Convegno "Trasparenza"

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Transcript Convegno "Trasparenza"

«LA TRASPARENZA SECONDO IL
d.lgs. 33/2013
Limiti e modalità di applicazione
all'Istituzione scolastica»
Mantova, 25 gennaio 2014
Anna Armone
Le case della trasparenza
Art. 1 l. 241/1990
• L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza
Diritto all’accesso
Art. 26 . 241/1990
sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti
di una pubblica amministrazione………...
d.lgs. 150/2009
Art. 1 Le disposizioni del presente decreto assicurano……….., nonché la trasparenza
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.
Art. 11 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità.
Trasparenza e partecipazione
•
•
•
La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende
direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza,
riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "Carta
europea dei diritti dell'uomo nella città " (2000) e l'Agenda della conferenza di
Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership
responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei
cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica
amministrazione e cittadini.
L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento
delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in
particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili
i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.
Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione
amministrativa, ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella
Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle
tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso,
il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione.
trasparenza
Open data
Open
government
Partecipazione attiva e collaborativa dei cittadini alle
scelte amministrative, sul presupposto di
un’amministrazione «aperta» che renda fruibili alla
collettività le informazioni di cui è in possesso
Trasparenza e partecipazione
Partecipazione
Trasparenza
La partecipazione viaggia, dunque, di pari
passo con un altro concetto fondamentale: la
"trasparenza". La trasparenza intesa come
"accessibilità totale" trova naturale
attuazione, nell'era digitale, attraverso la
pubblicazione sui siti web istituzionali delle
amministrazioni pubbliche delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione
Accesso e accessibilità totale
trasparenza
L’accesso ex l. 241/1990 è qualificato dalla
pertinenza ad un procedimento, cioè a
un’attività amministrativa di interesse del
singolo
L’accessibilità totale si configura come posizione
qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche in
capo a ciascun cittadino, volta a «favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità»
Accessibilità
totale
Procedimento
amministrativo
AZIONE AMMINISTRATIVA
Diritto di accesso
Il pericolo dell’opacità per confusione
• Occorre evitare che la massa di dati resi pubblici, in
particolare sugli assetti organizzativi, renda
impossibile l’identificazione dei dati rilevanti cioè dei
dati che veramente interessano i cittadini come tali e
come utenti dei servizi.
L’identificazione dei dati rilevanti deve avvenire essenzialmente attraverso
momenti di ascolto con i cittadini e le loro rappresentanze: questi momenti
esprimono una «domanda di trasparenza» che va al di là della stessa
«offerta di trasparenza» imposta dalla legge, perché seleziona tra i dati
potenzialmente pubblici quelli di reale interesse e impone alle
amministrazioni realmente aperte di concentrarsi su quelle informazioni che
riguardano direttamente l’erogazione dei servizi anche al fine di assumere,
nel momento della definizione degli obiettivi soprattutto di outcome, scelte
coerenti con i bisogni della collettività
Filippo Patroni Griffi
La sequenza- logico normativa
Legge
241/1990
d.Lgs
150/2009
Legge
190/2012
d.lgs.
33/2013
d.lgs. 150/2009
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
•
•
Art. 11.
Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta
dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
•
•
•
•
Nel primo Rapporto SAET reso al Parlamento nel febbraio 2009 si ha modo di leggere le seguenti
affermazioni: “La pubblica amministrazione non è abituata a misurare i rischi e di conseguenza
neanche quello di corruzione anche se questo ha un grande impatto sia economico che di
immagine. Probabilmente non è abituata perché non ne ha percezione e tutti i manuali di risk
management, affermano logicamente che se non c’è percezione non c’è identificazione del rischio
e se non si identifica non si può valutare e quindi non si può “trattare” con appositi interventi
organizzativi”.
La domanda che vale la pena porsi allora è: “le strutture della nostra Pubblica Amministrazione
possono essere considerate un sistema qualità dal punto di vista della prevenzione della
corruzione?”.
È ovvio che se il nostro obiettivo è la riduzione della corruzione prescindendo da quanto di essa
viene effettivamente scoperto, denunciato e perseguito, dobbiamo pensare in termini di modello
organizzativo, proponendo un sistema di qualità che abbassi il rischio di errore, nel nostro caso di
corruzione. Sarebbe inutile aumentare ex post i controlli di qualità su prodotti e servizi omettendo
di operare a monte sul sistema qualità: certo verrebbe evidenziato un maggior numero di difetti,
ma senza che ciò possa ripercuotersi positivamente sulla qualità del processo. Il ragionamento è
analogo nel caso della lotta alla corruzione: se ci si concentra sulla repressione piuttosto che sulla
prevenzione, verosimilmente si assisterà ad un incremento delle denunce e conseguentemente di
reati scoperti e sanzionati, senza che questo si traduca, tuttavia, in un abbassamento del livello di
corruzione. L’obiettivo, in altre parole, non è solo scoprire a giochi ormai fatti, bensì prevenire e
dunque scoraggiare eventuali episodi di corruzione.
