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LE FONTI DEL DIRITTO
TRIBUTARIO COMUNITARIO
LE FONTI DEL DIRITTO
COMUNITARIO SONO DI DUE TIPI:
le fonti primarie;
2) le fonti derivate;
1)
LE FONTI PRIMARIE

Le fonti primarie, o diritto primario,
comprendono essenzialmente i Trattati
istitutivi delle Comunità europee e
dell'Unione europea.
Le fonti derivate

Le fonti derivate sono costituite da atti
normativi fondati sui trattati. Il diritto
derivato comprende il diritto derivato
unilaterale e il diritto
convenzionale
LE FONTI DI DIRITTO
DERIVATO (gli atti unilaterali)

Gli atti unilaterali possono essere classificati in due
categorie:
-1- gli atti menzionati all'articolo 249 del trattato che
istituisce la Comunità europea, ossia il regolamento,
la direttiva, la decisione, i pareri e le
raccomandazioni;
- 2- gli atti non menzionati all'articolo 249 del trattato
che istituisce la Comunità europea, ossia i cosiddetti
atti atipici, come le comunicazioni, le
raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.
I valori fondanti della UE
Sono da individuare intorno al nucleo
del principio di unità del mercato e
delle quattro libertà fondamentali
(libertà di circolazione delle persone,
delle merci, dei servizi e dei capitali).
Unità di mercato
Unità del mercato sta a significare il
bisogno di garantire il livellamento della
posizione di tutti gli operatori del
mercato, attraverso l’eliminazione dei
fattori di distorsione e di disuguaglianza
della competizione economica, al fine di
garantire la libera concorrenza.
La liberta di circolazione
La libertà di circolazione, nella sua
quadruplice partizione, assicura il
perseguimento dell’obiettivo della
integrazione comunitaria. Essa è
strumentale all’unità del mercato, al
punto che in mancanza di essa verrebbe
compromessa la stessa sussistenza.
…segue
Dalla affermazione di tali valori discende
l’esigenza dell’abbattimento delle barriere
fisiche e delle restrizioni giuridiche cha
segnano la divisione fra Stati nazionali al fine
di favorire una integrazione innanzitutto
economica e commerciale
(destrutturazione della sovranità nazionale
attraverso l’eliminazione delle barriere
doganali e protezionistiche)..
Valore strumentale della
fiscalità comunitaria
La fiscalità costituisce uno strumento
essenziale per la realizzazione del
processo di integrazione comunitaria e
per assicurare l’abbattimento delle
barriere protezionistiche.
In ambito comunitario
La fiscalità non ha una funzione positiva di raccolta
delle risorse finanziarie essenziali per lo sviluppo di
una collettività, secondo criteri di riparto equi e
ragionevoli, ma è valutata come un fattore negativo
eventualmente distorsivo del gioco della libera
concorrenza, che deve essere limitato e
possibilmente eliminato (obiettivi di non
discriminazione della concorrenza e di pareggiamento
delle condizioni di tutti gli operatori presenti sul
mercato, secondo la nozione di fiscalità negativa).
Principi di carattere generale della
materia tributaria: abbattimento dei
dazi di frontiera
Art. 3 punto a) del Trattato dell’Unione
Europea: è fissato il divieto di istituire
dazi doganali o tasse ad effetto
equivalente per le merci in entrata ed
in uscita dallo Stato.
=> Al fine di consentire la libertà di
circolazione delle merci per il
raggiungimento di un mercato comune.

…segue


L’abbattimento delle barriere doganali e la
conseguente creazione di una zona di libero
scambio delle merci sono considerati come:
il primo intervento di carattere normativo da
intraprendere al fine di favorire la costituzione
di un mercato comune sopranazionale.
Naturale corollario della fiscalità negativa
comunitaria.
Unione doganale
Prevede la fissazione di un’unica tabella
doganale da applicare a tutte le merci
provenienti dai paesi esterni alla
Comunità economica.
Principio di non discriminazione
tributaria del commercio fra gli Stati
L’ Art. 90 del Trattato dell’Unione Europea
(Capo 2 Disposizioni fiscali) stabilisce il divieto
per gli Stati membri di applicare imposizioni
domestiche ai prodotti di altri Stati membri in
misura superiore alle imposizioni applicate ai
prodotti nazionali similari, e comunque di
ricorrere ad imposte interne intese a
proteggere prodotti nazionali rispetto ai
prodotti esteri.
Articolo 91 del Trattato dell’UE
“I prodotti esportati nel territorio di uno
degli Stati membri non possono
beneficiare di alcun ristorno di
imposizioni interne che sia superiore
alle imposizioni ad essi applicate
direttamente o indirettamente”.
Art. 92 Trattato dell’Unione
Europea
Per le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra
d’affari, dalle imposte di consumo e dalle altre
imposte indirette, si possono operare esoneri e
rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri e
introdurre tasse di compensazione applicabili alle
importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto
qualora le misure progettate siano state
preventivamente approvate per un periodo limitato
dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione.
…segue
Tali disposizioni tendono ad assicurare un
trattamento concorrenzialmente neutro alle
transazioni commerciali effettuate all’interno
del mercato comune, attraverso una
preclusione rispetto all’adozione di misure
fiscali agevolative.
Ancora secondo il modello della fiscalità
negativa.
Il principio di non
discriminazione

