IL DEPOSITO IN ALBERGO

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IL DEPOSITO IN ALBERGO
IL DEPOSITO IN ALBERGO
• È un contratto tipico  regolato nel codice civile
(art.1783 al 1786).
• DEFINIZIONE: con il contratto di deposito in
albergo l’albergatore ha responsabilità per il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione
delle cose portate in albergo dal cliente.
• E’ UN CONTRATTO ACCESSORIO, non autonomo;
Il presupposto necessario per l’insorgere del
deposito in albergo è l’esistenza del contratto di
albergo.
CARATTERISTICHE
Il contratto di deposito è:
– reale: si perfeziona con la consegna della cosa
– a titolo oneroso: il corrispettivo non è
individuabile autonomamente ma concorre a
formare il prezzo complessivo dell’alloggio;
• La CAUSA del contratto di deposito è la
custodia della cosa, dietro corrispettivo di un
prezzo.
RESPONSABILITA DELL’ALBERGATORE
• La responsabilità dell’albergatore può essere
– LIMITATA
– ILLIMITATA
RESPONSABILITA’ LIMITATA
Riguarda le cose PORTATE in albergo:
• Le cose che si trovano in albergo per il tempo nel
quale il cliente usufruisce dell’alloggio;
• Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia
fuori dall’albergo, per il periodo di soggiorno del
cliente;
• Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia,
sia fuori sia dentro l’albergo per un periodo
ragionevolmente precedente o successivo a
quello del soggiorno del cliente.
Responsabilità limitata
• In questi casi il limite alla responsabilità è
quantitativo: la responsabilità è limitata al valore
di quanto sia stato deteriorato, distrutto o
sottratto fino all’equivalente di 100 volte il
prezzo di una notte di alloggio.
• Il limite indicato indica il limite massimo
risarcibile;
• Spetta al cliente provare
– l’introduzione della cosa in albergo
– il valore della stessa e l’entità del danno subito.
RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
Riguarda le cose CONSEGNATE all’albergatore,
intendendo con queste:
• Le cose consegnate all’albergatore o ai suoi
preposti/rappresentanti;
• le cose che l’albergatore s’è rifiutato di ricevere
in custodia, nonostante abbia l’obbligo di
accettarle: denaro contante o oggetti di valore;
• le cose non consegnate ma distrutte, sottratte o
deteriorate per colpa dell’albergatore.
Responsabilità illimitata
• L’onere della prova a carico del cliente consiste nel:
–
–
–
–
provare l’esistenza del rapporto alberghiero
provare l’avvenuta consegna della cosa
provare l’entità del danno subito
In generale la prova è facilitata dalla prassi di consegnare
all’atto del deposito una ricevuta che dia una sommaria
descrizione dei beni
• Nei suddetti casi l’albergatore risponde nel pieno della
responsabilità; il risarcimento si compone del danno
emergente (1233 c.c.) e lucro cessante (1225 c.c.) e
deve essere risarcito per il valore integrale della cosa.
Limiti alla responsabilità
L’albergatore non è responsabile quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione
sono dovuti:
– al fatto del cliente
– a forza maggiore
– alla natura della cosa
– autoveicoli, beni in questi contenuti e animali non
rientrano nelle responsabilità dell’albergatore
L’onere della prova grava sull’albergatore.