CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI PUBBLICI E SCUOLA AUTONOMA LA COLLABORAZIONE TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E L’ENTE LOCALE NELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI EDUCATIVI Milano – Brescia - 17,
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CORSO DI FORMAZIONE
DIRIGENTI PUBBLICI
E SCUOLA AUTONOMA
LA COLLABORAZIONE TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
E L’ENTE LOCALE NELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
DEI SERVIZI EDUCATIVI
Milano – Brescia
-
17, 18 e 19 settembre 2008
a cura di Maurizio Tiriticco
maurizio tiriticco
dirigenza scolastica e EELL 2008
1
premessa
maurizio tiriticco
dirigenza scolastica e EELL 2008
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un forte richiamo ci viene dal
dpr 275/99, art. 1, comma 2
“L’autonomia delle istituzioni
scolastiche… si sostanzia nella progettazione
e nella realizzazione di interventi di
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE e FORMAZIONE
mirati allo sviluppo della persona umana… al
fine di garantire ai soggetti coinvolti il
SUCCESSO FORMATIVO”
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lavoratore
cittadino
tre connotazioni
in un continuum
di sviluppo/crescita
e di apprendimento
persona
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Tre punti di attenzione
1. Lo scenario costituzionale
2. Gli spazi della autonomia
3. Gli strumenti per operare
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1. Lo scenario costituzionale
maurizio tiriticco
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il novellato Titolo V Cost. articolo 117
e il nuovo concetto di
Stato orizzontale
i 4 punti cruciali della
legislazione esclusiva dello Stato
1. Le norme generali sull’istruzione
2. La determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale
3. La perequazione delle risorse finanziarie
4. I principi fondamentali
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lI Titolo V afferma che
*
è esercitata la legislazione
concorrente dalle Regioni in materia
di istruzione, fatta salva l’autonomia
delle istituzioni Scolastiche
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Attenzione!!! Il Titolo V modificato dal
Centrodestra ma bocciato
dal referendum del 25/26 giugno 2006
affida alle Regioni la legislazione esclusiva
*
nella organizzazione scolastica e nella
gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche
*
e nella definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della regione
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lI Titolo V afferma che
*
è esercitata la
legislazione esclusiva dalle Regioni
in materia di istruzione e formazione
professionale,
ma…
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…è competenza dello Stato definire
* gli standard del Sistema Educativo
Nazionale di Istruzione e Formazione
* i LEP erogate dalle Istituzioni
* gli SMF del SENdIF previa intesa con la
Conferenza Unificata Stato-Regioni,
vedere accordo Stato–Regioni del 15/01/04
* il profilo professionale dei
docenti
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Visualizzazione della distribuzione
delle competenze
in materia di istruzione e formazione
dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione
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lo spazio dello Stato, delle
Regioni e degli EELL
Stato
le autonomie territoriali,
scolastiche e formative
norme e
standard
Stato
LEP
docenti
Regioni
gestione
Stato
LEP
ISTR progr. EELL
curric. ISA
poli ITS
IFP
docenti
ConfStRe
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progr. EELL
curric. IFA
SMF
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Attenzione!
Il masterplan approvato dalla Conferenza delle Regioni il 14
dicembre 2006 prevede che entro il primo settembre 2009 le
Regioni abbiano predisposto le condizioni per l’esercizio delle
funzioni loro attribuite dal Titolo V!!!
I nodi principali: allocazione funzioni; la questione dei LEP
nazionali; ripartizione risorse; il personale (stato giuridico
nazionale, dipendenza regionale); rapporti di lavoro e
sindacali; rapporti con le ISA; trasferimenti…
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Istruzione e formazione secondo la Costituzione
una tripartizione bilanciata di poteri
a ciascuno le proprie competenze
lo Stato
le Regioni e gli EELL
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le istituzioni scolastiche
e formative autonome
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* Lo Stato ha competenza in materia
di norme generali e di LEP
* Le Regioni e gli EELL hanno
competenza in materia di programmazione
integrata di istruzione e formazione sul
territorio
* Le Istituzioni Scolastiche Autonome
hanno competenza in materia di Piano
dell’Offerta Formativa e di gestione dei
curricoli
Ma…
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…la prassi corrente è questa:
chi conta sono Stato e Regioni…e le scuole???
