NOZIONE: società cooperativa

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Transcript NOZIONE: società cooperativa

NOZIONE: società cooperativa
Società che agiscono per il
perseguimento di uno scopo
mutualistico. Lo scopo mutualistico è
differente da quello delle società
lucrative.
SCOPO MUTALISTICO – SCOPO
LUCRATIVO
• 1) SCOPO MUTUALISTICO: scopo prevalente dell’attività
di impresa volto a fornire beni o servizi od occasioni di
lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a
condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero
sul mercato.
• 2) SCOPO LUCRATIVO: lucro c.d. oggettivo (ossia
produrre utili) e lucro c.d. soggettivo (gli utili vanno
distribuiti fra i soci)
• Conclusione: il vantaggio non deriva direttamente dal
rapporto di società (la società non dà gli utili realizzati
ai soci), ma è conseguito attraverso distinti e diversi
rapporti economici instaurati con la cooperativa.
CLASSIFICAZIONE – parte prima
• 1) vecchia disciplina: a responsabilità limitata e
non; piccole e non ;
• 2) oggi: sono tutte a responsabilità limitata (art.
2518) e possono essere:
• - a mutualità prevalente (ne conseguono benefici
fiscali) art. 2512;
• - a mutualità non prevalente.
• - a mutualità pura: solo attività nei confronti sei
soci;
• - a mutualità spuria: anche attività nei confronti
di terzi (ci deve essere tale possibilità in statuto).
CLASSIFICAZIONE – parte seconda
• A seconda dell’attività svolta si potranno avere
cooperative:
• - di consumo;
• - di lavoro;
• - di produzione;
• - di costruzione;
• - di credito;
• - di assicurazione.
COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA:
art. 2521
• La società deve costituirsi per atto pubblico (non
per scrittura privata).
• L’atto pubblico è l’atto redatto dal notaio cui
viene data pubblica fede fino a querela di falso.
• Il notaio dovrà verificare che ci siano tutte le
condizioni di legge e che siano rispettate tutte le
norme nella redazione dello statuto (non è
possibile ad esempio che ci siano clausole che
comportino la disparità di trattamento o che ci sia
una società regolata dalle norme della srl con 30
soci). In caso contrario dovrà rifiutare di ricevere
l’atto.
VARIABILITA’ DEL CAPITALE: art. 2511
• «Le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico».
• A differenza delle società lucrative il capitale sociale
non è determinato in un ammontare prestabilito (art.
2542 comma1) per favorire l’ingresso e l’uscita dei soci
senza dover «formalmente toccare» il capitale (che
nelle società lucrative è una modifica statutaria ed
occorre l’intervento del notaio verbalizzante
l’assemblea, la pubblicità a registro imprese, quindi una
serie di formalità «burocratiche»).
• Il capitale può essere aumentato con modifica
statutaria ma in via indipendente dall’ingresso o
dall’uscita di un socio.
PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA: art.
2524
• La variabilità del capitale è collegata al c.d.
principio della porta aperta: l’ammissione di
nuovi soci non importa modificazione dell’atto
costitutivo.
• Quindi il principio è quello di avere la possibilità
di un «ricircolo» di soci senza che questo incida
sulla struttura della società (né modifica del
capitale sociale, come succederebbe ove facesse
ingresso un nuovo socio in una società di capitali,
né modifica dei patti sociali, come succederebbe
ove facesse ingresso un nuovo socio in una
società di persone).
REQUISITI DEI SOCI: art. 2527 e
RAPPORTI CON I SOCI: art. 2516
• «l’atto costitutivo stabilisce i requisiti per
l’ammissione dei nuovi soci e la relativa
procedura, secondo criteri non discriminatori
coerenti con lo scopo mutualistico».
• I requisiti devono essere specificamente indicati
(salvo per le cooperative di consumo dove
l’attività è quella di procurare beni di consumo al
minor costo per i soci).
• Principio cardine in materia societaria è la parità
di trattamento dei soci. Detto principio è ribadito
anche dall’art. 2516 «nella costituzione e
nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve
essere rispettato il principio di parità di
trattamento».
NUMERO MINIMO DI SOCI: ART. 2522
• Numero minimo in generale: 9 soci.
• In questo caso la società potrà essere disciplinata,
ove nulla sia specificato, dalle norme della spa;
ove il numero non superi i 20 (oppure la società
non abbia un determinato patrimonio) lo statuto
può rimandare alle norme della srl.
• Numero minimo (casi speciali):
• - 3 soci: se i soci sono persone fisiche, in questo
caso deve adottare le norme sulla srl.
• - 50 soci: società di consumo (richiesto ai fini
della pubblicità, non della costituzione, da leggi
speciali).
DISCIPLINA PARTECIPAZIONI – I parte
• Valore quota o azione: 25 euro <valore<500 euro
e nessun socio può avere una partecipazione
superiore a 100.000 euro. Art. 2525.
• Essere titolari di una partecipazione dà diritti
patrimoniali (vantaggi mutualistici) ma anche
amministrativi:
- diritto di voto: non in base alla percentuale del
capitale ma «voto per teste» (salvo alcune
deroghe), espressione del principio dell’assenza
di «scopo di lucro soggettivo», art. 2538;
- In assemblea i soci possono rappresentare altri
soci, ma sino ad un massimo di 10, art. 2539;
DISCIPLINA PARTECIPAZIONI – II parte
• Trasferimento partecipazioni:
• A) trasferimento per atto tra vivi: per avere effetto verso la società va
autorizzato dagli amministratori , che verificheranno l’esistenza dei requisiti
per diventare socio dell’acquirente art. 2530;
• B) trasferimento per causa di morte: gli eredi vanno liquidati, ma lo statuto
può prevedere che, se gli eredi hanno i requisiti per l’ammissione, gli stessi
subentrino nella posizione del de cuius, art. 2354.
• Liquidazione della partecipazione:
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione, morte)
la partecipazione va liquidata secondo le regole di cui all’art. 2535, in base al
valore della quota secondo le risultanze del bilancio dell’esercizio in cui si è
verificata la causa di scioglimento. Il pagamento va fatto entro sei mesi
dall’approvazione del bilancio e può essere rimborsato in più rate in un
tempo massimo di 5 anni.
NB. Il socio uscente è responsabile per un anno dal giorno della cessazione della
qualità di socio (nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso).
UTILI E RISTORNI
• Gli utili vanno innanzitutto a formare una riserva legale
(almeno il 30%);
• Una parte va poi corrisposta ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione (misura indicata
di volta in volta dalla legge);
• Nei limiti della legge, sono poi distribuibili degli utili tra i soci,
ma solo per le società a mutualità non prevalente (nelle altre
condizione per la mutualità è il divieto di distribuzione di utili
tra i soci): è remunerazione in proporzione al capitale.
• I ristorni sono uno strumento tecnico per attribuire ai soci il
vantaggio mutualistico. Sono una specie di «rimborso» ai soci
di parte del prezzo pagato per i beni o i servizi acquisti dalla
cooperativo o «l’integrazione» della retribuzione corrisposta
dalla cooperativa per la prestazione del socio: è
remunerazione in proporzione alla qualità e quantità degli
scambi mutualistici.