Quanto finora detto evidenzia il fatto che anche nel caso della corruzione, come in quello della
qualità, si rende necessario seguire degli standard: non solo le norme del codice penale, ma gli
stessi processi organizzativi devono essere di ausilio nella prevenzione di situazioni di rischio”.
La legge n. 190/2012
Fino ad oggi i controlli di legittimità e i controlli di gestione
hanno concorso scarsamente a prevenire fenomeni di
corruzione
I fatti corruttivi non sempre comportano uno sviamento della funzione
pubblica superando i confini della missione affidata dalla legge a un
determinato soggetto pubblico, ma all’interno della missione la stessa
viene realizzata in un modo completamente diverso da quello che la
ratio legis imporrebbe
• Il nuovo parametro introdotto dalla legge n.
190/2012:
Il controllo di legalità
La legge n. 190/2012
Il campo d’azione
Definizione di corruzione nel nuovo dettato normativo:
un’accezione ampia
CORRUZIONE =
Le situazioni in cui, a prescindere
dalla rilevanza penale, venga in
evidenza:
Delitti contro la
- un malfunzionamento
pubblica
dell’amministrazione a causa
Amministrazione
+
dell’uso a fini privati delle
disciplinati dal codice
funzioni attribuite;
penale
- l’inquinamento dell’azione
amministrativa ab externo, sia
che tale azione abbia successo
sia nel caso in cui rimanga a
livello di tentativo.
NON INTEGRITÀ
La “posizione” del legislatore in materia di corruzione
•
Il concetto di corruzione è inteso in senso lato comprensivo delle varie
situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenerne vantaggi privati
•
La corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento
dell’agente dal compito di tutela degli interessi del principale e una
violazione della fiducia che questo ripone in lui
•
il “parametro di riferimento” rispetto al quale si può valutare la deviazione
del comportamento è costituito non solo da “regole giuridiche” ma anche
da “regole morali” ritenute rilevanti in un determinato contesto
Inquadramento normativo del rischio di corruzione
Rapporto 2012
Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte
in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione
Legge 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Piano Nazionale Anticorruzione
Trasparenza
D.Lgs. 33/2013
Incandidabilità
D.Lgs. 235/2012
Inconferibilità e
incompatibilità
incarichi c/o PPAA
D.Lgs. 39/2013
Codice di
Comportamento
d.P.R. 62/2013
La funzione del PNA
……
La relazione tra il PNA e gli altri
strumenti di controllo
Le amministrazioni a tal fine devono procedere, come da
indicazioni già ricevute dalla delibera n. 6 del 2013 della
C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo delle performance
integrato, che comprenda gli ambiti relativi:
alla performance;
agli standard di qualità dei servizi;
alla trasparenza ed alla integrità;
al piano di misure in tema di misurazione e contrasto
alla corruzione.
Il completamento del quadro normativo nell’ambito
della prevenzione della corruzione
L’ambito soggettivo di applicazione della l.
190/2012
• Terminologia differenziata nel corpo delle diverse disposizioni (“pubbliche
amministrazioni statali”, “pubbliche amministrazioni”, “amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001”)
•
•
•
•
•
ART. 1 comma 5
Pubbliche amministrazioni centrali
Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento
della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori,
la rotazione di dirigenti e funzionari.
La legge 190/2012
Il livello applicativo di sistema primario
Premessa
Collegamento funzionale d.lgs. n. 150/2009 – l.
n. 190/2012
Art. 4 c 1. dlgs 165
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
Art. 5. dlgs 150/2009
Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima
dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politicoamministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta
consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei
documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce
condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa.
Le norme «sintomatiche»
del livello applicativo
primario
Art. 14 dlgs 165
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1.
Art. 1, c. 5 l. 190 2012
Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un
piano di prevenzione della corruzione che fornisce una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti
a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate
per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di
dirigenti e funzionari.