Il MPI
Conferenza Unificata
Le Regioni
Le scuole
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Di fatto, mentre
* lo Stato esercita in pieno le SUE
competenze
* le Regioni e gli EELL esercitano le
LORO competenze
ed hanno i loro “tavoli”
decisionali, la Conferenza Unificata
* le Istituzioni Scolastiche Autonome
sono frammentate, disperse, fluttuanti,
per cui devono solo… “allinearsi”!!!
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Le Istituzioni Scolastiche Autonome ancora non
hanno detto la loro…
Occorre una loro organizzazione territoriale
e nazionale perché contino
su un tavolo a tre e non a due!
Reti… Consorzi… Accordi di programma…
Patti territoriali… ed anche…
una associazione delle ISA?
una conferenza delle ISA?
una consulta delle ISA?
altro…???
Disegno di Legge 1763/07, Negri, Soliani, Carloni
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il domani
dipende soprattutto dalle
Istituzioni Scolastiche Autonome!!!
La metafora del
gigante… bambino!!!
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L’Istituzione
Scolastica
Autonoma è un
gigante, ma non sa
di esserlo!!!
Le ISA dovrebbero
contare di più
come
terzo potere
MIUR
Regioni
EELL
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interagendo
sistemicamente
con lo Stato, le
Regioni e gli EELL
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2. Gli spazi dell’autonomia
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Dall’autonomia come STRUMENTO…
L’autonomia è funzionale alla realizzazione delle finalità e
degli obiettivi del Sistema educativo nazionale di Istruzione
Ma le Istituzioni Scolastiche Autonome non sono istituzioni
strumentali del MPI
Occorre interpretare l’autonomia come declinazione della
sussidiarietà nel campo del diritto all’istruzione dei cittadini
Alla autonomia della domanda sociale di istruzione non può
non corrispondere l’autonomia dell’offerta:
- la programmazione territoriale da parte degli EELL
- il POF da parte delle ISA
… all’autonomia come
CULTURA ORGANIZZATIVA RISORSA VALORE
nell’ottica del principio costituzionale
della SUSSIDIARIETA’ orizzontale
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Dallo Stato centralizzato alla Repubblica
delle Autonomie
Le parole chiave per operare
SISTEMA – relazioni non casuali ma progettate,
realizzate, monitorate e valutate in una struttura
organizzata aperta
ISTITUZIONE – ente, organismo istituito per svolgere
attività per fini determinati e regolate da norme
SERVIZIO – l’insieme delle attività rese da
un’istituzione
QUALITA’ – proprietà che caratterizza un processo,
un prodotto, in ordine ad indicatori dati
VALUTAZIONE DI SISTEMA, interna ed esterna
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Attenzione! Tra il ‘90 e il 2000
c’è la stagione delle Carte dei servizi!
