aiuto alla crescita economica delle imprese (ace)

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IMPOSTE

E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse SOMMARIO

• SCHEMA DI SINTESI • DETERMINAZIONE DELL ’ AGEVOLA ZIONE PER SOGGETTI IRES

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE (ACE)

Art. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 - D.M. 14.03.2012 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2014

Circ. CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR - Circ. Ag. Entrate 20.09.2012, n. 35/E - L. 27.12.2013, n. 147

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, l’art. 1 D.L. 201/2011 ha introdotto un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma de finisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell’impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

L’incremento patrimoniale formatosi nel 2012 e nel 2011 si cumula a quello formatosi nel 2013. Inoltre, è possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l’e ventuale deduzione non utilizzata in Unico 2013 in quanto eccedente il reddito imponibile.

SCHEMA DI SINTESI AMBITO APPLICATIVO

 Soggetti Ires  Soggetti Irpef  Soggetti esclusi  Deduzione  • S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.

• Società cooperative e società di mutua assicurazione.

• Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.

• Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

• Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti.

 • Imprese individuali.

• S.n.c. e S.a.s..

In contabilità ordinaria

 Art. 8 D.M. 14.03.2012

 • Soggetti Irpef in

contabilità semplificata

.

• Enti non commerciali.

• Società assoggettate alle procedure di

fallimento

dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento.

• Società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione.

• Società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

• Società che svolgono, come prevalenti, quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155 Tuir (

tonnage tax

).

 • Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’art. 75 Tuir, pari al rendimento nozionale:

..

della variazione in aumento del capitale proprio

rispetto

..

al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al

31.12.2010

(senza tener conto dell’utile).

• Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.

L’agevolazione

non ha rilevanza ai fini Irap

.

AGEVOLAZIONE Centro Studi Castelli S.r.l.

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 Rendimento nozionale  Soggetti Irpef

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 • Il beneficio interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto, già ridotto di eventuali perdite pregresse; pertanto, non può generare o aumentare la perdita fiscale.

• Se l’importo del rendimento nozionale supera il reddito, l’eccedenza può essere com putata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi.

 È valutato applicando un’aliquota (4% per il 2014 e 3% per il 2013), individuata con provvedimento ministeriale.

 La deduzione è calcolata applicando l’aliquota del rendimento nozionale al

patri monio netto

risultante al termine di ogni esercizio.

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IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IRES Elementi che determinano la variazione del patrimonio netto Tavola n. 1 16 Voci Modalità

In denaro (1) Conferimenti Versamento soci Finanziamenti dei soci (4) Rinuncia incondizionata dei soci a crediti (3) Compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di au menti del capitale sociale (3) Conversione in azioni di ob bligazioni (8) In natura C/capitale, fondo perduto o copertura perdite Versamento per sovrapprezzo quote (2) In denaro (1)

Incrementi patrimonio

Accantonamento utili Attribuzione ai soci

Decrementi patrimonio

Realizzo di perdite Utilizzo di riserve Distribuzioni di utili o decre menti per fusione o scissione Acquisti di partecipazioni in società controllate A

riserve indisponibili

(es.: riserva per acquisto azioni proprie) (5) • Distribuzione di riserve di utili (dividendi).

• Distribuzione di riserva di sovrapprezzo quote (6) .

• Riduzione del capitale sociale.

• Restituzione di versamenti in denaro a fondo perdu to o in c/capitale.

• Assegnazione di beni ai soci.

Per copertura perdite.

Acquisti di aziende o rami di azienda • A

riserve disponibili

, quali:

..

riserva legale;

..

riserve indivisibili (cooperative);

..

riserva statutaria;

..

riserva facoltativa;

..

riserve indisponibili riclassifi cate disponibili (se formate dal 2011);

..

riserve in sospensione d’imposta per imprese ade renti a contratti di rete (7);

..

riporto utili a nuovo;

..

utili destinati a copertura di perdite.

-

Rilevanza

Sì No Sì No Sì Sì Si Sì Sì No Sì No No No Sì

Note Momento di rilevanza

Data di versamento conversione zione) Data di versamento Data atto di rinuncia Data in cui assume ef fetto la compensazione Data in cui ha effetto la Data di versamento Inizio dell’esercizio in cui le riserve sono for mate (in cui l’assem blea delibera la destina Inizio dell’esercizio Inizio dell’esercizio (1) Rilevano non solo i conferimenti tipici destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva [esempi: versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale]. Ai sensi della Circolare Assonime n. 17/2012 sono esclusi i piani di stock option, gli apporti effettuati nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, gli apporti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti fi nanziari partecipativi (art. 2346, c. 6 C.C.), e gli apporti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti “ibridi” di fi nanziamento che condizionano il rimborso del capitale all’andamento della società.

(2) Sono compresi anche i versamenti dei soci per

interessi di conguaglio

effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

(3) Riguarda esclusivamente i

crediti aventi natura fi nanziaria

, ossia derivanti da precedenti fi nanziamenti in denaro.