Art. 1 c. 9
Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali
quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste
dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
La legge 190/2012
Il livello applicativo di sistema primario
• Il Piano triennale di prevenzione della
corruzione. Gli attori:
• Ministro adotta il Piano
• Dirigenti amministrativi di prima fascia
vengono individuati di norma come
Responsabili
• Dirigenti amministrativi di seconda fascia
propongono attività a rischio corruzione
La legge 190/2012
Il livello applicativo generalizzato
• È necessario individuare nel complesso normativo allargato (in
particolare al d.lgs. 150/2009) le norme immediatamente
applicabili, che presentano un livello applicativo
indipendentemente dall’articolazione e dal livello delle PPAA
Comma 15 Pubblicità – trasparenza
Comma 16 specificazioni rispetto alla pubblicità – trasparenza
Commi 19-27 giurisdizione e contenzioso in materia di contratti
Commi 29 e 30 istanze e richieste accesso del cittadino
Comma 32 pubblicazione dati nei procedimenti di spesa
Comma 32 modifica art. 2 l. 241/1990
Comma 41 introduzione art. 6 bis nella l. 241/1990
Comma 42 modifica all’art. 53 d.lgs 165/2001
Comma 46 introduzione art. 35 bis nel d.lgs 165/2001
Comma 47 modifica art. 11 l. 241/1990
Comma 51 introduzione art. 54 bis nel d.lgs 165/2001
Commi 52 – 59 withe list
Commi 75 – 82 norme penali e responsabilità
Legge 190/2012 – art. 1 c. 15
• Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata
mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali
ART. 35 D.LGS
33/2013
Legge 190/2012 – art. 1 c. 15
• Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati
anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione
nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
Art. 29 d.lgs 33/2013
Legge 190/2012 – art. 1 c. 15
• Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente
articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo
21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo
11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni
assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con
particolare riferimento ai procedimenti di:
• a) autorizzazione o concessione;
• b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163;
• c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
• d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.
Legge 190/2012 – art. 1 c. 32
•
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le
stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la
struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali
informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in
formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per
regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica
l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo richiamato dall’art. 37 del d.lgs
33/2013
Legge 190/2012 – art. 1 c. 37
Il comma 37 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 modifica l’art. 1
ter della l. 241/1190
• Art. 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di
cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a
quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza
delle disposizioni di cui alla presente legge
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990
Molte amministrazioni commettono un duplice errore.
Da un lato, in presenza di istanze carenti dei presupposti necessari per aprire
la trattazione del procedimento si limitano a non darvi semplicemente corso,
senza adottare alcun provvedimento e spesso senza nemmeno comunicarlo.
E’ una violazione sostanziale alle disposizioni della
legge 241/1990 la quale, come stabilisce in modo
inequivocabile l’articolo 2, comma 1, sin da prima della
sua novellazione, pretende che ad ogni istanza
corrisponda un provvedimento finale. Vi deve essere,
cioè, un rapporto di 1 a 1 tra istanze e provvedimenti
finali (quale che sia il loro contenuto sostanziale).
Dall’altro lato, alcune altre amministrazioni per giungere alla reiezione della
domanda avviano vere e proprie attività amministrative in piena regola, con
pienezza di istruttoria ed attività connesse ed impiego di tempi ed energie.
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990
L’irricevibilità consiste nell’assoluta carenza della possibilità stessa di ricevere l’istanza,
ad esempio per assoluta carenza di competenza da parte dell’ente.
Ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, ma la norma
consente un esame semplificato limitato ai presupposti fondamentali per la stessa
apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia
pure in forma semplificata. Dunque, tutte le istanze debbono essere protocollate ed
esaminate. L’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che
consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito.
L’inammissibilità può essere considerata la mancanza assoluta dei requisiti soggettivi
che la norma pretende in capo all’istante, come la carenza di interesse ad agire o di
qualificazione giuridica.
L’improcedibilità è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata
dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste
dalla legge all’istante (mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione
dei termini entro i quali depositare atti).
Nel caso dell’infondatezza non si determina il rigetto della domanda per l’assenza di un
presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito, come nei tre casi precedenti.
L’assenza della fondatezza è necessariamente rilevata sulla base di un’analisi non solo
di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito.
L. 190/2012 c. 38 Introduzione art. 6 bis l. 241/1990
Collegamento con la modifica apportata dalla stessa l.
