Il contratto di conto corrente

Download Report

Transcript Il contratto di conto corrente

Art. 1823 – 1833, Art. 1852 - 1857
Eleonora Baio
Sabrina Casartelli
Nozione (Art. 1823)
Il Conto Corrente (Art. 1823) è il contratto con il quale le
parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti
dalle reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e
indisponibili fino alle chiusura del contratto.
Il saldo è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il
pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un
nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo
indeterminato.
Fonti del C/C ordinario (Art. 1823-1833)
Normativo: dare vita a successivi rapporti giuridici. Fissa le
regole che le parti dovranno osservare in futuro per la
definizione dei loro rapporti e del modo con cui saranno
regolati gli accordi modificativi dei patrimoni.
Bilaterale:reciproche obbligazioni tra i correntisti che generano
benefici e vantaggi.
Fonti del C/C ordinario (Art. 1823-1833)
Spese e diritti di
commissione (Art.1826):
genera spese di commissione
e diritti di rimborso (anche
per il c/c bancario)
Credito verso terzi (Art.1829,
azione di rivalsa): il ricevente
può agire contro il correntista
per la riscossione del credito in
caso di mancanza di fondi (es.
assegno bancario scoperto).
Chiusura del conto (Art.1831): la chiusura del conto con la
liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o
dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile
dalla data del contratto.
Fonti del C/C ordinario (Art. 1823-1833)
 Approvazione del conto
(Art.1832): tramite
approvazione dell’estratto conto
entro il termine pattuito. Può
essere impugnato entro sei mesi
dalla data di ricezione
dell'estratto conto in caso di:
- errori di scritturazione o di
calcolo
- omissioni o duplicazioni
 Recesso (Art.1833): Se il
contratto è a tempo
indeterminato ciascuna delle
parti può recedere dal contratto a
ogni chiusura del conto,
dandone preavviso almeno dieci
giorni prima.
In caso di interdizione, di
inabilitazione, di insolvenza o di
morte di una delle parti,
ciascuna di queste o gli eredi
hanno diritto di recidere dal
contratto.
C/C bancario (Art.1852-1857)
Disposizione da parte del correntista (Art.1852): qualora il
deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano
regolate in conto corrente, il correntista può disporre in ogni
momento delle somme risultanti del suo credito, salva
l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
C/C bancario (Art.1852-1857)
Compensazione (Art. 1853): se esistono più rapporti tra la
banca ed il correntista i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente, salvo patto contrario.
Conto corrente intestato a più persone (Art. 1854): attribuisce
agli intestatari la qualità di creditori e debitori solidali dei saldi
del conto
I cointestatari:
- disponibilità totale
- operare separatamente sul conto
- nominare un rappresentante autorizzato
C/C bancario (Art.1852-1857)
Operazioni a tempo
indeterminato (Art. 1855):
ciascuna parte può recedere
dal contratto, dando il
preavviso stabilito dagli usi o,
in mancanza, entro quindici
giorni.
Esecuzioni di incarichi
(Art. 1856):
- mandato per l’esecuzione
d’incarichi ricevuti dal
correntista o da altro cliente
(es. domiciliazione bollette)
- mandato fuori piazza: la
banca può incaricarne un’altra
banca o un suo corrispondente
Il funzionamento
Apertura c/c: avviene con
Modulo contrattuale:
una lettera di contratto,
indicazione di tutte le
deposito firma sullo specimen,
condizioni
rilascio (ove richiesto) del
libretto degli assegni
La movimentazione del conto avviene tramite prelevamenti e
versamenti, nelle forme tecniche più varie
Fido o affidamento: è l'impegno assunto da una banca a mettere una
somma a disposizione del cliente, o di assumere per suo conto
un‘obbligazione nei confronti di un terzo. E’ la procedura precedente
all’apertura del c/c
Si applicano al c/c le norme relative alla trasparenza delle operazioni
bancarie:
– Operazioni documentate da un estratto conto (informazione
sulle operazioni compiute nel trimestre)
Chiusura annuale: invio del conto scalare di liquidazione da cui
risulta lo scalare interessi (staffa) e il prospetto delle competenze e
delle spese
Tassi creditori: accordati in base a diversificati parametri
(consistenza media dei depositi, serietà, n° operazioni effettuate).
Sono soggetti a ritenuta fiscale operata dalla banca con obbligo di
rivalsa.
 Tassi debitori: tasso annuo utilizzato per il calcolo e l'addebito
degli interessi a debito del cliente (interessi debitori), con
periodicità, ad esempio, mensile, trimestrale, semestrale o
annuale. Solitamente oscilla entro una banda di valori (prime rate
– top rate)
Per la tenuta del conto, la banca applica delle commissioni e richiede
eventuali rimborsi spese di quanto anticipato. In particolare, si ha:
-commissione di massimo scoperto
-spese tenuta conto
-spese di chiusura
La presenza di operazioni di diverse caratteristiche dà origine a
differenti tipologie di saldi:
– Saldo contabile:insieme di operazioni registrate a debito e
credito del correntista.
– Saldo liquido:insieme di operazioni maturate per valuta.
– Saldo disponibile:è la somma sul conto disponibile al cliente
che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata
ma già presente in conto, di compera/vendita di titoli, di
importi prenotati (evidenze) ma non ancora contabilizzati e di
fidi o di presentazioni su fidi concessi.
Il C/C economico
Sul piano economico si parla di conto corrente di gestione per
indicare il modo con cui l’imprenditore tiene le scritture contabili
al fine di potere verificare in ogni momento quale sia il saldo
economico dei rapporti attivi e passivi che a lui fanno capo.