(4) I fi nanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, non incrementano il capitale proprio, in quanto costituiscono debiti per la società. Restano esclusi anche tutti gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti fi nanziari partecipativi di cui all’art. 2346, c. 6 c.c., nonché dei c.d. Tremonti Bond previsti dall’art. 12 D.L. 185/2008.

(5) La costituzione della riserva indisponibile ex art. 2357-ter C.C. riduce la variazione del capitale proprio fi no a concorrenza degli utili che in precedenza hanno concorso ad aumentarla.

(6) Oppure riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni.

(7) Tutte le riserve in sospensione, purché non derivanti da un’operazione valutativa, rilevano ai fi ni dell’agevolazione (

Circolare CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR

).

(8) Rilevano anche le opzioni relative a emissioni avvenute prima del periodo di imposta 2011, poiché assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione.

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IMPOSTE

E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Esempio n. 1 Calcolo dell’agevolazione e compilazione del modello Unico 2014 SC Dati

• 30.06.2011: accantonamento dell’utile 2010, pari a € 600, a riserva disponibile.

• 30.06.2012: accantonamento dell’utile 2011, pari a € 400, a riserva disponibile.

• 30.11.2012: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.000. • 1.09.2013: versamento in conto capitale da parte dei soci per € 100.000.

• 30.06.2013: utile 2012, pari a € 3.000 accantonato a riserva disponibile per € 2.000 e distribuito ai soci per € 1.000.

• 30.06.2014: accantonamento dell’utile 2013 a riserva disponibile (irrilevante per le variazioni del periodo 2013).

• Patrimonio netto al 31.12.2013 (utile 2013 incluso): € 123.000.

• Reddito complessivo netto 2013 dichiarato: € 1.000.

• Eccedenza Ace del periodo precedente: € 503.

Movimentazione patrimonio netto Importo

Accantonamento a riserva disponi-

Data

600,00 30.06.2011

bile dell’utile 2010 Accantonamento a riserva disponi bile dell’utile 2011 400,00 30.06.2012

Versamento soci in conto capitale 100.000,00

Valore rilevante

600,00 400,00 1.09.2013

33.425,00 (100.000 x 122/365) Accantonamento a riserva disponi bile dell’utile 2012 (A) Incremento rilevante per il 2013 2.000,00 30.06.2013

2.000,00

36.425,00

Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo 1.000,00 30.11.2012

1.000,00 Effetti ai fi ni Ace

L’accantonamento dell’utile a riserva ri leva dall’inizio del periodo.

Il versamento rileva dalla data di esecu zione.

L’accantonamento dell’utile a riserva ri leva dall’inizio del periodo.

1.000,00 Il decremento rileva dall’inizio dell’e sercizio.

(B) Decremento rilevante per il 2013

(C) Incremento netto rilevante (A - B)

(D) Ace potenziale per 2013 (C x 3%)

(E) Patrimonio netto

31.12.2013

35.425,00

1.062,75

123.000,00 (F) Ace effettivo per 2013

(3% x minore tra C e E) Limite del patrimonio netto esercizio precedente

1.062,75 503,00

Incluso l’utile 2013.

L’agevolazione è pari al rendimento no zionale calcolato sul minore importo tra l’incremento netto rilevante e l’importo del patrimonio netto risultante dal bilan cio dell’esercizio.

Ace riportata a nuovo nel rigo RS 113, col. 11 di Unico SC 2013 per incapienza.

1.565,75

2014 (F + G) (I) Reddito complessivo dichiarato Limite del reddito

1.000,00

L’Ace consente una variazione fi no a concorrenza del reddito complessivo di chiarato, in modo che la società non pos sa chiudere con una perdita fi scale per effetto dell’agevolazione.

(L) Ace utilizzabile nel 2013

(pari al reddito complessivo, se inferiore all’Ace effettivo) [mi nore tra H e I]

1.000,00

Fino ad azzeramento del reddito com plessivo netto dichiarato nel quadro RN Eccedenza di Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - Ace utilizzabile nel 2013) [H - L]

565,75

In presenza di perdita o di reddito com plessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successi vi, fi no a capienza del reddito dichiarato, pari all’importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2013.

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IMPOSTE DIRETTE Esempio n. 1 (segue) imposte e tasse

36.425

503 1.000

123.000

35.425

1.566

35.425

1.063

566 1.000

1.000

1.000

0

Esempio n. 2 Dati Calcoli Compilazione modello Unico 2014 SC in presenza di perdite dell’esercizio precedente

Incrementi patrimoniali complessivi: Patrimonio netto al 31.12.2013 (incluso l’utile dell’esercizio): Reddito complessivo: Perdite esercizio precedente: Perdita esercizio precedente utilizzabile: 80% x 50.000 = Limite di reddito complessivo netto: reddito € 50.000 – perdita utilizzabile € 40.000 = Ace: 3% x minore tra incrementi patrimoniali € 400.000 e P.N. € 1.000.000 = 3% x € 400.000 = Ace non utilizzabile, da riportare in esercizi successivi: € 12.000 - € 10.000 = € € € € € € € € 400.000

