s.p.a - Il blog della prof. di diritto

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Società per azioni
s.p.a
Tipologia delle società di capitali
2
S.R.L.
S.P.A.
SOCIETA DI
CAPITALI
1.150.408
47.144
1.384.088
S.R.L.
unipersonali
S.P.A.
unipersonali
178.987
SAPA
170
7379
DATI UNIONCAMERE 2012
Società per azioni
• Francia -> Société Anonyme
• Inghilterra -> Private Limited Company
• Stati Uniti -> Corporation
SOCIETA’ PER AZIONI
• La società per azioni è una società di capitali
nella quale:
– per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società col suo patrimonio (art. 2325, 1°
comma);
– la partecipazione sociale è rappresentata
da azioni (art. 2346, 1° comma).
RESPONSABILITA’ LIMITATA
• La s.p.a è dotata di personalità giuridica: gode di
autonomia patrimoniale perfetta.
• I soci godono del beneficio della responsabilità
limitata: non vi è alcuna responsabilità personale
dei soci nei confronti dei terzi, al di là del
conferimento effettuato.
• La società risponde solo con il patrimonio sociale
che è dunque l’unica garanzia che viene offerta ai
terzi per le obbligazioni assunte dalla società nei
loro confronti.
Fallimento
• Se fallisce la società il fallimento non si
estende ai soci.
• La s.p.a fallisce se l’attività è commerciale e se
supera e dimensioni stabilite dall’art 1 l.fall.
CARATTERISTICHE
• La spa può essere PLURIPERSONALE o
UNIPERSONALE
• I soci possono essere sia PERSONE FISICHE
che PERSONE GIURIDICHE
• Il capitale sociale a partire dal 2004 non può
inferiore a 120.000€ / da giugno 2014 il
capitale non può essere inferiore a 50.000€.
Ragioni della ulteriore riduzione
• Il legislatore con questo intervento di riduzione
del capitale sociale minimo ha voluto attenuare il
fenomeno per cui in fase di avviamento le
imprese, proprio per l'ammontare minimo di
capitale richiesto dalla legge, preferiscono la s.r.l.
alla S.p.A.
• Inoltre le legislazioni dei principali Stati membri
dell’UE (Regno Unito, Germania e Francia)
prevedono tutte un capitale minimo inferiore a
quello stabilito in Italia ed era necessario
uniformarsi.
Partecipazione azionaria
•
•
•
•
Nelle società per azioni il capitale sociale è
rappresentato da azioni: ciascuna azione
rappresenta una frazione del capitale sociale.
Le azioni attribuiscono la qualità di SOCIO.
Gli azionisti ricevono un dividendo variabile in
relazione all’utile conseguito dall’impresa e alle
decisioni deliberate dall’assemblea dei soci.
Le azioni sono liberamente trasferibili.
Diverse tipologie di s.p.a.
• Le spa nascono per concedere il beneficio della
responsabilità limitata alla grande impresa ma nel
tempo hanno perso questa caratteristica.
• Ben presto l’aspirazione alla responsabilità
limitata ha attirato anche medie o medio piccole
imprese, anzi oggi il numero maggiore di spa
consiste proprio in imprese di questo tipo.
• Quindi tutte le grandi imprese sono s.p.a ma non
tutte le s.p.a sono grandi imprese.
TIPI DI SOCIETA’ PER AZIONI
S.P.A. “CHIUSE”
TIPOLOGIE
DI
S.P.A.
S.P.A. “APERTE”
S.P.A. CHE FANNO
RICORSO AL
MERCATO DEL
CAPITALE DI
RISCHIO
Società con azioni
diffuse fra il
pubblico in
misura
rilevante
Società con azioni
quotate in mercati
regolamentati
Le diverse funzioni
• La maggior parte delle s.p.a diffuse in Italia sono
piccole s.p.a. che
– operano con un capitale limitato
– posseduto da un numero ristretto di soci
– le loro azioni possono essere scambiate solo privatamente.
• Si ricorre a questo tipo di società soprattutto per il
beneficio della responsabilità limitata.
• La quotazione in borsa limita il controllo e la gestione e
obbliga gli azionisti e la società a rispettare regole più
rigide nei confronti del mercato.
Diverse funzioni
• Per le società di grandi dimensioni invece, la
possibilità di emettere azioni permette alla
società l’accesso al mercato finanziario.
• Il mercato finanziario (mercato del capitale
di rischio) è un luogo ideale nel quale
vengono scambiati strumenti di varia natura e
consente il trasferimento del risparmio da
soggetti che lo accumulano a soggetti che lo
richiedono (imprese).
Le diverse funzioni
• Le grandi s.p.a. con azioni collocate presso il
pubblico dei risparmiatori sono poche e
gestiscono imprese di notevoli dimensioni.