190/2012 al comma 5 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Le
amministrazioni, nell’autorizzare gli incarichi ai dipendenti
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, sono tenute a
verificare anche l’insussistenza di situazioni di conflitto,
anche potenziali, che potrebbero pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al medesimo dipendente
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 11 l. 241/1990
Per quanto si tratti di accordi di natura privatistica, in particolare quelli che
sostituiscono il provvedimento finale, essi scaturiscono comunque da un’attività
amministrativa e, dunque, non possono sottrarsi alle regole generali che la
disciplinano
MOTIVAZIONE
Nella scuola
Accordo di rete ex art. 7 d.p.r. 275/1999 si aggancia all’art. 15
l. 241/1990 che richiama, in quanto applicabili, i commi 2 e 3
dell’art. 11 l. 241/1990
Legge 190/2012 Introduzione dell’art. 35 bis nel
d.lgs. 165/2001
Codice Penale
LIBRO SECONDO «DEI DELITTI IN PARTICOLARE»
TITOLO II «Dei delitti contro la Pubblica
Amministrazione»
Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione»
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001
Regolamentazione
degli incarichi vietati
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Rilevazione
dell’assenza di
situazioni,
anche
potenziali, di
conflitto di
interessi
Responsabilità erariale
Comunicazione
dell’erogazione del
compenso entro 15
giorni al DFP e
all’Amministrazione di
appartenenza
I COMMI DAL 7 AL 13 NON SI
APPLICANO AI COMPENSI
PERCEPITI PER ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE RIVOLTA A
DIPENENTI PUBBLICI
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
APPLICAZIONE
INDIFFERENZIATA A
TUTTI I TIPI DI
INCARICHI
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
c. 14
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Amministrazione
pubblica o soggetto
privato conferente
Conferimento incarico
a dipendente pubblico
AP conferente
o dipendente
Entro 15 gg
dall’erogazione del
compenso lo comunica
(c.11)
Entro 15 gg incarichi conferiti o
autorizzati con relazione
Entro il 30 giugno dichiarazione di
non aver conferito o autorizzato
incarichi (c.12)
Entro 30 giugno per ciascun
dipendente e per ogni incarico
Entro 30 giugno Compensi
conferito o autorizzato compensi
percepiti dai propri dipendenti
relativi all’anno precedente
anche per incarichi compresi
nei compiti e doveri d’ufficio e
Dipartimento Funzione
l’elenco dei collaboratori
Pubblica
esterni e consulenti (c. 14)
Richiesta di
autorizzazione
(c.10)
Amministrazione
di appartenenza
30 gg per risposta
Dopo silenzio
assenso
Pubblicare nelle
proprie banche
dati elenchi dei
consulenti con
dati descrittivi (c.
14)
Legge 190/2012 comma 51
Introduzione dell’art. 54 bis nel d.lgs 165/2001
anche
disciplinari
D.p.r. n. 32/2013
Legge 190/2012 comma 62 modifica la legge 20/1994
inserendo commi 1-sexies e 1-septies all’art. 1.
• Nel giudizio di responsabilità in tema di danno all’immagine della
PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato, l’entità del danno si presume, salvo prova contraria,
pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di
altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi
di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi
di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito
erariale.
Legge 190/2012 Modifiche al codice
penale
•
1.
2.
3.
4.
5.
Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice
penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione.
aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, del reato
di abuso di ufficio e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie
attraverso l’aumento delle pene principali previste (da quattro a dieci anni);
ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per
induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio, dalla corruzione impropria, rimodulando quindi la figura
delittuosa;
punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a
sanare una lacuna;
introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite,
prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.
Le novità sul piano della repressione:
• Corruzione per l’esercizio delle funzioni (art.
318 c.p.).
• Induzione indebita a dare o promettere utilità
(art. 319 quater c.p.)
• Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)
• Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
• Inasprimento del trattamento sanzionatotrio
43
Corruzione per l’esercizio della funzione (Art.
318 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente
riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra
utilità o ne accetta la promessa è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
44
Corruzione per l’esercizio della funzione (Art.
318 c.p.). Segue.
• Esercizio della funzione (messa a libro paga
del pubblico agente)
• Irrilevanza del momento in cui vi è
promessa/dazione
(c.d.
corruzione
e
antecedente e susseguente)
• Art. 1 co. 44 l.n. 190/12 che ha sostituito l’art.
54 D.lgs 165/01 (Codici di comportamento)
45
Concussione (art. 317 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente,
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.
• Soggetto attivo
• Condotta
• Trattamento sanzionatorio
46
Induzione indebita a dare o promettere utilità
(art. 319 quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o
altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
47
Induzione indebita a dare o promettere utilità
(art. 319 quater c.p.). Segue
•
•
•
•
48
Aspetti problematici
Nozione di induzione
La punibilità del soggetto indotto
Questioni di diritto intertemporale
Rapporti fra corruzione e concussione. Criteri
di distinzione: iniziativa – rapporto fra i
soggetti – danno/vantaggio
Traffico di influenze illecite
(art. 346 bis c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un
incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè
o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della
propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un
atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro
vantaggio patrimoniale.
49
Traffico di influenze illecite.
Circostanze
• La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare
o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio.
• Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in
relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
• Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
50
Traffico di influenze illecite. Segue
• Condotta incriminata
• Relazione esistente
• Rapporti con il millantato credito ex art.
346 c.p.
51
• Rapporti con la corruzione.
CORRUZIONE FRA PRIVATI.
