Transcript Lezione 3

3° Lezione – DL 39/2010 e i Principi di Revisione
 Principali fonti normative
 Rassegna di alcuni fondamentali Principi della Revisione
Ricordiamoci cos’è la Revisione
La Revisione Aziendale/Contabile/Legale è una disciplina afferente al settore
disciplinare dell’Economia Aziendale che consiste in un complesso ordinato di verifiche
(indagini) aventi come obiettivo l’espressione di un giudizio di merito sull’attendibilità
di determinati insiemi di rilevazioni contabili.
Con il DL 39/2010 si assiste ad un vero e proprio stravolgimento al punto che il
Revisore diviene un vero e proprio aziendalista a tutto tondo.
Scheda delle novità del DL 39/2010










Nomina: avviene su proposta del Collegio Sindacale (indipendenza);
Revoca: Assemblea, giusta causa e comunicata al MEF;
Dimissioni: motivata con responsabilità fino alla sostituzione;
EIP: distinzione tra Organo di Controllo e Organo di Controllo Contabile;
Isa: vengono recepiti quali PR gli Isa (International standards of auditing)
predisposti dallo Iaasb (International auditing assurance standards board);
Valutazione del rischio: massima attenzione alle 3 componeneti del r. (rinvio);
Procedure e tecniche di revisione (rinvio);
Conclusioni ed emissione del giudizio (rinvio);
Controllo di qualità (rinvio);
Responsabilità civile, penale e sanzioni (rinvio).
Cosa non è la revisione




NON E’ un giudizio sulla bontà delle scelte aziendali;
NON E’ un parere sul futuro dell’azienda;
NON E’ un giudizio sul valore dell’azienda;
NON E’ una ricerca di frodi o irregolarità.
Principali fonti normative e interpretative
 Codice Civile







Testo Unico della Finanza
Principi Contabili Italiani (PC)
Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
Principi di Revisione Italiani (PR)
Principi di Revisione Internazionali (ISA)
Delibere, Regolamenti e Comunicazioni Consob
Documenti di ricerca Assirevi
La Revisione Legale dei Conti (DL 39/2010)
Quando è obbligatoria:
Spa e sapa;
Srl quando è previsto dallo statuto;
Srl con capitale sociale maggiore di 120k oppure quando vengono superati due dei
seguenti tre requisiti per 2 anni consecutivi:
1.Totale attivo 4.400k;
2.Ricavi: 8.800k;
3.Addetti: 50
Soggetti abilitati al controllo legale dei conti
 L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti in apposito Registro.
La normativa prevede che il registro sia tenuto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF) che può avvalersi di enti pubblici o privati per la sua gestione.
 Attualmente è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
che gestisce il Registro per conto del MEF.
 La gestione del Registro include i compiti relativi all’abilitazione professionale, alla
tenuta del Registro, allo svolgimento del tirocinio, allo svolgimento della
formazione continua e al controllo della qualità del revisore.
Requisiti per l’abilitazione
Persone fisiche:
 possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adattato dal MEF,
sentita la Consob (pending);
 conseguimento di laurea almeno triennale tra quelle individuate con regolamento
del MEF, sentita la Consob, (pending);
 svolgimento del tirocinio triennale;
 sostenimento dell’esame di idoneità professionale.
Società di revisione:
 sede principale o secondaria in Italia;
 maggioranza di soci e amministratori costituita da soggetti abilitati alla revisione
legale dei conti in uno stato dell’ UE;
 responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte al Registro.
Formazione continua
 Gli iscritti nel Registro e i tirocinanti prendono parte a programmi di aggiornamento
professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze
teoriche e delle capacità professionali.
 Le modalità verranno stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Consob (pending).
Revisori inattivi
 Nel Registro è prevista una sezione riservata ai revisori inattivi.
