Adriano Nicola - Legacoop Emilia Romagna

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IL COLLEGIO SINDACALE
TRA AZIONE E CONTEMPLAZIONE
DELLE CRISI DI IMPRESA:
INDICAZIONI OPERATIVE E CONSEGUENZE
Martedì 26 novembre 2013
Relatore: ADRIANO NICOLA – Commercialista e Revisore Legale – AD Par.Co. SpA
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
I controlli del collegio
INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
CONTINUITÀ AZIENDALE
CRITICITÀ DEL BILANCIO
APPLICAZIONE DEL RISANAMENTO
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I rischi del Collegio
Art.223 Fatti di bancarotta fraudolenta.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai
sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei
fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo
alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e
2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della
società.
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
Art.224 Fatti di bancarotta semplice.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai
sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza
degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
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• Art.216 Bancarotta fraudolenta.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se
è dichiarato fallito, l'imprenditore, che ….
• Art.217 Bancarotta semplice.
È punito con la reclusione da sei mesi a due
anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che,
fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
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Attenzione:
• l’art. 6 della L.F. non annovera il Collegio Sindacale tra
i soggetti che hanno iniziativa per richiedere il
fallimento, rappresenta un organo che non ha potere
di esprimere tale domanda
• i sindaci sono però perseguibili per reati fallimentari se
si sono resi conniventi o se hanno agito/non agito in
modo da differire la dichiarazione di fallimento
• i sindaci non concordi con gli amministratori hanno
comunque a disposizione iniziative indirette per far
dichiarare il fallimento
• I sindaci devono attivare i loro poteri senza indugio in
quanto il ritardo nell’avvio del procedimento di
verifica ed eventuale dichiarazione di fallimento può
avere risvolti ai sensi del 224 L.F.
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Considerazioni introduttive
La opacità informativa che accompagna
solitamente le situazioni di crisi spesso assume
la caratteristica di «frode contabile»
il tema può avere importanza in riferimento
alla criterio di determinazione del danno nelle
azioni di responsabilità
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Collegio Sindacale: i livelli di intervento
PRIMO LIVELLO
richiedere agli
amministratori
informazioni ai
sensi dell’art. 2403
bis del Codice
Civile (Norma 5.2)
SECONDO
LIVELLO
potere (dovere)
di convocare
l’assemblea ai
sensi dell’art.
2406 del Codice
Civile (Norma
5.7)
TERZO LIVELLO
proporre la
denuncia al
tribunale ex
art. 2409 del
C.C.
LA REAZIONE DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA GRAVITA’ E ALLA RILEVANZA DEI
FATTI CENSURABILI
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Per poter legittimamente procedere all’attivazione delle procedure di
cui all’art. 2409 C.C occorre:
• Che vi siano fondate ragioni di ritenere che gli Amministratori e/o
Direttori abbiano commesso gravi irregolarità
• Che sia stata verificata l’esistenza di un danno potenziale di valore
significativo
• Che le irregolarità siano perduranti
• Che non sia stato dato regolare seguito alla delibera assembleare
nel caso in cui sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure
per fronteggiare la crisi
• Che nonostante lo stato di insolvenza sia conclamato venga
continuata l’attività sociale con gravi rischi legati all’aggravamento
del dissesto
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La denuncia ex art. 2409 C.C. a cura del Collegio Sindacale
• legittimato alla denunzia al tribunale è il Collegio inteso come
organo e non ciascuno dei suoi componenti
• presupposto della denuncia è una specifica delibera del collegio
sindacale
• deve essere conferita apposita procura ad un difensore
• è possibile anche nel caso di società in liquidazione (cfr. tra gli altri
Trib. Trani sent. 30.10.2001)
• le spese di ispezione giudiziaria sono a carico della società nel caso
di denuncia del Collegio Sindacale
• le spese processuali sono a carico di chi, infondatamente, ha iniziato
il procedimento o ha resistito allo stesso
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La crisi manifesta
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Riduzione del capitale della società
Art. 2446.
Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli
amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale
ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del
comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare
depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono
l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,
l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio
deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli
amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che
venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il
tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve
essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una
sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al
precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso
l'articolo 2436
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Art. 2447.
Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si
riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327,
gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di
loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società.
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Il 2447 non richiama il Collegio sindacale che però deve:
verificare che l’organo amministrativo convochi l’assemblea
per deliberare in merito
Effettuare le Osservazioni alla relazione ex 2446 la
giurisprudenza prevalente e le Norme di comportamento
ritengono obbligatoria
nel caso in cui l’assemblea non adotti i necessari
provvedimenti ovvero non accerti una causa di scioglimento, i
sindaci devono presentare al tribunale istanza per
l’accertamento
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La procedura ex art. 2446 C.C. obbliga il Collegio
a vigilare sulla regolarità dell’iter (vedi anche
Norma 10.2):
valuta se gli amministratori hanno correttamente
individuato e illustrato le ragioni della perdita
vaglia la congruità dei criteri di valutazione adottati, alla
luce della continuità aziendale
dà atto dei fatti intervenuti successivamente alla
redazione della relazione e dell’evoluzione della
gestione sociale
Scambia informazioni con il revisore
Esprime un parere sulla proposta degli amministratori
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La procedura del 2446 scatta quando si verifica la riduzione del
capitale di oltre un terzo:
Per verificarne l’applicabilità occorre procedere prima con la
copertura delle perdite mediante utilizzo delle riserve
Esempio
patrimonio netto € 1.000 – perdita accertata € 800
Caso 1 Capitale Sociale € 200 – Riserve € 800
le perdite NON RILEVANO
Caso 2 Capitale Sociale € 500 – Riserve 500
le perdite RILEVANO
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La liquidazione della Società
Art. 2488 “Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
«Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e
sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in
quanto compatibili, anche durante la liquidazione.»