Il principio di non discriminazione
costituisce una regola strumentale alla
realizzazione delle quattro libertà
fondamentali dell’ordinamento
comunitario
Segue…


Differenza di fondo del principio di non
discriminazione dal principio di
uguaglianza sostanziale (non è in grado
di incidere sulla capacità di accesso al
mercato nazionale).
Similarità rispetto al principio di
eguaglianza formale.?????
Il principio di non discriminazione si
limita a prescrivere l’eliminazione dei
fattori distorsivi di accesso al mercato,
non anche a stabilire una regola di
parità delle condizioni sostanziali e di
opportunità.
La disciplina degli aiuti di
Stato
Articolo 87 del Trattato dell’Unione Europea:
“salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza”.
…segue
Divieto di misure finanziarie assunte dal
singolo Stato membro che si traducano
in un beneficio economico circoscritto
ad una ristretta platea di soggetti
nazionali (misure selettive).
…segue
Tale divieto è in linea con il principio di
libera concorrenza e di non
discriminazione (fiscalità negativa =
limitazione al potere impositivo dei
singoli Stati membri).
…segue
La Commissione attraverso una
articolata procedura, deve avviare
un’indagine formale, in linea di massima
a carattere preventivo, sulla
compatibilità con l’ordinamento
comunitario della misura di sostegno
alle imprese nazionali al fine di
emettere la relativa autorizzazione.
…segue
Non è pertanto sancita la automatica
inammissibilità degli aiuti di stato, ma è
definita la competenza della
Commissione in ordine al giudizio di
compatibilità delle norme nazionali
agevolative rispetto alle norme e ai
principi comunitari.
Selettività degli aiuti
Perseguimento di obiettivi specifici non
riconducibili ad una logica di sviluppo
del sistema economico nel suo insieme.
…segue
Divieto di aiuti di Stato come
declinazione del principio di non
discriminazione, e dunque della
fiscalità negativa.
Art. 37 del Trattato in ordine ai
monopoli fiscali


Tale norma impone di avviare un progressivo
ravvicinamento dei monopoli esistenti,
nonché di astenersi dall’istituirne di nuovi
rispetto a quelli esistenti (clausola di
standstill).
Inoltre è previsto che gli organi comunitari
provvederanno ad emettere raccomandazioni
ai singoli Stati dirette a promuovere
l’abolizione progressiva delle situazioni di
monopolio pubblico (conflitto con le 4 libertà
fondamentali).
Il principio di armonizzazione
fiscale
Art. 93 del Trattato UE definisce l’obiettivo di
armonizzazione delle legislazioni dei singoli
Stati membri in ordine alla disciplina
dell’imposta sulla cifra di affari, delle imposte
di consumo e delle altre imposte indirette,
nella misura in cui l’armonizzazione sia
necessaria per assicurare l’instaurazione ed il
funzionamento del mercato comune.
Armonizzazione e ravvicinamento
dei sistemi fiscali


Con l’armonizzazione verrebbe ricercata
l’omogeneità delle legislazioni nazionali
attraverso l’eliminazione di singole norme
divergenti o comunque differenti.
Mentre col ravvicinamento l’omogeneità
verrebbe perseguita con una più ampia opera
di revisione normativa, riguardante la
struttura ed il complesso di istituti giuridici
non coincidenti.
Segue…
Modalità per il raggiungimento del
medesimo obiettivo: convergenza dei
sistemi tributari nazionali verso un
modello unitario definito a livello
europeo.
Procedura normativa