 Sono revisori inattivi coloro che non hanno assunto incarichi di revisione legale o
non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione
per tre anni consecutivi, oltre a quelli che ne fanno richiesta.
 I revisori inattivi possono assumere nuovi incarichi solo dopo la partecipazione ad
un corso di formazione e aggiornamento in base alle modalità stabilite con
regolamento dal MEF, sentita la Consob (pending).
 I revisori inattivi non sono obbligati ad osservare gli obblighi di formazione continua
e non pagano il contributo annuale.
GLI STRUMENTI DELLA REVISIONE
Principi Contabili (PC)
Principi di Revisione (PR e ISA)
I Principi Contabili
 I principi contabili stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli
eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione in
bilancio.
 Sono quei principi che hanno autorevole sostegno ed avallo dalla
dottrina ragionieristica più evoluta, così da diventare di generale
accettazione anche in un contesto internazionale.
Tipologia dei Principi Contabili
1.
Principi Contabili Nazionali statuiti dagli Ordini Nazionali dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC);
2.
Principi Contabili Internazionali (IAS).
Ricordiamo i postulati principali dei PC
 Utilità;








Chiarezza;
Neutralità;
Prudenza;
Continuità di applicazione;
Competenza;
Comparabilità;
Costo come criterio base;
Adeguata informativa supplementare.
Utilità
Il bilancio deve essere di concreta utilità per il maggior numero possibile di
destinatari i quali, nell’attendibilità dei suoi dati, devono trovare la base
comune per la composizione degli interessi contrapposti.
Chiarezza
Il bilancio deve essere analitico e corredato dalle note esplicative (N.I.):
Classificazione in voci omogenee e senza compensazioni;
Separazione dei costi e ricavi di gestione dagli altri costi e ricavi;
Separazione dei componenti ordinari di reddito da quelli straordinari.
Neutralità
Il bilancio di esercizio deve essere preparato per una moltitudine di
destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso
tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di
particolari gruppi.
Prudenza
 I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati;
 Le perdite devono essere contabilizzate anche se non ancora realizzate.
Continuità di applicazione
I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati devono restare invariati
nel tempo.
I cambiamenti devono costituire una eccezione e devono essere menzionati e
quantificati nell’informativa al bilancio.
Competenza
L’effetto dei fatti aziendali deve essere rilevato contabilmente nel periodo
(esercizio) al quale essi si riferiscono, non in quello in cui essi trovano
manifestazione numeraria (principio di cassa).
Comparabilità
 La forma di presentazione deve essere costante;
 I criteri di valutazione devono essere i medesimi;
 I mutamenti strutturali e gli eventi straordinari devono essere evidenziati.
Costo come criterio base
Il costo misura il valore originario dei beni ed è il criterio base di valutazione
(può essere modificato nei casi e nei modi previsti dagli specifici principi
contabili).
Adeguata informativa supplementare
Il bilancio d’esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni
supplementari che sono necessarie per la comprensione e l’attendibilità del
bilancio medesimo (Nota Integrativa).
I principi di revisione
I principi di revisione rappresentano le linee guida per l’esecuzione di una
revisione contabile.
I principi di revisione sono un supporto tecnico all’attività di revisione, la cui
discrezionalità viene parzialmente limitata.
I principi di revisione italiani sono redatti dalla Commissione paritetica per i
principi di revisione dei Consigli Nazioni dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e derivano dagli ISA (International Standards of Audit). Per
diventare efficaci necessitano l’approvazione da parte di Consob.
Tuttavia è la competenza professionale del revisore che, nel rispetto degli
statuiti principi di revisione, consente l’efficacia dei controlli di revisione e la
bontà delle evidenze di revisione.
I “nuovi” Principi di Revisione
Mentre i precedenti principi enunciavano dettagliate procedure di
revisione incentrate essenzialmente sulle voci di bilancio, i nuovi principi
regolano i vari aspetti e le varie fasi della revisione con particolare
attenzione al risultato (relazione) ed al rischio di revisione.
