l`espropriazione dei beni culturali (vnd.ms

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L’espropriazione dei beni culturali
Il Capo VII del Titolo I della seconda parte del
Codice norma l’espropriazione agli articoli 95100. L’espropriazione è un trasferimento
coattivo di un bene dalla sfera giuridica del
proprietario a quella di un altro soggetto in
funzione di un motivo di interesse generale.
Viene contemplata una tripartizione di
tipologia di espropriazioni distinte per
oggetto e per scopo:
espropriazione di beni culturali in senso
stretto (art. 95)
espropriazione per fini strumentali (art.
96)
espropriazione per interesse archeologico
(art. 97)
L’articolo 95 precisa che i beni
mobili e immobili possono essere
espropriati dal Ministero per i
beni e le attività culturali per
causa di pubblica utilità, quando
l’espropriazione risponda ad un
importante interesse a migliorare
le condizioni di tutela ai fini della
fruizione pubblica dei beni
medesimi.
Il Ministero può autorizzare – a
richiesta – le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali nonché ogni
altro ente ed istituto pubblico ad
effettuare l’espropriazione. Deve
essere dichiarata la pubblica
utilità ai fini dell’esproprio e il
Ministero inoltra gli atti all’ente
interessato per la prosecuzione
del procedimento.
Il Ministero può anche
disporre l’espropriazione a
favore di persone giuridiche
private senza fini di lucro,
curando direttamente il
relativo procedimento.
L’esproprio non potrà essere
avviato senza aver valutato gli
interessi in gioco, valutando
anche con attenzione la
possibilità di ricorrere ad altri
strumenti organizzativi tali da
perseguire il miglioramento delle
condizioni di tutela e di
valorizzazione del bene.
Il ricorso all’esproprio diventa
legittimo solo nei casi in cui
costituisca una condizione
essenziale per migliorare le
condizioni di tutela del bene ai
fini della fruizione pubblica.
Nel caso che l’esproprio avvenga a favore di un
ente pubblico la competenza del Ministero è
limitata all’autorizzazione dell’esproprio e alla
dichiarazione di pubblica utilità. Spetta invece
all’ente interessato la prosecuzione del
procedimento e l’adozione dell’atto finale.
Mentre quando l’espropriazione avviene a
favore di persone giuridiche private senza fini di
lucro, il procedimento viene curato direttamente
dal Ministero.
L’art. 96 prescrive che possono
essere espropriati per causa di
pubblica utilità edifici ed aree
quando sia necessario per
isolare o restaurare beni culturali
immobili, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o
accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico,
facilitarne l’accesso.
Si riferisce cioè ad edifici ed aree
di per sé privi di interesse
culturale, ma che tuttavia
possono essere espropriati in
quanto strumento necessario ad
isolare o restaurare i monumenti.
Emerge dal testo della norma il
collegamento con la tutela
indiretta.
Con il cosiddetto vincolo indiretto
si attua una sorta di limitazione
del diritto di proprietà, risultando
compresso l’esercizio in merito al
potere di disposizione e di
godimento del bene.
L’espropriazione invece opera
direttamente sulla titolarità del
diritto di proprietà,
determinandone il trasferimento.
L’art. 97 prescrive che il
Ministero può procedere
all’espropriazione di immobili
al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o
ricerche per il ritrovamento di
beni culturali.
Questa espropriazione è diversa
dall’occupazione temporanea
prevista dall’art. 88 del Codice, in
quanto l’occupazione provoca
una temporanea sottrazione della
disponibilità del bene, l’esproprio
produce un trasferimento coattivo
della titolarità del bene
acquisendolo allo Stato o altro
ente espropriante.
Art. 98 – Dichiarazione di
pubblica utilità
La dichiarazione di pubblica
utilità costituisce il presupposto
per l’emanazione del decreto di
esproprio, che è l’atto che
produce il trasferimento coattivo
della proprietà del bene.
Abbiamo due fasi del
procedimento:
la prima fase consiste
nell’identificazione
dell’interesse di pubblica utilità
la seconda è diretta alla
traslazione della proprietà del
bene.
Il comma 1 dell’articolo 98
prevede che la dichiarazione
di pubblica utilità sia effettuata
con decreto ministeriale
oppure - nel caso che
l’esproprio avvenga per fini
strumentali - con
provvedimento regionale.
Nei casi in cui l’espropriazione
avvenga per fini strumentali
oppure per interesse
archeologico, l’approvazione
del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica
utilità.
Nel caso di esproprio di beni culturali l’indennità
consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe
in una libera contrattazione di compravendita
all’interno dello Stato.
Nei casi di esproprio ai fini strumentali o per
interesse archeologico si applicano le
disposizioni generali in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
Gli organi ministeriali che hanno
competenza in merito sono le direzioni
generali a seconda delle competenze:
alla Direzione per le antichità spetterà di
adottare i provvedimenti in materia di beni
archeologici
alla Direzione per il paesaggio, le belle
arti, l’architettura e l’arte contemporanee
spetterà di adottare i provvedimenti in
materia di beni architettonici, paesaggisti,
storico-artistici ed etnoantropologici
alla Direzione per gli archivi
spetterà di adottare i
provvedimenti in materia di beni
archivistici
alla Direzione per le biblioteche,
gli istituti culturali e il diritto
d’autore spetterà di adottare
provvedimenti in materia di beni
librari.