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Settore Verifica Certificazione e Ricerca I N ATTREZZATURE DI LAVORO: LE PROCEDURE OPERATIVE PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Dott. Ing. Massimiliano Faiella A I L NAPOLI - 20 FEBBRAIO 2014 ACEN - NAPOLI APPROCCIO TRADIZIONALE ASSENZA DELLE DIRETTIVE EUROPEE SOGGETTO ISTITUZIONALE ASL, ISPETT. LAVORO, ECC VERBALE LEGISLAZIONE E/O NORMATIVA NAZIONALE SICUREZZA ISTITUZIONALE CONTROLLO PERIODICO NUOVO APPROCCIO PRESENZA DELLE DIRETTIVE EUROPEE SOGGETTO NON ISTITUZIONALE DATORE DI LAVORO, COSTRUTTORE, COMMITTENTE, ECC. ANALISI DEI RISCHI PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGISLAZIONE DI RECEPIMENTO, NORME ARMONIZZATE SICUREZZA AUTODICHIARATA CERTIFICAZIONE CE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DEL MERCATO Nuova Direttiva Macchine DIRETTIVA 2006/42/CE DEL 17 MAGGIO 2006 PUBBLICATA SULLA GUUE 09/06/06 RECEPIMENTO DECRETO LEGISLATIVO 17/2010 DEL 27 GENNAIO 2010 Nuova Direttiva Macchine Il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati dalla utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di costruzione nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. Il principio di integrazione della sicurezza prevede nell’ordine: •eliminazione dei rischi in fase progettuale •riduzione dei rischi in fase progettuale •adozione di protezioni o dispositivi di sicurezza •evidenziazione (nelle istruzioni) dei rischi residui non eliminabili Basandosi su queste considerazioni il primo gennaio 1993 è stata emanata la prima direttiva comunitaria relativa alle macchine che interessa sia la produzione e la commercializzazione delle macchine che la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle attività lavorative ai fini della prevenzione infortuni. progettista utilizzatore Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischio meccanico - macchine e attrezzature Nuova Direttiva Macchine La Direttiva Macchine rappresenta, quindi, dal punto di vista tecnico un insieme di nuove regole per la produzione delle macchine e dal punto di vista amministrativo un nuovo insieme di adempimenti burocratici da soddisfare al momento della loro commercializzazione. In sintesi la Direttiva Macchine prescrive che una macchina, per poter essere immessa sul mercato della UE, debba: •Risultare accettabilmente sicura (rispetto dei RES con analisi rischi e conseguente applicazione di norme tecniche) •Essere costruita sulla base di un progetto tecnico disponibile in caso di contestazione (fascicolo tecnico) •Essere riconoscibile (targa costruttore e marcatura CE) •Essere accompagnata da un libretto (manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione) •Essere garantita da una assunzione di responsabilità da parte del fabbricante (dichiarazione di conformità). Questa direttiva, recepita in Italia con D.P.R. 459/96, è entrata in vigore il 21 settembre 1996. La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima che i prodotti ad essa collegati siano commercializzati e messi in servizio, salvo il caso in cui direttive specifiche dispongano altrimenti La marcatura CE sui prodotti è una dichiarazione della persona responsabile che il prodotto È conforme a tutte le disposizioni comunitarie applicabili È stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso LE MACCHINE DA UFFICIO Macchine Nuove marcate CE Documentazione che deve predisporre il Costruttore per commercializzare e immettere sul mercato una Macchina DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Direttiva macchine) Dichiarazione per le macchine destinate ad essere inserite in altre macchine e non funzionanti in modo indipendente Fabbricante : ................................................................................................................................... .......... Indirizzo : ................................................................................................................................... ........... Dichiara che: ................................................................................................................................... .......... (Descrizione del macchinario : tipo, modello, serie, ecc.) – è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla direttiva 89/392 CEE, e successivi emendamenti; – è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive ...................................................................... (da menzionarsi solo ove appropriato) e che – sono state applicate le seguenti norme armonizzate: (da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono state applicate in toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate); ........................................................................................................................ – sono state applicate le seguenti norme e specifiche tecniche nazionali: (da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono state applicate in toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate). ........................................................................................................................ Inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporato e di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle disposizioni della direttiva 89/392 CEE e successivi emendamenti (direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE) ; vale a dire fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione non formi un corpo unico con la macchina finale. Luogo e data: ..................................................... Firma: ................................................ (Nome completo e identificazione della persona con facoltà di firma): .................................................... LE MACCHINE DA UFFICIO Macchine Nuove marcate CE Documento che rimane a disposizione delle Autorità investite dell’attività di sorveglianza del mercato delle macchine; ISPESL Documentazione che deve essere a disposizione degli acquirenti ad esempio DATORI DI LAVORO DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Direttiva macchine) Dichiarazione per le macchine destinate ad essere inserite in altre macchine e non funzionanti in modo indipendente Fabbricante : ............................................................................................................................................. Indirizzo : .............................................................................................................................................. Dichiara che: ............................................................................................................................................. (Descrizione del macchinario : tipo, modello, serie, ecc.) – è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla direttiva 89/392 CEE, e successivi emendamenti; – è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive ...................................................................... (da menzionarsi solo ove appropriato) e che – sono state applicate le seguenti norme armonizzate: (da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono state applicate in toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate); ........................................................................................................................ – sono state applicate le seguenti norme e specifiche tecniche nazionali: (da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono state applicate in toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate). ........................................................................................................................ Inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporato e di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle disposizioni della direttiva 89/392 CEE e successivi emendamenti (direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE) ; vale a dire fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione non formi un corpo unico con la macchina finale. Luogo e data: ..................................................... Firma: ................................................ (Nome completo e identificazione della persona con facoltà di firma): .................................................... Nuova Direttiva Macchine Perché una nuova direttiva Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, considerato che: Si sono riscontrati •forti cambiamenti sia nell’ambito tecnologico che commerciale •significativo aumento del numero di macchinari immessi sul mercato della UE provenienti da paesi extracomunitari È diventato necessario •provvedere alla inclusione nell’ambito di applicazione della Direttiva Macchine di attrezzature che ricadevano nell’ambito di applicazione di altre direttive di prodotti •provvedere alla inclusione nell’ambito di applicazione della Direttiva Macchine di attrezzature che erano escluse dall’ambito di applicazione di tutte le direttive di prodotto •fare chiarimento sulle esclusioni di alcune macchine dall’ambito di applicazione della Direttiva Macchine. Nuova Direttiva Macchine Perché una nuova direttiva •inserire RES relativi a nuove categorie di macchine e alla evoluzione tecnologica •rivedere l’elenco delle macchine in allegato IV •dettare nuovi criteri minimi, adeguandoli a quelli riportati nelle altre direttive, per la notifica degli organismi •determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva. ha emanato la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) il 17 maggio 2006 Macchine e attrezzature di lavoro LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Macchine e attrezzature di lavoro LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Macchine e attrezzature di lavoro LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Macchine e attrezzature di lavoro LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Macchine e attrezzature di lavoro LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Macchine e attrezzature di lavoro LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Nuova Direttiva Macchine Quasi macchine Sono incluse nella direttiva ma non con la stessa