Il Presidente della Repubblica (pptx, it, 126 KB, 11/30/12)

Download Report

Transcript Il Presidente della Repubblica (pptx, it, 126 KB, 11/30/12)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• - Organo di garanzia costituzionale = forma di governo
parlamentare a debole razionalizzazione
• - Ruolo del Presidente della Repubblica
• Art. 87, comma 1, Cost.:
• Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale
RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
• - ELEZIONE
• - I POTERI PIU’ IMPORTANTI
• - LIMITI AI POTERI PRESIDENZIALI
• - TEMA DELLA RESPONSABILITA’
(IRRESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE)
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Elezione da parte del Parlamento in seduta comune
(integrazione con i tre delegati regionali) = ampia
rappresentanza (art. 83, comma 1 Cost.).
• Repubblica = non solo lo Stato apparato ma lo Stato
comprensivo delle collettività istituzionali decentrate
• Elettorato passivo = cittadinanza italiana, 50 anni, titolarità
di diritti civili e politici (art. 84 Cost.)
• Elezione = 2/3 primi tre scrutini e scrutinio segreto. Dal terzo
scrutinio maggioranza assoluta
CONTINUA ……………
• - giuramento di fedeltà davanti al Parlamento
in seduta comune
• Decorrenza del mandato presidenziale (7
anni) = dal giuramento
I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1946 - De Nicola (405 voti su 556 = 72,9%)
1948 - Einaudi (518 voti su 872 = 59,4%)
1955 - Gronchi (658 voti su 833 = 78,9%)
1962 - Segni (443 voti su 842 = 52%)
1964 - Saragat (646 voti su 937 = 68,9 %)
1971 - Leone (518 voti su 996 = 52,0 %)
1978 - Pertini (832 voti su 995 = 83,6 %)
1985 - Cossiga (752 voti su 977 = 76,6 %)
1992 - Scalfaro (672 voti su 1014 = 66,3 %)
1999 - Ciampi (707 voti su 909 voti = 77,7 %)
2006 - Napolitano (543 voti su 990 = 54,8 %)
ART. 85 DELLA COSTITUZIONE
• Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
• Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
• Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi dalla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
CAUSE DI CESSAZIONE DEL PRESIDENTE
•
•
•
•
•
- fine del mandato
- impedimento permanente
- dimissioni = immediatamente efficaci e irrevocabili
- decadenza (perdita dei requisiti di eleggibilità)
- destituzione (sentenza di condanna Corte cost. per
alto tradimento o attentato alla Costituzione)
IMPEDIMENTI TEMPORANEI E PERMANENTI
• ART. 86 Costituzione:
• Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato. = IMPEDIMENTO TEMPORANEO
• In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione = IMPEDIMENTO
PERMANENTE, MORTE, DIMISSIONI
• Impedimento temporaneo = supplenza del Presidente del
Senato
• Impedimento = infermità fisica o mentale = impossibilità di
svolgere normalmente le funzioni presidenziali.
• Chi accerta l’impedimento da infermità fisica o mentale?
• Il Presidente è rieleggibile
LA RESPONSABILITA’
• Art. 90 Costituzione:
• Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento e attentato alla
Costituzione.
• In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
CONTINUA
• Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 90 Cost. =
irresponsabilità giuridica del Presidente della
Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio
delle funzioni
I REATI PRESIDENZIALI FUNZIONALI
• Alto tradimento = pregiudizio alla sicurezza e all’interesse
nazionale, lesione dell’integrità dello Stato e delle istituzioni
statali.
• Attentato alla Costituzione = violazione grave e volontaria
delle norme costituzionali.
• Messa in stato di accusa da parte delle Camere in seduta
comune con voto scrutinio e a maggioranza assoluta.
• Giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata
LA CONTROFIRMA
Art. 89 Costituzione:
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Controfirma = requisito di validità e rende
irresponsabile il Presidente
COSA SIGNIFICA MINISTRI PROPONENTI?
• Non tutti gli atti firmati dal Capo dello Stato
sono su iniziativa dei ministri.
• Ministri proponenti = ministri competenti.
ATTI EMANATI DAL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA: CATEGORIE
• 1) ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E
SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI
• 2) ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE
PRESIDENZIALI
• 3) ATTI COMPLESSI EGUALI = ATTI
FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA IL CUI
CONTENUTO è DECISO DI CONCERTO TRA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO
ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE
PRESIDENZIALI
• 1) Atto di nomina dei senatori a vita (art. 59, comma 2 Cost.);
• 2) Atto di nomina di 1/3 dei giudici della Corte costituzionale (art. 135,
comma 1 Cost.);
• 3) Rinvio delle leggi con messaggio motivato alle Camere per una nuova
deliberazione = messaggio a contenuto vincolato = accompagnano l’atto
di rinvio delle leggi alle Camere (art. 74 Cost.)
• 4) Messaggi a contenuto libero alle Camere (art. 87 Cost.)
• 5) Concessione della grazia (Corte costituzionale sent. n. 200/2006)
ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E
SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI
• 1) emanazione degli atti governativi aventi valore (decreti legge; decreti
legislativi; regolamenti governativi);
• 2) atti di nomina dei funzionari dello Stato e altri atti (scioglimento dei
consigli comunali e provinciali);
• 3) promulgazione delle leggi = entro un mese dalla deliberazione
parlamentare o entro un minor lasso di tempo (art. 73 Cost.);
• 4) ratifica dei trattati internazionali (autorizzati con legge da parte delle
Camere)
ATTI COMPLESSI EGUALI = NECESSITA’ DI UN
CONSENSO ALLA PARI SUL CONTENUTO DELL’ATTO
TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO
• Sono:
• Atti formalmente presidenziali ma il loro contenuto
deve essere deciso di accordo tra Presidente della
Repubblica e Governo.
• Quali sono?
• 1) nomina del Presidente del Consiglio dei ministri;
• 2) scioglimento anticipato delle Camere
L’ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 92 COST.)
• Parlamentarismo compromissorio = Governi post elettorali =
nomina del Presidente del Consiglio presuppone un accordo
tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio
• Presidente del Consiglio = controfirma l’atto di nomina
• Dal 1993 in poi = il Capo dello Stato certifica la volontà del
corpo elettorale
SECONDO ALTRA DOTTRINA
• Decreto di accettazione delle dimissioni del
Governo uscente e nomina del Presidente del
Consiglio = atti a volontà presidenziale.
• Potere autonomo presidenziale = condizionato dalla
situazione politica del Parlamento
LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE
• Art. 88 Costituzione:
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
(modifica quest’ultima apportata dalla legge cost. n. 1
del 1991)
CONTINUA …………..
PRASSI STORICO-ISTITUZIONALE
• Accordo tra Quirinale e Governo = Parlamento
incapace di esprimere una nuova maggioranza.
• Scioglimento funzionale
• Nella sostanza un autoscioglimento
• Autoscioglimenti anticipati (1972, 1976, 1979, 1983,
1987, 1992)
CONTINUA ….
• - Scioglimento del 1994 (Scalfaro) = referendum elettorale
1993 = forte protagonismo del Capo dello Stato.
• Lo scioglimento si configura solo nell’ipotesi di una
impossibilità da parte del Parlamento di esprimere una
maggioranza governativa.
• - Parlamentarismo maggioritario = Governi espressione di
volontà popolari:
• 1) Governo entra in crisi
• 2) Governo propone lo scioglimento al Capo dello Stato
• 3) Lo scioglimento viene disposto a causa della crisi della
maggioranza di governo (Prodi 2006 = crisi del 2008)