Prefettura di Siena - Sezione Regionale PUGLIA
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Prefettura di Siena
GESTIONI ASSOCIATE e UNIONI di COMUNI
tra obblighi di legge ed opportunità
Mercoledì 28 novembre 2012 ore 9,30
SIENA
Palazzo del Governo - Piazza Duomo 9
Angelo Capalbo
La gestione associata delle funzioni
essenziali nell’esperienza dei segretari
comunali della provincia di Siena
Scenario normativo
L’esercizio associato di funzioni e servizi
da parte degli Enti locali, in esecuzione
all’art. 117, comma 2, lett. p), è disciplinato
dall'articolo 14 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come modificato dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 135.
Sono previsti due ambiti di
associazionismo obbligatorio
Il primo riguarda i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti
Il secondo è relativo ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti
Disciplina del primo ambito
Articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
Gli enti inferiori a 1000 abitanti, al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese e il migliore svolgimento delle
funzioni amministrative e dei servizi pubblici ed
a condizione di non pregiudicarne l’applicazione,
possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni
e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente, mediante un’Unione di Comuni.
Istituzione dell’Unione a
disciplina differenziata
I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, possono
istituire l’unione, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti,
e avanzano alla regione una proposta di aggregazione,
di identico contenuto.
Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione
provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle proposte.
E’ opportuno ricordare che la Regione provvede anche
in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di legge.
Secondo ambito
Articolo 14, comma 28, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78. convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni.
Gli enti locali, con popolazione fino a 5.000
abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunità
montane, esercitano obbligatoriamente in forma
associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali.
Le funzioni fondamentali
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione;
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
polizia municipale e polizia amministrativa locale;
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale.
Individuazione delle funzioni
fondamentali
Il riferimento per l’individuazione delle funzioni
fondamentali al fine della quantificazione della spesa è ai
dati raccolti nell’ambito della procedura dei fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun
ente sulle spese sostenute per consumi intermedi e
tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal
commissario Bondi.
In precedenza con la legge n. 42/2009 sul Federalismo
municipale, ci si riferiva ai modelli contabili del bilancio di
previsione, come avveniva in precedenza, individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Le funzioni dei servizi a rete di
rilevanza economica
Le procedure per il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
quali il trasporto pubblico locale ed i servizi di raccolta
e smaltimento rifiuti, sono effettuate unicamente per
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da
consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e
istituendo o designando, gli enti di governo degli
stessi.
La dimensione dell’ambito corrisponde al
territorio provinciale, salvo dimensioni maggiori
individuate dalla regione (Trasporti Pubblici e
Progetto Toscana Sud - Ato rifiuti Sud Toscana).
Funzioni delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
Se l'esercizio delle funzioni è legato alle
tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione (ITC), i Comuni le esercitano
obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalità stabilite, fermo restando che tali
funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,
fonia, apparati, di banche dati, di applicativi
software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione informatica e la
consulenza nel settore dell'informatica.
Unica centrale di committenza
I Comuni fino a 5.000 abitanti
devono obbligatoriamente affidare
a un'unica centrale di committenza
(Unione o apposito accordo tra
Comuni) l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture entro il 31 marzo
2013.
Divieti e condizioni
I comuni non possono svolgere
singolarmente
le
funzioni
fondamentali svolte in forma
associata e non è possibile che
una medesima funzione possa
essere svolta da più di una forma
associativa.
I tempi di realizzazione
I
comuni interessati assicurano lo
svolgimento associato entro il 1° gennaio
2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali ed entro il 1°
gennaio 2014 con riguardo alle restanti
funzioni fondamentali.
Cosa è stato realizzato?
IN UNA SITUAZIONE NON
VINCOLISTICA CI SI CHIEDEVA
PERCHE’ I COMUNI DECIDANO
DI ASSOCIARSI?
