Presidente della Repubblica - diritto e comunicazione mat

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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
Giuseppe G. De Cesare
1. Alle origini della figura presidenziale
2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in
carica
3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica
4. La responsabilità del presidente della Repubblica
5. Il presidente della Repubblica nella prassi
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Giuseppe G. De Cesare
I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA
Capi di stato repubblicani:
• eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia,
Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania,
Slovacchia, Slovenia
• eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia,
Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria
Capi di stato monarchici:
Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito,
Spagna, Svezia
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Giuseppe G. De Cesare
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(ART. 83 COST.)
Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali
( tre delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato, tranne la Valle d’Aosta un solo delegato)
1°, 2°, 3° votazione
votazioni successive
maggioranza dei
due terzi dei
componenti
maggioranza
assoluta dei
componenti
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Giuseppe G. De Cesare
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
13 maggio 1999
1° scrutinio
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggior
anza dei
2/3
990
990
0
674
CIAMPI
707 VOTI
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
NAPOLITANO
10 maggio 2006
4° scrutinio
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza assoluta dei
componenti
1000
990
10
505
NAPOLITANO
dell’Assemblea
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Giuseppe G. De Cesare
543 VOTI
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Requisiti: un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e
goda dei diritti politici e civili (art. 84.1 Cost.)
• Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.)
• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art. 84.3
Cost.)
• Durata in carica: 7 anni, senza limiti alla rielezione (art. 85
Cost.)
• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del
Senato (art. 86.1 Cost.)
• Impedimento permanente: indizione dell’elezione del nuovo
presidente (art. 86.2 Cost.)
• Senatore di diritto a vita dopo la cessazione della carica, a
meno che non vi rinunzi (art. 59.1 Cost.)
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I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 87 Cost.
«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale»
• Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (rectius,
competenti: sent. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex
art. 89.2 Cost.) per tutti gli atti del presidente della Repubblica
– atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti
presidenziali in senso stretto)
– atti solo formalmente presidenziali (atti governativi)
– atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o
complessi)
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla rappresentanza esterna:
• accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
• ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle
Camere)
• dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere)
• effettua visite ufficiali all’estero
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:
• nomina i senatori a vita
• può convocare le Camere in seduta straordinaria
• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove
Camere
• può inviare messaggi alle Camere
• può sciogliere le Camere
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Giuseppe G. De Cesare
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione legislativa:
• promulga le leggi approvate dal Parlamento
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi
per una nuova deliberazione
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
del governo
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:
• conduce le consultazioni per la formazione del governo
• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i
ministri
• accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
• autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo
• emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
• nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
• ha il comando delle Forze armate
• presiede il Consiglio supremo di difesa
• emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
• procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a
seguito di referendum
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della sovranità popolare:
• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a
referendum
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale,
ordinaria e amministrativa:
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• può concedere la grazia e commutare le pene
• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro
gli atti amministrativi
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Giuseppe G. De Cesare
ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
• Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso
formalmente, in diversi casi sostanzialmente, obbligato
– es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata
dalle Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei decreti
presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a
far parte dell’ordinamento
• Attribuzioni che certamente riservano al presidente
uno spazio di valutazione discrezionale
– es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni
formali, di palese incostituzionalità o anche di merito); l’invio di messaggi alle
Camere
• Attribuzioni che si possono definire di altissima
valenza politica, in grado di influenzare se non
condizionare il circuito corpo elettorale-parlamentogoverno
– es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
I POTERI DEL DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente della Repubblica
Organo di coordinamento del
POTERE LEGISLATIVO
• Può inviare messaggi alle
Camere
• Indice le elezioni
• Può sciogliere le Camere
• Nomina 5 senatori a vita
• Autorizza il Governo a
presentare i disegni di legge
• Promulga le leggi ed emana
i decreti
• Può sospendere la
promulgazione di una legge
POTERE ESECUTIVO
POTERE GIUDIZIARIO
• Nomina il Presidente del
• Preside il Consiglio
Consiglio dei Ministri e i
Ministri
• Ratifica i trattati
internazionali
• Riceve i diplomatici
• Comanda le Forze Armate
• Presiede il Consiglio
Supremo di Difesa
• Dichiara lo stato di guerra
Superiore della Magistratura
• Può concedere la grazia e
commutare le pene
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Giuseppe G. De Cesare
LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 90 Cost.
«Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
• Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti
compiuti nell’esercizio delle funzioni (una sostanziale
irresponsabilità politica)
• Responsabilità del presidente per i reati di alto
tradimento e di attentato alla Costituzione (messa in
stato di accusa del Parlamento in seduta comune)
• Responsabilità del presidente per tutte le azioni
compiute fuori dell’esercizio delle funzioni (la questione
dell’improcedibilità)
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Reati presidenziali (art. 90 Cost.):
alto tradimento e attentato alla Costituzione
Comitato parlamentare
per i procedimenti di
accusa
archiviazione
relazione
(istruttoria)
Corte costituzionale
integrata
Parlamento in seduta
comune
(giudizio)
(messa in stato di
accusa)
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Giuseppe G. De Cesare
IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE
ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o
più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova
utili e interrogatorio dell’imputato
• Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari
parlamentari per l’accusa, avvocati del presidente per la difesa)
sulle risultanze dell’istruttoria e loro richieste
• Decisione finale in camera di consiglio
• Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura
massima prevista dalla legislazione vigente al momento della
commissione dei fatti, ed eventualmente delle sanzioni civili,
amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate al caso
• Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun
modo, ad eccezione delle ipotesi di revisione
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA
STRUTTURALMENTE AMBIGUA
• Il presidente della Repubblica come il «rappresentante
dell’unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo politico,
bensì di garanzia
• Il presidente della Repubblica come «uno dei protagonisti
di scelte fortemente incidenti sull’indirizzo politico»,
contropotere di influenza che opera come soggetto
autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di
partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
• Luigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase politica in cui il
funzionamento della forma di governo rassomigliava al modello britannico
• Giovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia sia di politica
estera sia di politica interna e in generale di indirizzo politico
• Antonio Segni e Giuseppe Saragat: un forte ridimensionamento di qualsiasi
velleità presidenzialista
• Giovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII legislatura,
costretto a dimettersi per scandali veri o presunti
• Sandro Pertini: il primo presidente dell’era mediatica che stabilì un rapporto
diretto con l’opinione pubblica, compiendo scelte innovative e assumendo
decisioni che incisero sull’indirizzo politico
• Francesco Cossiga: promotore di un cambiamento istituzionale, ma il tentativo,
anche a causa di alcuni suoi eccessi verbali, suscitò reazioni aspre, fino all’avvio
di un procedimento per la messa in stato d’accusa
• Oscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi potenzialità della figura
presidenziale durante le drammatiche legislature XI e XII
segue
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
• Carlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha
mantenuto con tale costanza una così alta popolarità e
anche la fiducia delle forze politiche, tra i contributi
maggiori la scelta di non innovare la prassi del
mandato unico, insieme alla sua serena
determinazione nell’assecondare la trasformazione in
senso maggioritaria della forma di governo
• Giorgio Napolitano: il secondo presidente dell’epoca
maggioritaria, non ha mancato di assumere frequenti
prese di posizione attraverso ripetute esternazioni e, in
tutte le più delicate decisioni, sembra voler
deliberatamente accentuare la propria responsabilità
diffusa, oltre che svolgere una funzione di pedagogia
costituzionale
Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare
IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE
CAMERE
Art. 88 Cost.
• obbligo di consultare previamente i presidenti delle due
Camere (parere non vincolante)
• divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente
(c.d. semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)
• Lo scioglimento come potere governativo (all’inglese)
• Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei
principali partiti
• Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale
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Giuseppe G. De Cesare
I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953*
• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958
• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963
• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968
• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006
• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-2008, XVI leg. 2008*Scioglimento anticipato del Senato, per ricondurre la sua durata a quella della Camera.
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LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI
ANNI NOVANTA
• 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento,
contro l’avviso di larga parte dei parlamentari, sia perché
era stata varata una nuova legge elettorale sia perché
aveva giudicato, in base alle elezioni amministrative, che
fosse radicalmente mutato il quadro politico
• 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo
scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi
• 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere ritenendo
che le condizioni di parità fra le forze politiche, che aveva
ritenuto insufficienti un anno prima, si fossero ristabilite
• 1997-1998: il presidente Scalfaro non usò ed anzi
escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi
andò per due volte in crisi
segue
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• febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo
le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la
volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare
la legislatura e rinviò il governo alle Camere
• gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la
sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un
tentativo, affidato al presidente del Senato, di vedere se vi
fosse la possibilità di un nuovo governo «funzionale
all’approvazione» di una riforma elettorale, poi, registrato il
mancato accordo fra maggioranza e opposizione,
procedette allo scioglimento senza esitazioni, dopo soli 22
mesi di legislatura
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