Lezione 8 – Statica del processo

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Transcript Lezione 8 – Statica del processo

Lesioni di diritto processuale
civile pp. 8
Anno accademico 2012/2013
L’eccezione
• E’ un elemento-contenuto dell’atto
processuale che esercita colui che è
destinatario di una domanda e quindi
astrattamente sia il convenuto, sia un terzo,
sia lo stesso attore, in relazione alle domande
del convenuto o del terzo.
Rilevazione
• A differenza della domanda, il giudice può
rilevare l’eccezione se essa non è riservata alla
parte (art. 112 c.p.c.): es. la prescrizione, art.
2938 c.c.
• Nell’attività di rilevazione, il giudice non può ex
ufficio allegare un fatto (divieto di scienza privata
del giudice, art. 115, 2° comma c.p.c.).
• Per stimolare la relazione il fatto deve essere
acquisito agli atti di causa da un’altra fonte
(l’iniziativa di parte o di un terzo) potendo il
giudice rilevarne solo gli effetti giuridici
Regime
• La regola generale è che tutte le eccezioni siano rilevabili
anche d’ufficio; solo se riservate alla parte dal legislatore,
sono riservate ad iniziativa diparte.
• A tale impostazione formalistica, la giurisprudenza ha
aggiunto che ogni qualvolta l’eccezione coincide con
un’eccezione riconvenzionale, nonostante la legge non
riservi l’eccezione alla parte, questa è riservata alla parte.
• Si ha eccezione riconvenzionale quando un fatto può essere
dedotto sia come fatto costitutivo di una domanda, sia
come eccezione (es. eccezione di nullità del contratto;
eccezione di annullamento del contratto; eccezione di
inadempimento del contratto).
nozione
L’eccezione consiste nell’allegazione di un fatto
storico, al fine di rilevarne l’effetto di
escludere l’esistenza del diritto che è oggetto
della domanda (effetto negativo della
eccezione).
segue
• come effetto estintivo (prescrizione,
pagamento)
- come effetto modificativo (novazione);
- come effetto impeditivo (condizione
sospensiva, termine).
distinzione dal fatto costitutivo,
importanza ai fini dell’art. 2697 c.c.
• l’eccezione estintiva e modificativa e
temporalmente successiva
• l’eccezione impeditiva è coeva al fatto
costitutivo, ha rispetto a questo un rapporto
tra eccezione e regola e la prova è più agevole
al convenuto che all’attore (in caso contrario
l’attore sarebbe onerato di una prova
negativa)
La parità delle armi del convenuto
• L’eccezione è la tipica difesa del convenuto,
ovvero di colui che subisce la domanda, ma
l’ordinamento introduce la parità delle armi e
consente non solo la difesa ma anche l’attacco
del convenuto con la domanda
riconvenzionale (art. 36 c.p.c.).
ambito della domanda riconvenzionale
• Se la domanda riconvenzionale resta
nell’ambito della competenza del giudice
adito, non vi è limite di connessione che ne
consente la formulazione, può essere
formulata una qualsiasi domanda
segue
• Se esubera la competenza del giudice adito è
necessaria una connessione ex art.36 c.p.c.
(anche debole, in questo caso per favorire la
parità delle armi):
• - per titolo, ovvero per dipendenza o fatto
esteriore;
• - per eccezione, perché origina da
un’eccezione riconvenzionale
• - per oggetto ovvero per incompatibilità.
la domanda di compensazione
• Ancora applicativo della parità delle armi è lo
speciale regime dell’eccezione di compensazione
(rilevabile ad iniziativa di parte, ex art. 1242, 1°
comma, c.c.):
• - se formulata come eccezione, produce
l’estinzione per pari dimensione sul credito, ma
non conduce ad un accertamento con efficacia di
giudicato sul controcredito;
• - se formulata come domanda, produce anche
tale accertamento con efficacia di giudicato.
operatività della eccezione
• Tale effetto della eccezione di compensazione
può aversi solo (art. 1243 c.c.):
• - quando è legale, perché entrambi i crediti
sono liquidi ed esigibili;
• - quando è giudiziale, perché non liquido ma
facilmente liquidabile
trasformazione in domanda
• La trasformazione in domanda può dipendere dal
convenuto (domanda riconvenzionale di
compensazione), ma anche dall’attore:
• - il quale può reagire con una reconventio
reconventionis, traendo come titolo della
domanda l’eccezione;
• - il quale può reagire con una contestazione (ma
in tal caso ex lege si trasforma in domanda, per
evitare che in un successivo giudizio possa essere
spesa la parte già consumata con l’eccezione)
effetti sulla competenza
• Se la trasformazione in domanda conduce ad
un esubero verso il giudice adito,la causa
viene trasferita al giudice superiore (art. 35
c.p.c.), salvo che sia di pronta soluzione la
causa sul credito, in tal caso il giudice
pronuncia condanna con riserva sulla
eccezione di compensazione.