Le aspettative
• Migliorare la qualità dei servizi
• Ridurre i costi per l’erogazione dei servizi
• Maggiore specializzazione degli uffici (uffici con funzioni
multiple)
• Maggiore “peso” contrattuale con altri enti e istituzioni
• Possibilità di accedere a finanziamenti
• Maggiore visibilità del territorio
• Capacità di affrontare le funzioni decentrate
• Potenziare le forme di collaborazione in atto tra i Comuni
• Programmazione e sviluppo del territorio
Risultati ottenuti
Per la gestione associata di alcuni
funzioni e servizi, nel 2009, è
stata compiuta una valutazione
positiva sui risultati raggiunti, tali
da ritenere possibile, per alcune il
loro rinnovo.
Alcuni esempi di gestioni
associate – gestione musei
È sicuramente soddisfacente l’attività svolta nel corso degli
anni, nel servizio di gestione delle strutture museali.
L’organizzazione in rete dei musei, anche mediante il fattivo
contributo della Fondazione Musei Senesi, costituisce un
valido strumento gestionale, che potrà vantarsi il merito di
aver conseguito e raggiunto tutte le aspettative che i comuni si
erano assegnati. La gestione associata dei musei nell’ambito
delle Crete, il primo della Provincia di Siena, ha visto una tale
evoluzione che con l’avvio dell’affidamento in concessione dei
servizi di mediazione culturali e strumentali, si inserisce in una
prospettiva più ampia a livello europeo.
Alcuni esempi di gestioni associate –
gestione sportello unico attività produttive
Altro servizio di rilievo che merita considerazioni per il lavoro
svolto nel corso degli anni è quello dello sportello unico per le
attività produttive, che ha visto il formarsi di professionalità
all’interno degli enti, con validi risultati raggiunti, sia in
termini di riduzione dei tempi che di semplificazione e
snellimento dei procedimenti.
Significativi sono stati quei procedimenti avviati dal SUAP che
hanno determinato, in tempi rapidi varianti agli strumenti
urbanistici, per ottenere la conformità urbanistica di nuovi
insediamenti produttivi o di ampliamenti degli stessi.
Alcuni esempi di gestioni associate –
funzioni in materia di personale
L’organizzazione in forma associata di funzioni in
materia di personale costituisce un valido strumento
di supporto per i comuni, in termini di
semplificazione e snellimento dei procedimenti, sin
dalle attività di programmazione del fabbisogno del
personale.
Sono allo studio i regolamenti di organizzazione
unitari che, con l’affidamento di ulteriori servizi,
possano rendere ancora più efficiente la funzione
associata.
La funzione associata del difensore civico
Altra funzione associata degna di nota è stata
quella
del
difensore
civico,
prima
della
soppressione a decorrere dal 2010.
L ’ attività compiuta nell ’ ambito delle Crete dal
difensore civico veniva considerata soddisfacente
dai cittadini, che si vedono, a volte, vessati da
contratti e pagamenti di utenze e che non
ricevono le risposte nei tempi dovuti.
Il difensore civico si poneva sicuramente come
argine e come sollievo alle tante e sistematiche
distorsioni che i cittadini vivono nel richiedere
servizi sia alle aziende private che alle istituzioni.
I lavori in corso
LE FORME ASSOCIATIVE ESAMINATE.
Unioni
di
Comuni
a
disciplina
differenziata.
Convenzioni per la gestione associata
delle funzioni fondamentali
Unione di comuni: vantaggi
Si tratta di una struttura rigida, Ente locale
vero e proprio a cui si applicano le norme dei
Comuni
in
quanto
compatibili:
statuto,
contabilità, personale,…
Si ottiene una forma di gestione congiunta ed
unificata di funzioni e servizi.
Sebbene i Comuni perdono titolarità sulle funzioni
e servizi trasferiti, l ’ unione avrà capacità
giuridica, autonomia organizzativa e finanziaria,
semplificata e mediante la stessa è sicuramente
possibile rendere più veloci le decisioni.