1.000.000

50.000

45.000

40.000

10.000

12.000

2.000

400.000

1.000.000

400.000

400.000

12.000

12.000

€ 12.000 - € 10.000

2.000

50.000

10.000

40.000

10.000

40.000

0

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 

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE (ACE)

L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato interessato dai seguenti provvedimenti:

Calcolo degli acconti con la “vecchia” Ace

Il Sole 24Ore 13.11.2014 p. 45 La L. 147/2013

Imposte e tasse

(Legge di Stabilità) ha aumentato al 4% il coefficiente Ace applicabile alla base accumulata e a quella derivante da incrementi dell’anno. Non è consentito considerare, ai fini del calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, il minor reddito derivante dalla deduzione Ace al 4%, ma deve essere utilizzato il coefficiente dell’anno precedente (3%).

Interpello disapplicativo in materia Ace

Il Sole 24Ore 10.09.2014 p. 38 La circolare 23.05.2014, n. 12/E

Imposte e tasse

dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di presentare un interpello disapplicativo delle norme antielusione in materia di Ace. Tale possibilità può essere concessa, tra l’altro, nel caso in cui l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini Ace sia stato determinato unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti e non sia stato preceduto da conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo o, infine, da finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

Ace e consolidato fiscale nel modello Unico 2014

Il Sole 24Ore 4.09.2014 p. 34 fornite dall’Agenzia delle Entrate con la infragruppo. circolare 12/E/2014

Imposte e tasse

Nel modello Unico 2014 è necessario tenere conto, in relazione all’Ace, delle specifiche . Tra queste si segnalano l’obbligo di trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze inutilizzate, il regime delle società di comodo e il calcolo delle sterilizzazioni antielusive in presenza di operazioni In particolare, le società incluse nel consolidato fiscale devono prestare attenzione alla compilazione del campo RS113 colonna 13, nel caso in cui l’Ace superi il proprio reddito individuale e si formi, dunque, un’eccedenza. Se vi è capienza di imponibile di gruppo, l’Ace eccedente ogni singola società deve obbligatoriamente essere trasferito al consolidato per abbattere l’imponibile, e non è possibile una diversa scelta.

Aiuto alla crescita economica

Imposte e tasse

Il Sole 24Ore 27.06.2014 p. 38, 39 Con il D.L. 91/2014 il Governo è intervenuto per migliorare l’Ace: ai fini del computo della base su cui conteggiare il rendimento nozionale, viene potenziato del 40% il valore nominale dell’incremento di capitale proprio rispetto al precedente esercizio.

Determinazione dell’Ace e incrementi di capitale proprio

Il Sole 24Ore 18.06.2014 p. 46 La circolare 12/E/2014

Imposte e tasse

dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’Ace, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011. A tale scopo non rileva il fatto che l’impresa, per propria scelta o per mancanza dei presupposti necessari, abbia o meno fruito dell’agevolazione in alcuni esercizi.

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Agevolazione A.C.E.

Circ. Ag. Entrate 23.05.2014 n. 12/E Il Sole 24Ore 24.05.2014 p. 20 Italia Oggi 24.05.2014 p. 21

Imposte e tasse

L’agevolazione Ace, introdotta dal Decreto “Salva Italia” nel 2011, prevede anche una disciplina antielusiva, prevista dall’art. 10 del D.M. 14.03.2012. L’Ace prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i capitali che utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle Pmi mediante capitale proprio. Possono fruire del beneficio fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Per fruire dell’agevolazione devono essere considerati gli incrementi e i decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2011. Sono escluse dall’Ace le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quest’ultima tipologia l’Ace è esclusa solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammessa per il risanamento della società (con continuazione dell’esercizio d’impresa). La disciplina antielusiva ha l’obiettivo di impedire che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo a una holding. Il contribuente può presentare un’istanza di disapplicazione della disciplina per dimostrare che l’incremento di capitale proprio Ace non è stato preceduto da un’immissione di denaro (che ha aumentato il capitale di un altro soggetto del gruppo), ma è stato determinato unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti. Gli apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che consentono lo scambio di informazioni non fanno aumentare la base di calcolo dell’Ace, poiché l’assenza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza della società conferente non consente di valutare con certezza se i conferimenti costituiscano nuova ricchezza. Con riferimento all’impresa familiare, il decreto ACE ha previsto, all’articolo 8, che “l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa è attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito”. Ancorché le disposizioni attuative regolino esclusivamente la gestione delle eccedenze di rendimento nozionale rispetto al reddito d’impresa, si ritiene che il rendimento nozionale ACE debba essere ripartito fra imprenditore e familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Ace e operazioni straordinarie

Italia Oggi 12.05.2014 pp. 21, 22 Nel silenzio della legge, la circolare n. 28/2012

Imposte e tasse

del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili affronta il problema delle modalità di funzionamento dell’Ace in presenza di operazioni straordinarie. Il documento ritiene ancora validi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in relazione alla Dit con la circolare n. 76/E/1998.

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