mera difesa
• c) La mera difesa
Non provoca una modifica dell’oggetto del
giudizio (tutela di un nuovo diritto, come la
domanda), non provoca una modifica dei fatti
rilevanti (come l’eccezione, che introduce un
nuovo fatto), è semplicemente espressione di
una contestazione sulla esistenza del fatto
costitutivo o del fatto introdotto come
eccezione.
nozione
Coincide con una contestazione in fatto e la
sua funzione è quella di indurre chi ha
formulato la domanda o l’eccezione di
adempiere all’onere di provare la esistenza del
fatto che ne è fondamento (art. 115 c.p.c.).
la specificità
In tale funzione deve essere contestazione
specifica, poiché se generica è irrilevante (art.
115, 1° comma, c.p.c.) e la specificazione si
ottiene mediante una diversa esplicita
ricostruzione dei fatti, con l’allegazione anche
di fatti secondari.
contestazione in diritto
E’ invece sempre irrilevante la contestazione
in diritto (sugli effetti giuridici dei fatti, che si
assumono dalla applicazione della norma),
poiché degli effetti giuridici conosce sempre
d’ufficio il giudice (“iura novit curia”)
iniziativa
Il giudice dipende dalla iniziativa delle parti in
ordine alla contestazione specifica dei fatti,
sulla base della quale soltanto egli ha il
potere-dovere di “giudicare” intorno alla
esistenza del fatto medesimo.
errore di fatto revocatorio
Qualora il fatto non è specificamente
contestato mediante una mera difesa diventa
pacifico e il giudice deve rappresentarlo senza
giudicare (diversità dei vizi: artt. 395, n. 4 e
360 n. 5 c.p.c.).
La prova
d) La prova
E’ la introduzione degli strumenti di
conoscenza dei fatti attraverso i quali il giudice
deve giudicare la loro esistenza, perché sono
specificamente contestati; anche questa è
attività che non altera il thema decidendum e
il thema probandum.
Processi a diversa cognizione del fatto
Nell’ambito del processo a cognizione piena, la
parte, come il giudice, possono fare uso solo
del decalogo di prove tipiche, a differenza dei
processi sommari di cognizione (“sommarie
informazioni”) ove sono ammesse prove
atipiche.
iniziativa
L’iniziativa è anche del giudice, nei casi previsti
dalla legge, art. 115, 1° comma, c.p.c. (ipotesi
sempre più frequenti: artt. 421, 2° comma e
281-ter c.p.c.)
Casi di rilievo d’ufficio
• ispezione (118), diversa disciplina per l’accesso
nel luogo di lavoro (421, 3° comma);
• informazioni pa (213);
• giuramento suppletorio ed estimatorio;
• testimonianza de relato e confronto;
• testimonianza delle persone a cui si sono
riferite le parti (rito monocratico)
rito lavoro
• Previsione ampia (421, 2° comma), ma da
verificare in concreto, con possibilità di superare i
limiti di ammissibilità fissati nel codice civile:
• - quelli di natura processuale (valore nella prova
testimoniale o patto contrario);
• - non quello sostanziali (prova ad substantiam
nella testimonianza; diritti disponibili nel
giuramento e nella confessione).
• L’accentuazione dei poteri non eroga alla regola
dell’onere della prova.
Difese in rito
• La parte deduce oltre a difese in merito anche
difese in rito:
• - domanda di condanna alle spese;
• domanda di condanna ai danni per
responsabilità processuale aggravata;
• domanda di applicazione di una misura
coercitiva ex art. 614 - bis
Particolarità
• Non sono soggette, come le difese in merito, a
preclusioni e decadenze, possono essere
formulate anche per la prima volta alla
udienza di precisazione delle conclusioni o in
appello
Condanna alle spese. Il problema
• I costi del processo non devono andare a
carico della parte che ha ragione, art, 24 Cost.,
quindi al termine della controversia, paga chi
perde la causa.
Il principio di anticipazione
• Art. 90
La parte deve anticipare le spese per gli atti che
compie o che chiede, oltre a quelle che gli
sono imposte dalla legge
Le regole finali
Al termine del processo il giudice deve
regolare a carico di chi vanno le spese e i
criteri che la legge detta devono fare i conti
con l’art. 24 Cost.
