Sistema Edile Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Parco Commerciale ” Le Fontane “ 29 aprile 2014 Dott.

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Sistema Edile
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Parco Commerciale ” Le Fontane “
29 aprile 2014

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro

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La Medicina del Lavoro
Studia i rapporti tra:
Lo stato di salute dell’uomo che lavora.
Il Lavoro svolto.
Le Condizioni dell’ambiente di lavoro.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro

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La Medicina del Lavoro
 Promuove il più alto stato
di benessere psico-fisico del lavoratore.
 Previene qualunque
malattia che possa derivare dal lavoro.



Adatta il lavoro all'uomo.
Sistema ogni al posto giusto.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Definizione di Salute
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è
assenza di malattia, ma completo benessere fisico, psichico e
sociale.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Studia le tecnologie,il modo di lavorare,i materiali
utilizzati nelle botteghe artigiane ed in agricoltura.
Osserva gli effetti sull’uomo dovuti alle condizioni di
lavoro, ai materiali utilizzati .

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Specialista in Medica del Lavoro

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Nell’era moderna Devoto fonda la 1° Clinica del
Lavoro a Milano, riprendendo il percorso di
Ramazzini, partendo dal presupposto della non
incompatibilità tra salvaguardia della salute
dei lavoratori e progresso economico.
Nel 1930, durante il ventennio Fascista, furono
Istituiti alcune strutture eroganti prestazioni di tipo
assicurativo, rese successivamente obbligatorie per
i Lavoratori come: I.N.A.M., I.N.A.I.L., I.N.P.S. e
l’Ispettorato del Lavoro.

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Specialista in Medicnia del Lavoro

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Furono emanate Leggi sull’ Assicurazione per alcune
Malattie Professionali, sulla tutela del lavoro delle
Donne e dei Fanciulli, e sulla maternità delle Lavoratrici.
Negli anni 60, sarà l’E.N.P.I., la più importante
organizzazione erogante servizi Medici per le industrie.
Negli anni 50, sono state emanate due Leggi fondamentali
in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro, sulle quali si
basa ancora il Sistema Prevenzionistico Italiano:
D.P.R.547/55 e 164/56 - Norme per la prevenzione degli
infortuni sul Lavoro.
D.P.R.164/56 - Norme per la Sicurezza in Edilizia.
D.P.R. 303/56 -Norme relative all’ Igiene sul Lavoro.

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Specialista in Medicina del lavoro

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Negli anni 70 nascono i primi servizi di Medicina del lavoro.
Nel 1991 è stato emanato il Dlgs.277( Piombo,Amianto e Rumore ).
Nel 1994 è stato recepito il Dlgs.626/94 con le s.m.i.
Ai giorni nostri “ Testo Unico in materia di Igiene e Sicurezza nei
luoghi di lavoro n° 81/2008 integrato e modificato dal Dlgs. 106/2010.

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Medico Competente
Normativa
D.P.R.
DLgs
DLgs.
D.Lgs.
DLgs.

303/56
277/91
626/94
402/01
81/08

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D.P.R. 303/56
(art 33)
“ Nelle lavorazioni industriali i lavoratori devono essere visitati da un Medico
Competente “ .

DLgs. 277/91
(art 3 comma 1 let. C – art 55)
Art. 33. Definizione di Medico Competente, che deve possedere Titoli o
Autorizzazioni.
Art. 55. Esercizio dell'attività di medico competente: I laureati in medicina e
chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto
l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad
esercitare la funzione di medico competente. “ 1° Sanatoria “
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Dlgs. 626/94
“ Il recepimento delle Direttive Europee.
“ La definizione del ruolo e i compiti del Medico
Competente “.

D.L. 402/01
“ 2° Sanatoria”:
Aumentano i soggetti titolati a svolgere la funzione di
Medico Competente.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Dlgs. 81/2008 e 106/2010
Il DLgs 81/08 rispetto al passato non modifica titoli e requisiti per
lo svolgimento dell’attività di M.C. .
Viene istituito un elenco dei M.C. presso il Ministero della Salute
e un percorso formativo aggiuntivo per gli Specialisti in Medicina
Legale e Igiene. ( D.l. 402/91 )
L’ incompatibilità tra attività di vigilanza in una struttura pubblica e
attività di Medico Competente su tutto il territorio nazionale.
Il Medico Competente con funzioni di Coordinatore nelle aziende con
più unità produttive, o dove il D.V.R. ne rilevi la necessità.

