COMPRAVENDITA_DIRITTO PRIVATO 2

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Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell’organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D’Urso

COMPRAVENDITA

D’Agostino Marta Delladea Sarah Lusuardi Alice

La compravendita (art 1470-1547)

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art 1470)

Caratteristiche del contratto

• • • • • Consensuale; Oneroso; A prestazioni corrispettive: – Sorge in capo al venditore l’obbligazione di consegnare la cosa compravenduta; – Sorge in capo all’acquirente l’obbligazione di pagare il prezzo; Ad effetti reali; A forma libera (salvo nei casi previsti dalla legge).

Causa ed oggetto della compravendita

• Causa : trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo; • Oggetto : è la cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo

Il prezzo

• • • “Sine pretio nulla venditio est” Qualora il prezzo non sia indicato o sia indeterminabile si ha la nullità del contratto.

Mentre l’omesso pagamento può dal luogo soltanto alla risoluzione.

La determinazione del prezzo può essere anche affidata ad un terzo (art. 1473)

Spese della vendita

Tali spese sono, di regola, a carico del compratore e riguardano tutto ciò che è necessario per la conclusione del contratto e siano con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità.

La vendita obbligatoria

In alcuni casi, allo scambio dei consensi non consegue l’effetto traslativo Ipotesi di vendita traslatoria: • Vendita di cose determinate solo nel genere (art. 1378) • Vendita di cosa futura (art. 1472) • Vendita di cosa altrui (art. 1478) • Vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523) • Vendita sottoposta a condizione sospensiva

LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE (ART. 1476-1499)

Obbligazioni del compratore

• Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto (art. 1498);

Obbligazione del venditore

• • • • Consegnare la cosa al compratore (art.1477); Fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; Garantire il compratore dall’evizione (art. 1483); Garantire il compratore dai vizi della cosa;

I VIZI DELLA COSA ED I RIMEDI ( ART. 1490-1497 )

Garanzia per i vizi della cosa venduta

Art. 1490 e ss

l venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Cause di esclusione dalla garanzia

1. Patto di esclusione dalla garanzia (art. 1490, 2° comma) 2. Conoscenza, da parte del compratore, dei vizi della cosa (art. 1491) 3. Vizi facilmente riconoscibili

I rimedi

• Azione redibitoria Mira alla risoluzione del contratto • Azione estimatoria Mira a conservare il contratto, attraverso una riduzione del prezzo

Azione estimatoria o quantis minoris

• La riduzione del prezzo perseguita con actio quanti minoris ha lo scopo di risarcire al compratore l’interesse negativo costituito dalla differenza di valore determinata dal vizio della cosa, ristabilendo l’equilibrio economico delle prestazioni contrattuali; • L’onere di provare l’effettiva sussistenza dei vizi grava su chi deduce l’esistenza dei medesimi;

Risarcimento del danno

• In ogni caso, ai sensi dell’art. 1494, il venditore è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Denuncia dei vizi e decadenza dal diritto

• • Art. 1494 Scoperto il vizio il compratore deve immediatamente denunciarlo; Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

Modalità di denuncia

• La denuncia può limitarsi ad una comunicazione generica, che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento l’entità e la natura dei vizi riscontrati.

Scopo della denuncia

• Far conoscere al venditore i vizi della cosa; • Evitare il prolungarsi dell’incertezza sulla sorte del contratto; • Far in modo che l’accertamento dell’entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente.

Riconoscimento dei vizi da parte del venditore • Qualora il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato la denuncia non è necessaria;

Prescrizione

• L’azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna.

Rimedi ulteriori:

Mancanza di qualità promesse (art. 1497) • Il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi • Il diritto di ottenere la risoluzione è comunque soggetto agli stessi termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495

Azione aliud pro alio

• L’ipotesi di consegna aliud pro alio si verifica quando si assume che la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita.