Il Collegio Sindacale quindi vigilerà sulla correttezza del
procedimento di liquidazione a tutela non soltanto dei
soci ma anche dei terzi
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Nella fase liquidatoria il Collegio:
• in caso di omissione dell’organo amministrativo,
presenta istanza al tribunale competente affinché
accerti il verificarsi della causa di scioglimento
• una volta dichiarato lo scioglimento delle società, in
caso di omissione o di ritardo dell’organo
amministrativo, richiede con istanza al tribunale di
provvedere alla convocazione dell’assemblea per le
delibere ex art. 2487 comma 1° comma C.C.;
• può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei
liquidatori
• Valuta la corretta applicazione dei criteri di liquidazione
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Il ruolo del Collegio nella crisi latente
Le situazioni di crisi
difficilmente originano
da una singola azione
scorretta od avventata
Le responsabilità in
caso di default della
società sono molto
pervasive
La normativa sembra
suggerire l’azione
anticipata da parte
del collegio
AZIONE O CONTEMPLAZIONE?
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Alcuni prerequisiti del Collegio:
• Conoscenza del settore in cui opera la Società
• Rapporto franco e trasparente ma autonomo
e autorevole con gli amministratori
• Diligenza professionale
• capacità di intercettare e riconoscere i segnali
di crisi
Sono adeguati?
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Svolgere l’attività prevista dalla
legge è sufficiente?
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Tribunale di Salerno Sez. I - Sentenza 12-05-2011
• La 1. M. SOC. COOPERATIVA A R.L, ha citato con atto del 15/11/2007 V.
I. e A. G., quali componenti del Consiglio di amministrazione, e C. M.,
quale Presidente del Collegio Sindacale della COOPERATIVA, tutti in
carica fino al 24/05/2005, al fine di sentire accertare la loro
responsabilità nel dissesto societario e perciò conseguirne la condanna
al risarcimento dei danni cagionati quantificati in complessivi Euro
655.399,95
• …Dall'esame delle schede contabili intestate ai singoli soci della
COOPERATIVA, emerge che sono stati registrati alcuni versamenti e
imputati una serie di addebiti a titolo di ICI, di spese per la gestione, di
servizi resi, delle quote mutuo, ecc., ma non è stato possibile stabilire
se i versamenti complessivamente eseguiti dai soci fossero sufficienti a
coprire le esigenze della COOPERATIVA, né è stato possibile
determinare l'effettiva destinazione dei pagamenti dagli stessi eseguiti.
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Tribunale di Salerno Sez. I - Sentenza 12-05-2011 (segue)
…non appare necessaria l'individuazione di specifici comportamenti
forieri per il sindaco di responsabilità, risiedendo questa nel fatto
stesso di non aver rilevato tale violazione o, comunque, di non avere
in alcun modo ad essa reagito. Né nei verbali delle riunioni del
collegio sindacale risulta indicato qualche specifico intervento di
contrasto all'illegittima attività degli amministratori.
(…) [Il comportamento dei sindaci] non può esaurirsi nel solo
espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma
comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario
per l'assolvimento dell'incarico, come la segnalazione all'assemblea
delle irregolarità di gestione riscontrate e financo, ove ne ricorrano
gli estremi, la denuncia al pubblico ministero per consentirgli di
provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass. 17 settembre 1997, n.
9252).
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La breve durata nella carica esime
da responsabilità?
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Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013
•il collegio sindacale si sarebbe riunito per la prima volta in data 16.1.2007, …
LA DIFESA
•avendo ricoperto l'incarico dal 29.12.2006 al 26.4.2007, non potrebbe essere
ritenuto responsabile né di fatti antecedenti rispetto all'assunzione della carica,
né di fatti successivi rispetto alla cessazione; né sussisterebbe alcun profilo di
responsabilità dei sindaci per fatti avvenuti durante la permanenza in carica in
quanto essi non sarebbero stati in concreto nelle condizioni di poter esercitare il
controllo sull'attività dell'organo amministrativo, in quanto gli amministratori
avrebbero dolosamente occultato la loro attività e/o impedito, di fatto, il
controllo;…
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Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue)
Per configurare una responsabilità a titolo di omessa vigilanza
e controllo a carico del collegio sindacale è necessario stabilire
se si possa configurare a carico dei componenti di detto
organo l'omissione di un'attività di controllo che avrebbe
impedito il fatto distrattivo.
I sindaci sul punto hanno rilevato il fatto obiettivo di essere
stati nominati il 26 ottobre 2006, ma di aver assunto l'incarico,
in effetti, solo alla fine di dicembre dello stesso anno, con
l'ultimo atto di accettazione da parte della dottoressa I.:
l'assunto va condiviso poiché, in effetti, prima di tale atto di
accettazione, non può dirsi si fosse insediato il collegio
sindacale né che questo fosse nelle condizioni di compiere le
verifiche e i controlli propri dell'incarico.
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Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue)
IL GIUDIZIO
Secondo la difesa dei sindaci essi non avrebbero potuto procedere
ad alcuna verifica o controllo in assenza di documentazione
contabile, e già in quella sede avrebbero informato l'AU che il
Collegio Sindacale non avrebbe proseguito nel proprio incarico a
fronte del manifestarsi di ulteriori impedimenti al corretto esercizio
delle proprie funzioni; solo alla successiva verifica, in data
26.4.2007, persistendo gravi carenze in ordine alla documentazione
illustrativa dell'andamento societario (tra cui il bilancio 2006), il
collegio sindacale si sarebbe visto costretto a rassegnare le
dimissioni.