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Medico di Fabbrica
Quella generica indicazione, che voleva sottolineare che l’allora
Medico di Fabbrica non poteva essere un medico qualunque, ma
doveva possedere una certa competenza - sia pure non
specificata .

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Il Medico del Lavoro “ Competente “
E’ un professionista in possesso di uno dei seguenti titoli:


Specializzazione in Medicina del Lavoro.
in Medicina Preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

 Docenza in Medicina del Lavoro.
in Medicina Preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
in Fisiologie ed Igiene del Lavoro.
in Clinica del Lavoro.
in Igiene Industriale.

Deve certificare i propri Titoli
presso il Ministero della
Salute

 Autorizzazione di cui all’ Art. 55 del Dlgs. 277/91
 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
in Medicina Legale.
Elenco Nazionale dei Medici
Competenti
.

Obbligo di percorsi formativi Universitari
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Obbligo di Educazione
Continua in Medicina
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Attributi
Il Medico Competente deve possedere una cultura sanitaria,
scientifica, tecnica e normativa.
Si deve adeguatamente formare ed aggiornare nel tempo.
Il M.C. collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di
Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, ai
programmi di informazione/formazione dei Lavoratori, ai corsi di
primo soccorso.

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Nomina del Medico Competente
Il Datore di Lavoro nomina nei casi previsti dalla normativa vigente un
Medico Competente.
Questo atto presuppone una scelta fiduciaria, per la delicatezza dei compiti
normativamente individuati.
Il M.C. è l’unico titolare dei compiti previsti dalla normativa vigente, che deve
assolutamente svolgere direttamente;
Non può, a sua volta, delegare ad altri sanitari l’esecuzione dei compiti (e delle
relative attività) che gli sono propri. ( indelegabilità degli atti del M.C. ).
Può essere:
•Dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore;
•Libero professionista;
•Dipendente del datore di lavoro.
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Attività del Medico Competente
art. 39 Dlgs. 81/2008
Art. 39 c. 1: L’attività di M.C. è svolta secondo i principi della
Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione
Internazionale di Salute Occupazionale ( I.C.O.H. ) .
“ Codice di comportamento A.N.M.A., approvato a Caserta il 10
ottobre 1997. “
ESEMPIO: Il M.C. agisce sempre con “ indipendenza intellettuale
e professionale “, in particolar modo nel formulare i G.I., non deve
in nessuna maniera essere influenzato da conflitti di interesse,
da persone o altro.
• Il richiamo normativo agli aspetti deontologici della professione può
diventare un criterio per giudicare l’operato del M.C. anche in sede penale.

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Medico Competente
Medico ( in ? !! ) Competente

Tutto quello che vorreste sapere sul Medico Competente e non
avete mai osato chiedere.
“ COME SI FA IL MEDICO COMPETENTE SENZA
RISCHIARE DI PASSARE DA ... INCOMPETENTE “.
Dr Antonio Montanile

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Ma che cosa fa
Sto Medico Competente?
- Attività collaborative e partecipative;
- Sorveglianza sanitaria;
- Attività informative - formative.

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Come viene spesso considerato il M.C.
• Figura necessaria per ottemperare ad un obbligo di legge, ma
spesso non viene consultato nella stesura del D.V.R., tanto
meno nella gestione del rischio o nell’ organizzazione del
lavoro,
• Medico che visita “ Lavoratori sani “,
• Medico che fa un giro panoramico per l’Azienda, ma
raramente è chiamato a collaborare per la formazione dei
Lavoratori.

Tutto questo col minimo impegno di spesa.

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M.C. - F.R. – M.P.
Fin dall’emanazione del D.P.R. n.303/56 il controllo sanitario dei
lavoratori rappresenta una misura di prevenzione secondaria,
per la diagnosi precoce delle Malattie Professionali.
Al M.C. viene affidata una responsabilità in ordine alla
“prevedibilità”, data dalla scienza medica, delle patologie
causate e/o correlate a Fattori di Rischio lavorativi.