• Sono società che fanno ricorso al “mercato
del capitale di rischio”: chi compra le azioni
investe il proprio capitale condividendo il
rischio d’impresa. Il conferimento infatti verrà
remunerato solo se la società conseguirà degli
utili .
Le grandi s.p.a
• Le grandi s.p.a utilizzano la forma della s.p.a
per raccogliere grandi quantità di capitali.
• Quando hanno bisogno di apporto di nuovi
capitali fanno un aumento del capitale sociale
trovando nel mercato finanziario la possibilità
di collocare l’aumento di capitale.
• Il dividendo che devono pagare ai soci è molto
piu basso degli interessi che si dovrebbero
pagare per un finanziamento.
Gruppo di comando
• Nelle grandi s.p.a il capitale sociale è
frantumato in una miriade di azioni e quindi si
formano, di fatto, due categorie di azionisti:
– Azionisti appartenenti al gruppo di comando (che
ha il potere nominare amm sind approvare il
bilancio e la destinazione degli utili)
– Azionisti estranei al gruppo di comando (capitale
flottante) e che non partecipano in nessun modo
alla gestione della società ma che sono interessati
soprattutto agli utili e alle quotazioni
Il voto nella s.pa
• Nelle s.p.a vige il principio capitalistico: ogni
azione attribuisce un voto e chi ha il 51% delle
azioni ha la maggioranza assoluta e il controllo
della società.
• Tuttavia la presenza di molti soci che hanno
partecipazioni sociali di entità modesta rende
possibile che la società possa essere
egemonizzata da gruppi di comando minoritari,
capaci di intervenire attivamente nelle
assemblee, pur non possedendo la maggioranza
del capitale sociale.
I gruppi di società
• Le grandi s.p.a sono organizzate ormai quasi
tutte con il modello dei gruppi di società.
• Un’unica impresa si frantuma in una pluralità
di società, ciascuna delle quali svolge una fase
o più fasi dell’impresa.
• La società capogruppo possiede il pacchetto
azionario di controllo di altre società, le quali a
loro volta possono detenere il pacchetto di
controllo di ulteriori società.
Holding
• La società capogruppo si chiama Holding
• Puo essere
– Holding pura se l’attività consiste solo
nell’assumere e gestire le partecipazioni in
altre società (es. Fiat s.p.a)
– Holding mista se svolge oltre ad una
funzione direttiva anche un’altra attività
produttiva (Fiat auto s.p.a)
Vantaggi
• La costituzione dei gruppi consente la
diversificazione del rischio: ogni società
risponde delle perdite solo con il proprio
patrimonio e non con il patrimonio dell’intero
gruppo.
• Il dissesto che colpisca una società lascerà
indenne il patrimonio delle altre.
Le multinazionali
• Le multinazionali presentano questa struttura:
danno luogo ad una proliferazione di società
tante quanti sono i mercati esteri nei quali
l’impresa opera, tutte controllate dalla società
nazionale.
– Si separano i rischi nei vari mercati
– Si trasformano semplici spostamenti di risorse
interne in rapporti di scambio
– Si eludono normative fiscali
Potere dei gruppi di comando
• Gli azionisti che controllano la holding hanno
un controllo diretto o o indiretto su tutte le
società del gruppo potendo prendere
all’interno di ognuna decisioni fondamentali
quali ad es. la nomina degli amministratori.
• In questo modo il potere dei gruppi di
comando di una holding è moltiplicato
rispetto al potere di controllo di tutte le
società dl gruppo.
Problemi
• Rispetto alle grandi s.p.a si pongono quindi
molti poblemI:
– Trovare rimedi adeguati alle frodi di legge
– Tutelare i creditori più deboli
– Tutelare gli azionisti estranei al gruppo di
comando
La CO.N.SO.B.
• Organo pubblico che deve vigilare sui mercati
mobiliari allo scopo di garantire la correttezza e la
trasparenza dei comportamenti
• Vigila
–
–
–
–
Sui mercati regolamentati
Sugli investitori
Su quanti fanno appello al pubblico risparmio
Sulle informazioni fornite da società che emettono
titoli quotati/non quotati ma diffusi tra il pubblico in
misura rilevante
Riforma del diritto societario
• Il diritto societario ha subito molte rilevanti
riforme
• Nel 2003 la parte del codice relativa alle
società di capitali ha subito una notevole
revisione per effetto del d.lgs. n.6
– Sono state semplificate alcune procedure
– Introdotte nuovi tipi di azioni
– Aumentate le garanzie per gli azionisti minoritari e
per i creditori
Fasi della costituzione della s.p.a
• Contratto:
– atto costitutivo
– statuto
• Altri adempimenti:
– sottoscrizione del capitale sociale
– Versamento in banca (almeno 25% dei
conferimenti in denaro)
– Eventuali autorizzazioni
• Iscrizione nel registro delle imprese
Atto costitutivo e statuto
• La società può essere costituita per contratto
o per atto unilaterale.