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Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue)
Osserva il collegio giudicante che l'assenza della documentazione
contabile e quindi l'impossibilità di fatto di poter procedere ai
controlli connaturati all'esercizio dell'incarico di un organo di
controllo avrebbe dovuto allarmare i sindaci e imporre loro di
reagire alla mancanza di collaborazione dell'amministratore ex
art. 2403 bis c.c. e, ove fosse persistita la mancanza di
collaborazione dell'A.U. e l'impossibilità di accedere alla
documentazione sociale, attraverso il ricorso al procedimento
di cui all'art. 2409 c.c.; appare, invero, evidente che se i sindaci
avessero reagito alla grave irregolarità gestoria in atto e si
fossero attivati al fine di poter realmente svolgere le verifiche
della contabilità e dei libri sociali (significativo sarebbe stato in
particolare prendere conoscenza del contesto in cui il
precedente collegio sindacale aveva rassegnato le proprie
dimissioni)
avrebbero,
ragionevolmente,
indotto
l'amministratore a desistere nell'attività distrattiva che si è sopra
illustrata e nella sistematica richiesta di anticipazione di false
fatture funzionale a quella.
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Corte d’Appello di Roma Sez. I - Sentenza 16-05-2011
• L'esiguità del periodo di tempo in cui il Ri. ha esercitato le
funzioni di presidente del collegio sindacale non costituisce,
peraltro, motivo di esonero da responsabilità da omessa
vigilanza in relazione ad una operazione di cospicua rilevanza
come quella in argomento, compiuta proprio nel periodo in
cui il Ri. era comunque tenuto ad effettuare controlli
pregnanti sul corretto espletamento delle attività di
amministrazione societaria; e, nello specifico, a chiedere
conto del trasferimento (risultante solo da un bonifico) di una
somma di tale entità dalle casse della soc. amministrata a
quelle di un'altra persona giuridica, anche se quasi totalmente
controllata
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La fuga è una soluzione?
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In giurisprudenza è ormai ritenuto pacifico che
“agli effetti dell’esclusione della responsabilità dei sindaci, non è
sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi devono attivarsi,
affinché gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli
e, qualora li abbiano compiuti, devono adoperarsi a ridurre al
minimo l’entità dei danni”
Inoltre la volontaria cessazione dall’incarico espone i sindaci anche al
rischio di azioni risarcitorie verso la società in quanto, in caso di
dimissioni multiple, priva la società della continuità dell’azione di
controllo in una situazione particolarmente delicata
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue)
…poiché le "dimissioni" non possono costituire un modo per
eludere le responsabilità che derivano dalla violazione degli
obblighi previsti dalla legge: solo l'esercizio del potere/dovere
connesso all'ufficio può conseguire i risultati previsti dalla
legge
ed
evitare
la
responsabilità
derivante
dall'inadempimento ai doveri inerenti alla carica, per i
pregiudizi che devono ritenersi causalmente imputabili a
quell'inadempimento ove - in sua assenza – è ragionevole
prevedere non si sarebbero verificati.
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Responsabilità e nesso di causalità:
una interpretazione maliziosa
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Napoli 28.1.2009
I sindaci rispondono solo per il proprio fatto, doloso o colposo; la
colpa consiste nella violazione del loro dovere di vigilare
diligentemente sull’operato degli amministratori.
Si configura la responsabilità del sindaci, dunque, non per Il fatto
in sé che Il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma
in quanto sia configurabile la violazione di un obbligo inerente
alla carica di coloro che siano investiti del controllo sulla
gestione.
La responsabilità dei sindaci, quindi, consegue inevitabilmente
dall'omissione dei doveri di vigilanza e controllo, ma potrebbe
anche configurarsi a fronte di un adempimento degli stessi
genericamente diligente.
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Il nesso di causalità: un po’ di luce
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Nell’ipotesi di responsabilità da culpa in vigilando dei sindaci si deve
rilevare che il dettato dell’art. 2407, comma 2, c.c., richiede il simultaneo
concorso di più elementi: un inadempimento degli amministratori, un
danno conseguente all’inadempimento, un inadempimento dei sindaci, un
nesso di causalità fra l’inadempimento dei sindaci ed il danno verificatosi,
nel senso che qualora i sindaci avessero correttamente svolto i propri
doveri, il danno non si sarebbe verificato.
Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013
Azione di responsabilità ai sensi dell' articolo 146 l.f. nei confronti degli
organi sociali per aver compiuto una gestione dissennata attraverso atti di
cessione e compensazione.
il Collegio sindacale nel verbale del 20.6.2000 si era limitato ad invitare
l'amministratore a convocare l'assemblea ai sensi degli articoli 2446 e
2447 c.c. , invito reiterato il 22.7.2000 e il 12.10.2000 ed aveva comunque
omesso di adempiere ai propri doveri di vigilanza e controllo.
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue)
L’ACCUSA
Nonostante l'integrale perdita di capitale riscontrabile fin
dall'esercizio sociale 1999, e malgrado si fosse verificata la causa
legale di scioglimento della società di cui all'articolo 2448, n. 4),
cod. civ. (sussistente di diritto, indipendentemente da
accertamento sul punto eseguito dai soci ovvero dal tribunale),
l'amministratore da un lato ha mancato di accertare che il
capitale era interamente perduto e di assumere le decisioni
imposte dall'art. 2447 c.c. e, dall'altro, ha omesso di chiedere il
fallimento della società onde evitare l'aumento del relativo
indebitamento. La curatela ha poi individuato il danno
conseguente a tali omissioni nella differenza tra l'attivo e il
passivo accertato in sede fallimentare.
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue)
LA SENTENZA
Le richiamate operazioni sociali non sono qualificabili alla
stregua di una illegittima prosecuzione dell'attività sociale
malgrado la sussistenza dei presupposti dello scioglimento,
trattandosi, all'evidenza, di attività sostanzialmente
liquidatorie, volte a dismettere un ramo di azienda, un
contratto di leasing finanziario e un credito Iva, e non già a
proseguire la gestione sociale nella prospettiva del
conseguimento di utili ovvero della costituzione di ulteriori
rapporti destinati ad aggravare la situazione di dissesto
economico palesata dai dati di bilancio. Inoltre, nessuna delle
richiamate operazioni ha determinato un risultato economico
negativo e un pregiudizio alla società.