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Sorveglianza Sanitaria
art. 2 comma 1- lettera m - art 41
Dlgs 81/2008
Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

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Sorveglianza Sanitaria
art. 2 comma 1- lettera m - art 41
Dlgs 81/2008

E’ l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della Salute e alla
Sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei Lavoratori, in
relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di
svolgimento della attività lavorativa, ed alla formulazione del
giudizio di idoneità alla Mansione Specifica• S.I.M.L.I.I. 2004

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L’ interpretazione della Sorveglianza Sanitaria
dal punto di vista giuridico
La gestione del “ rischio residuo” successiva all’adozione, da
parte del Datore di Lavoro, di tutte le misure previste dalla
normativa, secondo principi di “ massima sicurezza tecnicamente
fattibile” e “ in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico” (art.2087 C.C.).

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Conferenza Nazionale sull’alcol
ottobre 2008
Il recente DLgs 81/08 conferma la Sorveglianza sanitaria dei
Lavoratori non più orientata solo alla prevenzione delle Malattie
Professionali, ma alla sicurezza e alla salute della collettività.

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D.Lgs. 81/2008
Articolo 41 Sorveglianza Sanitaria:
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le
Visite Mediche sono altresì finalizzate alla verifica
dell’assenza di:
- alcol dipendenza
- assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

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D.Lgs. 125/2001
Articolo 15
• Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei
terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.

LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)

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D.Lgs. 125/2001
Articolo 15
• I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal Medico Competente, ovvero dai
medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza
negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti
per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

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Alcuni esempi di: Attività che comportano elevato rischio:
• fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
• vendita di fitosanitari;
• manutenzione degli ascensori;
• vigilatrice di infanzia, addetto ai nidi materni, ecc..
• mansioni sociali e sanitarie svolte in strutture pubblic. e private;
• insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
• mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi;
• attività di trasporto: patente cat. B, C, D, E, guida di taxi, ecc..
• addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
• lavoratori dell’edilizia che prevedono attività in quota >2 m.

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LINEE GUIDA
STATO dell'ARTE
Alcuni esempi:
 Linee guida della Regione Lombardia (marzo 2000 - 31 ottobre 2002).
 Protocolli sanitari della Regione Veneto, nell'ambito del progetto regionale
“prevenzione in edilizia”, anno 2004 ( Resp. dott Coato).
 Protocollo proposto nel convegno della Regione Lazio (12/03/2008) dal titolo
“la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori edili nelle grandi opere della
capitale: esperienze e prospettive”.
 Protocolli specifici per esposizione a amianto e/o silice.

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MANSIONI
Addetto al Montaggio di Elementi Prefabbricati
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Assembla i vari componenti del
prefabbricato – Lavori in altezza.

Rumore - M.M.C.

Carpentiere
Descrizione sintetica della mansione

Rischi per la Salute

Effettua la preparazione delle casseforti e
Rumore – Rischio Cancerogeno (Oli
delle armature - si occupa della
Disarmanti ) – Rischio Allergologico
predisposizione del getto di calcestruzzo e ( Sostanze Nocive per contatto ) – M.M.C..
del disarmo – lavori in altezza.
La Legge 292/63 rende la vaccinazione
antitetanica obbligatoria per i lavoratori
dell’ Edilizia.
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Copritetti
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Lavora in quota per realizzare coperture.

Rumore – M.M.C. – rischio Allergologico
( Sostanze Nocive per contatto ).

Gruista
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Addetto alla conduzione e alla
manutenzione di macchine semoventi

Rumore – Vibrazioni T.B. – Rischio
Chimico ( Oli Minerali ).

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Operatore Mezzi Meccanici
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Addetti alla conduzione di macchine per
movimento terra, macchine per trasporto
ed escavatori, cura anche la manutenzione
dei mezzi.

Rumore – Vibrazioni T.B. – Rischio
Chimico ( oli Minerali ).

Operatore Centrale Betonaggio
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Prepara il getto di calcestruzzo e controlla
la dosatura e gli approvvigionamenti.

Rumore – Polveri con Silice – Rischio
Allergologico ( sostanze nocive da
contatto ).

