Il patrimonio netto 6 marzo 2012

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Transcript Il patrimonio netto 6 marzo 2012

Il patrimonio netto
Lezione:
martedì, 6 marzo 2012
Il patrimonio netto - definizione
A–P=N
Attivo – Passivo = Netto
Patrimonio netto è valore di natura
astratta, unica e indistinta
(non abbinabile a specifiche attività o passività)
È possibile invece suddividerlo in parti ideali
Art. 2424: Schema civilistico di SP:
Patrimonio netto
Sezione “Passivo” (avere dello SP)
A) Patrimonio netto:
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
I – Capitale (Definizione)
Il capitale (sociale) indica la porzione di patrimonio netto
che ha origine in sede di costituzione, con la sottoscrizione
dei soci.
Il CS coincide con il PN solo nella fase iniziale
E’ il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci
Capitale è componente
stabile e indisponibile del PN
Tutela di terzi
I – Capitale (nelle SpA)
Il capitale sociale minimo delle S.p.A. non può
essere inferiore a 120.000 € (cc 2327)
Nelle Società per azioni il capitale corrisponde al
valore nominale del totale delle azioni sottoscritte.
Es:
valore nominale azione 50,00 €
Capitale sociale 120.000 €
N. Azioni = 120.000 / 50,00 = 2.400
I – Capitale (tutela di terzi)
In quanto tutela di terzi, nel caso in cui si verifichi
una perdita, il codice civile (artt. 2433, 3°c e
2436) dispone che non si possano distribuire utili
fino a reintegro capitale o sia ridotto in misura
corrispondente.
Inoltre:
Le variazioni in aumento o in riduzione del
capitale sono sottoposte a specifici obblighi di
comunicazione (artt. 2444 e 2445)
I – Capitale (variazioni)
Il capitale sociale può variare (in aumento o in
diminuzione) solo mediante modificazioni dell’atto
costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria
ed iscritte nel registro delle imprese
I – Capitale (aumento)
L’aumento di capitale avviene mediante:
Conferimento di nuove attività da parte dei soci. Si
applica diritto di opzione, che consiste nella facoltà,
riconosciuta a ciascun socio, di essere preferito,
rispetto a terzi estranei, nella sottoscrizione di
nuove azioni (in proporzione a quelle già
possedute)
I – Capitale (aumento)
L’aumento di capitale avviene mediante:
Trasferimento in conto capitale di riserve o fondi
disponibili:
Avviene mediante:
aumento del valore nominale delle azioni in
circolazione
assegnazione gratuita di nuove azioni.
I – Capitale (Riduzione per perdite)
Art. 2446 cc:
Se capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, convocazione “senza
indugio” dell’assemblea per opportuni
provvedimenti.
Se, entro esercizio successivo, la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea
ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva
il bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione
delle perdite accertate oppure … tribunale per
chiedere riduzione capitale.
I – Capitale (Riduzione per perdite)
Art. 2447 cc:
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo legale (es.
120.000 € per le SpA), gli amministratori (il
consiglio di gestione o consiglio di sorveglianza)
devono senza indugio convocare l’assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una
cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società.
I – Capitale (Riduzione per perdite)
Il caso contemplato dal cc riguarda una perdita di
ammontare tale da superare tutte le altre poste
del PN (utili portati a nuovo e riserve).
Si coprono le perdite prima con gli utili portati a
nuovo e con le riserve (in ordine gerarchico
decrescente) e poi, se la perdita residua supera il
terzo del capitale e non risulta diminuita entro
l’esercizio successivo, si ha l’obbligo di procedere
alla riduzione del capitale.
IV – Riserva legale
Riserva legale è riserva di utili (cioè accantonati,
non distribuiti) prevista dall’art. 2430, 1°c):
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una
cifra corrispondente almeno alla ventesima parte
di essi per costituire una riserva, fino a che questa
non ha raggiunto il quinto del capitale sociale.
Riserva legale è indisponibile
se diminuisce, va reintegrata.
V – Riserve statutarie
Riserve statutarie sono riserve di utili che vanno
accantonate in esecuzione degli eventuali obblighi
previsti dagli statuti societari, che di solito
indicano anche:
modalità accantonamento
ammontare massimo riserva
destinazione
Es: rischi generici o specifici ma improbabili.
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
Accoglie risultati economici (utili o perdite)
prodotti negli esercizi precedenti, non ancora
destinati (sorta di riserva facoltativa)
ATTN!
Perdite sono componente negativa
di patrimonio netto
IX – Utili (perdite) dell’esercizio
Accoglie risultato economico dell’esercizio come
risulta dal conto economico alla posta 23. Utile
(perdita) dell’esercizio.
Utili possono essere distribuiti se:
Delibera assemblea
Dividendi su azioni solo su utili conseguiti e
risultati dal bilancio regolarmente approvato
NO distribuzione, se perdita del capitale, fino a
reintegro
Bibliografia
SANTESSO E., SÒSTERO U., Il bilancio, Il Sole 24 ORE, 2008, Milano