ART. 2635 C.C.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per
sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con
la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da
chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo
comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione
della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
52
CORRUZIONE FRA PRIVATI.
ART. 2635 C.C. SEGUE
•
Obblighi di ufficio e fedeltà possono essere:
 di fonte legislativa
• Codicistica (artt. 2390, 2392, 2105, ecc);
• Extra codicistica (normative in materia ambientale, di salute e
sicurezza sul lavoro, tributaria, ecc).
 di fonte non legislativa
• Provvedimenti autorità di vigilanza;
• Obblighi contrattuali;
• Procedure aziendali;
53
• Codice etico, Protocolli e/o altre previsioni del Modello organizzativo
ex D.Lgs. 231/2001.
CORRUZIONE FRA PRIVATI.
ART. 2635 C.C. SEGUE
Art. 2105 c.c. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare
notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizio.
I principio di correttezza e buona fede impongono ai lavoratori di
astenersi da qualsiasi atto idoneo a nuocere al datore di lavoratore
anche solo potenzialmente (i.e. accesso abusivo a dati riservati del
datore di lavoro; trattare affari in concorrenza con quelli del proprio
datore di lavoro tali da arrecare pregiudizio agli interessi di
quest’ultimo; divulgare notizie confidenziali tali da ledere
potenzialmente il patrimonio dell’azienda, etc.).
54
CORRUZIONE FRA PRIVATI.
ART. 2635 C.C. ATTIVITA’ SENSIBILI
Attività sensibile: Gestione dei rapporti con i clienti, con
consulenti e/o fornitori di servizi
• Rapporti con i clienti
• Rapporti con enti certificatori
55
CORRUZIONE FRA PRIVATI.
ART. 2635 C.C. ATTIVITA’ SENSIBILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
Assunzione del personale
Omaggi
Agevolazioni
Premi
Spese rappresentanza
Dilazione dei pagamenti/recupero crediti
Acquisti di beni o servizi
Incarichi e consulenze
Ecc.
PRINCIPI
Il d.lgs. 33/2013 attuativo della legge n.
190/2012
Principi generali
Accesso civico
Obblighi di pubblicazione
concernenti l’organizzazione
delle PPAA
Dati sull’organizzazione
Obblighi di pubblicazione
concernenti l’uso delle risorse
pubbliche
Obblighi di pubblicazione concernenti le
prestazioni offerte e i servizi erogati
Obblighi di pubblicazione in settori
speciali
Dati di gestione del bilancio
Tempi di pagamento, dati su
procedimenti amministrativi
Dati sui contratti conclusi
PRINCIPI
L’ambito oggettivo di applicazione del d.lgs.
33/2013 (art. 2)
•
•
•
•
Obblighi di trasparenza concernenti:
l’organizzazione
l’attività delle pubbliche amministrazioni
le modalità per la sua realizzazione
PRINCIPI
Pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3)
• Afferma il principio di totale accessibilità delle
informazioni.
• I dati pubblici oggetto di pubblicazione
obbligatoria possono essere conosciuti, fruiti
gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte
di chiunque ai sensi dell’art. 7 dello stesso
d.lgs. n. 33/2013
PRINCIPI
Il d.lgs. N. 33/2013
I limiti alla trasparenza art. 4
• I dati personali comuni che devono
obbligatoriamente essere pubblicati, comportano la
possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso
i siti istituzionali (1° c.)
Nel caso di pubblicazione obbligatoria di atti o documenti,
si devono rendere non intellegibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari non indispensabili
rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione (c. 4)
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di
appartenenza
PRINCIPI
Il d.lgs. N. 33/2013
I limiti alla trasparenza art. 4
• Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla
diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di
accesso come definiti nell’art. 24, commi 1 e 6,
della l. n. 241/1990
• Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
PRINCIPI
L’accesso civico art. 5
• Documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di
chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione
Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti che
la PA non ha pubblicato. La richiesta non è
sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere
motivata, è gratuita.
ACCESSO
CIVICO
L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per
procedere alla pubblicazione e trasmetterlo
contestualmente al richiedente.
PRINCIPI
L’accesso civico art. 5
• Posto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
pubblicare documenti, informazioni o dati, nel caso in cui la
pubblicazione sia stata omessa, chiunque ha diritto di
richiedere i medesimi.
Si tratta dell’estensione massima del diritto
di accesso, svincolato, in questo caso,
dall’interesse diretto concreto e attuale e
finalizzato ad un vero controllo sociale
dell’operato della PA.
PRINCIPI
Decorrenza e durata dell'obbligo di
pubblicazione art. 8
• In attuazione del comma 35 lett. G) della l.