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Impermeabilizzatore
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Addetto all’ impermeabilizzazione e alla
coibentazione di fondazioni, muri,
intercapedini,tetti, solai, bagni, terrazze
ecc.... Effettua saldature ad aria calda,
utilizza impregnanti e resine epossidiche.

Rumore – M.M.C. – Rischio Chimico –
Rischio Cancerogeno – Rischio
Allergologico ( Sostanze Nocive per
Contatto).

Muratore
E’ addetto al consolidamento delle
strutture coordinando il manovale, alla
costruzione, ai tamponamenti ed alle
rifiniture.

Rumore – M.M.C. – Rischio Allergologico
( Sostanze Nocive per Contatto ).

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Piastrellista
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Addetto alla posa in opera di vari tipi di
rivestimenti su pavimenti e pareti –
Effettua il trattamento degli stessi con
detergenti, impermeabilizzanti –
impregnanti.

Rumore – M.M.C. – Vibrazioni – Rischio
Chimico (Solventi e Collanti ) – Polveri di
Legni (anche esotici ) per posa parquet.

Pittore Edile
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Effettua tinteggiatura, realizza elementi
decorativi, prepara superfici.

M.M.C. – Rischio Chimico ( vernici ,
solventi , collanti , gesso ) – Movimenti
ripetitivi dell’arto superiore.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Stuccatore
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la salute

Prepara e posa intonaci, realizza finiture e
superfici, sagoma elementi in stucco e
gesso.

M.M.C. – Rischio Chimico ( solventi e
vernici ) – Rischio Allergologico ( gesso –
stucco ), Movimenti ripetitivi dell’arto
superiore.

Pontatore Edile
Descrizione sintetica della Mansione

Rischi per la Salute

Monta Ponteggi, scale, realizza opere
provvisionali, lavora in altezza.

M.M.C. – Rumore.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Sorveglianza Sanitaria
art. 2 comma 1- lettera m - art. 41
Dlgs 81/2008
►Titolo VI – M.M.C.
►Titolo VII – V.D.T.
►Titolo VIII – Agenti Fisici:
• Rumore
• Vibrazioni
• Campi Elettromagnetici
• Radiazioni ottiche artificiali
►Titolo IX – Sostanze Pericolose:
• Agenti Chimici
• Agenti Cancerogeni
• Amianto
►Titolo X – Agenti Biologici

►Attività che espongono

a

polveri contenenti silice
( D.P.R. 1124/82 );
►C.V.M. Dlgs. 962/95;
►Radiazioni Ionizzanti ( Dlgs. 230/95 );
►Lavoro Notturno ( Dlgs. 532/99 );
►Intesa della conferenza Stato
Regioni del 16/03/06 ( art. 15 legge
125/01 ), attività lavorative in cui è
vietata l’assunzione di alcolici;
►Provvedimento 30/10/2007,
intesa in materia di accertamenti
di assenza di tossicodipendenza.

Si ricorda che per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria in materia di lavoro notturno,gravidanza, disabili e minori si
continua a far riferimento alle normative specifiche.
Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Sorveglianza Sanitaria
art. 2 comma 1- lettera m - art 41 comma i lettera a,b
Dlgs 81/2008
La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal M.C. :
a)
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee dalle indicazioni
fornite dalla commissione consultiva di cui all’ art. 6;
106.. "Le D.E. non hanno efficacia fino a quando non vengono recepite dagli stati
membri nel loro ordinamento giuridico”
b) qualora il Lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata
ai rischi lavorativi.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Sorveglianza Sanitaria

L’ IDONEITA’ DEL LAVORATORE
ALLA MANSIONE SPECIFICA

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei
Lavoratori attraverso:
• Valutazione della compatibilità tra condizioni di
salute e compiti lavorativi.
• Individuazione degli stati di ipersuscettibilità
individuale ai rischi lavorativi.
• Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei
rischi attuate in azienda
Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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La “nuova” Sorveglianza Sanitaria
art. 41, comma 2 (modificato dall’art. 26 del
D. Lgs. 106/2009)
a) Visita medica preassuntiva
e preventiva: assenza di
controindicazioni al lavoro Specificob) Visita medica periodica :
controllare nel tempo lo stato di
salute del lavoratorec) Visita medica su richiesta del lavoratore
d) Visita medica in occasione
del cambio della mansione
e) Visita medica alla ripresa del
Lavoro: dopo assenza per motivi di
salute superiore a 60 gg.
continuativiVisita medica alla cessazione del
rapporto di lavoro; (ag. chimici
pericolosi, cancerogeni e
mutageni, amianto e ag. Biologici )
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Specialista in Medicina del Lavoro

