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Il Sole 24 Ore
Venerdì 10 Aprile 2015 N. 98
36 Norme e tributi
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Reverse charge. Il confine può essere sfumato in alcuni casi ma il peso economico della vendita rimane un indicatore importante
Cessione + posa non è prestazione
I beni acquistati per essere sistemati non configurano l’appalto di servizi
vadano considerate unitaria
mente o separatamente. La Cor
te di giustizia Ue, nella sentenza relativa alla causa C41/04, ebbe modo di affermare che vi è Matteo Balzanelli
un’unica operazione quando Massimo Sirri
due o più elementi o atti forniti al
pLe cessioni di beni con posa cliente sono strettamente con
in opera restano escluse dal re nessi da formare, oggettivamen
verse charge in quanto costitui te, una sola “prestazione econo
scono, ai fini Iva, cessioni di beni
e non prestazioni di servizi. In al
cuni casi, il confine tra cessione LA CORTE UE
con posa e appalto è particolar La Corte di giustizia Ue
mente “sfumato”, tanto che, per ha affermato che vi è un’unica
distinguerli, bisogna eseguire operazione quando più atti
un’accurata indagine circa la re
ale intenzione delle parti e le ca o elementi forniti sono connessi
ratteristiche dell’operazione. da formare oggettivamente
Tra queste ultime, il “peso” (eco una sola prestazione
nomico) della cessione rispetto alla prestazione rappresenta un indice di riferimento, ma non l’unico criterio.
La circolare 14/E/2015 ha af
fermato che la nuova lettera a
ter dell’articolo 17, comma 6, Dpr
633/72, non si applica alle cessio
ni di beni con posa in opera, men
tre è senz’altro applicabile nel caso dell’appalto (o subappalto) di servizi. Infatti, è stato corret
tamente rilevato come la cessio
ne con posa rientri nella nozione
di cessione di beni, e non di pre
stazione di servizi.
QUOTIDIANO DELLA CASA
Tuttavia, distinguere cessioni
con posa da appalti di servizi non
Legittimi e abusivi,
è sempre agevole, in quanto le operazioni effettuate possono quanti sono davvero
comportare sia l’effettuazione gli agenti immobiliari
di prestazioni (fare) che il trasfe
rimento di proprietà di beni (da
Sul quotidiano della Casa & del
re). È quindi necessario capire Territorio di oggi l’approfondi
quale delle due “cause” sia pre
mento di Francesco Nariello sul
valente, chiedendosi innanzi
numero effettivo degli agenti
tutto se fornitura e prestazione immobiliari e degli abusivi
FOCUS
mica indissociabile”, la cui scomposizione avrebbe caratte
re artificiale.
Si pensi, banalmente, a un’im
presa che deve sostituire la cal
daia. L’acquisto del bene (e quindi la sua utilità) “dipende” anche dalla sua installazione, rendendo così indissociabili le due operazioni. Siamo così in
nanzi a un’operazione composi
ta alla quale dobbiamo dare una connotazione: cessione di bene con posa in opera o appalto di servizi? Gli operatori non devo
no considerare tale operazione come una cessione con posa so
lo per il fatto che vi sia una evi
dente sproporzione tra costo del bene e valore dell’installa
zione. Bisogna, infatti, indivi
duare se prevale la fornitura del bene o l’installazione dello stes
so, ma non basandosi esclusiva
mente sulla quantificazione dei loro rispettivi valori.
In particolare, con la sentenza
del 29 marzo 2007 relativa alla causa C111/05, la Corte di giusti
zia Ue ha affermato che il rap
porto tra prezzo del bene e quel
lo dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tenere conto, ma non può assumere, da solo, un’importan
za decisiva. Per contro, nemme
no una notevole complessità dei
servizi forniti può, da sola, far propendere per la prestazione di
servizio, se i lavori non hanno lo scopo o il risultato di alterare la natura del bene e neppure quello
di adattarlo a specifici bisogni del cliente.
Ritornando all’esempio della
sostituzione della caldaia, si può
notare come vi è evidente preva
lenza economica della cessione e al contempo i lavori non altera
no il bene stesso o non costitui
scono adattamenti specifici, li
mitandosi alla posa in opera. Pertanto si può concludere che ci si trovi innanzi a un’unica ope
razione consistente in una ces
sione di beni con posa in opera che, in quanto tale, è esclusa dal reverse charge.