Confermata dalla legge 59/97 e dal nuovo Titolo V
La Direttiva della PCM del 27/01/95 detta i “principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”, in larga misura desunti da quelli
che regolano l’iniziativa privata. Questi principi sono:
eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di
scelta, partecipazione, efficienza, efficacia, adozione di
standard, informazione degli utenti, rapporti con gli
utenti, valutazione della qualità dei servizi, reclami e
rimborsi, sanzioni per la mancata osservanza delle
direttive governative
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Unione europea:
FSE, FESR,
i fondi strutturali
Italia
: la legge
53/03
le norme
italiane
Il territorio
Le Regioni, gli EELL,
i servizi
il D.Lgs.112/98
il nuovo Titolo V
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I protocolli di intesa
Miur-Mlps-Regioni e
Istruzione e
formazione integrate
I corsi IFTS
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fattori di criticità di un’ISA
*
*
scarto tra “domanda” e “offerta”
scarto tra “processi” e “prodotti”
Le criticità più complesse si verificano in genere all’avvio ed
alla fine di un anno scolastico
All’inizio ci sono le attese dei fruitori (studenti e loro famiglie),
in genere alte e non sempre chiaramente manifestate e l’offerta
dell’ISA
Al termine ci sono i risultati che per i fruitori contano
essenzialmente a livello dei prodotti ottenuti (i giudizi finali espressi
dall’ISA), per l’ISA a livello di processi realizzati e della valutazione
delle attività
Su questi due momenti l’attenzione ricognitiva e valutativa da
parte dell’ISA deve essere molto attiva e diligentemente mirata
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il sistema scuola/alunno
l’isa
progetta
offre
il fruitore attende riceve PRODOTTI
realizza
valuta
PROCESSI
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le parole chiave
per la progettazione/valutazione di istituto
e la risposta alla Committenza – alunni, famiglie, EELL
efficienza – risorse vs risultati
efficacia – obiettivi vs risultati
fattori di qualità
economicità
standard, indicatori, descrittori
trasparenza e partecipazione
– dal POF al PEC, patto educativo di corresponsabilità
monitoraggio come controllo continuo
rilevazione e misurazione oggettiva dei dati
valutazione come formulazione di un giudizio
in ordine a criteri dati
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3. Gli strumenti per operare
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In tale contesto/scenario
quale ruolo per il dirigente scolastico?
Dlgs 59/98 e Dlgs 165/01, artt. 15 e 25
“Il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio…”
Il dirigente deve
possedere
conoscenze giuridiche, amministrative, istituzionali
competenze politico/gestionali, organizzative, relazionali,
garantire i flussi comunicativi scuole/istituzioni del
territorio
attivare iniziative sul territorio con ISA , EELL, altri
significativi
al fine di rafforzare le autonomie delle ISA
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In tale scenario quale ruolo per l’ente locale?
Non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare da soli!!!
Utilizzare la risorsa della SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
per una corretta relazione
tra amministrazione pubblica, cittadini e società civile
“I Comuni e le Province svolgono la loro funzione anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”
(D.Lgs 267/2000, Testo unico degli Enti locali, art. 3)
“…Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”
(articolo Cos. 118)
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Alcuni dati circa la “sensibilità” degli amministratori locali nei
confronti dell’istruzione e della formazione
Negli ultimi dieci anni le risorse destinate
dal Centro alle Amministrazioni locali sono passate
da 100 miliardi a 230 miliardi
Ma le risorse destinate all’istruzione e alla formazione da parte delle
Amministrazioni locali sono passate
dall’11,6% del 1994 al 7,8% del 2006
«Gli enti locali nel Centro-nord hanno fatto in questi decenni cose
straordinarie per la scuola… nel Sud tutto questo o è episodico o non c'è.
Nel Centro-nord la scuola è un tema che influenza le scelte dell'elettorato
locale, che stimola così gli amministratori. Al Sud o è episodico o non c'è»
Luigi Berlinguer da “l’Unità” del 19 agosto 2008
La Cultura
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del Titolo V stenta a farsi strada!!!
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Le responsabilità
del dirigente scolastico
le fonti normative
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Dlgs 165/01
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Art. 4
1. Gli ORGANI DI GOVERNO esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
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Dlgs 165/01 - Art. 4
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
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Dlgs 165/01 - Art. 4
2. Ai DIRIGENTI spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei DIRIGENTI indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non
siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall'altro.
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Dlgs 165/01 - Art. 25
1…
I DIRIGENTI SCOLASTICI sono inquadrati in ruoli di dimensioni
regionale e rispondono in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate
da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica
regionale…
2.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano
al DIRIGENTE SCOLASTICO autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
DIRIGENTE SCOLASTICO organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è il titolare delle relazioni sindacali.
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3…
ll DIRIGENTE SCOLASTICO promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà
di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4.
Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al DIRIGENTE l'adozione dei provvedimenti di gestione delle
risorse e del personale.
5… Il DIRIGENTE può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati,
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
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6.
