Transcript Lezione 5
5° Lezione La relazione finale; Il ruolo del Revisore nella “due diligence review”. La Relazione finale La Relazione finale rappresenta l’unico elemento tangibile per i terzi del lavoro di revisione. Rappresenta il risultato di sintesi ma è anche lo strumento di comunicazione verso l’esterno dei risultati emersi dal laborioso Processo di Revisione e, pertanto, necessita il rispetto di un format standard. Viene formulata dopo l’eventuale proposta di aggiustamenti suggeriti alla direzione. La Relazione finale: Struttura La relazione finale deve contenere la seguente struttura, articolata in paragrafi: Titolo; Destinatari; Identificazione dell’oggetto di revisione con evidenza delle responsabilità della direzione e del revisore; Descrizione della portata della revisione svolta; Espressione del giudizio; Firma; Data della relazione di revisione e sede del revisore. La Relazione finale: Titolo Deve sempre essere presente la dicitura “Relazione del Collegio dei Revisori ai sensi del D.L. 39/2010” (oppure del Revisore/Società di revisione). Sostituisce il vecchio titolo “Relazione di certificazione” che poteva generare dubbi interpretativi. La Relazione finale: Destinatario Deve essere indirizzata all’Assemblea dei soci (Revisione Legale) o altro richiedente (revisione volontaria). La Relazione finale: Oggetto della revisione In questo paragrafo deve essere sempre ben identificato l’oggetto della revisione. E’ opportuno che sia ben distinta la responsabilità dell’organo amministrativo (redazione) e dell’organo di controllo contabile (asseverazione). La Relazione finale: Descrizione della portata Questo paragrafo deve contenere dei richiami normativi (i Principi della Revisione seguiti) e deve specificare che si è ricorsi a: Analisi di coerenza; Determinazione del Rischio di Revisione (tre componenti) e della soglia di significatività prescelta; Ampiezza e tipologia di verifiche adottate (ispezioni, osservazioni, indagini, ecc); Elementi probativi raccolti. La Relazione finale: Espressione del giudizio Questo paragrafo contiene il risultato di tutta l’attività di revisione. Naturalmente, è diversamente formulato in funzione dei riscontri effettuati. Il giudizio può essere di 4 tipi: 1.Giudizio positivo (senza rilievi); 2.Giudizio con rilievi; 3.Giudizio avverso; 4.Giudizio impossibile da esprimere. In questo paragrafo va inserito anche il giudizio in merito alla coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio (rinvio). La Relazione finale: Espressione del giudizio positivo Il Revisore emette un giudizio senza rilievi quando ritiene che il bilancio è conforme ai principi contabili ed esprime correttamente la situazione patrimoniale, economica e dei flussi finanziari. Il Revisore potrà esprimere questo giudizio quando avrà adottato i Principi di Revisione ed avrà conseguito una ragionevole certezza in merito all’attendibilità delle poste esaminate mediante la raccolta di sufficienti elementi probativi. La Relazione finale: Espressione del giudizio con rilievi Il Revisore emette un giudizio con rilievi (o eccezioni) quando sono riscontrate alcune difformità anche se queste ultime non compromettono la sostanziale attendibilità del bilancio. E’ necessario che i rilievi vengano opportunamente segnalati, per esempio: Determinazione vita utile dei cespiti; Esigibilità dei crediti; Valore di realizzo delle rimanenze; Mancata risposta alla circolarizzazione (crediti e debiti); Mancata possibilità di accesso al conteggio di cassa, titoli, merci. La Relazione finale: Espressione del giudizio negativo Il Revisore emette un giudizio negativo quando sono riscontrate alcune difformità che compromettono l’attendibilità del bilancio. E’ necessario che il giudizio venga motivato circostanziando i risultati delle verifiche hanno determinato scostamenti significativi. La contemporanea presenza di difformità che singolarmente avrebbero potuto rappresentare semplici rilievi, comporta la formulazione di non attendibilità del bilancio. La Relazione finale: Impossibilità di espressione del giudizio Quando il Revisore non riesce a formare la sua opinion sul bilancio formula un giudizio di questo tipo. Si può verificare questa situazione, prevalentemente, quando: Si verifica l’impossibilità di svolgere adeguate verifiche per mancata collaborazione da parte dell’impresa; Si constatano numerose incertezze che il Revisore non riesce a dissipare (risposte vaghe e/o non convincenti). Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione Il nuovo dettato normativo obbliga il Revisore ad esprimere un giudizio anche in merito alla coerenza tra il bilancio sottoposto a verifica ed il contenuto della Relazione sulla gestione. Infatti, qualora gli indicatori di performance evidenziassero una situazione difforme da quella emersa durante il processo di revisione, una situazione del genere andrebbe segnalata. I parametri di valutazione sono gli stessi del giudizio di revisione. La “due diligence review” La traduzione letterale di questo termine è “verifica della dovuta diligenza”. In sostanza consiste in un processo articolato di attività che si pongono in essere in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende, pacchetti o rami). Il Revisore Legale trova spazio professionale anche per incarichi di “due diligence contabile” (financial due diligence). In sostanza, il Revisore è chiamato ad esprimere un parere sull’attendibilità dei bilanci (o altra documentazione contabile). Gli altri tipi di due diligence La legal due diligence; La tax due diligence; La strategic due diligence. L’attività di due diligence può essere svolta on site, oppure mediante allestimento di data room (fisica o virtuale). Gli obiettivi della due diligence contabile L’obiettivo di sintesi consiste nel fornire all’investitore un giudizio in merito all’attendibilità della documentazione dell’impresa target. In questo caso, il Revisore inizia un rapporto di consulenza a tempo, che dura fino alla data individuata del “closing”. Il risultato di questa fondamentale attività conferisce sicurezza alla base informativa utilizzata per la valutazione della bontà dell’operazione. La premessa di fondo è che la minimizzazione delle asimmetrie informative tra acquirente e venditore consente il riequilibrio del tavolo negoziale tra le parti. I destinatari della due diligence Investitori (acquisition due diligence); Venditori (vendor due diligence); Potenziali finanziatori dell’operazione (es. banche, fondi). Generalmente per le revisioni più complesse si costituisce un pool di professionisti esperti nelle materie contabile, fiscale, legale, aziendale e di estimo immobiliare. Il ruolo del Revisore Il Revisore, in un arco temporale predeterminato, svolge le varie tipologie di verifiche per comprendere l’attendibilità della contabilità. Il suo giudizio risulta fondamentale, poichè la valutazione del business si basa su stime derivate da dati storici (flussi) e sul valore delle grandezze stock (assets & liabilities). Pertanto, la fondatezza di questi dati rappresenta il presupposto per qualsiasi determinazione. Step procedurali Gli step della due diligence contabile sono generalmente i seguenti: Individuazione degli obiettivi di verifica, delle aspettative finali di informazione del committente, determinazione dei compensi e delle presenze eventuali in azienda; Lettera di intenti con la società target ed accordo confidenziale; Richiesta di documenti da esaminare ed incontro con consulenti e responsabili amministrativi; Esecuzione delle verifiche vere e proprie; Predisposizione della relazione finale (due diligence report) da discutere e consegnare al committente. Riservatezza La riservatezza è un aspetto fondamentale nei processi di financial due diligence. Perchè si acquisiscono informazioni riservate in merito alla combinazioni dei fattori che rappresentano I punti di forza aziendali. Perchè spesso è l’impresa concorrente che attiva questo processo e, laddove non intendesse procedere più all’accordo, potrebbe beneficiare delle informazioni riservate acquisite. Alcuni esempi di aggiustamenti più frequenti Individuazione di Costi/Ricavi non inerenti al business o inesistenti; Classificazione non adeguate di voci; Operazioni con entità correlate (transfer pricing) con potenziali differenze rispetto ai reali valori di mercato; Svalutazione del magazzino; Svalutazione dei crediti commerciali.