dignità delle macchine Non devono essere marcate CE Ad esse non si applica la clausola di salvaguardia Nuova Direttiva Macchine Quasi macchine Il fabbricante prima della immissione sul mercato deve elaborare: 1. Una documentazione tecnica diversa dal fascicolo tecnico 2. Dichiarazione di incorporazione 3. Istruzioni di assemblaggio 4. Dichiarazione di rispondenza solo ai RES soddisfatti Nuova Direttiva Macchine Immissione sul mercato macchine - messa in servizio Accertarsi che siano soddisfatti i RES all.I Accertarsi che sia disponibile fascicolo tecnico all. VII A Fornire istruzioni Espletare appropriate procedure di valutazione della conformità art.12 Redigere dichiarazione di conformità all.II parte 1 sez. A Apporre marcatura CE art.16 Nuova Direttiva Macchine Norme armonizzate Le norme armonizzate pubblicate sulla GUUE ai sensi della 98/37CE non conferiscono automaticamente la presunzione di conformità alla nuova direttiva Esse saranno revisionate e si prevede la loro pubblicazione sulla GUUE come norme armonizzate ai sensi della 2006/42/CE entro la fine del 2009 Per le procedure di valutazione della conformità si rimanda agli allegati VIII, IX, X Nuova Direttiva Macchine Immissione sul mercato - Quasi macchine Accertarsi prima della immissione sul mercato che 1. sia preparata la pertinente documentazione ( all. VII B ) 2. siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio ( all. VI ) 3. sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione ( all. II parte 1 sez.B ) 4. Le istruzioni e la dichiarazione fanno parte del FT della macchina finale Nuova Direttiva Macchine MARCATURA deve essere apposta su tutti i prodotti inclusi nello scopo ( anche per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: catene funi cinghie) deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante nel caso di regime di “Garanzia Di Qualità Totale “ deve essere seguita da numero di identificazione di ON non deve essere applicata sulle quasi macchine LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE INTRODOTTE SANZIONI Dipartimento Territoriale di Palermo – Dott. Ing. F. Amaro Macchine e attrezzature di lavoro Nuova Direttiva Macchine MODIFICA DELLA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16 CE Introduzione del termine “supporto del carico” al posto di “cabina” Ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s e ascensori di cantiere ricadono ora nel campo di applicazione della nuova DM Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO I Considerazioni generali Nella direttiva 98/37 i termini “rischio” e “pericolo” vengono usati indifferentemente per la traduzione di “hazard” Nella nuova direttiva è stato razionalizzato l’uso dei termini “risk” (rischio) e “hazard” (pericolo) “pericolo” : potenziale fonte di lesione o danno alla salute “rischio” : combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno alla salute che possano insorgere in una situazione pericolosa Per la valutazione dei rischi è stata pubblicata la norma UNI EN ISO 14121-1-2007 che sostituisce la UNI EN 1050 Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO I RES Inclusione dei res relativi a: Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici Macchine portatili a carica esplosiva per fissaggio e ad impatto (pistole sparachiodi pistole per macellazione e marchiatura) Modifiche ai res parte 4 (sollevamento) parte 6 (sollevamento persone) per tener conto dell’introduzione di ascensori cantieri e ascensori con velocità < 0,15 m/s Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO II Dichiarazione di conformità La dichiarazione II A è per tutti i prodotti elencati nello scopo (anche i componenti di sicurezza) tranne le “quasi macchine”: Deve essere indicato nome ed indirizzo della persona stabilita nella Comunità autorizzata a costituire il fascicolo tecnico L’identificazione della macchina deve essere precisa: il collegamento tra macchina e dichiarazione non si deve prestare a fraintendimenti Sono ammessi solo i riferimenti alle direttive europee pertinenti e non i riferimenti alle normative nazionali di recepimento Macchine e attrezzature di lavoro Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO II Dichiarazione di incorporazione La dichiarazione di incorporazione è per “quasi macchine”: Deve essere indicato nome ed indirizzo della persona stabilita nella Comunità autorizzata a costituire il fascicolo tecnico L’identificazione delle “quasi macchine” deve essere precisa E’ facoltà del fabbricante applicare e rispettare uno o più RES Il fabbricante della macchina finale deve conoscere quali RES sono stati applicati e rispettati Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO III Marcatura CE Deve essere apposta vicino al nome del fabbricante usando la stessa tecnica Seguita dal numero di identificazione del ON quando è applicata la procedura di garanzia qualità totale Macchine e attrezzature di lavoro LA MARCATURA CE Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, il “marchio” CE e almeno le seguenti indicazioni: 1. 2. 3. 