L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti
giuridici in essere alla data di costituzione che
siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa
affidati.
L’attività di programmazione
dell’unione
Sono affidate inoltre all'unione, la programmazione
economico-finanziaria e la gestione contabile, la
titolarità della potestà impositiva sui tributi locali
dei comuni associati nonché quella patrimoniale,
con riferimento alle funzioni da essi esercitate per
mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione
concorrono alla predisposizione del bilancio di
previsione dell'unione, nell'ambito del piano
generale di indirizzo.
Funzioni associate mediante
convenzione
Conserva una struttura flessibile e
si appoggia a quella di un comune.
Anche se potrà essere costituito un
ufficio unico, nel comune capofila,
ogni caso i Comuni restano titolari.
La
struttura
associata
non
ha
personalità
giuridica
ed
ogni
decisione deve essere adottata dagli
organi dei Comuni.
Funzioni fondamentali associate
mediante convenzione – limiti
Le convenzioni hanno durata almeno triennale.
Alla scadenza dovrà essere provato, da parte dei
comuni aderenti, il conseguimento di significati
livelli di efficacia ed efficienza nella gestione,
secondo modalità stabilite con decreto del
Ministero dell’Interno. In caso contrario gli stessi
comuni sono obbligati ad esercitare le funzioni
fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
DIMENSIONE TERRITORIALE ADEGUATA PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI
Nel percorso associativo, non sono
interessati solo i comuni aventi
popolazione fino a 5.000 abitanti, ma
anche gli altri comuni dell’ambito
ottimale ed ovvero i Comuni di Asciano,
Buonconvento, Monteroni d ’ Arbia,
Rapolano Terme e San Giovanni d’Asso.
Dimensione territoriale
adeguata
La Regione Toscana, con la legge n. 68/2011 ha
definito la dimensione territoriale adeguata per
l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali
dei comuni con la costituzione di una aggregazioni di
comuni, aventi territorio di norma contermine e
compreso in una stessa provincia con popolazione
complessiva superiore a 5.000 abitanti, come
risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi alla
popolazione residente dei comuni alla data del 31
dicembre 2009.
Proposta di modifica dell’ambito
La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, può
modificare l’ambito territoriale adeguato, a
condizione che sia raggiunta l'intesa con i comuni
interessati o che la proposta di modifica sia
effettuata dai comuni interessati d'intesa tra loro e
che l ’ ambito risultante dalla nuova delimitazione
abbia popolazione complessiva superiore a 5.000
abitanti.
L'intesa è realizzata mediante sottoscrizione della
proposta da parte dei sindaci dell'ambito territoriale
proposto.
Il percorso avviato e gli sviluppi
• Discussione nelle Conferenze dei Sindaci.
• Incontri con i segretari comunali - direttori generali e responsabili dei
servizi.
• Ricerca delle “figure” trainanti e loro motivazione e coinvolgimento diretto.
• Studi di fattibilità: interni o esterni.
• Studio interno inteso come progetto di riorganizzazione del servizio
associato.
• Incontri con il personale e le rappresentanze sindacali.
• Stipula atto associativo ovvero struttura amministrativa unica che svolge
le funzioni e pone in essere atti ed attività relative, di cui sono titolari i
comuni.
• Individuazione ente responsabile dell'esercizio associato ovvero l'ente
presso il quale opera la struttura amministrativa unica.
Il nuovo modello organizzativo
Nella scelta del nuovo modello organizzativo, gli enti
interessati dovranno non solo tenere in conto gli obiettivi di
finanza pubblica, ma, dovranno evitare di adottare soluzioni
organizzative che, di fatto, si pongono in contrasto con le
finalità, anche di risparmio di spesa.