Tabella comparativa dei nuovi
Principi di Revisione
ITALIANI
Doc.
Titolo
100
Principi sull’indipendenza del revisore –
emanato nel 2004
200
Presentazione generale. Obiettivi e principi
generali della revisione contabile del bilancio
– aggiornato 2006
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
ISA
200
Presentazione generale. Obiettivi e principi
generali della revisione contabile del
bilancio
ISA
210
I termini dell’incarico di revisione
220
Il controllo della qualità del lavoro di revisione
contabile
ISA
220
Il controllo della qualità del lavoro di
revisione contabile
230
La documentazione del lavoro di revisione
ISA
230
La documentazione del lavoro di revisione
240
La responsabilità del revisore relativamente a
frodi ed errori nel corso della revisione
contabile – emanato nel 2006
ISA 240
La responsabilità del revisore relativamente
a frodi ed errori
250
Gli effetti connessi alla conformità a leggi e
regolamenti
ISA 250
Gli effetti connessi alla conformità a leggi e
regolamenti
260
Comunicazione di fatti e circostanze attinenti
la revisione ai responsabili delle attività di
governance – emanato nel 2003
ISA 260
Comunicazione di fatti e circostanze
attinenti la revisione ai responsabili delle
attività di governance
ITALIANI
Doc.
300
Titolo
La pianificazione della revisione contabile
del bilancio – aggiornato 2006
INTERNAZIONALI
ISA
ISA 300
Titolo
La pianificazione
310
La conoscenza dell’attività del cliente –
abrogato 2006
315
La comprensione dell’impresa e del suo
contesto e valutazione del rischio di errori
rilevanti – emanato 2006
ISA 315
Conoscenza dell’impresa e del suo
ambiente e valutazione del rischio di
errori rilevanti
320
Il concetto di significatività nella revisione
ISA 320
Il concetto di significatività nella revisione
330
Le procedure di revisione in risposta ai
rischi identificati e valutati – emanato 2006
ISA 330
Le procedure di revisione in risposta della
valutazione del rischio
ITALIANI
Doc.
Titolo
400
La valutazione del rischio e il sistema di
controllo interno – abrogato 2006
401
La revisione contabile in un ambiente di
elaborazione elettronica dei sistemi
informatici
402
Considerazioni sulla revisione contabile di
imprese che utilizzano fornitori di servizi
INTERNAZIONALI
ISA
ISA 401
ISA 402
Titolo
La revisione contabile in un ambiente di
elaborazione elettronica dei sistemi
informatici
Considerazioni sulla revisione contabile
di imprese che utilizzano fornitori di
servizi
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
500
Gli elementi probativi della revisione –
aggiornato 2006
ISA 500
Gli elementi probativi della revisione
501
Gli elementi probativi – considerazioni
addizionali per casi specifici -
ISA 501
Gli elementi probativi – considerazioni
addizionali per casi specifici
505
Le conferme esterne
ISA 505
Le conferme esterne
510
La verifica dei saldi di apertura a seguito
dell’assunzione di un nuovo incarico
ISA 510
La verifica dei saldi di apertura a seguito
dell’assunzione di un nuovo incarico
520
Le procedure di analisi comparativa –
aggiornato 2006
ISA 520
Le procedure di analisi comparativa
530
Campionamento di revisione ed altre
procedure di verifica con selezione delle
voci da esaminare
ISA 530
Campionamento di revisione ed altre
procedure di verifica con selezione delle
voci da esaminare
540
La revisione delle stime contabili
ISA 540
La revisione delle stime contabili
545
La revisione delle valutazioni al fair value e
della relativa informativa – emanato nel
2007
ISA 545
La revisione del valore equo e relativa
informativa
550
Le parti correlate
ISA 550
Le parti correlate
560
Eventi successivi
ISA 560
Eventi successive