Il DIRIGENTE presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la
più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce
gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina la
modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse
verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità
di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica
responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territori,
definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il
loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
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Direttiva 34/06
Gli obiettivi formativi prioritari di un dirigente
attengono a:
- profili e aspetti problematici inerenti la complessità
della gestione delle ISA;
- problematiche gestionali e complesse ricadute
organizzative e contrattuali che derivano dalla
progressiva attuazione dei processi di riforma e
innovazione;
- attuazione degli obblighi contrattuali;
- valorizzazione dell’autoaggiornamento;
- iniziative di formazione per tutti i dirigenti scolastici
sulla cultura e sulla tecniche della valutazione.
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Direttiva 34/06
L’Amministrazione centrale promuove e sostiene:
- la leadership educativa e organizzativa all’interno dell’istituzione
scolastica;
- la cultura della qualità con particolare riferimento all’individuazione
di modelli organizzativi e operativi per l’analisi del servizio scolastico;
- la cultura della valutazione e, in particolare, la valutazione dei
dirigenti scolastici, anche in collaborazione con la SSPA;
- l’aggiornamento, il completamento e la diffusione dei materiali già
prodotti sulla base delle precedenti direttive 51/05, 48/04, 43/03, 87/02;
- l’azione dirigenziale in materia di trattamento e protezione dei dati
personali (dlgs 196/03);
- la previdenza complementare nell’ambito del sistema previdenziale
pubblico.
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Tra le competenze relazionali del Dirigente Scolastico,
quelle relative ai rapporti con gli Enti Locali
acquistano una particolare importanza
L’Ente locale è al tempo stesso un organo amministrativo ed un
organo elettivo. Nell’Ente locale convivono l’amministrazione e la
politica e ogni decisione è destinata a pesare sul consenso, soprattutto
nei piccoli centri.
Per il Dirigente Scolastico è importante avere relazioni distese,
non giungere mai a tensioni o a rivendicazioni “irrinunciabili”. Il livello
politico a volte ha più a cuore il consenso “facile” che non l’erogazione
di un servizio “corretto” e “produttivo”!
Mai confrontarsi da soli con il livello politico! Le Istituzioni
Scolastiche associate pesano molto di più nel chiedere, rivendicare,
trattare, ottenere!
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Dlgs 112/98 – Art. 138 - Deleghe alle Regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della
Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la
programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli
enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f)
le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite.
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2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture
dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano
le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di
belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche,
all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia
nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali
straniere in Italia.
L'individuazione delle risorse finanziarie, materiali ed umane che, in materia di istruzione,
concernono il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato agli Enti territoriali (Regioni e enti
locali) e le relative modalità risultano dettate con i seguenti provvedimenti:
— dpcm 12 settembre 2000
— dpcm 13 novembre 2000
— dpcm 22 dicembre 2000
Le modalità e le procedure generali per il trasferimento del personale dallo Stato agli Enti
territoriali (Regioni e enti locali) sono state dettate con il dpcm 14 dicembre 2000, n. 446
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Dlgs 112/98 – Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed ai Comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente
decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione
sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione
secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
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d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e
urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a
livello territoriale.
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2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità
montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di
istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con
le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di
istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la
coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi
gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f)
interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
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3.
La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita
alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
L'individuazione delle risorse finanziarie, materiali ed umane che, in materia di istruzione,
concernono il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato agli Enti territoriali (Regioni e enti
locali) e le relative modalità risultano dettate con i seguenti provvedimenti:
— dpcm 12 settembre 2000
— dpcm 13 novembre 2000
— dpcm 22 dicembre 2000
Le modalità e le procedure generali per il trasferimento del personale dallo Stato agli Enti
territoriali (Regioni e enti locali) sono state dettate con il dpcm 14 dicembre 2000, n. 446
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DPR 10 luglio 2008, n. 140 – reclutamento dei dirigenti scolastici
Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo
teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La
prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione
europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle
specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica,
organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta consiste nella
risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare
riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del
territorio.
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel
bando di concorso in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la
preparazione professionale del candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità
di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal
candidato.
Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non
superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre. L'attività di formazione si
svolge parte in presenza e parte con strumenti infotelematici. È finalizzata
all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola,
alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola,
alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari
ed informatici.
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