La stessa agenzia delle Entrate
ha affermato che la distinzione dipende dalla causa contrattua
le, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dal
la natura delle obbligazioni de
dotte dalle parti (risoluzioni 164/2007 e 148/E/2007). Pertan
to, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’ope
ra sia esclusivamente diretta ad
adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’al
tro qualificabile quale cessione
con posa in opera (risoluzione
220/2007). Con la risoluzione
360009/1976, come indirizzo di massima e salvo verifica della singola fattispecie, venivano considerate cessioni la fornitu
ra, ed eventualmente anche la relativa posa in opera, di im
pianti di riscaldamento, condi
zionamento, lavanderia, cucina,
infissi, pavimenti eccetera, qua
lora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi ne fa abituale commercio, e il con
tratto non lo obblighi a effettua
re lavori volti a realizzare qual
cosa di diverso rispetto alla nor
male serie produttiva.
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Casi speciali. Quando un contratto prevede anche servizi, va distinto ciò che segue le modalità ordinarie
Operazioni mutiple da scomporre
I casi pratici
LA SITUAZIONE
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
SOSTITUZIONE CALDAIA
LaAlfaS.n.c.harilevatounguasto
nelsistemadiriscaldamentodella
propriasede.Iltecnicodifiducia
consiglialasostituzionedella
caldaiapiuttostochelariparazione.
Alfasiaffidaquindialproprio
tecnicocheprovvedeallavenditaed
installazionedellanuovacaldaia.
Cessioneeprestazionesono
operazionidistinteounitarie?Seci
troviamonelsecondocasositratta
dicessioneconposaoappalto?
L’acquistodelbene“dipende”
anchedallasuainstallazione,
rendendoindissociabililedue
operazioni.Èquindiun'unica
operazione,doveilvaloredelbene
superaquellodellaprestazioneei
lavorinonalteranoilbeneonon
costituisconoadattamentispecifici,
limitandosiallaposainopera.Sipuò
quindiconsiderarel’operazioneuna
cessionedibeniconposainopera,
esclusadalreversecharge
SOSTITUZIONE INFISSI
LaBetaS.r.l.devesostituiregli
infissideipropriuffici.Viene
raggiuntaconunproduttore
specializzatoun'intesasulprezzo,
comprensivodell'installazione.Gli
infissi,prodottiinserie,vengono
installatidalproduttore.
L’operazioneèriconducibileaduna
cessioneconposainoperaoaun
appalto?Sefossecuratadaterziper
contodelcedentebisognerebbe
scomporrelacessionedallaposa?
Posto che gli infissi acquistati
sono prodotti in serie e le
prestazioni collegate non sono
atte a realizzare qualcosa di
nuovo rispetto al prodotto
“iniziale”, l’operazione consiste
in una cessione di beni con posa in
opera, per la quale non si applica
il reverse charge. E anche se
eseguita da terzi, l’installazione è
comunque effettuata per conto e
su incarico del cedente
ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE
GammaS.a.s.intenderimetterea
nuovounpuntovenditaeincarica
unadittadiposareunanuova
pavimentazione.L’operazioneva
assoggettataareversecharge?La
configurazioneIvadell'operazione
èdifferentenell'ipotesidi
realizzazionedellapavimentazione
conmaterialefornitodirettamente
dalcommittentepiuttostochedal
prestatore?Cambiaqualcosaa
secondadelcosto,deimateriali?
Pare che si tratti di un contratto
d’appalto, per il quale si applica il
reverse charge (la prestazione
rientra infatti nel codice
“43.33.00 Rivestimento di
pavimenti e di muri”). Pare
preponderante la volontà di
commettere l’esecuzione
dell’opera (con un obbligo di
risultato), qualcosa di diverso
rispetto alla piastrelle “sfuse”, e
non conta il valore di queste ultime
UNICO CONTRATTO – COSTRUZIONE
Riccardo Zavatta
L’agenzia delle Entrate, con la
pQuando un contratto preve circolare 14/E/2015, ha precisato
de una pluralità di prestazioni, in che, se un unico contratto con
parte soggette a reverse charge templa sia prestazioni da assog
ed in parte no, si deve procedere gettare all’inversione contabile
con la scomposizione delle ope che servizi soggetti all’applica
razioni al fine di individuare le zione dell’Iva nelle modalità or
prestazioni assoggettabili all’in dinarie, si deve procedere alla
versione contabile. Alla scom scomposizione delle operazio
posizione delle prestazioni, che funge da regola generale, si af
fianca una semplificazione: in SEMPLIFICAZIONE
caso di appalto avente ad ogget In presenza
to la costruzione di un edificio, o di una ristrutturazione
di interventi edilizi complessi, è con installazione di uno
possibile non scorporare le sin
gole prestazioni, applicando co o più impianti si applica l’Iva
“normale” all’intera fattispecie
sì le regole ordinarie.