G.I.
SPECIFICO
Alla Mansione


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La “nuova” Sorveglianza Sanitaria
L’art 26 del D.Lgs 106/2009 ha modificato l’art 41 c 2 del
D.Lgs 81/2008 introducendo importanti novità:

• La visita medica preventiva in fase preassuntiva che può essere
effettuata su scelta del D.D.L. dal MC o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL.
•La visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito
di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) di durata
superiore ai sessanta giorni al fine di verificare l’idoneità alla
Mansione.
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Specialista in Medicina del Lavoro


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La “nuova” Sorveglianza Sanitaria
Definizione “estensiva” di Lavoratore (art 2 modificato dall’art. 2 del
D. Lgs. 106/09) e quindi allargamento del campo di applicazione della
Sorveglianza Sanitaria (art.3, modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 106/09) :
􀂃 somministrati,
􀂃 distaccati ,
􀂃 a progetto,
􀂃 occasionali,
􀂃 telelavoratori,
􀂃 volontari delle cooperative sociali (legge n. 381/1991), VV.FF.,
protezione civile, C.R.I., soccorso alpino p , , p e speleologico:
modalità di applicazione con decreto entro 31 dicembre
2010),
􀂃 studenti: uso di laboratori, attrezzature di lavoro, esposizione
ad agenti fisici, chimici, biologici, VDT
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Il “valore aggiunto” della collaborazione al D.V.R. del
Medico Competente:
1) Rischi “non normati”:
a) rischi organizzativi : stress lavoro-correlato (art. 28 c. 1
bis: in mancanza delle indicazioni della Commissione consultiva permanente,
entro il 1° agosto 2010)
b) movimenti ripetitivi : WMSDs
c) posture incongrue:osteoartropatie
2) Rischi per categorie particolari di lavoratori:
“flessibili” (D.Lgs. 276/03)
lavoratrici in età fertile (T.U. 151/01)
minori ed apprendisti (D.Lgss. 345/99 e 262/00)
disabili (L. 68/99)
lavoratori a turni (D.Lgs. 66/03)
mobile workers
lavoratori all’estero
lavoratori migranti
ecc.
N.B.: in tutti i suddetti casi può essere necessario attivare la sorveglianza sanitaria


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Protocollo Sanitario di Rischio
art. 25 comma 1 lettera b Dlgs. 81/2008
art. 229 comma 4

E’ un contributo del M.C. alla valutazione dei Rischi Aziendali
Redatto dal M.C. in funzione dei Rischi Specifici presenti in azienda,
tenendo conto in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Include accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori,e
mirati al rischio e il meno invasivi possibili.
( a basso rischio per il Lavoratore )

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E io Pago!!
( Totò: 47 morto che parla )
art. 2,comma 1, lettera b del D.Lgs.81/08
Gli adempimenti relativi alla Sorveglianza Sanitaria, vengono
demandati al Datore di Lavoro,che viene identificato come il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o il
soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa, come individuato nel Documento di Valutazione dei
Rischi.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Criticità





Qualità scadente delle Valutazioni dei Rischi
Difficoltà socio economiche e deficit occupazionale
Rapporto tra Medici Competenti e Datori di Lavoro
Scarsa sensibilità da parte del mondo medico
(M.M.G. – Ospedalieri – Specialisti, scarse conoscenze
in Medicina del Lavoro, carenze nelle anamnesi
lavorative, mancata trasmissione di denunce e
referti, ecc.).
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Specialista in Medicina del Lavoro

