Breve introduzione alla storia del costituzionalismo moderno Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze.

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Breve introduzione alla storia del costituzionalismo moderno
Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
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Rivoluzione francese (1789)
Rivoluzione americana (1776)
Stato di diritto liberale
(Ottocento)
Stato costituzionale
(Novecento)
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Rivoluzione francese
(1789)
Rivoluzione americana
(1776)
GLI ELEMENTI COMUNI:
1.
Abbattimento di un ordine giuridico
precedente
1. Lo status di colonie britanniche e di
sudditi della Corona inglese
2. L’antico regime in Francia
2. Due eredità del giusnaturalismo
1. Prestatualità dei diritti
2. Contrattualismo
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 “… Noi riteniamo che le seguenti
verità siano di per se stesse
evidenti; che tutti gli uomini
sono stati creati uguali, che essi
sono dotati dal loro Creatore di
alcuni Diritti inalienabili, che fra
questi sono la Vita, la Libertà e la
ricerca delle Felicità;
 Che allo scopo di garantire
questi diritti, sono creati fra gli
uomini i Governi, i quali derivano
i loro giusti poteri dal consenso
dei governati…”
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 Art. 1
Gli uomini nascono e rimangono
liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull'utilità
comune.
 Art. 3
Il principio di ogni sovranità
risiede essenzialmente nella
Nazione. Nessun corpo o
individuo può esercitare
un'autorità che non emani
espressamente da essa.
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POTERE
COSTITUENTE
COSTITUZIONE
COSTITUZIONE INDIRIZZO
(Francia):
•Chiama Stato e individui a realizzare
un’impresa collettiva
•Finalistica, teleologica
•Si fonda sull’identità collettiva
COSTITUZIONE GARANZIA
(Stati Uniti):
•Lascia gli individui liberi di
determinare i propri fini
•Disegna un teatro di competizione
•Si fonda sulla limitazione dei poteri
pubblici
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LE EREDITÀ DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE:
•Instabilità nei rapporti tra i poteri costituiti e un potere costituente sempre
presente
“Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione. Una
generazione non po’ assoggettare alle sue leggi le generazioni future”
(Art.29 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del24 giugno 1793)
•Mancata scelta tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa
“La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritti di concorrere
personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione”
(Clausola dilatoria, Art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789)
•La teoria del “legislatore necessariamente virtuoso” e l’impossibilità di
garantire i diritti.
•La costituzione del 1791
•La costituzione giacobina del 1793 (mai entrata in vigore) e il Terrore
•La costituzione del 1795
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Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790)
•“Respecting your forefathers, you would have been taught to respect yourselves. You
would not have chosen to consider the French as a people of yesterday, as a nation of
low-born, servile wretches until the emancipating year of 1789” (p.278)
RECUPERO DELLO STORICISMO
•Nothing is a due and adequate representation of a state, that does not represent its
ability, as well as its property (p.298)
RIAFFERMAZIONE DI LIBERTY AND PROPERTY
•It is said that twenty-four millions ought to prevail over two hundred thousand. True; if
the constitution of a kingdom be a problem of arithmetic. (p.299)
RIFIUTO DELLA DEMOCRAZIA
•Society is, indeed, a contract. Subordinate contracts for objects of mere occasional
interest may be dissolved at pleasure; but the state ought not to be considered as
nothing better than a partnership agreement in a trade of pepper and coffee, calico or
tobacco, or some other such low concern, to be taken up for a little tempo rary interest,
and to be dissolved by the fancy of the parties” (p.359)
RIFIUTO DEL COSTRUTTIVISMO RAZIONALISTA
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I DIFETTI DELLA COSTITUZIONE GARANZIA:
•Se la costituzione indirizzo è dirigistica e contrattualistica, anche la
costituzione garanzia è troppo contrattualistica
“Uno stato che esiste per il fine ultimo di curare l’interesse dei singoli, alla fine non potrà non essere
considerato da questi come un mero strumento, da usare e da riporre secondo le circostanze”
(G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, 1821)
NECESSITÀ DI
UNO STATO
FORTE
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1) Uno Stato STABILE
2) Uno Stato FORTE
3) Garanzie dei DIRITTI
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Rifiuto della costituzione indirizzo
Rifiuto della costituzione garanzia
STATO DI
DIRITTO
STATO
DI DIRITTO
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1. Stato e società
STATO DI
DIRITTO
2. Stato e sovranità
3. Stato e costituzione
4.Stato e diritti
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•Separazione totale tra Stato società
•Lo Stato non è più una derivazione della volontà dei
consociati
•STABILIZZAZIONE DEI POTERI
COSTITUITI
•ANNULLAMENTO DEL POTERE
COSTITUENTE
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Sovrano è solo lo Stato
… quale legittimazione allora per l’ordine politico?
Per i rivoluzionari francesi:
•Indicava l’universalità dei cittadini
viventi; era, a volte, sinonimo di
popolo.
NAZIONE
Per i liberali del XIX secolo:
•Diventa un concetto storico naturale
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 Art. 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione.