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue)
…la responsabilità dei sindaci non può costituire automatica
proiezione di quella degli amministratori e il collegio sindacale
deve reputarsi responsabile delle perdite patrimoniali della
società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano
direttamente attribuibili anche all'operato dei sindaci. Tra
l'inadempimento dell'amministratore e l'inosservanza dei
doveri dei sindaci deve dunque sussistere un rapporto di
causalità che collega l'azione al fatto pregiudizievole, tanto che
questo integri il risultato di quella.
(…)
Ne consegue l'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere
dal Fallimento nei confronti dell'amministratore. La ritenuta
assenza degli elementi costitutivi della responsabilità
dell'amministratore, comportano, secondo i già richiamati
principi, il rigetto della domanda di responsabilità nei confronti
dei componenti del Collegio Sindacale.
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Corte d’Appello di Torino 12.1.2009
Ai fini della condanna al risarcimento dei danni occorre che la curatela
fallimentare provi l'esistenza di un danno (e la relativa entità)
riconducibile, quale conseguenza immediata e diretta, in applicazione
delle regole sul nesso di causalità materiale, a specifici comportamenti
antidoverosi dei sindaci.
Cass. civ. Sez. I - Sentenza 27-05-2013, n. 13081
sussisteva il nesso di causalità tra la condotta ed il danno poiché controlli
diligenti ed adeguati avrebbero consentito ai sindaci, che operavano nella
medesima qualità anche nelle altre società del gruppo di rendersi conto della
gestione truffaldina dei corsi di formazione e delle operazioni infragruppo, di
importo elevato e quanto meno sospette; tale situazione avrebbe dovuto
indurre i sindaci a denunziare i fatti al pubblico ministero per le iniziative
previste dall'art. 2409 c.c. , cui avrebbero fatto seguito un'ispezione, la
nomina di un amministratore giudiziario e la dichiarazione di fallimento,
evitando così alla società le maggiori perdite maturate
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Una sintesi:
quando la responsabilità del Collegio?
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Prato 14.9.2012
il collegio sindacale che non attiva i poteri ad esso riconosciuti,
nel contesto di un controllo di legalità sostanziale
sull'amministrazione, risponde, in solido con gli amministratori,
dei danni derivati alla società.
Ciò accade, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
• finanziamenti concessi in favore di società controllate o
collegate in perdita, condotta che costituisce sicuramente un
atto di grave imprudenza, dal momento che risulta
compromessa l'integrità del patrimonio sociale;
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Prato 14.9.2012 (segue)
• invio di un ammontare particolarmente elevato di merci ad un
cliente in assenza di apposite garanzie, comportamento
manifestamente imprudente degli amministratori che avrebbe
dovuto essere rilevato ed "ostacolato" dai sindaci;
• vendita di un immobile della società in assenza di adeguate
garanzie circa il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente
estero ed in mancanza di un'approfondita consulenza legale;
• operazione di affitto d'azienda rispetto alla quale il collegio
sindacale non solo ometteva di eccepire l'assenza di garanzie
da parte dell'affittuario, ma, soprattutto, non rilevava il fatto
che il cda procedeva alla deliberazione dell'operazione in
presenza di un conflitto di interessi di due amministratori, …
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Tribunale di Roma 20.2.2012
• Nell'ambito di un'operazione straordinaria con
valutazioni di cespiti rese dagli amministratori o da
soggetti indipendenti, i sindaci non possono limitarsi
alla verifica dell'esistenza fisica dei documenti posti a
supporto della stessa, dovendo considerare l'idoneità
dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e
quantità informativa necessario a valutare la
correttezza dell'intera operazione. I sindaci, poi, hanno
il dovere di adoperarsi per rimediare alle situazioni in
grado di arrecare un danno, ivi comprese quelle sorte
in
passato
(ovvero
prima
dell'assunzione
dell'incarico), se producono effetti (e quindi sono
riconoscibili) nel presente e sono suscettibili di essere
eliminate o limitate nelle loro conseguenze
pregiudizievoli.
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Cass. civ. Sez. I - Sentenza 27-05-2013, n. 13081
Visto che era stata sequestrata tutta la documentazione contabile
rinvenuta presso gli uffici della A.B.L. Italia, si doveva concludere che il
collegio sindacale aveva omesso ogni sia pur superficiale controllo
sulla regolare contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili. La violazione del dovere
di controllo era di particolare gravità tenuto conto che la società aveva
beneficiato di un ingente contributo statale a fondo perduto, al quale
erano connessi obblighi il cui inadempimento ne avrebbe comportato
la revoca, e di sovvenzioni per la formazione professionale dei
dipendenti, con la conseguente assunzione della veste giuridica di
agente contabile;
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
La determinazione del danno
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Cassazione Civile Sez. I - Sentenza 14-10-2013, n. 23233
La sentenza impugnata ha, infatti, individuato il danno
cagionato dalla condotta omissiva dei sindaci non nel
dissesto, ma nel suo aggravamento conseguito, per effetto
dell'aumentato ammontare degli interessi, al ritardo con cui è
stato dichiarato il fallimento. Può dirsi, pertanto, in re ipsa, il
nesso di causalità considerato che ai sindaci si è addebitato la
mancata formulazione di rilievi critici su poste di bilancio
palesemente ingiustificate ed il mancato esercizio di poteri
sostitutivi che avrebbero condotto ad una più sollecita
dichiarazione di fallimento.
(…)
l'esistenza di una causa del dissesto non addebitabile ad
amministratore e sindaci non escludeva, comunque, la loro
responsabilità per l'aggravamento del dissesto.
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Uno sguardo al penale
Studio Nicola via Lionello 8 - Udine
Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha
confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata
del 26 gennaio 2007 che aveva condannato M. A., S.L. e T.R., quali
membri del collegio sindacale della I.A.M.M. Imbottigliamento Acque
della Madonna s.p.a. dichiarata fallita il 21 febbraio 2002, per il
concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale,
limitatamente al libro giornale e a quello degli inventari e di
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme di
competenza della società fallita e per violazione degli obblighi di cui
agli articoli 2446 e 2447 c.c..