Il principio di soccombenza
Art. 91.
Chi è soccombente paga le spese della causa, le
anticipazioni (spese fiscali, di notifica, di copia),
spese determinate forfettariamente dalla legge;
gli onorari e i diritti (oggi genericamente le
competenze).
Spese della sentenza a margine dal cancelliere
spese della notifica della sentenza, del titolo
esecutivo e del precetto, dall’ufficiale giudiziario.
Il principio di compensazione
art. 92:
a) in caso di soccombenza reciproca;
b) in caso di gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate in motivazione
(l’evoluzione della giurisprudenza e della
legge: “giusti motivi”)
Compensazione totale o parziale delle spese.
La regola imposta dalla conciliazione
Accoglimento della domanda in misura non
superiore alla proposta conciliativa non
accettata (art. 91 c.p.c.);
rifiuto ingiustificato di accettare la proposta
condanna alle spese giudiziali anche del
vincitore.
I provvedimenti con condanna alle
spese
• Non solo le sentenze, ma anche i
provvedimenti conclusivi con altra forma
idonei al giudicato o a chiudere una fase del
processo (cautelare anticipatorio, rigetto nel
cautelare conservativo, possessorio)
La responsabilità per danni provocati
dal processo. Nozioni
• Il processo provoca danni, patrimoniali e
personali.
• Necessità di sanzionare l’abuso degli atti del
processo per liti temerarie o per la resistenza a
liti manifestamente fondate
Il richiamo alle regole
di responsabilità civile
• rilievo del dolo e della colpa grave
• del nesso di causalità con il danno
• attenuazione solo nella esistenza del danno e
relativa prova.
• analogia con l’art. 2043 c.c.
I danni provocati dagli atti ordinari del
processo
art. 96,1
rigetto anche in rito
istanza di parte
mala fede (dolo) colpa grave
danno liquidato d’ufficio
I danni provocati dagli atti con effetti
dannosi maggiori
Art. 96, 2
- rigetto nel merito;
- atti potenzialmente più dannosi;
- rilievo della colpa lieve (“senza la normale
prudenza”)
- danno liquidato d’ufficio
La responsabilità per danni oggettiva
art. 96, 3° comma,
- iniziativa officiosa;
- condanna al pagamento di una somma
equitativamente determinata
- a favore dell’altra parte
La forma-contenuto degli atti del
giudice
• Dirige il processo: l’attività di direzione della
udienza (art. 175 c.p.c.), fissazione e ordine di
discussione (127 c.p.c.), termini (183,6 c.p.c.)
ammissione e assunzione dei mezzi di prova (art.
188) e chiusura dell’istruttoria (art. 187 e 188
c.p.c.), con ordinanza e decreto;
• giudica sui fatti e sulle regole giuridiche
applicabili, in via anticipatoria con ordinanza(186
– bis, ter, quater o 423 c.p.c.) e con pronunce
finali idonee al giudicato, con sentenza (art. 279
c.p.c.), di rito o di merito.
il diverso intervento
La fase di introduzione e trattazione è
dominata dalla attività delle parti;
La fase istruttoria e di giudizio è dominata
dalla attività del giudice:
Il giudice è protagonista dello snodo tra fase
istruttoria e fase di giudizio, quando solo
alternative (art. 187 c.p.c.)
Forme
•
•
•
•
Sentenza (art. 132 c.p.c.);
ordinanza (art. 134 c.p.c.);
decreto (art. 135 c.p.c.).
La tendenza di ricondurre le formalità della
sentenza alle formalità dell’ordinanza: la sentenza
a verbale (art. 281 – sexies); l’ordinanza a
chiusura dell’istruttoria (art. 186 – quater);
l’ordinanza sulla competenza (279, 1° comma
c.p.c.); l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Stabilità
Le sentenze sono idonee al giudicato se non impugnate con
i rimedi ordinari (art. 324 c.p.c.) e comunque producono
immediati effetti esecutivi (art. 282 c.p.c.)
Le ordinanze invece sono normalmente sempre modificabili
e revocabili, quindi non raggiungono mai la stabilità del
giudicato (art. 177, 1° e 2° comma c.p.c.), ad eccezione:
delle ordinanze prese su accordo delle parti, dichiarate non
impugnabili o per le quali è previsto uno speciale reclamo
(esempio le ordinanze di estinzione nel rito collegiale).
Questo vale anche per le ordinanze anticipatorie in corso di
causa che sopravvivono tuttavia all’estinzione del processo
(art. 186- bis e ter c.p.c.).