposta avanzata dal senatore
Crimi e preannunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia in ordine alla proposta del senatore
Cioffi.
PRESIDENTE. Colleghi, se non vi sono altri interventi, specifico che la richiesta avanzata dal
senatore Cioffi consiste in una proposta di modifica del calendario con l'integrazione, nella giornata di
domani, di un'informativa del sottosegretario Lotti, che verrà posta ai voti. Quanto alla richiesta
avanzata dal collega Crimi, e sostenuta anche dal senatore Malan, non essendo oggetto di votazione la
trasmetterò, caldeggiandola, alla Presidenza.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Cioffi, volta ad integrare
l'ordine del giorno per le sedute di domani con un'informativa del sottosegretario Lotti.
Non è approvata.
Dispongo comunque la controprova per avere certezza dell'esito della votazione.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me
comunicato all'Assemblea.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Collegato alla manovra finanziaria)
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 17,20)
Senato della Repubblica
Pag. 185
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la
discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà. (Brusio).
Invito i colleghi che desiderano allontanarsi di farlo in fretta per consentire al collega Mazzoni di
intervenire.
MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il potenziale di crescita di un'economia può essere
rafforzato anche da solide riforme strutturali, e la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è
certamente una di queste, anche se in questo testo non mancano certo le criticità. Peraltro l'empasse e il
caos nell'attuazione del riordino delle Province gettano un'ombra anche sul cammino e sulla successiva
applicazione della riforma Madia.
L'Italia ha un'esigenza inderogabile: tagliare la spesa pubblica che continua ad aumentare in modo
esponenziale. Tra il 2010 e il 2014 le uscite di parte corrente al netto degli interessi sul debito pubblico
sono salite di più di 27 miliardi di euro. Nel 2014 la macchina pubblica è costata agli italiani circa 692
miliardi. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che solo a seguito della riduzione delle unità di
lavoro e del blocco dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, introdotto nel 2010 dal Governo
Berlusconi, in questi ultimi cinque anni la spesa per il personale è diminuita del 5 per cento.
Dunque, è inutile girarci intorno: una seria riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni non deve
prescindere dalla razionalizzazione della spesa pubblica, e l'ex commissario alla spending review
Cottarelli nel suo ultimo intervento, prima di tornare in America, non si è mostrato molto ottimista sui
risultati di questa riforma, visto che gli obiettivi non sembrano includere, almeno non esplicitamente, il
risparmio di risorse e - testuale - «non si può far finta che con i tagli non ci siano risparmi in termini di
personale».
In effetti, nel disegno di legge delega manca una definizione quantificata dei risparmi. O meglio, se va
bene resta l'obiettivo di un 1 per cento annuale in meno sul totale della spesa. Ma dobbiamo chiederci
quale spesa: quella pubblica complessiva - e saremmo a mezzo punto di PIL di spesa pubblica in meno
- oppure un 1 per cento delle sole spese di funzionamento generale degli apparati della pubblica
amministrazione, cosa che farebbe ridurre il risparmio a qualche centinaio di milioni l'anno? Il criterio
pare sia demandato a decreti del Ministero dell'economia a sei mesi dall'approvazione della legge
delega in Parlamento.
Ma se questa riforma doveva essere il punto di partenza per fare finalmente un passo avanti serio
nell'attuazione dei 30 miliardi di tagli previsti dal piano Cottarelli, allora siamo di fronte ad una falsa
partenza.
Il piano Cottarelli prevede, o meglio prevedeva una nuova disciplina dei licenziamenti individuali
equiparabile a quella del settore privato. Ovvero, se il personale è in esubero in un particolare ufficio
deve essere spostato altrove e chi si rifiuta di farlo cessa di essere in servizio. A Cottarelli va il merito
non solo di aver previsto uno sfoltimento della spesa pubblica, ma pure di avere impostato una
modifica importante nella gestione del pubblico impiego.
Seguendo questo principio, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede la
licenziabilità dei titolari dei nuovi contratti sia per ragioni economiche che per ragioni disciplinari, si
dovrebbe applicare anche al pubblico impiego. Ma, ovviamente, vi è forte resistenza a questa norma da
parte dei sindacati e il Governo si è adeguato, lasciando irrisolto il nodo di fondo e non applicando ai
dipendenti pubblici le nuove regole del jobs act.
Non c'è dubbio che il jobs act rappresenti uno dei temi più controversi insieme a quello della dirigenza
pubblica, rispetto alla quale il Ministro punta sulla valutazione e la licenziabilità dei dirigenti
inadeguati.
Ebbene, in termini astratti, le linee generali indicate dal Ministro sembrano ineccepibili e condivisibili,
quando dice di puntare su una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, alla quale si acceda
per concorso e di volere meccanismi che, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza, ne
Senato della Repubblica
Pag. 186
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
garantiscano la non inamovibilità, costituendo anche un presidio in più contro l'illegalità e contro la
corruzione. Obiettivi giustissimi, ma siamo sicuri che vengano effettivamente centrati da questa
riforma?
La realtà è, invece, che in alcuni casi il disegno di legge finisce per cogliere obiettivi completamente
opposti alle enunciazioni. Infatti, puntare su una sorta di abilitazione alla dirigenza, significa lasciare
mano libera agli organi politici di assegnare gli incarichi con piena discrezionalità. Uno dei cardini
della riforma è il cosiddetto ruolo unico nazionale di tutti i manager statali, insieme agli incarichi di
durata triennale, rinnovabili una sola volta.
Ma non va dimenticato un particolare importante, ossia che nella pubblica amministrazione ci sono
sostanzialmente due categorie di dirigenti: quelli di ruolo, che hanno vinto un regolare concorso, e
quelli nominati per contratto, che spesso sono cooptati negli enti locali dalla politica, seppur con
incarichi a tempo determinato.
Ebbene, con la riforma Madia i dirigenti di ruolo potranno un giorno trovarsi improvvisamente a
spasso per mancanza di incarichi, pur avendo vinto un regolare concorso, mentre i manager nominati e
cooptati dalla politica, che spesso hanno già un altro lavoro essendo di solito professori universitari,
avvocati dello Stato o funzionari della stessa amministrazione che conferisce per contratto l'incarico
dirigenziale, probabilmente potranno contare ancora sul salvagente degli agganci politici. Non va
infatti dimenticato che il decreto-legge n. 90 del 2014 consente oggi agli enti locali di assumere
manager cooptati senza concorso fino al 30 per cento degli organici, contro il 10 per cento previsto in
precedenza.
Per i dirigenti nominati, insomma, nei Comuni e nelle Regioni ci saranno ancora tanti posti a
disposizione. Per chi ha vinto un regolare concorso, invece, c'è lo spettro del licenziamento.
Inoltre, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su un punto specifico: se vogliamo effettivamente
riconoscere il merito, non si comprende per quale motivo la riforma diminuisca la parte della
retribuzione legata al risultato, cioè quella con cui si premia chi concretamente raggiunge gli obiettivi.
Infine, la riforma della pubblica amministrazione prevede l'abolizione della carica di segretario
comunale e provinciale. Proprio in questa figura, la legge n. 190 del 2012 aveva individuato il
responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi negli enti locali, mentre la riforma intende ora
affidarsi solo alla figura del direttore generale, che costituisce l'emblema della mancanza d'imparzialità
soggettiva, essendo di esclusiva scelta dei politici locali, che sono quindi liberi di determinarne criteri
di nomina e compensi.
Forse sarebbe stato più coerente individuare una figura più autonoma, sul modello dei segretari
comunali come erano prima della riforma Bassanini. C'è stata, è vero, un'ampia condivisione tra i
Gruppi politici sull'abolizione, tra tre anni, della figura del segretario comunale e provinciale, figura da
sempre intesa come indispensabile per garantire lo svolgimento delle funzioni locali in autonomia e
nel rispetto della legalità e a garanzia non tanto degli amministratori, quanto dei cittadini.
E qui risalta proprio la funzione amministrativa rispetto a quella politica. In questo senso, la figura del
direttore generale, che è stata uno dei principali fallimenti delle riforme Bassanini, configura una
situazione di equilibrio precario perché posizionata tra politica e burocrazia, ognuna con le sue
logiche, spesso in contrasto. E questo vale, ovviamente, anche per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione negli enti locali.
Per concludere, la catena di comando della pubblica amministrazione e la qualità del suo
funzionamento risultano fondamentali, oltre che per fornire servizi efficienti ai cittadini, anche per
organizzare la ritirata dello Stato in favore del mercato.
Spero che nel corso dell'esame in Aula possano essere superate le criticità indicate, a partire dall'ex
articolo 10 della riforma, che è a palese rischio di incostituzionalità.
Quanto all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato, mi rifaccio agli interventi del presidente
Gasparri e della senatrice Bonfrisco, con i quali concordo pienamente. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII).
Senato della Repubblica
Pag. 187
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi, questa riforma era stata annunciata per aprile, e ad
aprile la discutiamo. Peccato che il riferimento fosse all'aprile del 2014 e non del 2015, ma
conosciamo bene l'"annuncite" da prestazione del presidente Renzi, quindi direi che siamo nella
norma. Un anno in più non sarebbe nulla se il risultato valesse l'attesa.
Altro obiettivo nelle intenzioni del Presidente era riformare la pubblica amministrazione con il
consenso dei cittadini. In effetti, il 30 aprile scorso, è stata lanciata l'OPA della grande consultazione
pubblica, in pieno stile Renzi, coram populo. All'indirizzo mail del Ministero della funzione pubblica
[email protected] (un nome, una garanzia) sono giunti oltre 39.000 messaggi. Che fine hanno
fatto queste proposte? Dubito che i cittadini siano più ascoltati e considerati dei lori rappresentanti in
Parlamento, ma magari il ministro Madia ha diligentemente integrato le proposte pervenute nella
bozza di legge; magari ce lo farà sapere, sarebbe interessante. Per la buona scuola, la mia collega
Blundo certifica che non sia accaduto.
Entrando nel merito, la legge delega tocca tematiche importanti, sopratutto in materia di servizi al
cittadino, procedimento e semplificazione amministrativa. Basta leggere i titoli per mettere tutti
d'accordo su un cambio di rotta. Peccato, però, che siano principi già contenuti in altre norme mai
applicate. Infatti, quante volte abbiamo già sentito parlare di interazione digitale tra cittadini e pubblica
amministrazione? Mi riferisco all'accesso telematico, alle informazioni e ai documenti personali, ai
pagamenti on line, al fascicolo sanitario elettronico e al superamento del cartaceo in genere, all'identità
digitale. Ed in tema di procedimento amministrativo, vi sembrano intuizioni originali la volontà di
ridurre i passaggi, la loro durata, promuovere la digitalizzazione, aumentare la trasparenza? Queste
belle e condivisibili intenzioni sono già sancite in disposizioni vigenti, quali la legge n. 241 del 1990,
il decreto legislativo n. 82 del 2005, meglio noto come il codice digitale (modificato già due volte)
nonché il recente decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, ed altre ancora. Insomma, l'acqua calda già esiste. Come già esistono e
sono attivi gli OIV (organismi indipendenti di valutazione) di brunettiana memoria, e con loro il
sistema della premialità, degli incentivi e degli indici di performance. L'innovazione, oserei direi
copernicana, sarebbe stata invece quella di trovare il modo per dare effettiva applicazione a queste
leggi e magari in tempi ragionevolmente celeri e certi. In Italia, il problema non è produrre leggi; direi
che ne abbiamo in sovrabbondanza.
Dall'indagine conoscitiva effettuata recentemente dalla Commissione parlamentare per la
semplificazione, di cui faccio parte, è emerso in maniera netta che il nostro ordinamento è
caratterizzato da una stratificazione normativa, risultato dell'accumularsi di norme nel tempo, leggi
ripetute spesso senza il necessario raccordo con le norme previgenti.
La Corte dei conti, il 20 novembre del 2014, mentre analizzava la stretta correlazione tra eccesso di
leggi e corruzione, forniva un dato ormai noto: per abrogare una norma ne creiamo 1,2 nuove.
Colleghi, riflettiamo. Il vero ostacolo, dunque, è rendere le norme esecutive. Per essere attuate, le leggi
devono superare talmente tanti passaggi che nel frattempo si rischia di dimenticarsele e produrne di
nuove.
Sempre nell'indagine conoscitiva della Commissione semplificazione in materia amministrativa è
emerso che in data 4 febbraio 2014 avevano trovato attuazione solo 405 degli 883 adempimenti
previsti dalle leggi approvate durante il Governo Monti e solo 17 dei 394 adempimenti di legge
previsti dal Governo Letta. Non credo sia un azzardo pensare che tale trend prosegua invariato anche
nel Governo Renzi.
La causa? Il rinvio! Le norme approvate, cioè, non sono autoapplicative, ma per essere efficaci
richiedono l'emanazione di atti ulteriori in tempistiche incerte. Senza considerare poi i concerti, le
intese, le acquisizioni dei pareri, e chi più ne ha più ne metta (solo in questo provvedimento, ad occhio
e croce, ne possiamo contare almeno una ventina). Insomma, la tecnica barocca e ridondante del rinvio
è una delle principali cause della "mala-legislazione" e, di conseguenza, della "mala-amministrazione",
che a sua volta si riverbera negativamente sia sulla libera iniziativa imprenditoriale, sia sulle
Senato della Repubblica
Pag. 188
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
disfunzioni ed i costi esagerati della pubblica amministrazione, sia sulla quotidianità dei cittadini, che
ne rispondono con il loro tempo, risorsa non rinnovabile, economicamente e soprattutto in termini di
qualità della vita e di salute, perché la burocrazia imperante non produce, ma logora e danneggia.
In questa giungla normativa, diventa un'impresa individuare il corretto percorso da seguire per ottenere
autorizzazioni, licenze e quant'altro permetta l'esercizio del diritto d'impresa secondo le regole, senza
finire tra le fauci di Equitalia. I cittadini italiani lo sanno, ormai sono rassegnati; gli stranieri stentano a
crederci e quando non scappano ci ridono sopra, come sta avvenendo all'Expo. Dunque, la vera svolta
sarebbe stata cambiare tecnica legislativa, ma questa legge ricalca e conferma la vecchia prassi.
In conclusione, a questa legge manca principalmente un elemento fondamentale per determinare un
autentico cambiamento del nostro sistema amministrativo: il coraggio di affrontare gli intoccabili del
vero potere decisionale, la casta dei burocrati. Nessuna svolta, dunque, nessun cambio di rotta, nessuna
rivoluzione, a dispetto dell'indirizzo di posta elettronica sfornato dall'ufficio marketing di Palazzo
Chigi. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.
COCIANCICH (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il relatore per aver messo
insieme questo provvedimento - opera che definirei titanica - ed aver guidato il processo di modifica
intensa e profonda portato avanti in Commissione, ma anche il Governo per la disponibilità a
collaborare con la Commissione su temi così importanti. Sono tali perché riguardano un disegno di
legge che, a mio avviso, ha l'ambizione di cambiare una delle leggi fondamentali dello Stato ed una
visione dello Stato che poco per volta si affranca da quell'immagine del Leviatano di Hobbes che, nata
nel 1600, è arrivata fino ai giorni nostri. Oggi si passa dunque da questa visione centralista, in cui lo
Stato era il fine ultimo della storia e diventava un ente totalmente sovraordinato rispetto ai cittadini, ad
una nuova e moderna, in cui lo Stato ha un ruolo molto più affievolito, esiste una dimensione
multinazionale europea e, di fatto, la sua funzione è quella di creare un legal framework, un contesto
normativo nel quale si gioca il grande gioco delle relazioni economiche e civili tra i cittadini.
In sostanza, lo Stato fissa le condizioni di concorrenza per le imprese. Esiste in un pluralismo
normativo, all'interno dell'Unione europea, in base al quale non soltanto gli Stati, ma addirittura le
grandi regioni industriali - per esempio la Baviera, la Ruhr, Lione, il Nord-Est italiano o Barcellona entrano in concorrenza fra loro, cioè diventano soggetti che fanno parte del grande gioco della
concorrenza. Per questo è necessario che si costituisca una rete tra i servizi burocratici, quelli
amministrativi e la capacità di risposta del tessuto imprenditoriale di ciascun Paese e di ciascuna
Regione.
In un tempo in cui mancano le risorse pubbliche e la capacità dello Stato e delle Regioni di finanziare
direttamente la ripresa economica, tra crisi del debito sovrano e spending review, sarà sempre più
necessario avere capacità di attrarre gli investimenti privati e di sviluppare un'iniziativa congiunta
pubblico-privato.
Il tema del project financing, che in Italia non è mai decollato, dimostra proprio come a fronte della
disponibilità di iniziative imprenditoriali, sia mancata la capacità attrattiva dei territori di rendere
effettivi i progetti che erano stati ipotizzati. Di fatto il project financing si è risolto in un finanziamento
di opere sostanzialmente di natura minore o di opere che hanno richiesto necessariamente un
contributo significativo da parte dello Stato. Ciò non ha prodotto, però, quel volano per lo sviluppo del
Paese che ci si attendeva. Oggi lavorare sui requisiti e sulle caratteristiche della pubblica
amministrazione significa proprio cercare di intervenire su questo livello e quindi superare non
soltanto la farraginosità della legislazione speciale, ad esempio quella che riguarda i progetti
pubblico?privati che prima ho richiamato, ma quella complessiva, nel quale si muove l'economia e la
capacità imprenditoriale del Paese. Ridare slancio e competitività al sistema nel suo insieme credo sia
l'ambizione sottesa al disegno di legge che stiamo esaminando.
La burocrazia è sicuramente una grande risorsa. Alla parola «burocrazia» associamo abitualmente un
connotato negativo, ma credo che sia invece una grande risorsa di intelligenza e di competenza tecnica,
che ciascun Paese deve essere capace di attivare. Nel nostro Paese è probabilmente necessario
Senato della Repubblica
Pag. 189
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
rimotivare i dipendenti pubblici e le intelligenze, che sicuramente caratterizzano molti livelli della
nostra amministrazione, ma che sono in qualche modo scoraggiate da meccanismi, che vanno a
penalizzare non soltanto il privato, ma anche il pubblico. Mi sembra dunque necessario valutare il
disegno di legge in esame, non in base alla sua conformità a modelli astratti di natura ideologica, ma
rispetto alla sua capacità di incidere in modo effettivo sulla realtà del nostro Paese.
Da questo punto di vista desidero attrarre l'attenzione dei colleghi soprattutto sull'articolo 4 del
disegno di legge, in cui si dice che la riforma dovrà essere ispirata a «principi del diritto dell'Unione
europea relativi all'accesso alle attività di servizi» e ai «principi di ragionevolezza e proporzionalità».
L'introduzione nel nostro ordinamento di questi principi comporta dunque l'introduzione delle
caratteristiche di semplificazione e di accelerazione dei servizi per i cittadini e le imprese,
l'informatizzazione delle procedure nei pagamenti e nelle relazioni con i cittadini e le imprese, la
riforma della conferenza dei servizi - che è sempre stato il collo di bottiglia del processo decisionale
della pubblica amministrazione - con l'adozione di un principio maggioritario, con la riduzione dei casi
in cui è obbligatorio il parere della Conferenza dei servizi e con la previsione della possibilità di un
esame anche asincrono e telematico dei documenti, e l'introduzione di tutti quei principi che sono alla
base della cosiddetta direttiva servizi del 2006, l'importantissima e famosa direttiva Bolkestein. Si
tratta di una direttiva che nel nostro ordinamento ha avuto, nei fatti, un'introduzione ancora parziale.
Ricordo che in base a tale direttiva l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere
limitata soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace, a causa dell'impossibilità
di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuti in debito conto i rischi e i pericoli
che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. La direttiva Bolkestein prevedeva anche
che l'autorizzazione possa essere concessa non solo in base a una decisione formale, ma anche in base
ad una decisione implicita, derivante dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato
debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività, affinché quest'ultima
sia legittima. Questi principi, insieme al principio della libera concorrenza dell'impresa, della libera
prestazione dei servizi, dell'uguaglianza, dell'equità, della pubblicità e della trasparenza dell'azione
amministrativa sono alla base del disegno di legge in esame: mi sembrano principi estremamente
importanti. Credo dunque che occorrerà misurare la capacità del Governo di dare attuazione a questi
principi, attraverso le direttive applicative: su questa base bisognerà valutare l'incisività dell'azione del
Governo. Credo che si debba dare un voto e un giudizio favorevole sui principi che sono stati indicati
e, per questo motivo, non posso quindi che concludere esprimendo soddisfazione per il disegno di
legge in esame. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.
*MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, la ringrazio per l'attenzione, come ringrazio
sicuramente il Ministro per l'attenzione che vorrà riservarmi.
Vede, signora Ministro, io non farò un discorso d'ordine generale, ma concentrerò l'attenzione
sull'articolo 7 del provvedimento, in particolare per le conseguenze che ne potranno derivare in
materia di possibile ed eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in seno al Ministero
dell'interno. Io considero questo aspetto non solo pericoloso, ma addirittura eversivo; e le spiegherò
subito le motivazioni. Lei sa bene che il Corpo forestale dello Stato ha sempre trovato una propria
collocazione nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tutto questo è
avvenuto in perfetta coerenza, per una serie di motivi che velocemente tenterò di dimostrarle e di
spiegarle, visto che mi pare che lei non abbia assolutamente tenuto in debito conto queste
argomentazioni, almeno nei lavori in Commissione.
Vede, il Corpo forestale dello Stato, come lei sa, è una polizia specializzata che si occupa del
patrimonio agro?forestale italiano, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, di
salvaguardia della biodiversità, di prevenzione e repressione dei reati agroalimentari e ambientali,
della protezione dei boschi dagli incendi e della salvaguardia del territorio. Esso ha una serie di
compiti: la tutela dell'ecosistema attraverso attività di prevenzione e repressione delle violazioni, la
tutela delle foreste e della biodiversità vegetale, la tutela della biodiversità animale, la sorveglianza
Senato della Repubblica
Pag. 190
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
delle aree naturali protette a tutela del patrimonio naturalistico nazionale, la protezione della fauna e
della flora minacciate di estinzione, la tutela degli animali dai maltrattamenti, la tutela della fauna
selvatica, lo svolgimento di attività di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di
estinzione ai sensi delle convenzioni internazionali, il contrasto del commercio di legno illegale, il
monitoraggio e il controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, la
prevenzione e il contrasto di illeciti correlati al fenomeno degli incendi boschivi, il controllo del manto
nevoso e la previsione del rischio valanghe, la tutela degli ecosistemi naturali attraverso attività di
prevenzione e repressione di violazioni in danno di ambiente e paesaggio, l'esercizio di attribuzioni
demandate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e derivanti da normativa
comunitaria, lo svolgimento di attività di sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in
violazione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dal relativo danno e disastro
ambientale, il controllo in ordine alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'attività agroforestale. E qui mi fermo per brevità. Si tratta di tutta una serie di attribuzioni che afferiscono
rigorosamente alle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che tra
l'altro, anche dal punto di vista funzionale, hanno diretta attinenza con le mission del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da cui sussiste quindi una dipendenza funzionale
anche per quanto riguarda la sorveglianza dei parchi nazionali, i rapporti per l'attività CITES e così
via. Tutte queste attività non sono di fatto conciliabili con la mission del Dipartimento di pubblica
sicurezza, del Ministero dell'interno.
Quindi il mantenimento dei criteri elencati nella previsione normativa in questione non è conciliabile
con l'assorbimento del Corpo nelle altre forze di polizia, in particolare nella Polizia di Stato. In
particolare, se la riforma andasse a buon fine, non sarebbe possibile proseguire nella gestione
sostenibile delle 150 riserve naturali statali oggi affidate al Corpo forestale dello Stato. Si verrebbero a
creare sovrapposizioni territoriali delle articolazioni periferiche (Carabinieri e Polizia di Stato), che si
troverebbero a gestire anche le 800, 900 stazioni già del Corpo forestale dello Stato; quindi sul
territorio ci sarebbe una duplicazione di strutture, con relativo aggravio di spesa. Si genererebbero
nuovi oneri, verrebbero meno le vigenti convenzioni del Corpo forestale dello Stato con le Regioni. Il
paradosso di tutto questo è che vi siete anche contraddetti, perché, esprimendo parere favorevole in
Commissione all'emendamento 7.117, di fatto noi avremmo la soppressione del Corpo forestale dello
Stato in una situazione in cui permarrebbero i sei Corpi forestali delle Regioni e Province a statuto
autonomo, con la possibile nuova istituzione, nelle altre 15 Regioni, di Corpi forestali regionali in
aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni e le Province autonome. Come se ciò non bastasse, non
dimentichiamo che nelle disciolte Province la polizia provinciale aveva, tra i compiti istituzionali,
quello della sorveglianza ambientale. Si perderebbero, a causa di questo provvedimento,
professionalità scientifiche e tecniche accumulate dai tre centri nazionali per la biodiversità in materia
di salvaguardia del patrimonio genetico delle piante forestali autoctone, verrebbero meno competenze
specialistiche, non si registrerebbero economie di spesa, non si riuscirebbe a portare avanti il
monitoraggio, nel nostro Paese, del nostro patrimonio forestale in ottemperanza al protocollo di Kyoto
e, cosa ben più grave, si darebbe libertà di movimento alle agropiraterie, alle agromafie che si
occupano di traffico illecito dei rifiuti anche nel nostro Paese e si arrecherebbe conseguentemente un
danno irreversibile all'economia nazionale, perché voglio ricordare che l'economia nazionale si basa
anche sull'agroalimentare e su quel made in Italy che proprio quest'anno, in Expo 2015, noi vogliamo
esaltare e vogliamo mostrare al resto del mondo. (Applausi del senatore Albertini). Mi pare quindi che
questo sia un atteggiamento assolutamente contraddittorio e, come ho detto nella premessa del mio
intervento, addirittura eversivo.
E allora, fermiamoci prima che sia troppo tardi. Né la Polizia di Stato, né il Ministero dell'interno
hanno alcuna competenza specifica per interventi di questo genere, mentre il Corpo forestale dello
Stato ha alte professionalità che vengono riconosciute a livello europeo e a livello internazionale, che
non potranno assolutamente essere pienamente integrate nel sistema di sicurezza nazionale.
Conseguentemente, dobbiamo trovare una via che possa consentire, certamente, risparmi e
Senato della Repubblica
Pag. 191
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
razionalizzazioni: a mio avviso bisognerebbe aprire un'altra pista, andando a censire tutte le forze di
polizia che si occupano di materia ambientale che esistono sul territorio nazionale - mi riferisco alle
vecchie polizie provinciali - e va fatto un discorso con le Regioni e con le Province autonome che
hanno dei corpi autonomi, che sono però asfittici e che non hanno quei mezzi, quelle risorse, quella
storia, quella professionalità tipica del Corpo forestale dello Stato.
Deve quindi essere svolta una grande operazione complessiva che non è volta alla salvaguardia di un
corpo, ma alla salvaguardia dell'interesse nazionale, che con questo provvedimento, in particolare con
l'articolo 7, state minando.
Il nostro è un Paese che ha grandi risorse ambientali che diventano anche risorse strategiche dal punto
di vista economico: l'ambiente, il paesaggio, la bellezza del nostro Paese, la sicurezza agroalimentare,
il made in Italy, la lotta nei confronti di quelle perverse associazioni mafiose che hanno avvelenato e
continuano ad avvelenare il nostro territorio, dalla terra dei fuochi alle altre decine, centinaia, migliaia
di terre dei fuochi che sono presenti nel nostro Paese, o ad altri episodi similari che si sono verificati
sul territorio.
E allora, cari colleghi, cerchiamo, in queste giornate che ci separano dalla approvazione definitiva del
provvedimento, almeno in quest'Aula, di valutare con grande attenzione cosa stiamo facendo.
Mi chiedo se si voglia andare su questa strada perché si sono sottovalutate queste argomentazioni o
perché nel nostro Paese stanno prevalendo delle lobby industrialiste, delle lobby contro l'ambiente,
delle lobby che alla fine non curano minimamente i reali interessi del nostro Paese.
Proprio nell'anno della bellezza, proprio nell'anno dell'Expo, proprio nell'anno in cui dobbiamo dare al
mondo la migliore immagine del nostro Paese, in cui dobbiamo essere capaci di vendere la bellezza del
nostro Paese, ragioniamo su questi temi ed individuiamo quelle strade che possano garantire non la
sopravvivenza di un corpo, ma come ho già detto l'interesse nazionale, che in questo caso significa
salvaguardare la specificità del Corpo forestale dello Stato e le sue funzioni. (Applausi dal Gruppo AP
(NCD-UDC)).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore
«Benedetto Varchi» di Montevarchi, in provincia di Arezzo, e dell'Istituto statale di istruzione
superiore «Magrini Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, che stanno assistendo ai
nostri lavori dalle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 17,52)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Colleghi, prima che si allontani dall'Aula, inizio il mio intervento citando il senatore
Collina, che vedo ancora presente.
Il collega ha esordito nel suo intervento, che ho seguito, con grande enfasi e credendoci veramente con
le parole: «Stiamo riformando. Stiamo rivoluzionando».
Mi ha fatto un po' tenerezza e lo dico con molta sincerità. Mi ha fatto tenerezza perché ci crede
davvero. Ma stiamo davvero riformando qualcosa o piuttosto stiamo dando una delega in bianco al
Governo per fare quello che deciderà di fare, riformando o rivoluzionando? Ridiamo la giusta misura
alle cose.
Noi stiamo semplicemente dando al Governo, che oggi ha una composizione, ma che da qui a dodici
Senato della Repubblica
Pag. 192
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
mesi potrebbe anche cambiare, una delega in bianco a fare tutto ciò che ritiene di voler fare.
Addirittura gli diamo la delega a fare i criteri, che invece dovrebbero essere contenuti nella delega
stessa. In molti punti di questo disegno di legge c'è scritto chiaramente che il Governo è delegato ad
adottare decreti legislativi secondo criteri e direttive espressi con una formula del tipo: definire i criteri
per. Questo è uno degli elementi cui il Governo deve provvedere. Ma se i criteri e le direttive
dovremmo definirli noi come Parlamento, come facciamo a delegare la definizione dei criteri al
Governo?
Il disegno di legge nei suoi primi articoli interviene sulla Conferenza dei servizi, riducendo il più
possibile il ricorso a questo strumento, cercando di velocizzare l'attività amministrativa. La logica è
quella di velocizzare e non di ottimizzare, agendo sempre con la solita fretta e male.
Nel provvedimento leggiamo anche la questione del riordino delle funzioni di polizia. È una riga:
riordino delle funzioni di polizia. Stiamo parlando di un tema di una vastità impressionante, un tema
che ha visto coinvolti tanti, in questi anni, nel decidere tra un modello di polizie specializzate e un
modello di polizia unica, suddivisa al suo interno in varie specializzazioni. Il dibattito è aperto e noi
diciamo al Governo: «Fai tu. Decidi tu». Annulliamo tutto il dibattito che si è svolto in questi anni, e il
Governo deciderà quello che vorrà. È una riga: riordino delle funzioni di polizia.
A questo aggiungiamo l'abolizione del Corpo forestale. Ho un senso di serenità: dopo aver ascoltato
buona parte degli interventi, ho l'impressione che l'abolizione del Corpo forestale non dovrebbe
passare. Dalla gran parte degli interventi che ho sentito, anche della maggioranza, sembra che siano
tutti contrari all'abolizione del Corpo forestale (almeno quelli intervenuti e salvo qualche sporadico
intervento). Mi aspetto, quindi, un voto a sorpresa durante la votazione degli emendamenti, in
particolare per eliminare le parole che indicano l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato
all'interno degli altri corpi di polizia. Questa è l'unica cosa che viene detta in maniera chiara all'interno
del riordino delle funzioni di polizia. Forse bisognava partire da carabinieri e polizia, che hanno
funzioni sovrapponibili, anziché dal Corpo forestale. La logica, però, è stata quella del fare
velocemente: prendiamo il più piccolo; per 8.000 uomini ci vuole un attimo. L'ha detto il Ministro e
non sono io ad inventarlo. Dai cinque ne è stato tolto uno, il più piccolo, ed è stato messo dentro.
Questa è stata più o meno, la logica. E se questa è la logica nel fare le leggi, siamo a posto. Al nostro
esame abbiamo una legge delega in bianco.
Sempre in questo provvedimento si legge dei dirigenti. Un emendamento è passato in Commissione. E
devo dire che il testo uscito dalla Commissione, forse, in alcune parti è peggiorato rispetto alle volontà
del Governo. Le andremo poi a vedere, emendamento per emendamento e articolo per articolo. Forse il
testo del Governo era migliore. Si parla di mobilità della dirigenza pubblica tra pubbliche
amministrazioni. Ben vengano lo scambio tra pubbliche amministrazioni e la mobilità nell'ambito di
un ruolo unico della dirigenza. Peccato che poi sono state aggiunte parole che consentono la mobilità
dal pubblico al privato, e questo è avvenuto in Commissione, qualche giorno fa. Il dirigente pubblico
potrà andare in mobilità (in aspettativa, spostato e poi ripreso) presso un privato senza alcun limite.
Lasciamo al Governo la possibilità di definire ed ampliare le modalità di effettuazione della mobilità
tra amministrazioni pubbliche verso il privato. Potremo avere, quindi, un dirigente dell'Agcom - per
esempio - che va a lavorare in Mediaset per due o tre anni: gli diamo l'aspettativa e poi lo riprendiamo
a lavorare in Agcom. Potremo avere un dirigente dell'Antitrust che domani va a lavorare in ENI o in
ENEL o in un'altra azienda oggetto di controllo: dunque controllato e controllore.
Per non parlare poi delle aziende partecipate: possiamo immaginare di avere dirigenti degli enti locali
spostati in aziende partecipate, ma di fatto private, con una mobilità di tipo volontario per cui
semplicemente, a fronte di una buona cifra, controllato e controllore si scambiano i dirigenti. Questo è
il rischio che corriamo. Pensiamo agli stessi funzionari del Senato, che possono essere messi in
mobilità, spostati in un'azienda privata, magari presso una delle tante lobby che ci sono sempre in giro
da queste parti.
Questo per fare un po' il quadro per quanto riguarda la dirigenza. Ci sarebbero tantissime cose da dire
in merito al disegno di legge in esame, che contiene una delega tra le più ampie che ci sono. Si tratta
Senato della Repubblica
Pag. 193
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
davvero di un provvedimento rivoluzionario, proprio per la sua vastità: ci troviamo di fronte ad una
delega che comprende praticamente tutto lo scibile umano riguardante la pubblica amministrazione,
fino ad arrivare agli ultimi articoli, in cui si parla di riforma delle società partecipate e, quindi, degli
enti locali che investono in azioni. Si parla della riforma delle società che gestiscono i servizi pubblici
- economici e non - anche se non si dice come questa riforma si realizzerà ed in quale direzione. Non
si dice qual è la visione, se cioè privatizzare o rendere pubblico. Ma tutto è lasciato alla definizione del
Governo, che si troverà a poter fare dei decreti legislativi su cui il Parlamento non avrà più voce,
perché sappiamo che fine fanno i pareri del Parlamento sui decreti legislativi.
La chicca finale, poi, è l'articolo nel quale si prevede che il Governo è autorizzato a decidere
autonomamente - non sono quindi individuati altri criteri - quali decreti attuativi, regolamenti o decreti
amministrativi, emanazione di provvedimenti legislativi, intende adottare. Questo articolo è davvero la
ciliegina sulla torta e su di esso vi invito a riflettere attentamente.
Sappiamo che c'è un arretrato incredibile di regolamenti o decreti attuativi ai quali il Governo non ha
dato esecuzione - come poco fa ha ricordato una collega, che ha citato i numeri - ma noi diciamo oggi
che abbiamo scherzato e che il Governo può decidere a quali deleghe del Parlamento dare attuazione,
con un criterio che non ha nessuna logica. Diciamo al Governo di non adottare quei decreti attuativi
per i quali non sussistono più le condizioni, decidendo autonomamente quali: ma le condizioni quali
sarebbero? Non abbiamo visto uno straccio di elenco di questi decreti. Non abbiamo visto nulla. Non
sappiamo su quali si interverrà.
La cosa ancora più illogica è che si fa riferimento alle disposizioni legislative, che prevedono
provvedimenti di attuazione, entrate in vigore dal 31 dicembre 2011 ad oggi, cioè fino all'entrata in
vigore della legge delega in esame. Non si parla, dunque, di disposizioni legislative anteriori, per cui
non c'è neppure una logica per la quale si vuole dare attuazione ai provvedimenti più "vecchi", per
cercare di scremare, visto che, se un provvedimento non viene attuato da dieci anni, ci sarà un motivo.
No, si fa riferimento ai più nuovi, a quelli dal 2011 in poi, tra l'altro con un termine legato alla vigenza
della delega, un termine che potrebbe includere in teoria questa stessa legge delega. In teoria il
Governo, in un loop particolare, potrebbe modificare questa legge delega, ove tra un anno magari
ritenesse che non sussistano più le condizioni.
Questa è la situazione nella quale ci troviamo. È un provvedimento assurdo, in particolare nell'articolo
che ho appena richiamato, che dà l'idea di che cosa sia il disegno di legge nel suo complesso.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, egregio Ministro, egregio Sottosegretario, autorevoli colleghi,
l'Aula è chiamata a discutere e ad approvare la legge delega in materia di riforma della pubblica
amministrazione. Ci siamo più volte ripetuti, in sedi politiche ed istituzionali, che questo è un obiettivo
centrale dell'azione del Governo Renzi.
Questa profonda riforma del complesso della pubblica amministrazione potrebbe finalmente
consegnare al Paese un'amministrazione pubblica più efficiente e più efficace, basata su meccanismi
meritocratici. Potrebbe semplificare i servizi al cittadino e non ultimo, consentire di avviare quella
staffetta generazionale che più volte è stata presentata agli italiani come uno dei principi di questa
riforma.
Vorrei intervenire proprio su questi elementi, facendo alcune considerazioni che, purtroppo, ad oggi
non hanno trovato risposte operative e concrete nell'articolato che stiamo esaminando. L'11 novembre
scorso ho depositato in Senato come primo firmatario, insieme ad altri colleghi, un'interrogazione in
cui chiedevo di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intendesse adottare
per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, riconoscendo celermente diritti,
ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani vincitori di procedure selettive pubbliche nelle
amministrazioni statali e negli enti locali.
Abbiamo depositato questa interrogazione alla luce di alcuni dati straordinariamente allarmanti, sui
Senato della Repubblica
Pag. 194
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
quali ad oggi si evidenzia una sostanziale superficialità o, peggio, una incapacità di intervenire con
strumenti risolutivi da parte delle amministrazioni locali. Infatti, secondo il monitoraggio della
funzione pubblica sugli enti pubblici locali e nazionali, sarebbero circa 4.000 in tutta Italia i vincitori
di concorso pubblico e, quindi, coloro che vantano, secondo la giurisprudenza, un diritto soggettivo
all'assunzione in attesa di quest'ultima. Sarebbero poi circa 80.000 gli idonei che, pur avendo superato
tutte le prove concorsuali, non rientrano nei posti messi a concorso, ma che comunque possono godere,
come in passato, del cosiddetto scorrimento delle graduatorie.
I dati della funzione pubblica si accompagnano ad una riflessione politica del tutto evidente. In una
fase in cui questo Governo ha saputo puntare tutto su una riforma del mercato del lavoro, introducendo
meccanismi di tutela crescenti, con la riforma degli ammortizzatori sociali e con l'obiettivo di favorire
rapporti di lavoro sempre più stabili e duraturi, nonché di incentivare le imprese a nuove assunzioni, ci
dobbiamo chiedere quale possa e quale debba essere il ruolo della pubblica amministrazione in tale
ambito.
Non è credibile una pubblica amministrazione nella quale i cittadini ripongono un legittimo
affidamento nei procedimenti posti in essere dagli enti locali o, in generale, dall'amministrazione
centrale dello Stato, e che poi manifesta una non capacità o una impossibilità, stanti le vigenti
normative, a rendere operative quelle stesse procedure assunzionali dopo l'espletamento di selezioni
pubbliche che, oltre a durare per diversi anni, con un aggravio di costi per l'Erario, non si concludono
con le relative assunzioni dei vincitori.
C'è, in tutta evidenza, una distonia fra quello che andiamo a riformare nel settore privato del mercato
del lavoro, producendo opportunità e tutele, e quello che non riformiamo nel pubblico, dove ci sono
imbarazzanti casi di procedure di selezione bandite nel 2010, concluse e per le quali non si è ancora
proceduto ad una sola assunzione.
Diretta conseguenza di questo ragionamento rimane l'aleatoria aspirazione ad una staffetta
generazionale, che appunto non trova alcuna realizzazione pratica nemmeno nelle più benevoli
intenzioni della riforma. Non troviamo, infatti, alcun meccanismo derogatorio che possa permettere a
quegli enti, che si trovano nelle condizioni che ho prima menzionato, di poter procedere alle
assunzioni derivanti da concorsi espletati e conclusi, sebbene durante la discussione e l'approvazione
della legge di stabilità va dato atto al Ministro e al Sottosegretario di aver inserito una norma che
doveva servire esattamente a questo procedimento, ma che purtroppo ad oggi non ha trovato alcuna
attuazione.
Nell'interrogazione prima menzionata, presentata insieme ad altri colleghi, ho espresso un particolare
allarme e incredulità rispetto ad alcune situazioni specifiche - e mi rivolgo al Sottosegretario e al
Ministro - come ad esempio quella in cui versa il Comune di Roma, nell'ambito del quale
l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di
concorso pubblico (stiamo parlando di vincitori di concorso pubblico, e non di idonei che aspettano lo
scorrimento della graduatoria), per 22 profili professionali (concorsi banditi nel 2010, secondo le
norme che abbiamo approvato nel corso di questa legislatura), avverrebbe in almeno 15 anni a partire
dall'anno in corso. È una pubblica amministrazione che definisce le assunzioni di vincitori di concorso
in tre lustri. Possiamo identificare queste procedure come rispondenti a quei principi di economicità,
efficienza ed efficacia a cui dobbiamo e vogliamo ispirare questa riforma? Pongo l'attenzione del
Governo su questi temi.
Proprio per questo motivo intendo presentare un emendamento, che non vuole andare contro, ma vuole
mettere il Governo e il Parlamento nella condizione di far attuare quella norma della legge di stabilità
che, ad oggi, non è riuscito a trovare alcuna attuazione. E mi rivolgo, in particolare, al sottosegretario
Rughetti, con il quale abbiamo condiviso una stagione ampia nell'ANCI (l'Associazione nazionale
Comuni italiani).
È una situazione che noi conosciamo perfettamente, come tanti altri senatori, e che riconosce, con
molta abilità e capacità, il senatore Pagliari, che è un insigne giurista. Noi non riusciamo a spiegare ai
vincitori di concorso come sia possibile che, quando un'amministrazione statale o comunale delibera
Senato della Repubblica
Pag. 195
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
un fabbisogno del personale - e quindi stabilisce quale sia il numero delle persone addette ai vari
profili professionali, fa l'appostamento di bilancio, predisponendo i soldi per poter poi procedere
all'assunzione, e pubblica (quando il dirigente pubblica un bando impegna la spesa) la determina di un
dirigente che impegna la spesa - finisca poi con il negare loro un diritto. Queste persone, tra l'altro,
potrebbero, tra qualche anno, sedere nelle tribune per seguire i lavori del prossimo Parlamento, magari
del Senato delle autonomie.
È una prospettiva assolutamente reale che abbiamo il dovere, nelle more di questa riforma, di
affrontare ed evitare. E sarebbe un grave errore se, parallelamente al jobs act, non individuassimo
misure puntuali e di rapida efficacia per risolvere questa problematica, che rappresenta un elemento
centrale dell'impianto di legge di riforma che avete presentato all'attenzione del Parlamento. (Applausi
della senatrice Puppato).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.
LIUZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la pubblica amministrazione è, nei modi e nei fatti, lo Stato:
è l'idea, il concetto di Stato e ne costituisce l'ossatura ed il sistema nervoso. Appare ai cittadini ed è,
nella realtà, la proiezione più tangibile e concreta che accompagna e caratterizza i termini astratti come
"pubblico", "comune", "bene pubblico", "bene comune".
Nella capacità di rendere tali sostantivi ed aggettivi come percepibili, e prossimi agli interessi dei
cittadini, risiedono la volontà e la capacità di Governo. Pertanto, una riforma delle amministrazioni
pubbliche, come quella di cui ci stiamo occupando oggi, potrà essere suscettibile di successo o di
fallimenti nella misura in cui concorrerà, in maniera primaziale, a determinare vicinanza e
coinvolgimento del corpus degli amministrati ad un progetto di generale visione, di crescita condivisa,
di sviluppo sociale ed economico per tutti e per ciascuno.
Viene in mente quel meraviglioso dipinto che è l'«Allegoria del buon governo» di Ambrogio
Lorenzetti, anticipatore sul piano plastico, ben settecento anni fa, di un modello perseguito nei secoli,
nelle varie età della storia dell'uomo, come ideale forma di organizzazione ed armonizzazione degli
interessi individuali e collettivi, e forse anche la ricerca della felicità in terra. Ricordiamoci che
soltanto la Costituzione americana parla di ricerca della felicità affidata - come filosofia politica, come
teoria e prassi - alla gestione della convivenza umana.
La Costituzione della nostra Repubblica, invece, fondata sui valori della Resistenza, e quindi
fortemente segnata da passaggi storici esperienziali, persegue obiettivi di civile convivenza, di
armonizzazione delle diversità naturali e delle sovrastrutture sociali; parla di principi fondanti
preordinati al pubblico bene ed al benessere degli individui e della collettività. Orbene, mettere mano
alla riforma della pubblica amministrazione è come accingersi all'aratura stagionale di un vasto campo
di principi, applicazioni, ambiti e comparti che, di certo, mostrano limiti ormai intollerabili, fortemente
condizionanti, traumaticamente devianti del buon funzionamento dello Stato nella complessità delle
sue forme, nei livelli di Governo territoriale e centrale. Tutti denunciamo le inefficienze. Tutti
conveniamo sulla necessità di porre mano alla riforma.
Ricordiamo altresì a noi stessi - giusto per sottolineare l'importanza dell'atto in oggetto evidenziato che si deve al grande imperatore romano Adriano il paradigma moderno di funzione pubblica e di
pubblica amministrazione. Teniamone conto quando, frettolosamente, archiviamo prassi e teorie che
hanno finito per informare una cospicua serie di modalità gestionali universali.
Lo vogliamo ricordare a questo Governo, lo vogliamo sottolineare alla sua maggioranza. L'Esecutivo
Renzi e la coalizione di Governo non ritengano di dover ottenere una miriade di deleghe su temi,
questioni e principi di cui il Parlamento è all'oscuro, di cui i cittadini saranno soggetti passivi, di cui
l'ordinamento dello Stato (fatto di uomini e donne con facoltà di pensiero e di azione) non abbia
preventiva informazione.
È paradossale, infatti, che decenni di conquiste di diritti e di livelli di partecipazione - penso, ad
esempio, agli organi collegiali nella scuola e nelle università - continuino ad essere mortificati dal fare
muscolare di un Governo, sì motivato da finalità significative , ma che nei fatti calpesta le dissonanze
Senato della Repubblica
Pag. 196
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
ed annulla la condivisione.
Peccato, perché su importanti categorie del disegno di delega si potevano registrare le sensibilità più
autentiche del Paese, le intenzioni più nobili della cittadinanza attiva. Nulla, infatti, è dato sapere su
cosa realmente sarà fatto di conquiste basilari nel processo di semplificazione e snellimento come la
Conferenza di servizi, l'istituto del silenzio-assenso, la riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato, la dirigenza pubblica; del perché vengano archiviate figure emblematiche degli enti locali qual è
il segretario generale. A tale scopo non sarebbe stato più opportuno e confacente alle reali necessità di
sindaci ed amministratori rivalutare e riqualificare questo ruolo di pubblico funzionario,
responsabilizzandolo nell'ottica di dare legittimità agli atti prodotti dai Comuni ai fini della trasparenza
e della lotta alla corruzione? Peccato che interi corpi di polizia vengano soppressi ed ancora non si
conosce quale sarà la branca della pubblica sicurezza che ne assorbirà le funzioni. Mi riferisco al
Corpo forestale dello Stato, benemerito e vetusto di significative imprese, presente in zone montuose e
rurali, lungo i fiumi e nelle aree protette, nei parchi naturalistici nazionali e regionali.
I risparmi che si vogliono perseguire nella riorganizzazione delle forze di polizia, francamente troppe e
necessariamente prive di mezzi, dovrebbero basarsi piuttosto sulla centralizzazione degli acquisti,
sull'introduzione dei costi standard e nel rinvigorimento dei commissariati alla spesa.
Ma, ragionevolmente, lasciamo al loro posto i forestali, dotiamoli di tecnologie avanzate nella lotta al
crimine ambientale. Contribuiranno a fare dell'Italia un Paese che rispetta il paesaggio e concorre alla
valorizzazione delle risorse naturali e delle vestigia del passato, per creare nuova occupazione e
imprenditorialità nei beni culturali ed ambientali.
Siamo delusi dal modo di agire del Governo. Non c'è dubbio che tale modo di procedere risenta di
impostazioni propagandistiche dell'Esecutivo che, in tempi di verità giustamente reclamate dalla
popolazione ed ineludibili, coltiva piuttosto l'annuncio sensazionale, il tweet tempestivo e tranchant
che non i fatti concreti: guadagnare con la riforma della pubblica amministrazione i titoloni dei
quotidiani e rinviare a tempi successivi i provvedimenti attuativi. È accaduto con la legge di delega
fiscale.
È il caso di ricordare al Governo che il Paese è maturo, da sempre, per recepire gli effetti dell'aria
nuova, a patto che sia aria pura, non contagiata dal virus della demagogia. (Applausi dal Gruppo FIPdL XVII. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.
LANZILLOTTA (PD). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro e rappresentanti del Governo,
nella storia della Repubblica italiana l'ambizione di riformare la pubblica amministrazione è stata la
più ricorrente, forse la più ostinatamente perseguita e, insieme, la più frustrata. Non è certo questa la
sede per ricostruire le cause di questi parziali o totali fallimenti che - a mio avviso - in gran parte
risiedono nel carattere di una riforma che, per essere davvero efficace, dovrebbe avere carattere
sistemico, investire cioè, nello stesso momento, tutti gli aspetti del funzionamento delle
amministrazioni (dal profilo culturale degli addetti all'organizzazione, dalle regole del procedimento ai
controlli) e che, invece, ogni volta è inevitabilmente parziale, e per questo lascia pericolosi varchi in
cui inevitabilmente si incuneano i sabotatori delle riforme.
