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Autorità di Ambito
Territoriale di Ferrara
“ I GIOVEDI’ DELL’AMBIENTE”
www.atoferrara.it
A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale - introdotto da importanti norme di legge:
 L. n. 36/1994 (art.8) nota anche come Legge “Galli”: prevede che il
Servizio Idrico Integrato, costituito da acquedotto, fognatura e
depurazione, sia svolto in ambiti territoriali ottimali;
 D.Lgs n. 22/1997 (art.23) noto anche come Decreto “Ronchi”:
prevede che il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sia svolto in ambiti
territoriali ottimali;
 L.R. E-R n.25/1999 e la L.R 10/08: individuano, almeno nel territorio
provinciale, l’Ambito Territoriale Ottimale all’interno del quale debbono
essere svolti sia il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) che il Servizio di
Gestione Rifiuti Urbani (S.G.R.U.);
 Nell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici, la forma di cooperazione tra
tutti i Comuni e la Provincia per l’esercizio unitario di tutte le funzioni
amministrative spettanti ai Comuni su questi servizi è la Convenzione di
Funzioni ai sensi del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)
 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Testo Unico Ambientale.
2
 L’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara (ATO6 come
da L.R. 25/99) è costituita dai 26 Comuni della Provincia di Ferrara
e dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara ed è operativa dal
2004;
I principali compiti dell’Agenzia sono
 La pianificazione e la programmazione relative alla
organizzazione e alla gestione del Servizio Idrico Integrato e del
Servizio Rifiuti Urbani, tramite la redazione dei rispettivi Piani di
Ambito;
 Il controllo e il monitoraggio dei Servizi svolti dai soggetti Gestori a
cui sono state assegnate le gestione dei Servizi.
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FUNZIONI DELLE AGENZIE D’AMBITO
Programmazione e Pianificazione
Monitoraggio e Controllo
Raccolta di dati inerenti il territorio ed i gestori attivi,
censimento.
Definizione della domanda di servizio.
Analisi delle peculiarità delle gestioni già attive e delle
eventuali criticità (servizio reso, tariffazione..).
Specificazione del programma degli interventi e del
piano finanziario.
Stipula della Convenzione di affidamento
gestione dei servizi agli Enti gestori prescelti;
della
Gestione dei rapporti contrattuali.
Predisposizione e approvazione del Piano d’Ambito e
del Disciplinare Tecnico.
Predisposizione ed approvazione dei Regolamenti dei
Servizi e degli schemi delle Carte dei Servizi.
Predisposizione di modelli unici
di rendicontazione per
uniformare le risposte dei
gestori.
Analisi delle rendicontazioni
ricevute da tutti i gestori.
Verifica di aderenza alla
normativa vigente.
Confronto tra i vari metodi
applicati, individuazione di
indicatori.
Tutela dell’utente .
Articolazione e approvazione delle Tariffe.
Collaborazione con gli Enti Locali e con le altre ATO.
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- STUTTURA ORGANIZZATIVA R.E.R
Autorità Regionale per la Vigilanza
sui Servizi Idrici e sui Rifiuti Urbani
-Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR)
Dati tecnicoeconomico- gestionali,
REPORT periodici
Dati tecnico-economicogestionali
Agenzia d’Ambito
ATO6
Convenzione
Dati tecnici /
economici
Regolamento
SII eSGRU
Piano d’Ambito
Disciplinare Tecnico
Schede di Rendicontazione
Indagini
CustomerSatisfaction
Schema
Carta
Servizi
Gestore
Utenti
Carta dei Servizi
Indagini CustomerSatisfaction
Utenti
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PIANO DI AMBITO
Pianifica e programa le attività necessarie per l’organizzazione dei
servizi pubblici
Piano di Ambito del Servizio
Idrico Integrato
Piano di Tutela delle Acque della
Regione Emilia Romagna
Piano di Ambito del Servizio
di Gestione Rifiuti Urbani
Piano Provinciale di Gestione
Rifiuti della Provincia di Ferrara
6
GESTIONE RIFIUTI URBANI
7
SERVIZIO RIFIUTI URBANI
AREA S.p.A.
CMV Servizi s.r.l.
HERA S.p.A.
SOELIA S.p.A.
Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara ATO6
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OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Decreto Legislativo 152/2006
“Norme in materia ambientale”
art. 205
Legge Finanziaria
2005
art. 1108
dicembre 2006
35%
dicembre 2007
40%
dicembre 2008
45%
dicembre 2009
50%
dicembre 2011
60%
dicembre 2012
65%
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Art. 178 Dlgs 152/06 : Finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente .
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio
comunitario "chi inquina paga". A tal fine le gestione dei rifiuti è
effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza.
10
Art. 179
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti


1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei
rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di
inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra
azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono
adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia
11
DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Articolo 4
Gerarchia dei rifiuti
1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di
priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione
e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento.
12
Art. 180 D.lgs 152/06
Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di
cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni
di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di
sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio
ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno
specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del
prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli
altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
13
Art. 181. Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità
competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale degli stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione
di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di
riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i
produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti,
ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino al completamento delle operazioni di recupero.
14
principio delle quattro “r”:




RIDUZIONE: minore produzione di rifiuti all'origine;
RIUTILIZZO: reimpiego del prodotto in modo da
diminuirne il bisogno e la conseguente richiesta di
nuova produzione dello stesso;
RICICLO: ritrattamento e trasformazione del
materiale non più utilizzato per la sua funzione
originaria allo scopo di renderlo utile per altri fini;
RECUPERO: valorizzazione del rifiuto per ricavare
materia secondaria o per produrre energia;
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Principio delle tre “e”:

EFFICIENZA = : capacità di conseguire gli obiettivi
prefissati negli appositi documenti di programmazione
utilizzando nel modo più conveniente le risorse
disponibili; essa è data dal rapporto tra le risorse
impiegate ed i risultati ottenuti;

EFFICACIA = : capacità dell’azienda di soddisfare la
domanda di servizio nel contesto di riferimento
garantendo la qualità del servizio reso. Essa è data dal
rapporto tra i risultati ottenuti ed i bisogni finali della
collettività verso i quali è orientata l’attività svolta;

ECONOMICITA’ = : capacità dell’azienda di mantenere nel
tempo l’equilibrio tra efficienza, efficacia e bisogni della
collettività
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I CRITERI DI ASSIMILABILITA’
17
La definizione di rifiuto
Art. 183, comma 1, lett. a) dlgs 152/2006
«qualsiasi sostanza od oggetto
che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi»
18
La classificazione dei rifiuti
Art. 184, comma 1, dlgs 152/2006
ORIGINE
rifiuti urbani
rifiuti speciali
PERICOLOSITA’
rifiuti pericolosi
rifiuti non pericolosi
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I rifiuti urbani
Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006
a)
b)
c)
i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
i rifiuti non pericolosi provenienti da
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità;
i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade;
Continua…
20
I rifiuti urbani
Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006
d)
e)
f)
i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
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I rifiuti speciali
Art. 184, comma 3, dlgs 152/2006
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo (salvo quanto
previsto per le terre e rocce da scavo);
c) i rifiuti da lavorazioni industriali (fatto salvo quanto
previsto per i rifiuti assimilati);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
Continua…
22
I rifiuti speciali
Art. 184, comma 3, dlgs 152/2006
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica
dei rifiuti solidi urbani.
23
I rifiuti pericolosi
Art. 184, comma 5, dlgs 152/2006
i rifiuti indicati espressamente come tali, con
apposito asterisco, nell'elenco di cui
all'Allegato D alla Parte quarta del decreto,
sulla base degli Allegati G, H e I
alla medesima parte quarta
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25
-QUADRO NORMATIVO -
DPR 915/82
Il dPR 915/82 già conteneva la struttura della normativa successiva in tema di assimilazione
art. 2 Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi
che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;
art. 4 “ Competenze dello Stato”
e) la definizione dei criteri generali per l’assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani…..(omissis)
Delibera del Comitato Interministeriale
“Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del Dpr 10/9/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”
art. 1.1. comma 4
Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell’ambito del Regolamento…, l’assimilabilità dei rifiuti derivanti
da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali…., ai fini dell’ordinario conferimento dei
rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni del T.U per la finanza
locale…(tarsu).
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Art. 1.1.1.
I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono
essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti
condizioni:
a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali
simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e
minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe, scarti dell'industria
molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di
frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce,
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baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
D.Lgs 152/06
Art. 195: Competenze dello stato

e) La determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani….
…Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i
criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani.
28
Art. 198: Competenze dei comuni
 g) l'assimilazione, per qualità e quantità,
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, secondo i criteri di cui all'articolo
195, comma 2, lettera e), ferme restando
le definizioni di cui all'articolo 184, comma
2, lettere c) e d.

29