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Il Giudizio di Idoneita’
art.41 comma 6 Dlgs. 81/2008
Gli accertamenti sanitari effettuati dal Medico Competente
sono finalizzati ad esprimere un Giudizio di Idoneità alla
Mansione Specifica del Lavoratore
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Il Giudizio di Idoneita’
art.41 comma 7 ,8,9 Dlgs. 81/2008
Nel caso di espressione del Giudizio di Inidoneità
Temporanea vanno precisati i limiti temporali di
validità.
Dei giudizi di cui al comma 6, il Medico Competente
informa per iscritto il Datore di Lavoro e il Lavoratore.
Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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…dalla letteratura…


In tutti i paesi europei, il giudizio è sempre stato espresso
con riferimento non solo alla salute del soggetto lavoratore,
ma anche a quella dei terzi.
[Serra C, et al. Criteria and methods used for the assessment of fitness for work: a
systematic review. Occup Environ Med. 2007;64(5):304-12.]



In Italia questo aspetto è stato riconosciuto solo dal
D.Lgs 81/08.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Significato e finalità del G.I.
Cosa vuol dire Idoneità alla mansione specifica?

• Non valutazione della capacità lavorativa e/o
professionale a svolgere un determinato compito, ma
capacità a “sopportare” un determinato rischio
professionale.
• Valutazione di tipo “preventivo” e non di tipo
“medico legale”

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Modalità di espressione del G.I.:
che significa ?


• Idoneo: può svolgere la mansione in modo completo,
sopportando tutti i rischi-

• Idoneo con prescrizioni: può svolgere la propria mansione
con l’utilizzo di accorgimenti particolari che consentono
comunque lo svolgimento completo dei propri compiti (per es.
l’uso di guanti non in lattice)-

Dott. Enrico Ciaccio
Spec. in Medicina del Lavoro.

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Modalità di espressione del G.I.:
che significa ?

• Idoneo con limitazioni: può svolgere la propria mansione con
l’esclusione di alcuni compiti che espongono ad un determinato rischio
professionale; indica pertanto un esonero da determinati compiti che può
essere assoluto (esonero dalla M.M.C./P. ) o relativo (esonero dalla
M.M.C./P. in assenza di mezzi di ausilio, non movimentare carichi
superiori al peso di …… )ESEMPIO:
L’espressione “Idoneo alla M.M.C. con l’utilizzo di mezzi di ausilio”
va comunque considerata un’idoneità con limitazione, poiché
sottintende la controindicazione ad una libera effettuazione della M.M.C.-

Dott. Enrico Ciaccio spec. in Medicina del
Lavoro.

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Modalità di espressione del G.I.:
che significa ?


Non idoneo:
Non Idoneo temporaneamente: Il Lavoratore non
può essere esposto a nessuno dei rischi specifici della
propria mansione.
Il Lavoratore dovrà avere in seguito una opportuna ricollocazione.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro

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Modalità di espressione del G.I.:

Qualora il Medico Competente ravvisi una Limitazione grave
della capacità lavorativa, tale da compromettere l’idoneità ai
compiti di istituto, indipendentemente dall’esposizione a rischi
professionali, potrà eventualmente proporre al D.L. l’invio del
Lavoratore a visita Medico Collegiale ( ex art. 5 Legge 300 ).

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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Modalità di espressione del G.I.:

Come valutare infine il Lavoratore che a seguito di una
limitazione rilasciata dal Medico Competente viene
spostato in una diversa occupazione, dove non risulta
più esposto a quel determinato rischio per il quale era
stata espressa la limitazione?
Indubbiamente quel Lavoratore diventa Idoneo alla
sua nuova mansione specifica.
“Per evitare che si perda la memoria del motivo di tale
nuova assegnazione……”
….Idoneo alla mansione attuale (mantenere esonero
da ….....)
Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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La scheda di destinazione lavorativa









Prevede:
La consultazione con il S.P.P. Aziendale.
Il nominativo del Lavoratore.
L’ indicazione della mansione.
L’indicazione dei rischi per i quali è istituita la Sorveglianza
Sanitaria – il lavoro realmente espletato.
Il livello di rischio misurato (dose).
La firma del D.L. – Direttore - Dirigente.
Utile sarebbe l’apporto degli R.L.S. .

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro.