4. Nome del fabbricante e suo indirizzo Designazione della serie o del tipo Eventualmente numero di serie (potrebbe essere un unico esemplare) Anno di costruzione In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza dell’esercizio, p. e. : Frequenza massima di rotazione di organi, Diametro massimo di utensili Massa Ecc. Macchine e attrezzature di lavoro Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO IV Esclusioni Motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori in sotterranei Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici Inclusioni Tutti i blocchi logici con funzione di sicurezza Macchine portatili a carica esplosiva per fissaggio e ad impatto (pistole sparachiodi pistole per macellazione e Marchiatura) Per le macchine in Allegato IV in alternativa alle procedure già previste è stata introdotta la possibilità di operare in regime di “Garanzia Di Qualità Totale “ secondo un sistema approvato da un ON Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO V Elenco indicativo dei componenti di sicurezza che può essere aggiornato Tutti i blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza sono in all. IV Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO VI Quasi-macchine Le istruzioni per assemblaggio devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute devono essere redatte in una lingua ufficiale della UE concordata tra le parti commerciali Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO VII Fascicolo tecnico macchine E’ richiesta l’intera documentazione relativa alla VR - la vecchia direttiva richiedeva solo la descrizione delle soluzioni adottate Per la compilazione della documentazione relativa alla VR sono utili strumenti la norma UNI EN ISO14212-1 (sostituisce la UNI EN 1050) e il rapporto tecnico ISO/TR 14121-2-2007 Sono richieste dichiarazione di incorporazione e istruzioni di assemblaggio di quasi-macchine incorporate nella macchina finale Deve contenere risultati/relazioni delle prove/ricerche effettuate Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO VII Documentazione quasi-macchine È denominata “documentazione tecnica pertinente” per distinguerla dal “fascicolo tecnico” per le macchine Deve essere compilata quando uno o più RES sono applicati e soddisfatti Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO VIII Valutazione conformità con controllo interno Procedura per macchine non all. IV Può essere applicata a macchine all. IV costruite nel rispetto di norma armonizzata Il fascicolo tecnico è lo stesso richiesto per esame CE di tipo È stata esplicitata la necessità di controllo interno sulla fabbricazione di prodotti Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO IX Esame CE di tipo Procedura secondo la quale un ON verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina in all. IV soddisfa i RES Il FT da elaborare è lo stesso di quello richiesto per la normale valutazione di conformità Certificato e documentazione devono essere conservati per 15 anni dalla data di emissione La validità del certificato è di 5 anni Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO X Garanzia qualità totale Nuova possibilità di certificazione per macchine in all.IV come già previsto da direttiva ascensori Il FT uguale a macchine in all.IV serve a verificare la capacità del fabbricante di compilare il documento per quella specifica categoria di macchine L’idoneità di documenti relazioni e test contenuti per l’accertamento della conformità Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO XI ON I criteri minimi per la notifica sono più specifici e adeguati a quelli delle altre direttive Gli ON ai sensi della 98/37 devono essere nuovamente notificati ai sensi della nuova direttiva sulla base di questi criteri minimi Nuova Direttiva Macchine ALLEGATO XII Tavola di concordanza tra direttiva 98/37 e direttiva 2006/42/CE D.Lgs 81/08 Art. 71 c.11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati ….. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, MODIFICHE ALL’ ART. 71 COMMA 11 I SESSANTA GIORNI DI CUI SOPRA SONO STATI PORTATI A 45. IL DATORE DI LAVORO PER LE VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIME PUO’ AVVALERSI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVETI ABILITATI Macchine e attrezzature di lavoro D.Lgs 81/08 Art. 71 c.12 Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. D.M.11/04/2011 In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro. Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08. Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive alla prima il soggetto titolare è l’Arpa o l’ASL.La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA Ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.3.2 dell’allegato II del D.M. 11 aprile 2011, è requisito essenziale per l’effettuazione della verifica che siano messi a disposizione del verificatore il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazione stesse (quali pesi, imbracature) nonché la seguente documentazione: - Libretto delle verifiche rilasciato dall’Enpi oppure dall’INAIL / ISPESL ovvero per apparecchi a marchio CE , rientranti nel regime applicazione della Direttiva Macchine (DPR 459/96), copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all’ISPESL/INAIL. - Verbali delle precedenti verifiche periodiche eseguite da ARPA / A.S.L. / SOGETTI ABILITATI. - Manuale di installazione, uso e manutenzione. - Registro di controllo ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 3.2.3 dell’Allegato II del DM 11.04.11 (in caso di gru mobili, gru trasferibili, ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato messe in esercizio da oltre 20 anni). OPERAZIONI DI VERIFICA Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro. Verranno effettuate anche le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. L’indagine supplementare e l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. D. M. 11 APRILE ALLEGATO II P.TO 3.1 Nuova Direttiva Macchine Impianti di sollevamento prime verifiche effettuata dal Dipartimento ISPESL di Napoli anno 2012 900 802 772 800 700 600 to tale 500 po s itiv e 400 n eg ativ e 300 200 30 100 0 VERIFIC HE EFFETTU A TE Nuova Direttiva Macchine Segnalazione provenienti dalla Campania n° 1 10/04/1998 omesso 2 19/04/2005 omesso 3 13/05/2005 omesso Tipo Macchina macchina per produzione di articoli in vetro soffiato Piattaforma di lavoro elevabile SEMOVENTE TELESCOPICA con macchina da stampa flessografica 4 15/06/2005 omesso 5 27/06/2005 6 IDPratica data Nome Costruttore Modello Macchina Alimentatore ad aspirazione+ Soggetto Segnalante Mortale FALSO Non Mortale Esito VERO NON CONFORME FALSO CONFORME SEL 17LJX - D VERO OFELIA 1600/6 FALSO VERO NON CONFORME trapano a colonna RAG 25 L FALSO VERO RESA CONFORME omesso confezionatrice automatica SCORPION E FALSO VERO CONFORME 13/07/2005 omesso Rotativa rotocalco R960 FALSO VERO RESA CONFORME 7 25/05/2007 omesso VERO NON CONFORME 12/11/2007 omesso 9 12/11/2007 omesso 10 22/02/2008 omesso TRK 10 piattaforma aerea EAGLE 3526 Pressa eccentrica P120-R Pressa eccentrica spaccapelli per Spaccapelli per materiale grezzo materiale grezzo FALSO 8 Trivella Piattaforma di lavoro elevabile MONTATA SU VEICOLO 11 22/11/2000 omesso Linea di carico scarico forni 12 21/03/2002 omesso compattatrice 13 18/02/2003 omesso 14 23/09/2004 omesso Confezionatrice verticale Accoppiatrice (per produzione sacchetti di plastica) 15 23/09/2004 omesso 16 17/11/2004 omesso impianto di piegatura Casemaker - impianto per taglio stampa e fustellatura cartone 17 13/01/2010 omesso 18 13/01/2010 omesso VERO FALSO FALSO VERO FALSO VERO PARERE NON ESPRIMIBILE FALSO VERO UNICO ESEMPLARE ECOROLL FALSO VERO NON CONFORME Olimpa 4 BC ECO CONVERT Junior ROBOT FUTURA 2M FALSO VERO NON CONFORME FALSO VERO RESA CONFORME 3100 T FALSO VERO RESA CONFORME Arrotolatore automatico WZA3 Termocoesionatore FALSO VERO Ponte Sviluppabile ABC 110/130LS FALSO FALSO FALSO FALSO CONFORME Nuova Direttiva Macchine 18 18 16 14 to tale 12 c o n fo r m i 10 n o n c o n fo r m i 8 r es i c o n fo r m i 5 6 4 2 3 4 in attes a di es am e 4 pr o to tipo 1 0 ac c er tam en ti tec n ic i C am pan ia 1 n o n g iu dic abile Nuova Direttiva Macchine Caratteristiche macchina: Ponte sviluppabile per ispezione strutture viadotti autostradali Anno di costruzione 2007 Descrizione macchina La macchina è costituita da un carro semovente sul cui pianale posteriore è montato il ponte che in posizione di trasporto è completamente Ripiegato; mentre in posizione di lavoro si sviluppa sul fianco destro del camion. Nuova Direttiva Macchine Schema macchina con navicella in posizione di lavoro: sottoponte Nuova Direttiva Macchine Traslazione della macchina con operatore in navicella Ponte sviluppabile per ispezione viadotti Nuova Direttiva Macchine Composizione macchina: • Contrappeso fisso di bilanciamento del momento ribaltante • Torretta verticale collegata al controtelaio a mezzo di ralla di base girevole • Contrappeso girevole collegato al fulcro • Braccio incernierato al fulcro e sollevabile a mezzo di cilindri oleodinamici • Traliccio di guida per lo scorrimento verticale della torre • Alla torre è collegata la navicella a mezzo una ralla girevole • Costituita da una parte fissa lunga 6.00 mt ed una estensibile di 6.00 mt Nuova Direttiva Macchine Non conformità riscontrate RES 1.6.2 direttiva EN 280 P.to 5.6.2 Altezza parapetto sbalzo navicella pari ad 1.04 mt Accesso ai posti di lavoro ed ai punti di intervento utilizzati per la manutenzione (2006/42 CE) La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l’ accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti di intervento (98/37 CE) Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle etc) che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione Nuova Direttiva Macchine Commento: Dalla nuova direttiva sono stati eliminati tutti gli esempi riportati nel vecchio allegato I atti a rendere più comprensibili i RES in quanto si è ritenuto opportuno che gli esempi specifici potessero essere fuorvianti o riduttivi. Caso specifico: L’ altezza del parapetto della navicella è di mt. 1.04 in difformità da quanto disposto dalla norma