Dunque, la sfida che il Governo ha lanciato sulla pubblica amministrazione è forse la più coraggiosa
ed anche la più rischiosa, perché la scommessa è di riuscire dove molti altri hanno fallito. Oggi, però a mio avviso - ci sono due condizioni del tutto inedite che possono indurre ad un certo ottimismo circa
l'esito finale della sfida.
In primo luogo, l'attuazione del nuovo assetto amministrativo sarà gestita da una nuova leva di alti
dirigenti pubblici, dirigenti coinvolti in una grande operazione di rinnovamento e di investimento di
fiducia nei loro confronti. Non vi è dubbio, infatti, che, negli ultimi venticinque anni, i vertici dei
gabinetti e delle burocrazie ministeriali hanno regolarmente teso a sterilizzare, direi lobotomizzare, le
innovazioni contenute nelle diverse riforme nella fase della loro attuazione. Oggi non dovrebbe più
essere così.
Senato della Repubblica
Pag. 197
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
Il secondo fatto nuovo è che questa riforma si propone di puntare tutto - o almeno così dichiara - sulla
transizione al digitale: una leva potente, che può far fare un salto di qualità all'intero sistema pubblico
ma che per essere reale - bisogna saperlo, e credo vada sottolineato, perché non vi è sufficiente
consapevolezza - dovrà produrre un mutamento profondo delle strutture e delle professionalità dei
singoli, oltre che del modo di lavorare.
Per questo, anche se gli amministrativisti puri l'hanno snobbata con un po' di sufficienza, la proposta
che mi sono permessa di avanzare, e che il Governo ha subito raccolto - e di questo lo ringrazio - potrà
essere molto rilevante. Mi riferisco alla proposta di porre al centro del processo di riorganizzazione di
tutte le amministrazioni, a cominciare dai Ministeri, un manager per la transizione al digitale. Si creerà
in questo modo una sorta di network di manager, agenti del cambiamento la cui missione sarà guidare
non solo l'innovazione tecnologica ma, in primo luogo, la riorganizzazione dei processi e, di
conseguenza, delle strutture e degli uffici per realizzare trasparenza, interoperabilità e cooperazione.
Sono questi obiettivi in sé, ma anche strumenti indispensabili per costruire i dati su cui dovrà essere
basata la valutazione. È questa un'operazione rimasta sulla carta negli ultimi decenni, quando alla
valutazione sono stati ancorati meccanismi riformatori che, in effetti, sono rimasti di fatto inattuati
perché l'intero sistema era costruito su qualità e merito legati alla valutazione.
Oggi, la leva del digitale può consentire questa trasformazione sistemica. È un'opportunità storica ed
imperdibile, che altri Paesi stanno già utilizzando e che, se non fosse colta in tutte le sue potenzialità,
aggraverebbe ancora di più quell'handicap competitivo che rallenta la nostra economia. E tuttavia, ciò
che qui manca - lo ripeto - è la consapevolezza circa le implicazioni e l'impatto che la rivoluzione
digitale avrà sull'organizzazione amministrativa.
Nel disegno di legge sono previste disposizioni opportune e importanti, peraltro anche migliorate dalla
Commissione, sulla Conferenza dei servizi, sul silenzio-assenso, sull'autotutela, sulla concentrazione e
sul coordinamento delle attività di verifica, di ispezione e controllo; norme che puntano, giustamente,
a dare certezza dei tempi, a sottrarre cittadini ed imprese alla vessatorietà ed arbitrarietà dell'azione
amministrativa, a rendere trasparente ed accessibile il funzionamento delle amministrazioni come
strumento non solo di partecipazione e di controllo delle attività pubbliche, ma anche come prima
misura di prevenzione della corruzione. Peraltro, si tratta in alcuni casi di norme quasi integralmente
già previste da leggi in vigore, ma rimaste inattuate perché hanno bisogno di gambe solide su cui
camminare. Hanno bisogno, cioè, delle organizzazioni efficienti e di qualità del personale che vi opera.
Sull'organizzazione, il disegno di legge contiene norme utili ed opportune, a cominciare da quelle che
tendono a qualificare e rafforzare il ruolo di coordinamento legislativo ed amministrativo della
Presidenza del Consiglio, per contrastare le azioni di interdizione e di ostruzionismo talvolta messe in
atto dai singoli Ministeri, e molto spesso, in passato, all'origine anch'esse del rallentamento delle
riforme (in passato, ma anche nel presente). Ci sono, però, anche norme che sembrano riproporre - a
mio avviso senza un'adeguata analisi critica - modelli di cui i fatti hanno già dimostrato la debolezza
operativa. Mi riferisco, ad esempio, agli uffici territoriali del Governo, per i quali si rinuncia - io credo
- a ricercare nuove modalità di coordinamento territoriale delle attività statali, magari sfruttando
appieno il processo di digitalizzazione.
Su altri temi che richiederebbero finalmente interventi chiari e netti c'è - mi permetto di sottolineare una eccessiva timidezza. Tra questi, il tema delle forze di polizia.
Personalmente sono d'accordo, come credo molti altri colleghi, sulla prospettiva - speriamo, non è
detto e non è scontato - di un nucleo specializzato di polizia ambientale al posto di un corpo ad hoc; un
nucleo che, lungi dall'abbassare la guardia sui reati ambientali, al contrario la integri con indagini di
altissima specializzazione, perché riguardano organizzazioni internazionali, come le ecomafie, rispetto
alle quali una polizia territoriale, come di fatto sarebbe il Corpo forestale (anche se poi gli sono stati
anche affidati compiti antisommossa), non è in grado di farvi fronte, data, appunto, la complessità dei
reati ambientali.
Ma il punto nodale che il disegno di legge non affronta a sufficienza - a mio avviso - è quello più
generale della specializzazione delle forze di polizia: chi fa che cosa. Oggi tutte fanno indagini di
Senato della Repubblica
Pag. 198
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
polizia giudiziaria, comprese le intercettazioni; tutte fanno il controllo del territorio, tutte fanno ordine
pubblico e tutte perseguono i medesimi reati con effetti negativi sull'efficacia, sui costi e sul
coordinamento operativo. Credo che l'attività istintivamente ed automaticamente difensiva
dell'esistente, che molte forze di polizia mettono in atto - non parliamo del Corpo forestale, rispetto al
quale oggi abbiamo avuto una dimostrazione della penetrazione dell'attività lobbistica nel Parlamento è in generale un fenomeno diffuso.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,25)
(Segue LANZILLOTTA). Penso che questo sia un atteggiamento conservativo che non tende a
valorizzare la modernizzazione, anche tecnologica, e il valore delle forze di polizia, la cui qualità ci
viene riconosciuta anche a livello internazionale.
Allo stesso modo, si è tornati un po' indietro sulle camere di commercio, delle quali, certo, quasi si
dimezza il numero, ma si continua a mantenere l'ambiguità sull'ambito di operatività, sulla
moltiplicazione delle società operative e su un'autoperpetuazione di un ceto para politico che, in verità,
non fa onore alla nostra imprenditoria.
Ad ogni modo, due sono i punti chiave - a mio avviso - meno convincenti, sui quali credo, da qui
all'emanazione dei decreti delegati, sarà opportuno e utile approfondire con il Governo il modello cui
tendere, e riguardano, da una parte, la dirigenza e, dall'altra, le società partecipate.
Sulla dirigenza si ha sostanzialmente dalle norme una sorta di spoil system regolato e basato
essenzialmente su valutazione e merito. È una impostazione giusta e condivisibile, ma mi domando: se
e fino a quando questo meccanismo, e cioè la valutazione, non sarà operativo - e sappiamo
dall'esperienza quanto sia difficile farlo funzionare - quali saranno i criteri e i modi con cui regolare e
far funzionare in modo efficiente questa sorta di mercato virtuale della dirigenza pubblica, senza
cadere in un sistema in cui prevalga la discrezionalità dell'organo politico?
Sulle società pubbliche, poi, direi che forse le norme sono troppe; norme che, però, non chiariscono
alcuni concetti chiave, che mi auguro, nel corso della discussione, potremo meglio puntualizzare.
Sono poche norme, intorno alle quali però organizzare quelle delegate: quali sono i servizi pubblici
d'interesse economico generale, per la cui gestione si opta per il modello societario, la riduzione del
regime di esclusiva, l'applicazione dei criteri e delle regole della concorrenza per il mercato e nel
mercato? Dall'altra parte, non si definisce invece in quali altri casi si può optare per il modello
societario e a quali criteri pubblicistici deve corrispondere l'oggetto sociale: si possono produrre vini,
olii, attività turistica e di promozione? Lì il perimetro va definito.
Allo stesso modo quali devono essere i criteri per l'affidamento in house? Quali le soglie minime di
efficienza ed economicità in termini di fatturato, numero di dipendenti e/o in rapporto al numero degli
amministratori, livello di disavanzo e di debito, costi standard e prestazioni erogate? Pochi ma
stringenti criteri che servirebbero a disboscare la giungla delle 8.000 resistentissime società regionali e
locali e ad avvicinarsi all'obiettivo più volte indicato dal Governo.
Credo che nel corso della discussione poche ma puntuali modifiche potrebbero aiutare il Governo a
realizzare questo decisivo progetto di modernizzazione del Paese: a questo tenderanno le proposte
emendative elaborate da me con alcuni colleghi, nell'intento di rendere più forte ed incisiva la riforma.
Per questo, mi auguro potranno essere valutate positivamente dal relatore e dal Governo, che peraltro
ringrazio per il lavoro di grande apertura, disponibilità e collaborazione svolto nel confronto in
Commissione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.
MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)). Signora Presidente, signora Ministro,
signor Sottosegretario, cari colleghe e colleghi, non cederò alla tentazione di affrontare
quest'importante argomento dal punto di vista del senatore di opposizione che guarda in maniera
critica qualunque cosa possa provenire dalla maggioranza e dal Governo. Mi sforzerò di affrontarlo,
invece, dal punto di vista della sostanza, proprio perché un argomento come la riforma della pubblica
amministrazione merita quel rispetto e quella capacità di dare un contributo richiesti a prescindere
Senato della Repubblica
Pag. 199
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
dall'appartenenza politica o dal raggruppamento all'interno dell'istituzione del Senato.
Comincerò quindi con il dire che 25 sono gli emendamenti che come Gruppo abbiamo presentato a
questo provvedimento entro i termini di scadenza di oggi, che mirano a migliorare il testo emerso dalla
Commissione, dove in verità alcune proposte emendative da noi presentate sono già state accolte. Le
riteniamo assolutamente essenziali, perché alcune riguardano proprio il tema della digitalizzazione e
dell'ammodernamento informatico della struttura dello Stato, che è la vera riforma e ciò che veramente
i cittadini si attendono dalla riforma della pubblica amministrazione, perché è davvero il punto nodale
della questione.
Altri emendamenti riguardano la modifica del sistema delle camere di commercio. Non riusciamo ad
intendere questa volontà pervicace dello Stato centrale di entrare in maniera così rigida e forte nella
regolamentazione di ciò che appartiene al privato, alle aziende ed al sistema delle imprese del nostro
Paese, che in questo caso nulla chiedono: lascerei dunque quanto più libera possibile questa libertà di
auto-organizzazione.
Altri riguardano la questione del Corpo forestale dello Stato e il sistema della dirigenza che s'intende
mettere in piedi. Su questi argomenti, tra l'altro, abbiamo assistito ad un dibattito piuttosto ricco, tanto
che non si riusciva a distinguere chi fosse senatore della maggioranza e chi dell'opposizione. Critiche
o, per lo meno, suggerimenti importanti, sono arrivati durante il dibattito da parte di tutti i settori del
Parlamento.
Questo indica un primo limite della scelta effettuata. Si è scelto l'utilizzo della legge delega in materie
così ampie, che avrebbero meritato forse dei provvedimenti legislativi più precisi e un impegno più
specifico nel dibattito e nella decisione legislativa del Parlamento, per ciascuna materia. Si pensi al
riordino degli organi di polizia: non si può lasciare un argomento così importante per la vita quotidiana
del cittadino italiano nell'ambito di una delega affidata al Governo, senza indicazioni precise. Si tratta
di una materia delicatissima e importantissima.
Signor Presidente, dovremmo poi andarci a fidare di un Governo, che più di un anno fa ha ricevuto una
delega da parte del Parlamento per emanare i decreti fiscali. Dopo più di un anno, credo che lo stesso
Governo, che oggi ci chiede l'approvazione di un'altra delega, si accinga a chiedere una proroga della
delega concessa il 14 febbraio del 2014, sulla delicatissima materia fiscale. Eppure, in occasione della
discussione generale sulla delega fiscale, si erano sentiti questi stessi argomenti e si era registrata
questa stessa pomposità. Si era detto che intervenire nel settore fiscale e nei sistemi redistributivi è
importantissimo e che non si può fare a meno di una riforma fiscale, visto che la crescita del nostro
Paese è ancorata alle riforme fiscali. Ebbene, dopo più di un anno, si chiede una proroga per emanare i
decreti della delega fiscale.
Il Governo non pensi che il Parlamento deleghi la potestà legislativa ad un Governo che si sente più
padrone dello Stato, che non attuatore e gestore dell'indirizzo politico. Il Governo deve esercitare la
potestà di governare e non la mera potestà di decidere il bello e il cattivo tempo, il come e il quando,
nella forma e nei contenuti: non è questo ciò che il Parlamento può consentire al Governo Renzi. Se mi
consentite, non è questo che il Parlamento può consentire ad una forza politica come il PD, che è figlio
di una forza politica che nel 2001 ci propose quella riforma che passò alla storia come riforma
Bassanini e che oggi ci fa discutere di un'urgente e necessaria riforma della pubblica amministrazione,
per il fallimento pieno di quella concezione - tutta figlia di una cultura, che purtroppo avete e
perpetrate - che vede nella pubblica amministrazione uno strumento rispetto all'attuazione delle
politiche governative. In una visione liberale e aperta dello Stato, al servizio del cittadino, questa
vostra visione è fuori dal mondo, fuori dal tempo e lontana dalle necessità e dalle urgenze che oggi
vive il nostro Paese.
Il cittadino oggi avrebbe bisogno di strutture e infrastrutture statali non solo più snelle e meno costose,
ma soprattutto più rispondenti alle esigenze della propria quotidianità. Una piccola e media impresa
italiana oggi vive sotto il controllo costante di tutte le autorità, non solo di polizia, ma anche di
controllo amministrativo: se ne possono contare fino a 21 diverse e dunque può veder visitata la
propria azienda e i propri registri contabili, quotidianamente, da ben 21 autorità differenti. Ciò non
Senato della Repubblica
Pag. 200
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
comporta la naturale allergia nei confronti dei controlli rispetto alle proprie attività interne, ma
comporta semplicemente il dispendio di energie, di forze, di ore lavoro e di ore di attività
imprenditoriale, che vengono sottratte da uno Stato che non si dimostra amico dell'attività
imprenditoriale e del cittadino, ma soltanto un Cerbero controllore. E non è così, non è questa la
visione che abbiamo dello Stato e della pubblica amministrazione. Il senatore Liuzzi poco fa citava
esempi nobili della visione, che risalgono fino a settecento anni fa. Ma è una visione e un'impostazione
che noi vorremmo fosse completamente diversa; vorremmo che partisse da un punto di vista, da una
prospettiva, da un angolo di lettura che non è il vostro e non è quello che state proponendo al Governo.
Vediamo che pochi sforzi vengono messi in quella digitalizzazione che darebbe davvero uno sprint
alle attività imprenditoriali e alla tranquillità della vita del cittadino, che potrebbe fruire dei servizi
della pubblica amministrazione senza code interminabili o senza perdita di ore di lavoro. Avete una
visione della dirigenza che non è basata sulla qualità, sulla possibilità, sulla competizione anche delle
migliori capacità che si sono formate sul campo; per questo abbiamo presentato degli emendamenti in
questa direzione. Voi invece mirate più alla regolarità delle strutture e delle infrastrutture.
In questa fase del dibattito - credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione - voglio dire che
guarderemo con attenzione all'atteggiamento del Governo e dell'Aula rispetto agli emendamenti che
abbiamo presentato. Parteciperemo al dibattito ed esprimeremo i nostri intendimenti con lo spirito di
ritenere che oggi è ineludibile il tempo della riforma della pubblica amministrazione; però è anche
importante far corrispondere alle aspettative che si sono create a seguito dei proclami che sono stati
resi in pubblico una sostanza che si possa tradurre l'indomani stesso in vantaggio per i cittadini.
(Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) e del senatore Consiglio).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti dell'Istituto statale di
istruzione superiore «Magrini e Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Benvenuti al
Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,40)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-ILC). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, in primo luogo
voglio cogliere questa occasione per dare atto al collega Pagliari, relatore di questo disegno di legge,
del gran lavoro fatto, producendosi ed inducendo nel Governo, in generale piuttosto restio, alcuni
rilevanti, ancorché sofferti, momenti di ascolto.
Qualsiasi Governo che voglia accreditarsi come riformatore prova a mettere mano alla pubblica
amministrazione. In effetti, quello di rendere efficiente la pubblica amministrazione e renderla quindi
capace di svolgere il proprio compito al minor costo è la grande sfida di tutti i Governi che si sono
succeduti in Italia. A dire il vero, oggi appare complicato anche renderla solo efficace, cioè capace di
svolgere il proprio ruolo in modo soddisfacente, indipendentemente dai costi di produzione dei servizi.
Eppure di tentativi di riforma non ne sono mancati, per lo più tesi dichiaratamente a distaccare le
funzioni politiche di indirizzo da quelle amministrative di gestione e a rendere l'attività amministrativa
trasparente verso l'utenza.
Francamente, la sensazione che si trae da uno sguardo d'insieme è uno scenario desolato, in cui pochi
successi effimeri e parziali stentano a mostrarsi in un magma di insuccessi più o meno riconosciuti. Di
fronte a tanti infruttuosi tentativi di riforma, sorge il dubbio che le cause reali del malfunzionamento
Senato della Repubblica
Pag. 201
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
della pubblica amministrazione italiana non siano mai state realmente aggredite nel loro complesso e
nel loro punto nodale e che i pochi successi si siano verificati in quei pochi casi in cui un soggetto
politico abbia unito in sé incisività e voglia di far bene (binomio appunto raro, purtroppo). In effetti
siamo convinti che le pubbliche amministrazioni italiane, così come sono, costituiscono il prodotto
della politica italiana così com'è stata e, peggio, com'è diventata negli ultimi venticinque-trent'anni.
Per intenderci, i vecchi burocrati (non gli impiegati degli uffici, ma l'alta dirigenza) sono stati insediati
dalla politica ed hanno messo radici e di quelle radici si sono serviti per negoziare con i politici
sopravvenuti (sulla base del vecchio criterio per cui il politico passa ed il burocrate rimane). Fino a
quando la politica ha deciso di distinguere il proprio potere di indirizzo da quello gestionale (senza
rinunciare realmente al potere di gestione, attenzione) e allora ha teso a sottrarsi alle responsabilità
personali delle scelte di gestione, mantenendo però stretto il proprio controllo sulla permanenza dei
burocrati al loro posto.
Se quello che ho appena detto è vero (e, vi prego di credere, che lo è) da questa rappresentazione sono
assenti i cittadini, destinatari finali del servizio. Per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini è
interessante un fenomeno che ho avuto modo di rilevare personalmente nella mia esperienza
professionale: nei corsi di aggiornamento sul diritto di accesso che seguivo da giovane impiegato
pubblico, con mia grande sorpresa e disappunto l'aspetto che veniva trattato più puntualmente erano i
limiti che potevano essere opposti alle richieste di accesso dei cittadini. Per assurdo, quindi, io andavo
a seguire un corso sul diritto d'accesso e quello che mi insegnavano a fare era la negazione
dell'accesso. Tra l'altro, col sopravvento della normativa sulla privacy (interpretata quasi sempre in
modo molto estensivo) tali limiti si sono moltiplicati (nella valutazione di quanto sto dichiarando
bisogna tenere nel debito conto la difficoltà di mantenere aggiornato il personale sul disposto di leggi
che sappiamo tutti essere di assai penosa interpretazione e la tendenza a proteggersi delle
amministrazioni, concedendo in termini di accesso il minimo).
A nostro avviso, quello che dovrebbe andare a modificarsi nelle pubbliche amministrazioni sarebbe
quindi la permeabilità di queste ai bisogni legittimi degli utenti (primo tra tutti la conoscenza dei
processi per un funzionale ed un pregnante controllo di legittimità quando non di legalità). Per ottenere
questo obiettivo - nei fatti - bisognerebbe cambiare la cultura del personale delle pubbliche
amministrazioni e a questo si arriva con una netta volontà politica e con un bel po' di tempo. Il tempo
non è mancato, la volontà politica sì.
Ma venendo a questa legge delega: questa legge effettivamente cambia verso? È la volta buona? Mi
permetto di immaginare queste espressioni precedute dal cancelletto tipico degli hashtag.
A dire il vero, la sensazione che si trae da questi articoli è che si sia proceduto un po' "alla renziana",
cioè in presenza delle suddette difficoltà di funzionamento della pubblica amministrazione, si sia
deciso di tagliare i nodi, per cui se le pubbliche amministrazioni non partecipano alle Conferenze di
servizi, o non danno il proprio parere i tempi definiti o se una Sovrintendenza si mette di traverso, si
procede a maggioranza, oppure non potrà più parlare successivamente.
Insomma si riducono i controlli della pubblica amministrazione, che viene vista come un ostacolo al
libero fluire dell'iniziativa privata. E questo, devo dire purtroppo, con buona pace anche dell'ambiente,
anche del patrimonio storico artistico e financo della salute dei cittadini (sono espressioni testualmente
tratte dalla legge delega).
In sostanza quindi, di fronte ad una amministrazione inefficace, capace anche di impiegare il ritardo
per non rispondere, si va avanti senza risposte. Si controllerà poi. E così si sceglie di ridurre il compito
delle amministrazioni pubbliche nella vita del Paese, di tagliarle; basta guardare al modo in cui si è
trattata la riforma delle Camere di commercio: fissarne il numero massimo, come se l'incremento
dell'efficienza non possa e non debba essere ottenuto incrementando la qualità dei servizi e non solo
riducendo i costi delle unità di Camere di commercio esistenti. Così come basta guardare all'ipotesi di
disciogliere il Corpo forestale dello Stato incorporandolo in altra forza di polizia, senza tenere conto
delle opzioni possibili, cioè incorporare nel Corpo forestale dello Stato i corpi forestali regionali o le
polizie provinciali. Non si tiene conto del fatto che nel Corpo forestale dello Stato esistono
Senato della Repubblica
Pag. 202
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
competenze particolari che necessariamente dovranno andare a competere con le altre competenze di
cui sono saturi gli altri corpi delle Forze dell'ordine.
Alla fine, la sensazione è che ciò che si persegue realmente è la riduzione dei controlli. Colleghi,
attenzione: questa non è una cultura nuova e moderna; è una cultura ottocentesca, quella del laissez
faire, contrabbandata per modernità. Per cambiare realmente verso, le pubbliche amministrazioni si
devono muovere su programmi di lavoro realistici, apprezzati dagli utenti interessati. Quante volte ho
avuto modo di vedere progetti operativi per l'anno approvati a ottobre dell'anno di vigenza, con una
sorta di fictio iuris, che non lasciava contento nessuno nella sostanza? Le carte però erano a posto. La
novità potrebbe essere la partecipazione del cittadino; d'altro canto, il suo benessere è origine e fine
legittimante dell'apparato statale e pubblico in genere.
Noi di Italia Lavori in Corso abbiamo presentato degli emendamenti per spostare in questo senso
l'impianto complessivo di questa legge delega. Criticando non ci sottraiamo al confronto, sulle cose.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.
TORRISI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, signora Ministra, il disegno di legge sulla
riorganizzazione della pubblica amministrazione ha impegnato i lavori della Commissione affari
costituzionali per un lungo periodo, anche per l'importanza dei contenuti, che rappresentano la terza
gamba del progetto di riforma istituzionale del Governo e della maggioranza parlamentare che lo
sostiene, accanto alle modifiche costituzionali e alla legge elettorale.
Il disegno di legge è ambizioso, ma è quello di cui il Paese ha bisogno considerato che tutti
riconosciamo le disfunzioni di funzionamento della pubblica amministrazione. Contiene diverse
deleghe di cui, alcune multiple, ma necessarie perché nessun Parlamento al mondo riuscirebbe a
regolare nei particolari il complesso delle regole dell'assetto amministrativo. Tocca molte materie,
dall'organizzazione dello Stato e delle forze di polizia, all'attuale dirigenza, dai segretari comunali alle
camere di commercio, al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie. La ratio del disegno
di legge è ottimizzare la produttività del lavoro pubblico rendendone più moderna l'organizzazione. A
tal fine si prevede la carta della cittadinanza digitale e la Conferenza dei servizi, la convergenza degli
assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al
sistema delle relazioni sindacali, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della
contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle
strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard di qualità.
Sono inoltre contenute la valorizzazione del merito ed il conseguente riconoscimento di meccanismi
premiali, la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali.
I cittadini avvertono la necessità di cambiare, di liberare il Paese da molti condizionamenti ed
arretratezze, l'avvertono in maniera più forte ed anche razionale, di quanto non capiti alle
rappresentanze corporative e politiche. Come ho già esposto, quella che stiamo discutendo possiamo
definirla a pieno titolo una riforma istituzionale, perché quella della pubblica amministrazione è una
sfida su cui, in un Paese democratico e moderno, maggioranza e opposizione si confrontano con
obiettività, entrando nel merito in modo costruttivo, ed è quello che correttamente è avvenuto in
Commissione, grazie anche all'impegno del relatore, senatore Pagliari, collega, e che, mi auguro,
avverrà anche in quest'Aula.
La pubblica amministrazione non è né di centro né di destra né di sinistra. La pubblica
amministrazione ha bisogno di rigore ed efficienza. Serve ad aiutare coloro che i servizi non possono
pagarseli di tasca propria, serve ad aiutare i più deboli, serve ad aiutare i più poveri ed è su questi punti
che si realizza nella società il contratto sociale.
I cittadini pagano le tasse e devono ricevere in cambio dei servizi da una pubblica amministrazione
seria, onesta, efficiente, che ha al suo interno il criterio della meritocrazia e della premialità.
L'obiettivo è quello di combattere le clientele, gli sprechi, i costi, le inefficienze, fare quello che in
tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi occidentali e moderni è la norma. Dobbiamo mettere i
dipendenti pubblici nelle condizioni di essere motivati: il dipendente che lavora tanto e che guadagna
Senato della Repubblica
Pag. 203
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
quanto quello che lavora poco è un dipendente demotivato e invece, ancora oggi, le persone valide,
quelle che sono davvero preparate e danno il massimo, non ricevono riconoscimenti.
I dipendenti della pubblica amministrazione nel loro complesso, infatti, sono stati visti come la palla al
piede dello sviluppo, come una casta autoreferenziale che s'impone come l'unico vero cliente della
pubblica amministrazione. In realtà la maggior parte sono lavoratori che patiscono il non essere gestiti
o l'essere gestiti male e rappresentano una grande opportunità per il Paese.
L'industria più importante d'Italia è la pubblica amministrazione: dà lavoro a circa 3.300.000 persone,
con un costo di 158 miliardi di euro all'anno, una cifra pari all'11 per cento del PIL. Sul fronte della
qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, il principale indicatore disponibile prodotto dalla
Banca mondiale nell'ambito del rapporto «Doing Business» colloca quest'anno il nostro Paese al 56°
posto su 189, con un peggioramento di quattro posizioni rispetto all'anno scorso. Con significative
variazioni di produttività ed efficienza, si potrebbero ottenere insperati punti percentuali di incremento
del PIL, che nell'attuale fase del ciclo economico difficile rappresenterebbe un dato di straordinaria
importanza: l'amministrazione pubblica, dunque, da palla al piede a motore dell'economia italiana.
Le risorse umane sono una potenzialità sostanzialmente mai gestita. La pubblica amministrazione ha
sempre fatto mera gestione burocratica del personale ed ha trascurato, anche per colpa di un sindacato
e di una politica distratti, l'adozione di tecniche tipiche del Governo e della valorizzazione delle risorse
umane.
C'è da arrabbiarsi quando si mettono a confronto gli imponenti investimenti fatti in formazione, ai
quali non è seguito un incremento di produttività, determinando una spesa inutile e spesso, quindi, uno
spreco.
Si deve introdurre la rotazione degli incarichi «delicati», oggetto privilegiato delle lusinghe dei
corruttori. In questi anni c'è stata la tutela dell'inamovibilità del pubblico impiegato, che ha reso
difficile spostarlo perfino da un ufficio all'altro all'interno di uno stesso palazzo: una logica che rischia
di apparire prevalente perfino rispetto ai valori della trasparenza e dell'indipendenza. La rotazione è un
principio di garanzia, evita le incrostazioni in cui nasce il malaffare.
Deve quindi essere chiaro a tutti che il tema del funzionamento della pubblica amministrazione è
decisivo per la vita del nostro Paese: se essa funziona male, il Paese funziona male. Ciò può realizzarsi
solo se la pubblica amministrazione reagisce ai due grandi fattori di crisi di cui soffre storicamente,
ovvero un deficit di efficienza ed un deficit di legalità. La domanda di fondo della società è quella di
avere una pubblica amministrazione più efficiente e più legale: non è possibile definire efficiente
un'amministrazione non rispettosa della legalità, così come perde valore un'amministrazione
formalmente e burocraticamente ineccepibile, ma inefficiente. La corruzione passa inevitabilmente dai
suoi uffici ed è alimentata dalla cattiva burocrazia. È proprio su questo fronte che si gioca la battaglia
per la legalità.
Il concetto di pubblica amministrazione è ormai associato al male, all'errore, alla paralisi, ma in realtà
incarna un'istituzione virtuosa, che è vitale in ogni Paese moderno. Purtroppo oggi ne sperimentiamo
soltanto la degenerazione, quando è mala burocrazia, che si trasforma in un potere strisciante, basato
sulla gestione delle pratiche e che fa della lentezza uno strumento per imporre la sua autorità. Non
bisogna tuttavia cedere alle semplificazioni e pensare che tutti i dipendenti pubblici siano dei
fannulloni.
La giusta richiesta di un fisco più giusto, di un cittadino meglio servito, di una sanità più efficiente, di
una scuola più moderna non potrà trovare risposta, se la macchina del fisco, dei servizi pubblici, della
sanità, della scuola ha strutture arcaiche, procedure lente, personale scelto male e poco motivato. Il
Governo, il Parlamento e la stessa pubblica amministrazione debbono ricordare, come amava dire
Filippo Turati, che le tranvie non stanno lì per dare lavoro ai tranvieri, ma per trasportare la gente. In
altre parole, l'obiettivo da perseguire è quello di fornire un miglior servizio ai cittadini, non di accettare
gli interessi degli addetti ai lavori.
Conoscendo e valutando, governando ed innovando, si supereranno i tanti problemi e le tante
Senato della Repubblica
Pag. 204
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
arretratezze che ho sottolineato. Il corretto ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione
è essenziale per combattere la corruzione, contro la quale, oltre ai rimedi repressivi di natura penale,
sostanziale e processuale, di cui abbiamo dibattuto con il disegno di legge anticorruzione, è forse più
importante l'aspetto della prevenzione.
Altri Paesi hanno concentrato l'attenzione proprio su quella e gli strumenti che utilizzano sono i codici
etici, la responsabilità organizzativa, modelli di mappatura del rischio, procedure di controllo per
verificare l'adozione di misure di salvaguardia. È la strada giusta, ma la prevenzione deve essere
soprattutto cultura della legalità; c'è bisogno di una mobilitazione culturale che parta dalle scuole.
È necessario ridare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e fare loro capire che la corruzione si può
combattere. La corruzione è un grande iceberg, del quale conosciamo solo la parte che viene scoperta;
quella che ci interessa, invece, è quella che sta sotto il pelo dell'acqua, quella che non si vede, quella
che non è ancora scoperta, quella che è di difficile stima. La corruzione è una tassa immorale ed
occulta, pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini, che erode e frena il prodotto interno e
che dobbiamo tutti insieme combattere.
In questa direzione è necessaria una legislazione degli appalti più chiara, semplice, trasparente, ed il
superamento della stessa legge obiettivo che non ha prodotto i risultati sperati in termini dì
realizzazione delle opere, ma anche sul piano della legalità.
Quel che è importante è non illudersi che la minaccia di manette facili, la moltiplicazione di controllori
e controlli e lunghi processi penali siano senza controindicazioni e per di più risolutivi. Come diceva
Tacito: corruptissima re publica plurimae leges. Ci sono troppe leggi e sono poco chiare; sono uno
strumento potente, ma il nostro sistema ne abusa perché con esse vuole regolare qualunque situazione
creando più problemi di quanto ne risolva e finendo così per paralizzare tutto, anche perché molte di
queste leggi devono poi essere concretizzate da regolamenti operativi che nessuno emette e così
restano inapplicate.
In conclusione, credo di poter dire che con l'intervento legislativo in discussione ci si rivolge da un lato
ai dipendenti pubblici cui è giusto restituire orgoglio per la funzione e dignità per la posizione,
dall'altro ai cittadini tutti ed al sistema produttivo, cui non si può continuare ad imporre una pubblica
amministrazione senza controlli di efficienza e qualità. Si vuole un'Italia migliore in cui i dipendenti
pubblici non sono burocrati fannulloni, ma risorse per gestire uffici più efficienti in cui il merito sia
premiato, chiedendo agli imprenditori di collaborare per rendere la legalità conveniente e alla politica
di impegnarsi concretamente per dare soluzione ai problemi ed essere d'esempio ai cittadini.
La semplificazione amministrativa e quella legislativa non sono solo un processo tecnico, ma
soprattutto un atto politico. I Governi che si sono succeduti, anche se hanno tentato, non hanno avuto
la forza ed il coraggio di compierla perché è costosa in termine di consenso. Valgono per il nostro
Stato le parole di Tocqueville: «Il gusto per gli incarichi pubblici ed il desiderio di essere mantenuti
dalle imposte non è da noi una malattia peculiare di un particolare partito, è la grande permanente
infermità della nazione stessa».
È un dovere fare questa riforma: lo dobbiamo agli italiani che, con la loro fatica ed i loro soldi,
reggono il Paese e finanziano lo Stato; lo dobbiamo a coloro che ne hanno bisogno, a coloro che non
ne approfittano e preferiscono essere seri ed onesti piuttosto che furbi.
L'obiettivo condiviso da tutti è che la pubblica amministrazione torni ad essere un fattore di crescita
del Paese e non un ostacolo. Come sostenuto dal governatore della Banca d'Italia Visco, legalità,
buona legislazione, regolazione efficace delle attività economiche, pubblica amministrazione efficiente
sono le principali componenti di un sistema istituzionale in grado di favorire innovazione e
imprenditorialità e rimuovere rendite di posizione e restrizioni alla concorrenza.
Ai cittadini toccherà il compito di distinguere il grano dalla malerba, impedendo ai parassiti di
arricchirsi con le risorse indispensabili per lo sviluppo di un Paese, quelle che servono perché domani i
nostri figli diventino protagonisti di un'Italia che sta già migliorando, nella quale sarà bello crescere e
lavorare a testa alta sicuri dei propri diritti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
Senato della Repubblica
Pag. 205
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, fino al 2011 la normativa italiana consentiva di affidare la
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a soggetti scelti a seguito di gara ad
evidenza pubblica, consentendo la gestione in house solo ove ricorressero situazioni del tutto
eccezionali, che non permettessero un efficace e utile ricorso al mercato; inoltre stabiliva che la tariffa
del servizio idrico dovesse includere anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.
Il referendum del 2011 ha dato uno stop che doveva essere definitivo a questo schema. Sulla gestione
idrica non si doveva più fare lucro. Anzi, andavano fermate le privatizzazioni e avviato un percorso di
ripubblicizzazione.
Erano obiettivi pienamente legittimi, che recepiscono molti principi della nostra Costituzione e non
ledono le direttive europee. In seguito a specifica petizione popolare, le istituzioni europee hanno
chiarito che questa è materia affidata ai singoli Stati membri. Erano anche obiettivi condivisi da una
imponente galassia di movimenti, associazioni, comitati, consigli comunali e provinciali, ma anche da
sindacati come la CGIL, da circoli come l'ARCI, da tantissimi elettori del Partito Democratico, che
obbligarono ad invertire le proprie posizioni i loro stessi dirigenti, sempre che i dirigenti del Partito
Democratico siano gli stessi. Non mi riferisco a Matteo Renzi, ma all'ondivago Bersani, prima
favorevole alla privatizzazione dell'acqua, poi favorevole al referendum e, infine, elusivo e
impalpabile. Ecco perché il referendum popolare è rimasto tradito, con atroci beffe peraltro. A Padova,
prima del referendum, la quota non dovuta in bolletta era il 15 per cento. Dopo il referendum, a
distanza di un anno, era salita al 17 per cento.
Questo disegno di legge doveva, e deve, essere l'occasione per ridare dignità alla volontà popolare,
mettere una parola di chiarezza sui servizi essenziali e risolvere il mostro giuridico delle partecipate.
Queste sono società che possono assumere raccomandati in elusione del Patto di stabilità. Ma tanto
scaricano in bolletta i costi di un servizio che gestiscono in monopolio.
Serviva rompere questo paradigma per cui privato sarebbe bello. Lo ha rotto il sindaco di Parigi,
realizzando risparmi enormi dopo avere ripubblicizzato l'acquedotto. E invece nel testo del Governo
compare tutt'altro perché deve essere chiaro che il testo dell'articolo 14 è il testo del Governo,
rimaneggiato dal relatore secondo la volontà del Governo e votato in Commissione dalla maggioranza
di Governo, per partito preso o per maggioranza presa si potrebbe dire.
Questo disegno di legge è una tragica velina che il Governo ha scritto e passato al Parlamento. Dentro
ci sono gli ordini che il Governo pretende di ricevere da noi. E noi dovremmo anche far finta di
decidere. In parole più semplici: chi è qui eterodiretto? Il Governo scrive le deleghe che vuole
ricevere. Lo dico perché siano chiare le responsabilità politiche delle scelte e dei tradimenti. Tutt'altro
compare nel testo del Governo che riporta ancora l'enfasi sul mercato e sulla concorrenza.
Ma quale concorrenza? Ma quale comune, azionista di una società, preferirebbe una concorrente per
un affidamento, con il rischio di vedere sterilizzato il valore delle azioni e perdere un bacino
clientelare faticosamente costruito. Tutt'altro serviva.
Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti: perché si prendesse un impegno a ripubblicizzare la
gestione di inceneritori e acquedotti; perché almeno si lasciasse questa responsabilità alle
amministrazioni locali; perché si prevedesse l'obbligatoria consultazione popolare su scelte di questa
portata: niente, nemmeno per gli acquedotti comunali dei piccoli comuni montani.
II Governo chiede mani libere par fare carne di porco del referendum popolare. E usa un testo
camaleontico per ingannarci. Dice: «in base ai principi dell'Unione europea e tenendo conto del
referendum 2011». In base ai principi dell'Unione europea che sul tema riconosce l'autonomia degli
Stati? Questi principi li rispettano. E il referendum allora? Che significa tenere conto del referendum?
Che significa «tenere conto del referendum»? È come per gli ordini del giorno quando «si impegna il
Governo a valutare l'opportunità di»?
Abbiamo chiesto che si scrivesse «nel rispetto del referendum», ma anche questo è stato rifiutato; anzi,
in un'altra parte del testo sono previsti incentivi e premi per quegli enti locali che favoriranno la
Senato della Repubblica
Pag. 206
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
perdita del controllo pubblico dei servizi locali. E allora voglio raccontarvi quello che è successo a
Padova per mano del sindaco Flavio Zanonato. Volle fondere a tutti i costi la municipalizzata che,
insieme al Comune di Trieste, gestiva il servizio idrico e la raccolta rifiuti con il più grande
inceneritore del Veneto. Regalò la gallina dalle uova d'oro alla società Era, guidata dal patto di
sindacato dei comuni rossi dell'Emilia-Romagna, e non chiese di valorizzare le sinergie. È come se
vendessi una moneta d'argento, proprietà dei cittadini, al semplice valore del metallo, quando la
moneta in sé ha un valore numismatico più elevato. Se poi la vendo ad un collezionista che completa
la collezione, il suo valore aumenta. E invece no. Non è stato chiesto nulla di tutto ciò: e parliamo di
qualcosa come 400-500 milioni di euro.
È danno erariale? Lo sta accertando la Corte dei conti, a cui abbiamo presentato un esposto. Quello che
è certo è che noi padovani, avendo perso il controllo, respiriamo quello che la società Era, grazie allo
sblocca Italia, farà arrivare da ogni dove per essere bruciato a mille e cinquecento metri dal centro
storico; mentre dai bilanci di Era ricaviamo che nel concambio non ci hanno dato nemmeno il valore
del metallo.
Del resto Zanonato fu ritenuto troppo sprovveduto dai magistrati per rendersi conto che trasportava
mazzette ai tempi di Tangentopoli, ma tanto capace, dai DS prima e dal Partito Democratico poi, che
lo vollero prima sindaco, poi Ministro, ora europarlamentare.
A noi raccontarono che al Comune sarebbero arrivati succosi dividendi. Ma cosa sono i dividendi?
Sono quello che rimane - lo spiego ai cittadini che ci ascoltano - dopo aver pagato le spese e messo da
parte gli investimenti. Sono soldi che vanno restituiti ai cittadini, agli utenti, altrimenti a casa mia si
chiama «fare la cresta». E se la società è a capitale misto, con un 40 per cento di privati, per ogni sei
euro che vanno al Comune, quattro arricchiscono quei privati. Non si può sopportare. Le ipocrisie
affiorano come i teschi da una fossa comune.
Durante la campagna referendaria il fronte del «no» diceva che solo la gestione sarebbe stata
privatizzata. Ebbene, abbiamo chiesto un impegno, attraverso un emendamento, ad escludere almeno
la privatizzazione, ancorché parziale, delle reti. E anche questo è stato bocciato. Del resto, da un
Governo che si accinge a svendere le torri di trasmissione RAI a Mediaset, che cosa ci possiamo
aspettare? (Applausi dal Gruppo M5S).
I nostri emendamenti ora sono in Aula. Potrete respingerli ancora, ma questa volta lo farete sotto gli
occhi di chi vi ha votato. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saggese. Ne ha facoltà.
SAGGESE (PD). Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi, siamo chiamati oggi ad
esaminare uno dei provvedimenti più importanti, ed al contempo più complessi ed ambiziosi,
dell'intera legislatura. Nel corso della sua relazione, tenuta in quest'Aula qualche giorno fa, il collega
Pagliari ha richiamato un paradosso ricorrente: come si può pretendere di riformare, con esito positivo
peraltro, la macchina amministrativa italiana, se in questa impresa si sono già cimentati tanti illustri
predecessori? Come si può pensare di riuscire a conseguire i risultati che neppure i maggiori esperti ad esempio Massimo Severo Giannini, il più illustre amministrativista italiano del dopoguerra - sono
riusciti a conseguire? La domanda è sicuramente legittima. La riforma della pubblica amministrazione,
ne siamo pienamente consapevoli, non è cosa semplice, eppure è necessario intervenire per tentare di
rende più snella ed efficiente la nostra burocrazia.
Varie sono le ragioni che inducono a questa riflessione. Innanzitutto, è indispensabile eliminare gli
sprechi e ridurre le inefficienze, ritengo, al fine di rendere effettivo il conseguimento dei tre parametri
ottimali che devono connotare l'attività dei pubblici poteri, parametri che sono stati richiamati in alcuni
degli interventi svolti prima del mio. Mi riferisco all'efficacia dell'azione rispetto agli obiettivi
prefissati, all'efficienza nell'uso delle risorse impiegate, siano esse risorse umane o no, e
all'economicità, intesa come attitudine a conseguire efficacemente i risultati mediante un utilizzo
efficiente delle risorse disponibili.
È solo con una riforma della pubblica amministrazione che tenda a rendere la sua azione aderente alle
Senato della Repubblica
Pag. 207
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
famose «tre e» che è possibile giungere ad un significativo taglio della spesa pubblica superflua di cui
tutti parliamo che permetterà di conseguire non soltanto l'avanzo primario di bilancio, ma addirittura
una graduale riduzione del debito pubblico e ancora, sicuramente, la riduzione del carico fiscale che
grava su imprese e famiglie, per favorire in tal modo una ripresa dei consumi e un conseguente
incremento del prodotto interno lordo.
Risulterebbe, tuttavia, poco lungimirante e del tutto pericolosa un'operazione che tendesse a perseguire
questi obiettivi riducendo i servizi offerti ai cittadini: la riduzione della spesa pubblica si tradurrebbe
così soltanto in un decremento dei servizi a scapito della collettività e inciderebbe gravemente sugli
standard sinora assicurati alla popolazione. L'obiettivo, invece, è e deve essere alleggerire il peso della
burocrazia senza ridurre i servizi, rendendoli, al contrario, maggiormente efficienti e meno costosi.
L'obiettivo a lungo raggio, in altri termini, è quello di inverare il primo comma dell'articolo 97 della
Costituzione, così come recentemente modificato: far sì che le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento europeo, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Vi sono anche altre motivazioni che spingono verso una radicale riforma della pubblica
amministrazione. Anzitutto, occorre superare le vecchie logiche, fortemente radicate nel nostro Paese,
improntate al clientelismo e all'assistenzialismo, per cui un impiego massiccio di risorse umane
all'interno della pubblica amministrazione è divenuto quasi un surrogato degli ammortizzatori sociali,
soprattutto nel Meridione.
Occorre, ancora, sradicare il tarlo della corruzione, che sempre più connota l'attività dei pubblici
poteri. Trasparenza, efficienza e meritocrazia devono essere le linee guida di una nuova e rinnovata
pubblica amministrazione, che sia improntata al buon andamento, come impone la Costituzione stessa,
e sia rivolta all'interesse del cittadino, come suggeriscono la logica ed il buon senso.
La delega che attribuiamo al Governo con questo provvedimento è sicuramente ampia ed interviene su
diverse direttrici, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso del proficuo lavoro svolto dalla
Commissione affari costituzionali: dalla Carta della cittadinanza digitale al riordino della disciplina
della conferenza dei servizi, dal silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche alla segnalazione
certificata di inizio attività, dalle norme in materia di autotutela a quelle in materia di prevenzione
della corruzione.
Centrali, nell'economia del provvedimento in esame, sono poi le disposizioni in materia di
riorganizzazione degli uffici e del personale della pubblica amministrazione, che mirano ad una
generale razionalizzazione degli uffici e del personale dell'amministrazione centrale e periferica, con
un conseguente riordino di strutture e funzioni.
Sul tema, tengo a porre l'attenzione sul nuovo articolo 9 del disegno di legge, che detta norme
sull'ordinamento della dirigenza. Il primo comma prevede, in particolare, l'istituzione del ruolo della
dirigenza pubblica, articolata in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di
accesso e da procedure di reclutamento improntate non soltanto al merito, ma anche alla formazione e
all'aggiornamento continuo.
L'obiettivo dichiarato è quello di avere una dirigenza di alto livello professionale, reclutata in modo
trasparente e sulla base di criteri meritocratici, che sappia anche e soprattutto adeguarsi ai continui e
repentini mutamenti in atto nella società odierna, in modo da evitare il perpetrarsi di quel tipico iato
esistente tra pubblica amministrazione e società.
La previsione di tre ruoli dirigenziali (dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), della
piena mobilità tra gli stessi e dell'eliminazione della distinzione in fasce, unitamente alla previsione di
nuove regole di accesso alla dirigenza improntate ad una selezione competitiva e meritocratica,
consentono sicuramente di perseguire l'obiettivo di arricchire l'amministrazione di competenze
maturate su diversi livelli di Governo. L'esigenza, poi, di evitare incarichi a vita, che hanno
caratterizzato soprattutto il passato meno recente, è garantita dalla previsione di incarichi di durata
triennale, con possibilità di rinnovo, e dalla correlata possibilità di revoca dell'incarico, in presenza di
appositi presupposti oggettivi che consentano di evitare un assoggettamento dei dirigenti agli organi
elettivi. Occorre assicurare, anche quale antidoto alla corruzione, che la dirigenza pubblica, pur nel
Senato della Repubblica
Pag. 208
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
rispetto delle competenze e delle specializzazioni acquisite, possa e debba ruotare negli incarichi.
In questo contesto si inseriscono anche le norme in materia di segretari comunali e provinciali. In linea
con il testo approvato dalla Commissione, ritengo che l'abolizione tout court della figura dei segretari
sarebbe di per sé priva di logica. Si tratta, infatti, di una figura di primo piano nel quadro dell'attività
amministrativa dell'ente locale, chiamata a svolgere funzioni di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi dello Stato,
allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. L'assenza di tale figura rappresenterebbe un forte vulnus
rispetto alla necessità di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa e il buon
funzionamento degli organi, nell'attuazione del principio di separazione dei poteri tra politica e
amministrazione. Si tratta di un ruolo delicato, tecnico e di responsabilità per garantire la correttezza e
la legittimità degli atti della pubblica amministrazione.
Per tali ragioni, la proposta approvata dalla Commissione affari costituzionali (e a proposito voglio
ringraziare il Ministro, il Sottosegretario, il relatore e tutti i componenti della Commissione stessa per
l'ampia disponibilità e sensibilità mostrate sul tema) stabilisce che l'abolizione della figura del
segretario comunale sia adeguatamente bilanciata con la previsione di un obbligo, in tutti gli enti
locali, di una figura apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento
dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa: direi un punto fermo
importante nell'assetto organizzativo dell'ente locale. Ora occorre - mi auguro nel prosieguo dell'iter
parlamentare del provvedimento - fissare ulteriori paletti per garantire la piena autonomia e
indipendenza di tale figura apicale, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di
prevenzione della corruzione già assegnata con la legge n. 190 del 2012. Ritengo altresì necessario
prevedere criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali per lo svolgimento di
tale importante compito, al fine di garantire sempre la terzietà di tale figura professionale nel
contemperamento tra l'attuazione dell'indirizzo politico, fissato dal vertice politico dell'ente locale, e il
perseguimento della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, nell'interesse dei cittadini e
dello Stato stesso.