570
Continuità Aziendale
ISA 570
Continuità aziendale
580
Le attestazioni della direzione
ISA 580
Le attestazioni della direzione
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
600
L’utilizzo del lavoro di altri revisori –
emanato nel 2003
ISA 600
L’utilizzo del lavoro di altri revisori
610
L’utilizzo del lavoro di revisione interna
ISA 610
L’utilizzo del lavoro di revisione interna
620
L’utilizzo del lavoro dell’esperto
ISA 620
L’utilizzo del lavoro dell’esperto
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
ISA 700
La relazione del revisore
ISA 701
Modifiche della relazione del revisore
ISA 710
Dati comparativi
ISA 720
Altre informazioni nei documenti che
contengono il bilancio assoggettato a
revisione
ISA 800
La relazione del revisore per incarichi di
revisione speciali
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
ISA 1000
Procedure di conferme interbancarie
ISA 1004
Relazioni tra autorità di supervisione sul
sistema bancario e revisori esterni
1005
Considerazioni sulla revisione delle imprese
ed enti minori – 2004
ISA 1005
Speciali considerazioni sulla revisione delle
piccole imprese
1006
Principio sulla revisione dei bilanci delle
banche – 2004
ISA 1006
Revisione del bilancio delle banche
ISA 1010
Considerazione delle questioni ambientali
nella revisione del bilancio
ISA 1012
Revisione degli strumenti finanziari derivati
ISA 1013
Commercio elettronico - effetto sulla
revisione del bilancio
ISA 1014
La relazione del revisore sulla conformità ai
principi contabili internazionali
ISA 2400
Incarichi per la revisione sommaria del
bilancio
ISA 2410
Esame sommario di bilanci infrannuali
ISA 3000
Incarichi diversi dalla revisione completa o
sommaria di dati finanziari storici
ISA 3400
L’esame di informazioni finanziarie
prospettiche
ISA 4400
Incarichi per l’esecuzione di procedure
concordate su informazioni finanziarie
ISA 4410
Incarichi per la compilazione di informazioni
finanziarie
PR 100 Principi generali della revisione contabile
I principi generali a cui il revisore deve attenersi sono:
- indipendenza;
- integrità;
- obiettività;
- competenza e diligenza;
- riservatezza;
- professionalità;
-rispetto dei principi tecnici.
Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai PR e alle
raccomandazioni Consob di riferimento.
Nella pianificazione e realizzazione della revisione il revisore deve mantenere
un atteggiamento di “scetticismo professionale”.
Norme Etiche
Indipendenza, integrità ed obiettività
Il revisore deve trovarsi in una posizione di indipendenza sia formale che
sostanziale nell’esecuzione dell’incarico di revisione.
L’indipendenza formale (o legale) consiste nell’insussistenza di situazioni di
incompatibilità ai sensi di legge o di regolamenti (rapporti di parentela con
soci o amministratori o possesso di azioni di società clienti).
L’indipendenza sostanziale (o professionale) consiste in un atteggiamento
mentale indipendente nei confronti del cliente che deve essere mantenuto
durante tutto l’arco dell’incarico di revisione.
Sempre a tutela dell’indipendenza è stato introdotto il concetto di “network”,
con definizione di “servizi proibiti”.
Il revisore dovrà quindi rifiutare un incarico qualora constati la presenza di
vincoli o circostanze che possano influenzare il suo giudizio ovvero situazioni
che potrebbero indurre nei terzi fondati dubbi sulla sua indipendenza.
Norme Etiche
Indipendenza, integrità ed obiettività
L’integrità è costituita non solo dall’onestà intellettuale, ma anche dall’agire
con equità e sincerità.
L’obiettività impone al revisore di essere imparziale e libero da vincoli che
possano influenzare il suo giudizio.