“… lo svolgimento unitario di ciascuna funzione non implica
necessariamente che la stessa debba far capo ad un unico
ufficio in un solo Comune, potendosi ritenere, in relazione ad
alcune funzioni, che sia possibile il mantenimento di più uffici
in Enti diversi… ” . (Sezione regionale di Controllo per il
Piemonte della Corte dei Conti, nella delibera n. 287/2012).
La progettazione del modello
organizzativo
Strutture con front office e back office diffusi o centralizzati.
Le strutture con front office e back office diffusi possono
utilizzate in servizi strategici, come l’urbanistica ed i lavori
pubblici.
È preferibile una struttura con front office e back office
centralizzati,
per
gli
evidenti
vantaggi
legati
all’abbattimento dei tempi, riduzione dei costi, economie di
scala, specializzazione del personale….
Si possono tuttavia progettare modelli organizzativi con
front office centralizzati e back office diffusi, per servizi che
hanno un’utenza locale e di prossimità con i cittadini (es.
tributi).
Funzioni composite fattispecie
sub lettera a)
•
•
•
•
•
•
Desta preoccupazione la gestione associata della funzione fondamentale di
cui alle fattispecie sub lettera a) ed ovvero quella relativa
all’organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo. Come si può notare si tratta di funzione che si
compone di notevoli e complessi servizi, quali:
la gestione del personale; rientrano in detta gestione il reclutamento e i
concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni
sindacali, lo sviluppo delle risorse umane;
il sistema dei controlli;
la gestione economica e finanziaria;
la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
l’ufficio tecnico (rientrano in detta gestione associata l'affidamento della
progettazione e dei lavori pubblici e gli espropri).
Funzioni composite fattispecie
sub lettera h)
Anche la funzione di competenza comunale dell’edilizia scolastica
appare composta da più servizi.
Occorre chiedersi se si dovrà creare una nuova posizione
organizzativa per la gestione delle attività dell’edilizia scolastica o
rientrerebbe in quelle più complessive dell’ufficio tecnico.
Normalmente chi si occupa dell’edilizia scolastica non cura
l ’ organizzazione e gestione degli altri servizi scolastici, che
rientrano nell’area organizzativa omogenea dell’amministrazione
generale o di servizi ai cittadini.
La direzione di questa funzione, pur non creando nuove posizione
organizzative, per evitare aumenti di spesa, necessariamente non
può essere a capo di un unico soggetto, ma andrebbe ripartita tra
un responsabile individuato nell’ambito dell’ufficio tecnico ed un
responsabile individuato nell’ambito dell’area amministrativa.
In una stessa funzione vi possono
essere più centri di responsabilità?
Si ritiene di si. Se si esamina la portata della funzione
fondamentale di cui alla fattispecie sub lettera a) ed ovvero
quella
relativa
all’organizzazione
generale
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo.
Come detto, in essa vi sono compresi più servizi.
Sarebbe impossibile immaginare un unico responsabile di area
che si occupa di servizi che riguardano cinque comuni, in
materia di personale, di controlli, di gestione economicofinanziario, di gestione delle entrate, di gestione dei beni degli
enti, di progettazione, lavori pubblici ed espropri.
Le funzioni trasversali
Nell’ambito delle funzioni fondamentali quella relativa ai
segretari comunali “...appare riconducibile alla fattispecie
sub lett. a) … ma non esaurisce di per sé l'intera categoria
di cui alla lett. a) citata, che, al contrario, ricomprende altre
funzioni oggettivamente ed amministrativamente distinte ..”.
Per la segreteria comunale “….non risulta neppure
precluso l'affidamento disgiunto, tramite diverse soluzioni
associative…rispetto alle altre funzioni includibili nella
fattispecie a), purché non si abbia un'effettiva duplicazione
delle singole funzioni individuali (Corte dei Conti, sezione
Piemonte, parere del 12.10.2012, n. 304).
Le funzioni dei comuni inferiori a
1000 abitanti
Se oltre a quelle fondamentali, tutte le funzioni e tutti i
servizi pubblici spettanti ai comuni inferiori a 1000 abitanti
sulla base della legislazione vigente possono essere
esercitate in forma associata, cosa avviene in una
aggregazione di comuni, se solo uno di essi non raggiunge
detto numero di abitanti?