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Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051
…. si osserva come la Corte di Appello di Napoli, questa volta in fatto e
facendo buon uso dei principi dianzi evidenziati, abbia chiarito sulla base
delle acquisite risultanze probatorie come l'irregolare tenuta delle
scritture contabili della società decotta (in particolare del libro giornale e
del libro degli inventari) non fosse la risultante di attività o accadimenti
(incendio dello stabilimento) non imputabili agli odierni ricorrenti.
…nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di uno o più
dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di
una società, che può realizzarsi anche attraverso un
comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non
si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad
un riscontro contabile nell'ambito della documentazione
messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il
riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.
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Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 (segue)
In fatto, è logica e confortata dalle risultanze processuali,
l'affermazione della Corte territoriale circa l'avvenuto
ripianamento delle perdite societarie mediante l'apposizione nel
bilancio del 1996 di somme, portate da un provvedimento
amministrativo concessorio di contributi, non certe e di
ammontare non definito.
… Si è reiteratamente affermato come la circostanza attenuante
della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art.
114 c.p. , comma 1, presupponendo un apporto differenziato
nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso,
non sia applicabile ai reati omissivi in quanto il "non facere" è
concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti
richiesti per il suo riconoscimento
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Cass. pen. Sez. I - Sentenza 11-10-2013, n. 42116
Il G. era stato condannato, in concorso con altri, per il delitto di
bancarotta di cui all'art.223 Legge fallimentare perché esponeva
nei bilanci fatti non rispondenti al vero sulle reali condizioni
economiche della società, in particolare indicando falsamente
nell'attivo patrimoniale crediti certamente irrealizzabili, con il
risultato che alla conclusione dell'esercizio la situazione effettiva
denunciava - in contrasto con i bilanci approvati - una perdita di
oltre dieci miliardi di lire, e ciò per effetto di un sistematico
occultamento dei sintomi di progressiva irreversibile decozione
che, costantemente involvendo, aggravava il dissesto in misura
tale da cagionare ai creditori un danno patrimoniale di
rilevante entità, posto che al momento della dichiarazione di
fallimento il deficit ammontava ad oltre quaranta miliardi di lire.
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Cass. pen. Sez. I - Sentenza 11-10-2013, n. 42116 (segue)
Secondo il ricorrente, quindi, le condotte che avevano portato al
dissesto dovevano essere individuate unicamente nella scelta da
parte degli amministratori di diritto - e non dei componenti del
collegio sindacale - di concedere o mantenere aperture di credito a
clienti che già manifestavano dei primi segni d'insolvenza.
La Corte d'appello, esaminando la sentenza del Tribunale di Cuneo
della quale è stata chiesta la revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. , ha
ritenuto che fossero sussistenti (..) sia il dolo del suddetto reato,
vale a dire la consapevolezza di amministratori e sindaci di
ingannare i risparmiatori che affidavano il proprio denaro alla
suddetta società e le banche che seguitavano a profondere
liquidità, mascherando con falsi bilanci e false comunicazioni sociali
la profonda voragine che si era creata nei conti della società, sia il
fine di ingiusto profitto perseguito dal G. e dai correi, consistito nel
consentire alla FINVEST di proseguire nella sua attività con mezzi
fraudolenti, sebbene non vi fossero le condizioni per richiedere
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ulteriore denaro ai risparmiatori
eLionello
crediti
alle banche.
Cass. pen. Sez. V – Sentenza 05-08-2011, n. 31163
Il C. è imputato, con riferimento a entrambi i fallimenti, del reato
ex artt. 110-81 cpv c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, art. 217,
comma 1, nn. 3 e 4, art. 223, comma 2, n. 1, con riferimento
all'art. 2622 c.c. e art. 223 commi 1 e 2, L. Fall., art. 224 per
avere, nelle qualità sopra indicata e in concorso con altri, e
quindi anche come correlatore delle relazioni depositate e
allegate ai bilanci dal 1998 al 2000, avallato l'operato degli
amministratori delle predette società, omettendo di vigilare e
controllarne l'operato, violando gli specifici doveri di cui all'art.
2403 c.c..
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Cass. pen. Sez. V – Sentenza 05-08-2011, n. 31163 (segue)
La sentenza ricorsa pone in evidenza la enorme sproporzione tra
l'entità dei fondi raccolti con tale metodica e il capitale sociale
della Finanziaria. Da ciò deduce che proprio un controllo
formale, estrinseco e "legale" (esattamente quello invocato dal
C.) avrebbe dovuto far emergere l'enormità dello sbilancio,
oltre alla procedura contra legem per la emissione di quelle che,
a tutti gli effetti, dovevano considerarsi obbligazioni, e -dunquela violazione del dettato dell'art. 2410 c.c..
I poteri conferiti dalla legge al collegio sindacale per far fronte
ai suoi doveri (artt. 2403 bis e 2403 c.c.) consentivano
ampiamente all'imputato interventi di tipo cognitivo, valutativo
e comminatorio (tanto per usare il lessico del ricorso).
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Cass. pen. Sez. V – Sentenza 05-08-2011, n. 31163
La Corte toscana ha ritenuto, certo non illogicamente, che C. si
comportò in tal modo consapevolmente e volontariamente,
atteso che, da un lato, la macroscopicità degli eventi, dall'altro, le
specifiche e puntuali contestazioni degli organi pubblici di
controllo, non potevano non mettere sull'avviso una persona
che, per la sua preparazione professionale (è un
commercialista), per la continuità del suo rapporto con le
società fallite e per gli ampi poteri/doveri che il suo ruolo gli
consentiva/imponeva, ben comprese quel che stava accadendo
e ben sapeva quello che egli avrebbe dovuto fare per impedire
tali accadimenti (artt. 2446, 2484, 2447, 2482 ter c.c.).