Sono certa che con il contributo di tutto il Parlamento si potrà rafforzare l'equilibrio nel delicato
passaggio tra il precedente ed il nuovo assetto della pubblica amministrazione, di cui il Paese ha tanto
bisogno. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martelli per illustrare una proposta di non passaggio
all'esame degli articoli.
MARTELLI (M5S). Signora Presidente, non intendo illustrarla ma desidero passare direttamente alla
votazione.
PRESIDENTE. La votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli avrà luogo in altra
seduta, dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri - Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a
persone affette da handicap in situazione di gravità (Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore
19,22)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1232-B,
già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera
dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni
Senato della Repubblica
Pag. 209
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana del 1° aprile il relatore, senatore D'Ascola, ha svolto la
relazione orale.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.
FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che il disegno di
legge oggi al nostro definitivo esame si inserisca nel quadro di quelle misure deflattive della
popolazione carceraria messe in campo nel tentativo di dare una risposta alla messa in mora da parte
della Corte di Giustizia europea ed alle sollecitazioni provenienti dall'allora Capo dello Stato, senatore
Napolitano, nel senso di dare sollievo alle condizioni di vita dei detenuti che si pongono decisamente
al di sotto degli standard dei Paesi civili. A nulla è valso, a mio avviso, il provvedimento di legge
approvato, che prevede un risarcimento di sette euro al giorno per ogni giorno di detenzione.
Alcune di queste misure sono già legge, come il cosiddetto svuota carceri bis, mentre altre sono ancora
all'esame delle Commissioni competenti: mi riferisco all'indulto e all'amnistia, provvedimento del
quale sono relatore in Commissione giustizia, che è poi stato sostanzialmente arenato. Sarebbe corretto
che la maggioranza chiarisse le proprie determinazioni su questo disegno di legge e che eventualmente
lo si scalendarizzasse, non foss'altro che per evitare che i detenuti attendano questo provvedimento con
ansia, in ragione della loro legittima aspettativa, che forse non è il caso di preservare.
Tuttavia, il disegno di legge sulla riforma della custodia cautelare, al di là della contingenza che l'ha
generato, avrebbe potuto essere l'occasione per rimediare a quell'anomalia tutta tipicamente italiana,
rappresentata dall'elevata percentuale nella popolazione carceraria di detenuti in attesa di giudizio.
L'imputato - non lo dico io, ma la nostra Carta costituzionale - si presume innocente fino alla condanna
definitiva. Dunque, la sostanza della carcerazione preventiva - comunque la si voglia definire: custodia
cautelare, custodia protettiva o con qualunque altro sinonimo che la fantasia degli uffici legislativi
potrà o vorrà trovare - non cambia. È ontologicamente ed irrimediabilmente ingiusta, poiché porta
necessariamente con sé il rischio di annientare la libertà personale di un uomo, che si presume
innocente e che, con percentuali che si possono calcolare e non sono insignificanti, sarà dichiarato tale
all'esito definitivo del processo. Accettare tale rischio, si badi bene, può essere indubbiamente
necessario, ma deve costituire davvero l'extrema ratio e l'eccezionalità del ricorso alla carcerazione
preventiva dev'essere effettivamente garantita da un sistema di regole chiare e non suscettibili di
manipolazioni interpretative.
In questo senso, il disegno di legge che stiamo affrontando, sul quale comunque preannuncio
comunque un voto favorevole, rappresenta per molti aspetti un'occasione mancata e gli interventi
correttivi effettuati nel passaggio tra i rami del Parlamento non hanno certamente risolto le principali
criticità di un progetto che resta complessivamente generico, velleitario ed inefficace.
Ciò vale anche se è stata opportunamente eliminata la surreale norma dell'originario articolo 3 che, nel
riformare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, tra le circostanze impeditive
della custodia cautelare, conteneva la previsione - forse sarebbe meglio parlare di divinazione - che,
all'esito del giudizio, verosimilmente dopo anni, l'esecuzione della pena sarebbe stata sospesa ai sensi
dell'articolo 665, comma 5, del codice di procedura penale. I passi, però, si sono limitati
sostanzialmente a questi; anzi, ricordo che il passaggio alla Camera ha prodotto l'eliminazione di
quella parte del disegno di legge che, introducendo un comma 9-bis all'articolo 309 del codice di
procedura penale, ha previsto la possibilità per le udienze del tribunale della libertà di un differimento,
anche d'ufficio, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni, quando ciò sia richiesto dalla
complessità del caso e del materiale probatorio.
Si trattava di un tentativo di rendere la giustizia cautelare un po' meno sommaria, soprattutto nei casi in
cui il tribunale si trovi ad esaminare ordinanze di migliaia di pagine, coinvolgenti decine di posizioni
soggettive, che sono - non dimentichiamolo - vite e persone umane. In questa prospettiva, quindi,
ancora una volta sollecito il voto dell'Assemblea sull'emendamento da me presentato per reintrodurre
Senato della Repubblica
Pag. 210
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
questa possibilità.
Per il resto, le criticità rimaste sono tante. Dal punto di vista della tecnica legislativa, infatti, in molti
punti si continua a registrare quel florilegio di aggettivi e di formule astratte che, negli anni, hanno
sempre dato pessima prova, destinati a scolorire e a perdere di significato nelle prassi degli uffici
giudiziari, che le hanno, con l'indubbia capacità dialettica dei nostri giuristi, masticate, digerite ed
espulse, riducendole a vuoti simulacri, privi di vita e di significato pratico. Così è avvenuto, infatti,
con il passaggio dai «sufficienti» ai «gravi indizi» di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure
cautelari. Esso avvenne nel 1988 - lo ricorderete - e fu salutato, all'epoca, come una rivoluzione,
eppure non ha impedito la cosiddetta Tangentopoli, gli abusi della custodia cautelare in funzione di
coercizione alla confessione, i suicidi in carcere o alle porte del carcere, dei vari Gardini o Cagliari,
annichiliti dalla prospettiva di una carcerazione preventiva, avvertita come ingiusta e inumana.
Come non ricordare la drammatiche parole che Gabriele Cagliari, prima di soffocarsi con una busta di
plastica, lasciò, come testimonianza lucida delle pratiche di quegli anni, nelle lettere ai suoi familiari.
Ve ne cito un passo e, poiché sono parole scritte da un uomo che, di lì a qualche momento si sarebbe
tolto la vita, vorrei pregare i senatori presenti in quest'Aula di ascoltarle con molta attenzione: «Miei
carissimi, sto per darvi un nuovo, grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non
posso sopportare più a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di
tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi,
abbandonandoci alla gogna e al rancore dell'opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata e ingiusta
dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come non-persone, come cani ricacciati ogni volta al
canile». E ancora: «La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere
nient'altro che uno strumento di lavoro, di tortura psicologica, dove le pratiche possono venire a
maturazione, o ammuffire, indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è
altro che un serraglio per animali senza testa né anima». E, dopo un attimo, si tolse la vita.
La stessa sorte toccata alla riforma del 1988, signor Presidente, toccherà certamente alla riforma
introdotta dall'articolo 2 del provvedimento oggi in discussione, nella parte in cui aggiunge la
locuzione «attuale» a quel «concreto pericolo di fuga» che può giustificare la custodia cautelare, ai
sensi della lettera b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che un
pericolo concreto è certamente anche attuale e che il concetto di attualità si presta alle più estese
latitudini interpretative.
Anche la stessa idea, che naturalmente è presente nel provvedimento, della custodia domiciliare come
misura cautelare ordinaria è realizzata in modo involuto e criptico. Forse la maggioranza se ne
vergognava, costruendola infatti, così come l'ha costruita, solo in negativo, con la previsione,
introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge, di un nuovo articolo 275, comma 3, che prevede la
possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere soltanto quando le altre misure cautelari
coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Analoghe considerazioni rispetto all'obbligo imposto al giudice, con l'aggiunta di un comma 3-bis
all'articolo 275 del codice di procedura penale, di indicare, quando applichi la custodia in carcere, le
specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le
procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis. Ma davvero pensate che sia difficile per un giudice
motivare e scrivere una motivazione che giustifichi il perché dell'utilizzo della custodia cautelare in
carcere e non già di quella alternativa domiciliare? Onorevoli colleghi, chi frequenta per motivi
professionali i nostri tribunali ha già avuto modo di vedere provvedimenti applicativi di custodia
cautelare in carcere che, ancor prima della riforma che ci accingiamo a varare oggi, già motivano sul
tema della necessità della custodia cautelare con argomenti tanto apodittici e pregiudiziali da risultare
inattaccabili come dogmi.
In realtà, a mio avviso, sarebbe stato più efficace e lineare, anziché disseminare il percorso
motivazionale del giudice di ostacoli puerili e meramente logico?formali, subordinare il ricorso alla
custodia cautelare in carcere esclusivamente al pericolo della commissione di delitti con uso di
violenza o contro la persona. Ciò sarebbe stato oltretutto anche più equo in termini di comparizione dei
Senato della Repubblica
Pag. 211
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
valori in gioco. Soltanto la necessità di proteggere il supremo bene della vita e dell'incolumità delle
persone può giustificare la massima compressione del bene della libertà personale di un presunto
innocente o di un non colpevole (se preferite), rappresentata dalla detenzione inframuraria, con tutto
ciò che implica in termini di sofferenza psichica ed esistenziale. Ma ciò implicherebbe un radicale
cambio di prospettiva della riforma, che non può essere salvata - mi perdonino i volenterosi colleghi nemmeno dall'innesto degli emendamenti che operano su una struttura fondamentalmente ed
irrimediabilmente errata, per i motivi che mi sono sforzato di esporre. Questo non è stato fatto.
È per questo che la riforma, che pure vede il nostro voto favorevole per le buone intenzioni che l'hanno
ispirata, non sarà efficace, non ridurrà gli abusi della custodia cautelare, non farà scendere la
popolazione carceraria e sarà appunto un'occasione mancata, una delle tante di questa legislatura.
Vedete, non mi riferisco tanto alla custodia cautelare, perché, licenziando questo provvedimento di
legge, certamente non otteniamo il risultato sperato. Vorrei però rivolgere un appello alla sinistra, alla
maggioranza, a questo Governo: abbiamo ricevuto sollecitazioni da tutti, siamo stati sanzionati
dall'Europa, abbiamo ricevuto sollecitazioni - come ho detto poc'anzi - dall'allora Capo dello Stato ed
abbiamo ricevuto sollecitazioni dal Papa, per tentare di eliminare questa disumana condizione di vita
della popolazione carceraria, determinata essenzialmente dalla sovrappopolazione. Potremmo allora
intervenire con il provvedimento di indulto ed amnistia, di cui io e la collega senatrice Cirinnà siamo
correlatori, evitando che usufruiscano dell'indulto una serie di soggetti che hanno commesso reati ed
avuto condotte di particolare allarme sociale e riducendo al minimo coloro che possono eventualmente
beneficiarne. Però non lasciamo che un provvedimento così tanto atteso e così tanto sollecitato da
varie parti si areni, peraltro con indifferenza. Io allora vi dico: ove mai riteniate che non possa essere
approvato, abbiate il coraggio di farlo calendarizzare in Commissione e di bocciarlo, perché almeno
così dimostrerete di avere il coraggio delle vostre idee, il coraggio delle vostre condotte, il coraggio
delle vostre azioni.
PRESIDENTE. Concluda, senatore Falanga.
FALANGA (FI-PdL XVII). Concludo dicendo che, ahimè, di questo coraggio non sarà data prova da
parte della maggioranza. Come diceva Manzoni, il coraggio è soltanto di chi ce l'ha e non di che non
ce l'ha e voi della maggioranza e del Governo, in quest'Aula, il coraggio non lo avete.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo in un'Aula "superaffollata", non certo come le
carceri italiane.
La proposta di legge oggi all'esame di questa Assemblea tratta modifiche al codice di procedura penale
in materia di misure cautelari personali, modifiche alla legge n. 354 del 26 luglio 1975 in materia di
visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità.
La relazione alla proposta di legge, nonostante il titolo altisonante, comincia con il recitare che il
problema carcerario in Italia è cronico ed assume dimensioni sempre più preoccupanti, con istituti
penitenziari sovraffollati, con condizioni detentive sempre meno degne di un Paese civile;
un'aggravante della situazione carceraria sotto la pressione di un'ansia di sicurezza, assecondata
talvolta con troppa disinvoltura, che ha prodotto una legislazione emergenziale, solo preoccupata di
prevenire e di punire senza preoccuparsi di avere attenzione per le ricadute sanzionatorie complessive.
La relazione recita anche che non si tratta soltanto di arginare la piaga del sovraffollamento che da
anni caratterizza il nostro sistema carcerario e questa proposta di legge si dà l'obiettivo di affrontare la
parte del problema carcerario connessa all'uso tendenziale in chiave preventiva e anche quello di
ridurre per legge l'ambito di applicazione della cautela senza incidere negativamente sulla sicurezza
dei cittadini e sull'efficienza del processo. Certamente in queste parole si può ravvisare una dicotomia.
Il provvedimento immagina di elevare la soglia di applicazione della custodia cautelare ai reati puniti
con pena non inferiore a cinque anni senza che venga penalizzata l'esigenza complessiva di sicurezza
dei cittadini.
Pare tutto perfetto, tutto chiaro, se non fosse che poi ho chiesto l'elenco dei senatori che interverranno
Senato della Repubblica
Pag. 212
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
in discussione generale e circa il 50 per cento degli interventi sarà appannaggio dei senatori della Lega
Nord e allora mi sono posto qualche domanda, cioè se sia un provvedimento talmente utile, semplice,
perfetto e giusto da non aver provocato nemmeno lo stimolo alla discussione, proprio perché, essendo
perfetto, non è possibile metterlo in discussione o forse è meglio farlo passare sottobanco, sottotono,
alla chetichella, come direbbe qualcuno, nel silenzio generale. E forse la risposta, signora Presidente, è
proprio questa. Si fa poco clamore su un provvedimento che è legato indissolubilmente ad altri
provvedimenti inerenti sempre alla carcerazione preventiva. Questo è l'ennesimo provvedimento,
l'ennesimo disegno di legge che nasce ed affonda le proprie radici nella palude del sovraffollamento
delle carceri, rispetto al quale anche a noi della Lega risulta del tutto evidente l'emergenza. È
un'emergenza che, soprattutto in questi ultimi due o tre anni, è stata affrontata con una serie di
provvedimenti d'urgenza che non hanno assolutamente risolto il problema del sovraffollamento delle
carceri. In modo particolare, nei primi mesi di questa legislatura, il tema delle carceri è stato ritenuto il
problema principale da affrontare, già con il governo Letta, e non mi riferisco solo al tema della
giustizia in generale, ma più in generale a tutta l'azione complessiva dell'Esecutivo: si è dedicata poca
attenzione ad altre cose importanti, si è parlato solo ed esclusivamente di questo. E poi c'è stata una
produzione di decreti, dal decreto-legge Severino (denominato da noi, sicuramente in modo sbagliato,
«svuota carceri») al decreto-legge della Cancellieri (e sicuramente anche in questo caso abbiamo
sbagliato ad usare quella definizione di «svuota carceri»). Poi c'è stato il decreto-legge del dicembre
2013, che citava nel titolo «riduzione controllata della popolazione carceraria». Un altro decreto in
materia detentiva e non carceraria era quello di sospensione del provvedimento per messa alla prova.
La messa alla prova ci è sempre risultata molto simpatica.
Tutti questi provvedimenti hanno immaginato soluzioni adottate allegramente che si sono incanalate
all'interno di un solco che non ha affrontato in maniera sistematica e organica il sovraffollamento degli
istituti carcerari. Si tratta di provvedimenti tampone e occasionali che hanno solamente dimostrato
quanto sia chiaro il problema delle carceri e che l'hanno portato ad incancrenirsi in questi anni. Appare
evidente - e ne siamo assolutamente convinti - che prima o poi questo Governo e questa maggioranza
ci porteranno a un provvedimento clemenziale che forse, una volta per tutte, si avrà il coraggio di
chiamare indulto o amnistia. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
C'è una considerazione da fare per chi ci ascolta da casa: le pene per reati che creano un'enorme
tensione nella popolazione andranno a scemare. Mi riferisco a quelli relativi a ciò che viene
considerata, a volte, microcriminalità. Sono quelli che probabilmente per le famiglie e tra la
cittadinanza dovrebbero ricevere maggiore attenzione da parte dei politici. La relazione cita anche una
cosa molto semplice. A titolo esemplificativo si dice di tener presente che, a legislazione vigente, tra i
reati puniti con la pena della reclusione fino a quattro anni troviamo tra gli altri le lesioni colpose gravi
cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica. Vogliamo alzare l'asticella a cinque anni. Si parla poi del favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina. Probabilmente al legislatore non sarà parso vero di mettere in condizione l'immigrato
clandestino di poter essere ancora più tutelato. C'è poi l'abbandono, lo scarico e il deposito
incontrollato di rifiuti in territorio in stato di emergenza. Ne abbiamo parlato in tutte le Commissioni.
Abbiamo prodotto fiumi di carta per quanto riguarda l'ILVA e poi andiamo a mettere in condizione
questi soggetti di non essere puniti a dovere. C'è anche il lancio di razzi o uso di strumenti atti ad
offendere in occasione di manifestazioni sportive. Ci siamo sciacquati la bocca tutti, ogni volta che, a
fine partita, succedeva qualcosa, sul fatto che probabilmente avremmo dovuto avere leggi più
restrittive.
Signora Presidente, credo che questo provvedimento rappresenti due fatti, in particolare. Rappresenta
una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità in un momento in cui lo Stato deve e
dovrebbe porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità e mettere in condizioni di
essere assolutamente pesante sotto l'aspetto della pena da scontare. In tutte le campagne elettorali c'è
sempre qualcuno che ripete fino alla noia che la sicurezza è una cosa molto importante per i cittadini,
che la certezza della pena deve essere confermata in questo Stato e poi si arriva a questi
Senato della Repubblica
Pag. 213
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
provvedimenti. Non so se poi si abbia un'idea di quale sia la preoccupazione e la paura di chi rientra a
casa la sera, se mai ci si chieda se ci sono le condizioni perché una persona possa stare «serena»
(probabilmente uso la parola sbagliata). In un altro intervento che riguardava questi decreti avevo
definito il Governo fermo come i nanetti nel giardino. Avete presente quelli colorati? (Applausi dal
Gruppo LN-Aut). A questo punto dico che probabilmente, invece di partorire in continuazione leggi di
questo tipo, stare fermi sarebbe il danno minore. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni
ALBANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD). Signora Presidente, vorrei far presente in quest'Aula che sono giorni oramai che sui
giornali della mia amata Regione Liguria non si fa altro che leggere delle aggressioni che subiscono gli
agenti della Polizia penitenziaria da parte dei detenuti. L'ultimo, in termini temporali, è avvenuto il 27
marzo scorso nel carcere di Sanremo, dove due agenti sono finiti in ospedale a causa delle percosse
ricevute da un detenuto con problemi psichiatrici.
Ho presentato alcune interrogazioni con carattere di urgenza che non hanno avuto nessun riscontro da
parte del Governo: l'interrogazione 3-01000, pubblicata il 29 maggio 2014, in cui si fanno presenti le
difficoltà dovute alla mancanza della presenza dei dirigenti penitenziari all'interno delle case
circondariali della Provincia di Imperia a causa dell'accorpamento con la Regione Piemonte, e
l'interrogazione 3-01415, con risposta in Commissione, pubblicata il 12 novembre 2014, in cui si
denuncia il sovraffollamento delle suddette case circondariali.
Ad oggi è stata chiesta un'ispezione ministeriale urgente al DAP da parte delle sigle sindacali della
Polizia penitenziaria negli istituiti liguri, dove il personale subisce quotidianamente aggressioni e
mancano tutti i presidi essenziali di sicurezza della Polizia penitenziaria.
Richiedo quindi una celere risposta a queste interrogazioni per dare un riscontro alle persone che ogni
giorno affrontano il rischio di violenze, sia fisiche che verbali, da parte dei detenuti e vorrei sapere
come il Governo intenda affrontare questa situazione da considerare inaccettabile per un Paese civile.
PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Colleghi, lo scorso 2 aprile quest'Aula ha ricordato che quella in corso era l'VIII
Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, una delle più diffuse disabilità, che solo in
Italia tocca 500.000 persone e, tra queste, moltissimi bambini e ragazzi.
Abbiamo allora tutti condiviso, anche con retorica, la necessità che il Parlamento, il Governo e i vari
soggetti istituzionali abbiano a prestare sempre più la massima attenzione ed il massimo sostegno al
mondo delle disabilità. Se non che, a meno di un mese dall'inaugurazione di Expo, emergono delle
strane sorprese. Non mi riferisco all'iniziativa del Partito Democratico milanese che, per compensare la
perdita di tesserati, si permette di pagare il biglietto di ingresso ad Expo per ogni nuovo tesserato
under 30, grazie - immagino - a finanziamenti e finanziatori conquistati alle cene di crowdfunding.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). Mi riferisco, invece, alla pessima sorpresa per cui gli studenti disabili
dovranno pagare l'ingresso all'Esposizione universale. Per le visite scolastiche è stato infatti deciso
che, mentre gli insegnanti o gli educatori di sostegno degli studenti disabili hanno l'ingresso gratuito,
gli stessi studenti disabili devono invece pagare il biglietto di ingresso.
Senato della Repubblica
Pag. 214
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
La decisione è doppiamente vergognosa, anche perché la società Expo 2015 ha istituito il "Progetto
scuola", un progetto che vorrebbe offrire la possibilità al mondo scolastico di essere protagonista di un
percorso didattico e formativo per la diffusione delle corrette abitudini alimentari tra gli studenti,
coinvolgendo questi ultimi in esperienze di valore che possano guidarli in scelte alimentari
consapevoli. Bel coinvolgimento!
Con i colleghi del Gruppo della Lega Nord abbiamo presentato l'interrogazione 4-03753, pubblicata lo
stesso 2 aprile, in cui abbiamo denunciato questo grave fatto che dimostra un'assoluta insensibilità.
Con tale interrogazione chiediamo al Governo di adottare un'iniziativa urgente per consentire l'accesso
gratuito ad Expo 2015 agli studenti diversamente abili, vista l'importanza culturale ed educativa
dell'evento ed il fine sociale che lo stesso persegue a tutela del benessere e delle salute dei cittadini.
I Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e
del lavoro e delle politiche sociali - a cui è indirizzato il nostro documento - intervengano qui
tempestivamente, evitando alla decisione ritardi che si aggiungono ai ritardi che stanno - ahimè caratterizzando negativamente la realizzazione dei padiglioni.
Il mondo della scuola, che da settimane sta prenotando le visite scolastiche, non si capacita di questa
rozza e inqualificabile decisione. Cerchiamo almeno qui di evitare un'altra figuraccia. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
LUMIA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signora Presidente, le sollecito un'attenzione da parte del Governo sull'interrogazione
4-03510, riguardante l'ennesima vicenda di crisi occupazionale. È una situazione contraddittoria,
signora Presidente, perché si tratta del gruppo ACG TeamSystem. Questa società, creata da poco,
rischia di vedere il licenziamento di 34 dipendenti.
La società ACG nasce il 1° gennaio 2014, a fronte di una cessione di ramo di azienda operata da IBM.
L'ACG viene acquistata dal gruppo TeamSystem, che è un'azienda molto solida di Pesaro e che opera
prevalentemente nella fascia adriatica. È conosciuta a livello nazionale, ha molte commesse ed è in
grado di gestire processi complessi. Per cui, l'aspetto strano è che questa vicenda occupazionale rischia
di diventare paradossale.
Prego pertanto la Presidenza di interpellare il Ministro del lavoro affinché dia una risposta e si occupi
di questa strana vicenda, drammatica per i lavoratori.
PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta da lei richiesta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signora Presidente, ho piacere che ci sia lei a presiedere, che è membro della mia
stessa Commissione.
Riporto una notizia che ho appreso dal sito www.partitodirittimilitari.org sul quale c'è un comunicato,
a firma Comellini e Turco, che riguarda l'Esercito, secondo il quale pare che ci siano dei reparti in
Nord Italia che si stanno approntando per partire per la Libia e per la Somalia. Vogliamo sapere se
siamo in guerra oppure no. Mentre nel decreto-legge sulle missioni internazionale non c'è in previsione
assolutamente nulla a tale proposito, se non una missione EUBAM con pochissime unità (73), su
questo sito invece si fa proprio cenno a una mobilitazione. Ripeto, parrebbe che ci sia un
approntamento (i militari lo definiscono «amalgama») volto a simulare degli scenari in teatro di
guerra.
Chiedo che il ministro Pinotti smentisca o ci dia ulteriori notizie insieme al ministro Gentiloni, il quale
questa mattina ha incontrato il Presidente della Libia nonché comandante supremo delle Forze armate:
Senato della Repubblica
Pag. 215
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
vorremmo capire se ha stretto degli accordi o se ci sta portando in guerra a nostra insaputa. (Applausi
dal Gruppo M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, traggo delle informazioni da un articolo di cronaca e
avendone avuto direttamente notizia dai cittadini di Perugia. Leggo testualmente: «Una scena da
brividi, tra piazza del Bacio e il sottopasso che conduce al Broletto: i poliziotti di quartiere al termine
di un'operazione fanno scattare le manette ai polsi di un tunisino e fanno per portarlo in questura. Ma a
questo punto succede l'inverosimile: un altro nordafricano vede la scena e, dopo aver chiamato a
raccolta altri connazionali, si fionda addosso ai poliziotti tirando fuori la cintura e cercando di colpirli
per fargli allentare la presa sul connazionale arrestato. Nel frattempo arrivano gli altri tunisini, e anche
loro si fanno sotto con aria minacciosa verso i poliziotti. Ne nasce inevitabilmente un parapiglia, con i
poliziotti che cercano e ottengono immediatamente il supporto della squadra volante: una volta sul
posto, le forze si riequilibrano e i tunisini sono costretti a dileguarsi non prima di aver cercato di
prendere a bottigliate i poliziotti». Un cittadino che ha assistito commenta in questa maniera: «Questi
sono convinti che Perugia sia la loro, che sia il loro territorio».
Signora Presidente, questo accadeva non l'anno scorso, ma il 4 aprile. Qualche giorno dopo, nel
sottopasso di via Sicilia una minorenne è stata aggredita e molestata sessualmente da uno straniero.
Siamo nella zona di Fontivegge, nei pressi della stazione, una zona che purtroppo si è adeguata, anzi
direi abituata al degrado e non adeguata, perché tutto quello che vogliamo è che Perugia non si adegui
a questo degrado, anzi il contrario.
Signora Presidente, la settimana scorsa ho richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno riguardo a
una simile situazione che si era sviluppata a Varese. Siamo lontani centinaia di chilometri, ma questo
significa che ogni città del nostro Paese vive le stesse condizioni di disagio, di degrado e di
insicurezza. Invitai il Ministro dell'interno a venire a Varese senza scorta e ad attraversare piazza della
Repubblica.
Oggi lo invito a passare anche da Perugia, ad attraversare piazza del Bacio, a passare sotto la ferrovia
nel sottopasso e ad andare in via del Macello, senza scorta, come un cittadino qualunque, in un'ora
serale; si accorgerà del degrado che purtroppo le Forze dell'ordine non riescono più a contenere,
perché mancano di strumenti adeguati e mancano dei protocolli da parte del Ministero che consentano
loro di affrontare simili situazioni. Mancano inoltre delle leggi che diano allo Stato intero, al Paese la
certezza che chi commette reati, come quello compiuto da questo clandestino (che tra l'altro era stato
già espulso), venga tenuto lontano dal Paese.
In assenza di questi provvedimenti, le nostre città restano preda di queste situazioni. Noi a questo non
ci pieghiamo, non si piegano i cittadini di Perugia e invitiamo il Ministro a fare anche questo
passaggio. Ogni volta che ci sarà una situazione simile glielo ricorderemo e siamo sicuri che il
pellegrinaggio per le città del Paese gli farà solo bene. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 aprile 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la
seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
Senato della Repubblica
Pag. 216
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
La seduta è tolta (ore 20).
Allegato B
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Casson, Castaldi, Catalfo, Cattaneo,
Chiti, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia,
Donno, Formigoni, Giacobbe, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Martini, Micheloni, Minniti,
Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Russo, Sciascia,
Sposetti, Stucchi, Tarquinio, Turano, Valentini, Vicari e Viceconte.
Gruppi parlamentari, nuova denominazione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Ferrara, ha comunicato
che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi
Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie,
Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori)".
Commissioni permanenti, presentazione di relazioni
A nome della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), i senatori Martini e
Giovanni Mauro hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione
sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 26 novembre 2014, a conclusione dell'esame
dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo (Doc.
XXIV, n. 40-A).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Zin Claudio
Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da parte degli Italiani
emigrati all'estero e dei loro discendenti (1759)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 08/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Zin Claudio
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della
cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei
loro discendenti (1819)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 08/04/2015);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Uras Luciano ed altri
Norme in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni nella pubblica amministrazione a
soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza (1825)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Divina Sergio ed altri
Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-bis in materia di
provvedimento d'urgenza a tutela del minore (1726)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Blundo Rosetta Enza ed altri
Senato della Repubblica
Pag. 217
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-bis in materia di
provvedimento d'urgenza a tutela del minore (1755)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Taverna Paola ed altri
Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo (1785)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. De Cristofaro Peppe ed altri
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e altre disposizioni concernenti l'ordinamento e la
competenza del giudice di pace, nonché delega al Governo in materia di tutela previdenziale dei
medesimi giudici (1820)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri
Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 08/04/2015);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay
riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 (1829)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro,
previdenza sociale)
(assegnato in data 08/04/2015);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Razzi Antonio
Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte e dai tributi comunali sulla casa (1772)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio,
turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 08/04/2015);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. De Petris Loredana ed altri
Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (1823)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e
sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Puglia Sergio ed altri
Disposizioni in materia di responsabilità civile auto e modifiche al codice delle assicurazioni private in
materia di tutela del consumatore e promozione della concorrenza (1597)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
Senato della Repubblica
Pag. 218
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
Poiché il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data 09-10-2014 ai sensi
dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese
dall'assegnazione.
(assegnato in data 08/04/2015);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Orellana Luis Alberto ed altri
Disposizioni per la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative (1760)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
sen. Manconi Luigi
Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (1607)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche
dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015);
Commissioni 1° e 13° riunite
sen. Cuomo Vincenzo
Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di
protezione civile nell'area flegrea e vesuviana (1797)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica,
beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/04/2015).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 26 marzo 2015, ha
trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (n. 156).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 aprile 2015.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e
11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante misure di
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 maggio 2015. La 1a
Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 aprile
2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che
esprimerà il parere entro il medesimo termine dell'8 maggio 2015.
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati
ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni, riferita all'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Senato della Repubblica
Pag. 219
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. CLXV, n. 3).
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Pelino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00395 del senatore Mandelli ed altri.
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00258, della senatrice Amati ed altri, pubblicata il 27 maggio 2014, deve intendersi
riformulata come segue:
AMATI, BONDI, CIRINNA', COCIANCICH, COMPAGNA, DI CRISTOFARO, DE PETRIS,
FABBRI, FISSORE, GRANAIOLA, LIUZZI, MATTESINI, MAZZONI, MERLONI, PETRAGLIA,
PEZZOPANE, PUPPATO, REPETTI, SCHIFANI, SILVESTRO, SPILABOTTE, VALENTINI,
SCOMA - Il Senato,
premesso che:
in tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale,
a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal
Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante;
nel corso dell'ultimo decennio, nell'opinione pubblica si è avuta una crescita costante della
preoccupazione per la tutela degli animali. Secondo i dati dell'Eurobarometro, l'82 per cento dei
cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi
che potrebbe comportare;
alcuni parziali ma importanti miglioramenti sono stati raggiunti negli ultimi anni; 2 esempi sono
rappresentati dal divieto, dal 2007, di box individuale per i vitelli a carne bianca in tutta l'Unione
europea, e di gabbie di batteria per le galline ovaiole, dal 2012;
l'Unione europea ha poi inserito a pieno titolo le tematiche di benessere animale sia negli obiettivi dei
fondi strutturali, sia in quelli dei programmi di ricerca, per arrivare alla relazione della Commissione
europea (COM/2009/584 def.) concernente le opzioni per un'etichettatura relativa al benessere animale
e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali;
dal marzo 2013 è entrato in vigore in tutta la UE il divieto totale di produrre e commercializzare
cosmetici e ingredienti per cosmetici testati sugli animali ed è, inoltre, vietato importare e
commercializzare le pelli di cane, gatto e foca;
a livello nazionale, la legge n. 189 del 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, da quelli da allevamento, a quelli
d'affezione, da pelliccia, animali selvatici, animali degli zoo, degli spettacoli equestri e simili;
il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono
necessario adottare un approccio olistico e integrato, volto al miglioramento degli standard e al
rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea Agricoltura e Pesca del 18 giugno del 2012;
già il regolamento (CE) n. 73/2009, recante "Norme comuni relative al sostegno agli agricoltori
nell'ambito della PAC", recentemente sostituito dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1306/2013,
prevedeva, agli articoli 4 e 6 e negli allegati II e III, condizionalità che vincolavano il pagamento di
premi agli agricoltori alla qualità ambientale. Il benessere animale era uno dei criteri di gestione
obbligatori, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava allo stesso tempo
una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale (misura
specifica per benessere animale) ed in parte nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative
alla sicurezza alimentare ed al benessere animale. D'altronde, nel nuovo regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008, gli articoli 91, 93 e 94 riprendono le medesime regole di condizionalità e i medesimi
obblighi in materia di buone condizione agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica tra i criteri
di gestione obbligatori il benessere degli animali;
Senato della Repubblica
Pag. 220
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
le imprese hanno un controllo sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le
condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;
nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati
sugli standard di benessere degli animali garantiti lungo tutta la filiera produttiva; d'altronde,
l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure
finalizzate a garantirne la tutela;
la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che norme e standard
nazionali ed europei vengano rispettati;
ritenuto che Expo 2015, incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, rappresenta oggi una
cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la
concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e
bisogni umani", e proponendo dunque una valutazione complessivamente più lungimirante, anche al
fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo
produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità
ambientale", come sottolinea lo stesso Comitato nazionale di bioetica, nel suo parere del 2012 in
materia di "Alimentazione umana e benessere animale",
impegna il Governo:
1) a dare piena attuazione al riconoscimento degli animali come "esseri senzienti", sostenendo, nelle
opportune sedi europee e nazionali, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul
benessere animale e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione e la
prevenzione del randagismo, che preveda, così come la legge n. 281 del 1991, il divieto di uccisione di
cani randagi e gatti vaganti, il contrasto al traffico di cuccioli e ai combattimenti fra cani;
2) a promuovere l'istituzione di un garante per i diritti degli animali, che operi in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione;
3) a promuovere l'integrazione del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano, che
sarà sottoscritta il 4 giugno 2015 nel corso del forum internazionale con i Ministri dell'Agricoltura dei
Paesi partecipanti ad Expo 2015, includendo negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione
rispettosa degli animali. La Carta fisserà infatti una serie di obiettivi internazionali sui temi legati
all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile, e sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon il prossimo ottobre, in occasione della sua visita ad Expo 2015;
4) a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi
come le stragi dei bufalini, e promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte
valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le
previsioni delle direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali e a reinvestire in
politiche e prassi, quali la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a
minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie, anche contando sulle
opportune misure di sostegno europee specifiche per il benessere animale;
5) a prevedere misure che garantiscano la dovuta diligenza delle imprese italiane lungo tutta la filiera
produttiva, promuovendo l'adeguamento della normativa nazionale in modo da prevenire abusi come,
ad esempio, nel caso della spiumatura di volatili vivi. La spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia,
mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi. L'utilizzo di piume provenienti da
volatili vivi da parte di imprese italiane non solo favorisce il mantenimento di questa pratica crudele,
ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto;
6) a sostenere l'elaborazione di normative che prevedano standard obbligatori minimi negli
allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche,
conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di
cibo;
7) a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e
univocamente chiari al consumatore gli standard di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;
8) a promuovere la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la
Senato della Repubblica
Pag. 221
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
promozione e la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del benessere
animale;
9) ad attivare tempestivamente, nell'attuazione delle indicazioni dell'Unione, politiche pubbliche che
promuovano la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il
benessere degli animali, nonché l'armonizzazione dei requisiti comunitari al fine di favorire
l'affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più sostenibili di allevamento, rispettose delle
caratteristiche etologiche, su tutto il territorio dell'Unione;
10) a promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali
da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione animal-based;
11) ad investire nella ricerca su metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e promuoverne
l'utilizzo, oltre ad estendere il divieto di test animali ai prodotti per la pulizia e ai loro ingredienti;
12) a valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel
riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il
personale veterinario;
13) a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e
l'adozione di criteri per la selezione, l'acquisizione di specifiche competenze e la formazione del
personale;
14) a promuovere l'adesione del nostro Paese alla dichiarazione d'intenti firmata a dicembre 2014 dai
ministri dell'agricoltura di Germania, Paesi Bassi e Danimarca, che prevede, fra le altre cose, la
promozione di una normativa europea specifica per la protezione di animali ancora non tutelati da
nessuna norma e l'invito a promuovere il benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali,
sostenendo il principio che il benessere animale non è una barriera al libero commercio in sede di
World trade organization;
15) a vietare l'attività di uccisione di animali selvatici, considerata la peculiarità di "rete Natura 2000";
16) a vietare l'importazione e la commercializzazione delle "specie invasive aliene", prevedendo altresì
che i metodi per il loro eventuale contenimento garantiscano unicamente misure incruente, rispettose
della vita e della sofferenza dei soggetti interessati;
17) a promuovere e sostenere iniziative per la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali
da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati, promuovendo altresì il superamento delle
pratiche di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce, come già avvenuto
in altri Stati membri della UE come Regno Unito, Paesi Bassi, Slovenia e Croazia;
18) a promuovere una nuova legislazione in tema di spettacoli viaggianti, favorendo altresì il
superamento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali, dando seguito a quanto previsto
dall'ordine del giorno G9.205 presentato all'atto Senato 1014, approvato e accolto dal Governo in data
29 settembre 2013, in base al quale i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo erogati a
questo tipo di spettacoli devono essere progressivamente ridotti fino al completo azzeramento nel
2018;
19) a promuovere il censimento e la messa in rete dei centri di ricovero e recupero degli animali
maltrattati, sequestrati, confiscati, nonché azioni per la definizione di standard che ne permettano il
finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria;
20) a promuovere l'adeguamento del decreto legislativo n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici, includendo quanto stabilito con il decreto n. 469 del 2001 del
Ministero dell'ambiente recante "Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in
cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione
dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001";
21) a valorizzare e promuovere buone pratiche come l'esperienza di reinserimento e recupero dei
detenuti del carcere dell'isola di Gorgona (Livorno) attraverso attività con animali domestici;
22) ad assicurare autonomia di intervento all'unità operativa per la tutela degli animali e la lotta al
randagismo del Ministero della salute, in diretta comunicazione con il direttore generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari e a promuovere la nomina di un responsabile senza alcun aggravio per
Senato della Repubblica
Pag. 222
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
la spesa pubblica;
23) a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio circa la concreta applicazione del nuovo
articolo 131-bis del codice penale, relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, nei casi di reati contro gli animali, al fine di verificare che sia effettivamente esclusa la non
punibilità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti degli
animali come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, e di procedere, in caso contrario, alle
opportune modifiche normative.
(1-00258) (Testo 2)
La mozione 1-00384, del senatore Crosio ed altri, pubblicata il 3 marzo 2015, deve intendersi
riformulata come segue:
CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Il Senato,
premesso che:
Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 in cui si
prevede la ridefinizione del servizio universale postale, in quanto considerato disallineato rispetto ai
reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico: previsione più che
preoccupante vista la missione di società a capitale interamente pubblico che gestisce i servizi postali
in una condizione di sostanziale monopolio e che garantisce l'espletamento del servizio universale
sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato;
nei fatti, stando a quanto riferito da fonti sindacali e dagli organi di stampa, la società, che si impegna
nel contratto di servizio a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti
l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, ha previsto, a
partire dai prossimi mesi, la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la
riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti "improduttivi" o "diseconomici";
questa decisione unilaterale di Poste italiane conferma l'orientamento portato avanti dalla società negli
ultimi anni, che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia
mobile e servizi finanziari in genere a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che
ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la
ratio propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la
fornitura del servizio anche in situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate da bassi volumi di
domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non
redditiva ed antieconomica;
si legge nel rapporto della Consob che «Le verifiche condotte hanno evidenziato che la società si
avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione commerciale e
di incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi "di business"
(prevalentemente declinati in termini di redditività) che, affiancati da rilevanti pressioni gerarchiche a
tutti i livelli della struttura organizzativa, hanno determinato, a valle del processo distributivo,
significative distorsioni nella relazione con la clientela»;
Consob evidenzia criticità nel rapporto con i risparmiatori: 330.000 clienti su 900.000 hanno un profilo
di rischio Mifid (gli altri hanno rapporti avviati prima dell'entrata in vigore della norma, replica
l'azienda). Ma il 74,5 per cento dei clienti del "BancoPosta" si classifica sui 3 livelli più elevati di
"esperienza e conoscenza", soltanto il 5 per cento ha conoscenze minime. I dubbi sono di una
profilazione troppo alta che permette di vendere prodotti ad alta complessità e ad alto rischio.
Addirittura, l'80 per cento dei clienti sopra i 70 anni che hanno comprato una polizza index-linked (una
forma di investimento che garantisce il capitale e ha un rendimento legato all'andamento di un indice)
hanno un orizzonte di investimento superiore ai 7 anni. La società, "a fronte di una specifica richiesta
del team ispettivo, non è stata in grado di estrapolare i dati" relativi alla situazione finanziaria effettiva
del cliente. E non considera l'età anagrafica per garantire un periodo di investimento adeguato;
la delibera n. 342/14/Cons dell'Agcom, nel modificare i criteri di distribuzione degli uffici postali, ha
Senato della Repubblica
Pag. 223
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
disposto specifici divieti nei confronti di Poste a tutela degli utenti del servizio postale universale che
abitano nelle zone svantaggiate del Paese: in particolare, sono state previste particolari garanzie per i
comuni caratterizzati da una natura prevalentemente montana del territorio e dalla scarsa densità
abitativa e per le isole minori in cui sia presente un unico presidio postale. La delibera, inoltre, impone
a Poste di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al fine di
avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e per individuare
possibili soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;
con riguardo specifico all'esigenza di assicurare un'adeguata copertura del territorio nazionale, "incluse
le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane", la direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "Regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", come
modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE; sottolinea che "le reti postali rurali, in particolare
nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori
economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare
l'occupazione" e si riconosce che "i punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote
possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi
servizi di comunicazione elettronica". Nel successivo considerando si afferma, poi, che "gli Stati
membri dovrebbero adottare le misure regolamentari appropriate, per garantire che l'accessibilità ai
servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero
minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di
accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote". Inoltre, nel considerando n. 22, nel sottolineare
il contributo significativo che un servizio postale di alta qualità può apportare al conseguimento degli
obiettivi di coesione sociale e territoriale, si fa presente che "il commercio elettronico, in particolare,
offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita
economica";
pochi giorni fa Poste italiane, nella persona dell'amministratore delegato Francesco Caio, si è
ufficialmente impegnata con il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello
Giacomelli, e il presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, Angelo Cardani, a
coinvolgere regioni ed enti locali nella fase precedente a quella di razionalizzazione, per spiegare come
verrà assicurata la tutela del servizio universale per i cittadini, eppure sembra che la chiusura degli
uffici sia prevista a partire dal 13 aprile 2015 senza che le amministrazioni locali dei Comuni
interessati siano state debitamente coinvolte ed informate;
i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono fondamentali nello svolgimento di
moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte
dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni soggette al rispetto perentorio di
scadenze, soprattutto quelle di carattere legale. La chiusura degli uffici e la limitazione degli orari di
apertura pone quindi in serie difficoltà i privati, i turisti e tutto il bacino industriale;
questa operazione di razionalizzazione si traduce in gravi disservizi soprattutto per i residenti anziani,
che si troveranno a non poter usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali quali il pagamento
delle bollette, con la conseguenza di essere costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le
operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti. Gli utenti della fascia più debole, quelli di età
avanzata, ai quali è già stata negata la possibilità da febbraio 2012 di riscuotere la pensione in contanti
e si sono quindi visti costretti a lasciare i propri risparmi sui libretti postali, ora si vedono nuovamente
danneggiati, non potendo usufruire dei servizi resi dagli uffici periferici, nonostante il regime di
servizio universale debba essere finalizzato alla promozione di inclusione sociale di categorie deboli di
consumatori;
l'Agcom, con la delibera n. 728/13/Cons ha manifestato evidenti perplessità sul mantenimento di
alcuni servizi all'interno del perimetro del servizio universale, ritenendo che alcuni servizi come la
posta assicurata degli invii singoli, la corrispondenza ordinaria degli invii multipli, gli invii di atti
giudiziari non dovrebbero essere offerti in regime di esclusiva;
Senato della Repubblica
Pag. 224
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
attualmente, nel nostro Paese a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, questi prodotti
rientrano nel perimetro del servizio universale, godendo dell'esenzione Iva qualora forniti da Poste
italiane, e sono, invece, "ivati" se forniti da operatori diversi, con tutte le conseguenze in termini di
limiti alla concorrenza ed alla equa competizione tra gli operatori del mercato;
nel contratto di programma (art. 2, comma 8), con riguardo all'apertura minima settimanale degli uffici
nei comuni con un unico presidio postale è specificato che "l'apertura deve intendersi effettuata a
giorni alterni per un minimo di 18 ore settimanali", che comprendono sia il tempo di accesso del
pubblico ai locali, sia quello immediatamente precedente e successivo all'accesso al pubblico (pari ad
un massimo di un'ora al giorno), durante il quale vengono espletate attività necessarie a rendere
operativo l'ufficio;
gli uffici postali nelle piccole realtà, soprattutto montane, che vivono spesso condizioni generali di
servizio già di per sé disagiate, rappresentano un punto di riferimento e la loro chiusura diventa un
problema per tutta la comunità, contribuendo al depotenziamento del territorio e allo spopolamento dei
piccoli comuni. Da un'elaborazione dell'Agcom sui dati di Poste italiane si evince che il 60 per cento
dei 288 comuni privi di un ufficio postale appartiene proprio alla categoria dei comuni rurali e
totalmente montani;
il criterio guida per la distribuzione degli uffici postali stabilito dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008
n. 6 è costituito, in base alla normativa vigente, dalla distanza massima di accessibilità al servizio,
espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino. In particolare, "il fornitore
del servizio universale assicura un punto di accesso entro la distanza massima di 3 km dal luogo di
residenza per il 75 per cento della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di 5 km
dal luogo di residenza per il 92,5 per cento della popolazione, un punto di accesso entro la distanza
massima di 6 km dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione",
impegna il Governo:
1) a fornire una lista dettagliata degli uffici postali coinvolti nella razionalizzazione, specificando per
ognuno il rapporto costi/benefici, spread del territorio suddiviso per Nord, Sud e Centro, costi delle
locazioni, depositi medi, numero della popolazione servita;
2) ad effettuare una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione della rete di uffici
postali (chiusura o rimodulazione oraria) da parte di Poste italiane, al fine di valutare di volta in volta,
in relazione al caso concreto, la portata dei disagi eventualmente arrecati all'utenza, anche in relazione
all'età anagrafica della popolazione servita e alle condizioni del trasporto pubblico che collega gli
uffici postali, nonché i corrispondenti benefici in termini di miglioramento dell'efficienza complessiva
della rete e di riduzione dei costi del servizio universale ricadenti sulla collettività;
3) a pubblicare sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare complessivo dei
contributi statali erogati negli ultimi 5 anni a Poste italiane per l'espletamento del servizio pubblico
universale;
4) a rivedere, valutato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, l'ammontare dei contributi
statali e il persistere delle convenzioni in essere;
5) a rendere noti i dati relativi all'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione;
6) a valutare la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del
servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane;
7) ad intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere normativo, affinché venga garantita la
permanenza degli uffici postali già presenti nei comuni rurali o nei comuni montani, così come definiti
dall'articolo 2 della delibera Agcom n. 342/14/Cons;
8) ad assicurare un rinvio dell'entrata in vigore del nuovo piano di razionalizzazione di Poste italiane
previsto per il 13 aprile 2015, in attesa di una concertazione fra la società e le amministrazioni locali
coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile
individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, così come
previsto dalla citata delibera dell'Agcom, che siano in grado di coniugare le esigenze di equilibrio
economico con quelle di tutela dell'utenza.
Senato della Repubblica
Pag. 225
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
(1-00384) (testo 2)
Mozioni
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASALETTO, SIMEONI, URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA,
CERVELLINI, DE PIETRO, BENCINI, RICCHIUTI, DE PIN, BIGNAMI, BERTUZZI,
ORELLANA, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI - Il Senato,
premesso che:
i sottoscrittori del presente atto, soprattutto in funzione preparatoria della propria attività emendativa
agli atti normativi, hanno constatato l'estrema difficoltà nell'individuazione delle disponibilità
finanziarie eventualmente residuate relative a determinati stanziamenti del bilancio dello Stato per via
dei collegamenti insufficienti con le banche dati della Ragioneria generale dello Stato;
le lacune nei suddetti collegamenti, emerse con maggiore ed inopinabile evidenza proprio in occasione
dell'inopportuna introduzione nell'art. 81 della Costituzione del cosiddetto vincolo di pareggio di
bilancio, ostacolano di fatto le più pregnanti attività di competenza della 5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica italiana, rendendo concretamente
impossibile verificare le coperture dei provvedimenti da parte dei membri della stessa Commissione
bilancio;
nell'esercizio parlamentare della funzione legislativa e di quella di controllo dell'azione di Governo, la
titolarità di tale esercizio non dovrebbe essere in alcun modo compressa dalla mancanza degli
imprescindibili strumenti informatici, moderna garanzia di coesistenza della necessaria tempestività
dell'intervento pubblico nelle complesse democrazie occidentali con il necessario controbilanciamento
dei poteri degli organi istituzionali;
le lacune informative derivanti al Parlamento dalla mancata disponibilità dei dati, che dovrebbero,
invece, essere assicurati dalla normativa vigente e segnatamente dagli scopi della legge di contabilità e
finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, arrecano un grave pregiudizio alle più complesse
prerogative parlamentari riguardanti le risorse finanziarie necessarie al più efficiente funzionamento
delle pubbliche istituzioni,
impegna il Governo a dare attuazione ed effettività all'articolo 6, comma 1, della legge n.196 del 2009,
avviando le procedure necessarie per rendere disponibili al Parlamento le informazioni rivenienti dalle
banche dati della Ragioneria generale dello Stato.