• L’atto costitutivo deve essere formato, a pena
di nullità, per atto pubblico .
• L’atto deve contenere le indicazioni previste
dall’articolo 2328 c.c.
• Le regole sul funzionamento degli organi della
società spesso sono contenute in un
documento separato denominato «statuto»;
Contenuto atto costitutivo (cenni)
•
•
•
•
•
Generalità dei soci
attività che costituisce l’oggetto sociale;
Denominazione sociale
Capitale sociale
Numero e/o eventuale valore nominale delle
azioni;
• sistema di amministrazione adottato
• nomina dei primi amministratori e sindaci
L’iscrizione nel registro delle imprese
• Dopo i dovuti controlli il notaio procede
all’iscrizione nel registro delle imprese.
• L’iscrizione ha efficacia COSTITUTIVA: con
l’iscrizione nel registro delle imprese la società
acquista personalità giuridica.
• Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese
è vietata l’emissione delle azioni.
I conferimenti
• Si conferiscono
– Denaro
– Beni in natura se l’atto costitutivo lo
consente (per garantire che il valore ad essi
assegnato sia veritiero rigida procedura per
la stima dei beni)
• Non sono ammessi soci d’opera
Azioni
• Le azioni sono quote di partecipazione alla
società:
– hanno identico valore nominale
– attribuiscono pari diritti
– Sono liberamente trasferibili
– Sono indivisibili
– di regola sono rappresentate da documenti che
circolano secondo la disciplina dei titoli di
credito.
Azioni
• Nelle società quotate in borsa le azioni sono
dematerializzate: il titolo azionario non è più
rappresentato da un certificato cartaceo, ma
sono dematerializzate: il loro trasferimento
avviene mediante scritture in conti aperti
presso banche o altri intermediari abilitati.
VALORE DELLE AZIONI
• valore NOMINALE è la quota del capitale
sociale che l’azione rappresenta.
• Si ottiene facendo capitale
sociale/numero delle azioni
• Cambia solo se si modifica il capitale
sociale.
VALORE DELLE AZIONI
• Il valore di EMISSIONE è il prezzo che si
paga per acquistare un’azione di nuova
emissione.
–Le azioni possono essere emesse alla
pari, ossia a un prezzo uguale al valore
nominale, oppure sopra la pari, a un
prezzo superiore del valore nominale.
VALORE DELLE AZIONI
• Il valore corrente (reale/ di mercato) è
quello che si forma sul mercato per effetto
dell'incontro fra domanda e offerta che
prende il nome di quotazione.
• E’ consultabile giornalmente dai listini
ufficiali di borsa
VALORE DELLE AZIONI
• Il valore patrimoniale è dato dal rapporto fra
il patrimonio netto contabile e il numero delle
azioni. Varia nel tempo in relazione
all'andamento economico della società e
risulta dal bilancio d'esercizio
• Il valore di rimborso rappresenta la quota che
ricevono gli azionisti in caso di scioglimento
della società; o di riduzione del capitale
sociale.
Azioni ordinarie: diritti
• Le Azioni ordinarie conferiscono diritti al socio
• Diritti patrimoniali
– Diritto agli utili: dividendo
– Alla quota di liquidazione. Se la società è posta in
liquidazione, ciò che rimane del patrimonio
sociale, dopo aver estinto i debiti, viene diviso in
proporzione alle azioni possedute
Azioni ordinarie: diritti
• Diritti amministrativi
– Intervento in assemblea indipendente dal
numero di azioni
– Voto in assemblea: ogni azione attribuisce
un voto
– Diritto di ispezione: potere di controllare
delle delibere dell’assemblea, il diritto di
esaminare il bilancio
CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI
La società, nei limiti imposti dalla legge, può
liberamente determinare il contenuto delle
azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni della medesima categoria
conferiscono uguali diritti.
Esempi di SPECIALI CATEGORIE DI AZIONI
– AZIONI PRIVILEGIATE
– AZONI CON VOTO LIMITATO
Azioni privilegiate
• Attribuiscono il diritto di preferenza nella
ripartizione degli utili (dividendo minimo
garantito).
• A fronte dei maggiori diritti economici, le
azioni privilegiate possono essere emesse a
voto limitato, anche se questa previsione non
è obbligatoria.