Correttamente, insomma, il giudice del merito ha dedotto la
natura dell'elemento psicologico dalle modalità della condotta.
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Appendice 1
Uno sguardo alla «revisione
cooperativa»
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Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 22925
Fallimento della cooperativa: ne risponde il Ministero se non ha
effettuato i controlli
Nelle società cooperative i poteri di controllo sulla gestione
sociale costituiscono strumento di attuazione di un diritto
attribuito ai soci, ma ciò non toglie che, da un lato, il controllo
sulla "gestione sociale" è affidato al collegio sindacale e,
dall'altro, la vigilanza compete agli enti istituzionali: la
perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di
controllo nei confronti della cooperativa ingenerava, agli occhi
non professionali di possibili soci aderenti, un alone di
affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità della sua
attività, con conseguente esclusione di un concorso dei soci nella
responsabilità dell'Amministrazione pubblica.
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Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 22925
Il Ministero del lavoro, ad avviso della corte, aveva l'obbligo di
compiere ispezioni ordinarie "almeno una volta ogni due anni"
e straordinarie "ogni volta che se ne presenti l'opportunità" (art.
2 del d.lgs. n. 1577/1947) e/o con cadenza annuale (art. 15 della
legge n. 59/1992), anche tramite indagini penetranti sul regolare
svolgimento dell'attività della cooperativa, né il suo
comportamento omissivo poteva essere giustificato per la
penuria di organico del personale ispettivo a disposizione
dell'Amministrazione
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Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 22925 (segue)
I poteri di controllo sulla gestione sociale costituiscono
strumento di attuazione di un diritto attribuito ai soci, ma ciò
non toglie che, da un lato, il controllo sulla "gestione sociale" è
affidato al collegio sindacale (v. Cass. pen. n. 7527/1997) e,
dall'altro, la vigilanza compete agli enti istituzionali, non
essendo attribuibile ai soci che ne sono vittime la responsabilità
per le conseguenze dannose causate da chi quella vigilanza ha
omesso di esercitare. La corte territoriale, con motivazione
congrua e incensurata, ha anche ritenuto che la
perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi
pubblici di controllo nei confronti della cooperativa
ingenerava, agli occhi non professionali di possibili
soci aderenti, un alone di affidabilità e una ragionevole
presunzione di legittimità della sua attività, con
conseguente esclusione di un concorso dei soci nella
responsabilità dell'Amministrazione pubblica.
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I rischi applicabili al controllo del
prestito sociale delle coop
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PRESTITO DA SOCI
REGOLAMENTO TIPO
Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso di almeno 48
ore, può richiedere rimborsi parziali o totali che la Cooperativa ha la facoltà di
rimborsare anche all’atto della richiesta. Anche a tal fine, un ammontare pari
almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà
essere mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili o assimilate.
La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario.
La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta
non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.
Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito
sino all’ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi
dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa
controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso
l’Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l’aggiornamento delle
scritture.
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Fac-simile verbale di verifica trimestrale, da parte del Collegio Sindacale, ai
sensi dell’art. …, del Regolamento per la Raccolta del Prestito Sociale
Il Collegio Sindacale della Cooperativa … con la presenza dei signori …, si è riunito in data odierna per procedere,
nell’ambito della propria attività, alla verifica trimestrale di cui all’articolo … del Regolamento del Prestito Sociale.
La verifica ha avuto per oggetto l’attuazione del Regolamento interno sulla raccolta del prestito sociale, ed in particolare
il controllo del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli … e …
Esito della verifica
1. Nel
periodo oggetto della verifica, il Regolamento interno sulla raccolta del prestito
sociale è stato rispettato?
Integralmente

In parte 
In particolare:
2. Il prestito viene raccolto esclusivamente presso i soci?
Sì 
No 
3. Ammontare del prestito alla data odierna:
€ _______________
4. a) Importo Capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili ultimo bilancio approvato:
€ _______________ +
b) (eventuale) 50% differenza tra valore ai fini ICI e valore di bilancio al netto
degli ammortamenti immobili strumentali :
€ _______________ =
c) Totale (a+b)
€ _______________
5. Rapporto prestito (punto 3) / patrimonio (punto 4.c)
€ _______________
6. (Solo nel caso in cui il rapporto di cui al punto precedente sia superiore a 3) L’intero ammontare del prestito sociale è
assistito dalle garanzie previste dalla legge?
Sì 
No 
7. Importo massimo depositabile da ciascun socio
€ _______________
8. Il limite di cui al punto 7 è stato sempre rispettato?
Sì 
No 
Il Presidente del Collegio Sindacale
_________________________________
Luogo e data
Studio Nicola via Lionello 8_________________________________
- Udine
Fac-simile comunicazione semestrale al Consiglio di Amministrazione, da
parte del Collegio Sindacale, dei risultati dei controlli effettuati, ai
sensi
del Regolamento per la Raccolta del Prestito Sociale
Al Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. …, del Regolamento del Prestito Sociale, si trasmette la comunicazione semestrale sui risultati
dei controlli effettuati sull’attuazione del Regolamento della raccolta del prestito sociale, ed in particolare sulla
verifica del costante rispetto dei limiti di cui agli articoli … e ….
Alla luce delle verifiche effettuate in data … ed in data …, questo Collegio Sindacale ha potuto constatare il
costante ed integrale rispetto, da parte della Cooperativa, delle norme di legge in materia e del suddetto
Regolamento, ed in particolare dei limiti alla raccolta previsti dagli articoli ….