specifica per i ponti sviluppabili EN 280 (norma di tipo C) che a p.to 5.6.2 stabilisce la suddetta altezza pari a 1.10 mt Nuova Direttiva Macchine Nuova Direttiva Macchine Altezza parapetto non conforme Nuova Direttiva Macchine Non conformità riscontrate RES 4.2.1.4 direttiva EN 280 P.to 5.4.1.2 Assenza di sistema rilevamento del carico Le macchine con un carico massimi di utilizzo pari a 1000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari ad almeno 40000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi del carico in caso di: sovraccarico della macchina di carico massimo di utilizzazione sia per il di eccesso superamento dei momenti dovuti a tali carichi Nuova Direttiva Macchine EN 280 P.to 5.4.1.2 Il sistema di rilevamento del carico ……deve evitare qualsiasi movimento normale della piattaforma di lavoro nella posizione stazionaria di lavoro dopo il raggiungimento del carico nominale e prima del superamento del 120% del carico nominale Nuova Direttiva Macchine Tabelle di carico Prova di carico Nuova Direttiva Macchine Ribaltamento autogrù causato dal cedimento del terreno al di sotto degli stabilizzatori della macchina. Nuova Direttiva Macchine Nuova Direttiva Macchine Carico che ha provocato il Ribaltamento dell’ autogrù Nuova Direttiva Macchine Stabilizzatore danneggiato a seguito del ribaltamento dell’ autogrù Nuova Direttiva Macchine LE MACCHINE DA UFFICIO Macchine Nuove marcate CE Distruttore di documenti di carta Pressa chiuditrice elettrica per rilegatura RISCHIO PREVALETEMENTE MECCANICO Direttiva Macchine 98/37/CE Recepita in ITALIA con il DPR 459/96 Timbratrice elettrica RISCHIO PREVALETEMENTE ELETTRICO Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE Taglierina a mano I PRODOTTI SIANO SICURI DLGS 21 maggio 2004, n.172 Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. LE MACCHINE DA UFFICIO Macchine Nuove marcate CE ANNO DELLA SEGNALAZIONE 1999 n.i. 266/i MACCHINA Distruttore di documenti di carta SOGGETTO SEGNALANTE Servizio Ispezione del Lavoro A SEGUITO DI INFORTUNIO NON CONFORMITÀ RILEVATE SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO RES 1.1.2 – Principi di integrazione della sicurezza La fessura di introduzione della carta presente nella tramoggia di alimentazione permette l’accesso agli arti superiori RES 1.4.1 – Requisiti generali Il riparo non è in grado di sopportare le sollecitazioni prevedibili RES 1.7.3 – Marcatura Non è chiaro l’anno di costruzione della macchina ESITO DELL’ACCERTAMENTO RES 1.7.4 – Istruzioni per l’uso La traduzione che accompagna il manuale è insufficiente ISPESL Conforme perché la tramoggia è ad una distanza dalla zona pericolosa non minore a quella prevista dalla EN 294 Conforme durante l’uso prevedibile a sopportare le sollecitazioni senza subire deformazioni che ne modifichino la geometria. NON Conforme perché Conforme perché le l’anno di costruzione e carenze riguardano indicato dal numero di serie solo la traduzione che seguito da una lettera e accompagna il manuale quindi non comprensibile in originale LE MACCHINE DA UFFICIO n.i. 352/i Macchine Nuove marcate CE ANNO DELLA SEGNALAZIONE 2002 A SEGUITO DI INFORTUNIO SOGGETTO SEGNALANTE MACCHINA Pressa chiuditrice elettrica per rilegatura Dipartimento Provinciale del Lavoro NON CONFORMITÀ RILEVATE DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL LAVORO RES 1.4.2.2 B – Protezioni mobili del tipo B RES 1.4.1 – Requisiti generali Il riparo non è in grado di impedire il passaggio delle dita dell’operatore ESITO DELL’ACCERTAMENTO La persona esposta può accedere agli elementi mobili in movimento ISPESL La macchina è risultata essere NON RISPONDENTE a quanto previsto ai punti 1.4.1 e 1.4.2.2 B in quanto le distanze tra l’organo in movimento (barra di chiusura spirale) e le aperture a feritoia lasciate dal riparo mobile interbloccato e/o dalla fotocellula sono inferiori a quelle previste dalla UNI EN 294 LE MACCHINE DA UFFICIO Macchine Nuove marcate CE Verificare: RISCHIO PREVALETEMENTE ELETTRICO Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 1. Marcatura CE; 2. Manuale d’uso e manutenzione; 3. Integrità del cavo di alimentazione; 4. Idoneità della spina di alimentazione; 5. Se utilizza spina schuko utilizzare la presa adatta; 6. In fase di manutenzione staccare l’apparecchio dall’alimentazione; 7. Non trasportare l’apparecchio per il cavo di alimentazione. Il marchio CE può trovarsi anche disposto sullo scatolo di imballaggio, sul manuale d’uso e manutenzione sulla busta di cellophane di contenimento del prodotto. La dichiarazione di conformità non segue il prodotto ma è a disposizione delle autorità di sorveglianza LE MACCHINE DA UFFICIO Macchine Nuove marcate CE Verificare: RISCHIO DA TAGLIO DLGS 21 maggio 2004, n.172 Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 1. Manuale d’uso e manutenzione; 2. Che non vengano rimossi durante l’uso i dispositivi di protezione; 3. Usarla secondo le indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione a) PRODOTTO: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; Nuova Direttiva Macchine