(1-00398)
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, GATTI, RANUCCI, SANTINI,
SONEGO, ORRU', SAGGESE, PUPPATO, RUTA - Il Senato,
considerato che:
il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato postale, previsto dalle direttive europee,
completato dalla direttiva 2008/6/CE, recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ha
comportato, progressivamente, un'erosione dell'area dei prodotti universali riservati ai fornitori del
servizio universale. Poste italiane è tenuta a presentare annualmente all'autorità di settore
l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle strutture che non garantiscono condizioni di
equilibrio economico che, in ottemperanza al vigente contratto di programma 2009-2011, è redatto in
conformità alla normativa di regolamentazione in materia. In ottemperanza alla normativa di settore il
piano del 2014 è stato presentato da Poste italiane all'Autorità garante per le comunicazioni il 29
settembre del 2014 con una previsione di chiusura di 445 uffici postali e di rimodulazione di orari in
608 uffici;
gli interventi previsti dal piano di razionalizzazione devono essere definiti nel pieno rispetto degli
obblighi del servizio universale e dei vincoli di distribuzione degli uffici postali sul territorio italiano
di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008 (cosiddetto decreto Scajola) e alla recente delibera
AGCOM n. 342/14/CONS. Tali criteri hanno fino ad oggi garantito una presenza molto capillare della
rete fisica degli uffici postali di Poste italiane SpA, prevedendo, altresì, orari minimi di apertura, a
salvaguardia delle esigenze connesse all'erogazione del servizio postale universale;
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete
Senato della Repubblica
Pag. 226
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
postale pubblica", in riferimento ai criteri di distribuzione degli uffici postali, definisce vincoli di
presenza territoriale, stabilendo: distanze massime tra uffici postali e luoghi di residenza per
percentuali di popolazione nazionale residente; l'obbligo di assicurare l'operatività di almeno un ufficio
postale nel 96 per cento dei comuni italiani; il divieto di soppressione di uffici postali che siano
presidio unico sul territorio comunale (con orario minimo di 3 giorni e 18 ore settimanali);
tali criteri sono stati poi oggetto di successiva integrazione da parte di AGCOM, proprio al fine di
apportare un'ulteriore tutela alle realtà più piccole e remote del Paese, con la citata delibera n.
342/14/CONS prevedendo: il divieto di chiusura di uffici ubicati in comuni qualificati nel contempo
rurali e montani, salvo siano presenti più di 2 uffici ed il rapporto abitanti per ufficio postale sia
inferiore a 800; il divieto di chiusura di uffici postali presidio unico di isole minori. Come indicato
nella delibera, ai fini dell'applicazione del divieto di chiusura, deve intendersi "montano" un comune
contrassegnato come totalmente montano nel più recente elenco dei Comuni ISTAT e "rurale" un
comune con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato, secondo i più recenti
dati demografici ISTAT;
Poste italiane è quindi chiamata a contemperare, nelle modalità previste, l'esigenza di capillarità con
un'efficiente gestione, dotandosi di una rete di uffici postali che rispetti i criteri di distribuzione
previsti dalla normativa e, al contempo, individuando azioni volte a sanare le diseconomie determinate
anche dal fatto che i finanziamenti statali costituiscono solo una parziale copertura dell'onere di
servizio universale e per i quali nei prossimi anni è prevista una riduzione consistente di risorse
pubbliche destinate al finanziamento del servizio universale, fissate in 262,4 milioni di euro annui nel
periodo 2015-2019 (rispetto a circa 350 milioni annui nel 2011 e 2012);
l'utilizzo della rete degli sportelli postali per l'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli rientranti
nel perimetro del servizio universale ha consentito in questi anni, il conseguimento di una maggiore
efficienza nella gestione della rete;
Poste italiane peraltro, al fine di migliorare la facilità di accesso della clientela ai propri servizi, ha
sviluppato, già da tempo, opportunità di servizio alternative, che consentano a quest'ultima di usufruire
di molteplici servizi direttamente da casa, dando avvio, già a partire dal 2007, al progetto "postino
telematico", che prevedeva la dotazione progressiva del palmare a tutti i portalettere e che avrebbe
consentito di disporre di una piattaforma tecnologica in grado di supportare nuovi servizi di Poste
italiane a domicilio della clientela;
il piano strategico di Poste italiane 2015-2019, recentemente presentato dall'amministratore delegato
ingegner Caio, alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato ha l'esigenza di
perseguire un obiettivo di sostenibilità del servizio universale nel lungo periodo, bilanciando
adeguatamente la propria missione di azienda sociale e di mercato in un contesto di profonda
discontinuità rispetto al passato. La ricerca di un difficile punto di equilibrio tra i diversi fattori che
devono sostenere la trasformazione di Poste italiane SpA impone anche: una forte accelerazione nei
prossimi 5 anni in termini di investimenti per l'innovazione dei servizi anche a favore del sistema
Paese; di sostenere costi crescenti per la fornitura del servizio postale universale a fronte del declino
della corrispondenza tradizionale e delle dinamiche concorrenziali; di mantenere i livelli occupazionali
e al contempo di investire in formazione e rinnovamento delle competenze, per migliorare gli obiettivi
di redditività,
impegna il Governo:
1) a garantire, anche in vista del processo di privatizzazione in atto, la sostenibilità economica del
servizio universale postale ed a valorizzare tutti gli asset di Poste italiane: servizi di logistica e
corrispondenza, prodotti finanziari e prodotti assicurativi, salvaguardando la presenza capillare della
società su tutto il territorio nazionale, che deve essere considerata nella sua unicità ottimizzando le
sinergie tra i diversi settori di attività;
2) a valutare con particolare attenzione l'impatto sociale che il piano di razionalizzazione degli uffici di
Poste italiane SpA per gli anni 2015-2019 rischia di determinare, verificando le situazioni caso per
caso e di concerto con l'azienda;
Senato della Repubblica
Pag. 227
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
3) ad avviare un processo partecipativo nell'attuazione del piano di razionalizzazione aprendo un
confronto con i diversi livelli istituzionali, regionali e locali, coinvolgendoli nella valutazione della
possibilità di garantire il servizio nelle situazioni più critiche con particolare attenzione alle aree
pedemontane caratterizzate dalla presenza di località o frazioni collinari e/o montane isolate
ricomprese in comuni di pianura;
4) a verificare la prospettazione di eventuali possibili soluzioni alternative che possano attenuare gli
effetti della riorganizzazione, comparandone i costi/benefici complessivi da quelli dell'azienda, alle
istituzioni presenti sul territorio, alle comunità di cittadini interessati, in prevalenza anziani a ridotta
mobilità;
5) ad impegnare l'azienda Poste italiane, nell'ambito dell'attuazione del piano, a porre una maggiore
attenzione allo sviluppo dei servizi innovativi e ad una loro più adeguata politica di informazione e di
conoscenza alle comunità interessate, con particolare riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie come l'utilizzo di palmari da parte dei portalettere per offrire servizi "in mobilità", su
appuntamento, l'accettazione a domicilio delle raccomandate, il pagamento di tutte le tipologie di
bollettini, la tracciatura della corrispondenza fino al momento della consegna, la notifica degli atti
esattoriali ed altro;
6) a precisare l'impatto occupazionale del piano di razionalizzazione della rete degli uffici postali nella
sua attuazione a regime;
7) a rilanciare lo spirito costruttivo di un nuovo modello di sviluppo nel settore della logistica di
recapito rappresentato anche dalle nuove possibilità che la diffusione dell'e-commerce offre,
riprendendo una sistematicità di confronto tra tutti i soggetti in gioco, come quello iniziato con il
memorandum del 2007 fra Ministero delle comunicazioni, Poste italiane e agenzie di recapito.
(1-00399)
LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CATALFO, MARTON, PUGLIA, CASTALDI, GAETTI - Il Senato,
premesso che:
il gruppo Poste italiane SpA è una società con partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e
delle finanze;
la regolazione del settore postale è contenuta nel decreto legislativo n. 261 del 1999, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011. Si tratta di una disciplina che ha recepito gli indirizzi
del legislatore dell'Unione europea in materia, indirizzi orientati a una progressiva liberalizzazione del
settore, come indicato dalla direttiva 97/67/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;
con tali direttive l'Unione europea ha previsto che nel settore postale debbano essere comunque
garantiti degli obblighi di servizio universale, vale a dire determinati livelli qualitativi del servizio, che
devono poter essere prestati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, e devono essere
offerti a tariffe accessibili. In Italia, il decreto legislativo n. 261 del 1999 ha previsto un unico fornitore
del servizio universale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento comunitario, tra fornitore
del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il
territorio nazionale; i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche;
fornitrice del servizio universale è riconosciuta ex lege la società Poste italiane SpA per un periodo di
15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011 (e quindi fino
al 2026). In particolare, esso ha disposto che il servizio universale sia affidato a Poste italiane SpA per
un periodo di 15 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di revoca, ogni
quinquennio, qualora la verifica dello stato del rispetto degli obblighi del contratto di programma dia
esito negativo;
il fornitore del servizio universale è individuato attraverso una designazione operata dal Ministero
dello sviluppo economico sulla base dell'analisi dei costi del servizio e di criteri quali la garanzia della
continuità della fornitura, la redditività degli investimenti, la struttura organizzativa dell'impresa, lo
stato economico dell'ultimo triennio, l'esperienza del settore e gli eventuali pregressi rapporti con la
pubblica amministrazione nello specifico settore con esito positivo;
i rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati dal contratto di programma.
Senato della Repubblica
Pag. 228
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
Il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane per il triennio
2009-2011 è stato approvato con legge n. 183 del 2011 (comma 31 dell'art. 33), fatti salvi gli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;
gli oneri connessi alla fornitura del servizio universale sono finanziati attraverso trasferimenti a carico
del bilancio dello Stato, quantificati nel contratto di programma, e attraverso il fondo di
compensazione alimentato dalle imprese del settore, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n.
261 del 1999;
la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), al comma 277 dell'articolo 1, prevede infatti
che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa contenere misure di
razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito
sull'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione, cioè
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);
considerato che:
Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 che
ridefinisce il servizio universale postale, da un punto di vista economico, logistico e organizzativo. La
società si impegna con il nuovo piano industriale a raggiungere determinati obiettivi di qualità,
prevedendo però a partire dai prossimi mesi, in numerose regioni, la progressiva chiusura di ben 455
uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti
"improduttivi" o "diseconomici";
Poste italiane SpA è intenzionata ad attivare il piano industriale il 13 aprile 2015;
la nuova politica aziendale che Poste italiane intende perseguire sta determinando diffuse
preoccupazioni nei cittadini, in particolar modo nei piccoli centri urbani, spesso isolati, così come
evidenziato anche dai sindacati dei pensionati, nonché da sindacati regionali di categoria come Spi
(Sindacato pensionati italiani) della Cgil, Fnp (Federazione nazionale pensionati) della Cisl e Uilp
(Unione italiana lavoratori pensionati) della Uil, che criticano l'iniziativa in ottica di livelli
occupazionali, nonché in virtù delle gravi ripercussioni che si determineranno nella fascia di
popolazione più debole, composta da disabili e anziani;
dal piano presentato emerge che Poste italiane intende puntare su assicurazioni, e-commerce, carte di
credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere anziché garantire il servizio universale, a scapito
delle esigenze della collettività, chiudendo uffici che ritiene "improduttivi" o "diseconomici", senza
considerare che i servizi postali rappresentano un servizio fondamentale per lo svolgimento delle
attività quotidiane di numerosissime imprese, cittadini ed in particolare delle famiglie;
il nuovo piano industriale può essere letto alla luce di tre profili rilevanti: quello relativo agli effetti
sociali, quello inerente alla tipologia di servizio universale offerto ed un terzo profilo relativo agli
aspetti finanziari;
sotto il profilo degli aspetti sociali, occorre ricordare che il criterio guida per la distribuzione degli
uffici postali è costituito, in base alla normativa vigente, dalla distanza massima di accessibilità al
servizio espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino e sono fissate
diverse soglie di copertura tutte riferite alla popolazione residente sull'intero territorio nazionale. Si
prescrive, inoltre, l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani. In
particolare, il contratto di programma, all'art. 2, comma 8, definisce i termini dell'apertura minima
settimanale degli uffici nei comuni con un unico presidio postale specificando che "l'apertura deve
intendersi effettuata a giorni alterni per un minimo di 18 ore settimanali";
la delibera n. 342/14/Cons dell'Agcom prevede criteri ulteriori di distribuzione degli uffici postali con
divieto di chiusura di uffici situati in comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei comuni
montani e di uffici che sono presidio unico nelle isole minori. La delibera, inoltre, impone a Poste
italiane SpA di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al
fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e sulla possibile
individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;
da un'elaborazione dell'Agcom sui dati di Poste italiane si evince che il 60 per cento dei 288 comuni
Senato della Repubblica
Pag. 229
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
privi di un ufficio postale appartiene alla categoria dei comuni rurali e totalmente montani;
le zone maggiormente colpite risultano essere quelle aree nelle quali insistono numerosi comuni e
frazioni interessati dal ridimensionamento messo in atto da Poste italiane. In tali zone attualmente
vengono offerti servizi destinati a frazioni contigue già prive di uffici postali. Appare, quindi,
ulteriormente inopportuna l'attuazione del piano, sopratutto nelle regioni nei cui territori insistono
uffici che sono stati già oggetto di altri piani di razionalizzazione locale;
la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "Regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualità del servizio", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, afferma che: "Le reti
postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di
integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione
sociale e salvaguardare l'occupazione" e ribadisce che: "I punti di accesso ai servizi postali nelle
regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso
universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica";
la direttiva prevede altresì che "gli Stati membri dovrebbero (...) adottare le misure regolamentari
appropriate (...) per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli
utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in
particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote",
anche al fine di offrire alle regioni remote e scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla
vita economica;
la situazione di disagio dei residenti nei territori colpiti dalla riorganizzazione degli uffici è aggravata
dalle norme recate dal decreto-legge, n. 201 del 2011, "decreto salva Italia", convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha previsto il versamento di stipendi e pensioni
esclusivamente presso gli istituti bancari o tramite i servizi di Poste italiane. Tale previsione finisce per
colpire in maniera particolarmente discriminante tutti quei centri urbani e frazioni carenti di istituti
bancari e, a seguito dell'operatività del nuovo piano, anche dei servizi offerti da Poste italiane;
a tutela degli utenti, occorre inoltre ricordare che, in senso opposto a quello che accadrà con l'entrata in
vigore del nuovo piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 1996, recante
"Carta della qualità del servizio pubblico postale", dispone che l'ente Poste "promuove a favore dei
portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari facilità di accesso e rapporto
diretto agli sportelli", mentre i cittadini che si recano presso gli uffici postali ricevono troppo spesso un
trattamento non idoneo a quello che dovrebbe essere un servizio pubblico. La gestione delle code
presso gli uffici postali, a solo titolo di esempio, non prevede in alcun modo l'assistenza alle categorie
citate, ma è tesa a favorire i clienti aventi il conto corrente "bancoposta" o chi deve effettuare
operazioni finanziarie di qualsiasi natura;
è evidente che il riordino della società appare in forte contrasto con il modello dichiarato di
responsabilità sociale d'impresa presente nello statuto, nel quale si legge: "In Poste Italiane questo
impegno si traduce nell'adozione e nella promozione di valori e comportamenti attenti ai bisogni e alle
aspettative di tutti gli stakeholder";
relativamente alla tipologia di servizio offerto, è opportuno evidenziare che l'Agcom, con la delibera n.
728/13/Cons, ha manifestato evidenti perplessità sul mantenimento di alcuni servizi all'interno del
perimetro del servizio universale, ritenendo che alcuni servizi come la posta assicurata degli invii
singoli, la corrispondenza ordinaria degli invii multipli, gli invii di atti giudiziari non dovrebbero
essere offerti in regime di esclusiva. Attualmente, nel nostro Paese a differenza di quanto accade negli
altri Paesi europei, questi prodotti rientrano nel perimetro del servizio universale, godendo
dell'esenzione Iva qualora forniti da Poste italiane, e sono, invece, "ivati" se forniti da operatori
diversi, con tutte le conseguenze in termini di limiti alla concorrenza ed all'equa competizione tra gli
operatori del mercato;
nella relazione annuale 2013, l'Agcom si è espressa anche sul valore delle prestazioni del servizio
universale, in cui "Poste italiane continua a detenere una posizione di quasi monopolio, in virtù del
Senato della Repubblica
Pag. 230
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
fatto che raccoglie circa l'88% delle risorse economiche di questo mercato, benché la posizione
dell'operatore incumbent risulti in leggera flessione rispetto al 2011 (-2% circa). Gli operatori
concorrenti, tra cui il principale TNT Post, detengono circa il 12% del mercato nel 2012, registrando
un incremento di circa il 2% rispetto al 2011";
come già accennato, il gruppo è attivo anche in settori diversi da quello postale. In particolare, dalla
fine degli anni '90 si è sviluppata l'attività di bancoposta. L'articolo 24-ter del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha modificato in più punti la
disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane SpA, includendo l'esercizio in via
professionale del commercio di oro, consentendo a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati
comunitari ed extracomunitari per l'esercizio di attività di bancoposta; autorizzando Poste a svolgere
nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari, favorendo così la
tendenza dell'azienda a riallocare risorse in attività a redditività più elevata a scapito delle attività
"tradizionali" del servizio postale. Con il processo di privatizzazione tale tendenza sarà verosimilmente
più accentuata;
risulta da organi di stampa che la Commissione nazionale per la società e la borsa, in merito alle
attività finanziarie gestite da Poste italiane, ha segnalato che: «Le verifiche condotte hanno evidenziato
che la società si avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione
commerciale e di incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi "di
business" (prevalentemente declinati in termini di redditività) che, affiancati da rilevanti pressioni
gerarchiche a tutti i livelli della struttura organizzativa, hanno determinato, a valle del processo
distributivo, significative distorsioni nella relazione con la clientela». La Consob ha altresì evidenziato
criticità nel rapporto con i risparmiatori. La società Poste italiane SpA, «a fronte di una specifica
richiesta del team ispettivo, non è stata in grado di estrapolare i dati» relativi alla situazione finanziaria
effettiva del cliente;
considerato, inoltre, che:
il 27 marzo 2015, la Commissione europea ha bocciato la parte del piano di Poste che prevede la
consegna della posta a giorni alterni, perché in violazione del diritto di accesso al servizio di posta
universale che garantisce la consegna giornaliera della posta presso la sede della persona;
l'amministratore delegato di Poste italiane si è reso disponibile comunque a intraprendere iniziative di
condivisione del piano con il territorio e, in tal senso, è stato definito il programma di incontri con il
presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con il presidente
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani,
impegna il Governo:
1) ad intervenire presso Poste italiane per chiedere la revisione del piano industriale, al fine di mitigare
l'effetto dello stesso sui servizi offerti a seguito di precedenti interventi di razionalizzazione;
2) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la piena operatività del servizio universale, in
particolare modo per i cittadini che risiedono in aree svantaggiate del Paese, anche alla luce di quanto
previsto nel decreto-legge salva Italia;
3) ad intervenire presso Poste italiane affinché nel processo di riorganizzazione degli uffici postali si
continui a garantire l'accessibilità ai servizi postali nelle regioni rurali e remote, anche attraverso la
previsione di criteri ulteriori a quelli già previsti nella normativa vigente, quali i tempi di percorrenza
per il raggiungimento dell'ufficio più vicino, l'età anagrafica media degli abitanti, l'offerta di trasporto
di cui i cittadini possono avvalersi per raggiungere i medesimi uffici;
4) ad intraprendere, nell'eventualità in cui si attui il ridimensionamento previsto dal piano di Poste,
iniziative volte a sostenere la fascia di popolazione più debole, quali disabili e anziani, anche
prevedendo l'emanazione di linee guida per la gestione delle attività di sportello;
5) ad attivarsi affinché Poste italiane SpA intervenga a salvaguardia delle condizioni occupazionali,
con particolare riferimento ai lavoratori di Italposte Srl, nonché a garanzia della qualità e della certezza
del servizio, rivedendo tutti i contratti di appalto ed eventualmente internalizzando, a livello nazionale,
oltre ai servizi anche i lavoratori attualmente impiegati nelle agenzie appaltatrici;
Senato della Repubblica
Pag. 231
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
6) a valutare quanto emerso dalla segnalazione della Consob, anche al fine di procedere ad una
revisione dei servizi offerti da Poste italiane;
7) a prevedere che alcuni servizi, non strettamente connessi all'espletamento del servizio universale,
vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane;
8) ad informare il Parlamento in merito ai contenuti e all'attuazione del nuovo piano industriale.
(1-00400)
Interpellanze
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, MOLINARI, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIETRO, MASTRANGELI,
SIMEONI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo - Premesso che:
con i recenti ritrovamenti si è attivato un interessante e partecipato dibattito culturale sul valore dei
monumentali "giganti di Mont'e Prama" in connessione alle caratteristiche storico-archeologiche del
territorio della provincia sarda dell'oristanese denso di giacimenti culturali e ambientali;
appare in proposito utile rammentare alcune caratteristiche di quel territorio, del suo rilevante
patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico;
lo stagno di Cabras (Oristano) è il più esteso e pescoso d'Europa, 2.500 ettari le cui peschiere e i cui
sistemi di pesca del muggine e delle anguille e alcune tecniche di "conservazione" si perdono nella
notte dei tempi (la bottarga, "sa merca", "su pisci affumau", tipi di conservazione del pesce e/o delle
sue parti che viene fatta risalire ai fenici), come diverse ricette tipiche ("anguidedda incasada",
"anguidda cun pabassa", "burrida arrubia");
lo stagno di Mistras (700 ettari) è la laguna del pesce pregiato (saraghi, orate, triglie, mormore), zona
umida sottoposta a vincolo della Convenzione di Ramsar del 1971 per la protezione di specie rare
dell'avifauna acquatica;
i prodotti dell'agricoltura del Sinis (meloni, carciofi) sono noti per la particolarità del gusto, oltre alle
vigne della "vernaccia", vino tipico da dessert della fascia centro-occidentale dell'isola;
sono parte integrante della zona i siti archeologici di Tharros, città punico-romana al centro della
penisola di capo San Marco, antico porto e centro commerciale aperto a tutto il Mediterraneo; l'ipogeo
di San Salvatore in cui si ammirano testimonianze che vanno dal prenuragico all'alto Medioevo; gli
insediamenti nuragici e prenuragici (alcuni palafitticoli) lungo le rive dello stagno di "Cuccuru Is
Arrius" con necropoli ipogeica (IV millennio a.C.) di venerazione della "dea madre" (è stato anche
rinvenuto un piccolo pozzo sacro tipologicamente simile a quello di Paulilatino) e "Conca Illonis"; il
sito di "Sa Osa" che ha restituito i semi di uva (vernaccia, a detta degli esperti datati 1270-1150 a.C.) e
di melone definiti i più antichi del Mediterraneo occidentale, oltre ad un esempio di "protofrigorifero";
la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis; le seicentesche torri spagnole di avvistamento; 120
nuraghi e resti di nuraghi individuati (di cui 80 nel solo territorio di Cabras); una quarantina di siti
archeologici di varie epoche che aspettano di essere scavati in modo sistematico e non episodico;
si contano 45 chilometri di coste immacolate (tra cui la nota "Is Arutas"); l'oasi naturalistica di Turr'e
Seu; le falesie de "Su Tingiosu e di capo San Marco; l'oasi naturalistica i Seo e di Mar'e Foghe; l'area
marina protetta "Sinis isola di Mal di Ventre";
premesso inoltre che:
i reperti di Mont'e Prama oggi completamente restaurati sono: 28 statue (16 pugilatori, 6 soldati e 6
arcieri) 3 betili e 7 modelli di nuraghe. Dopo il ritrovamento casuale effettuato da un contadino che nel
1974 arava il terreno, gli scavi iniziarono nel 1975 e proseguiti nel 1977-1979. La datazione viene fatta
risalire a alla fine dell'VIII e ai primi decenni del VII secolo a.C. (sono più "vecchi" dei bronzi di
Riace di 300 anni). Il restauro che ha comportato la ricomposizione di 5200 reperti per un peso di circa
10 tonnellate è iniziato nel 2008 (dopo circa 35 anni dal loro ritrovamento) ed è stato ultimato nel 2011
dando vita alla nota mostra intitolata "La pietra e gli eroi" presso il centro di restauro di "Li Punti" che
ha consentito la visione d'insieme di tutte le statue. Con finanziamento regionale è stata aperta una
nuova campagna di scavi, portata avanti dalle università di Cagliari e Sassari, iniziata a maggio 2014
Senato della Repubblica
Pag. 232
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
con ultimazione prevista alla fine del mese in corso (31 marzo 2015). Sulla loro origine, sulla
funzione, sul significato, sul sito non si sa nulla o quasi, per questo sono fondamentali la ricerca, lo
studio, il coinvolgimento pluridisciplinare e la prosecuzione del cantiere aperto;
in coincidenza con la chiusura della mostra, alla fine del 2011, viene certificata la definitiva
separazione delle statue con la sottoscrizione del noto protocollo d'intesa tra Comune di Cabras,
Regione e Soprintendenza per i beni archeologici che prevede che esse vengano divise tra il museo di
Cagliari e quello di Cabras, mentre il polo documentale rimarrebbe a Sassari presso il centro di "Li
Punti". A detta della Soprintendenza un siffatto progetto espositivo intende "cogliere il senso più
profondo della contestualizzazione" del complesso statuario che "ben lungi dall'essere un progetto di
smembramento (…) intende realizzare un nuovo soggetto museale, unitario nella progettazione,
plurale nelle sedi espositive" e "tende a valorizzare una fruizione integrata del territorio e delle radici
culturali della Sardegna in maniera ampia e ricca di reciproci rimandi, al di là di vecchie e sterili
logiche di campanile tra centro e periferia";
invece, si ha la sensazione di essere di fronte ad un'antica concezione di museo inteso come istituzione
chiusa, delegata alla raccolta di oggetti salvati dalla distruzione e destinati all'esposizione e al consumo
dei "visitatori" (magari in sedi periferiche o distaccate), procedendo ad una sostanziale eradicazione
del bene culturale dal contesto del territorio del suo ritrovamento determinando un conseguente
depauperamento dello stesso territorio e delle sue possibilità di sviluppo turistico-culturale;
nel frattempo, è notizia relativamente recente, riemergono dagli scavi altri 2 giganti (un "arciere" e un
"pugilatore") oltre ad uno "scheletro millenario" che fanno diventare ancor più il sito di Mont'e Prama
"laboratorio a cielo aperto" per ricerche sperimentali (esami radiometrici, magnetici, pollinologici,
microbiologici, eccetera) cui collaborano diverse università, tramutando gli scavi in sede naturale di un
bene culturale in progressiva scoperta e in una naturale esposizione dei reperti archeologici di cui è
costituito, aggiungendo un valore di originalità difficilmente riscontrabile in altre realtà culturali e
storico-archeologiche esistenti;
nonostante ciò, le predette posizioni della Soprintendenza vengono successivamente ribadite, in una
visione parziale e "colta" dei beni culturali, individuati come oggetti a sé stanti, privabili del valore del
contesto territoriale-paesaggistico originario, che invece ne definisce l'identità più profonda, anche dal
responsabile degli scavi per conto della Soprintendenza oltre a curatore della mostra (come si apprende
nell'intervista apparsa sulla stampa locale l'8 luglio 2014);
a parere del predetto responsabile, la divisione dei giganti "non è uno smembramento, ma
l'integrazione tra due musei, a Cagliari e a Cabras. A Cagliari dove Mont'e Prama risulta inserito nella
Sardegna nuragica e archeologica più generale, mentre a Cabras si può vedere Mont'e Prama nel
contesto del Sinis, dall'alba prenuragica all'alba dei Giudicati". Posizione sottolineata nuovamente dal
soprintendente che sostiene che così facendo si offre "la possibilità di fare un confronto tra la statuaria
di pietra e la bronzistica" (come emerge sulla stampa locale in un articolo dell'11 marzo 2015). Il nodo
centrale appare quindi non più l'apertura allo studio e alla ricerca, al rapporto complesso tra le statue, il
territorio e la cultura che le ha generate, ma solo l'esposizione, il museo chiuso in se stesso e che
racconta se stesso. Dovrebbe rimandare invece direttamente ad una questione legata al territorio e allo
sviluppo: una sua moderna concezione esclude l'attuale diffusa usanza di sradicamento dal luogo di
origine di oggetti d'arte, di archeologia o di scienza meritevoli di tutela, conservazione, conoscenza e
studio. Tutto ciò colpisce le identità, la storia dei popoli, sradica le loro antiche immagini, colpisce le
loro radici e violenta il loro diritto ad esser custodi della propria storia, rendendola fruibile nel suo
integrale valore e rispettando il principio del suo legittimo possesso in capo ai luoghi e alle genti che lo
vivono nel tempo;
la posizione favorevole ad uno spostamento stabile almeno di parte dei ritrovamenti, sostenuta dalla
Soprintendenza, allo stato apparirebbe condivisa anche sul piano politico dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, il quale avrebbe, tramite il competente sottosegretario, proposto un
ulteriore smembramento con l'esposizione di una delle statue ritrovate presso il Quirinale, ai fini di
promozione turistica della Sardegna;
Senato della Repubblica
Pag. 233
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
le posizioni enunciate sono di significato tipicamente commerciale e, peraltro, di dubbia efficacia
anche rispetto agli obiettivi che le giustificherebbero, che, invece, di fatto, rappresentano un rischio di
dissipazione delle risorse di un territorio considerato marginale, i cui beni storico-culturali verrebbero
rinchiusi nelle stanze-forzieri per una cultura elitaria o forzatamente inserito per fini commerciali nei
luoghi di massima rappresentanza istituzionale, svilendo anche queste rispetto alla loro funzione
costituzionale;
il dibattito sull'uso dei reperti archeologici si è sviluppato in modo particolarmente colorito, con
proposte tra le più fantasiose, dall'esposizione al "G8 degli scandali", nella fase di "allestimento" a La
Maddalena, prima del suo spostamento a L'Aquila; al loro utilizzo nel mondo con "azioni di marketing
" in sostituzione dei bronzi di Riace; al loro impiego in un eventuale presepe nuragico; alla loro
esposizione alle olimpiadi di Londra e/o all'esposizione mondiale di Seul del 2012;
premesso inoltre che tutte le predette ipotesi trattano i beni culturali fuori dal loro contesto e fuori
anche dal loro valore di attiva testimonianza della storia dei popoli che li hanno originati;
considerato che:
il territorio da cui provengono tali beni rimane il grande assente, anzi spesso oggetto di politiche di
spogliazione delle proprie ricchezze culturali, e conseguentemente anche colpito nelle sue possibilità
di sviluppo economico e sociale;
la visione di tipo conservativo-museale o peggio commerciale tramite l'asporto dei reperti
dall'ambiente del ritrovamento mira a favorire interessi di strutture burocratiche ministeriali preposte
invece alla cura e valorizzazione del bene, e a promuovere carriere di coloro che le dirigono, o anche
ad incidere sui meccanismi della competizione di sistemi economici territoriali trasferendo le
possibilità attrattive dei reperti storico-archeologici in altri territori costruendo artatamente vantaggi, in
genere, per realtà già avvantaggiate;
appare, al contrario, importante che il museo sia strumento di diretto collegamento con il territorio e di
sua promozione, che gestisca con modalità che escludano, in linea di principio, la pratica
consuetudinaria di estirpazione dal luogo di origine degli oggetti di ritrovamento meritevoli di tutela,
conoscenza e conservazione. Appare più sostenibile un'organizzazione per la gestione del bene
culturale a rete, ramificata nel territorio, come un sistema complesso di servizi preposti
prioritariamente alla conservazione, ma radicato alle origini, alle fonti dei beni culturali e al sistema
dell'istruzione che consenta di partecipare a una creazione collettiva, come una cosa cominciata prima
e che presumibilmente continuerà dopo, dando così la consapevolezza di una forza radicata nei luoghi
che passa attraverso il tempo. Un museo che non può più esaurire il ciclo di conservazioneinformazione entro le vecchie mura di pochi tipi edilizi ripetuti, ma si attesta in capisaldi del territorio,
punti nevralgici già riconosciuti tali per antica storia e per attuale coincidenza con la contemporanea
dimensione turistica, gastronomica, geografica, ambientale che fa spesso anche la fortuna dei
belvedere;
è significativo che recentemente mentre il sindaco di Cabras, alla presenza del sottosegretario di Stato
per i beni culturali e con il sostegno dei tecnici incaricati, illustrava, "ufficialmente" in pompa magna e
"in anteprima", il progetto dell'ala museale che verrà affiancata alla struttura espositiva già esistente
destinata ad accogliere i giganti di Mont'e Prama, nella loro più completa noncuranza e a pochi
chilometri di distanza, i luoghi che quei giganti hanno dato alla luce versavano nel più completo stato
di abbandono; solo la presenza delle 2 baracchette di cantiere segnalavano l'esistenza degli scavi
sempre circondati dalla precaria recinzione di plastica arancione (sostituita recentemente da una rete
metallica) e per il resto non dissimili da qualunque altro terreno dissodato e, per le abbondanti piogge,
allagato. Nessuna segnalazione, nessuna tutela e attenzione nonostante quei luoghi siano destinati a
nuovi interventi di scavo. Non a caso la notte del 22 dicembre 2014 i "tombaroli", indisturbati,
approfittando del completo stato di abbandono del sito, hanno fanno visita agli scavi (privi anche di
qualunque tipo di sorveglianza), per fortuna tornando a casa a mani vuote. Questi episodi portano a
chiedersi dove siano finiti i "beni culturali comuni" (noti come BC2, con la sigla che esplicita il tema
base), asse portante del tanto pubblicizzato progetto della Soprintendenza archeologica;
Senato della Repubblica
Pag. 234
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
considerato, inoltre, che:
il concetto di "bene comune", al di là della questione strettamente proprietaria (pubblica o privata), non
va per nulla confuso con quello di "bene pubblico" (che invece alla proprietà rimanda); il bene
comune, infatti, è inalienabile, non può, per definizione, essere venduto o usucapito; gode di
autonomia rispetto alla proprietà, è frutto di un processo storico di uso della natura da parte dell'uomo.
È un bene patrimoniale collettivo che connota l'identità della comunità di appartenenza e non è
concepibile una sua gestione a fini di interessi individuali, di corporazione o di casta; ne consegue che
l'uso collettivo del bene comune è una precondizione fondamentale per la ricerca di nuova conoscenza
a fronte di un prospettato e praticato dominio di mercato, anche se esercitato da soggetto pubblico
istituzionale;
Mont'e Prama è già stato definito, giustamente, un "laboratorio a cielo aperto", cioè punto d'incontro e
di confronto tra studiosi di diverse discipline;
tale tipologia di laboratorio sarebbe ripetibile in terra sarda, a partire dalle rilevanti tracce di civiltà
nuragica e pre-nuragica, dalle migliaia di nuraghi già ritrovati e ancora da scoprire, quale unico diffuso
bene culturale;
una simile modalità di studio sarebbe applicabile all'intero patrimonio storico, archeologico,
paesaggistico e ambientale della Sardegna, dai giganti di Mont'e Prama alle diffuse presenze
monumentali fenice, dalla più ampia e consistente necropoli punico-romana del mondo di Tuvixeddu e
Tuvumannu ai castelli medievali, all'urbanistica e architettura delle 7 città regie agli importanti beni
identitari, paesaggistici e ambientali dell'intera isola;
gli arricchimenti culturali possibili in relazione alla coerente relazione tra i ritrovamenti archeologici e
storici, il territorio e le sue bellezze naturali, le sue qualità geo-ambientali sono cultura come cammino
e le scuole, le università, gli istituti di ricerca, gli stessi studiosi, ne costituiscono le strade che ne
garantiscono la percorribilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con opportune iniziative, tramite un corretto confronto
con le istituzioni locali, perché le Soprintendenze, competenti per materia ai fini di tutela e
valorizzazione dei beni culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali, operino ai fini di
salvaguardia e valorizzazione nell'ambito e nel rispetto dei singoli territori ai quali i beni si riferiscono
e per una contemporanea azione di difesa e promozione degli stessi territori;
se intenda promuovere ai fini di un utile coordinamento un tavolo tra Ministero, Regione, enti locali e
università sarde, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento di combinazione
funzionale delle fonti di finanziamento;
se intenda, vista l'unicità, qualità, vastità e consistenza, del patrimonio culturale, storico-archeologico e
paesaggistico-ambientale della Sardegna, programmare d'intesa con la Regione e le istituzioni locali
progetti a titolarità mista, interistituzionale e pubblico-privata, assicurando, per parte propria, le
necessarie risorse statali, da porre in profittevole combinazione con risorse di provenienza locale,
regionale e comunitaria, regolando altresì l'eventuale intervento di finanziamento privato a tutela del
"bene comune" e della fruibilità collettiva dello stesso.
(2-00262)
Interrogazioni
MANDELLI - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
da notizie di stampa si è appreso che, alla fine del 2014, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha
deciso di trasferire all'interno dei propri stabilimenti la produzione di tutti i bollini da apporre sulle
confezioni di medicinali prima della loro immissione in commercio, non rivolgendosi più a fornitori
esterni ed acquistando le nuove macchine da stampa per le maggiori necessità produttive;
sembrerebbe che un considerevole ritardo sia già stato accumulato e che sarebbero circa 70 milioni le
confezioni di farmaci in attesa di bolli natura;
le ultime bobine pervenute allo stabilimento di Foggia dell'Istituto poligrafico risultano difettose e
sarà, dunque, impossibile utilizzarle per procedere alla stampa dei bollini da apporre sulle confezioni;
Senato della Repubblica
Pag. 235
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
considerato che:
diverse aziende farmaceutiche hanno segnalato seri problemi sulla fornitura dei bollini e tale situazione
potrebbe determinare, con ogni probabilità, episodi di carenza o di difficile reperibilità di medicinali di
fondamentale importanza per la popolazione, tra cui anche farmaci salvavita;
l'Istituto poligrafico dello Stato si è impegnato pubblicamente a risolvere tali difficoltà nella prima
metà di aprile, almeno per i medicinali di particolare urgenza;
si potrebbero verificare gravi rischi per la salute pubblica in ragione dell'impossibilità per i pazienti di
accedere ai farmaci necessari alla cura delle proprie patologie,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano porre
in essere per ripristinare una situazione di regolarità nella fornitura dei bollini per i medicinali ed
evitare pericolosi stati di carenza di farmaci, anche salvavita, all'interno del territorio nazionale.
(3-01830)
CAPPELLETTI, FUCKSIA, DONNO, SERRA, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA - Ai Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:
la ditta Ovvio già SpA ora Ovvio Srl, con amministratore unico Giovanni Delrio, ha sede ad Ariccia
(Roma), via XXV Aprile n. 5;
la composizione societaria risulta formata dalla Semeraro Holding Srl per il 45 per cento e dalla S.
Group Negozi Srl per il restante 55 per cento;
la ditta Ovvio svolge attività di impresa nel settore terziario e, nello specifico, commercio al dettaglio
di mobili per la casa e per l'ufficio;
considerato che:
la ditta operava con centri di vendita a Vicenza, Pordenone, Roma est, Bergamo;
la chiusura del centro vendita di Pordenone ha determinato il licenziamento di 36 lavoratori, mentre
nel punto vendita di Vicenza è stata attivata la procedura di mobilità per riduzione del personale per 23
dipendenti;
nel mese di giugno 2014 presso l'ente bilaterale della Provincia di Vicenza, dinnanzi alla commissione
paritetica territoriale, istituita con delibera n. 8 del consiglio direttivo dell'ente bilaterale del 17
dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per la composizione e le controversie di lavoro
ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile e degli artt. 37 e 39 del contratto collettivo
nazionale del lavoro del settore terziario, il rappresentante della Ovvio, signor Massimiliano Gonzini,
ha sottoscritto un accordo con il quale era stata concordata la dilazione dei pagamenti del TFR,
stipendi arretrati, incentivo all'esodo e quanto altro dovuto ai lavoratori in 12 rate mensili in cambio
della mobilità volontaria;
i pagamenti sono stati percepiti dai lavoratori solo per la prima rata;
in data 6 agosto 2014 la ditta ha informato le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47
della legge n. 428 del 1990 in merito all'affitto di azienda alla ditta O Store Srl con sede ad in Ariccia,
via XXV Aprile n. 5;
il rappresentante legale di tale ditta è il signor Giovanni Semeraro, che è anche azionista della ditta
Ovvio SpA e successivamente della Ovvio Srl conglobata nella holding Semeraro Holding Srl;
in data 5 febbraio 2015 con raccomandata n. 149976382162 il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è stato informato delle difficoltà in cui i lavoratori si trovano;
ripetuti solleciti dei lavoratori a rispettare gli accordi sottoscritti e le relative scadenze nei pagamenti
delle spettanze arretrate indirizzati al signor Semeraro sono rimasti senza alcuna risposta;
è stata presentata dagli avvocati dei dipendenti istanza di fallimento ai sensi del decreto legislativo n. 5
del 2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali tutele intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che situazioni
analoghe a quelle vissute dai dipendenti di Ovvio si ripetano;
se non ritengano opportuno convocare un tavolo con i rappresentati delle aziende citate e una
Senato della Repubblica
Pag. 236
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
rappresentanza dei lavoratori per trovare una mediazione che tuteli le parti coinvolte;
se e quali urgenti iniziative intendano attivare al fine di valutare tutte le soluzioni percorribili per
contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il coinvolgimento degli enti locali e delle
Regioni in cui l'azienda è presente.
(3-01831)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CANDIANI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
"Key for up" è un'azienda che svolge attività di call e contact center, avente a Terni 120 dipendenti
che operano nel settore del telemarketing outbound, ed "Overing srl" è un'azienda che svolge anch'essa
attività di call center ed ha a Terni 20 dipendenti, i quali svolgono sempre attività di telemarketing
outbound. I contratti stipulati fra Key for up ed Overing ed i rispettivi collaboratori sono quasi per la
totalità qualificati come contratti di lavoro a progetto;
il contratto di lavoro a progetto è una tipologia di contratto che è stata introdotta nel nostro
ordinamento dalla legge n. 30 del 2003 e disciplinata nel relativo decreto legislativo n. 276 del 2003.
La fattispecie legale è prevista e disciplinata dall'art. 61 del decreto legislativo citato ai sensi del quale
il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più specifici
progetti determinati dal committente;
in via generale l'art. 61 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto quali: uno o più specifici progetti determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore, collegamento ad un determinato risultato finale, divieto di mera
riproposizione dell'oggetto sociale del committente, divieto di svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi;
il legislatore, con l'art. 24-bis, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha stabilito che, nello specifico comparto dei call center,
non occorre che siano rispettati i requisiti del contratto a progetto, primo fra tutti l'individuazione di
uno specifico progetto, per tutte le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso
call center "outbound". Ciò però a condizione che il corrispettivo venga definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento;
anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a riguardo (circolare 2 aprile 2013,
n. 14) sottolineando come il collaboratore outbound può essere assunto con un contratto co.co.pro. nel
caso in cui possa da solo e a suo piacimento determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione
o successiva giustificazione, la quantità di lavoro da eseguire e la collocazione temporale della stessa;
ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di
coordinamento anche temporale della prestazione: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a
che ora iniziare e a che ora terminare la propria prestazione giornaliera; c) se e quanto tempo
sospendere la prestazione giornaliera; è compatibile con i co.co.pro. la previsione concordata di fasce
orarie per lo svolgimento della prestazione, la presenza di assistenti di sala la cui attività consiste nel
fornire al collaboratore assistenza tecnica e di un determinato sistema operativo per l'esecuzione della
prestazione. È in ogni caso escluso l'esercizio del potere disciplinare;
l'art. 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 al comma 2 statuisce che qualora venga accertato dal
giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti;
la disciplina speciale prevista dal legislatore per il comparto dei call center in outbound, se concerne i
requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non concerne, invece, le
successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, dello stesso decreto, atteso che, da un lato, le
attività di call center outbound trovano la propria disciplina nella prassi amministrativa ed ora anche
nella contrattazione collettiva e, dall'altro, la collaborazione coordinata e continuativa è pur sempre
ricondotta dalla normativa alla fattispecie della "collaborazione a progetto". Ne consegue che, a parte
Senato della Repubblica
Pag. 237
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
l'esclusione dai requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non vi è
ragione di non applicare, ai collaboratori a progetto impiegati nello svolgimento di attività di call
center outbound, le altre norme che integrano la disciplina del rapporto di collaborazione a progetto,
prevedendo in particolare dei livelli minimi di garanzie, quali ad esempio quelle concernenti gli "altri
diritti del collaboratore a progetto" di cui all'art. 66, che sarebbe del tutto irragionevole non estendere
ai collaboratori in questione;
in data 22 luglio 2013 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori
telefonici dei call center, il cui art. 5 stabilisce che «il corrispettivo del collaboratore è composto dalla
somma fra: 1. indennità economiche obbligatorie: a) "Indennità Mensile di Garanzia" parametrata al
raggiungimento di un numero di contatti utili"; b) "Indennità variabile di progetto" maturata sui
"contatti positivi" effettivamente realizzati nel periodo della campagna, ed il cui valore economico è
parametrato alla tipologia di beni e servizi da vendere ed alle attività ad esse connesse ed accessorie; 2.
Indennità economiche suppletive: bonus eventualmente concordati a livello individuale e/o collettivo»;
l'art. 9, rubricato assicurazione obbligatoria, statuisce che: «il Committente è tenuto ad ottemperare
alle norme vigenti in materia previdenziale ed fiscale ed assicurare il collaboratore, presso l'INAIL,
contro gli infortuni sul lavoro»;
i collaboratori a progetto sono tenuti ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS per i redditi
prodotti nell'esercizio dell'attività di collaborazione, alla quale il committente provvede a versare la
contribuzione previdenziale. Per i collaboratori il contributo è per 2 terzi a carico del committente e
per un terzo a carico del collaboratore. L'articolo 39 del "Collegato lavoro", legge n. 183 del 2010,
estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal committente sui
compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto, iscritti alla
gestione separata;
il decreto delegato approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 20 febbraio 2015, in attuazione del
"Jobs act", ovvero la legge delega di riforma del mercato del lavoro, abolisce i contratti di
collaborazione a progetto a partire dal 1° gennaio 2016 (quelli già in essere potranno proseguire fino
alla loro scadenza) ma fa salve "le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono
discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni". Tra queste
ci sono i call center appunto. La decisione di mantenere i co.co.pro. per alcune professionalità è il
frutto di una scelta politica a giudizio dell'interrogante miope finalizzata a favorire le imprese a
detrimento dei lavoratori che vedono procrastinare così la loro condizione di precari e le scarse tutele
di cui godono;
considerato che:
il contratto a progetto che lega i collaboratori di Terni ai due call center citati prevede: una
retribuzione oraria, un orario di lavoro imposto che si articola in 2 turni di cui uno che va dalle ore
11.30 alle ore 15.30 e l'altro dalle ore 17.30 alle ore 21.00;
ai collaboratori viene rinnovato ormai da parecchi anni sempre lo stesso contratto a progetto,
concernente la realizzazione dello stesso identico progetto;
i collaboratori sono sottoposti al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo degli assistenti di sala,
cosiddetti supervisor;
devono documentare l'orario di lavoro espletato in entrata ed in uscita;
non svolgono il loro lavoro in modo autonomo essendo l'azienda stessa a fornire i nominativi da
contattare;
in caso di malattia non godono della relativa indennità, ed in caso di gravidanza le lavoratrici non
godono dell'indennità di maternità;
dalle indagini espletate dai lavoratori presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non risulta
versato da parte del datore di lavoro alcun contributo alla gestione separata, come per legge dovuto;
da venerdì 27 febbraio 2015 i 140 lavoratori sono in sciopero ad oltranza, ed in particolare protestano
Senato della Repubblica
Pag. 238
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 425 (pom.) dell'08/04/2015
contro il ritardo nel pagamento degli stipendi ed il possibile licenziamento di una ventina di loro;
laddove perdessero il posto di lavoro, non godrebbero né di liquidazione né di ammortizzatori sociali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda accertare la reale natura giuridica dei contratti dei collaboratori dei
call center Key for up e Overing Srl di Terni, ovverosia se lo stesso si qualifichi effettivamente come
contratto a progetto oppure per le sue peculiarità debba essere sussunto nella fattispecie del contratto di
lavoro subordinato;
se intenda accertare il mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi alla gestione
separata dell'INPS;
nel caso in cui i dovuti versamenti non siano stati effettuati, quali iniziative intenda adottare a tutela
dei lavoratori e nei confronti del datore di lavoro;
in quale maniera intenda arginare il fenomeno del precariato nel settore dei call center.
(4-03769)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la
Commissione permanente:
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01831, del senatore Cappelletti ed altri, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della ditta Ovvio
Srl di Ariccia (Roma).
Senato della Repubblica
Pag. 239
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----428a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 14 APRILE 2015
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il
Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud,
Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia
dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5
Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: MistoFAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X:
Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,01).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 9 aprile.
Sul processo verbale
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
Senato della Repubblica
Pag. 240
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 11,08).
Governo, composizione
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la
seguente lettera:
«Roma, 10 aprile 2015
Onorevole Presidente,
informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia
proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro al Ministero dello sviluppo
economico rassegnate dal prof. Claudio DE VINCENTI e, con ulteriore proprio decreto, adottato su
mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato il medesimo prof. Claudio DE VINCENTI
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del
Consiglio medesimo, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico.
F.to Matteo Renzi».
Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al professor De Vincenti, anche se spiace perdere una
persona che veniva in Parlamento e in Commissione a dare il proprio apporto. (Applausi).
Discussione del disegno di legge:
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1854, già approvato
dalla Camera dei deputati.
I relatori, senatori Ginetti, Maran e Vattuone, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione
orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Ginetti.
GINETTI, relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge n. 7 del 2015, come modificato a seguito
dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di 21 articoli, ripartiti in cinque capi. Esso è
Senato della Repubblica
Pag. 241
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
finalizzato al contrasto al terrorismo internazionale, nonché alla proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, di cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione
e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione.
Il provvedimento è stato assegnato all'esame delle Commissioni riunite giustizia, difesa e affari esteri
in data 1º aprile, ovvero a pochi giorni utili di attività del Senato rispetto alla data di scadenza per la
conversione. Pertanto di fatto, signor Presidente, il contributo ad un atto così importante, che modifica
in modo significativo il nostro ordinamento giuridico, è stato relativo, non avendo potuto avviare un
proficuo dibattito politico.
Si tratta di un decreto-legge che innova il codice penale, con nuove fattispecie di reato per l'emersione
e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, che modifica il codice di procedura penale e
l'ordinamento penitenziario, così come il codice antimafia e il codice per la tutela della privacy, che
modifica ed amplia l'azione dei Servizi di informazione e sicurezza e che istituisce la Procura
nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il provvedimento si è reso necessario per introdurre nel nostro sistema misure urgenti di contrasto al
terrorismo internazionale, contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, anche in attuazione della
risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vincolante per gli
Stati, finalizzata all'adozione di misure di prevenzione e di emersione del fenomeno, elevando a reato
anche gli atti cosiddetti preparatori e gli spostamenti mirati alla partecipazione ad atti di terrorismo.
È indubbio infatti che il quadro di legalità e di sicurezza internazionale sia in continua evoluzione
nell'area di crisi del Mediterraneo allargato dal 2011 ad oggi e che la minaccia alla sicurezza sia estesa
all'Europa. Ce lo testimoniano i gravi fatti di Parigi, l'attacco armato alla redazione di «Charlie Hebdo»
e al supermercato Hyper Cacher, intorno alle cui vittime si è stretta l'intera coscienza europea,
pubblica e privata, trattandosi di un attentato alle libertà fondamentali della nostra democrazia.
L'attacco al museo di Tunisi, che ha coinvolto anche nostri cittadini, ha reso ancor più evidente una
minaccia senza confini e che segue schemi nuovi di formazioni terroristiche e di interventi che si
avvalgono di gruppi locali, di singoli combattenti esteri, di reti di reclutamento che, nate per mettere in
connessione un mondo senza più barriere, diventano strumento di terrore e di morte.
La prevenzione rispetto al propagarsi di tale fenomeno terroristico, con un attivo dialogo con gli Stati
coinvolti, al fine di elaborare strategie integrate, con un approccio globale a tale grave minaccia, il
rispetto dei diritti dell'uomo, la lotta al finanziamento del terrorismo, legato anche al riciclaggio di
denaro, una rafforzata capacità di crescita economica e sociale in quelle aree, il consolidamento dei
processi di democrazia rappresentano pertanto facce di un unico aspetto, complementari e che si
rafforzano vicendevolmente.
Il terrorismo islamista va dal jihad afgano all'Islam radicale, dall'11 settembre 2001 ad oggi, tra nuove
organizzazioni e nuovi sodalizi, da Al Qaeda e al-Zarqawi fino alla proclamazione, da parte di Abu
Bakr al-Baghdadi, della rinascita del califfato e di uno Stato islamico fondato su violenza e crimini
internazionali contro l'umanità, persecuzioni di minoranze e milizie che procedono con lapidazioni,
decapitazioni, uccisioni efferate, trafficanti di morte e di esseri umani, da Boko Haram in Nigeria e
Kenya, fino alle fosse comuni di Tikrit e ai campi profughi di Yarmouk; violenza indiscriminata nelle
scuole come negli ospedali, sino alla distruzione di opere architettoniche e artistiche e di un patrimonio
archeologico simbolo di civiltà e cultura. In tale grave contesto si è reso necessario perciò rafforzare
gli strumenti interni di contrasto al terrorismo, innovando il nostro ordinamento giuridico con il
decreto-legge n. 7 del 2015.
Il capo I (articoli da 1 a 8) detta disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale. In particolare,
l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche
internazionale, per punire i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e si applica salvo che non ricorrano la più
gravi fattispecie della partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo. Inoltre, prevede una
nuova fattispecie per chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di
Senato della Repubblica
Pag. 242
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
condotte con finalità di terrorismo, mentre l'articolo 270-quinquies punisce colui che, dopo aver
autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi,
cosiddetto autoaddestramento, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla
commissione di tali atti. La pena è aggravata per il delitto di addestramento ad attività con finalità di
terrorismo, quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti
telematici o informatici. Inoltre, è previsto che alla condanna per associazione terroristica, assistenza
agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegua l'obbligo della
pena accessoria della perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto un minore».
L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei
cosiddetti foreign fighters. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono
commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena.
Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i
quali viene previsto ora l'arresto obbligatorio.
In materia di intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, si prevede la possibilità di
utilizzare programmi informatici per acquisire da remoto le comunicazioni e i dati presenti in un
sistema informatico.
Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale: per
autorizzare le cosiddette intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia
di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche; per stabilire che il
procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile
per la prosecuzione delle attività di prevenzione consente la conservazione dei dati di traffico acquisiti
per un periodo massimo di ventiquattro mesi; tale deroga non include, naturalmente, i contenuti delle
intercettazioni; per ammettere, in ogni caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati
all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, con il consenso tuttavia del legittimo titolare.
La polizia postale e delle comunicazioni dovrà altresì costantemente tenere aggiornata una black list
dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di
favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura.
Previa richiesta dell'autorità giudiziaria e preferibilmente tramite la polizia postale e delle
comunicazioni, sono introdotti in capo agli Internet provider specifici obblighi di oscuramento dei siti
e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete, di cui dovrà
rendere conto il Ministro dell'interno in un'apposita sezione della relazione annuale sull'attività delle
forze di polizia.
Inoltre, si dispone che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere
dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati
su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni in materia di armi: la detenzione
abusiva di precursori di esplosivi, ai sensi del regolamento UE 98/2013, nonché la mancata
segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori per le condotte previste dal
regolamento di cui sopra.
Una sanzione amministrativa è prevista invece a carico degli operatori che, legittimamente trattando
tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità, e vengono imposti obblighi di
comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti, per consentire al
Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia, per il tramite delle questure
per via informatica o telematica.
Il testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) viene inoltre modificato per
prevedere: obblighi di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza anche dei caricatori delle armi,
lunghe e corte, aventi determinata capienza di colpi; la detenzione abusiva di armi, la violazione degli
obblighi di denuncia dei caricatori è quindi punito a titolo di contravvenzione. La denuncia dei citati
caricatori di armi dovrà essere effettuata entro il 4 novembre 2015.
Senato della Repubblica
Pag. 243
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Inoltre, viene introdotto un divieto un divieto nell'uso di determinate categorie di armi per attività
venatoria di cui alla direttiva UE 91/477 e viene dettata una disciplina transitoria relativa all'uso delle
armi escluse dall'uso venatorio.
L'articolo 3-bis integra, inoltre, l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e l'articolo 380 del
codice di procedura penale. Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e
finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato diretti a procurarne illegalmente
l'ingresso nel territorio nazionale possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la
giustizia (ed è previsto l'arresto obbligatorio).
L'articolo 4 interviene sul codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per estendere la
disciplina delle misure di prevenzione e di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo, applicate
dall'autorità giudiziaria, e viene introdotto un provvedimento d'urgenza del questore che, già in sede di
proposta al tribunale della misura di sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, possa disporre
nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento di identità. Viene altresì estesa al procuratore nazionale
antimafia, ora anche antiterrorismo, la titolarità della proposta di applicazione delle misure di
prevenzione patrimoniali.
La commissione di delitti in materia di terrorismo nel corso dell'applicazione di misure definitive di
prevenzione comporta l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena, ed è
previsto un nuovo delitto relativo alla violazione del divieto di espatrio.
Nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) è introdotta l'espulsione
amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli
stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno
di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.
Infine, nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale viene raddoppiato, da cinque a
dieci giorni, il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale
sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive presso il pubblico ministero che le ha autorizzate.
L'articolo 4-bis modifica l'articolo 132 del codice della privacy in materia di conservazione dei dati di
traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di
conservare i dati relativi al traffico telematico è equiparato a quello del traffico telefonico (ventiquattro
mesi). Analogamente, viene previsto che sono conservati per ventiquattro mesi i dati sulle chiamate
senza risposta.
L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale, nonché la legge sull'ordinamento penitenziario, al fine di estendere la
possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di
operazioni di polizia e di indagini in materia di criminalità transnazionale.
Si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i Servizi di
informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi, su richiesta del Presidente del Consiglio e
su autorizzazione del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, di cui deve essere
informato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e ne è data informazione anche al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Viene richiamata l'applicabilità della
disciplina derogatoria dell'obbligo di denuncia dei reati nonché la possibilità, per i direttori dei Servizi
di informazione di ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria degli elementi di prova acquisiti
in ordine alla commissione dei reati. Anche in tali ipotesi, gli elementi acquisiti attraverso le attività
preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi.
L'integrazione del contenuto dell'art 18-bis dell'ordinamento penitenziario in materia di colloqui
prevede la possibilità per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di svolgere, senza
autorizzazione, colloqui investigativi con i detenuti; al medesimo procuratore vanno comunicati i
provvedimenti di autorizzazione ai colloqui con persone indagate, imputate o condannate per delitti
con finalità di terrorismo.
Senato della Repubblica
Pag. 244
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
L'articolo 6-bis modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia per coordinarne il contenuto con il
ruolo del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, cui spetterà, ai sensi dell'articolo 11, la
proposta di ammissione alle speciali misure di protezione per la revoca o sostituzione della custodia
per l'applicazione di benefici penitenziari.
L'articolo 6-ter, inoltre, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007, contro il riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, per prevedere che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
debba essere informato delle segnalazioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita
presso la Banca d'Italia, relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
trasmesse alla DIA e al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
L'articolo 7 interviene sul codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) per estendere
l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia, non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia
previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da una norma regolamentare.
L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei Servizi
di informazione e sicurezza interna ed esterna. È anzitutto modificato l'articolo 497 del codice di
procedura penale per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo
penale sulle attività svolte sotto copertura, possa fornire le generalità di copertura usate nel corso delle
operazioni e sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una
specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non
punibilità. Inoltre, si attribuisce anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture
e del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di
pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione.
All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di
informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici,
scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del Consiglio dei ministri informa
mensilmente il Copasir.
Gli articoli 9 e 10, infine, che compongono il capo II, relativo al coordinamento nazionale delle
indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedono l'attribuzione al
procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli
adeguamenti organizzativi, in tema sia di contrasti tra pubblici ministeri, che di trasmissione degli atti
ad altro pubblico ministero per incompetenza, prevedendo l'accesso del procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo al registro delle notizie di reato, ai registri delle misure di prevenzione e alle
banche dati istituite appositamente presso le procure distrettuali, nonché alle rogatorie dei magistrati
del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti con finalità di
terrorismo.
L'articolo 10 modifica alcuni articoli del codice antimafia con riguardo all'organizzazione della
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo istituita nell'ambito della procura generale della Corte
di cassazione.
Signor Presidente, prima di passare la parola ai colleghi senatori relatori sul capo III, che reca
disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e dopo aver illustrato
le nuove fattispecie di reato e i nuovi strumenti normativi nazionali di contrasto al terrorismo, vorrei
ricordare che giovedì scorso l'Assemblea del Senato ha approvato un'importante risoluzione proposta
dalla 14a Commissione sulle politiche europee nel Mediterraneo. Infatti, davanti alla grave instabilità
che coinvolge una vasta area del Mediterraneo e del Medio Oriente, occorre insistere affinché sia
l'Unione europea nella sua unità ad elaborare risposte comuni (oltre che a modificare gli ordinamenti
interni), politicamente forti ed efficaci, per una nuova ed aggiornata strategia di sicurezza europea;
occorre, altresì, restituire centralità e priorità alla frontiera unica europea sul Mediterraneo, in termini
di sicurezza, ma anche di opportunità, di solidarietà e di controllo.
Insomma, occorre un nuovo paradigma per un quadrante strategico, quello del Mediterraneo allargato,
la cui stabilità politica, la cui crescita democratica, economica e sociale ci riguardano, come
protagonisti. Oggi ancor di più un'assunzione di responsabilità è dovuta.
Senato della Repubblica
Pag. 245
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rivolgiamo un saluto agli studenti e ai docenti dell'Istituto
comprensivo statale «Matilde Serao» di Volla, in provincia di Napoli, che stanno assistendo dalle
tribune ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1854 (ore 11,31)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Maran.
MARAN, relatore. Signor Presidente, colleghi, per quanto di competenza della Commissione esteri, il
disegno di legge in esame, proroga, fino al 30 settembre 2015, le missioni internazionali in corso e gli
interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione.
Il provvedimento conferma l'approccio multilateralista tradizionale del nostro Paese, che sostiene
quelle attività e missioni attraverso cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree
critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia si connota
peraltro per uno sforzo volto a coniugare la dimensione militare con quella civile, per contribuire al
raggiungimento dell'obiettivo di una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento. Un
approccio questo che con il presente decreto viene confermato, affiancando alle missioni in senso
stretto interventi ed iniziative in ambito umanitario, di rafforzamento dello stato di diritto, di sostegno
alle amministrazioni locali e alle strutture di governo e di miglioramento economico e sociale.
Il capo III del provvedimento conferma l'autorizzazione di spesa, sino al 30 settembre 2015, per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali, che sono suddivise sulla base di criteri geografici, a
partire da quelle in Europa, di cui all'articolo 11 (Georgia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Cipro
e Mediterraneo), Asia, di cui all'articolo 12 (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano
e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi), e Africa, di cui all'articolo 13 (Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica
Centrafricana).
Di rilievo anche la disposizione contenuta nell'articolo 14 che autorizza per l'anno 2015 una spesa
complessiva di circa due milioni di euro per interventi urgenti di prima necessità delle popolazioni
locali nei casi di necessità ed urgenza disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipino
alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa e Libia.
Tra le altre previsioni di interesse nel capo III si può segnalare la decisione di subordinare il prosieguo
della operazione militare dell'Unione europea antipirateria denominata Atalanta - una volta conclusa e
comunque non oltre la data del 30 settembre 2015 - alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei
due fucilieri della Marina, sentite in ogni caso le competenti Commissioni parlamentari (articolo 13,
comma 3).
I profili di specifico interesse per la Commissione esteri sono contenuti nel capo IV del testo, relativi
ad iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17), al sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione (articolo 18), al regime degli interventi e altre disposizioni per l'operatività
dell'amministrazione del Ministero degli esteri (articolo 19) e alla materia della sicurezza dei
viaggiatori (articolo 19-bis).
L'articolo 17 autorizza sino al 30 settembre una spesa di 68 milioni di euro - ad integrazione degli
stanziamenti già previsti nella legge di stabilità 2015 - per iniziative volte al miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in
una serie di Paesi: Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, oltre che per l'assistenza ai rifugiati nei
Senato della Repubblica
Pag. 246
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Paesi limitrofi.
È previsto altresì che il Ministro degli esteri e della cooperazione agevoli l'intervento di organizzazioni
non governative nei Paesi richiamati, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di
comprovata affidabilità e operatività (comma l-bis, articolo 17). Tali interventi, che il Ministero è
tenuto a rendere pubblici, devono avere particolare attenzione su alcuni temi: la tutela dei diritti delle
donne (ed in particolare contro la violenza di genere), dei minori, degli anziani e lo sviluppo delle
capacità di autogoverno locale, la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute e il contrasto
all'epidemia del virus Ebola.
È poi prevista una spesa di 1,7 milioni euro per attività di sminamento umanitario (articolo 17, comma
3).
L'articolo 18 autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di 120 milioni di euro a supporto delle
forze di sicurezza dell'Afghanistan, incluse le forze di polizia.
Il medesimo articolo (al comma 2) destina una somma complessiva di quasi 1,5 milioni di euro ad
interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto:
principalmente Libia, Siria e Iraq. Ulteriori due milioni di euro sono poi destinati alla realizzazione di
interventi ed iniziative a sostegno dei processi di pace nei Paesi dell'Africa subsahariana e
dell'America latina e caraibica. Sono inoltre previsti 2,3 milioni di euro per la partecipazione italiana ai
fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale
per il Libano e alla costituzione di un fondo per la campagna promozionale della candidatura italiana
al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (con una dotazione di 500.000 euro).
Gli ulteriori commi dell'articolo autorizzano: una spesa di circa 10,8 milioni di euro per la
partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi in ambito
PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al
fondo fiduciario dell'INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e alla
Fondazione segretariato permanente dell'iniziativa adriatico-ionica (al comma 5); una spesa di circa
9,2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani all'estero (al comma 6); una spesa di 23 milioni di euro per il
rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di
cultura e scolastici all'estero, nonché per assicurare condizioni di sicurezza per il personale impiegato
in aree di crisi (al comma 7).
Lo stesso articolo 18 autorizza poi una spesa di 700.000 euro per gli interventi di realizzazione della
nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio (comma 8), e uno stanziamento di 1,4 milioni di euro
per l'invio in missione o in viaggi di servizio del personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale in aree di crisi (comma 9). In totale, l'impegno di spesa previsto dagli
articoli 17 e 18 è pari a circa 240,6 milioni di euro.
L'articolo 19 contiene poi una norma di salvaguardia degli atti e delle attività già svolte dal 1 gennaio
2015 che risultino conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame e nei limiti delle
risorse stanziate. L'articolo prevede altresì (al comma 2-bis) che il Ministero degli esteri possa
collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospendendo in tal caso la
corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti.
Da ultimo l'articolo 19-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce al Ministero degli esteri e
della cooperazione la funzione - che in realtà già svolge - di rendere pubblici, tramite il proprio sito, le
condizioni e gli eventuali rischi per i viaggi in Paesi stranieri, indicando altresì comportamenti rivolti
ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate
aree.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vattuone.
VATTUONE, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge
posto in votazione risente della ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento dovuti alla
imminente scadenza. Ringrazio quindi da subito gli uffici e tutti i colleghi delle tre Commissioni
Senato della Repubblica
Pag. 247
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
coinvolte per il senso di responsabilità, che ha concesso di approdare al dibattito in Aula in tempi
brevi.
Vi è un contesto straordinario in cui si colloca oggi il nostro compito di legislatori. Come evidenziato
anche nel dibattito alla Camera, infatti, il decreto-legge contiene un richiamo al diritto internazionale e,
in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione, indica, quale fondamento normativo dell'intero
provvedimento, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata il 24
settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e che tratta delle minacce alla
pace e alla sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo.
La relatrice, senatrice Ginetti, ha delineato e contestualizzato bene il dibattito odierno e l'esame delle
singole disposizioni di cui si compone il decreto-legge nella prospettiva del carattere globale della lotta
contro il terrorismo. Successivamente, il relatore Maran ha inquadrato altrettanto bene l'approccio
multilaterale alla politica estera del nostro Paese.
In premessa, quindi, è indispensabile accennare ai profondi sconvolgimenti che si sono succeduti in
questo ultimo periodo nello scenario internazionale, all'evidente moltiplicarsi delle minacce alla pace e
alla stabilità e al peggioramento delle condizioni di sicurezza che tutti possono riscontrare. La
situazione è in continua evoluzione, sta ridisegnando l'intero quadro delle relazioni internazionali e ha
un effetto per quanto riguarda la nostra proiezione internazionale. Tuttavia, com'è stato ricordato, è
evidente che l'Italia nella sua politica estera e di difesa deve darsi priorità specifiche e bene orientate,
tenendo conto della nostra particolare esposizione nei confronti delle crisi presenti nell'area del
Mediterraneo allargato. Questo tipo di approccio deve essere confermato anche per il futuro,
naturalmente, portando anche la specificità della nostra prospettiva, come ha fatto e continua a fare il
Governo, e anche questa Assemblea con il proprio contributo, portando al centro dell'attenzione della
politica europea il tema specifico del Mediterraneo.
Per quanto riguarda le missioni internazionali, siamo di fronte a una pratica divenuta costante dal
2001, e che riguarda le missioni previste dallo stesso provvedimento entro i limiti temporali da esso
stabiliti. È necessario, in questa precisa contingenza, operare scelte calate nel reale contesto delle
missioni internazionali in relazione alle svariate implicazioni che da esse discendono. Di più, in
mancanza di una disciplina quadro della materia, il ricorso a questo provvedimento risponde alla
necessità di adeguare la disciplina normativa alle peculiari esigenze operative connesse con le
missioni, assicurando in tal modo una disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione
del personale militare alle missioni internazionali di pace. A questo proposito giova ricordare che alla
Camera è in corso l'esame di una legge quadro sulle missioni internazionali da cui possa scaturire un
approccio proficuo alla disciplina di questa materia, ciò nella consapevolezza che il quadro delle
missioni è mutato radicalmente e progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni che hanno già,
e che avranno ancora inevitabilmente di più, effetto sulla politica della difesa e sulla politica estera.
L'attenzione in questa sede deve essere incentrata su aspetti precisi e concreti che rappresentano la
vera essenza di questo provvedimento, e cioè il fatto che le missioni internazionali hanno come
obiettivo la costruzione della pace e vedono le Forze armate impegnate ed esposte a ogni tipo di
rischio proprio per contribuire al mantenimento della pace stessa.
Tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia
politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato; inoltre i nostri militari hanno saputo sempre
entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui si sono trovati a intervenire. Senza
contare che quasi tutte le situazioni che hanno reso e che rendono necessario l'intervento militare
comportano impegni a lungo termine, che non possono risolversi in un arco temporale caratterizzato
da brevità.
L'argomento delle missioni internazionali è, dunque, come già detto a più riprese, tra i più delicati,
chiamando in causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono - è da ribadire con
vigore - un altissimo senso di responsabilità nell'approccio alla loro trattazione. Senza dimenticare il
tributo offerto, anche e soprattutto in termini di vite umane, dai nostri soldati, che è stato altissimo e
che ha testimoniato, anche sotto questo aspetto, il valore di eccellenza che da sempre contraddistingue
Senato della Repubblica
Pag. 248
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
la nostra presenza nel contesto delle missioni internazionali.
La nostra partecipazione alle operazioni internazionali non può non richiamare ancora la questione dei
due fucilieri di Marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, sostenendo la costante azione del
Governo, al fine di concludere in termini definitivi una vicenda veramente paradossale.
Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza e alla stabilità della comunità
internazionale e ciò comporta, dunque e inevitabilmente, il coraggio politico di impiegare lo strumento
militare con queste finalità. La sicurezza, quindi, va considerata nella sua interezza e deve poter
contare su decisioni politiche rapide e, appunto, coraggiose.
In tale quadro sono stati compiuti notevoli cambiamenti di orientamento e di approccio in relazione a
determinati settori come, tanto per citare un solo esempio, la radicale riforma della procedura di
approvazione dei programmi d'arma. Si aggiunga anche la definizione imminente del libro bianco della
difesa, indispensabile per sviluppare gli elementi culturali ed organizzativi che consentano alla Difesa
di contribuire in modo organico allo sforzo del Paese per definire la cornice di sicurezza futura.
Passando all'analisi del provvedimento, al capo I, che detta disposizioni di contrasto al terrorismo
internazionale, vi sono due norme di specifico interesse per la Difesa. L'articolo 5, nel testo risultante
dalle modifiche operate in prima lettura, proroga al 30 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego
operativo di cui al decreto-legge n. 92 del 2008 sull'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità
di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e
congiuntamente alle forze di polizia, incrementandolo di 1.800 uomini per la prevenzione del
terrorismo e prorogando anche, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità
nelle province della Regione Campania. Un ulteriore contingente militare, pari a 600 unità, garantirà
inoltre i servizi di sicurezza del sito dell'Expo 2015.
Importanti le modifiche di interesse della Difesa apportate nel corso della prima lettura presso la
Camera.
In particolare, il contingente operante in Campania potrà essere incrementato, a decorrere dal 30
giugno 2015, fino a 300 uomini e l'Arma dei carabinieri potrà anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione
di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010.
Viene autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di 40.453.334 euro, per il potenziamento del
dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, la cosiddetta operazione
Mare sicuro, come anticipato dal Ministro della difesa alle competenti Commissioni dei due rami del
Parlamento nella seduta del 19 marzo scorso. A fronte del grave deterioramento del quadro di
sicurezza determinato dalla crisi in Libia risulta, infatti, necessario adottare misure per assicurare la
tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l'avanzata della minaccia
terroristica. L'infittimento delle attività di pattugliamento, condotte nell'area del Mediterraneo
interessata dalle principali rotte di comunicazione, determinerà una maggiore protezione in mare,
segnatamente in riferimento al rischio di aumento dei traffici illeciti condotti in mare, principalmente il
traffico di armi, di possibili infiltrazioni di terroristi nel territorio nazionale, di possibili azioni di
matrice terroristica a danno di installazioni off-shore e natanti, civili e militari. Tale rafforzamento
contribuirà, altresì, alla raccolta di informazioni sulle attività dei gruppi terroristici che, per gli ulteriori
sviluppi, vedranno interessati gli organi competenti. Le risorse stanziate consentiranno di incrementare
adeguatamente gli assetti dell'ordinario dispositivo aeronavale di sorveglianza per la sicurezza
marittima con l'impiego di ulteriori unità navali, con componente elicotteristica, e aeromobili, anche a
pilotaggio remoto, e gli eventuali ulteriori assetti di sorveglianza elettronica.
Sono poi disciplinate le modalità di utilizzo di droni da parte delle forze di polizia, che comprendono
perciò Carabinieri e Guardia di finanza, con finalità di pubblica sicurezza e di contrasto al terrorismo.
L'articolo 8, anch'esso modificato dalla Camera dei deputati, introduce disposizioni volte alla tutela
funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna. In
particolare, una modifica operata dalla Camera attribuisce all'Agenzia di informazioni e sicurezza
esterna (AISE) il compito di svolgere attività di informazione, anche tramite ricerca elettronica,
Senato della Repubblica
Pag. 249
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi anche di natura militare del Paese.
Di specifico interesse per la Difesa è il capo III del decreto-legge, composto dagli articoli da 11 a 16,
che reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la
partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate sulla base di criteri geografici.
È confermata la suddivisione delle missioni in tre articoli sulla base della dislocazione continentale dei
contingenti (Europa, Asia, Africa), già adottata a decorrere dal 2014. Sono confermati i teatri operativi
contemplati dal precedente provvedimento di proroga e sono inserite, come preannunciato nelle
comunicazioni date al Parlamento, la Resolute support mission in Afghanistan, missione della NATO
che subentra alla missione ISAF chiusa al 31 dicembre ultimo scorso, di natura no combat, finalizzata
allo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e
sicurezza afgane, per un impiego medio di circa 630 unità, contro le 1.500 del 2014 (con una riduzione
dunque di 870 unità) e una spesa di circa 126 milioni di euro.
I militari italiani opereranno, nel corso del primo semestre 2015, a Herat, nella regione Ovest. A
decorrere dal secondo semestre 2015, come previsto dalla pianificazione NATO, si procederà ad una
riconfigurazione riduttiva delle forze presenti nella zona, in vista del progressivo concentramento
nell'area di Kabul. Si segnala che, riguardo alla missione, risultano realizzate le condizioni previste dal
decreto-legge n. 109 del 2014, per cui la partecipazione alla missione in Afghanistan era subordinata
alla presenza di un'eventuale formale richiesta del Governo afgano, di concerto con le organizzazioni
internazionali, e alla comunicazione alla Camera. Ebbene, la risoluzione n. 2189 del 2014, adottata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, dà atto del sostegno delle Nazioni
Unite alla missione. Il Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto rappresentante
civile della NATO in Afghanistan hanno sottoscritto a Kabul il 30 settembre 2014 lo Status of forces
agreement, nel quale sono definiti i termini e le condizioni in cui le forze della NATO saranno
schierate in Afghanistan nell'ambito della missione. Tale accordo è stato ratificato dal Parlamento
afgano il 27 novembre 2014. La preventiva comunicazione del Governo alle Commissioni congiunte
3a e 4a del Senato e III e IV della Camera dei deputati è stata effettuata il 17 dicembre ultimo scorso.
La partecipazione alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica
dell'ISIL (Islamic state in Iraq and the Levant) ha visto un impiego medio di circa 525 unità e una
spesa di circa 132 milioni di euro. È prevista, al riguardo, un'ulteriore autorizzazione di spesa di circa
2,9 milioni per la corresponsione, ora per allora, al personale che ha partecipato alle medesime attività
in Iraq e Kuwait, nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014, della differenza tra il
trattamento economico accessorio già percepito e quello previsto dal presente provvedimento.
Si segnala, altresì, la partecipazione alla missione NATO Baltic air policing. La missione, iniziata su
richiesta congiunta della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia, motivata dall'insufficiente possesso di
capacità e strutture per la difesa aerea autonoma, ha il compito di sorvegliare e identificare tutte le
violazioni all'integrità dello spazio aereo della tre Repubbliche baltiche. Alla missione partecipano 14
Stati membri della NATO, a rotazione. Il concorso nazionale inizialmente era stato accordato fino
all'aprile 2015; tuttavia, in occasione della recente ministeriale NATO-Difesa, tenutasi a Bruxelles il 5
febbraio 2015, è stata espressa in quel consesso, su auspicio del Ministro della difesa lituano, e con
l'approvazione e l'apprezzamento dell'Assemblea NATO, la disponibilità dell'Italia a prolungare di altri
quattro mesi il proprio concorso aereo, portandolo fino al 31 agosto 2015. È da precisare che tale
ulteriore permanenza, finanziata peraltro solo in parte dal presente decreto, vedrà la restante parte della
spesa ristorata dallo Stato primo richiedente, cioè dalla Lituania.
È stata decisa, per le missioni antipirateria, la partecipazione alla sola missione dell'Unione europea
Atalanta, con conseguente riduzione del personale impiegato, da 607 a 525 unità, e, per le missioni in
Libia, la riduzione del personale impiegato, da 100 a 30 unità. È stata inserita la previsione che
condiziona la prosecuzione della missione dell'Unione europea antipirateria Atalanta oltre il 30
settembre 2015 alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di Marina attualmente
trattenuti in India, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Senato della Repubblica
Pag. 250
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
In sintesi, la consistenza media del personale militare impiegato per le missioni internazionali è stata
ridotta, rispetto all'anno 2014, di oltre il 13 per cento. Siamo passati quindi da 4.207 unità a 3.650, a
cui si aggiungono le oltre 6300 unità che intervengono nelle misure antiterrorismo. Quindi, la Difesa
con questo provvedimento impegna circa 10.000 uomini.
L'articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto per
circa 73 milioni di euro, di cui 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE.
L'articolo reca inoltre una serie di disposizioni per la cessione a titolo gratuito ad altri Paesi di mezzi e
materiale militare.
Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati prevedono un'ulteriore autorizzazione di spesa di
due milioni di euro per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso
istituti, scuole ed enti militari.
L'articolo 15 contiene norme concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle
missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina
penalistica.
Sono abrogate, a decorrere dal 1° giugno 2015, le disposizioni relative all'impiego dei nuclei della
Marina militare per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana a rischio di pirateria e,
conseguentemente, adeguate quelle riferite all'utilizzo di servizi di vigilanza privata per la medesima
finalità.
Per quanto riguarda i profili finanziari, il provvedimento prevede un onere complessivo di circa 911
milioni di euro, di cui oltre 615 milioni per la difesa e le missioni internazionali, 28.861.258 per le
strade sicure, sempre nell'ambito della difesa, e circa 7.200.000 per Expo 2015.
Tralascio l'elenco delle missioni per le quali è previsto a breve un nostro disimpegno e concludo
ricordando che la delineata riduzione dell'impegno in ambito internazionale comporterà
complessivamente una riduzione di spesa a carico del bilancio della Difesa di circa nove milioni di
euro.
Onorevoli senatori, termino davvero sottolineando che siamo in una fase storica in cui le diffuse
instabilità che vediamo nello scenario internazionale hanno ancora più bisogno di risposte concertate e
multilaterali e il nostro Paese intende assicurare la sua partecipazione alle iniziative comuni nei
confronti delle crisi di oggi.
L'Italia è impegnata generosamente in operazioni legate al ristabilimento della pace, della sicurezza e
dello sviluppo dei popoli oppressi. In un contesto internazionale segnato dal rompersi di vecchi
equilibri geopolitici si riaffermano ancora i principi cardine della nostra politica estera e di sicurezza,
la partecipazione ai processi di pace e la conferma del ruolo internazionale del Paese anche nel quadro
di grandi operazioni multilaterali. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).
PRESIDENTE. Ringrazio i tre relatori per le loro ampie e approfondite relazioni.
Comunico che sono state presentate due questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha
facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, come già fatto presso la Camera dei deputati,
abbiamo inteso presentare una questione pregiudiziale perché riteniamo che questo provvedimento
abbia molteplici profili di incompatibilità con varie norme costituzionali. Per certi versi anche la stessa
tempistica pone serie perplessità sui requisiti di necessità ed urgenza, dal momento che il
provvedimento in esame è stato varato dal Governo ben cinque settimane dopo gli attentati di Parigi e
cinquanta giorni dopo lo spirare del termine del precedente decreto-legge di proroga delle missioni.
Si ritiene pertanto che effettivamente, se ve ne erano la necessità e l'urgenza, si sarebbe potuto fare
anche ben prima.
Ricordiamo che in altri Paesi, come la stessa Francia, pare che nell'ordine di pochissimi giorni o forse
anche nello stesso giorno, siano stati arruolate più di 2.000 persone per dare un supporto proprio
all'attività antiterroristica.
Senato della Repubblica
Pag. 251
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Riteniamo vi siano ulteriori perplessità sul fatto che lo stesso provvedimento tratti due materie che
avrebbero benissimo potuto essere trattate con due provvedimenti a parte, uno sulle misure
antiterroristiche ed un altro sulla proroga delle missioni militari.
Cogliamo l'occasione anche per sottolineare che, per l'ennesima volta in un decreto-legge, si vanno ad
inserire modifiche che riguardano il codice penale ed il codice di procedura penale. La decretazione
d'urgenza non è lo strumento più adatto per inserire modifiche che riguardano la materia strettamente
codicistica, cosa che purtroppo è già successa in quest'Aula, con i cosiddetti provvedimenti svuota
carceri e che viene ripetuta ancora.
Per le ragioni testé esposte, abbiamo dunque inteso presentare la presente proposta di questione
pregiudiziale, affinché non si proceda all'esame del disegno di legge in titolo. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione
pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL) Signor Presidente, anche noi, come già alla Camera dei deputati,
abbiamo presentato una questione pregiudiziale perché riteniamo che questo provvedimento di
conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, presenti una serie di profili d'incompatibilità, non soltanto con molte
norme costituzionali, ma anche con la giurisprudenza costituzionale, che più volte è intervenuta in
merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno lo strumento del decreto-legge.
Questo decreto-legge, in particolare, presenta una serie di contenuti a nostro avviso assolutamente non
omogenei, in quanto accosta la materia del contrasto al terrorismo, anche quello internazionale, a
quella delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e finanche alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, senza tener conto di diverse indicazioni arrivate nel corso degli anni
passati. Mi riferisco, ad esempio, alla lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica, nella
quale si fa riferimento al fatto che provvedimenti eterogenei nei contenuti sfuggono alla comprensione
dell'opinione pubblica e rendono ovviamente più complesso il rapporto tra il cittadino e la legge.
Va inoltre ricordato il tema secondo il quale i decreti-legge debbano contenere misure d'immediata
applicazione ed il loro contenuto debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Si
possono anche richiamare diverse sentenze della Corte costituzionale, che ha più volte rilevato come i
presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardino il
decreto-legge nella sua interezza, inteso per l'appunto come insieme di disposizioni omogenee per
materia e scopo. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale più volte ha insistito su un punto: il decretolegge dev'essere oggettivamente unitario; deve cioè contenere un insieme di disposizioni omogenee,
almeno per materia e scopo. Dal nostro punto di vista, basta semplicemente scorrere i titoli e le
rubriche del decreto-legge in esame per rendersi conto di come, in questo caso, non sia così (e
clamorosamente, direi). Ferma restando, infatti, la premessa di eterogeneità di materia che caratterizza
il decreto-legge, si è scelto di lavorare su un tema peraltro molto delicato, quale la lotta al terrorismo,
con l'introduzione di una serie di nuove fattispecie, appunto con uno strumento, quello del decretolegge, che evidentemente esplica i propri effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, quindi fin da subito, senza che vi sia stato ancora il vaglio delle Camere.
Ora, si capisce bene che, anche dal punto di vista politico, dinanzi ad un tema così serio, importante e
dirompente, cioè le misure che riguardano la sicurezza dei cittadini nei confronti del terrorismo, vi
sarebbe stato bisogno di un iter parlamentare differente. Proprio perché evidentemente ci troviamo di
fronte ad un terrorismo particolarmente indiscriminato e crudele, avremmo avuto bisogno di affrontare
seriamente il concetto di sicurezza, senza sganciarlo però - come pure rischiamo di fare - dal tema dei
diritti e delle garanzie di libertà.
Attenzione, perché questo è un tema serissimo; è un tema che ha attraversato la storia della Repubblica
italiana nel corso degli ultimi quarant'anni ed è un tema che ha attraversato e attraversa il dibattito
politico anche in altri Paesi del mondo, che sono per l'appunto minacciati da elementi terroristi.
Senato della Repubblica
Pag. 252
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Evidentemente, il rapporto tra il contrasto al terrorismo e le norme che, spesso in maniera distorta,
finiscono con il reprimere non semplicemente chi si macchia di quel tipo di reato, ma anche altre
fattispecie, è un punto di grandissimo rilievo e di grandissima attenzione ed avrebbe meritato, dal
nostro punto di vista, un iter differente rispetto a quello che è stato scelto, specialmente quando nel
decreto in questione vengono allargati i filoni delle fattispecie di cui all'articolo 270-bis del codice
penale, ma la materia viene definita, a nostro avviso, in maniera molto poco precisa, peraltro
immaginando delle maglie molto larghe, che rendono poco chiara l'individuazione delle problematiche
effettivamente presenti.
Per di più, il decreto-legge prevede anche un ampliamento dei casi per disporre l'immediata espulsione
da parte del prefetto di immigrati, anche regolari, sospettati dei reati di cui dell'articolo 270 del codice
penale. Anche questa previsione, ovviamente, dal nostro punto di vista meriterebbe grande attenzione,
perché, se trattata in maniera superficiale e se trattata semplicemente in maniera emotiva, emozionale
ed emergenziale, può diventare illegittima e finanche criminogena, portando alla possibile espulsione
di molte persone che nulla hanno a che fare con gli ambienti pericolosi. Nell'ambito di tali questioni
molto serie, relative nello specifico al cosiddetto antiterrorismo, è previsto anche un ulteriore punto
delicato: l'autorizzazione a procedere a colloqui con detenuti ed internati per informazioni circa la
prevenzione di reati con finalità terroristica, senza la presenza di un avvocato difensore. Si tratta di un
altro tema che a noi sembra molto serio.
A ciò si aggiunge l'altra parte di questo provvedimento, che riguarda le missioni internazionali nelle
quali è impegnato il nostro Paese. Abbiamo detto più volte nei mesi passati, quando abbiamo
affrontato il tema delle missioni, che sarebbe stato molto più serio e più opportuno affrontarle
separatamente, perché non è vero che tutte le missioni sono uguali. Ci sono evidentemente missioni
che determinano un giudizio politico e un bilancio storico positivo e missioni che invece determinano
ben altro giudizio politico; quindi, non fosse altro che per questo, sarebbe stato opportuno discuterle
una per una e non tutte quante insieme. Ebbene, in questo caso si continua a discutere delle missioni
non in maniera separata. Naturalmente, pur nella consapevolezza degli obblighi del nostro Paese
derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea o alla NATO, a nostro avviso il rapporto con le
organizzazioni multilaterali di riferimento non può però comportare l'obbligo automatico di
partecipare ad ogni missione, indipendentemente dal livello di giudizio che il Parlamento nazionale
può esprimere nei confronti di ciascuna di esse.
Quindi sarebbe stato molto più corretto secondo noi - come non ci stanchiamo di ripetere da molti
mesi a questa parte - valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire; invece l'utilizzo dello
strumento del decreto-legge impedisce proprio questo tipo di analisi accurata. Peraltro, anche le
relazioni tecniche che vengono puntualmente allegate ai provvedimenti mancano molto spesso, anche
in maniera molto significativa, di tutte le informazioni relative ai costi delle singole missioni.
Insomma, ancora una volta sembra molto azzardato, nella materia data, il richiamo ai requisiti di
necessità ed urgenza. Manca, a nostro avviso, anche la caratteristica della straordinarietà
dell'intervento governativo, come disposto all'articolo 77 della Costituzione, e per questo proponiamo
di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e
delle senatrici Mussini e Simeoni).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si
svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più
di dieci minuti.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia ha sempre ritenuto estremamente
importante la partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali, intendendola come un fatto
di reale partecipazione e presenza e come una possibilità, che naturalmente bisogna sfruttare con una
certa credibilità, di avere una voce in capitolo nei grandi organismi internazionali.
Senato della Repubblica
Pag. 253
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
La nostra partecipazione alle missioni, oltre che per la loro importanza in sé, è anche rilevante in
questo senso, cioè per fare in modo che l'Italia possa essere davvero parte attiva, con qualche potere di
influenzare le decisioni degli organismi internazionali. Le missioni in sé sono importanti perché non
possiamo pensare che la prevenzione del terrorismo o degli atti di violenza o di qualsiasi tipo di atto
aggressivo nei confronti del nostro Paese possa essere effettuata come se fossimo nel XIX secolo, cioè
solo schierando gli eserciti ai confini: ovviamente, bisogna avere la lungimiranza e la capacità di
sapere che occorre tutelare la pace e determinate situazioni in missioni all'estero.
Tuttavia, proprio per questo riteniamo estremamente negativo il fatto che il Governo abbia voluto
mescolare con questo specifico punto, e cioè quello delle missioni, parecchi altri argomenti. Non si
tratta soltanto delle misure antiterrorismo introdotte per decreto-legge, che sono estremamente
invasive, su cui sarebbe stata opportuna una valutazione approfondita sulle garanzie costituzionali che
devono comunque permanere, anche in situazioni di emergenza o di pre-emergenza; c'è bene altro: ci
sono misure per la cooperazione e lo sviluppo che mi pare diano il via libera per finanziare
organizzazioni amiche, che più che in quei Paesi che sono elencati, credo che si trovino nel nostro
Paese, per rendersi amiche determinate organizzazioni allo scopo di creare consenso elettorale.
Pertanto, noi esprimeremo voto di astensione sulle questioni pregiudiziali per rappresentare la nostra
intenzione di favorire, come abbiamo sempre fatto, sia trovandoci nella maggioranza, sia trovandoci
all'opposizione, l'approvazione della proroga delle missioni internazionali, tuttavia vogliamo segnalare
il nostro profondo dissenso sul modo in cui si è voluto mescolare questo punto molto specifico con
argomenti del tutto disomogenei, tra l'altro - sono o dovrebbero essere note a tutti le sentenze della
Corte costituzionale - esponendo l'insieme di queste misure al rischio di una sentenza della Corte
costituzionale che un giorno ci dica che quelle misure non sono valide e devono decadere perché sono
state varate all'interno di un provvedimento ampiamente disomogeneo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Diego Valeri» di
Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1854 (ore 12,15)
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il decretolegge al nostro esame è destinato ad avviare un'adeguata politica di prevenzione e di tutela contro le
minacce terroristiche, prevenzione - qui sta il punto - che deve essere effettuata non solo sul piano
interno, ma anche su quello internazionale, con particolare riferimento ai territori con maggiore
criticità. Nasce da questo l'esigenza anche di norme apparentemente eterogenee, che tuttavia hanno in
questo elemento il punto di sintesi e di raccordo.
Il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi, infatti, acquisisce sempre di
più anche una funzione di carattere preventivo e diviene un elemento essenziale di politica estera con
positivi riflessi anche sulla sicurezza dei cittadini.
Il contrasto al terrorismo necessita, infatti, di un approccio concreto, responsabile e globale alle
questioni che esso pone attraverso misure tese a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione
del fenomeno all'interno del Paese e mediante la partecipazione a missioni internazionali che
rispondano alle medesima finalità.
Senato della Repubblica
Pag. 254
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea contiene proprio disposizioni necessarie ed urgenti,
nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di contrastare la crescita di un terrorismo che,
specie negli ultimi tempi, ha mostrato con una incredibile recrudescenza il suo volto più feroce ed
allarmante.
In questo contesto diventa, dunque, indifferibile completare il quadro normativo vigente, introducendo
misure adeguate e selettive capaci di pervenire il rafforzamento delle organizzazioni terroristiche e di
attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati, per il
compimento di attentati, anche nel territorio nazionale.
Le disposizioni contenute nel decreto-legge sono, pertanto, rivolte a dare completa attuazione
nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014 adottata dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, vincolante per gli Stati.
La risoluzione ONU obbliga gli Stati a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso il
coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici anche in territorio estero, tema quest'ultimo
che riguarda il nostro Paese e le nefaste attività dei foreign fighter.
Il decreto-legge, peraltro, è collocato proprio all'interno di un contesto che prevede la piena
partecipazione dell'Italia all'impegno richiesto dalle Nazioni Unite. È paradossale, colleghi, che venga
invocata la pregiudiziale di costituzionalità quando la nostra Costituzione obbliga il nostro Paese,
nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 11 della Costituzione, ad ottemperare alle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza proprio in quanto l'Italia, ai sensi di detto articolo, devolve una parte della
propria sovranità ad organismi internazionali deputati a garantire un ordine di pace e di giustizia tra le
Nazioni.
Le norme del provvedimento si ispirano ad una filosofia legislativa unitaria, rappresentata dalla tutela
della sicurezza dei nostri cittadini attraverso misure di carattere nazionale ed internazionale. Il
Governo quindi, attraverso questo provvedimento, intende porre in essere un'efficace e corretta politica
di prevenzione e di tutela contro la minaccia terroristica ispirandosi al principio per il quale questa
battaglia, per avere successo, deve essere condotta sul piano della sicurezza sia interna che esterna.
Dunque, i profili denunciati dai colleghi di presunta incostituzionalità non hanno ragione di essere.
Concludo con un riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, che riferisce il
requisito dell'omogeneità delle disposizioni di un decreto-legge o alla materia o allo scopo. E nella
circostanza attuale il profilo dello scopo, cioè la lotta efficace al terrorismo nella sua dimensione
interna ed internazionale, è preminente e di difficile contestazione alla luce degli elementi riferiti.
È per questa ragione che noi voteremo questo decreto-legge con serena coscienza di fare l'interesse del
Paese nell'alveo preciso delle disposizioni costituzionali. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla
senatrice Stefani e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2).
Non è approvata.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S). Signor Presidente, il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, che proroga le missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e qualche iniziativa di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione, viene riproposto senza avere quei requisiti di urgenza che
dovrebbero essere propri di questo tipo di provvedimento.
Intanto, secondo quanto riportato dalla stampa, la spesa militare italiana è aumentata ancora, passando
dai 65 milioni di euro al giorno del 2013 a quasi 70 nel 2014, e tutto lascia supporre che nel 2015
Senato della Repubblica
Pag. 255
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
dovrebbe raggiungere gli 80 milioni di euro al giorno. E questo non comprende le spese militari extra
budget, come quelle che gravitano sul Ministero dello sviluppo economico per la costruzione di
sistemi d'arma e sul Ministero dell'economia e delle finanze per il sostentamento delle missioni
all'estero. Secondo quanto calcolato dal SIPRI, l'Italia è il dodicesimo Paese al mondo per la
dimensione della spesa militare e uno dei più importanti per numero di militari impegnati in operazioni
all'estero.
Tra le missioni previste dal presente decreto-legge ce ne sono diverse - come, ad esempio, quelle
nell'area balcanica - che sono iniziate diversi anni fa, e l'obiettivo iniziale è di fatto mutato: non vi è
più la necessità di far rispettare accordi sul cessate il fuoco, ma si effettuano compiti, dal controllo dei
confini all'ordine pubblico interno, che potrebbero essere tranquillamente svolti da polizie locali. È
evidente che quegli Stati hanno interesse a che questi ruoli vengano svolti dalle forze internazionali,
consentendo agli ospitanti risparmi in risorse proprie.
In Italia, invece, vi sono forti interessi a tenere in piedi le missioni internazionali, perché collegate alle
attività delle aziende produttrici di armi e ai vertici militari collusi con le stesse nel favorirne gli affari
a scapito della finanza pubblica. Le missioni militari sono quelle che giustificano il continuo,
dissennato utilizzo dei nostri poligoni militari e la spendita di una montagna di soldi che circolano
intorno al sistema poligoni. Le aziende che costruiscono armi e mezzi militari, i vertici delle Forze
armate e il Ministero della difesa costituiscono un triangolo di interessi che si sorregge con i nostri
soldi pubblici.
Il tutto va, ovviamente, a scapito del sistema produttivo nazionale, entrato in crisi soprattutto per il
moltiplicarsi di investimenti improduttivi, come possono essere considerati tutti quelli che riguardano
la produzione di armamenti e di mezzi militari.
Nell'insieme, il decreto-legge comprende oltre trenta diversi interventi militari all'estero, in più di venti
Paesi diversi, senza contare le iniziative che si caratterizzano per l'impiego primario di strumenti non
militari. A fronte di una simile complessità, sfuggono le ragioni di una diretta conversione in legge
che, tra le tante cose, ha il sicuro effetto di sminuire il ruolo e la funzione del Parlamento in una
dimensione, quella del potere di guerra e di bilancio, che gli è propria.