Nel comparto dell’edilizia ci si
trova spesso innanzi a contratti che prevedono una molteplicità ni. In questo modo si possono in
di prestazioni, aventi anche na dividuare quelle da assoggettare
tura diversa. È quindi possibile al reverse charge. La motivazio
che nel contratto siano previste ne alla base di tale precisazione anche prestazioni di servizi di consiste nella finalità antifrode
pulizia, di demolizione, di instal del reverse charge, e quindi nella
lazione di impianti e di comple sua “priorità” di applicazione.
tamento relative ad edifici da as
I prestatori sono quindi tenuti
soggettare a reverse charge in a distinguere le diverse tipologie
base all’articolo 17, comma 6, let di prestazioni ai fini della fattu
tera ater, Dpr 633/72.
razione, in quanto soggette in via
autonoma al meccanismo del
l’inversione contabile.
La necessità di scomporre gli
importi scatta in relazione alle
prestazioni effettuate a partire dal 27 marzo, giorno in cui è stata
pubblicata la circolare 14/
E/2015. Sul punto si ricorda che si
deve fare riferimento al momen
to di effettuazione, così come de
finito nell’art. 6 del Dpr 633/72.
Tale onere dovrebbe ricadere
quindi su tutte le prestazioni ef
fettuate dalla data richiamata, a
prescindere dalla data di sotto
scrizione del contratto da cui di
pendono.
Tuttavia l’amministrazione
finanziaria, considerando la complessità delle tipologie con
trattuali riscontrabili nel settore
edile, “apre” a una semplifica
zione: in caso di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della let
tera ater) – avente a oggetto la
costruzione di un edificio ovve
ro interventi di restauro, di risa
namento conservativo e inter
venti di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, let
tere c) e d), Dpr 380/2001, è pos
sibile applicare le regole ordina
rie, e non il reverse charge, anche
con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera ater).
Per esempio, continua l’Agen
zia, in presenza di un contratto avente a oggetto la ristruttura
zione di un edificio in cui è previ
sta anche l’installazione di uno o
più impianti, non si deve proce
dere alla scomposizione del con
tratto, distinguendo l’installa
zione di impianti dagli altri inter
venti, ma si applicherà l’Iva se
condo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattua
le.
Va quindi notato che tale de
roga, comunque facoltativa, si applica solo in relazione al caso dell’edificio in costruzione, ov
vero in caso di interventi edilizi complessi (ristrutturazione, re
stauro e risanamento conserva
tivo). Restano fuori le prestazio
ni nell’ambito di contratti aventi
a oggetto manutenzioni ordina
rie e straordinarie. Teta S.p.A. commette la costruzione
della nuova sede a un’impresa di
costruzioni Zeta. Quest'ultima
scorpora l’impiantistica affidandola
ad artigiani terzi. L'impresa Zeta,
quando fattura a Teta, deve
scorporare le operazioni
assoggettabili a reverse charge da
quelle con Iva in rivalsa? Gli
artigiani che eseguono gli impianti
effettueranno fattura in reverse
charge?
Conlacircolare14/E/2015èstata
ammessalapossibilità,nelcasodi
costruzionediedifici(eincasodi
restauro,risanamentoconservativo
eristrutturazione),dinonprocedere
conloscorporodelleprestazioni
assoggettabiliareverse.Gli
artigianicheeseguonogliimpianti
farannoinvecefatturainreverse
chargeversol'appaltatoreaisensi
dellaletteraater(enondellalettera
a,riferitaaisubappalti)
UNICO CONTRATTO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Iota S.r.l. riceve in appalto (da
un soggetto passivo)
l’esecuzione di diversi lavori
nell'ambito di una manutenzione
straordinaria, parte ricompresi
nell’articolo 17, comma 6,
lettera ater), Dpr 633/72
(tinteggiatura ed esecuzioni di
controsoffitti). Iota deve
scorporare le prestazioni
soggette a reverse charge da
quelle che non vi rientrano?
Con la circolare 14/E/2015 è
stata ammessa la possibilità di
non procedere con lo scorporo
in casi analoghi. Trattandosi di
prestazioni rese nel contesto di
una manutenzione
straordinaria, pertanto, vale la
regola generale in base alla
quale si è tenuti allo scorporo
delle operazioni soggette a
reverse da quelle che scontano
il regime ordinario
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