Principi sull’indipendenza
Ambito di applicazione
Il requisito di indipendenza si applica:
al Revisore;
a coloro che si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato
della Revisione:
i)tutte le persone che partecipano direttamente all’incarico di Revisione (vale
a dire il Gruppo di Lavoro);
ii)tutte le persone nell’ambito della struttura del Revisore o della sua Rete
che, per qualsiasi motivo, si trovino in una posizione tale da poter esercitare
un’influenza sull’attività di Revisione.
Principi sull’indipendenza
Minacce all’indipendenza
L’indipendenza del Revisore può essere compromessa da diversi tipi di
minacce.
In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate:
nell’interesse personale;
nell’auto-riesame;
nella prestazione di attività di consulente tecnico di parte;
nella familiarità;
nell’intimidazione.
Principi sull’indipendenza
Minacce all’indipendenza
Interesse personale: si verifica quando il Revisore si trova in una situazione di
conflitto di interessi (per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto
nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione, un'eccessiva dipendenza
dai corrispettivi versati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per servizi di
Revisione e non, l’esistenza di onorari arretrati).
Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover
svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti
appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare.
Prestazione di attività di consulente di parte:
si verifica quando il Revisore assume funzioni di patrocinatore legale e di
consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione del soggetto
sottoposto a revisione in una controversia.
Principi sull’indipendenza
Minacce all’indipendenza
Confidenzialità: si verifica quando il Revisore è eccessivamente sensibile
all’interesse del soggetto sottoposto a revisione e conseguentemente ciò può
tradursi in un’eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una
insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni (ad esempio sia nel caso
di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il
personale del soggetto sottoposto a revisione).
Intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti
derivanti dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione o
inseguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti
del Revisore
Principi sull’indipendenza - Minacce all’indipendenza
Il livello di rischio di compromissione dell’indipendenza del Revisore va
determinato con riferimento alla significatività delle suddette minacce,
considerate sia isolatamente sia nel loro insieme.
In presenza di circostanze che minaccino l’indipendenza dell’attività di
Revisione, il Revisore deve valutare la rilevanza delle stesse e documentare la
valutazione effettuata, nonché l’esistenza di un adeguato Sistema di
salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente
accettabili.
Per Sistema di salvaguardia si intende l’insieme documentato delle
procedure, delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a
proteggere l’autonomia di giudizio del Revisore e a mantenere l’attività di
Revisione in un contesto intelleggibile di obiettività e imparzialità.
Principi sull’indipendenza
Durata del servizio di revisione
Una eccessiva durata del servizio di revisione potrebbe far sorgere rischi di
familiarità con conseguente minaccia alla indipendenza del revisore.
Con riferimento agli incarichi regolati dal TUF, esiste una limitazione
temporale stabilita in nove anni dall’art. 159 comma 4: “l’incarico di revisione
ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito
se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente”.
Il PR n. 100 auspica che la rotazione del responsabile sia applicata anche nella
revisione delle altre società ovvero, quando un Revisore non sia in grado di
provvedere ad una rotazione del Responsabile dell’incarico, che vengano
poste in essere altre misure di salvaguardia per ridurre le minacce di
mancanza d'indipendenza ad un livello accettabile.
PR 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile
L’obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario
per consentire di esprimere un giudizio sul bilancio.
Si concretizza se, nel suo complesso, sia redatto in tutti gli aspetti significativi,
in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.
Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell’attendibilità del
bilancio, non rappresenta una garanzia:
 sul futuro funzionamento della società;
 sul fatto che la società sia amministrata in modo efficace ed efficiente.
Ampiezza della revisione contabile
Per ampiezza della revisione si intende l’insieme delle procedure di revisione
che il revisore ritiene necessarie, nelle varie circostanze, per raggiungere gli
obiettivi di revisione.
Nello stabilire l’ampiezza della revisione il revisore deve considerare:
 quanto richiesto dai principi di revisione;
 eventuali documenti emanati dalla professione in qualità di guide
pratiche (es. documenti di ricerca Assirevi).