Categorie particolari di azioni
• Azioni con diversa incidenza delle perdite
• Azioni privilegiate o sfavorite nella
partecipazione agli utili e nella percezione
della quota di liquidazione
• Azioni con voto limitato, condizionato, su
particolari materie, senza voto
Obbligazioni
• Sono titoli che rappresentano un prestito fatto
dal risparmiatore alla s.p.a
• Sono emesse a fronte di un’operazione di
finanziamento
• Danno diritto
– Alla restituzione del capitale prestato
– Al pagamento degli interessi sul capitale
prestato
Differenze
AZIONI
• Attribuiscono la qualità di
socio
• Diritto principale: diritto al
dividendo
• Diritto al rimbrso nella fase
di liquidazione della società
• Diritti di partecipazione
all’assemblea
OBBLIGAZIONI
• Attribuiscono al titolare la
qualità di creditore
• Diritto principale: interessi
periodici
• Diritto al rimborso del
capitale alla scadenza
• Poteri specifici in ordine a
fatti che attengono
all’operazione complessiva
di prestito
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Il d.lg 6/2003 , che ha riformato la disciplina
delle società, ha riconosciuto alle S.p.a la
possibilità di optare tra tre sistemi differenti di
amministrazione e controllo:
– Il sistema tradizionale
– Il sistema dualistico
– Il sistema monistico
SISTEMA TRADIZIONALE
ASSEMBLEA
nomina
REVISORE
DEI
CONTI
ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE:
gestisce l’impresa
COLLEGIO SINDACALE:
controlla
gli amministratori
46
Competenza assemblea odinaria
• 1) approva il bilancio annuale e delibera se e
quanti utili distribuire
• 2) nomina amministratori, sindaci, revisore
contabile e ne determina il compenso
• 4) delibera sulla responsabilità degli
amministratori
• 5) Altre materie attribuite per legge alla sua
competenza
Competenza dell’assemblea
straordinaria
1. Modificazioni dell’atto costitutivo;
2. Nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
3. Altre materie attribuite per legge alla sua
competenza
Gli amministratori
 LA
gestione dell’impresa è affidata in modo
esclusivo agli amministratori.
 Gli amministratori sono nominati dalla
maggioranza dell’assemblea e quindi, di fatto,
dal gruppo di azionisi che ha il maggior
pacchetto azionario.
 Gli azionisti minoritari sono estromessi da
ogni possibilità di intervenire sulla gestione
dell’impresa societaria.
Gli amministratori
L’amministrazione può essere affidata a soci o
non soci (manager scelti per competenze
tecniche)
 Amministratore Unico
 più amministratori che formano il Consiglio di
amministrazione (C.d.A.),
 il C.d.A. può delegare proprie attribuzioni a un
Comitato esecutivo oppure ad uno o più dei
suoi componenti (amministratori delegati).
Potere di rappresentanza
• Il potere di vincolare la società verso i terzi
compiendo atti giuridici in nome della società
spetta al Presidente del CdA e agli
Amministratori delegati.
COLLEGIO SINDACALE
 Il
controllo sugli amministratori è affidato al
Collegio sindacale che vigila sull’osservanza
della legge, dello statuto e sui principi di
corretta amministrazione;
 E’ composto da 3 o 5 componenti effettivi
(soci o non soci), più 2 supplenti nominati
dall’assemblea ordinaria.
CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile è affidato a un
Revisore/Società di revisione iscritti nel registro
istituito presso Min. Giustizia (nelle “società
aperte” è esercitato da una società di revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili);
 Eccezione: le “società chiuse” che non sono
tenute alla redazione del bilancio consolidato
possono statutariamente affidare il controllo
contabile al Collegio sindacale ( in tal caso deve
essere integralmente costituito da revisori
contabili).

SISTEMA DUALISTICO
ASSEMBLEA
nomina
REVISORE
DEI
CONTI
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ha compiti di vigilanza
nomina
CONSIGLIO DI GESTIONE
gestisce l’impresa
54
AMMINISTRAZIONE
 La
gestione dell’impresa è affidata al Consiglio
di Gestione;
 il potere di nomina e revoca dei consiglieri di
gestione, nonché l’esercizio dell’azione di
responsabilità nei loro confronti, spetta al
Consiglio di Sorveglianza.
CONTROLLO
 il
controllo è affidato al Consiglio di
Sorveglianza che esercita alcune delle
funzioni del collegio sindacale, approva il
bilancio d’esercizio (anche il consolidato),
riferisce per iscritto all’assemblea sull’attività
di vigilanza svolta, almeno una volta all’anno;
CONTROLLO CONTABILE
• il controllo contabile è affidato a un
Revisore/Società di revisione iscritti nel
registro istituito presso Min. Giustizia
SISTEMA MONISTICO
ASSEMBLEA
nomina
REVISORE
DEI
CONTI
Controlla la
veridicità del
bilancio
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
nomina al suo interno
Comitato
per il controllo
sulla gestione
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