• In tale ipotesi si può attivare l’azione ordinaria di risoluzione del contratto e di adempimento ex art. 1453; • Questa azione è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex art. 1490 e 1497;

TIPI DI VENDITA

1. Vendita di cose mobili (art. 1510-1519) 2. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541) 3. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509) 4. Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 1522) 5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523 1526) 6. Vendita a prova (art. 1521) 7. Vendita su documenti (art. 1527-1530) 8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 1531-1536) 9. Vendita di eredità (art. 1542-1547) 10. Vendita su campione (art. 1522)

1. Vendita di cose mobili

LUOGO CONSEGNA

 momento della vendita.

dove si trovava il bene al •

GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO ENTRO 30 GG DALLA SCOPERTA

 il venditore provvede alla restituzione o alla riparazione.

…segue

ESECUZIONE COATTIVA 

ufficiali giudiziari Eseguita attraverso

• COMPRATORE INADEMPIENTE : il compratore non vuole pagare il prezzo  il venditore può mettere la cosa all'asta.

riscuote la differenza tra il prezzo convenuto ed il ricavato netto della vendita, salvo il diritto al maggior danno.

• VENDITORE INADEMPIENTE : Il compratore può far acquistare le cose.

diritto alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello stabilito nel contratto poi disatteso, salvo il diritto al maggior danno.

Mancato pagamento

Se il pagamento era in un’unica soluzione il venditore può riprendere possesso della cosa venduta.

2. Vendita con riserva di gradimento

• PERFEZIONAMENTO: gradimento > comunicato > venditore

EX: PRODOTTO AGRICOLO > si desidera assaggiare prima di procedere all’acquisto.

3. Vendita a prova

• DIMOSTRAZIONE che il bene venduto possiede le QUALITA’ PATTUITE.

4. Vendita su campione

• L’oggetto della compravendita è un prototipo: il campione; • L’elemento costitutivo : caratteristiche del campione; Risoluzione del contratto  campione e merce venduta; difformità tra Vendita su tipo di campione : il campione serve unicamente ad indicare in modo approssimativo la cosa oggetto di vendita;

5. Vendita di cose immobili

La vendita di cose immobili può avvenire a misura o a

corpo:

Vendita a misura:

Il bene viene venduto con indicazione della sua misura e il prezzo è stabilito attraverso un parametro unitario(lire x mq); •

Vendita a corpo:

Il prezzo del bene è stabilito in relazione all’insieme della consistenza dell’immobile e non alle sue dimensioni.

Vendita a misura

• • Se la misura effettiva risulterà inferiore a quella indicata nel contratto, l‘acquirente avrà il diritto ad una riduzione del prezzo convenuto. Se, invece, è superiore l’acquirente dovrà corrispondere un aumento del prezzo, ma con la facoltà di recedere dal contratto quando l’aumento è superiore al 5%.

6. Vendita con patto di riscatto

• • Il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta tramite : RESTITUZIONE DEL PREZZO; RIMBORSO DELLE SPESE fatte dal compratore; Entro:

2 anni

5 anni

beni mobili beni immobili !!Se le parti stabiliscono un termine maggiore esso si riduce a quello legale e non può essere prorogato!!

7. Vendita con riserva di proprietà

Il compratore anziché pagare in un’unica soluzione paga a rate acquistando la proprietà sulla cosa con il pagamento dell'ultima rata.

Risoluzione del contratto

• • mancato pagamento superiore all’ottava parte del prezzo; restituzione rate riscosse + risarcimento danno + equo compenso per l’uso della cosa.

8. Vendita su documenti (art. 1527)

• Il venditore invece di consegnare il bene compravenduto si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce.

• Il prezzo è pagato al momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti.

9. Vendita a termine di titolo di credito

(art. 1531-1536) • È di regola un contratto di borsa; • Il trasferimento dei titoli e il pagamento del prezzo sono posticipati in un secondo momento a quello in cui si è concluso il contratto.

10. Vendita di eredità

• È un contratto aleatorio che ha per oggetto il trasferimento di un’eredità verso il corrispettivo di un prezzo.

• Deve farsi per atto iscritto, sotto pena di nullità.