Tutti gli altri comuni saranno tenuti ad esercitare il resto
delle funzioni oppure dovrà essere stipulata una
convenzione separata con uno o più comuni non obbligati?
Si potrebbe aprire uno spiraglio per la fusione?
Sono interrogativi a cui si dovrà rispondere.
Disamina delle funzioni da avviare
dal 1 gennaio 2013
Le funzioni fondamentali dei comuni ipotizzate oggetto di gestione associata
in questa prima fase sono individuate nelle seguenti e tra cui almeno tre:
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo
118, quarto comma della Costituzione;
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici
Funzione del catasto – Primo
livello
Consultazione della banca dati catastale unitaria
nazionale e servizi di visura catastale;
certificazione degli atti catastali conservati nella banca
dati informatizzata;
aggiornamento della banca dati del catasto mediante
trattazione delle richieste di variazione delle
intestazioni e delle richieste di correzione dei dati
amministrativi,
comprese
quelle
inerenti
la
toponomastica;
riscossioni erariali per i servizi catastali.
Funzione del catasto – Secondo
livello
Verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle
dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli
esiti all'Agenzia del territorio per la definizione
dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;
verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di
aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
di variazione colturale del Catasto terreni.
Funzione del catasto –Terzo
livello
Verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
di variazione colturale del Catasto terreni;
definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla
base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti
d'ufficio.
Funzione catasto –
organizzazione della struttura
Dovrà essere stipulata con l'Agenzia del territorio ed i
Comuni associati apposita convenzione con cui si
definisce la gestione delle funzioni, nonché i termini
generali della cooperazione e della collaborazione
reciproche su cui si basa il funzionamento del
sistema catastale unitario nazionale.
La convenzione devo consentire la chiara e distinta
individuazione
delle
rispettive
competenze
dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali.
Organizzazione e gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di
ambiti territoriali ottimali - AT0 (L.R. 28-12-2011 n. 69)
Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione
integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati
dall'Autorità d'ambito, sono affidate, le seguenti attività:
a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero
servizio, comprensivo delle attività di gestione e
realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione
e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati
prodotti all'interno dell'ATO.
TARES
A decorrere dal 1° gennaio 2013
è istituito in tutti i comuni del
territorio
nazionale
il
tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento,
svolto
mediante
l'attribuzione di diritti di esclusiva.
Funzione gestione rifiuti: aspetti
organizzativi relativi alla riscossione
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria
è il comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
La tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con apposito.
Servizi indivisibili
Alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 euro
per metro quadrato, a copertura
dei costi relativi ai servizi
indivisibili. La tariffa potrà
essere maggiorata fino a 0,40
euro.
Regolamento
Con regolamento si possono prevedere riduzioni
tariffarie.
I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo. In tal caso tariffa è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
Funzionario responsabile
Deve essere designato il funzionario responsabile
a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative al tributo stesso.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi
tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria,
compresa
l'addizionale
per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza.
Progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini
Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali, secondo il principio di
sussidiarietà orizzontale, è gestito dagli
enti aderenti alla Società della Salute
Senese, articolandolo in due distinte
aree di intervento: area socioassistenziale e area socio-sanitaria.
Di cosa si occupa il sistema
integrato dei servizi sociali?
Promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la
qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari
opportunità, la salute, la non discriminazione, la coesione
sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di
disagio e di esclusione.
Per interventi e servizi si intendono tutte le attività relative
alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti
e parzialmente o completamente a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare
le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello esclusivamente
sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
Problematiche funzione sociale
gestite dalla Società della
Salute
Nel corso degli anni 2004-2009 si è avviata la
sperimentazione delle Società della Salute,
oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale
con la Sentenza n. 326/2010, che ha respinto
l’impugnativa della Regione Toscana contro la
normativa nazionale che ha abrogato i consorzi.