È impossibile non evidenziare come il decreto-legge continui a disporre la proroga d'interventi militari
che, quando non sono dannosi, sono quanto meno anacronistici. Malgrado ciò, il nostro Paese sembra
aver bisogno di nuovi strumenti per fronteggiare altre emergenze, tanto da aver da ultimo disposto
Triton, ancora un'altra operazione di monitoraggio del traffico marittimo.
Superata dalle circostanze è la missione EUFOR Althea. La situazione della Bosnia-Erzegovina
sembra già essere mutata, tanto da aver già sottoscritto nel 2007 l'accordo di stabilizzazione e
associazione all'Unione europea. Stesso discorso vale per la proroga della missione Temporary
International Presence in Hebron, che tutto sembra tranne che temporanea, risalendo a vent'anni fa.
Veniamo alla partecipazione italiana alle operazioni militari di maggior scopo e portata, come
l'International Security Assistance Force della NATO in Afghanistan, nei riguardi della quale non si
può non riconoscere come il termine della missione, previsto per fine 2014, si sia rivelato una finzione,
posto il lancio della successiva missione denominata Resolute Support: un finto ritiro per proseguire
l'insensata presenza in una guerra, che è costata già 54 morti italiani e centinaia di vittime civili.
Inoltre, non possiamo non chiederci quanti degli obiettivi posti alla base della United Nation Interim
Force in Lebanon siano stati conseguiti, in modo da poter almeno intravedere una data di possibile
conclusione di un intervento militare particolarmente oneroso per il nostro Paese.
Come poi non possiamo chiederci in che modo si sia giunti all'invio di ancora altri nostri uomini in
Kurdistan e quale siano la natura, gli scopi e la durata di questo particolare impegno.
Nelle presenti e prevedibili circostanze, è evidente come la partecipazione militare italiana alle
missioni internazionali in generale, e in Libano e in Afghanistan in particolare, risponda al desiderio di
ritagliare, attraverso l'impiego del nostro dispositivo militare, un ruolo internazionale confacente agli
interessi delle lobby del traffico d'armi, legale e non, più che alle esigenze della popolazione italiana,
Senato della Repubblica
Pag. 256
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
costretta a veder bruciate tantissime risorse economiche a vantaggio di un immane sperpero di soldi
pubblici per andare a sparare in giro per il mondo. E questo non deve farci dimenticare che spesso,
oltre che uno spreco di denaro e di vite umane, le missioni internazionali in cui è coinvolta l'Italia
contribuiscono addirittura a peggiorare la situazione, come è accaduto nei casi delle guerre in Iraq ed
in Libia. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel vivo
del mio intervento e alla luce degli ultimi avvenimenti verificatisi a Milano, dove si è compiuta una
vera propria strage, vorrei porgere il mio sostegno e la mia ammirazione a tutti gli uomini e le donne
delle Forze dell'ordine e ai militari che quotidianamente rischiano la propria vita, sacrificando la loro
esistenza, per garantire a tutti noi la sicurezza di poter girare nelle strade del nostro Paese e sentirci
sicuri e protetti.
L'Italia non corre alcun rischio, il nostro Paese è sicuro: sono frasi degli ultimi mesi pronunciate dal
ministro Alfano. Direi che possiamo stare veramente tranquilli se la nostra incolumità è affidata a
questo Ministro. Orlando e Alfano si sono chiesti, alla luce della sparatoria nel tribunale di Milano, in
che stato sia effettivamente il sistema di protezione e di controllo in Italia. Se un privato cittadino è
riuscito a compiere una strage, mi domando un terrorista, una persona addestrata militarmente cosa
mai avrebbe potuto fare. E stiamo parlando di un tribunale in una città come Milano. Vorrei, da
cittadino e da parlamentare, che i ministri Alfano e Orlando venissero a riferire in Aula, o per lo meno
facessero mea culpa davanti agli italiani.
Forza Italia è una forza responsabile, che ha come unico obiettivo portare avanti riforme e
provvedimenti che vadano a favore degli italiani. Mi preme, quindi, sottolineare, nel corso del mio
intervento, alcuni aspetti critici del decreto-legge.
Dobbiamo innanzi tutto rimarcare, con forza e nitidezza, che il terrorismo è una piaga urgente e reale,
che non permette perdite di tempo e azioni deboli, poco chiare, ma necessita di reazioni ferme e
decise. Si parla della vita di milioni di persone, dei nostri cari. Signor Sottosegretario, la ringrazierei se
mi desse la possibilità di continuare a svolgere il mio intervento e bloccasse, invece, la sua
chiacchierata con la collega nel banco sottostante al mio. Ma capisco che non è interessato a tale
argomento. La prego, signor Presidente, di richiamare il Sottosegretario Cassano all'ascolto.
Dobbiamo, innanzitutto, rimarcare con forza e con nitidezza che il terrorismo è una piaga urgente e
reale, che non permette perdite di tempo e azioni deboli, poco chiare, ma necessita di reazioni ferme e
decisive. Si parla della vita di milioni di persone, dei nostri cari, delle nostre famiglie e dei nostri figli.
Quando si parla dei nostri figli, automaticamente il pensiero va a quello che sarà il nostro futuro:
giovani di altri Paesi, solo apparentemente lontani da noi, sono pronti a sacrificare la loro vita, signor
Sottosegretario, in nome di un credo religioso e fanno di quel credo una ragione di vita e di morte.
L'Occidente sino ad oggi ha solo dimostrato di non avere compreso fino in fondo quelle culture, quelle
radici, quelle convinzioni che appartengono ad ognuno di quei popoli. Ha solo tentato di imporre loro
una "democrazia", che rischia di intensificare l'odio e il rancore di quei giovani che si sentono sradicati
dalle loro radici.
Questo decreto-legge si compone di due parti. La prima riguarda le misure antiterrorismo e la seconda
tratta della proroga delle missioni di pace internazionale cui partecipa l'Italia. Quanto alla lotta al
terrorismo, le misure adottate sembrano andare nella giusta direzione, perché mirano a potenziare i
servizi di intelligence e a rafforzare il controllo del territorio nazionale. Mi riferisco - ad esempio - alle
disposizioni che introducono nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, in particolare alle
norme che prevedono la reclusione per chiunque si arruola in gruppi terroristici e per chi organizza i
viaggi deputati a tale scopo.
Inoltre, dal momento che nel mondo contemporaneo la propaganda terroristica avviene anche e
soprattutto mediante la comunicazione via web, è previsto che vengano costantemente monitorati tutti i
siti utilizzati per finalità terroristiche, con l'eventualità che i contenuti ritenuti illeciti vengano rimossi
Senato della Repubblica
Pag. 257
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
dal sito. Infine, non è di poco conto che il procuratore nazionale antimafia assuma anche le funzioni di
procuratore nazionale antiterrorismo.
In realtà, le misure contenute nel decreto-legge, seppure importanti ed utili, non bastano. Non bastano
perché il terrorismo non attiene unicamente alla sfera nazionale, ma è un problema di carattere
transnazionale. Per queste ragioni, l'Europa ha un ruolo cruciale e decisivo che, tuttavia, sembra si
rifiuti di svolgere. L'Unione europea dovrebbe adottare delle misure urgenti in considerazione
dell'estremo pericolo che minaccia l'intero continente. In più, dovrebbe tutelare con misure
straordinarie la nostra penisola, proprio perché geograficamente più vicina alle frontiere del Nord
Africa.
Sappiamo, infatti, che attualmente il bacino del Mediterraneo è teatro di conflitti e di attività
terroristiche. I Paesi dell'Africa del Nord stanno attraversando un momento molto delicato: l'instabilità
politica e il collasso delle istituzioni sono fattori che favoriscono l'avanzata di gruppi terroristici
all'interno dei propri territori e costituiscono una vera e propria minaccia alla sicurezza internazionale.
Si tratta di una situazione che mette a rischio i principi stessi di libertà e democrazia su cui si basa
l'Unione europea.
Di ciò le istituzioni europee dovrebbero farsi carico, con l'elaborazione di una strategia di politica
estera che dia una risposta adeguata all'attuale situazione del Mediterraneo e del Medio Oriente,
avendo riguardo in particolare all'Italia. Quindi, l'Europa deve essere decisa e chiara nelle sue scelte e
nelle azioni da intraprendere. Accanto a noi - e lo dico da italiano e da siciliano - sono in atto delle
vere e proprie guerre e l'Italia da sola non può farcela. Immagino un'Europa che non ci imponga solo
restrizioni economiche, ma che ci faccia sentire parte di un progetto più ampio e non ci lasci soli.
Faccio un piccolo passo indietro e ritorno alle mie parole sul tentativo ostinato di non voler capire che
i popoli dei Paesi arabi hanno una propria identità in quanto sono e si sentono Nazione. Noi stiamo
andando sui loro territori ad imporre un nostro concetto di "democrazia" (virgoletto sempre questa
parola), imponendo regole e privando loro di una propria identità di popolo e Nazione, impedendo il
concetto di autodeterminazione che è proprio di ogni popolo.
La seconda parte del decreto-legge dispone la proroga delle missioni di pace all'estero. Sono
favorevole, perché con queste misure manteniamo il nostro impegno e il nostro contributo alle attività
di sostegno alla pace portate avanti dalle organizzazioni internazionali. Per questo dovremmo
sgombrare il campo da ogni polemica interna, che avrebbe l'unico risultato di indebolire l'immagine e
la credibilità dell'Italia nei confronti del mondo. Non serve, almeno su questo punto, dividerci:
cerchiamo di agire insieme per rendere effettivo quel principio di libertà che tutti indistintamente,
almeno a parole, sbandieriamo a gran voce. Lo dobbiamo ai nostri militari, che devono avere alle
spalle un Paese unito, e che stia dalla loro parte, e uno Stato che tuteli le regole di ingaggio e rispetti i
principi della Costituzione.
Al riguardo, condivido la ratio dell'articolo 13, che subordina la prosecuzione della missione
antipirateria Atalanta agli sviluppi della vicenda dei due marò.
PRESIDENTE. Concluda, senatore Scilipoti. Parla da oltre dieci minuti.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Vorrei sviluppare un'ultima riflessione, ma essendo terminato il
tempo a mia disposizione chiedo di allegare la restante parte del mio intervento al Resoconto della
seduta odierna.
PRESIDENTE. Senatore, la Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli cittadini che ci ascoltate da
fuori, cerchiamo di spiegare quello di cui stiamo discutendo con un linguaggio differente da quello
utilizzato finora.
É al nostro esame un decreto-legge che parla contemporaneamente di misure urgenti legate al
contrasto al terrorismo e di missioni internazionali. Approfondirò maggiormente la parte relativa alle
missioni internazionali, dandovi qualche specifica e qualche numero.
Senato della Repubblica
Pag. 258
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Per esempio, in Europa l'Italia partecipa a diverse missioni: una nei Balcani, dove spende - pensate
bene, cittadini - 59,170 milioni di euro contro i 36 milioni dello scorso anno. Peraltro, le risorse di
quest'anno sono valide fino a settembre e, quindi, sarà sicuramente emanato un nuovo provvedimento
nella parte finale dell'anno. Ancora: siamo in Bosnia per 200.000 euro; in Albania per 4,316 milioni; in
Kosovo per 955.000 euro, a cui si aggiungono altri 46.000 sempre per il Kosovo. Per Active
Endeavour sono stati stanziati 19,105 milioni e circa 7 milioni per un'altra missione.
Passiamo all'Asia. Siamo ancora in Afghanistan, con una missione che tutti conosciamo, per 126,406
milioni. Siamo ancora presenti negli Emirati Arabi, in Bahrain e Qatar, per 14,384 milioni di euro.
Mettiamoci anche una missione della Croce Rossa che opera su tutto il Medio Oriente per 519.000
euro. Scendendo, ci sono altre missioni per circa 2 milioni di euro e arriviamo in Africa.
Siamo presenti, ancora per pochissimo, in Libia, perché si pagheranno le spese per fuggire via, dove
non viene svolta alcuna azione reale di contrasto. C'è la missione Atalanta, per la quale spendiamo 29
milioni di euro, mentre in Somalia ne spendiamo 21; 2 milioni in Mali; 1,4 milioni per la missione
EUFOR nella Repubblica Centrafricana e altri 500.000 euro sempre in Africa. Arriviamo, quindi, ad
un totale di 60,327 milioni di euro.
Ci sono poi le esigenze generali delle missioni. Considerate che, solo per la voce «Contratti di
assicurazione, trasporto e realizzazione infrastrutture» paghiamo 73.457.600 euro. Signori:
realizzazione di infrastrutture! Signor Presidente, ma dove?
Cominciamo qui a parlare di attualità: se discutiamo di infrastrutture, perché in questo momento
dobbiamo parlare di infrastrutture che vogliamo realizzare in tutto il mondo e non ci rendiamo conto di
quanto, negli ultimi giorni, sta accadendo in Sicilia? La Sicilia è a terra! Non ci sono i treni e
nemmeno i ponti.
Allora, in questo provvedimento bisognerebbe parlare di terrorismo ma di quello vero: il terrorismo
delle aziende e di chi ha amministrato, di chi ha costruito quei ponti che stanno venendo giù come
ruscelli di sabbia! Bisognerebbe parlare di questo.
Bisognerebbe parlare della ristrutturazione delle scuole che stanno cadendo. Poco fa c'era il Ministro,
ma intanto non se ne parla, e oggi spendiamo per queste missioni, nei prossimi sette, otto o nove mesi,
un miliardo di euro! (Applausi dal Gruppo M5S).
Ma quale tesoretto? L'uomo oscuro che fa il Presidente del Consiglio, che viene a raccontarci che c'è
un tesoretto in Italia e non sa come spenderlo, oggi spende un miliardo di euro per mandare i nostri
soldati in giro per il mondo a portare guerra.
L'anno scorso c'era la barzelletta dei 333.000 euro spesi per la Repubblica di Gibuti, per tradurre i
manuali dei mezzi bellici. Ebbene, continua anche quest'anno: altri 91.000 euro sono stati erogati per
tre velivoli e per gli strumenti per la manutenzione.
E intanto, signor Presidente, colleghi, cittadini che ci ascoltate da fuori, questo Governo ci ha fatto
votare e la maggioranza ha approvato, soltanto qualche giorno fa, l'IMU agricola!
Signor Presidente, mi accingo a concludere, perché credo che il tempo a mia disposizione sia quasi
terminato. Non ci stiamo a questo metodo, che è insano.
È un metodo insano per ciò che riguarda la Difesa, che è l'unico comparto dove si spende. Mi rivolgo a
lei, sottosegretario Rossi, che lo scorso anno, a proposito della chiusura dell'aeroporto di Trapani Birgi,
per il quale ad oggi non è stato stanziato un euro, ebbe a dire: «Non si preoccupi, senatore. Le do la
mia parola: ci sarà un decreto». Il decreto-legge non c'è stato ed in provincia di Trapani, per l'aeroporto
di Trapani Birgi, non è arrivato un solo euro. Allora o lei si dimette o trova una soluzione
immediatamente, perché i cittadini di quel territorio, che hanno subito danni oggettivi per la maledetta
guerra in Libia, non sono stati risarciti di nulla. Ognuno si prenda le proprie responsabilità.
Non siamo d'accordo con il provvedimento in esame, perché non è sostenibile. Non diciamo che non
bisogna stanziare risorse per la difesa, ma diciamo che deve trattarsi di una difesa sostenibile.
Siete mai stati in un centro per immigrati? E avete mai verificato quanto tempo passa per il primo
riconoscimento? Lo chiedo a lei, signor Sottosegretario, e al vice ministro Bubbico, qui presente: vi
Senato della Repubblica
Pag. 259
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
siete mai chiesti quanto tempo passa da quando l'immigrato arriva al primo riconoscimento?
Sono stato nei centri che sono in provincia di Trapani, ne ho visitati diciotto: ebbene, anche in base ai
dati della prefettura che vi invito a verificare, passano fino a sei mesi prima del riconoscimento
iniziale. E allora, di quale antiterrorismo parliamo? Fino ad ora è andata benissimo, ma non è detto che
continui così.
Arrivano le persone, vengono prese dal porto e portate in quei centri e, dopo sei mesi, vengono
riconosciute per la prima volta. Poi restano tre-quattro anni all'interno dei centri. Non vi siete accorti di
questo business? Perché non si parla di niente?
Siete convinti che l'immigrazione non sia correlata a tutto quello che avviene nel mondo e alle guerre.
Siete convinti sia il frutto della casualità, mentre è frutto delle bombe che anche voi, italiani, andate a
far esplodere nelle Nazioni del mondo.
Davanti a questo scempio, signor Presidente, diremo con fermezza un no deciso e concreto.
Abbiamo anche questa volta presentato emendamenti e vedremo se avrete la dignità di discutere e
articolare il parere su di essi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, l'episodio della scuola di Ostuni, in Puglia, costituisce
l'ennesimo esempio di come, nel nostro Paese, le risorse pubbliche siano sperperate a danno della
sicurezza e del futuro dei cittadini.
Un vergognoso sistema affaristico è emerso per le grandi opere, sollevando la solita ipocrita reazione
di un Governo che, proprio in quel sistema, affonda le radici principali del suo consenso. La musica
non cambia per le opere pubbliche ordinarie, per cui l'attuale sistema di potere, monopolizzato dai
soliti partiti dei "giovani vecchi renziani", ormai sparsi in ogni dove tra destra e sinistra, nonostante i
trionfali annunci propagandistici, non è in grado di assicurare le condizioni minime di sicurezza
nemmeno ai bambini delle scuole. È una vergogna, il fallimento totale di una classe politica e di un
sistema di amministrazione della cosa pubblica e dei lavori pubblici che deve essere radicalmente
cambiato.
L'invito è quello - per una volta - di pensare al futuro dei nostri ragazzi e non alle casse di qualche
imprenditore compiacente o ai voti per le prossime elezioni.
I cittadini ormai hanno compreso che non possono avere alcuna fiducia nei partiti della vecchia
politica, gestiti oggi da giovani dall'animo ancor più vecchio di quelli che li hanno preceduti.
Il Movimento 5 Stelle vigilerà in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni, affinché i cittadini possano
essere veramente tutelati ed aiutati a vivere in un Paese migliore. (Applausi dal Gruppo M5S).
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, ad ottobre dello scorso anno ho partecipato, insieme a consiglieri
regionali e comunali del mio Gruppo, ad un incontro organizzato dalla Regione Piemonte a Novi
Ligure - è in Piemonte e non in Liguria - sul tema del Terzo valico dei Giovi. Tra i convenuti vi era
anche il vice ministro delle infrastrutture, senatore Nencini.
Nel corso del suo intervento, il Vice Ministro affermò di avere sul suo tavolo l'analisi costi-benefici,
della quale noi abbiamo provveduto a fare puntuale richiesta, la quale ha dovuto essere corredata da
Senato della Repubblica
Pag. 260
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
numerose e-mail, telefonate e quant'altro, al fine di ottenere, con cinque mesi di ritardo, un pezzo di
carta ufficiale che portava la data del 2002 e, quindi, assolutamente recente.
Da una prima analisi da profani di questo foglio - non l'ho analizzato comunque solo io e, anzi, a
questo proposito ringrazio il professor Marco Ponti e il dottor Francesco Ramella per la collaborazione
- ci si rende conto dell'esistenza di previsioni molto ottimistiche, che in parte queste risultano ormai
datate, anche se il documento riporta situazioni che non si sono assolutamente verificate.
Sempre nel documento si legge che la saturazione delle linee al 2010 sarebbe stata raggiunta con 165
treni merci al giorno. Dai dati ufficiali Eurostat, il numero di convogli nel 2010 è stato invece di 65,
per cui siamo lontanissimi dalla saturazione.
Nel documento è inoltre previsto che, sempre nel 2014, il traffico merci aumenti da 5,8 a 21,8, con un
incremento dunque del 282 per cento: ottimismo, questo sì che è ottimismo!
Con tale metodo di stima appare, dunque, del tutto incongruo affermare che il Terzo valico sia
un'opera strategica necessaria, essendo i dati reali ben diversi.
Da ulteriori riflessioni poi, basate sempre su dati reali assunti dalle banche dati, si giunge all'amara
considerazione che le Ferrovie hanno la consuetudine a sovrastimare queste progettualità e sempre con
un fattore di circa 15 volte maggiore.
Ancora una volta, supportato dai dati, posso affermare che quella del terzo valico è un'opera inutile,
dove i costi superano di gran lunga gli inesistenti benefici. Si producono analisi oniriche, fantastiche,
per giustificare quanto di più irrazionale si è progettato ed ora si vuole realizzare. I cittadini ne sono
coscienti, l'inganno è svelato. Ognuno di noi, con la diligenza del buon padre di famiglia - quella che
manca a questo Governo - sa che il Terzo valico dei Giovi è costruito ad unico beneficio di lobby che
vogliono arricchirsi.
Per questo motivo - e chiudo - domani sarò ad Arquata Scrivia per vigilare sull'ennesimo tentativo di
effettuare espropri. L'ultima volta hanno cercato di manganellarmi; stavolta, magari, fatemi una
fotografia, così ci riuscite. Sabato 18 sarò di nuovo ad Arquata Scrivia per la manifestazione che si
oppone a questo ennesimo spreco di denaro pubblico. (Applausi dal Gruppo M5S).
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi, tra qualche settimana commemoreremo il
ventesimo anniversario del genocidio di Srebrenica: una tragedia che - lo ripetiamo ogni anno dovrebbe essere un monito per qualcosa che non si deve più ripetere. Eppure, proprio pochi giorni fa,
l'UNICEF ha parlato di una nuova Srebrenica, in riferimento alla sanguinosa offensiva dell'ISIS nel
campo profughi di Yarmouk, alle porte di Damasco.
Dinanzi a questa vergogna mi chiedo cosa stiamo facendo.
Sono certamente da apprezzare l'intervento del ministro Gentiloni sul tema e lo stanziamento dei fondi
per un corridoio umanitario. Ma l'Italia deve farsi sentire con forza nei contesti internazionali, per
sollecitare un'azione incisiva che vada al di là dello sgomento generale. Oggi a Yarmouk 3.500
bambini vivono intrappolati senza cibo né acqua e la popolazione è soggetta ad una brutale violenza
assassina.
Non possiamo permetterci una memoria così breve da rimanere inerti a guardare quest'ennesima
tragedia umanitaria. Sollecito, dunque, il Governo del mio Paese a prendere adeguate iniziative.
Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione
MIRABELLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo nuovamente per sollecitare la risposta ad una
interpellanza. Mi riferisco in particolare all'interpellanza 2-00253, che ho già sollecitato dieci giorni fa.
Senato della Repubblica
Pag. 261
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Da quell'intervento e dalla presentazione dell'interpellanza moltissimi rappresentanti dei CAF e dei
sindacati degli inquilini mi hanno sollecitato per avere la relativa risposta del Governo. L'interpellanza
riguarda l'interpretazione della legge sull'emergenza abitativa che, all'articolo 7, parla di detrazioni che
vanno dai 900 ai 450 euro per gli abitanti in affitto in alloggi di edilizia sociale. Non è chiaro però se
l'edilizia sociale, come previsto dalla legge, comprenda o meno anche l'edilizia residenziale pubblica.
È questo un dubbio che deve essere sciolto. Ovviamente sia i CAF che i sindacati degli inquilini sono
sollecitati per sapere chi può godere di tali detrazioni. Ritengo, quindi, sia urgente per il Governo dare
con chiarezza una risposta sul tema.
Non sto scaldandomi per sostenere una o l'altra ipotesi nella risposta. Credo solo ci voglia chiarezza e
trasparenza, perché tutti devono essere messi nella condizione di capire cosa comporta quell'articolo
per il Ministero dell'economia delle finanze e quali sono i cittadini che possono beneficiarne.
Pertanto, signor Presidente, le chiedo ancora di sollecitare con premura una risposta a detta
interpellanza, sapendo che esiste una tale urgenza.
PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, la Presidenza è addirittura imbarazzata, perché ormai essa stessa è
a conoscenza dei contenuti dell'interpellanza a furia di ascoltare le continue sollecitazioni. Mi auguro
che finalmente qualcuno arrivi a darle una risposta.
ORRU' (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORRU' (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per richiamare l'attenzione
dell'Assemblea su un evento accaduto in Sicilia il 10 aprile, che ha avuto risonanza nazionale. Si tratta
dell'ennesimo cedimento strutturale di un viadotto dell'autostrada, questa volta causato da una frana
collinare, sulla A19 Palermo-Catania, al km 57,500 del viadotto Himera. A seguito di tale cedimento,
la Sicilia è letteralmente paralizzata e divisa in due, anche in considerazione del fatto che alcune zone
interne sono già da tempo isolate, nella zona delle Madonie, per le frane provocate dal maltempo delle
ultime settimane.
In queste ore - al di là delle opportune e inderogabili verifiche che dovranno essere fatte per stabilire
gli eventuali livelli di responsabilità ed omissioni a cui ricondurre l'evento - sono state effettuate le
prime rilevazioni tecniche e, secondo quanto è dato apprendere, è emerso che il viadotto Himera è
destinato a crollare per cedimento naturale o perché verrà abbattuto e poi ricostruito a causa del danno
irreparabile.
Ancora ieri, un incontro congiunto qui a Roma tra ANAS, Regione, assessorati regionali coinvolti,
tecnici e Dipartimento della protezione civile ha avuto lo scopo di definire il calendario che porterà al
ripristino dei collegamenti fra Palermo e Catania e di fare una prima stima dei costi per il ripristino del
tratto autostradale. Secondo quanto è emerso, un percorso alternativo dovrà essere individuato entro un
paio di mesi, con un ulteriore aggravio di costi e tempi per i cittadini fino a tale data.
È chiaro che ciò che è accaduto è l'ulteriore conferma di quanto sia fondamentale fare una mappatura
su tutto il territorio della condizione della viabilità stradale e ferroviaria e, se questo vale per tutto il
nostro Paese, tanto più per la Regione Siciliana, che rischia un ulteriore isolamento dal resto della
Nazione anche in relazione ai collegamenti interni.
A questo proposito, comunico di aver presentato al Ministro dei trasporti l'interrogazione 3-01842, per
chiedere tra l'altro - oltre alle ovvie determinazioni da assumere per fare piena luce su questo ennesimo
episodio ed accertare le eventuali omissioni e responsabilità sul piano amministrativo, tecnico e
disciplinare - quali provvedimenti intenda adottare, di concerto con i soggetti interessati, per prevenire
il verificarsi in futuro di simili inaccettabili situazioni, che mettono a rischio la vita dei cittadini. Ho
chiesto se non ritenga inoltre opportuno, per quanto di competenza, sollecitare i soggetti interessati per
prevedere il potenziamento della viabilità su ferro e l'implementazione della rete infrastrutturale
secondaria della Regione e soprattutto se non ritenga opportuna la convocazione urgente di un tavolo
di lavoro tra Ministero, ANAS, Regione, esperti e tecnici interessati per monitorare e verificare l'intero
stato delle infrastrutture stradali e ferroviarie della Regione Siciliana, con particolare riguardo ai tratti
Senato della Repubblica
Pag. 262
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
che già presentano criticità note o che siano stati oggetto di cedimenti strutturali. (Applausi dal Gruppo
PD).
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 12,59).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1854)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
STEFANI, DIVINA, STUCCHI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, TOSATO, VOLPI
Respinta (*)
Il Senato,
premesso che:
Il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7
recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, presenta molteplici profili di
incompatibilità con varie norme costituzionali; si riscontrano, in particolare, incompatibilità con il
dettato costituzionale sia sotto i profili del metodo che ha indotto il Governo alla scelta della
decretazione d'urgenza che sotto quello dei contenuti specifici;
sottolineato come, dal punto di vista del metodo, la tempistica del provvedimento - varato dal
Governo ben cinque settimane dopo gli attentati di Parigi del 7-8 gennaio scorsi e 50 giorni dopo lo
spirare del termine del precedente decreto-legge di proroga missioni - paia contraddire la sussistenza
del requisito di necessità ed urgenza;
rilevato altresì come la scelta di far confluire in un unico decreto-legge nuove misure
antiterroristiche e la proroga delle missioni militari e degli interventi della cooperazione allo sviluppo
all'estero renda impossibile l'esame approfondito di materie così importanti e diverse per merito e
contenuti: norme in materia antiterroristica, proroga delle missioni militari all'estero e degli interventi
della cooperazione;
inoltre di fatto la I Commissione Affari costituzionali è stata estromessa dalla possibilità di
riferire all'Assemblea su innovazioni di grande importanza, come la trasformazione della Direzione
nazionale antimafia, con l'effetto di depotenziare l'efficacia e la funzionalità dell'azione legislativa e di
controllo affidata dalla Costituzione al Parlamento;
evidenziando altresì:
la presenza nel provvedimento sottoposto all'attenzione della Camera di norme assai
Senato della Repubblica
Pag. 263
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
controverse dal punto di vista della loro costituzionalità, come quelle concernenti l'espansione delle
cosiddette «garanzie funzionali» spettanti ai membri dei servizi di informazione e sicurezza,
la circostanza Che il provvedimento all'esame contempli numerosi interventi di modifica del
Codice penale per i quali il ricorso alla decretazione d'urgenza non pare essere lo strumento legislativo
più opportuno;
inoltre, come il decreto-legge oggetto del procedimento di conversione disponga ancora una
volta la proroga, questa volta di nove mesi, di numerosi interventi militari nazionali di lunga durata, in
taluni casi in corso da anni e per i quali era decisa da tempo la prosecuzione, compreso il caso della
Resolute Support che ha sostituito l'ISAF in Afghanistan dallo scorso 1º gennaio; come un folto
contingente italiano operi ad esempio dal lontano settembre 2006 nel Libano meridionale nel contesto
dell'UNIFIL II, operazione multinazionale che sì svolge tuttora sotto il comando di un generale
espresso dal nostro Paese e che nessuno ipotizzava dovesse interrompersi alla fine dello scorso
dicembre;
come ancora più antichi, in quanto risalenti addirittura agli anni novanta del secolo scorso,
siano gli interventi in atto nei Balcani;
si ritiene conseguentemente, che il Governo potesse ovviare per tempo in altro modo, e
segnatamente con un'iniziativa legislativa ordinaria, almeno alla necessità di autorizzare ulteriori
proroghe delle missioni militari in corso all'estero;
si stigmatizza infine, la circostanza che la proroga degli interventi militari all'estero e
segnatamente la partecipazione nazionale alla missione antipirateria dell'Unione europea denominata
Atalanta siano state disposte dal Governo senza che si verificasse la valutazione di cui all'articolo 3,
comma 4 del decreto-legge 109 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge lo ottobre 2014,
n. 141, che avrebbe dovuto essere fatta entro e non oltre il 31 dicembre dello scorso anno,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1854.
QP2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,
CAMPANELLA, BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI,
MUSSINI, PEPE, BOCCHINO, CASALETTO, BIGNAMI, GAMBARO, Maurizio ROMANI, DE
PIN, MASTRANGELI
Respinta (*)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» presenta profili di incompatibilità con
diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza Costituzionale che è intervenuta ripetutamente in
merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
il decreto-legge n. 7 del 2015 presenta contenuti non omogenei, in quanto accosta la materia
del contrasto al terrorismo, anche internazionale, a quella delle missioni internazionali delle Forze
Armate e di polizia, nonché le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. Tuttavia lo
stesso titolo non è in alcun modo esaustivo rispetto alla eterogeneità di temi che il decreto in realtà
abbraccia; il comportamento del Governo, che spesso amplia il titolo dei decreti legge per abbracciare
più argomenti, non può costituire l'«escamotage» con cui coprire l'eterogeneità del contenuto;
come indicato dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti
eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre
più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili "prassi"
(...)»;
Senato della Repubblica
Pag. 264
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
secondo l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti legge «devono
contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo»;
a tal riguardo, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 220 del 2013 ha sottolineato
come siffatta disposizione della legge n. 400, «pur non avendo, sul piano formale, rango
costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decretolegge». In altri termini, la Corte ha rilevato che «Ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della
Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo
riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la
materia o per lo scopo». L'assenza di quella omogeneità conduce alla rilevazione effettuabile dal
giudice delle leggi - della mancanza dei presupposti del decreto-legge ex articolo 77, secondo, comma,
della Costituzione;
tale pronunciamento, peraltro, fa seguito ad altre numerose sentenze della Suprema Corte sul
tema, quale la n. 22 del 2012, nonché la n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008; queste collegano «il
riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma,
Costituzione, ad una intrinseca coerenza, delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di
vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del
provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie
disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate,
che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati
all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinate» (in
specifico, sentenza n. 22 del 2012). Quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di
un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario» cioè un «insieme di disposizioni
omogenee per la materia o per lo scopo» (in specifico, sentenza n. 22 del 2012). Basta scorrere le
rubriche degli articoli del decreto in esame per rendersi conto che non è così;
ferma restando la premessa della eterogeneità di materia che caratterizza il decreto-legge, si è
scelto di lavorare su un tema tanto delicato, quale la lotta al terrorismo, con introduzione di nuove
fattispecie, o anche il trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia, con lo strumento del
decreto-legge. che dunque esplica i suoi effetti seppur provvisori, dal giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - in questo caso dal 20 febbraio scorso sin da subito, e
indipendentemente dal vaglio delle Camere, del resto come purtroppo accadde con l'iter del primo
provvedimento sul terrorismo internazionale, del 2005. Circostanza ancor più grave se si aggiunge la
prassi consolidata negli ultimi tempi del Governo di porre la questione di fiducia sui decreti-legge;
il tema avrebbe preteso misure per contemperare la sicurezza di tutti e la lotta al terrorismo con
il rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali;
è vero: si è di fronte ad un terrorismo sempre più indiscriminato e crudele, ma si è sempre
privilegiato in questi anni, quale riferimento primo ed unico per affrontare situazioni di crisi, un
illusorio concetto di «sicurezza» sganciato dai diritti e le garanzie di libertà alla base di uno Stato di
diritto e la cui limitazione ha peraltro, spesso determinato l'aumento degli errori giudiziari;
un effetto distorto di norme di questo tipo potrebbe, non in ultimo, reprimere i movimenti
anche di solidarietà internazionalistica e l'opposizione sociale, trasformandoli in «sospetti» e dunque in
presunti colpevoli;
se apprezzabili paiono le misure tese ad un maggior coordinamento delle indagini nei
procedimenti per i delitti di terrorismo, nonché la creazione di una direzione nazionale antimafia che
ricomprenda anche l'antiterrorismo, diverse disposizioni appaiono invece pericolose e
controproducenti;
con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in oggetto si evidenzia l'allargamento del
filone delle fattispecie dall'articolo 270-bis del codice penale. Tali nuove disposizioni appaiono con
confini poco precisi e troppo elastici. La finalità del terrorismo parrebbe configurarsi attraverso maglie
sempre più larghe, per cui potrebbe essere discrezionalmente attribuita, con conseguenti abusi, rischi
Senato della Repubblica
Pag. 265
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
per determinatezza delle fattispecie, nonché per il principio di legalità;
quanto alle aggravanti, ivi contenute, se tali reati sono commessi con strumenti informatici o
telematici andrebbe sempre tenuto presente il rischio/pericolo delle ipotesi di furto di identità
informatica;
nell'articolo 4 del testo di conversione del decreto in oggetto, si prevede l'ampliamento dei casi
per disporre l'immediata espulsione da parte del prefetto di immigrati, anche regolari sospettati, ora ex
articolo 270-sexies del codice penale. Tale previsione, già prevista dal testo unico per terrorismo del
2005, appare illegittima e criminogena, la cui applicazione, soprattutto su larga scala, potrebbe finire
con il lasciare in libertà soggetti che invece sarebbe opportuno controllare e, se in presenza di indizi di
colpevolezza, anche arrestare. Allo stesso tempo porterà, probabilmente, all'espulsione di molti che
nulla hanno a che vedete con ambienti pericolosi, creando discriminazioni indegne in un paese
democratico, con violazione degli articoli 3, 13, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione;
all'articolo 6 si prevede l'autorizzazione, per i direttori dei servizi di informazione e sicurezza e
a personale espressamente delegato, a procedere a colloqui con detenuti e internati per informazioni
circa la prevenzione di reati con finalità terroristica di matrice internazionale. In quanto colloqui
«informali», non si prevede la presenza di un difensore, né l'obbligo di redigere verbale e ciò appare in
aperto contrasto con quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione;
preoccupazioni destano le norme sul trattamento di dati personali da parte di forze di polizia di
cui all'articolo 7 del provvedimento in oggetto, in particolare in assenza di precise garanzie per il loro
utilizzo;
l'espansione delle cosiddette «garanzie funzionali» spettanti al personale dei servizi di
informazione e sicurezza, di cui all'articolo 8 del testo di conversione in legge del decreto, appaiono
assai controverse, con diversi profili di dubbia aderenza al dettato costituzionale;
un ennesimo decreto legge proroga tutte le missioni internazionali nelle quali è impegnato, il
nostro Paese, missioni in molti casi di natura assolutamente diversa;
l'inserimento in un unico provvedimento della proroga di tutte le missioni, non può che destare
particolare preoccupazione, impedendo al Parlamento di valutarne singolarmente in tutte le loro
specificità, prima di deliberare;
in base all'articolo 11 della Costituzione «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo». Accettare un intervento quale strumento di offesa alla libertà dei popoli, ma
anche quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce de
facto al superamento dei principi alla base del dettato costituzionale;
pur nella consapevolezza degli obblighi che derivano al nostro Paese per la sua appartenenza
all'Unione europea, e ad alleanze come la Nato, nonché delle conseguenze politiche importanti qualora
l'Italia si tiri indietro, il rapporto con le organizzazioni multilaterali di riferimento non può comportare,
per l'Italia, l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;
valutare per ogni missione se, quanto e come, contribuire, in modo strategicamente collegato
agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di
fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le
periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento del decreto-legge
impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;
si evidenzia, ulteriormente, la mancanza di elementi sufficienti per tale accurata e consapevole
deliberazione del Parlamento. Alla relazione tecnica allegata al provvedimento, mancano, infatti, le
informazioni relative ai costi delle singole missioni, in particolare con riferimento alle spese dei
materiali e per il funzionamento dei mezzi militari impiegati nelle missioni internazionali;
il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni appare, inoltre,
azzardato, vista la natura periodica, e, dunque assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle
Senato della Repubblica
Pag. 266
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;
il decreto-legge in titolo manca della caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento
governativo come disposto dall'articolo 77 della Costituzione, anche alla luce dell'inesistenza dei
requisiti d'urgenza già richiamati per cui le missioni prorogate sono in itinere da svariati anni e per cui
si nega, de facto, l'eventualità di una loro conclusione, confermando i profili di incostituzionalità del
provvedimento, comprovando la oramai insopportabile distorsione del rapporto costituzionale tra
poteri costituiti: Governo e Parlamento;
non può che confermare la mancanza del requisito dell'urgenza, la circostanza che il decretolegge in oggetto sia stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio e pubblicato in
Gazzetta ufficiale il successivo 19 febbraio, ossia ben 49 giorni dopo la scadenza del precedente
decreto-legge di proroga delle missioni internazionali,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1854.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93,
comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .
Allegato B
Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgro' nella discussione generale del disegno di
legge n. 1854
In conclusione, vorrei sviluppare un'ultima riflessione: da una parte, si chiede e si riconosce un
potenziamento delle Forze dell'ordine anche sul nostro territorio, privilegiando le zone più a rischio e
più minacciate, ma dall'altra si continuano a effettuare tagli indiscriminati in questo settore. Questa è
una politica inconcepibile e contraddittoria: non vorrei che il Governo sbagliasse obiettivo e iniziasse
una guerra verso le Forze dell'ordine e dimenticasse chi è il vero nemico. Perciò, niente più tagli nei
riguardi di quelle persone che, per 1.500 euro al mese, devono garantire al Paese sicurezza e libertà.
Non dimentichiamo che i nostri militari, le nostre Forze dell'ordine sono e rappresentano lo Stato
Italiano, siamo noi tutti.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Ciampi, Collina, Compagna,
Cuomo, D'Ascola, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Fasiolo, Formigoni,
Giacobbe, Gualdani, Marino Mauro Maria, Martini, Mauro Mario Walter, Messina, Micheloni,
Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli,
Stucchi, Tarquinio, Vicari, Zavoli e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del
Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la
sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Compagnone, Orrù e Pepe per attività della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (10-362-388-395-849-874-B)
(presentato in data 13/4/2015);
S.10 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.362, S.388, S.395, S.849,
S.874);
C.2168 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.189, C.276, C.588, C.979,
C.1499,C.2769);
Ministro lavoro
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio
Senato della Repubblica
Pag. 267
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
civile universale (1870)
(presentato in data 13/4/2015).
C.2617 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2071, C.2095, C.2791).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 09/04/2015 la 14ª Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli
proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014" (1758).
Disegni di legge, ritiro
La senatrice Michela Montevecchi ha dichiarato di ritirare i disegni di legge: Montevecchi. "Istituzione della figura del "fundraiser" nei ruoli del Ministero di beni e delle attività culturali e del
turismo" (1710); Montevecchi. - "Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 59, in materia
di formazione del personale docente della Scuola dell'infanzia" (1711).
Inchieste parlamentari, presentazione di relazioni
A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 10 aprile 2015, il
senatore Filippi ha presentato la relazione (Doc. XXII, nn. 14, 17 e 18-A) sulle seguenti proposte
d'inchiesta parlamentare:
Petraglia ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro
del traghetto Moby Prince";
Manconi ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro
della nave Moby Prince";
Paglini ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro
della nave Moby Prince".
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2015,
ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie
contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 10 aprile 2015 - alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere
entro il 10 maggio 2015. Le Commissioni 1a, 2a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito entro il 30 aprile 2015. L'atto è stato altresì deferito - per le conseguenze di
carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 10
maggio 2015.
Governo, trasmissione di atti
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 marzo 2015, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, la relazione sull'andamento delle autorizzazioni
concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300
MW termici, riferita al periodo marzo 2014-febbraio 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 541).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23, 30 marzo e 1° aprile 2015, ha inviato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello
dirigenziale generale:
alle dottoresse Loredana Cappelloni Cappelloni e Bernadette Veca e agli ingegneri Sergio Dondolini e
Girolamo Vitelli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
ai dottori Stefano Scalera e Fiorenzo Sirianni, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di
Senato della Repubblica
Pag. 268
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
livello generale, nonché la revoca delle funzioni dirigenziali di livello generale relativo al dottor
Lorenzo Codogno, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
alla dottoressa Sabina De Luca, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 aprile 2015, ha inviato, ai sensi degli
articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3).
Alla sezione II del Documento è allegata la nota metodologica sui criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali, di cui al comma 4 del predetto articolo 10.
Al Documento sono altresì allegati:
il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo
3 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 3-Allegato/I);
il documento sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome, di cui al comma 10
dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 3-Allegato/II);
la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, di cui al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 3-Allegato/III);
la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e sui risparmi
conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui al comma 576 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 3-Allegato/IV);
la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge n.
196 del 2009 (Doc. LVII, n. 3-Allegato/V);
il programma delle infrastrutture strategiche, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, di cui al comma 8 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n.
3-Allegato/VI).
Il documento, con i relativi allegati, è stato deferito in data 13 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 125-bis
del Regolamento, all'esame della 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre
Commissioni permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Le Commissioni dovranno esprimere il proprio parere alla 5a Commissione
permanente in tempo utile affinché quest'ultima possa riferire all'Assemblea nei termini stabiliti dal
Calendario dei lavori.
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n.
2014/4253, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - in
merito al mancato recepimento della direttiva 2003/109/CE, concernente lo status dei cittadini di Paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, con l'illustrazione delle iniziative avviate ai fini del
positivo esito della procedura.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114/1).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 19 marzo 2015, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno
2014 (Doc. CXXVIII, n. 29).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 31 marzo 2015, ha inviato il
Senato della Repubblica
Pag. 269
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
testo di venti risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 marzo
2015:
una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che
stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate
nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Doc. XII,
n. 668). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi
di investimento europei a lungo termine (Doc. XII, n. 669). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione
permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (Doc. XII, n. 670). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) (Doc. XII, n. 671). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (testo codificato)
(Doc. XII, n. 672). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante apertura
e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione e di carni bovine di qualità pregiata,
carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui
(codificazione) (Doc. XII, n. 673). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (testo codificato) (Doc. XII, n.
674). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende
talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia
(testo codificato) (Doc. XII, n. 675). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo (Doc. XII, n. 676). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione 2014 sui progressi compiuti dal Montenegro (Doc. XII, n. 677). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione 2014 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
(Doc. XII, n. 678). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale
della crescita 2015 (Doc. XII, n. 679). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo
Senato della Repubblica
Pag. 270
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015 (Doc. XII,
n. 680). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sull'abuso sessuale dei minori online (Doc. XII, n. 681). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente;
una risoluzione sui recenti attentati e sequestri ad opera del Da'ish in Medio Oriente, in particolare
contro gli assiri (Doc. XII, n. 682). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sul Sud Sudan, compresi i recenti sequestri di minori (Doc. XII, n. 683). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani;
una risoluzione sulla relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri
e la politica di sicurezza al Parlamento europeo (Doc. XII, n. 684). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 14a
Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla
politica dell'Unione europea in materia (Doc. XII, n. 685). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente,
nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sullo sfruttamento sostenibile della spigola (Doc. XII, n. 686). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a
Commissione permanente;
una risoluzione sulle priorità dell'UE per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2015 (
Doc. XII, n. 687). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03777 della senatrice Donno ed
altri.
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00258 (Testo 2), della senatrice Amati ed altri, pubblicata l'8 aprile 2015, deve
intendersi riformulata come segue:
AMATI, BONDI, BONFRISCO, CIRINNA', COCIANCICH, COMPAGNA, DE CRISTOFARO, DE
PETRIS, FABBRI, FISSORE, GRANAIOLA, LIUZZI, MATTESINI, MAZZONI, MERLONI,
PETRAGLIA, PEZZOPANE, PUPPATO, REPETTI, SCHIFANI, SILVESTRO, SPILABOTTE,
VALENTINI, SCOMA - Il Senato,
premesso che:
in tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale,
a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal
Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante;
nel corso dell'ultimo decennio, nell'opinione pubblica si è avuta una crescita costante della
preoccupazione per la tutela degli animali. Secondo i dati dell'Eurobarometro, l'82 per cento dei
cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi
che potrebbe comportare;
alcuni parziali ma importanti miglioramenti sono stati raggiunti negli ultimi anni; 2 esempi sono
rappresentati dal divieto, dal 2012, delle gabbie di batteria per le galline ovaiole e, dal 2013, delle
Senato della Repubblica
Pag. 271
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
gabbie di gestazione per le scrofe;
l'Unione europea ha poi inserito a pieno titolo le tematiche di benessere animale sia negli obiettivi dei
fondi strutturali, sia in quelli dei programmi di ricerca, per arrivare alla relazione della Commissione
europea (COM/2009/584 def.) concernente le opzioni per un'etichettatura relativa al benessere animale
e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali;
dal marzo 2013 è entrato in vigore in tutta la UE il divieto totale di produrre e commercializzare
cosmetici e relativi ingredienti per cosmetici testati sugli animali;
a livello nazionale, la legge n. 189 del 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, da quelli da allevamento, a quelli
d'affezione, da pelliccia, animali selvatici, animali degli zoo, degli spettacoli equestri e simili;
il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono
necessario adottare un approccio olistico e integrato, volto al miglioramento degli standard e al
rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea Agricoltura e Pesca del 18 giugno del 2012;
già il regolamento (CE) n. 73/2009, recante "Norme comuni relative al sostegno agli agricoltori
nell'ambito della PAC", recentemente sostituito dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1306/2013,
prevedeva, agli articoli 4 e 6 e negli allegati II e III, condizionalità che vincolavano il pagamento di
premi agli agricoltori alla qualità ambientale. Il benessere animale era uno dei criteri di gestione
obbligatori, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava allo stesso tempo
una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale (misura
specifica per benessere animale) ed in parte nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative
alla sicurezza alimentare ed al benessere animale. D'altronde, nel nuovo regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008, gli articoli 91, 93 e 94 riprendono le medesime regole di condizionalità e i medesimi
obblighi in materia di buone condizione agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica tra i criteri
di gestione obbligatori il benessere degli animali;
le imprese hanno un controllo sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le
condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;
nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati
sugli standard di benessere degli animali garantiti lungo tutta la filiera produttiva; d'altronde,
l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure
finalizzate a garantirne la tutela;
la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che norme e standard
nazionali ed europei vengano rispettati;
ritenuto che Expo 2015, incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, rappresenta oggi una
cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la
concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e
bisogni umani", e proponendo dunque una valutazione complessivamente più lungimirante, anche al
fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo
produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità
ambientale", come sottolinea lo stesso Comitato nazionale di bioetica, nel suo parere del 2012 in
materia di "Alimentazione umana e benessere animale",
impegna il Governo:
1) a dare piena attuazione al riconoscimento degli animali come "esseri senzienti", sostenendo, nelle
opportune sedi europee e nazionali, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul
benessere animale e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione e la
prevenzione del randagismo, che preveda, così come la legge n. 281 del 1991, il divieto di uccisione di
Senato della Repubblica
Pag. 272
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
cani randagi e gatti vaganti, il contrasto al traffico di cuccioli e ai combattimenti fra cani;
2) a promuovere l'istituzione di un garante per i diritti degli animali, che operi in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione;
3) a promuovere l'integrazione del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano, che
sarà sottoscritta il 4 giugno 2015 nel corso del forum internazionale con i Ministri dell'Agricoltura dei
Paesi partecipanti ad Expo 2015, includendo negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione
rispettosa degli animali. La Carta fisserà infatti una serie di obiettivi internazionali sui temi legati
all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile, e sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon il prossimo ottobre, in occasione della sua visita ad Expo 2015;
4) a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi
come le stragi dei bufalini, e promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte
valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le
previsioni delle direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali e a reinvestire in
politiche e prassi, quali la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a
minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie, anche contando sulle
opportune misure di sostegno europee specifiche per il benessere animale;
5) a prevedere misure che garantiscano la dovuta diligenza delle imprese italiane lungo tutta la filiera
produttiva, promuovendo l'adeguamento della normativa nazionale in modo da prevenire abusi come,
ad esempio, nel caso della spiumatura di volatili vivi. La spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia,
mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi. L'utilizzo di piume provenienti da
volatili vivi da parte di imprese italiane non solo favorisce il mantenimento di questa pratica crudele,
ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto;
6) a sostenere l'elaborazione di normative che prevedano standard obbligatori minimi negli
allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche,
conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di
cibo;
7) a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e
univocamente chiari al consumatore gli standard di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;
8) a promuovere la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la
promozione e la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del benessere
animale;
9) ad attivare tempestivamente, nell'attuazione delle indicazioni dell'Unione, politiche pubbliche che
promuovano la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il
benessere degli animali, nonché l'armonizzazione dei requisiti comunitari al fine di favorire
l'affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più sostenibili di allevamento, rispettose delle
caratteristiche etologiche, su tutto il territorio dell'Unione;
10) a promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali
da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione animal-based;
11) ad investire nella ricerca su metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e promuoverne
l'utilizzo, oltre ad estendere il divieto di test animali ai prodotti per la pulizia e ai loro ingredienti;
12) a valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel
riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il
personale veterinario;
13) a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e
l'adozione di criteri per la selezione, l'acquisizione di specifiche competenze e la formazione del
personale;
14) a promuovere l'adesione del nostro Paese alla dichiarazione d'intenti firmata a dicembre 2014 dai
ministri dell'agricoltura di Germania, Paesi Bassi e Danimarca, che prevede, fra le altre cose, la
promozione di una normativa europea specifica per la protezione di animali ancora non tutelati da
nessuna norma e l'invito a promuovere il benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali,
Senato della Repubblica
Pag. 273
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
sostenendo il principio che il benessere animale non è una barriera al libero commercio in sede di
World trade organization;
15) a vietare l'attività di uccisione di animali selvatici, considerata la peculiarità di "rete Natura 2000";
16) a vietare l'importazione e la commercializzazione delle "specie invasive aliene", prevedendo altresì
che i metodi per il loro eventuale contenimento garantiscano unicamente misure incruente, rispettose
della vita e della sofferenza dei soggetti interessati;
17) a promuovere e sostenere iniziative per la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali
da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati, promuovendo altresì il superamento delle
pratiche di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce, come già avvenuto
in altri Stati membri della UE come Regno Unito, Paesi Bassi, Slovenia e Croazia;
18) a promuovere una nuova legislazione in tema di spettacoli viaggianti, favorendo altresì il
superamento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali, dando seguito a quanto previsto
dall'ordine del giorno G9.205 presentato all'atto Senato 1014, approvato e accolto dal Governo in data
29 settembre 2013, in base al quale i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo erogati a
questo tipo di spettacoli devono essere progressivamente ridotti fino al completo azzeramento nel
2018;
19) a promuovere il censimento e la messa in rete dei centri di ricovero e recupero degli animali
maltrattati, sequestrati, confiscati, nonché azioni per la definizione di standard che ne permettano il
finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria;
20) a promuovere l'adeguamento del decreto legislativo n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici, includendo quanto stabilito con il decreto n. 469 del 2001 del
Ministero dell'ambiente recante "Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in
cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione
dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001";
21) a valorizzare e promuovere buone pratiche come l'esperienza di reinserimento e recupero dei
detenuti del carcere dell'isola di Gorgona (Livorno) attraverso attività con animali domestici;
22) ad assicurare autonomia di intervento all'unità operativa per la tutela degli animali e la lotta al
randagismo del Ministero della salute, in diretta comunicazione con il direttore generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari e a promuovere la nomina di un responsabile senza alcun aggravio per
la spesa pubblica;
23) a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio circa la concreta applicazione del nuovo
articolo 131-bis del codice penale, relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, nei casi di reati contro gli animali, al fine di verificare che sia effettivamente esclusa la non
punibilità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti degli
animali come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, e di procedere, in caso contrario, alle
opportune modifiche normative.