(eventuali proposte o suggerimenti, che possono essere forniti al CdA)
Il Presidente del Collegio Sindacale
_____________________________
Luogo e data
__________________________
N.B.: Il modello sopra riportato è da utilizzare nel caso di pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari. Nel caso in cui invece
nel corso delle verifiche effettuate emergessero violazioni, la formulazione del secondo periodo potrebbe essere la seguente:
“Alla luce delle verifiche effettuate in data … ed in data …, i cui verbali vengono trasmessi in copia per conoscenza, questo Collegio
Sindacale ha potuto constatare il mancato rispetto … (indicare la norma di legge o regolamentare violata). A tal proposito appare
opportuno che codesto Consiglio di Amministrazione ... (suggerire le misure per ripristinare il pieno rispetto delle norme violate e i
termini per adempiere).”
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Vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220
VERBALE DI REVISIONE
31 - L’ente cooperativo raccoglie il prestito dai Soci?
Sì

No

SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI
a) valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI
€
b) valore degli immobili risultante dall'ultimo bilancio
€
c) valore per rettifica : ( a - b ) / 2 (eventuale)
€
d) patrimonio netto dell'ultimo bilancio
€
e) patrimonio netto rettificato ( c + d)
€
f) prestito sociale alla data della revisione
€
g) rapporto CICR ( f / e )
€
numero soci alla data della revisione
€
Gg/mm/aa di chiusura dell'ultimo esercizio
€
32 - in caso affermativo:
- è rispettato il limite individuale?
Sì
- in caso di cooperative con più di 50 soci, è rispettato il rapporto CICR? Sì
33 la raccolta del prestito è svolta correttamente?
Sì
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


No
No
No



Appendice 2
Norme di comportamento del
Collegio Sindacale (Estratto)
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi
Principi
Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza
di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, sollecita gli amministratori a
porvi rimedio.
Riferimenti normativi
Artt. 67, comma 3, lett. d), 152, 160 ss., 182-bis l.f.; artt. 2403, 2403-bis, comma 2,
2409-septies c.c.
Criteri applicativi
Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che
possano compromettere la continuità aziendale, ne dà comunicazione agli
amministratori e può richiedere agli amministratori l’adozione di opportune misure la
cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l’efficacia.
Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio sindacale sollecita l’organo
di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso
anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella
legge fallimentare.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi
Commento
L’esame dell’attuale assetto normativo sulla crisi di impresa e quello delle regole dettate per definire le
funzioni del collegio sindacale nell’organizzazione societaria evidenziano una criticità: non esistono
disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino
i comportamenti specifici che l’organo è tenuto ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza. Di qui l’opportunità di indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare
l’attività del collegio sindacale, sia in funzione di prevenzione, che in funzione di emersione tempestiva
della crisi.
Il potere di segnalare agli amministratori l’opportunità di un intervento origina sia dall’obbligo imposto
al collegio di vigilare sull’osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di
corretta amministrazione da parte dell’organo di gestione. Considerata l’incerta individuazione del
cosiddetto “stato di crisi” è stato predisposto un principio relativo tanto alla prevenzione quanto
all’emersione della crisi di impresa. In questa prospettiva, vengono individuati due piani di intervento
del collegio sindacale: l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale,
nell’ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. Norma
3.3 e Norma 5.3); il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a
garantire la continuità aziendale.
Il collegio sindacale può acquisire elementi utili dal revisore legale o dalla società di revisione legale, ove
presente. Questo soggetto può rappresentare, infatti, un importante interlocutore dell’organo di
controllo per l’individuazione di indicatori della crisi.
È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più
mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.2. Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale
Principi
Nel caso in cui gli amministratori omettano l’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale
può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.
Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il
collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi
irregolarità, ove consentito della legge, può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Riferimenti normativi
Artt. 2406, 2409 c.c.
Criteri applicativi
Qualora l’organo amministrativo non provveda tempestivamente all’adozione di opportuni
provvedimenti, il collegio sindacale può: convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo
amministrativo – per informarla sia dell’inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo
quanto precisato nella Norma 5.7; presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al tribunale
ai sensi dell’art. 2409 c.c., secondo quanto previsto dalla Norma 6.3.
Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti
dall’intervento del collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell’evidenziare i fatti
che ritenga rilevanti provvedendo a: definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla
situazione di crisi; esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite; allegare la
documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di
amministrazione o dal revisore legale).
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.2. Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale
Commento
Nel caso di inerzia dell’organo di amministrazione ovvero qualora il collegio sindacale
ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l’organo di controllo
può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l’assemblea per
informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori.
L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque,
richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento
della crisi ovvero deliberare la revoca degli amministratori.
Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482-ter c.c., l’assemblea può
deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali, la riduzione del capitale, la
ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società). Qualora
l’assemblea non adotti opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può ricorrere,
ove consentito dalla legge, al tribunale ex art. 2409 c.c. al verificarsi dei presupposti
che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.
Permane, in presenza di cause di scioglimento della società e, in caso di inerzia
dell’organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare la relativa
istanza al tribunale secondo quanto previsto dalla Norma 10.9.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al
risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.
Principi
Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il
collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne la ragionevolezza sia in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.
Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte
degli amministratori .
Riferimenti normativi
Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c.
Criteri applicativi
Il collegio sindacale prende conoscenza del piano di risanamento pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello
stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva del
piano.
Nella fase prodromica, il collegio sindacale accerta che il professionista prescelto dalla società per l’attestazione del
piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge.
Durante l’esecuzione del piano è opportuno che il collegio sindacale richieda notizie agli amministratori in relazione al
rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi ivi indicati.
È, quindi, opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli
amministratori o nel corso dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In tal
caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o
risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al
risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.
Commento
Nella fase prodromica il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di
professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la ragionevolezza del piano.
È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute
nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Dopo l’attestazione e nella fase di esecuzione del piano, il collegio sindacale vigila
periodicamente che gli amministratori eseguano le indicazioni del piano.