190/2012, la norma stabilisce che i documenti
sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’amministrazione a partire data data in cui
hanno acquistato efficacia giuridica e sono
costantemente aggiornati
PRINCIPI
Il tempo della pubblicazione art. 8
• I documenti sono pubblicati per 5 anni
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello da cui decorre l’obbligo di
pubblicazione.
• Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa in materia di dati personali, relativi
ai componenti degli organi di indirizzo politico
e per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e
di collaborazione o consulenza
PRINCIPI
La sezione «Amministrazione Trasparente» art. 9
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
No FILTRI
Consentire
indicizzazione e
ricerche all’interno
della sezione
AMMINISTRAZIONE
A
TRASPARENTE
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
SEZIONI DI ARCHIVIO
PRINCIPI
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Art. 10
• L’articolo riproduce l’art. 11 del d.lgs. 150/2009 integrandone i
contenuti e specificandoli
Il Piano triennale della trasparenza
costituisce, di norma, una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione
Deve indicare obiettivi collegati con
il piano della performance poiché il
perseguimento di obiettivi di
c.8 Obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale
maggiore trasparenza deve
nella sezione: «Amministrazione trasparente»:
costituire area strategica
a) il Programma triennale per la trasparenza e
organizzativa ed individuale della
l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
pubblica amministrazione
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo
14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
SCUOLA
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo
NO
15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni
organizzative, redatti in conformità al vigente modello
europeo
Solo collaborazioni e
consulenze
Dal rapporto 2013
PRINCIPI
L’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs.
33/2013
• Destinatarie della normativa sono anche le
istituzioni scolastiche, ma occorre selezionare,
nell’ambito dell’intera normativa sistemica, le
parti immediatamente applicabili
PRINCIPI
AMMINISTRAZIONE
A
TRASPARENTE
Riferimenti normativi e atti di organizzazione che
riguardano l’istituzione
«le pubbliche amministrazioni pubblicano sui
propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge statale pubblicate
nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono
altresì pubblicati le direttive, le circolari, i
programmi e le istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche
che le riguardano o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta.
Ambiti riferibili all’istituzione scolastica:
d.Lgs. 279/1994
d.p.r. 275/1999
Normativa sulle indicazioni nazionali
………………………
Il d.lgs. N. 33/2013 Capo II
• Oggetto:
• Obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione
e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le
modalità per la sua realizzazione
PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI DEI
DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITA’
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione
art. 13
L’articolo riprende l’art. 54 del d.lgs. n. 82/2005
• Composizione organo di indirizzo e organo di gestione
• Articolazione degli uffici, competenze e risorse assegnate;
• Illustrazione dell’organizzazione dell’amministrazione,
mediante organigramma o altre rappresentazioni grafiche
• Elenco completo dei numeri di telefono e caselle di posta
elettronica
I DATI connessi alla pubblicazione relativa
all’organizzazione e all’attività (art. 15)
• Le pubbliche amministrazioni pubblicano
e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi
amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonché di collaborazione o consulenza
MIUR
USR
singola scuola
PUBBLICAZIONE
ENTRO 3 MESI
DAL
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO E
PER I TRE ANNI
SUCCESSIVI ALLA
CESSAZIONE
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato
d) Comunicazione al DFP
Condizio
ni di
efficacia
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli
incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18)
Al fine di verificare il rispetto del limite alle retribuzioni
percepite a carico della finanza pubblica, vanno pubblicati
sul sito dell’amministrazione di appartenenza tutti gli
incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del
compenso spettante per ogni incarico
Singolo
incarico
Pubblicazione sul sito
dell’amministrazione
conferente diversa da
quella di appartenenza
L’elenco degli
incarichi
conferiti a
soggetti esterni
è consultabile
sulla banca dati
del DFP
Obblighi di pubblicazione concernenti i
dati sulla contrattazione collettiva Art. 21
• Riferimenti per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali
• Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva
integrativa:
• Contratti integrativi
• Relazione tecnico-finanziaria
• Relazione illustrativa
I DATI connessi alla pubblicazione relativa
all’organizzazione e all’attività (art. 23)
•
•
•
•
•
ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI DI:
Autorizzazione o concessione;
Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi…;
Concorsi e prove selettive;
Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre AAPP
Scheda sintetica per ogni provvedimento:
contenuto
Oggetto
Eventuale spesa
Estremi principali documenti del
procedimento
I DATI connessi alla pubblicazione relativa
all’organizzazione e all’attività (art. 26)
• Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati
Il c. 4 prevede che sia esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di
cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati
Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti
l'uso delle risorse pubbliche
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e
consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli
obiettivi art. 29
• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso
a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità.
• 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del
medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai
controlli sull'organizzazione e sull'attività
dell'amministrazione Art. 31.
• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,
unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non
recepiti degli organi di controllo interno, degli organi
di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi
ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di
singoli uffici.
• Capo IV - Obblighi di pubblicazione
concernenti le prestazioni offerte e i servizi
erogati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi
erogati art. 32
• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la
carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualità dei servizi pubblici
Certificazione della qualità dei
servizi
Pubblicazione relativa a procedimenti amministrativi e
controllo sulle dichiarazioni sostitutive art. 35
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Es. procedimento
Breve descrizione
Unità organizzativa responsabile
Nome responsabile procedimento
Atti da allegare, modulistica, soggetti ai quali rivolgersi con relativo num di
tel.
Termini di conclusione del procedimento
Procedimenti il cui provvedimento finale può essere sostituito da una
dichiarazione dell’interessato o che si possono concludere con il silenzio
assenso
Le modalità e gli strumenti di tutela
………..
Pubblicazione delle informazioni necessarie per
l'effettuazione di pagamenti informatici Art. 36
• Questo articolo integra le finalità di comunicazione e
trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche
amministrazioni e cittadini con quelle di trasparenza e
pubblicità per i pagamenti informatici
Informazioni da pubblicare (ex art. 5 d.lgs. N. 82/2005)
• Codici IBAN identificativi del conto di pagamento;
• Codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento
• Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori
speciali
Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
• Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in
particolare, quelli previsti dall’art. 1, c. 32 l. 190/2012,
ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto
dal dlgs 163/2006, e, in particolare, dagli articoli
63,65,66,122,124,206 e 223, le informazioni relative alle
procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture.
Spese in
• 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a
economia
pubblicare, nell'ipotesi di cui all’art. 57 c. 6 del d.lgs.
163/2006, la delibera a contrarre.
Format dati da pubblicare nell’attività
contrattuale
Bandi di gara e contratti ( art.37 decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33)*
Dipartimento/
Ufficio proponente
Data avvio
procedura
Oggetto
contratto
Periodo di
Procedura di Codice RUP Elenco operatori Aggiudicatario
Codice
copertura
scelta del
CIG
invitati; per
fiscale e
contrattuale, contraente
ciascun
ragione
periodo di
soggetto:codice
sociale del
riferimento della
fiscale e ragione
soggetto
prestazione
sociale
contraente
* Deliberazione AVCP n.26 del 22 maggio 2013
ind
Importo lordo
contratto/
aggiudicazione
Le domande relativamente all’applicabilità alla
scuola del d.lgs. 33
• Il sito della scuola si può definire
«istituzionale»?
• Basta registrarlo su Digit PA ….gov?
• E se anche lo fosse è automaticamente
«istituzionale»?
I dati da pubblicare………in attesa di
chiarimenti…..!!!!!!!
• Amministrazione trasparente
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
Organi collegiali – dirigente
Regolamenti
Codici disciplinari e di comportamento
Articolazione degli Uffici di Segreteria
Telefoni e posta elettronica
Incarichi conferiti o autorizzati al personale
Dati sulla contrattazione collettiva integrativa
Provvedimenti del dirigente (in forma di scheda
sintetica) relativi ai procedimenti di scelta del
contraente e agli accordi stipulati con soggetti privati o
pubblici (es. reti)
• Amministrazione trasparente
USO DELLE RISORSE PUBBLICHE
Programma annuale
Bilancio consuntivo
• Amministrazione trasparente
OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI
EROGATI DALLA SCUOLA art. 32
•
•
•
•
Carta dei servizi
POF
Documento sulla certificazione della qualità dei servizi (se presente)
Dati sui procedimenti di competenza della scuola (dati essenziali,
compresa l’indicazione dei mezzi di tutela)
• Recapito tel. e casella di posta elettronica del referente per il
procedimento di gestione e controllo delle dichiarazioni sostitutive
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati art. 35
• Pubblicazione delle tipologie di procedimento
con riferimento alle attività di acquisizione
d’ufficio delle informazioni di cui al d.p.r.
445/2000, prevedendo la pubblicazione dei
recapiti telefonici e indirizzi mail degli uffici
responsabili di tale attività.
Amministrazione trasparente
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
• Informazioni relative alle procedure per l’affidamento di contratti di
contratti di lavori, servizi e forniture art. 37
Data di avvio della procedura
struttura proponente
oggetto del contratto
Documentazione (capitolato, determina,
inviti ecc.) Link
Periodo di copertura contrattuale, periodo
di riferimento della prestazione
Procedura di scelta del contraente
Codice CIG
RUP
Elenco operatori invitati
Aggiudicatario
Dati fiscali del soggetto contraente
Importo lordo contratto/aggiudicazione
Data contratto
Contratto/ordinativo Link
La pubblicità legale
• Parliamo di qualcosa di
diverso?
d.lgs. N. 82/2005 art. 32
• 4. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano accessibili,
conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali
dei quali si fornisce comunicazione
tramite il sito.