(1-00258) (Testo 3)
Interpellanze
TAVERNA, BERTOROTTA, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI,
MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA - Al Ministro della salute Premesso che:
l'Istituto superiore di sanità (ISS) è un ente pubblico non economico che, in qualità di organo tecnicoscientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica;
l'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero della salute;
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 10 luglio
2014, l'Istituto superiore di sanità è stato commissariato, per una "situazione di disavanzo finanziario
registrato in bilancio per due esercizi consecutivi";
la decisione del Governo è seguita alla relazione della Corte dei conti, nella quale si rilevava un
disavanzo di 26 milioni di euro nel 2011 e di 4,2 nell'anno successivo;
Senato della Repubblica
Pag. 274
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
secondo la Corte, tale situazione finanziaria dipendeva in gran parte dalla stretta dei trasferimenti
pubblici, cui l'ISS è legato da una "quasi totale dipendenza finanziaria". I trasferimenti dallo Stato,
infatti, sono passati da 125,2 milioni di euro del 2010 a 109 milioni del 2012 in conto corrente.
Identica la dinamica anche per i trasferimenti in conto capitale, dove i finanziamenti pubblici sono
passati da 57 milioni di euro del 2010 a 47 milioni nel 2012;
all'interno dell'ISS operano circa 470 lavoratori a tempo determinato e circa 100 con contratti a
termine o con borse di studio, assegnate in assenza di procedure trasparenti; si tratta di personale
strutturalmente integrato nell'organizzazione, che vanta in media 8 anni di servizio;
a giudizio degli interpellanti, la pratica di rinnovare reiteratamente contratti a termine e assegnazioni di
borse di studio nei confronti degli stessi soggetti dimostra la necessità di procedere a una
stabilizzazione dei dipendenti, anche al fine di non incorrere nell'irrogazione di sanzioni da parte
dell'Unione europea;
la sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre 2014, sancisce la totale incompatibilità
della normativa italiana in tema di contratti a termine nella pubblica amministrazione col diritto
dell'Unione ed in particolare con la direttiva 70/1999/CE, secondo la quale occorre limitare il ricorso
ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerando tale tipologia
contrattuale come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori. Inoltre, considerazioni di
bilancio non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una
successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
nel luglio 2014, la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati avviava
un'indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'ISS,
dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali
(Age.NA.S.);
considerato che:
durante l'audizione che si è svolta il 29 ottobre 2014 presso la XII Commissione permanente (Affari
sociali) della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo ha affermato: "Una volta superata la fase del
commissariamento, potrà essere affrontato il problema del personale precario dell'ISS che ha, come
noto, ingenerato un cospicuo contenzioso anche a causa di scelte gestionali, che non ho difficoltà a
definire a dir poco opinabili. Sul punto, confermo l'impegno, già assunto con tutte le organizzazioni
sindacali, di trovare una soluzione che, nel rispetto della normativa vigente e degli attuali vincoli di
bilancio, consenta di attivare un percorso di progressiva stabilizzazione del predetto personale, con
esclusione della formazione di nuove sacche di precariato";
il Ministro ha, altresì, dichiarato che occorre avviare una più ampia opera di efficientamento,
modernizzazione e sviluppo dell'ISS, secondo i più evoluti standard che connotano i principali enti di
ricerca internazionali;
anche il commissario dell'ISS, professor Ricciardi, durante un'audizione svolta presso la 12a
Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla
sostenibilità del sistema sanitario nazionale (seduta n. 174 del 13 novembre 2014 e n. 180 del 28
novembre 2014), ha definito nei dettagli la situazione del personale precario, esprimendo ancora la
necessità di stabilizzazione. In particolare, ha affermato che l'Istituto è caratterizzato da una dotazione
di personale di ricerca eccellente, che tuttavia opera in un contesto organizzativo e gestionale
connotato da aspetti di arretratezza;
nonostante l'annuncio del Ministro Lorenzin sul rilancio dell'Istituto superiore di sanità e la
conseguente stabilizzazione del precariato, risulta agli interpellanti che l'ISS prospetterebbe per i
prossimi mesi, in assenza di opportuni interventi, circa 30 licenziamenti di precari storici, ricercatori
con un'anzianità di servizio compresa tra gli 8 e i 15 anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se ritenga opportuno che l'ISS si privi, attraverso il licenziamento dei dipendenti precari, di preziose
professionalità che operano da tempo e con competenza al suo interno;
Senato della Repubblica
Pag. 275
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
se ritenga di dover dare seguito all'impegno assunto nelle sedi parlamentari al fine di pervenire, tramite
un piano straordinario di assunzioni, alla stabilizzazione del personale precario dell'Istituto superiore
di sanità.
(2-00264)
Interrogazioni
DI GIORGI, PADUA - Al Ministro della salute - Premesso che:
il piano sanitario della Regione Siciliana 2011-2013, in linea con gli orientamenti programmatici
nazionali e internazionali, ha inteso rimodulare la rete materno-infantile per garantire adeguati
standard di qualità relativamente all'organizzazione ed alle funzioni collegate all'assistenza, con la
finalità di attuare progressivamente le previsioni di cui alle "Linee di indirizzo per la promozione e il
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel
percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" di cui all'accordo della conferenza unificata
Stato-Regioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011;
con il decreto del 14 gennaio 2015 dell'Assessorato per la salute, relativo alla "Riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia", pubblicato sul
supplemento ordinario della GURS n. 4 del 23 gennaio 2015 è stata prevista la chiusura del punto
nascita dell'Ospedale "Hsr G. Giglio" di Cefalù (Palermo), per mancato raggiungimento della soglia
minima di 500 parti all'anno;
in base a quanto previsto dai successivi decreti attuativi assessoriali la ginecologia dell'ospedale "Hsr
G. Giglio" di Cefalù dovrà pertanto essere chiusa entro il 30 aprile 2015;
considerato che:
nel 2012 sulla questione si era già pronunciato il Tar di Palermo che aveva bocciato la chiusura del
punto nascita di Cefalù. Nell'ordinanza emessa si rilevava la "carenza" di motivazioni addotte a
sostegno della chiusura. D'altra parte, nel riconoscere la mancata qualificazione di struttura pubblica
dell'ospedale, si riconosceva tuttavia la peculiarità gestionale mista pubblico-privata che di fatto
consentiva di superare la motivazione della natura non pubblica della struttura ospedaliera. Nella
sentenza, inoltre, veniva sottolineato che il centro disponeva di un'alta qualificazione sanitaria;
nel 2013 il Tar, rispetto alla precedente pronuncia, confermava la chiusura del punto nascita di Cefalù
e salvava invece quello di Termini Imerese (Palermo). Furono considerate decisive dal Tar la breve
distanza che intercorre tra Cefalù e Termini Imerese e la natura mista della struttura dell'ospedale di
Cefalù. Quest'ultimo, infatti, essendo una fondazione, non poteva essere totalmente assimilato a una
struttura pubblica in senso stretto qual è invece il presidio ospedaliero di Termini Imerese;
rilevato che:
la costa settentrionale della Sicilia si estende per circa 220 chilometri tra Messina e Palermo, con una
popolazione di circa 250.000 abitanti, ed è delimitata immediatamente a sud dalle catene montuose
delle Madonie e dei Nebrodi. Da ciò si evince la posizione baricentrica della struttura di Cefalù, al
confine tra la provincia di Palermo e la provincia di Messina;
l'ospedale "Hsr G. Giglio" di Cefalù è una struttura pubblica a servizio di un territorio molto vasto, non
di certo inferiore, per numero di parti, per efficienza e per professionalità, ad altri centri nascita. Nel
2014 il totale dei parti è stato di 420 con un incremento, rispetto al 2013, di circa il 15 per cento. Si
prevede un ulteriore trend di crescita nei primi mesi del 2015, con circa 20 parti in più rispetto all'anno
precedente. Inoltre, non si è registrato nessun caso di mortalità neonatale e perinatale negli ultimi 5
anni; circa 10 neonati sono stati trasferiti a Palermo nel corso del 2014 nei giorni successivi al parto,
durante osservazione, con dimissione nei giorni successivi al trasferimento senza nessuna complicanza
imputabile al peripartum. Alla luce di questi dati si rileva che l'ospedale è una struttura che ha
dimostrato di saper crescere in qualità e nel numero di parti;
per quanto attiene ai tagli cesarei, si evidenzia che, in controtendenza rispetto al dato regionale sul
numero di interventi, la struttura di Cefalù conta già una percentuale di tagli cesarei pari a circa il 20
per cento, notevolmente inferiore quindi alla media regionale ed in linea con gli obiettivi del piano
sanitario della Regione Siciliana;
Senato della Repubblica
Pag. 276
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
l'ospedale di Cefalù dispone poi di un'assistenza completa nelle 24 ore, presentando tutti i requisiti
indispensabili per la sicurezza delle partorienti e dei neonati quali: ginecologo di guardia, pediatra
neonatologo di guardia, ostetrica di guardia, anestesista di guardia, terapia intensiva, unità di terapia
intensiva cardiologica, centro trasfusionale e radiologia con TAC e RM attivi sulle 24 ore, laboratorio
d'analisi e reparti di cardiologia, chirurgia generale e medicina interna, nonché assistenza di psicologia
clinica con servizio dedicato all'ostetricia sempre disponibile. L'unità operativa, con una dotazione di
12 posti letto e un day hospital, conta un organico di 8 ginecologi, 4 pediatri, 6 ostetriche, 6 infermiere
professionali, 3 operatrici socio-sanitarie e una puericultrice;
presenta inoltre un'assistenza ostetrico-ginecologica attiva 24 ore su 24, a differenza dei punti nascita
di Termini Imerese e Petralia (Palermo) che possono contare invece solo sulla reperibilità. Tutti questi
elementi dimostrano che la dotazione organica, strumentale e strutturale del punto nascita di Cefalù
risulta essere ben superiore rispetto ai minimi richiesti dalla normativa;
in data 3 marzo 2015 la conferenza dei sindaci del distretto socio-sanitario 33, composta dai sindaci di
Cefalù, Lascari, Gratteri, Campofelice Di Roccella, Collesano, San Mauro Castelverde, Castelbuono,
Isnello e Pollina, con la partecipazione dei presidenti dei Consigli comunali e dei capigruppo
consiliari, preso atto delle notizie diffuse a mezzo stampa sulla chiusura di alcuni punti nascita, fra cui
quello presso l'ospedale "Hsr G. Giglio" di Cefalù, interpretando la forte richiesta che si levava dal
territorio, chiedevano al presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ed all'assessore per la
salute, Lucia Borsellino, di sospendere, ove già emanato, il provvedimento di chiusura del punto
nascita presso l'ospedale "Hsr G. Giglio";
in merito il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha dichiarato che il provvedimento non tiene in
alcun conto delle esigenze del territorio. Lo stesso sindaco ha asserito che una soluzione potrebbe
essere la creazione di una rete con gli ospedali di Palermo "Civico", "Cervello" e "Villa Sofia", oggi
soci della nuova fondazione "Hsr G. Giglio";
in data 3 aprile 2015 è stato consegnato al Ministero della sanità un documento redatto dal "Comitato
per il centro nascite Madonie e Nebrodi", composto da privati cittadini dei diversi comuni interessati,
avente ad oggetto la richiesta di deroga per il mantenimento del punto nascita della fondazione "Hsr G.
Giglio" di Cefalù,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti rappresentati e quali siano le sue valutazioni in
merito;
se non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia concessa una
deroga, prevista dalla vigente normativa, per il mantenimento del punto nascita dell'ospedale "Hsr G.
Giglio" di Cefalù, onde evitare gravissimi disservizi alla popolazione del territorio e in particolare alle
partorienti che dovrebbero percorrere decine e decine di chilometri prima di poter giungere a un punto
che garantisca loro adeguata assistenza.
(3-01838)
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI,
BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI,
DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON,
MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA,
SERRA, TAVERNA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute Premesso che:
la provincia di Caserta, come evidenziato in una relazione dell'Arpac redatta nel settembre 2009
relativamente alla raccolta e al trattamento delle acque reflue, è divisa in 2 grandi aree, di cui una
compresa tra il confine della provincia di Napoli e il fiume Volturno, per un totale di 40 comuni,
servita dai 4 depuratori regionali di Marcianise (aArea casertana), Orta di Atella (Napoli nord), Villa
Literno (foce Regi Lagni) e Acerra, e l'altra annoverata tra il Volturno e l'area est dei monti Tifatini,
che include 40 comuni dotati di impianti di depurazione comunali e 4 consorziati tra loro che
usufruiscono dell'impianto di depurazione di Vitulazio;
Senato della Repubblica
Pag. 277
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
nella relazione il computo dei comuni serviti da impianti di depurazione regionali, comunali e
consortili evidenzia che, dei 104 comuni della provincia di Caserta, 85 risultano dotati del servizio di
depurazione, mentre i restanti 19 ne sono totalmente sprovvisti;
l'indagine alla base della relazione Arpac ha individuato, inoltre, 178 punti di immissione nelle reti
fognarie di cui: 54 autorizzati e 124 sprovvisti di autorizzazione. Parimenti, risultano carenti di
autorizzazione diversi impianti fuori uso e/o funzionanti solo parzialmente;
l'analisi degli impianti, relativamente alla tecnologia di funzionamento, alla funzionalità, e alle
caratteristiche dei reflui in ingresso, e al trattamento dei fanghi prodotti, ha portato i tecnici dell'Arpac
a concludere, come si legge alla fine del paragrafo 5.5, "che l'assenza di prescrizioni tecniche minime
nelle gare d'appalto per l'assegnazione della gestione, aggiudicate esclusivamente col sistema del
ribasso, ha portato nella generalità dei casi a un servizio di gestione molto scadente";
dalla relazione sulle indagini in materia ambientale condotte dalla Procura di Santa Maria Capua
Vetere presentata il 18 marzo 2014 nel corso dell'audizione del procuratore della Repubblica dottor
Lembo presso la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica risulta
che alle 178 reti fognarie tra gli scarichi di acque reflue urbane si aggiungono 92 senza depuratore e 86
con depuratore di cui 33 funzionanti, 38 parzialmente funzionanti, 8 fuori uso e 10 in costruzione;
considerato che:
uno dei casi espressamente riportati nella relazione Arpac, in riferimento alla mancanza di regolare
funzionamento degli impianti comunali, è quello relativo a Pignataro Maggiore (Caserta), per il quale
le cause sono ricondotte all'ipotesi di presenza di errori progettuali, costruttivi e di gestione della rete
fognaria;
la mancanza di regolare funzionamento, per l'impiantistica sia comunale che regionale (solo l'impianto
di Marcianise risulterebbe in buone condizioni) ha comportato che, tra i parametri di riferimento per la
valutazione del carico inquinante sia ricompreso quello a più elevata percentuale di non conformità,
l'"Escherichia coli", a dimostrazione che la fase di trattamento più semplice dei reflui è quella che
presenta maggiori irregolarità, con conseguente forte rischio di inquinamento per i corpi idrici ricettori
come i fiumi Volturno e Garigliano, ovvero il canale dei Regi Lagni, tutti sfocianti nel tratto di costa
casertano del litorale Domitio;
considerato inoltre che:
dal 1° ottobre 2012 alla Regione Campania nella gestione degli impianti di collettamento e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, foce Regi Lagni e Cuma è subentrato il commissario
delegato, fino al 30 novembre 2014, con il compito di adeguare gli impianti stessi alla normativa
vigente in materia;
ad oggi, non essendo intervenuta una proroga del commissariamento, vige un regime di prorogatio;
considerato altresì che:
le condizioni di mal funzionamento delle reti fognarie e dell'impiantistica di depurazione sono state più
volte, in questi anni, oggetto di segnalazioni da parte di associazioni impegnate in campo ambientalista
e di semplici cittadini costretti a pagare una tassa di smaltimento per le acque reflue senza di fatto
usufruire di un adeguato servizio;
di recente (15 gennaio 2015), sulle pagine dei media locali e nazionali è stata riportata la notizia
dell'inchiesta svolta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere tra il 2011 e il 2013 che ha portato
all'emanazione di avvisi di garanzia a carico di decine e decine di sindaci, amministratori e tecnici
comunali e svariati imprenditori, tutti accomunati dalle accuse di scarsa attenzione per l'ambiente, e
quindi per la salute dei cittadini;
per i 13 sindaci indagati, attualmente in carica, vi sono le accuse di violazione degli obblighi connessi
alla propria carica, consistenti nell'omissione di procedere al trattamento delle acque fognarie con la
conseguenza di determinare l'inquinamento dei corsi d'acqua nei quali confluivano le fogne cittadine;
considerato per di più che:
per iniziativa della Provincia di Caserta è stata apposta, in località Castel Volturno alla foce dei Regi
Lagni, una griglia, con la funzione di arrestare gli eventuali rifiuti solidi grossolani transitanti nei
Senato della Repubblica
Pag. 278
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
canali; l'opera ha avuto un costo di circa 2.000.000 euro ed è entrata in funzione nel 2013;
dalla recente audizione del procuratore della Repubblica facente funzioni del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Raffaella Capasso, svoltasi il 14 gennaio 2015 presso la Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, si evince: "Potremmo affrontare ora una
piccola problematica, peraltro preoccupante, che fa capire come certe volte si fanno le cose in questo
nostro benedetto Paese: è stata apposta una griglia alla foce dei Regi Lagni, in località Castelvolturno,
per bloccare tutti i residui più grossolani. È iniziativa sicuramente positiva, di per sé. La provincia
realizza questa griglia; spende 2 milioni di euro e la predispone. Sennonché, la griglia funziona due
estati, il 2013 e il 2014. Poiché nessuno provvede alla pulizia della griglia, nessuno la manutiene
(essendo le spese di manutenzione pari a 700.000 euro all'anno, nessuno vuole accollarsele, neanche la
provincia, che però ha preso l'iniziativa), adesso quella griglia fa «effetto diga», cioè l'acqua si ferma lì
e straripa col carico antropico e comunque certamente non sempre perfettamente pulito che porta con
sé";
considerato infine che la disfunzione nella gestione dell'impianto di depurazione di Regi Lagni genera
una grave situazione di pericolo per la tutela dell'ambiente, della salute e dell'igiene pubblica, per la
sicurezza delle persone e delle cose,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria area di competenza, siano a conoscenza della vicenda
descritta che tra i singhiozzi dell'informazione locale e nazionale si protrae ormai da molti anni,
condannando non solo i cittadini della provincia di Caserta a pagare per un servizio evidentemente
inadeguato alle proprie necessità, ma soprattutto a contribuire in maniera importante al determinarsi di
una condizione ambientale che, ad avviso degli interroganti, non può e non deve più restare trascurata
poiché la contaminazione dei corpi idrici e conseguentemente delle acque di balneazione comporta
forti ricadute, da un lato sullo stato di salute dell'ecosistema fluviale e marino nonché dei cittadini e
dall'altro sul comparto economico collegato alle attività turistiche del litorale;
se ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, sollecitare la Regione Campania ad
intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire una funzionale gestione degli impianti di
collettamento e depurazione, in particolare intervenendo con misure di manutenzione o in caso di
necessità anche di riprogettazione della griglia apposta alla foce dei Regi Lagni, in quanto a parere
degli interroganti la spesa di circa 58.000 euro mensili per la sola manutenzione risulta oltremodo
eccessiva;
se ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di dover intervenire con urgenza affinché tutte le
immissioni di origine industriale sia nei collettori fognari che nei Regi Lagni vengano interrotte
immediatamente, in quanto gli impianti di depurazione, essendo progettati per la ricezione dei reflui di
tipo urbano e di tipo civile, non sono in grado di effettuare alcuna depurazione su di loro, ma di contro
ne vengono danneggiati gravemente per lunghissimi periodi, causando dunque l'interruzione del
funzionamento dell'impianto, e il sistema dei Lagni non è soggetto ad alcuna depurazione, essendo
esso in origine preposto al solo smaltimento delle acque pluviali, per cui tutto quello che viene
abusivamente immesso in tali canali arriva direttamente in mare;
se intendano adottare iniziative di competenza al fine di agevolare la realizzazione delle necessarie ed
urgentissime opere di manutenzione straordinaria delle reti di canali e condotte, nonché garantire
l'attuazione degli interventi di ordinaria manutenzione;
se intendano assumere iniziative di carattere normativo al fine di semplificare la normativa che
disciplina la gestione della rete così come richiesto anche dal commissario delegato in sede di
audizione presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato il
25 novembre 2014;
se risulti quale sia lo stato di attuazione del grande progetto di risanamento ambientale e
valorizzazione dei Regi Lagni finanziato dal fondo POR FESR 2007-2013, per un costo complessivo
di 230.000.219 euro, in particolare degli interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di
depurazione di foce Regi Lagni per un importo di 36.040.450 euro (per i comuni di Aversa, Cancello
Senato della Repubblica
Pag. 279
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
Arnone, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa,
Frignano, Grazzanise, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino,
Santa Maria la Fossa, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano), degli
interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione dell'area casertana per un importo
di 36.737.450 euro (per i comuni di Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Curti, Macerata
Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco, San
Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, San Marco Evangelista), degli interventi di adeguamento
funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli nord per un importo di 44.154.050 euro, degli
interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Acerra nord per un importo di
33.531.250 euro e degli interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli
ovest (impianto di Cuma) per un importo di 49.109.590 euro oltre a diversi collettori, come approvato
da delibera della Giunta n. 122 del 2011 della Regione Campania.
(3-01839)
MIRABELLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
le regole in vigore all'aeroporto "G. Clerici" di Milano-Bresso hanno sempre limitato il traffico ai
piccoli aerei da turismo, in quanto le dimensioni della pista e dello stesso scalo sono molto piccole e
non adatte a ospitare velivoli di grandi dimensioni, così come il servizio antincendio di cui l'aeroporto
di Bresso dispone non è adeguato ad aerei di notevoli dimensioni;
a quanto risulta all'interrogante nei giorni tra l'11 e il 12 aprile 2015, per 2 volte, è stato notato atterrare
nell'aeroporto di Bresso un bimotore "Beechcraft King Air" turboelica di fabbricazione americana,
lungo 17 metri con 9 passeggeri in arrivo e in partenza per la Germania;
il volo sarebbe stato autorizzato da una nota informativa diffusa dall'Enac, in data 25 giugno 2014, con
la quale si autorizzava l'effettuazione di servizi aerotaxi sugli aeroporti aperti al traffico civile di
aviazione generale non provvisti del certificato di aeroporto rilasciato dall'Enac, senza limitazioni, a
meno di quelle tecniche operative derivanti dalla compatibilità della pista con le specifiche prestazioni
dei velivoli interessati e della mancanza di tutta una serie di dotazioni di sicurezza;
gli organi di stampa hanno fatto circolare il messaggio che quanto avvenuto è un'anteprima di ciò che
potrebbe succedere a Bresso nei mesi in cui si svolgerà l'Expo;
considerato che:
l'aeroporto di Bresso, già da tempo oggetto di contestazioni dovute all'eccessivo inquinamento
acustico, è situato in una zona abitata e all'interno del parco Nord di Milano (parco regionale
lombardo), per cui i voli che vi transitano causano disagi agli abitanti e disturbo all'ecosistema
ambientale del parco;
a partire dal 1997, è stato definito un protocollo di intesa che ha comportato la cessione di una parte
delle aree di pertinenza dell'aeroporto al parco Nord e lo stesso protocollo, al fine di garantire il minor
impatto possibile della struttura sul parco e sulle abitazioni vicine, ha portato allo spostamento della
piattaforma per l'elisoccorso e altre strutture funzionali dell'aeroporto;
ci sono atti che attestano, da parte di tutti gli enti locali interessati e della stessa Regione Lombardia, il
blocco del progetto di collocare in tale ambito un hub elicotteristico funzionale a svolgere un servizio
di aerotaxi tra Milano e l'aeroporto di Malpensa;
considerato, inoltre, che in data 24 settembre 2014, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 3-01139 del 25 luglio 2014 riguardante l'aeroporto
di Bresso, durante una seduta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, aveva confermato la volontà del Governo e di Enac di non realizzare nuove infrastrutture
nell'aeroporto di Bresso ed escluso ogni ipotesi di hub elicotteristico nel parco Nord;
visto che durante Expo 2015 il parco Nord Milano sarà anche sede di iniziative che valorizzeranno la
biodiversità presente nel parco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le motivazioni che hanno indotto l'Enac ad
emanare la nota informativa del 25 giugno 2014 e se ritenga che le disposizioni in essa contenute siano
Senato della Repubblica
Pag. 280
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
applicabili a tutti i piccoli aeroporti non provvisti del certificato di aeroporto ed in particolare a quelli
privi di adeguate piste di atterraggio e di adeguate dotazioni di sicurezza;
se in particolare sia a conoscenza della situazione dell'aeroporto di Bresso e se intenda attivarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per dare seguito a quanto affermato in tutti i protocolli già in
precedenza firmati, con cui veniva stabilito che all'interno dell'aeroporto di Bresso non vi sarebbe stato
alcun servizio aerotaxi, così da garantire reali condizioni di sicurezza per i passeggeri e per gli abitanti
delle zone limitrofe, oltre che la tutela dell'ecosistema ambientale del parco Nord di Milano.
(3-01840)
SERRA, BERTOROTTA, MORONESE, PAGLINI, AIROLA, SANTANGELO, MORRA - Al
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
da notizie di stampa si è appreso che il Comune di Chiaravalle (Ancona) adottava nell'anno 2010 la
delibera con la quale l'amministrazione disponeva, parrebbe in modo non del tutto regolare, della
millenaria abbazia di Santa Maria in Castagnola al fine di agevolare la costruzione della strada di
accesso ad un centro commerciale ancora in fase progettuale. L'abbazia attualmente è sede
parrocchiale retta dalla diocesi di Senigallia. In buona sostanza, a pochi passi dal chiostro, le cui
origini risalgono al XII secolo, è previsto un progetto volto alla realizzazione della strada di accesso ad
un centro commerciale, che dovrebbe sorgere accanto all'abbazia cistercense, proprio nel cuore della
città;
sulla questione è stata avviata un'indagine dall'autorità giudiziaria, che ha preso origine dall'esposto
presentato da un ex consigliere comunale, Ennio Mencarelli, sulla base dell'assunto che il bene,
essendo sottoposto a vincolo di indisponibilità, sia inalienabile;
il chiostro del complesso cistercense è adiacente all'area dell'ex Fintecna-Cral ora Servizi Srl,
proprietaria dell'area ove s'intende realizzare il discusso progetto. Quest'ultimo, già posto all'attenzione
della vecchia amministrazione, è stato respinto dalla nuova Giunta del sindaco Damiano Costantini;
risulta agli interroganti che il Comune di Chiaravalle, nel mese di maggio 2010, adottava la delibera
con la quale cedeva (per 99 anni) alla parrocchia il diritto di superficie, ex articolo 952 del codice
civile, su 800 metri quadrati del monastero millenario. Lo stesso era stato venduto circa 30 anni fa
dallo Stato al Comune per 400 milioni di lire con il vincolo di destinazione pubblica;
occorre rilevare che nella delibera veniva previsto che, contemporaneamente alla costituzione del
diritto di superficie in capo alla parrocchia, la stessa avrebbe dovuto costituire lo stesso diritto a favore
del Comune nell'area esterna al chiostro e denominata "Orto dei preti", area adiacente al muro
perimetrale del chiostro e confinante con l'area ex Cral - Fintecna, oggi area della Servizi Srl;
il valore del chiostro, restaurato attorno all'anno 2000 con fondi pubblici, ammonterebbe a circa
900.000 euro, il terreno acquisito dal Comune, circa 2.000 metri ove vi sono gli orti dell'abbazia,
varrebbe, invece, un decimo del monumento;
l'"Orto dei preti", secondo il progetto, verrebbe trasformato in una strada a doppia corsia, l'unica, a
quanto risulta agli interroganti, in grado di accogliere il traffico dei mezzi pesanti che dovranno
conferire le merci al centro commerciale. Non vi sono, infatti, altri accessi utili impiegabili. La strada
di servizio verrebbe edificata a circa 3 metri dall'antico monastero;
considerato che:
l'allora sindaco Daniela Montali, a fine 2011, chiedeva alla Soprintendenza l'autorizzazione per la
cessione del diritto di superficie alla parrocchia, ente privato, senza peraltro valutare la problematica in
relazione alla sussistenza del vincolo di indisponibilità del bene che fa parte del demanio pubblico, ex
articolo 822 del codice civile, ed è inalienabile. Esso, infatti, non può costituire oggetto di diritti a
favore di terzi, come disposto dall'articolo 823 del codice civile, salvo i casi espressamente previsti
dalla legge. Nell'estate 2012 la Soprintendenza, tuttavia, forniva l'autorizzazione richiesta,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato, o
intenda adottare, dei provvedimenti o iniziative, anche di carattere normativo, al fine di tutelare un
bene di particolare pregio appartenente al patrimonio storico e culturale italiano.
(3-01841)
Senato della Repubblica
Pag. 281
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
LUMIA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la Sicilia è letteralmente divisa in 2 a causa dell'interruzione della più importante arteria di
comunicazione stradale che collega le principali città dell'isola. Il 10 aprile 2015, infatti, si è verificato
il cedimento di un pilone che ha fatto incrinare il viadotto "Himera", al chilometro 61 dell'autostrada
Palermo-Catania tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, rendendolo quindi inagibile;
il cedimento è stato causato dall'avanzare di un fronte franoso di circa 300 metri in atto da ben 10 anni
sulla strada provinciale Scillato-Caltavuturo che costeggia l'autostrada. Diversi milioni di metri cubi di
detriti hanno investito 3 piloni del viadotto "Himera". Uno di questi si è spezzato alla base e
inclinandosi ha causato l'avvallamento della carreggiata, in direzione Palermo, che a sua volta
minaccia quella accanto. Al momento, quindi, il traffico è interrotto su entrambi i sensi di marcia;
solo grazie ad una fortunata coincidenza non ci sono state vittime, visto che al momento in cui si è
verificato il cedimento il tratto di autostrada risultava aperto al transito. Dalle prime ricostruzioni fatte
dalla stampa le autorità competenti al controllo diretto non hanno mai rilevato il problema e non sono
mai intervenute, nonostante alcune amministrazioni locali avessero segnalato la necessità più volte;
la situazione è drammatica per alcuni comuni. In particolare Caltavuturo è semiisolato a causa di
un'altra frana lungo la strada provinciale 24 che collega il centro abitato con lo svincolo di Scillato;
non vi sono solo problemi per la viabilità, perché il cedimento del pilone ha danneggiato anche i cavi
della fibra ottica che serviva il distretto telefonico di Cefalù, mettendo fuori uso le linee di un'intera
area delle Madonie, in provincia di Palermo, che comprende i centri di Ganci, Geraci siculo, Petralia
sottana, Petralia soprana, Polizzi Generosa, Castellana sicula, Cerda e Caltavuturo;
dalle prime verifiche fatte dai tecnici dell'Anas i lavori di ripristino dell'autostrada rischiano di essere
molto lunghi e costosi, visto che si prevede la demolizione delle 4 campate del viadotto Himera e la
loro ricostruzione. Questo ovviamente dopo aver arrestato la frana e messo in sicurezza il terreno
circostante;
i disagi per gli automobilisti sono notevoli. I percorsi alternativi, infatti, non offrono soluzioni
dignitose. Si tratta spesso di strade secondarie in cattive condizioni che allungano i tempi di
percorrenza di almeno un paio d'ore e non adatte al transito dei mezzi pesanti. Mentre i danni
all'economia dell'isola sono incalcolabili se si considerano le ricadute negative sul comparto del
turismo e sul trasporto delle merci;
purtroppo si tratta dell'ultimo di una lunga serie di crolli che hanno riguardato la rete stradale siciliana.
Solo qualche mese fa aveva suscitato grande clamore il crollo del viadotto "Scorciavacche", sulla
statale Palermo-Agrigento, inaugurato nel periodo di Natale 2014 e crollato dopo appena una
settimana. Nel febbraio 2013 era crollata una porzione del viadotto "Verdura" nei pressi di Ribera,
lungo la strada statale 115 che collega Agrigento con Sciacca. A distanza di qualche mese nei pressi di
Licata, in provincia di Agrigento, sulla strada statale 626 che collega Campobello di Licata, Ravanusa
e Canicattì le carreggiate di un ponte si avvallarono a causa di un cedimento delle travate;
proprio ieri, in data 13 aprile 2015, il presidente dell'Anas Pietro Ciucci ha annunciato le dimissioni a
partire dall'assemblea di approvazione del bilancio 2014, che si terrà a metà maggio. Tali dimissioni,
che sono state apprezzate dal Governo, non possono certo chiudere il capitolo dell'accertamento delle
responsabilità sul cedimento del viadotto "Himera" e sui numerosi problemi infrastrutturali verificatisi
in questi anni alle strade e autostrade in Sicilia gestite dall'Anas,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine al fine di accertare tutte le responsabilità di chi
aveva il compito di controllare lo stato delle strade e delle autostrade e di intervenire al fine di
scongiurare cedimenti e crolli;
se in particolare intenda accertare le responsabilità di chi ha gestito la manutenzione sull'autostrada
Palermo-Catania e di chi sarebbe dovuto intervenire per mettere in sicurezza la frana che ha
determinato il cedimento del pilone del viadotto Himera;
se ritenga opportuno istituire una task force di tecnici in modo da predisporre un progetto efficace, un
programma scadenzato dei lavori per il ripristino dell'autostrada e nel frattempo trovare delle soluzioni
Senato della Repubblica
Pag. 282
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
alternative che riducano al minimo i disagi per gli automobilisti;
se ritenga di destinare immediatamente le risorse necessarie per la progettazione e la realizzazione
delle attività di demolizione e ricostruzione;
se intenda attivarsi, al fine di modificare la normativa sugli appalti ed in modo più specifico il
meccanismo del ribasso, a giudizio dell'interrogante perverso, che, prima induce le imprese a ridurre
oltremodo i costi di realizzazione delle opere al fine di aggiudicarsi i bandi e, dopo, le spinge a
risparmiare sui materiali e sui lavori compromettendo così la qualità dell'opera;
se ritenga di intervenire al fine di migliorare il sistema dei controlli durante l'esecuzione dei lavori
delle opere, il sistema dei collaudi e della manutenzione delle infrastrutture pubbliche.
(3-01843)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ORRU', FILIPPI, RANUCCI, Stefano ESPOSITO, CARDINALI, BORIOLI, SOLLO, FAVERO,
PADUA, BIANCO, MINEO, LUMIA, FABBRI, DI GIORGI, GRANAIOLA, MOSCARDELLI,
CANTINI, VALDINOSI, MATTESINI, AMATI, SCALIA, LUCHERINI, GUERRIERI PALEOTTI Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il 10 aprile 2015 una frana ha colpito il versante a monte della carreggiata della A19 Palermo-Catania,
al chilometro 57,500 del viadotto Himera, a 500 metri dallo svincolo di Scillato, compromettendo la
viabilità dell'isola. Il movimento franoso ha coinvolto almeno 3 piloni del viadotto, uno dei quali si è
inclinato determinando un forte spostamento dell'impalcato nella direzione della carreggiata, in
direzione Palermo;
a seguito di tale cedimento, la Sicilia è letteralmente paralizzata e divisa in 2, anche in considerazione
del fatto che alcune zone interne sono già da tempo isolate, nella zona delle Madonie, per le frane
provocate dal maltempo delle ultime settimane;
per evitare di percorrere il viadotto pericolante, il traffico viene deviato su vecchie strade interne
falcidiate da frane, crolli e buche, che presentano un dissesto peggiore a quello precedente alla
costruzione dell'autostrada in Sicilia 40 anni fa;
dalle prime rilevazioni tecniche condotte e secondo quanto riportato dalla stampa è emerso che il
viadotto Himera è destinato a crollare per cedimento naturale o perché verrà abbattuto e poi ricostruito
a causa del danno irreparabile;
da quanto risulterebbe, reso noto dagli organi di stampa, probabilmente passeranno anni per
ripristinare la percorribilità della A19 Palermo-Catania e i lavori non riguarderanno solo la campata,
ma anche il tratto della statale 120 Scillato-Caltavuturo dove si è verificato l'ultimo movimento lungo
la frana aperta 10 anni fa e dove la strada si è abbassata e a valle si è formata una voragine. Infatti, la
frana, iniziata nel 2005, è stata oggetto di un'indagine geologica, ma non sarebbe mai stato effettuato
alcun intervento, sebbene la situazione fosse chiara già da 10 anni e sarebbe stato necessario progettare
opere di contenimento per evitare l'allargamento del fronte franoso;
di fatto, l'autostrada A19 rimane chiusa nel tratto compreso tra Scillato e Tremonzelli, in entrambe le
direzioni, e pertanto la situazione resta gravissima, nonostante la decisione assunta dalla Regione,
Trenitalia e Rete ferroviaria italiana di anticipare di qualche settimana la circolazione di 2 treni in più
tra Palermo e Catania;
secondo la Coldiretti "per l'agricoltura la chiusura dell'autostrada A19 rappresenta l'ennesima
catastrofe", per i danni che si verificheranno a causa della chiusura di un pezzo di autostrada A19: "per
raggiungere la parte occidentale dell'isola si dovranno sostenere maggiori costi di trasporto che si
sommano al tempo necessario per raggiungere Palermo dalle strade alternative e il danno deriva anche
dallo stato delle arterie interne dove si susseguono frane e smottamenti dove i mezzi pesanti non
possono transitare. Infatti, per i tir che trasportano prodotti agricoli l'unica possibilità è l'autostrada
Messina Palermo che, per chi ad esempio deve partire da Ragusa, significa un viaggio di almeno
cinque ore";
inoltre, molte delle autolinee che collegano Palermo a Catania sono deviate su percorso tirrenico, via
Messina, attraverso le autostrade A20 e A18. Ciò significa che per andare da Palermo a Catania, e
Senato della Repubblica
Pag. 283
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
viceversa (prima circa 200 chilometri di autostrada diretta percorribili in 2 ore) serviranno almeno 3
ore. Inevitabili dunque gravi disagi per i passeggeri e le aziende di trasporto;
in queste ore, sui vari organi di stampa, si assiste ad un rimando di competenze e, al di là delle
opportune e inderogabili verifiche che dovranno essere fatte per stabilire gli eventuali livelli di
responsabilità e le eventuali omissioni a cui ricondurre l'evento, è chiaro che ciò che è accaduto è
l'ulteriore conferma di quanto sia fondamentale la conoscenza geologica del territorio, sia nella fase
propedeutica alla progettazione, sia in quella del monitoraggio successivo all'esecuzione dell'opera;
considerato che:
è necessario un intervento organico, sinergico, responsabile e condiviso nella gestione del territorio
regionale per prevenire simili disastri con opere di messa in sicurezza che consentano, oltre a garantire
prioritariamente l'incolumità dei viaggiatori, un risparmio notevole di costi;
la drammatica situazione della viabilità in Sicilia e dell'arretratezza dei collegamenti ferroviari tra l'est
e l'ovest della regione obbliga, infatti, ad un coordinamento costante e sinergico non più rinviabile tra
Stato e Regione al fine di affrontare, organicamente, tutti i problemi infrastrutturali, anche legati al
dissesto idrogeologico;
rilevato che:
l'evento accaduto il 10 aprile 2015 non è, purtroppo, il primo di una serie di cedimenti che hanno
coinvolto le infrastrutture viarie siciliane: nel maggio 2011, infatti, ad essere compromesso da un
cedimento strutturale importante fu il viadotto ferroviario Caltagirone-Gela. Stessa sorte sulla tratta
ferroviaria Trapani-Palermo via Milo nel febbraio 2013, evento per il quale la prima firmataria ha
presentato 2 atti di sindacato ispettivo più volte sollecitati stante la strategicità del percorso che collega
i 2 aeroporti (Trapani Birgi e Palermo Punta Raisi) della Sicilia occidentale, e ai quali non è stata data
ancora risposta;
il 2 febbraio 2013, lungo la strada statale 115 che collega Agrigento con Sciacca, in territorio di
Ribera, crollò una porzione del viadotto Verdura. Il ponte, allora, si squarciò a metà. In quella
circostanza non vi furono feriti solo perché qualche ora prima alcuni automobilisti avevano segnalato
un avvallamento e il ponte, in via precauzionale, era stato chiuso al traffico dalla polizia stradale;
l'8 luglio 2014 una campata del viadotto "Petrulla" fra Ravanusa e Licata, lungo la statale 626, è
crollato e 2 auto precipitarono nella scarpata sottostante; altre vetture furono coinvolte in incidenti a
catena, per fortuna senza vittime, nel tentativo di arrestare la marcia. Anche in questo caso, si trattava
di una costruzione relativamente giovane: l'apertura al traffico era avvenuta nel 1984;
il 7 gennaio 2015, la prima firmataria ha cofirmato un'interrogazione (4-03206) inerente al cedimento
strutturale del viadotto "Scorciavacche 2", sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento inaugurato ed
aperto alla circolazione solo 10 giorni prima del cedimento e cioè il 23 dicembre 2014. A tale atto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva dato seguito con risposta scritta del 23 gennaio 2015
informando che "la commissione ministeriale ha effettuato un sopralluogo sull'area, sottoposta a
sequestro dal 4 gennaio, alla presenza dei Carabinieri, del personale ANAS e del contraente generale;
ha quindi iniziato l'esame della documentazione consegnata da ANAS, dalla quale emerge, per ora,
che le indagini geognostiche preventive sono state eseguite. Rimane ancora da accertare se tali
indagini siano state svolte correttamente e se siano state sufficienti. Le responsabilità amministrative
saranno prontamente registrate e perseguite, nella piena consapevolezza della serietà delle
problematiche sollevate dall'episodio";
a distanza di un mese dal cedimento del tratto "Scorciavacche", se ne verificò un altro, ad appena 150
metri dal primo crollo. Alla data odierna si è ancora in attesa di conoscere le risultanze degli
approfondimenti e delle ulteriori indagini effettuate sul viadotto e sull'ulteriore cedimento,
si chiede di sapere:
quali azioni urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare, nell'ambito delle proprie competenze, al
fine di fare luce su quanto accaduto sull'autostrada A19 Palermo-Catania, per accertare le
responsabilità sul piano amministrativo, tecnico e disciplinare;
se sia a conoscenza del fatto che sul tratto del terreno interessato dal crollo siano state disposte
Senato della Repubblica
Pag. 284
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
adeguate indagini geologiche e geotecniche al fine di accertarne la consistenza e la tenuta e, agli esiti,
quali provvedimenti intenda intraprendere per fare chiarezza sui tempi e le modalità degli interventi e
per ripristinare celermente la viabilità ordinaria nel tratto di strada coinvolto dalla frana;
quali provvedimenti intenda adottare, di concerto con i soggetti interessati, per prevenire il verificarsi
in futuro di simili inaccettabili situazioni che mettono a rischio la vita dei cittadini e recano sconcerto
in relazione alle procedure di approvazione e controllo della realizzazione delle opere pubbliche nel
Paese;
se non ritenga opportuno inoltre, per quanto di competenza, sollecitare i soggetti interessati per
prevedere il potenziamento della viabilità su ferro e l'implementazione della rete infrastrutturale
secondaria della Regione;
se non intenda convocare urgentemente un tavolo di lavoro tra Ministero, ANAS, Regione, esperti e
tecnici interessati per monitorare e verificare l'intero stato delle infrastrutture stradali e ferroviarie
della Sicilia, con particolare riguardo ai tratti che già presentano criticità note o siano stati oggetto di
cedimenti e interruzioni.
(3-01842)
RICCHIUTI, TOCCI, PUPPATO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia Premesso che:
con l'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 è stato istituito il Fondo unico giustizia (FUG) sul quale
confluiscono il danaro contante e i beni mobiliari sottoposti a sequestro penale o amministrativo
oppure a confisca di prevenzione, e le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi
civili e delle procedure fallimentari;
si tratta di un fondo dinamico che dovrebbe custodire e gestire le ricchezze finanziarie della
criminalità, in attesa della confisca definitiva, in seguito alla quale il FUG devolve una parte di queste
alle spese del Ministero della giustizia, una parte alle spese del Ministero dell'interno e la restante alla
tesoreria generale dello Stato;
tale lodevole compito non è però svolto, nei fatti, come dovrebbe;
il FUG è amministrato da una società (Equitalia giustizia) partecipata al 100 per cento da Equitalia, la
quale, com'è noto, è partecipata a sua volta dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate);
Equitalia giustizia riscuote l'aggio del 5 per cento, a giudizio degli interroganti davvero eccessivo, sul
capitale, per costi operativi, che, in questa misura, non sono agevolmente spiegabili;
infatti i costi di gestione dovrebbero essere sostanzialmente fissi mentre, nei documenti resi accessibili
da Equitalia giustizia, essi crescono al crescere della massa gestita;
quanto poi alla resa di gestione, essa pare agli interroganti davvero insufficiente: su un totale
amministrato di circa un miliardo di euro in contanti, il rendimento nel 2013 (ultimo dato disponibile)
si attesta intorno al 2,70 per cento equivalente a 22.199.974 euro. Su questo importo i costi di gestione
e l'aggio di Equitalia giustizia hanno inciso per 5.992.053 euro;
il riparto della percentuale annuale delle risorse sequestrate versate da Equitalia giustizia al bilancio
dello Stato a titolo di "anticipazione" deve poi avvenire con un decreto ministeriale, ma l'ultimo
decreto risulta essere stato emanato nel 2012;
non risulta essere mai stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione
che prevede la vendita delle somme sequestrate in forma diversa dal contante di cui all'art. 6, comma
21-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, e all'art. 10, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011,
si chiede di sapere:
se risultino ulteriori decreti di riparto e assegnazione dei proventi del FUG;
quando sarà emanato il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decretolegge n. 78 del 2010 e del decreto-legge n. 98 del 2011;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di proporre in sede di Consiglio dei ministri una riduzione
dell'aggio per Equitalia giustizia;
Senato della Repubblica
Pag. 285
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
se non ritenga di disporre gli opportuni controlli ispettivi presso Equitalia giustizia per verificare gli
effettivi meccanismi amministrativi e gestionali della società.
(3-01844)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CENTINAIO, STEFANI - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
l'indagine "Mafia capitale" ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali
gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;
in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta il capo della "cosca" romana Salvatore
Buzzi spiegò che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche al
traffico di droga;
diverse inchieste, a partire da quella relativa al centro di accoglienza richiedenti asilo di Mineo
(Catania), mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici
corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;
anche dalla recente inchiesta giudiziaria di Ischia emerge il rapporto tra la politica corrotta e le
cooperative sociali. La cooperativa sociale CPL Concordia coinvolta nell'inchiesta sugli appalti
truccati con sede legale a Modena operava su tutto il territorio nazionale. La CPL Concordia era molto
attiva nel territorio del Veneto e da quanto emerge dalle indagini aveva rapporti diretti con noti
esponenti del Partito democratico;
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, dall'inchiesta è emerso come anche
l'ex Ministro dello sviluppo economico Zanonato avrebbe beneficiato di un finanziamento per la
campagna elettorale proprio dalla cooperativa modenese;
le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il gap di intervento statale sulle
questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura
giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;
visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni
del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative,
si chiede di sapere quali provvedimenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano
adottare al fine di arginare il fenomeno della corruzione politica nel rapporto di malaffare sviluppatosi
nel tempo con le cooperative sociali.