Norme Etiche
Competenza e diligenza
La competenza professionale deve essere considerata nei suoi due aspetti:
 ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione attraverso
adeguato titolo universitario, tirocinio professionale ed esame;
 aggiornamento professionale attraverso un continuo studio del revisore ed
una adeguata formazione ed aggiornamento dei suoi collaboratori.
Norme Etiche
Competenza e diligenza
La diligenza professionale è intesa come l’impegno del revisore e dei suoi
collaboratori ad ottemperare i propri doveri professionali ed in particolare ad
osservare gli statuiti principi di revisione.
La diligenza professionale inoltre impone al revisore un’adeguata direzione del
lavoro svolto dai propri collaboratori ed un costante controllo e riesame critico
delle risultanze e delle conclusioni raggiunte.
Norme etiche
Riservatezza
Il revisore ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni sugli affari dei
clienti di cui è venuto a conoscenza nel corso dell’attività professionale.
La riservatezza deve essere sempre osservata dal revisore, a meno che la
divulgazione di informazioni non sia stata espressamente autorizzata dal
cliente o imposta dalla legge.
L’obbligo di riservatezza si estende ai collaboratori del revisore.
Norme Etiche
Responsabilità
Il revisore è responsabile del processo di formazione e dell’espressione di un
giudizio sul bilancio mentre è la Direzione della società responsabile della
redazione e della esposizione dei dati in bilancio.
La revisione contabile del bilancio non solleva la Direzione dalle sue
responsabilità.
I responsabili della revisione ed i dipendenti che hanno effettuato l’attività di
revisione contabile sono responsabili per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società e nei confronti dei
terzi danneggiati.
La responsabilità del revisore è sia nei confronti dell’azienda oggetto di
revisione che nei confronti dei terzi che subiscono un danno.
Norme Etiche
Responsabilità civile (sanzioni da Mef e Consob)
La responsabilità civile del revisore subentra solamente se l’inadempienza o
l’errore siano derivati dalla non applicazione od erronea applicazione degli
statuiti principi di revisione.
La responsabilità civile del revisore inoltre subentra solo se tale
comportamento ha avuto conseguenze sulla correttezza del giudizio espresso
nella relazione di revisione.
Le sanzioni possono essere:
 Sospensione fino a 5 anni;
 Revoca di uno o più incarichi;
 Divieto di accettare nuovi incarichi per tre anni;
 Cancellazione dal Registro;
 Sanzioni pecuniarie da 1.000 a 150.000 (500.000 EIP)
Norme Etiche
Responsabilità penale
Il revisore è responsabile penalmente per:
 falsità nelle relazioni o comunicazioni;
 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
 rapporti patrimoniali illeciti con società clienti;
 compensi illecitamente percepiti;
 utilizzo o divulgazione di notizie riservate.
Le sanzioni possono essere:
 Arresto fino a 5 anni;
 Sanzioni pecuniarie da 1.000 a 200.000
Norme Etiche
Rapporti tra revisori
Il rapporto tra revisore precedente ed entrante deve essere improntato su
basi di correttezza e collaborazione:
 il revisore può offrire i suoi servizi ad una società revisionata da un altro
revisore ma solo su esplicita richiesta della società stessa;
 il revisore entrante deve informare la società della necessità di consultare il
precedente revisore ed ottenere che la stessa autorizzi il precedente revisore
a rendersi disponibile per la consultazione sollevandolo dall’obbligo della
riservatezza.
Norme Etiche
Compenso del revisore
Il revisore deve percepire un compenso adeguato all’incarico svolto.
Tale necessità è riconducibile alla necessità di mantenere un’adeguata
situazione di indipendenza oggettiva nei confronti della società sottoposta a
revisione contabile.
Un compenso troppo modesto è indice automatico di una non efficace attività
di revisione.
Norme Etiche
Compenso del revisore
L’indipendenza può essere influenzata se l’entità del compenso è tale da
limitare il tempo o influenzare le qualità professionali necessarie per lo
svolgimento dell’incarico.