•Intuizione iniziale corretta
•L’errore fu: confondere la SOVRANITÀ IN SENSO SOGGETTIVO (criterio antico)
con la SOVRANITÀ IN SENSO OGGETTIVO (criterio moderno)
•Lo Stato liberale completa l’opera avviata dalla rivoluzione
(R. Carrè de Malberg, Contribution à la Théorie générale de L’Ètat, Paris, 1922)
•Rilettura della Rivoluzione era
indispensabile per una forte
legittimazione dello Stato di diritto
liberale
• Reinterpretando il concetto di nazione
si perviene ad una legittimazione
dell’ordine politico non più volontaristica
ma storica
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Pubblica
amministrazione
 Nella Francia
rivoluzionaria cresce:
serve ad abbattere
l’antico regime
 Nello Stato di diritto
ottocentesco cresce
ancora di più: è
l’espressione più alta
della potestà statale. È lo
Stato in azione!
Codice civile
 Il titolo I della
Costituzione francese del
1791 impegnava a
promuovere un codice
civile
 Il codice nasce nell’800
perché offre due garanzie:
1.
2.
Sostituisce la certezza
del diritto alla vaghezza
della costituzione
Costruisce uno stabile
DIRITTO DELLO
STATO
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P.A.
Codice civile
DIRITTO
POSITIVO
DELLO
STATO
PRIMATO DELLO STATO SULLA
COSTITUZIONE
… infatti le costituzioni ottocentesche sono flessibili
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Stato
SOVRANITÀ
(popolare)
Costituzione
Rivoluzione francese
STATO
(sovrano)
Costituzione
Stato di diritto liberale
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NO PRESTATUALITÀ DEI DIRITTI
NO DICHIARAZIONI DEI DIRITTI
I diritti non sono più da proclamare, ma solo da tutelare nel diritto positivo
dello Stato, perché non c’è più bisogno di legittimazioni:
a) Né per gli individui che non hanno più un potere costituente
prestatuale, ma l’unico fondamentale diritto di essere trattati
conformemente alle leggi dello Stato
b) Né per lo Stato che non ha più bisogno di essere legittimato, essendo
sovrano e inattaccabile; quindi legittimo di per sé
Esemplare la critica di Carrè de Malberg alla Dichiarazione dei diritti dell’89
•O era diventata parte della Costituzione del 1791 che l’aveva recepita; e in quel caso era
da ritenersi abrogata dalle costituzioni successive e quindi risultava priva di valore
giuridico
•O era da considerarsi una dichiarazione filosofico – politica, e in quanto tale era
comunque da considerarsi priva di valore giuridico
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Libertà negative
Libertà positive
 Sono quello che lo Stato
 Cessano di essere dei veri
decide che siano
(statualismo)
 Nel rispetto del portato
storico dei diritti
acquisiti incarnati dalla
Nazione
e propri diritti
 Diventano l’esercizio di
una funzione pubblica
Teoria dell’autolimitazione dello Stato
(G. Jellinek, Sistema dei diritti pubblici
subbiettivi, 1892)
La teoria del diritto di voto come scelta dei
migliori
V.E. Orlando, Del fondamento giuridico
della rappresentanza politica, 1895
R. Carrè de Malberg, Contribution à la
Théorie générale de L’Ètat, 1922
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Rivoluzioni
Stato di diritto liberale
 Sovranità popolare
 Sovranità è dello Stato
 Concetto volontaristico
 Concetto storicistico di
di Nazione
 I diritti preesistono allo
Stato
Nazione
 I diritti non preesistono
allo Stato
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La prima costituzione democratica fu la Costituzione di Weimar, 1919
Quali sono i
caratteri delle
costituzioni
democratiche
del
Novecento?
1. Sovranità popolare
2. Dichiarazioni dei diritti
3. Sono costituzioni rigide
4. Sono costituzioni indirizzo e
garanzia assieme
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Rivoluzione francese (1789)
Rivoluzione americana (1776)
Costituzione indirizzo
Costituzione garanzia
Costituzione indirizzo
Costituzione garanzia
Stato di diritto liberale (‘800)
Costituzione indirizzo
Costituzione garanzia
Stato costituzionale (‘900)
Costituzione indirizzo
Costituzione garanzia
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Art.2, Costituzione italiana
 “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale”
Costituzione indirizzo
Costituzione garanzia
Art.3, II comma, Costituzione
italiana
 “È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e
l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori
all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”
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COSTITUZIONE
SOVRANITÀ
(popolare)
Stato
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 M. Fioravanti, Appunti di Storia delle costituzioni moderne, Torino, 1995
 M. Fioravanti, Costituzione, Bologna, 1999
 C. H. McIlwain, Costituzionalismo antico e moderno, (1947) trad.it


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
Bologna,1990
M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994
N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del
costituzionalismo moderno, Torino, 1998
G. Zagrebelsky, Società-Stato-Costituzione. Lezioni di dottrina dello Stato,
Torino, 1988
N. Bobbio, Lezioni sulle forme di governo, Torino, 1976
P. Costa, Civitas, 4 voll., Roma-Bari, 2000-2001
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