Le impugnazioni in generale

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Transcript Le impugnazioni in generale

Le Impugnazioni
in generale
Università di Pisa,
3 Dicembre 2013
Acquiescenza
La possibilità di impugnare la sentenza viene meno, nel caso
in cui la parte abbia fatto acquiescenza, ovvero abbia
tenuto un comportamento univoco incompatibile con
la successiva impugnazione.
Acquiescenza
Tacita
Espressa
Acquiescenza
Totale
Parziale
Soccombenza
Anche in sede di impugnazioni vale il presupposto
processuale dell’interesse ad agire: per proporre un mezzo
di impugnazione occorre avere interesse ad impugnare.
L’interesse ad impugnare si valuta in base al concetto di
soccombenza: è soccombente nel processo chi non
abbia ottenuto l’accoglimento delle proprie conclusioni.
La soccombenza può essere reciproca, nel caso in cui
ciascuna delle parti abbia viste parzialmente respinte le
conclusioni rispettivamente formulate.
Il litisconsorzio nelle impugnazioni: art. 335 c.p.c.
Qualora al giudizio di primo grado abbiano partecipato più
soggetti (litisconsorzio), il legislatore vuole evitare che
sorgano più giudizi di impugnazione. A tal fine è fissato il
principio
dell’unità
del
procedimento
di
impgunazione.
Il codice di rito distingue, a seconda che le cause siano
scindibili o inscindibili.
Il litisconsorzio nelle impugnazioni: art. 335 c.p.c.
Qualora al giudizio di primo grado abbiano partecipato più
soggetti (litisconsorzio), il legislatore vuole evitare che
sorgano più giudizi di impugnazione. A tal fine è fissato il
principio
dell’unità
del
procedimento
di
impgunazione.
Il codice di rito distingue, a seconda che le cause siano
scindibili o inscindibili.
Integrazione del contraddittorio
in cause inscindibili: art. 331 c.p.c.
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o
in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei
confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio fissando il termine nel quale la
notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza
di comparizione.
L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna
delle parti provvede all’integrazione nel termine
fissato.
Notificazione dell’impugnazione
relativa a cause scindibili: art. 332 c.p.c.
Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause
scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o
nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la
notificazione alle altre. Il giudice fissa altresì un termine
entro il quale la notificazione deve essere effettuata.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo
rimane sospeso finché non siano decorsi i termini per
l’impugnazione.
La notifica qui è una semplice litis denuntiatio, che non esclude la
possibilità che la sentenza passi in giudicato con riferimento
ad alcune parti, mentre per le altre pende un giudizio di
impugnazione.
Integrazione del contraddittorio
in cause inscindibili: art. 331 c.p.c.
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o
in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei
confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio fissando il termine nel quale la
notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza
di comparizione.
L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna
delle parti provvede all’integrazione nel termine
fissato.
Impugnazione principale ed impugnazione incidentale
Data l’esigenza di far confluire tutte le impugnazioni proposte
contro la stessa pronuncia in un unico processo, il
legislatore detta una disciplina particolare delle
impugnazioni che possano assommarsi avverso una stessa
decisione, distinguendo tra:
- Impugnazione principale, ovvero quella proposta per
prima;
- Impugnazioni incidentali, ovvero quelle proposte
successivamente alla prima. Ovviamente, dovrà esserci
stata una soccombenza parziale.
L’impugnazione incidentale potrà essere adesiva, oppure
incidentale in senso stretto ed autonoma.
Impugnazione incidentale tempestiva/tardiva
Se l’impugnazione incidentale è proposta prima che sia
decorso il termine breve o lungo per la proposizione delle
impugnazioni, essa si definisce tempestiva.
L’impugnazione incidentale può essere proposta dal
convenuto in impugnazione, nonché dai litisconsorti in
cause inscindibili, anche dopo il decorso dei termini di cui
sopra ed anche nel caso in cui la parte abbia in un primo
momento fatto acquiescenza. In tal caso, essa si definisce
tardiva.
La ratio dell’impugnazione incidentale tardiva
Per quale ragione il legislatore consente alla parte di
impugnare anche dopo il decorso del termine o
l’acquiescenza?
Perché l’altrui impugnazione potrebbe far risorgere nella
parte l’interesse a rimettere in discussione la
pronuncia, nonostante che in un primo momento tale
parte avesse deciso di non impugnare.
Il regime dell’impugnazione incidentale tardiva:
il rapporto di dipendenza dall’impugnazione principale
L’impugnazione incidentale proposta tardivamente vive in un
rapporto di dipendenza rispetto all’impugnazione
principale: la prima sarà ammissibile solo nella misura in
cui lo sia anche la seconda.
Pertanto, ex art. 334 comma 2 c.p.c., se l’impugnazione
principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione
incidentale perde ogni efficacia.