Non potranno quindi essere pattuiti incarichi in cui il compenso:
sia legato al risultato della attività di revisione;
sia prestabilito senza la possibilità di rivederlo a fronte di fatti straordinari
che richiedano l’estensione delle procedure di revisione;
In caso di compensi ridotti per particolari situazioni (es. aziende no profit),
l’onere che ne deriva dovrà essere assorbito dal revisore senza riflettersi sulla
qualità del lavoro svolto.
Ragionevole sicurezza
PR 200
La revisione contabile è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il
bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi; a tal fine il
revisore, durante l’intero processo di revisione, raccoglie gli elementi
probativi che ritiene necessari.
La revisione contabile è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che
possono influenzare la capacità del revisore di identificare errori significativi.
Ragionevole sicurezza
Limitazioni
Le limitazioni intrinseche nel lavoro di revisione possono derivare da:
 utilizzo di verifiche su base campionaria;
 limitazioni intrinseche in qualsiasi Sistema di controllo interno.
Il processo che porta alla formulazione del giudizio è caratterizzato dalla
presenza di molteplici elementi soggettivi con riferimento:
 alla determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure
di revisione da effettuare;
 alla formulazione di conclusioni sulla base degli elementi probativi raccolti
(es. necessità di valutare l’adeguatezza delle stime effettuate dalla direzione).
PR 230 La documentazione del lavoro di revisione
Il revisore deve documentare con tempestività gli aspetti che costituiscono gli
elementi probativi a sostegno del proprio giudizio professionale (carte di
lavoro o audit file). La documentazione del lavoro ha lo scopo, anche, di
dimostrare che il lavoro è stato svolto in conformità dei principi di revisione.
La documentazione della revisione è utile per:
 assistere il team di revisione nel pianificare e svolgere la revisione;
 assistere i responsabili del team di revisione nell’assolvere la propria
funzione di riesame in conformità al documento n. 220 “Il controllo della
qualità del lavoro di revisione contabile”;
 permettere al team di revisione di dimostrare di aver svolto il lavoro;
 mantenere un archivio documentale degli aspetti ricorrenti significativi per
i futuri incarichi di revisione;
 permettere ad un revisore esperto di effettuare controlli di qualità e
ispezioni ed anche di effettuare verifiche indipendenti .
La documentazione del lavoro
Le carte di lavoro (o audit file)
La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto
cartaceo, elettronico o di altro tipo.
La documentazione include, ad esempio:
programmi di revisione;
analisi di dettaglio effettuate;
note di commento sulle questioni emerse;
riepiloghi degli aspetti significativi;
lettere di conferma e di attestazione;
check-list;
corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi;
estratti o copia di documenti aziendali.
La documentazione del lavoro
Le carte di lavoro (o audit file)
Il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad
un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di
comprendere:
 la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per
ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamenti applicabili;
 i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti;
 gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni
raggiunte al riguardo.
La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale esercitato
quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte con
indicazione di:
chi ha svolto le procedure di revisione ed in quali date il lavoro è stato
completato;
chi ha riesaminato il lavoro di revisione, in quali date e l’estensione di questo
riesame.
La documentazione del lavoro
Tempestivo completamento
Il revisore deve stabilire direttive e procedure per il tempestivo
completamento della documentazione di revisione nella versione definitiva.
Il completamento, dopo la data della relazione di revisione, risponde ad
esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure di
revisione né l’elaborazione di nuove conclusioni.
Modifiche alla documentazione della revisione possono essere effettuate
durante la sistemazione delle carte di lavoro purché siano di natura formale.
Le carte di lavoro
Conservazione e riservatezza
Il revisore deve stabilire direttive e procedure per la conservazione della
documentazione della revisione.
Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni.
Le carte di lavoro sono di proprietà del revisore.
Il revisore deve assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle
carte di lavoro.