E’ stata presentata una proposta di legge di
abrogazione delle società della salute
Funzione protezione civile
Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali;
adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza;
vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile,
dei servizi urgenti;
utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Funzione edilizia scolastica
I comuni hanno competenza in materia scolastica con riferimento alla
realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie ora
sostituite rispettivamente con "scuola dell'infanzia", "scuola primaria” e
“secondaria di primo grado“ (Legge n. 23 del 1996)
Inoltre la funzione riguarda i servizi scolastici quali:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d)
azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f)
interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di
educazione alla salute.
Le altre funzioni derivate dal
riordino delle province
Dal processo di riordino, spettano solo quelli
funzioni di area vasta:
tutela e valorizzazione dell'ambiente;
pianificazione
dei
servizi
di
trasporto;
programmazione della rete scolastica e gestione
dell'edilizia scolastica relativa alle scuole
secondarie di secondo grado.
Tutte le altre funzioni amministrative sono
trasferite ai comuni, nel rispetto del principio della
sussidiarietà.
Modalità ulteriore di riordino e
semplificazione istituzionale: fusione dei
comuni
La legge regionale n. 68/20111,
nell’ambito dei processi aggregativi
dei comuni in funzione del riordino e
della semplificazione istituzionale,
promuove la fusione, in particolare
dei comuni obbligati all'esercizio
associato delle funzioni fondamentali.
Procedimento della fusione
Due o più comuni contermini, facenti
parte della medesima provincia, che,
d'intesa tra di loro, esprimono la volontà
di procedere alla loro fusione, possono
richiedere
alla
Giunta
regionale
di
presentare la proposta di legge di fusione.
Nella richiesta, i comuni evidenziano le
consultazioni e i processi partecipativi
svolti sulla proposta di fusione e i loro
esiti.
Un percorso obbligato?
L’art. 62 della legge regionale n. 68/2011
prevede che a decorrere dal 1 gennaio
2013 la Giunta regionale promuova le
intese, coinvolgendo i comuni obbligati
all'esercizio
associato
delle
funzioni
fondamentali, tenendo conto degli ambiti
di dimensione territoriale adeguata.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la
Giunta regionale presenta le proposte di
legge di fusione dei comuni anche in
assenza dell'intesa.
Incentivi per la fusione
A decorrere dall'anno 2013, il
contributo straordinario ai comuni
che danno luogo alla fusione, è
commisurato al 20 per cento dei
trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno
2010,
nel
limite
degli
stanziamenti finanziari previsti.
Proposte di legge regionali in
atti
•
•
•
•
•
Casentino
Figline Valdarno - Incisa in Valdarno
Isola d'Elba
Castelfranco di Sopra - Pian di Scò
Fabbriche di Vallico – Vergemoli
Fonte Regione Toscana
Esperienza da evidenziare
La giornata di domenica scorsa è stata interessata da un
referendum consultivo per la nascita di un nuovo
comune, frutto della fusione di cinque comuni della
Valsamoggia, in provincia di Bologna.
Il risultato del referendum consultivo, è stata una vittoria
dei sì. Le località interessate erano quelle di Bazzano,
Crespellano, Savigno, Castello di Serravalle e
Monteveglio, che coprono una superficie pari a 178
chilometri quadrati per poco meno di 30mila abitanti
complessivi. Si tratta di una consultazione storica,
perché per la prima volta alcuni enti limitrofi votano per
unirsi e non per dividersi.
Conclusioni
Da questo quadro normativo complesso e
controverso deriva la necessità di ulteriori
approfondimenti, al fine di valutare le
considerazioni di convenienze ed opportunità,
per continuare l’opera intrapresa delle
gestioni associate e cogliere l’occasione per
riorganizzare i modelli organizzativi in atto nei
comuni.