(4-03782)
MORRA, BUCCARELLA, PETROCELLI, FUCKSIA, SANTANGELO, MORONESE, PUGLIA,
CAPPELLETTI, PAGLINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze - Premesso che, a
quanto risulta agli interroganti:
gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria hanno attualmente nel loro
organico 6 unità di personale definite a tempo indeterminato: il dottor Oldani Rocco Mesoraca per la
Giunta regionale, e i dottori Romano Pitaro, Gianfranco Manfredi, Cristina Cortese, Laura Lombardo e
Filippo Diana per il Consiglio regionale;
il dottor Mesoraca è stato assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977 e in data 31 marzo 1995 si è
dimesso dalla pubblica amministrazione come risulta dal verbale d'ispezione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
il dottor Mesoraca, dal 1° aprile 1995, in violazione dell'art. 97 della Costituzione e delle leggi che
disciplinano l'accesso alla pubblica amministrazione, è stato assunto a tempo indeterminato, con
deliberazione del Consiglio regionale della Calabria (n. 484 /95), quale vice capo ufficio stampa;
lo stesso funzionario con la nuova assunzione è transitato dalla categoria C riservata agli impiegati
all'incarico di giornalista retribuito come vicecaporedattore prima e caporedattore poi, pur non essendo
di ruolo;
con decreto del 27 gennaio 2015 il dipartimento del personale della Regione Calabria ha trasferito il
dottor Mesoraca all'ufficio stampa considerandolo dipendente di ruolo, pur essendosi dimesso, come
risulta dagli atti probanti dell'ispezione citata, il 31 marzo 1995;
Senato della Repubblica
Pag. 286
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
inoltre, i 5 giornalisti dell'ufficio stampa del Consiglio regionale risultano tutti di ruolo pur non avendo
mai superato una selezione pubblica o un concorso, nemmeno riservato, dalla data della loro
assunzione;
la loro retribuzione media netta annuale supera gli 80.000 euro, in pratica molto di più di quanto non
guadagni un dirigente medico di secondo livello, con un costo complessivo per l'erario di oltre un
milione di euro annui;
a parere degli interroganti tale situazione viola palesemente gli artt. 3 e 97 della Costituzione e
sancisce atto di prepotenza verso tutti gli altri giornalisti calabresi e italiani in possesso dei requisiti
per poter accedere alle funzioni di addetto stampa;
la relazione del Ministero dell'economia ha evidenziato l'illegittimità di queste posizioni a cui vanno
aggiunte quelle di altri collaboratori assunti a tempo determinato, sia durante la gestione del dottor
Giuseppe Scopelliti, sia in quella attuale, in palese violazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e cioè senza alcuna evidenza pubblica preventiva, senza definizione degli incarichi e della
loro durata la cui natura, per genesi giuridica, è eccezionale e non immanente,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per intervenire sulle palesi illegittimità
costitutive dei 2 uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, al fine di rivedere
l'assunzione degli attuali componenti e di valutare il recupero delle somme percepite nonché per
adottare le opportune verifiche presso il dipartimento del personale della Regione e l'ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale della Calabria;
se non ritenga che sussistano i presupposti, in presenza di danno erariale, per l'attivazione nelle sedi
opportune delle azioni risarcitorie dinanzi alla magistratura contabile nei confronti di quanti, nel potere
politico e burocratico delle Giunte regionali e degli uffici di Presidenza del Consiglio regionale della
Calabria, hanno avallato eventuali illegittimità.
(4-03783)
ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA, SERRA, GIROTTO, CAPPELLETTI, SCIBONA, FUCKSIA - Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 16 febbraio 2010 il segretario all'ambiente e al territorio della Regione Veneto con la
comunicazione rubricata "oggetto: Art. 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Autorizzazione paesaggistica per i progetti soggetti al parere della Commissione per la salvaguardia di
Venezia" forniva ai 9 Comuni ricompresi nella conterminazione della laguna di Venezia, alle Province
di Venezia e di Padova e alle segreterie regionali competenti le seguenti indicazioni: «Ai sensi
dell'art.6 della legge n. 171/1973, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, relativamente ai
progetti ricadenti entro la Conterminazione lagunare, deve accertare che le opere da eseguirsi non
siano in contrasto con le finalità indicate dall'art. 1 della legge stessa (...) garantisce la salvaguardia
dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna (…)
Considerato che dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04, si ritiene opportuno
confermare che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia mantiene la competenza per il rilascio
del parere paesaggistico indicato dalla legge n. 171/1973 e s.m. e i. all'interno degli ambiti individuati
dalla legge stessa e che il parere della Soprintendenza è acquisito in sede di Commissione»;
in data 18 marzo 2010, sul tema "Autorizzazione paesaggistica per i progetti ricadenti nell'ambito della
Conterminazione lagunare vigente, sottoposti ai pareri della Commissione per la Salvaguardia di
Venezia ai sensi della legge n. 171/1973 e della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004", la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso confermava ai 9 Comuni della conterminazione
lagunare che «il parere di questa Soprintendenza (...) viene espresso in seno alla Commissione per la
Salvaguardia di Venezia»;
in data 28 luglio 2011, il presidente della Regione Veneto chiedeva al Presidente del Consiglio dei
Senato della Repubblica
Pag. 287
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
ministri e a 5 Ministri un parere in merito alle competenze della commissione di salvaguardia del
Comune di Venezia e in particolare «di valutare il ruolo assegnato alla Commissione per la
Salvaguardia di Venezia in materia di rilascio paesaggistica, con l'entrata in vigore (…) della nuova
disciplina in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo 42/2004 e della legge della Regione del Veneto del 26 maggio 2011 n. 10 in materia di
paesaggio»;
in data 11 novembre 2011, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
comunicava al presidente della Regione che «il 13 ottobre u.s. si è tenuta presto gli uffici di questa
Presidenza del Consiglio dei ministri una riunione tecnica con le suddette Amministrazioni, nel corso
della quale (…) i rispettivi rappresentanti hanno ritenuto condivisibili le considerazioni contenute nella
lettera del 28 luglio 2011(…). Per quanto attiene, infine, al ruolo ed alle competenze della
Commissione per la Salvaguardia di Venezia in materia paesaggistica, sembrerebbe che le stesse
debbano permanere, considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale (…), qual è
quella recata dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non possa derogare alla normativa
di carattere speciale, costituita dal complesso delle norme che disciplinano i poteri della stessa
Commissione»;
in data 9 febbraio 2012, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia faceva presente che: «Il nuovo
testo della norma [modifica del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42], in vigore dal 1° gennaio
2010, prevede, tra le altre cose, che "l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanisticoedilizio"»;
a partire dal gennaio 2010, 8 Comuni hanno inviato le richieste di parere paesaggistico alla
commissione di salvaguardia per gli interventi nell'ambito della conterminazione lagunare, tra i quali
anche i Comuni che hanno completato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al piano
d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV). Solo il Comune di Venezia, per le autorizzazioni
paesaggistiche, non segue la procedura prevista dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, non
invia le pratiche alla commissione di salvaguardia e segue invece l'iter e le procedure previste dalle
leggi ordinarie (articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, e
conseguente legge regionale n. 1 del 2009, modificata dalla legge regionale n. 26 del 2009, in
particolare da quanto previsto all'articolo 5),
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire se la legge speciale per Venezia n. 171
del 1973, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 1 e 6, mantenga la propria
validità giuridica per tutti i Comuni della conterminazione lagunare compreso il Comune di Venezia o
se vadano altrimenti applicate le competenze e le procedure della legge ordinaria (decreto legislativo n.
42 del 2004, art. 146) che, secondo il parere del Sottosegretario di Stato trasmesso in data 11
novembre 2011 e i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (9 febbraio 2012 e 27 novembre
2014), non avrebbe valenza per il territorio della conterminazione lagunare.
(4-03784)
SCIBONA, PAGLINI, CASTALDI, MANGILI, PUGLIA, AIROLA, FUCKSIA, CAPPELLETTI,
MONTEVECCHI, GIROTTO, SANTANGELO, GAETTI, GIARRUSSO, DONNO, MORRA,
CIOFFI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno (4-03785)
(Già 3-01251)
MORRA, ENDRIZZI, DONNO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA,
LEZZI, PAGLINI, TAVERNA, MORONESE, PETROCELLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti - Premesso che:
in contrada Santa Marina di Oriolo (Cosenza) abitano circa 80 residenti tra cui molti anziani e qualche
bambino;
la strada provinciale che collega la contrada al Comune di Oriolo ed al resto della Calabria è franata
all'altezza del chilometro 0+200 ed è interessata anche da altre frane multiple su tutto l'arco della sua
Senato della Repubblica
Pag. 288
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
lunghezza (7 chilometri);
la competenza è della Provincia di Cosenza che ormai da 2 anni ignora completamente qualunque
segnalazione fatta sia dai residenti che dal Comune di Oriolo;
la strada è stata recentemente chiusa con un'ordinanza e se non fosse per lo sbocco in Basilicata (nel
Comune di San Giorgio Lucano) i residenti sarebbero completamente isolati;
per raggiungere l'ospedale calabrese più vicino i cittadini dovrebbero percorrere più di 100 chilometri,
e un'ambulanza per arrivare dalla Calabria sino alla contrada impiega circa 2 ore. Inoltre in Basilicata
la clinica più vicina è quella di Policoro (Matera), a 40 chilometri di distanza;
considerato che:
attualmente sono in corso piccoli lavori di manutenzione (dopo molti solleciti della Protezione civile e
del Comune) per permettere un transito ridotto, ma la situazione, se resta tale, è destinata a peggiorare;
in data 4 marzo 2015 sul quotidiano on line "Paese24" veniva pubblicato un articolo in cui si davano
per disponibili 800.000 euro da investire nella viabilità comunale, ma a causa del patto di stabilità tali
fondi non possono essere utilizzati per risolvere i problemi che affliggono i cittadini di Oriolo;
per di più, recentemente, una frana ha bloccato per oltre un giorno la strada statale 481 tra Oriolo e
Cersosimo, dove in località Timpa del Corice una valanga di terra e fango ha invaso la carreggiata.
Dopo il lavoro dell'Anas e degli operai comunali la strada è stata riaperta al transito. Dalla parte
opposta, la "strada dei Cappuccini", che collega Oriolo al comune di Nocara, è chiusa al traffico ormai
da tempo. Per non parlare dello stato in cui versa la strada provinciale 156 che collega sempre Oriolo a
San Giorgio Lucano (Matera), alla Sinnica e, quindi, all'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
lungo la suddetta strada, che attraversa la contrada Santa Marina, abitano diverse famiglie e sono
presenti agriturismi e aziende agricole. La strada versa in condizioni critiche che diventano quasi
drammatiche in alcuni punti;
i proprietari degli agriturismi lamentano un ingente crollo degli affari, con l'ultima stagione estiva in
perdita, e le aziende agricole disagi nell'approvvigionarsi, con i fornitori che si rifiutano di attraversare
la strada in quanto "al km zero c'è una ordinanza della Provincia di Cosenza che vieta il passaggio ai
mezzi pesanti";
sempre sullo stesso quotidiano il 6 marzo veniva pubblicato un altro articolo dove si riportava la
decisione della Provincia di Cosenza di chiudere al transito dei mezzi la provinciale 156, mediante
un'apposita ordinanza, a causa delle forti piogge che stavano interessando anche l'alto Jonio cosentino;
alla citata ordinanza ha fatto seguito l'intervento del Comune di Oriolo che ha mandato una ruspa per
sistemare precariamente la strada per emergenze di qualsivoglia natura;
inoltre il Comune di Oriolo, nella persona del sindaco Giorgio Bonamassa e del vice sindaco Vincenzo
Diego, ha attivato il centro operativo comunale della Protezione civile, allertando anche i Carabinieri,
la Forestale, la Prefettura e la stessa Protezione civile regionale di Catanzaro per un supporto tecnico e
di uomini (nel caso in cui un'eventuale emergenza lo richiedesse);
successivamente, in data 10 marzo, il medesimo quotidiano on line ha pubblicato un articolo in cui si
spiega che i tecnici della Protezione civile regionale hanno provveduto a documentare la situazione
critica in cui versa la contrada Santa Marina (tuttora chiusa con un'ordinanza al chilometro 0+200),
inaccessibile dal versante calabrese. Pertanto l'unico sbocco per gli abitanti resta, a tutt'oggi, quello
lucano (sempre sulla strada provinciale 156) verso San Giorgio Lucano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga urgente intervenire per garantire alla cittadinanza le necessarie condizioni di sicurezza e
di vivibilità nonché scongiurare il rischio di isolamento prima che si verifichino disagi gravi dovuti
all'impossibilità di raggiungere le strutture sanitarie più vicine o che le aziende chiudano a causa
dell'impossibilità di rifornirsi;
se intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché la Provincia possa accedere ai fondi menzionati
al fine di garantire il ripristino della viabilità;
se sia a conoscenza del termine stabilito per la fine dei lavori.
Senato della Repubblica
Pag. 289
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
(4-03786)
CAMPANELLA, BENCINI, BOCCHINO, ORELLANA, CERVELLINI, MOLINARI, CASALETTO
, GAMBARO, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Premesso che:
nella giornata di venerdì 10 aprile 2015 nei pressi del viadotto "Himera" sull'autostrada A19 PalermoCatania una frana ha provocato il cedimento di un pilone che, spezzandosi alla base, e inclinandosi, si
è adagiato sull'altra campata;
il vistoso avvallamento formatosi a causa del cedimento, al chilometro 61 dell'autostrada PalermoCatania, tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli in direzione del capoluogo etneo, ha convinto i
tecnici dell'Anas a interrompere la circolazione sulla A19, in entrambe le carreggiate, per consentire i
sopralluoghi necessari;
la frana ha interessato anche la strada provinciale 24 che collega il centro abitato di Caltavuturo con lo
svincolo di Scillato. La strada, in caso di incidente lungo l'autostrada Catania-Palermo, viene
considerata una via alternativa, ma allo stato non può essere percorsa visto un fronte della frana di
oltre 200 metri;
dalle notizie di stampa risulterebbe che il pilone che ha ceduto sulla Palermo-Catania è stato investito
da una frana aperta 10 anni fa sulla strada provinciale Scillato-Caltavuturo che costeggia l'autostrada.
Il movimento, che ha un fronte di 300 metri e una lunghezza di quasi un chilometro, è ripreso a causa
delle piogge degli ultimi tempi. Un'enorme massa di terra è scivolata verso il greto del fiume Imera e
ha investito il pilone che si è incrinato;
dalle dichiarazioni del vice sindaco ed assessore per i lavori pubblici di Caltavuturo, Domenico
Giannopolo, il fenomeno, iniziato nel 2005, è stato oggetto di un'indagine geologica, la quale ha
evidenziato la necessità di realizzare opportune opere di contenimento per evitare l'allargamento del
fronte franoso. Opere da effettuarsi da parte della Provincia regionale di Palermo, che la stessa non ha
mai realizzato;
oltre a tutto ciò, le strade siciliane sono state interessate da ulteriori cedimenti significativi, che hanno
caratterizzato le infrastrutture siciliane negli ultimi anni: nel 2011 crolla una campata del ponte
"Geremia", lungo la strada statale 646 Caltanissetta-Gela; nel maggio 2011 una frana causa la chiusura
del ponte ferroviario sulla tratta Niscemi-Caltagirone; il 7 luglio 2014 crolla il viadotto "Petrulla", fra
Ravanusa e Licata, lungo la strada statale 626; il 2 febbraio 2013 cede una parte del viadotto
"Verdura", lungo la strada statale 115 che collega Agrigento con Sciacca e con alcuni paesi della
provincia di Trapani; a pochi giorni dal capodanno 2015 cede il viadotto "Scorciavacche", sulla
Palermo-Agrigento, una settimana dopo la sua inaugurazione;
considerato che:
il rischio che l'autostrada rimanga inagibile per anni comporterebbe seri problemi per i pendolari e
notevoli danni sul piano economico;
secondo la Coldiretti, per l'agricoltura la chiusura dell'autostrada A19 rappresenta l'ennesima catastrofe
visto che per raggiungere la parte occidentale dell'isola si dovranno sostenere maggiori costi di
trasporto che si sommano al tempo necessario per raggiungere Palermo dalle strade alternative. Il
danno deriverebbe anche dallo stato delle arterie interne dove, anche per carenza di manutenzione, si
susseguono frane e smottamenti e dove i mezzi pesanti non possono transitare;
per i tir che trasportano prodotti agricoli l'unica possibilità risulta essere l'autostrada Messina-Palermo
che per chi, ad esempio, deve partire da Ragusa, comporta un tempo di percorrenza di almeno 5 ore;
a parere degli interroganti è necessaria una sinergia tra il Ministero competente e le autorità locali, per
accelerare la progettazione e realizzazione dei necessari interventi stradali,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la sicurezza delle
strade siciliane ed evitare che simili accadimenti si ripetano e quali iniziative intenda portare avanti per
accertare le responsabilità su quanto accaduto;
se intenda mettere in campo finanziamenti, anche in via straordinaria, per potenziare la rete
Senato della Repubblica
Pag. 290
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
infrastrutturale della Sicilia.
(4-03787)
DI BIAGIO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Premesso che:
la tragedia delle foibe si configura come una piaga della storia dinanzi alla quale non solo l'Italia ma
l'Europa tutta deve fare ogni sforzo affinché la memoria sia coltivata e infonda nelle nuove generazioni
il seme della conoscenza, per troppo tempo dimenticato in ragione di storiche sovrapposizioni
ideologiche;
in tale prospettiva si inserisce la legge n. 92 del 2004, nota anche come "legge del ricordo" che
all'articolo 1, comma 1, riconosce «il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale»;
il comma 2 prevede che nella giornata di commemorazione siano previste «iniziative per diffondere la
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado» e sia altresì favorita,
«da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da
conservare la memoria di quelle vicende»;
a distanza di 10 anni dall'entrata in vigore della legge e malgrado la ricorrenza sia entrata, sebbene
timidamente, nel calendario celebrativo dello Stato appare evidente la mancanza di quello scenario di
condivisione culturale, istituzionale e politica auspicato originariamente dalla norma: infatti si ritiene
opportuno segnalare che annualmente la ricorrenza non si colloca in un clima di emancipazione storica
tale da legittimare la creazione di una memoria condivisa, scevra dai condizionamenti ideologici,
originario ed inderogabile obiettivo della legge del 2004;
purtroppo, segnatamente in occasione dell'ultima commemorazione, sono state registrate dichiarazioni
a giudizio dell'interrogante di stampo pseudo-negazionista, che contribuiscono a limitare i riverberi di
sensibilizzazione e conoscenza auspicati dalla legge, creando confusione ed opacità sulla memoria di
quei tragici eventi: tale orientamento lascia emergere la consapevolezza di quanto l'attuazione della
legge purtroppo resti ancora incompleta;
in questo scenario, si ritiene opportuno segnalare, a titolo di esempio, che l'Associazione nazionale
partigiani italiani (ANPI) ha avanzato una richiesta di sospensione dell'applicazione della legge n. 92
all'indomani della concessione da parte del Governo, in riconoscimento del "sacrificio offerto alla
Patria», di un'onorificenza per circa 300 vittime delle foibe;
di contro, l'atteggiamento delle istituzioni italiane rispetto alla commemorazione di questi eventi
continua a prendere la forma di momenti commemorativi che, sebbene doverosi e puntuali, si
concentrano esclusivamente nel giorno della memoria, dunque il 10 febbraio di ogni anno, non
proiettandosi in iniziative e progettualità di più ampio respiro realmente legittimanti un percorso di
edificazione di una memoria storica solida e condivisa;
particolarmente esemplificativa è l'analisi offerta dal Presidente emerito della Repubblica Giorgio
Napolitano , in un'intervista esclusiva rilasciata a Rai 3, il quale ha dichiarato che sulla persecuzione
degli italiani e sulle foibe «è calato ben presto, dagli anni '50 in poi, un silenzio ufficiale perché c'erano
delle ragioni geopolitiche che spingevano l'Italia ad avere un rapporto di particolare considerazione
con la Jugoslavia di Tito che aveva rotto con Stalin. Si pensò probabilmente che puntare i fari accesi
su quelle vicende orribili, che naturalmente erano state anche motivo di vergogna per chi le avesse
effettuate, non era conveniente»;
proprio al fine di consentire la difesa della memoria dei tragici eventi, sono previsti all'articolo 2 della
medesima legge specifici stanziamenti al museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, e all'archivio
museo storico di Fiume, che si configurano parte integrante della ratio della legge del ricordo;
malgrado siffatte premesse lo stanziamento di cui all'articolo 2 è stato oggetto di decurtazione ai sensi
dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, che ha previsto i "tagli lineari" su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto
Senato della Repubblica
Pag. 291
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
il capitolo 3631, tabella 13, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il quale
sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'archivio museo storico di
Fiume;
alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero, le risorse destinate al
finanziamento di cui alla legge n. 92 del 2004 risultano essere decurtate del 75 per cento con ovvie
quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'archivio museo, i cui progetti e
la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed
accademico sia in Italia che all'estero, soprattutto nei Paesi storicamente interessati dagli eventi;
appare evidente che le fondamenta sia esse storico-ideologiche che meramente finanziarie sulle quali è
stata varata la legge n. 92 del 2004 appaiono chiaramente compromesse con l'evidente rischio di
pregiudicare la mission stessa della legge e la cultura della conoscenza e della memoria così come
l'embrionale sensibilità storica che sono andate costruendosi in questi anni di iniziative e
coinvolgimento istituzionale,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per quanto di competenza, al fine di
dare piena attuazione alla legge n. 92 del 2004;
quali iniziative intendano intraprendere per diffondere la conoscenza dei tragici eventi e favorire, da
parte delle istituzioni e degli enti coinvolti, la realizzazione di studi, iniziative ed eventi volti a
preservare la memoria di quelle vicende e la conoscenza dello scenario storico che le ha determinate;
se intendano valutare la possibilità di un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore
dell'archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2004, al fine di
preservare lo strumento per eccellenza di diffusione, promozione e conoscenza degli eventi legati alla
tragedia delle foibe.
(4-03788)
Maurizio ROMANI, MUSSINI, BENCINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Premesso che:
la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, all'art. 1, comma 467, ha previsto l'estensione
alle Province ed alle città metropolitane dell'esclusione dal computo del saldo finanziario, rilevante ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015 e 2016, delle spese sostenute per
interventi di edilizia scolastica. La stessa deroga dal patto di stabilità è già prevista per i Comuni con
riferimento alle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, ai sensi
dell'art. 31, comma 14-ter, della legge n. 183 del 2011, così come modificata dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2014. La
disposizione ha il chiaro obiettivo di consentire la realizzazione di interventi di messa a norma delle
strutture scolastiche anche in deroga al patto di stabilità, al fine di tutelare l'incolumità fisica di alunni,
personale docente e non docente;
il dossier di "Cittadinanza attiva" del 2014 che ha monitorato un campione di 213 edifici scolastici di
ogni ordine e grado, in 14 regioni e 22 province, disegna un quadro preoccupante dal punto di vista
della sicurezza interna e della prevenzione. Gli ultimi rapporti di Censis e Legambiente segnalano che
il 65 per cento delle scuole si trovano in zone a rischio sismico mentre il 24 per cento degli edifici è
stato costruito in terreni a rischio idrogeologico. Queste percentuali diventano drammatiche se messe
in relazione con altri dati: dei 42.000 edifici scolastici presenti in tutta Italia, il 29 per cento non ha il
certificato di agibilità sanitaria, il 42 quello di agibilità statica, il 47 per cento non rispetta le norme
antincendio. Inoltre più del 60 per cento non è dotato di scale di sicurezza o di porte antipanico. Infine
secondo le stime del Censis più di 3.000 scuole a livello nazionale necessitano di interventi sulle
strutture portanti mentre in circa 7.000 istituti scolastici sarebbe necessario intervenire per ripristinare
tetti e coperture;
con l'approvazione in via definitiva, il 26 gennaio 2015, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, recante "Proroga termini previsti da disposizioni
legislative", si è approvata l'ennesima proroga, all'articolo 6, in materia di istruzione, relativa
Senato della Repubblica
Pag. 292
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
all'edilizia scolastica, laddove invece questa avrebbe un carattere d'urgenza;
considerato che:
risulta agli interroganti che la struttura della scuola dell'infanzia di via Toti dell'istituto comprensivo
statale "Filippo Lippi" di Prato, nonostante sia stata costruita solo nel 2006, presenti già gravi segni di
deterioramento. In particolare risultano delle evidenti crepe sui muri e la pavimentazione dell'istituto si
alza continuamente e viene sostituita ogni 6 mesi circa senza di fatto risolvere il problema in modo
definitivo. L'impianto di raffrescamento sembra non essere concluso e questo porta ad avere una
temperatura della scuola dai 25 fino ai 31 gradi con conseguente proliferazione di batteri ed una
maggiore incidenza nella diffusione di malattie infettive negli alunni. Anche le aree esterne sono fonte
di grandi preoccupazioni, in particolare lo stato degli alberi circostanti, alcuni dei quali sono caduti a
seguito degli eventi climatici del 5 marzo 2015, fortunatamente senza conseguenze per l'incolumità
degli alunni;
risulta infine che i genitori degli alunni abbiano più volte chiesto alla dirigenza scolastica di fornire
chiarimenti circa i certificati di agibilità della struttura ed abbiano più volte sollecitato interventi
duraturi di manutenzione senza ottenere alcuna risposta;
rilevato che nel corso dell'ultimo anno si è assistito ad una media di un crollo al mese, ultima solo in
ordine di tempo la vicenda della scuola elementare di Ostuni (Brindisi), struttura inaugurata il 12
gennaio 2014 dopo 4 anni di lavori di manutenzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno attivarsi per quanto di competenza al fine di incrementare in modo
sostanziale le risorse destinate all'edilizia scolastica;
se non ritenga urgente consolidare l'attuazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, avviata già dal
1996, come strumento di ricognizione dello stato in cui versano gli istituti scolastici nel nostro Paese.
(4-03789)
CROSIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
dalle verifiche effettuate dall'università di Firenze sulle strutture scolastiche di Cortona, in una
porzione della scuola della frazione di Terontola è risultato l'uso di cemento armato per un livello pari
solo ad un ottavo di quanto necessario. A seguito di queste verifiche tecniche tale porzione di scuola è
stata recentemente chiusa;
i cittadini residenti nella frazione di Fratta, costituiti in comitato, da tempo lamentano le precarie
condizioni di sicurezza dell'attuale edificio adibito a scuola in questa frazione con la paura dello sfratto
da parte del titolare dello stabile, e esprimono la loro contrarietà per la modifica della volontà
dell'amministrazione comunale che, in luogo della costruzione di una nuova scuola nella frazione, ha
optato per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Camucia, quindi nella frazione più grande
del comune, con una nuova struttura che dovrebbe ospitare, in virtù di una posizione considerata
centrale dalla stessa amministrazione comunale, anche gli alunni che attualmente frequentano le scuole
di Sodo e di Fratta;
i cittadini di Terontola, Fratta e di tutto il comune di Cortona sono preoccupati per la sicurezza dei
propri figli e chiedono indagini approfondite e la sicurezza in tutti i plessi scolastici del territorio
comunale;
è ancora vivo, infatti, nella memoria di tutti il disastro del terremoto del 31 ottobre 2002, che provocò
la morte di 27 bambini e un'insegnante nella scuola "Francesco Jovine" di San Giuliano di Puglia
(Campobasso);
il Governo in più occasioni ha propagandato il proprio piano straordinario per la messa in sicurezza
delle scuole che avrebbe previsto una serie di finanziamenti, tra i fondi già disponibili e le risorse
recuperate dall'allentamento del patto di stabilità interno, oltre all'istituzione di una cabina di regia per
la gestione degli interventi;
tuttavia, nonostante la situazione critica nella quale versano le scuole del territorio comunale, sembra
che sono stati stanziati per tutto il Comune di Cortona appena 7.000 euro, risorse nettamente
Senato della Repubblica
Pag. 293
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
insufficienti per garantire la sicurezza delle strutture,
si chiede di sapere se nei programmi del Governo rientri lo stanziamento di ulteriori risorse per la
messa in sicurezza degli istituti scolastici di Cortona.
(4-03790)
DONNO, GAETTI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, SANTANGELO, MORRA, BERTOROTTA,
PAGLINI, TAVERNA, LEZZI, MORONESE, PUGLIA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in Puglia, nei territori di Sava, Maruggio e Torricella, in provincia di Taranto, risultano essere in fase
di realizzazione 3 impianti eolici;
il primo progetto è gestito dalla società Sava Energia e prevede l'installazione di 6 aerogeneratori
presso le contrade Giavarini e Archignano del Comune di Sava;
il secondo progetto, sempre realizzato da Sava Energia, prevede l'installazione di 10 aerogeneratori da
3 megawatt presso contrada Capriola, del Comune di Sava;
il terzo progetto, il più imponente, prevede l'installazione di 49 aerogeneratori ed è gestito da Enel
Green Power su di una superficie di circa 2.450 ettari individuata nell'ambito dell'agro di Sava,
Maruggio e Torricella;
le aree di intervento scelte ricadono in siti caratterizzati da un notevole valore sotto il profilo florofaunistico nonché paesaggistico, archeologico e storico-artistico;
i suddetti territori sono caratterizzati da un'importante storia archeologica. Invero, nel 2008, presso il
sito di Masseria Agliano - Sava, a distanza ravvicinata dall'installazione di una pala eolica, la
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia avviava una campagna di scavo per ricavare
informazioni utili a chiarire l'organizzazione territoriale della "chora tarantina" in agro savese tra l'età
greca e quella medievale;
le turbine eoliche costituiscono un serio pericolo per le specie volatili, con grave pregiudizio per gli
equilibri eco-faunistici;
considerato che:
con sentenza del 26 marzo 2010, n. 119 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 31 del 21 ottobre 2008 della
Regione Puglia riguardante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la
riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale";
l'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, attribuendo rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche
degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, estendeva l'ambito di applicabilità del
regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA);
all'uopo, la Corte costituzionale precisava che "la norma regionale censurata - per alcune tipologie di
impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed
eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas - ha previsto l'estensione della DIA anche
per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al
decreto legislativo n. 387 del 2003". Da qui la dichiarazione di illegittimità della norma, "in quanto
maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si
procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente";
la Puglia è notoriamente in sovrapproduzione di energia elettrica. Produce il doppio dell'energia che
consuma ed è la prima regione in Italia per la produzione di energia eolica;
con deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 2014, in tema di "Analisi di scenario della
produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e
iniziative conseguenti", veniva espressamente statuito che "la Puglia ha il primato nazionale di potenza
installata sia per il fotovoltaico che per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza
installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia che
ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi (DGR Sicilia n. 319 del 26
Senato della Repubblica
Pag. 294
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 428 (ant.) del 14/04/2015
settembre 2013, poi sospesa dal TAR Sicilia) a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici.
È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica
installata superiore a quella delle 4 maggiori Regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto ed
Emilia?Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84 per cento della potenza
fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 kW e 1
MW), talora non realizzati",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, alla luce del primato
nazionale della regione Puglia in tema di potenza installata sia per il fotovoltaico che per l'eolico, sia
da considerare superflua, antieconomica e pregiudizievole la realizzazione dei progetti citati?
se ritengano che i progetti di cui in premessa siano in linea con la pronuncia della Corte costituzionale
riguardante la dichiarazione di illegittimità della normativa regionale in materia;
se non ritengano opportuno, di concerto con le autorità amministrative locali, adottare adeguate
strategie di salvaguardia, protezione e valorizzazione dei territori interessati dalla realizzazione degli
impianti, i quali rischiano di essere irreversibilmente compromessi sotto il profilo floro-faunistico,
paesaggistico, storico ed archeologico.
(4-03791)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01841, della senatrice Serra ed altri, sulla tutela dell'Abbazia di Santa Maria in Castagnola nel
Comune di Chiaravalle (Ancona)
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01840, del senatore Mirabelli, sul servizio di aerotaxi svolto presso l'aeroporto civile di MilanoBresso;
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01838, delle senatrici Di Giorgi e Padua, sulla chiusura del punto nascite dell'Ospedale di Cefalù
(Palermo);
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01817, della senatrice Moronese ed altri, sullo smaltimento di pneumatici fuori uso in Campania,
con particolare riferimento al sito di Scisciano (Napoli);
3-01839, della senatrice Moronese ed altri, sugli interventi di manutenzione sugli impianti di
depurazione in Campania, in particolare nella provincia di Caserta.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-01835, della senatrice Moronese ed altri.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 426a seduta pubblica, del 9 aprile 2015, a pagina 198,
l'interrogazione 4-03773, del senatore Malan ed altri, si intende indirizzata al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro dello sviluppo economico.
Senato della Repubblica
Pag. 295
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----429a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 14 APRILE 2015
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il
Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud,
Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia
dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5
Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: MistoFAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X:
Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,32).
Senato della Repubblica
Pag. 296
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
Seguito delle discussione del disegno di legge:
(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,32)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1854, già
approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, sono state respinte
due questioni pregiudiziali e ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà. (Brusio).
Prima che la senatrice Stefani prenda la parola, vorrei invitare i colleghi non interessati al tema a
defluire dall'Aula e comunque ad abbassare il tono della voce, visto che il brusio che c'è in questo
momento è incompatibile con qualsiasi attività dell'Assemblea. L'invito è rivolto sia alla mia destra
che alla mia sinistra, anche se devo dire che soprattutto da destra viene un frastuono che impedisce di
ascoltare.
Prego senatrice Stefani, provi a parlare.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, quello in esame è un provvedimento che per certi
versi inquieta, perché chi ha vissuto gli anni Settanta e Ottanta sa bene di che cosa si parla quando si fa
riferimento al terrorismo: ricordiamo tutti gli «anni di piombo». Ancora oggi stiamo parlando di
terrorismo, come di un'ipotesi particolarmente drammatica ed insidiosa, al punto da vedere tutti noi
minacciati da alcune componenti, che nascono purtroppo in alcune parti del mondo e che arrivano ad
attentare all'incolumità di tutti noi ed al nostro sistema ordinamentale.
Parlare in Italia di terrorismo ci fa ricordare ancora lo stragismo del passato, ma purtroppo oggi - come
risulta anche dalla cronaca - si continua a parlare di che cosa significa avere persone che,
probabilmente sotto mentite e mentitissime spoglie, arrivano a lavorare all'interno dei nostri confini.
(Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Stefani.
Colleghi, vi rinnovo la mia preghiera, perché è davvero impossibile per l'oratore contrastare con la
voce questo brusio.
Senatrice Di Giorgi, la invito cortesemente ad allontanarsi.
STEFANI (LN-Aut). La ringrazio, Presidente, e spero che tenga conto di queste interruzioni.
PRESIDENTE. La Presidenza ne terrà conto.
Prego senatrice, prosegua pure il suo intervento.
STEFANI (LN-Aut). Per la verità critichiamo più quello che non c'è che quello che c'è in questo
provvedimento.
Stiamo parlando di antiterrorismo, ma senza affrontare alcune tematiche fondamentali. Non si può
parlare di antiterrorismo senza parlare di un incremento delle Forze dell'ordine, di una vera e propria
tutela e di un controllo del territorio.
Per questa ragione come Gruppo della Lega Nord abbiamo proposto anche noi una serie di
emendamenti che, stando alle voci che purtroppo stanno già circolando, probabilmente non verranno
né discussi, né votati.
Per noi è fondamentale, quando si parla di terrorismo, affrontare il tema di un incremento delle Forze
dell'ordine. A tale scopo abbiamo inserito alcune proposte volte ad incrementare l'organico delle forze
di polizia, sbloccare il turnover e cercare di preparare in maniera specifica i funzionari e tutti gli agenti
Senato della Repubblica
Pag. 297
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
delle Forze dell'ordine al fine di saper affrontare questo tipo di fenomeno che, come si diceva prima, è
particolarmente insidioso.
Abbiamo bisogno di uomini e di mezzi, perché il controllo del territorio non può prescindere da
un'organizzazione di uomini e di mezzi. Non parliamo di leggi marziali, di situazioni emergenziali, ma
di una realtà quotidiana che interessa Paesi come l'Italia - che si pensa possano essere considerati
civilizzati - chiamati ad affrontare il fenomeno del terrorismo. Ma non parliamo solo di uomini, ma
anche di mezzi, perché le tecnologie al servizio delle Forze dell'ordine in questo momento possono
anche ritenersi insufficienti.
Nel provvedimento in esame si finisce magari con il parlare, un po' alla maniera italiana come spesso
succede, di falsi problemi come quello delle armi tenute dai cacciatori. Non è quello il problema. Il
problema è a monte. Questo provvedimento può inserire alcuni spot, alcuni elementi sui quali costruire
in futuro una normativa adeguata, ma non è sufficiente; può essere un primo tassello, ma non si può
considerare esaurito il problema del terrorismo. È un problema che deve essere affrontato in maniera
sistematica.
Per l'ennesima volta, invece, vediamo molte delle tematiche in questione, passate anche al vaglio della
Commissione giustizia, di cui faccio parte, affrontate in modo frammentato e trasmesse invece
all'esterno, dal punto di vista mediatico, come qualcosa di positivo, quasi a dire «Guardate cosa
abbiamo fatto!». Ma cosa pensate di aver fatto con questo provvedimento? Possono esserci alcuni
buoni spunti per cominciare, ma non è risolutivo nel modo più assoluto.
Per noi è fondamentale, e a tale scopo abbiamo presentato delle proposte emendative, il controllo dei
nostri territori anche attraverso misure specifiche. Abbiamo presentato a tal fine un disegno di legge
sulle moschee, a firma dell'intero Gruppo della Lega Nord, nel quale si avanzano proposte finalizzate a
controllare e monitorare certe realtà. Non stiamo dicendo di voler vietare i culti, di eliminarli, ma si
invita semplicemente a fare in modo, come scritto nel nostro disegno di legge, che negli statuti di
queste associazioni culturali e religiose siano inserite norme per il rispetto dei principi di democraticità
che assicurino anche la democraticità interna e il rispetto dell'individuo. Non mi sembra una proposta
razzista o xenofoba.
Ciò che si chiede è semplicemente un monitoraggio della realtà italiana.
Inoltre, quando si dice che in tre giorni sono arrivati 5.600 migranti, come si può sostenere che stiamo
controllando il territorio se abbiamo un flusso enorme di persone che alla fine risulta essere quasi
incontrollato? Come possiamo pensare che il sistema delle Forze dell'ordine possa riuscire a verificare
l'attività di ogni singola persona? Sono certa vi rendiate conto che ciò, praticamente, è quasi
impossibile.
Pertanto, l'ottica che dobbiamo assumere come Gruppo, come Parlamento, come Governo è garantire
la sicurezza del nostro territorio. Abbiamo problemi di criminalità enorme, problemi di
intensificazione dei reati predatori, problemi di sicurezza dei singoli Paesi e in mezzo a tutto questo c'è
il problema del terrorismo. E il terrorismo non è il furto di un orologio in un appartamento, non è il
furto di un'auto, ma un rischio totale per la nostra collettività. È per questo che deve essere affrontato
in una maniera estremamente responsabile, con grande consapevolezza.
In questo provvedimento si parla anche delle missioni all'estero, e in proposito abbiamo sollevato delle
perplessità circa il fatto che in un decreto-legge possano essere riconsiderate entrambe queste
tematiche, molto particolari e per certi versi difficili da trattare congiuntamente.
Nell'interrogarci su tutte queste risorse che vengono impiegate e spese per interventi, tra l'altro,
magari, anche giustissimi all'estero, dobbiamo pensare che la vera linea gotica per noi diventano i
nostri confini: il nostro territorio, il territorio dell'Italia, delle nostre Regioni, di tutti i Comuni. È per
questa ragione che abbiamo avanzato una serie di proposte, anche emendative, per dire: pensate,
pensate a queste tematiche. Non consideriamo temi quali l'immigrazione piuttosto che le moschee o la
sicurezza come appartenenti soltanto ad un'ideologia di partito. Devono essere il fulcro dell'attività di
un Governo e di un Parlamento, perché non si può pensare alle relazioni tra le civiltà prima ancora di
Senato della Repubblica
Pag. 298
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
avere risolto il problema della sicurezza interna. Primum vivere, deinde philosophari, qualcuno aveva
anche detto: prima troviamo una sicurezza per i nostri territori, poi possiamo fare anche altri
ragionamenti.
In questo provvedimento ci sono anche passaggi che ci vedono per certi versi favorevoli, ma rispetto
all'intero impianto di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge riteniamo siano troppo
gravi le mancanze.
Per l'ennesima volta questo Governo e la sua maggioranza hanno dimostrato di non affrontare le
tematiche in modo sistematico perdendo così grandissime occasioni per avere risvolti e ottenere effetti.
Bisogna avere coraggio. Di fronte a situazioni emergenziali non bisogna fare politichese o facili
ideologie. Dobbiamo veramente avere il coraggio di difendere la nostra gente e la nostra civiltà.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.
MAZZONI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, le norme introdotte con questo decreto-legge
antiterrorismo forniscono sicuramente ulteriori strumenti per il contrasto alla minaccia fondamentalista
e assecondano numerose esigenze di natura sia repressiva sia preventiva, anche se non mancano certo
le criticità.
Nelle situazioni di emergenza, come quella che l'Italia e l'Europa stanno vivendo, non è mai facile
trovare un punto di equilibrio fra le esigenze di sicurezza e la tutela non solo della privacy, ma anche
delle libertà fondamentali dello Stato di diritto.
In tempi ormai lontani, ma di cui molti di noi hanno ancora un drammatico ricordo - mi riferisco agli
«anni di piombo» - lo Stato riuscì a vincere la sua battaglia senza ricorrere a sistematiche normative
emergenziali.
Oggi la minaccia è ancora più insidiosa perché abbiamo di fronte un'organizzazione terroristica che si
è fatta Stato e che, a causa dei gravissimi errori dell'Occidente, sta espandendo la sua zona di influenza
non solo alla Libia, ma a tutto il Maghreb, ossia a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste,
lucrando sul traffico dei clandestini e facendo proseliti anche nel nostro Paese col fenomeno dei
foreign fighters. Ma veniamo ad esaminare in dettaglio il decreto-legge che introduce nuove figure di
reato, tra le quali l'auto addestramento del terrorista e i viaggi con finalità terroristiche, e aggrava
quelle esistenti se commesse in rete.
In effetti, oggi il web è la modalità più diffusa per il reclutamento e l'ISIS sta dimostrando di essere un
abile gestore dei social network; quindi è lì che è giusto appuntare maggiormente l'attenzione. C'è però
il rischio reale di incorrere in gravi profili di incostituzionalità.
Nel disegnare il diritto penale di Internet, infatti, il Governo ha trascurato i principi della tassatività e
della materialità della condotta di reato. Il decreto-legge non tipizza, infatti, in maniera
sufficientemente puntuale il comportamento vietato al futuro reo, né accerta la pericolosità concreta
della condotta, mentre la Costituzione vieta di punire l'intenzione criminosa priva di una sua concreta
materialità. Il decreto-legge propone poi le black list per i siti in odore di terrorismo per rimuoverne i
contenuti illeciti. In questo ambito le misure si presentano deboli perché non distruggono il contenuto
illecito ovunque disseminato sul web, ma solo quello del sito, né colpiscono in modo sufficientemente
forte i terroristi solitari.
Il garante Soro, poi, è già intervenuto per dire che questo decreto-legge deroga vistosamente al codice
della privacy in modo da favorire la raccolta dei dati da parte delle Forze dell'ordine per accertare i
reati, obbligando gli operatori di Internet a conservare i dati delle conversazioni e delle navigazioni per
ventiquattro mesi allo scopo di indagare su uno spettro amplissimo di reati nei confronti di chiunque e
indipendentemente dal sospetto di un reato.
Su una parte di questa problematica si è opportunamente fatto un momento di riflessione. Comunque,
l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati relativi al traffico telematico e alle chiamate senza
risposta non potrà che agevolare la ricostruzione della rete di conoscenze e dei contatti dei sospettati di
terrorismo, ed è quindi difficile rinunciarvi.
Senato della Repubblica
Pag. 299
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
L'altro punto su cui sarebbe necessario riflettere è quello riguardante l'attribuzione alla Procura
antimafia anche del ruolo di Procura antiterrorismo. Mafia e terrorismo sono due fenomeni di
grandissima rilevanza criminale, ma che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro e che richiedono,
quindi, specializzazioni diverse. Metterli insieme, magari aggiungendovi anche competenze specifiche
sulla corruzione, significa scadere nella demagogia.
Ed è bene ricordare che lo stesso procuratore antimafia Roberti ha detto che occorrerebbe apportare
delle sostanziali modifiche al decreto-legge, soprattutto dove non è previsto nelle competenze dei
vertici della DNA il potere di coordinamento sui servizi centralizzati di polizia.
Lo stesso CSM non ha nascosto le sue perplessità, affermando che nel decreto del Governo non
funzionano né i poteri di coordinamento attribuiti all'ufficio di Roberti, né tantomeno la
regolamentazione dei rapporti tra la Superprocura e i servizi segreti. Questioni delicate, che
determineranno il futuro effettivo di una struttura che da anni i magistrati impegnati nelle indagini sul
terrorismo sollecitano, ma che a questo punto potrebbe nascere zoppa.
Sarebbe un'occasione mancata che il nostro Paese non si può permettere, soprattutto a fronte del grave
allarme internazionale costituito dal terrorismo islamico. Le criticità messe in rilievo sono
essenzialmente tre: la prima, come ho già ricordato, riguarda l'effettivo coordinamento che la futura
Superprocura antiterrorismo potrà avere nel rapporto con le polizie centrali. Di fatto essa non se ne
potrà avvalere direttamente.
Ma non basta. Ad aggravare la situazione c'è il capitolo dei futuri rapporti tra la Superprocura e i
servizi. Qui, di fatto, l'ufficio di Roberti è tagliato fuori da un'interlocuzione diretta ed effettiva, perché
il decreto-legge ha affidato al procuratore generale di Roma il potere di autorizzare sia i futuri colloqui
investigativi in carcere, sia il via libera alle intercettazioni preventive. Due "poteri" che il procuratore
Roberti rivendica per sé, per evitare che la Superprocura resti un ufficio più di rappresentanza che
operativo.
Effettivamente, con l'introduzione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo abbiamo
davanti un apparente paradosso: esiste la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ma non
esistono le Direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo. Un problema funzionale che non può
restare irrisolto.
Una misura sicuramente giusta è invece il rafforzamento dell'intelligence favorendo le operazioni sotto
copertura e allargando le garanzie funzionali per gli infiltrati. La legge n. 124 del 2007 proibisce ai
nostri 007 di avere rapporti con giornalisti e membri del clero. Un divieto irragionevole che impedisce
agli apparati di sicurezza di reclutare come fonte informativa un giornalista di Al Jazeera o l'imam di
una moschea ufficiale. Ora, almeno, c'è un piccolo passo avanti: quello che consente agli agenti dei
servizi di fare colloqui investigativi in carcere, previa autorizzazione.
Il decreto-legge contiene anche la proroga dell'"operazione strade sicure", una misura che va nella
giusta direzione, ma che richiede, come conseguenza immediata, lo sblocco del turnover delle forze di
polizia, considerata l'attuale carenza di organico, in quanto la minaccia terroristica è destinata a durare
nel tempo e sarebbe assai difficile garantire altrimenti la vigilanza degli obiettivi fissi.
Secondo i sindacati di polizia, siamo molto lontani dal miglioramento degli effettivi livelli di
sicurezza. Viene facile a questo punto chiedere come mai il Governo non destina almeno una parte del
presunto tesoretto trovato tra le righe del Documento di economia e finanza al potenziamento delle
Forze dell'ordine, che garantiscono in condizioni difficilissime la sicurezza di tutti in condizioni che
definire precarie è un eufemismo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
Senato della Repubblica
Pag. 300
DDL S. 1854 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.3. Seduta n. 429 (pom.) del 14/04/2015
PRESIDENTE. È presente oggi in Aula una rappresentanza di allievi dell'Istituto professionale di
Stato «Giuseppe Medici» di Legnano, in provincia di Verona, ai quali rivolgiamo il nostro saluto.
(Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1854 (ore 16,50)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vado subito al punto. Questo testo fa schifo!
Fa schifo completamente. È scritto male. È incomprensibile e fa schifo anche nel merito, oltre che nel
metodo. (Applausi della senatrice Bulgarelli).
È da anni che politici e Governi sciatti e incompetenti prorogano missioni senza un quadro strategico
generale, senza una legge quadro. È vero. Avete appena annunciato che la stiamo dibattendo alla
Camera. Ma mi sa che sarà un annuncio secondo la classica "annuncite" renziana su tutto il resto.
Quindi, finché non vedremo i fatti, è inutile che ne parliate.
Di fatto è da anni che proroghiamo missioni senza una visione strategica - questo sinceramente è
alquanto bislacco, visto che parliamo di guerra - e senza coinvolgere il Parlamento. Le spese militari
sono le uniche che sono cresciute in questi anni; anni di profonda crisi; e non hanno risolto nulla, mi
sembra, ma hanno complicato il quadro internazionale. Mentre spendete cifre esorbitanti e senza
criterio, intanto citate i tesoretti. E fate schifo anche in questo, perché siamo in campagna elettorale e
ve la volete vendere con i cittadini, come con gli 80 euro. Bene, anche questo è un comportamento
indegno, indegno per voi, perché stiamo parlando invece di una questione che parrebbe molto
importante, quella del terrorismo, appunto.
Bene, parliamo di terrorismo. Cosa fa il terrorismo? Lo si sa ed è abbastanza banale come cosa. Nel
titolo, dite che questo decreto-legge riguarda misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di
matrice internazionale. Questo "anche" è molto interessante e vi spiego perché. Il terrorismo diffonde
terrore, panico, instab