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La scheda di destinazione lavorativa

• E’ uno strumento molto semplice.
• Indica al M.C. i rischi e il loro livello, aita a prevenire le
Tecnopatie.
• Mette al riparo il M.C. dal rischio di denuncia per violazione
della L. 300/70.
• Orienta il M.C. ad esprimere un giudizio mirato ai rischi
valutati.
• Perché è così difficile ottenerla?

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Specialista in Medicina del Lavoro.

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Il Disidoneatore
(termine preso in prestito al Prof. N. Magnavita )
• Il M.C., se non esercita i suoi compiti di
consulenza nella gestione del rischio da lavoro,
modificando l’ambiente così che non sia più
nocivo per nessun lavoratore, è solo un
DISIDONEATORE a domanda, in particolar modo
negli Enti Pubblici.
• Nelle aziende private, e in tutte le microaziende,
il Giudizio di Idoneità con gravi limitazioni è una
rarità assoluta.

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Specialista in: Medicina del Lavo

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LAVORATORIIII… TIE !!!!!!

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spec. in Medicina del Lavoro.

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Malattia Professionale
Tecnopatia
Si considera M.P. quella contratta nell’esercizio e a causa della
lavorazione alla quale è adibito il Lavoratore.
- la causa non agisce in un breve periodo di tempoMalattia provocata da azione dannosa causata da agenti fisici o
chimici o biologici o psicologici presenti nell’ambiente di lavoro ed a
cui un lavoratore è stato esposto.
Clinicamente emerge oggi qualcosa le cui cause si collocano nel
passato: Mesi, Anni, addietro.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Circolare I.N.A.I.L. 16/02/2006
La malattia è di origine professionale quando si accerti
l’avvenuta esposizione ad agenti patogeni lavorativi dotati di
idonea efficacia causale, pur accertando la concorrenza di agenti
patogeni extralavorativi o se quest’ultimi operano con azione
sinergica e moltiplicativa.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Il M.C. può o deve collaborare con il D.L.
in fase di valutazione dei rischi?
INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA:
Ai sensi dell’art.2 c.1 h (definizioni) il M.C. “collabora, secondo quanto
previsto all’art.29, c.1 con il D.L. ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Ai sensi dell’art.25 c.1 a (obblighi) il M.C. “ collabora con il D.L. e con il
S.P.P. alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria “.
QUINDI
IL M.C. INTERVIENE SEMPRE IN QUALITA’ DI CONSULENTE E
SUCCESSIVAMENTE PUO’ ESSERE NOMINATO PER L’EFFETTUAZIONE
DELLA S.S.
Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro

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Valutazione del Rischio
La partecipazione alla stesura del D.V.R. da parte del M.C. è
Importante anche per la prevenzione delle M.P. .
Il “sapere medico” rientra nel processo di valutazione dei rischi e
dovrebbe orientare la scelta delle misure di prevenzione da parte
del Datore di Lavoro e del R.S.P.P. .

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Obiettivi del Medico Competente
Prevenzione (malattie professionali, malattie correlate al lavoro,
infortuni).
Promozione della salute dei Lavoratori.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in Medicina del Lavoro

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Infortunio - Malattia Professionale
(

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M.P. e M.C.
Il Medico Competente nell’espletamento della propria attività
deve compiere alcuni ben precisi adempimenti medico-legali
allorché evidenzi una malattia la cui eziologia potrebbe
essere “professionale” o “lavoro-correlata”:
a) Primo certificato medico di malattia professionale o lavorocorrelata.
b) Denuncia di malattia professionale.
c) Compilazione del referto.
Il primo certificato deve essere rilasciato al lavoratore.

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Specialista in Medicina del Lavoro

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Obiettivo finale
Tutti i Lavoratori devono essere idonei a
lavorare in un ambiente di lavoro idoneo.

Dott. Enrico Ciaccio
Specialista in: Medicina del Lavoro

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Al contrario
L’allontanamento di un Lavoratore corrisponde al riconoscimento di
un danno e quindi della nocività’ dell’ambiente di lavoroDovrebbe corrispondere ad una denuncia di Malattia ProfessionaleDovrebbe corrispondere ad una segnalazione dell’anomalia al
Datore di Lavoro e al S.P.P. per l’adozione dei necessari
provvedimenti.

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Specialista in: Medicina del Lavoro
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