• 4-bis. La pubblicazione telematica
produce effetti di pubblicità legale nei
casi e nei modi espressamente previsti
dall'ordinamento
2. Le pubbliche
amministrazioni non
possono richiedere l'uso
di moduli e formulari che
non siano stati
pubblicati; in caso di
omessa pubblicazione, i
relativi procedimenti
possono essere avviati
anche in assenza dei
suddetti moduli o
formulari.
La pubblicità legale
• La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale
solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti
Pubblici sui propri siti informatici.
• In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal
1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1
gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale”.
(termine prorogato al 1° gennaio 2011
n.d.r.)
Albo on line
• L’albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a
tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo
modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per
acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet.
Le regole con le quali funziona l’albo pretorio on line non cambiano, ma
cambia lo strumento: in luogo del documento stampato e affisso nello
spazio dedicato all’albo pretorio ci sara’ un sito web.
La pubblicità legale
Modalità di pubblicazione dei documenti all’Albo
on line
• La pubblicazione online
deve garantire:
• Autorevolezza e autenticità del documento
pubblicato;
• Conformità all’originale, cartaceo o
informatico;
• Preservazione del grado di giuridicità
dell’atto, cioè non degradazione dei valori
giuridici e probatori degli atti pubblicati sul
sito web;
• Inalterabilità del documento pubblicato;
• Possibilità di conservazione, a norma di
legge, del documento nel tempo che ne
preservi la validità giuridica e probatoria
Caratteristiche del processo di pubblicazione
•
•
•
•
•
•
a)
b)
c)
d)
e)
•
•
I documenti devono essere in formato elettronico;
Il formato deve garantire l’immodificabilità del contenuto;
I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del
responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione;
Quando il contenuto degli atti non è compatibile con l’accessibilità, occorre fornire le
indicazioni per l’accesso alle informazioni;
I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa;
La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni:
L’ente che ha pubblicato l’atto;
La data di pubblicazione;
La scadenza;
La descrizione;
La lista degli allegati consultabili
L’albo online deve prevedere i meccanismi per la pubblicazione e la
rimozione/archiviazione degli atti;
Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine
cronologico;
Caratteristiche del processo di pubblicazione
• L’attività dell’Albo consiste nella pubblicazione
di tutti quegli atti sui quali viene apposto un
referto di pubblicazione, cioè:
• Delibere, determine, avvisi, gare, concorsi che
devono essere portati a conoscenza del
pubblico come atti emessi dalla PA
La pubblicità legale degli esiti
scolastici
Pubblicare i «tabelloni» sul sito?
Pubblicare i «tabelloni» all’albo (ex) posto
all’interno dei locali della scuola?
Il MIUR continua nelle ordinanze degli esami di Stato a richiamare la
pubblicazione all’interno dei locali della scuola
Il Garante alla Privacy non entra nella regolazione
Caratteristiche del processo di pubblicazione
Art. 14, c. 7 dpr 275/1999
• I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del
personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul
reclamo.
Pubblicità
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All’albo online:
Codice disciplinare
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Delibere oo. cc.
Bandi e avvisi
……………….
La visione finale della trasparenza documentale
sul sito istituzionale
ORGANIZZAZIONE E
ATTIVITA’ DELLA
SCUOLA
Obblighi di
pubblicazione
concernenti l'uso delle
risorse pubbliche
OBBLIGHI CONCERNENTI
LE PRESTAZIONI
OFFERTE E I SERVIZI
EROGATI DALLA SCUOLA
Albo on line
Delibere oo.cc.
Bandi e Avvisi
Graduatorie
Esiti scolastici
…………………
.
CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Determina a contrarre per
proc negoz senza bando
Avvisi bandi e inviti
Avvisi sugli esiti proced
affidamento
ARCHIVIO
ARCHIVIO DATI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Programma annuale
Conto consuntivo
Rilievi ai quali non si è dato seguito
Composizione OO.CC.
Articolazione degli uffici
CV ds
Organigramma
Dati sulla CII
Numeri di telefono
elenchi collaboratori
Elenco semestrale provvedimenti finali:
determine aggiudicazione e accordi con
elementi descrittivi
Criteri, atti, elenchidi contributi, sussidi
Carta dei servizi
Certificazione di qualità
Modalità di pagamento – IBAN
Tipologie di procedimenti
Procedimenti il cui provvedimento finale può
essere autocertificato o concludersi con
silenzio assenso
Modulistica
Uffici e nn. tel
Alla prossima occasione………………
Anna Armone
Dalle faq dell’AVCP
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