È previsto il ricorso al metodo della
preventiva consultazione del
Parlamento, obbligatoria ma non
vincolante per il Consiglio.
Ostacolo della deliberazione
all’unanimità (necessità di una
semplificazione procedurale).
Imposte indirette
L’attenzione è rivolta alle imposte
indirette stante l’idoneità di queste
forme di imposizione ad incidere sul
prezzo di un bene o di un servizio per il
consumatore, alterando la neutralità
concorrenziale del mercato.
Per le imposte dirette
Trova applicazione l’art. 293 secondo cui
dovranno essere avviati negoziati tra gli
Stati membri diretti a garantire
l’eliminazione della doppia
imposizione fiscale all’interno
dell’UE.
L’armonizzazione nell’ambito delle
imposte dirette, coinvolgendo aspetti
determinanti della sovranità fiscale degli
Stati membri, non è espressamente
prevista dalla normativa comunitaria,
ma è demandata alla definizione pattizia
(accordi bilaterali, multilaterali).
Resta applicabile l’art. 94 del
Trattato dell’UE
Secondo il quale è possibile procedere
al ravvicinamento delle legislazioni
nazionali nella misura in cui sia
necessario, o comunque utile, rispetto
al processo di instaurazione del mercato
comune.
=> utilizzazione di raccomandazioni ed
in genere meccanismi di soft law.
L’esigenza di realizzare l’armonizzazione
in materia di imposizione diretta va
coordinata con il principio di
sussidiarietà.
L’armonizzazione fiscale
È stata esclusa in riferimento ai tributi
locali, che risultano circoscritti
territorialmente ad una comunità
ristretta e dunque appaiono
complessivamente inidonei ad incidere
sulle libertà di circolazione tutelate
dall’ordinamento comunitario.
I principi di armonizzazione e di non
discriminazione mostrano come
sottofondo ideologico l’assunzione dei
valori di libertà economica e di sviluppo
del mercato comune quali interessi
primari della UE.
La preminenza del principio di non
discriminazione su quello di
armonizzazione è indice della
sussistenza di una fiscalità negativa,
carente di una connotazione direttiva a
carattere positivo.
Il principio della efficienza della
finanza pubblica nazionale
L’Unione Europea deve assicurare la
predisposizione di meccanismi normativi
idonei a consentire ai singoli Stati
membri la ricerca dell’obiettivo di una
finanza pubblica efficiente anche, e
forse soprattutto, sotto il profilo del
buon funzionamento del sistema
tributario.
La protezione della finanza pubblica
nazionale va intesa quale necessaria
tutela di fondamentali meccanismi di
funzionamento del mercato comune, e
cioè dei singoli sistemi economici
nazionali.
Evitare o contenere la “crisi fiscale” del
singolo Stato vale ad incrementare
l’efficienza e il grado di solidità del
mercato comune.
Due linee di intervento

L’UE deve garantire il concreto perseguimento
dell’interesse fiscale dello Stato nazionale per
il perseguimento del flusso di entrate fiscali
occorrenti per l’ottimizzazione del bilancio
pubblico.
Esempio: lotta alla evasione e all’elusione
fiscale - anche in contrasto con i principi
comunitari (non discriminazione) – qualora
imponga obblighi ed adempimenti a carico dei
contribuenti non residenti considerati
“fiscalmente pericolosi”.
Segue…

UE deve garantire una piena assistenza alle
amministrazioni fiscali degli Stati membri al
fine di ridurre le condotte evasive ed elusive.
La lotta all’evasione non è, tuttavia, un
obiettivo affermato nel Trattato e non vale
come limite alle libertà fondamentali.
Dimensione “sociale”
dell’ordinamento comunitario
Emerge come ulteriore tratto
qualificante dell’ordinamento
comunitario, anche se del tutto
marginale rispetto all’ottica liberista e
concorrenziale.
Esempio

È considerata compatibile con il mercato
comune una serie di fattispecie
agevolative (Aiuti di Stato) che, pur
derogando al rigore della disciplina
generale, promuovono meccanismi di
composizione di conflitti sociali o
risultano dirette a favorire atti di
solidarietà verso categorie deboli.
Sono ammessi:


Aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita
sia basso in maniera anormale o nelle quali
sussista un elevato livello di disoccupazione;
Aiuti concessi in occasione di calamità
naturali.
Anche se producono un impatto sulla
neutralità competitiva del mercato.
Il rilievo del diritto comunitario
derivato


Regolamenti (dotati di portata generale ed
astratta, obbligatori e di diretta applicabilità)
Direttive (atti del Consiglio con effetto
obbligatorio destinato agli Stati: vendono fissati
obiettivi e termini, lasciando liberi gli Stati su
forma e mezzi più idonei per l’attuazione; sono
norme a carattere programmatico, salvo che per
le c.d. self executing, che sono dettagliate e,
scaduto il termine per il recepimento, fanno
sorgere direttamente diritti in capo ai singoli nei
confronti degli Stati inadempienti)
…


Le convenzioni plurilaterali
L’adozione di strumenti di soft law (es.
rapporto Neumark e pacchetto Monti)