LE FONTI DI CIVIL LAW

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LE FONTI DI CIVIL LAW
o
1
• Codificazione come carattere tipico dei
modi di produzione giuridica nei sistemi di
civil law- Presenza anche in esperienze
con prevalente carattere di common law
2
• Modello francese (codice come raccolta
sistematica e razionale, con ruolo
marginale per il giudice e l’interprete in
genere
• Modello tedesco (il codice come
espressione dello spirito del popolo
sistematizzato con la metodologia tratta
dal diritto romano. Ruolo importante per il
giudice e l’interprete in genere)
3
• Crisi della codificazione con il passaggio dallo
Stato liberale monoclasse allo Stato democratico
pluriclasse
• Necessità di interventi specifici per tutelare la
realtà del pluralismo sociale. Tutela della parti
deboli. Nascita della legislazione speciale
• Caoticità della legislazione. Ritorno al modello
codicistico nella realtà attuale (codice delle
comunicazioni elettroniche, degli appalti ecc.)
4
• Crisi anche della legge come fonte suprema
unica a competenza generale
• La legge ora ha, in presenza della costituzione
come fonte superiore e fonte sulle fonti:
a) carattere residuale (in connessione a fonti
speciali primarie, in base al principio di
competenza): Italia
b) Competenze tipiche e tassative (Francia artt.34
e 37 cost. del 1958)
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• Le regole sulla risoluzione delle antinomie
e sull’interpretazione sono collocate, nei
sistemi a civil law, a livello di fonti primarie
• A livello costituzionale si trova in genere
solo il principio dell’irretroattività della
legge penale e non quello
dell’irretroattività in genere (rilevanza di
altri parametri costituzionali (ad es. art.3
cost. in Italia)
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• Riserva di legge
Riserve assolute e relative
Riserve semplici e rinforzate
Riserva materiale: la materia può essere
disciplinata solo dalla legge parlamentare
formale: la materia può essere disciplinata
anche da un atto con forza equiparata a
quella di legge (ad es. decreto legislativo
in Italie, anche in materia penale)
7
Le metamorfosi della legge:
a)Leggi provvedimento: adesione alle
esigenze dello Stato sociale
b) Leggi di bilancio e finanziarie:discipline
speciali intese ad assicurare il controllo
governativo sulle dinamiche della spesa
pubblica (Francia e Germania)
8
•
a)
b)
c)
Il procedimento legislativo:
Iniziativa
Discussione ed approvazione
Integrazione dell’efficacia e controlli
esterni
9
•
Due modelli nella regolazione del
procedimento legislativo:
a) Costituzione solo disciplina di principio e
regolamento parlamentare nel dettaglio
(Italia)
b) Costituzione nel dettaglio con controllo di
costituzionalità dei regolamenti
parlamentari (Francia)
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• INIZIATIVA
a)Modelli che prevedono solo iniziativa
parlamentare e governativa
b) Modelli che prevedono anche altri titolari
del potere di iniziativa (popolo, enti,
formazioni sociali)
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• Fase di approvazione-costitutiva:
Tre letture: annuncio-presa in
considerazione,esame in
commissione,approvazione da tutta
l’assemblea.
Commissioni:ruolo marginale (GB), ruolo
anche decisionale (Italia e Spagna)
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Procedimento e bicameralismo:
Bicameralismo perfetto (Italia)
Bicameralismo imperfetto (Francia
Germania)
Monocameralismo temperato (GB)
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Ruolo del Capo dello Stato nel
procedimento legislativo:
a) Iniziativa (ad es. Polonia, Russia)
b) Controllo in sede di iniziativa attribuita ad
altri organi (ad es. Italia )
c) Promulgazione o sanzione
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• In sede di promulgazione in Capo dello
Stato può valutare la deliberazione
parlamentare dando poi luogo ad un
A)Rinvio
b) Veto
Generalmente il primo è meno penetrante
del secondo ed è più facilmente superabile
16
•
In ogni caso non è data possibilità di
arresto definitivo del procedimento
legislativo:
a) Superabilità a magg. Semplice
b) “
a magg. Assoluta
c) “
a magg.qualificata
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• Ampiezza della valutazione:
a) Esistenza giuridica dell’atto
b) Legalità costituzionale
c) Opportunità sul piano anche politico
• Peculiarità del modello Usa:
Pocket Veto e Consenso tacito
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• Definizione di fonti atipiche o leggi rinforzate:
Leggi che seguono una procedura diversa da
quella della legge ordinaria, ma con riferimento
ad una materia specifica indicata dalla
costituzione (applicazione del principio di
competenza).
Quindi non basta un aggravamento della
procedura perché si configuri tale categoria di
fonti