Appare opportuno, altresì, che il collegio sindacale richieda adeguate informazioni
durante l’intero periodo di risanamento previsto dal piano onde verificarne la concreta
applicazione e l’effettiva capacità di risolvere la crisi dell’impresa. In particolare, è
auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l’esecuzione del piano
siano tempestivamente comunicati al collegio sindacale dato che il piano attestato non
richiede il consenso di alcuno, né tanto meno un vaglio omologatorio. Sarà, quindi,
solo la concreta esecuzione dello stesso a mostrarne le capacità risolutive. Nel caso in
cui queste non emergano come tali, infatti, la società dovrà adottare tempestivamente
altre misure.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182-bis l.f.
Principi
Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il
collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne l’attuabilità sia in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.
Dopo l’omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell’accordo da parte
degli amministratori.
Riferimenti normativi
Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), 161, 182-bis l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c.
Criteri applicativi
Il collegio sindacale prende conoscenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art. 182-bis l.f.,
pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che
attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva dell’accordo.
Nel corso delle trattative fra la società e la percentuale qualificata dei creditori, ricorrendo i presupposti di cui all’art.
182-bis, comma 6, l.f., il collegio sindacale, previamente informato, è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti
di professionalità in capo al soggetto incaricato di dichiarare che la proposta risulta idonea ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare.
Tali linee guida sono state emanate nel 2010 dal CNDCEC in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e
Assonime.
Nella fase prodromica all’accordo di ristrutturazione dei debiti il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei
requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare l’attuabilità dell’accordo.
A seguito dell’omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell’accordo.
È, quindi, opportuno che il collegio richieda informazioni agli amministratori e che, in particolare, vigili laddove, a
seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell’attività di vigilanza, rilevi significativi
scostamenti rispetto alle previsioni dell’accordo. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all’organo
amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti,
l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182-bis l.f.
Commento
L’attività di vigilanza del collegio sindacale in occasione della conclusione di un accordo
di ristrutturazione si intensifica sotto l’aspetto formale, poiché la legge fallimentare
formalizza una serie di adempimenti ai fini dell’omologazione da parte del tribunale.
Una volta che l’attuabilità dell’accordo, e quindi la sua idoneità ad assicurare il
pagamento integrale dei creditori estranei, sia stata attestata dal professionista in
possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, è opportuno che il collegio
sindacale accerti che l’accordo sia depositato presso il tribunale per l’omologazione e
depositato presso il registro delle imprese per la pubblicazione.
È, altresì, auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni
contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal
Consiglio Nazionale.
A seguito dell’omologazione, il collegio sindacale vigila, per l’intero periodo preso in
considerazione ai fini della ristrutturazione, sul regolare pagamento dei creditori
estranei all’accordo e sulla puntuale esecuzione da parte degli amministratori delle
soluzioni indicate nell’accordo di ristrutturazione.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.
Principi
Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.f., il collegio
sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia
iscritto nel registro dei revisori legali.
In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla
omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
Riferimenti normativi
Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, 160, 161, 167 e 185 l.f.; art. 2403 c.c.
Criteri applicativi
Qualora la società decida di proporre ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato
preventivo, il collegio sindacale, pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso, vigila sul
corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale prende conoscenza della
proposta di concordato preventivo.
Nella fase prodromica, il collegio sindacale è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di
professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano su cui si basa il concordato.
Durante l’esecuzione del concordato preventivo, il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e
prosegue nella propria attività di vigilanza.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.
Commento
Relativamente alla relazione predisposta ai sensi dell’art. 161 l.f., va evidenziato che al collegio sindacale spetta
esclusivamente la verifica dei requisiti di professionalità dell’attestatore, mentre la verifica della veridicità dei dati
aziendali e della fattibilità del piano su cui si basa il concordato preventivo è oggetto della valutazione del professionista
attestatore.
È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il
finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal Consiglio Nazionale.
Si precisa altresì che, a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato e poi successivamente alla omologazione,
il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente. Gli organi
nominati nella procedura, infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi societari. In questa particolare fase della vita
della società si verifica, dunque, la coesistenza tra organi sociali di controllo e organi di nomina giudiziale, vale a dire il
commissario giudiziale e il commissario liquidatore, quest’ultimo limitatamente al caso di concordato preventivo che
comprenda la cessio bonorum.
Sebbene il collegio non sia tenuto a vigilare sull’esecuzione del piano e sull’adempimento del concordato che è attività
tipica del commissario giudiziale, esso continua a operare in funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della società
ai sensi dell’art. 2403 c.c. In particolare, il collegio esercita i propri poteri di intervento (ad esempio, partecipazione alle
riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e controllo, convocazione dell’assemblea) e redige la relazione di cui all’art.
2429 c.c.
Quanto al rapporto con il commissario giudiziale è opportuno che il collegio sindacale informi quest’ultimo di eventuali
irregolarità riscontrate nella gestione anche al fine di consentire allo stesso la tempestiva informazione al tribunale ai
sensi degli artt. 173 e 185 l.f.
Con riferimento all’ipotesi di concordato con cessio bonorum, si ritiene che il collegio sindacale non abbia facoltà di
sottoporre a vigilanza l’operato del liquidatore giudiziale, funzione che spetta, invece, al tribunale e al commissario
giudiziale.
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11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA
Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento
Principi
Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.
Riferimenti normativi
Artt. 118, 124 l.f.
Commento
La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente, né la decadenza degli organi sociali.
Durante la procedura il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la
sospensione delle proprie funzioni. La procedura fallimentare non produce l’automatica estinzione della
società, come si evince dall’art. 118 l.f., a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura
della procedura previsti nei numeri 3 e 4 chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese,
e dall’art. 124 l.f. che riconosce all’impresa fallita, al ricorrere di determinate condizioni, la
legittimazione a presentare la proposta di concordato.
Non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe
verificare che, in presenza di residuo attivo anche a seguito di concordato fallimentare, i soci optino per
la ripresa dell’attività con quel patrimonio residuo ovvero procedano a una ricapitalizzazione o anche,
infine, deliberino lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori
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