Esempio applicativo 2006/42/CE Marcate D. Lgs. 27/01/2010 n° 17 recepimento 2006/42/CE Fascicolo tecnico Marchio CE Manuale d’uso e manutenzione NON marcate Allegato V e VI del D.Lgs. 81/2008 Parte I allegato V REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO Parte II allegato V PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE Allegato VI Dichiarazione di conformità del fabbricante Allegato VI DLgs.81/2008 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Attestato di conformità Istruzioni per l’uso Nuova Direttiva Macchine 1.7.4. Istruzioni per l'uso a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni: 1.7.4. Istruzioni Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. … Omissis … 1.7.4.1. Principi generali di redazione c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni d) una descrizione generale della macchina; 1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. … OMISSISS … Nuova Direttiva Macchine Il rischio con parti in movimento Micro - interruttore FACILMENTE ELUDIBILE 1.7.4.1- CONNESSO Principi generali di redazione 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. L’uso di una macchina e/o di una attrezzatura di lavoro può comportare l’esposizione a rischi di tipo fisico. In particolare: RISCHIO MECCANICO; RISCHIO ELETTRICO; RISCHIO TERMICO; RISCHIO DA RUMORE; RISCHIO DA VIBRAZIONI; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il RISCHIO MECCANICO è caratterizzato dall’insieme dei fattori fisici che possono provocare una lesione per l’azione meccanica di componenti della macchina, di attrezzi, di parti o materiali solidi o fluidi espulsi. All’origine dei fenomeni pericolosi di questa natura troviamo soprattutto: ELEMENTI DI TRASMISSIONE (pulegge, cinghie, ingranaggi,..) ELEMENTI LAVORATORI (utensili da taglio, punte,...) ORGANI DI COLLEGAMENTO Dipartimento Territoriale di Napoli Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischio meccanico - macchine e attrezzature ALLA LORO FORMA (elementi taglienti, spigoli vivi, parti di forma aguzza,..) ALLA LORO POSIZIONE RELATIVA (creazione di zone di schiacciamento, di taglio, di trascinamento,… se in movimento) ALLA LORO MASSA E STABILITA’ (energia potenziale di elementi che possono spostarsi sotto l’effetto della gravità) ALLA LORO MASSA E VELOCITA’ (energia cinetica di elementi in movimento controllato o incontrollato) ALLA LORO ACCELERAZIONE ALLA INSUFFICIENZA DELLA LORO RESISTENZA MECCANICA (che può provocare rotture o esplosioni pericolose); ALL’ENERGIA POTENZIALE DEGLI ELEMENTI ELASTICI (molle) O DEI LIQUIDI O DEI GAS IN PRESSIONE Dipartimento Territoriale di Napoli Tali elementi generano rischio meccanico in rapporto: SCHIACCIAMENTO CESOIAMENTO TAGLIO o SEZIONAMENTO IMPIGLIAMENTO TRASCINAMENTO e INTRAPPOLAMENTO Rischio Meccanico URTO PERFORAZIONE e PUNTURA ATTRITO e ABRASIONE EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE RIBALTAMENTO o PERDITA DI STABILITA’ SCIVOLAMENTO PROIEZIONE DI PARTI Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischio meccanico - macchine e attrezzature Danno generato da due parti mobili o SCHIACCIAMENTO movimento reciproco di avvicinamento. Danno generato da due parti mobili o CESOIAMENTO da una mobile e l’altra fissa in movimento reciproco. Danno generato da parti fisse o mobili TAGLIO o SEZIONAMENTO con spigoli taglienti (p.e. lame, coltelli, ..). Rischio generato movimento IMPIGLIAMENTO (p.e. da elementi alberi) aventi in parti sporgenti o conformate in modo tale che indumenti o parti del corpo possano rimane impigliati (bordi sporgenti, viti, denti, ..). Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella da una mobile e l’altra fissa in Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischio generato da due parti rotanti TRASCINAMENTO o INTRAPPOLAMENTO loro o a minima distanza o da una parte rotante ed una tangente fissa o in movimento poste a minima distanza. Danno generato da una parte mobile URTO che viene a contatto con il corpo o parti del corpo. Danno generato da parti fisse o mobili PERFORAZIONE e con estremità o punte acuminate. PUNTURA Danno generato da contatto con ATTRITO O ABRASIONE superficie in rapido movimento o con parte mobile con superficie abrasiva. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella in direzioni opposte a contatto tra Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischio di proiezione di fluido in pressione PERDITA DI STABILITA’ di tubazione, raccordi, recipienti, che può provocare danni alle AD ALTA PRESSIONE RIBALTAMENTO rottura persone…. o Rischio generato da una parte mobile o dall’intera macchina per mancanza intrinseca di stabilità o per avviamento rapido. SCIVOLAMENTO, INCIAMPO o CADUTA Rischio generato da parti (passerelle, scale, pavimenti,..) scivolose, irregolari o con parti sporgenti o dalla presenza di materiale di processo o dispositivi di trasporto non segnalata. Rischio generato da una parte mobile PROIEZIONE DI PARTI (elemento o parte o materiale di processo) che lascia il suo percorso definito o viene sbalzata fuori dalla macchina. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella per EIEZIONE DI FLUIDO Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio si basa su un percorso iterativo finalizzato ad ottenere, per ogni singolo rischio e per ogni singola zona pericolosa, il valore più basso del rischio, applicando nel modo migliore la tecnologia disponibile. Si svolge in due fasi principali: LA PRIMA A CARICO DEL PROGETTISTA/COSTRUTTORE DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO SI CONCLUDE CON L’IMMISSIONE SUL MERCATO (prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito per la distribuzione o utilizzazione) CON EVENTUALE MARCATURA CE (se esiste una pertinente direttiva di prodotto) Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio Rischio meccanico - macchine e attrezzature LA SECONDA A CARICO DELL’UTILIZZATORE/DATORE DI LAVORO (colui che mette a disposizione dei lavoratori l’attrezzatura di lavoro) SI CONCLUDE CON L’ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE (procedure, assegnazione di incarichi e mansioni, sorveglianza, formazione) Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE MISURE DI PROTEZIONE INTEGRATE NELLA PROGETTAZIONE Rappresenta il primo e più importante passaggio del processo di riduzione del rischio perchè le misure adottate in questa fase, verosimilmente, rimangono efficaci. Sono ottenute evitando i pericoli o riducendo i rischi mediante una selezione idonea delle caratteristiche di progetto e/o l’interazione tra le persone esposte e la macchina. Per raggiungere l’obiettivo vengono adottati i seguenti metodi: • Eliminazione della sorgente di rischio modificando la configurazione degli elementi • Eliminazione della sorgente di rischio tramite l’adozione di spazi minimi di sicurezza • Inaccessibilità della zona pericolosa tramite adozione di distanze di sicurezza • Riduzione degli sforzi e dell’energia a valori non pericolosi • Adeguata progettazione dei sistemi di comando Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischi elementari: schiacciamento, cesoiamento Principi di protezione: modifica della configurazione dell’elemento Principio di funzionamento: Eliminazione del rischio attraverso la costruzione, rispettando spazi minimi di sicurezza nella posizione relativa tra le parti, mediante interruzione dell’elica. a > 100 mm Mano a > 120 mm Braccio EN 349 “Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo” Nota: Principio attuabile in considerazione del a prodotto trasportato ostruzione, riscaldamento,...) (nessuna Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza Principio di funzionamento: Eliminazione del rischio attraverso la costruzione, rispettando spazi minimi di sicurezza. a > 120 mm Braccio a > 100 mm Mano, Polso, Pugno a > 25 mm Dito della mano EN 349 “Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo” Nota: Nel caso in cui diverse parti del corpo possano accedere alla zona pericolosa, è opportuno considerare il valore relativo alla parte più voluminosa. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza Principio di funzionamento: Eliminazione del rischio attraverso la costruzione, rispettando spazi minimi di sicurezza. a > 500 mm Corpo a > 300 mm Testa a > 180 mm Gamba EN 349 “Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo” Nota: Nel caso in cui diverse parti del corpo possano accedere alla zona pericolosa, è opportuno considerare il valore relativo alla parte più voluminosa. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza Principio di funzionamento: Eliminazione del rischio attraverso la costruzione, rispettando spazi minimi di sicurezza. a > 120 mm Piede a > 50 mm Dita del piede EN 349 “Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo” Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento, schiacciamento Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza Principio di funzionamento: Il trascinamento o l’intrappolamento della mano e/o del impedito per costruzione. e <= 5 mm braccio è Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: distanze di sicurezza Principio di funzionamento: Eliminazione del rischio attraverso la costruzione, rispettando le distanze di sicurezza minime. h > 2500 mm h h > 2700 mm (per elevato liv. rischio) EN 294 “Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori” Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: inaccessibilità Principio di funzionamento: Elemento costitutivo della macchina necessario al suo uso e che assicura anche una funzione di sicurezza. Sr >= 10 - 80 – 120 – 850 mm e >= e 6 - 10 – 20 - 30 mm EN 294 “Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone Sr pericolose con gli arti superiori” Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento, schiacciamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: inaccessibilità Principio di funzionamento: La zona pericolosa, in fase di progettazione, viene opportunamente posizionata verso l’interno della macchina in modo che risulti irraggiungibile. Per rischio ridotto Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: inaccessibilità Principio di funzionamento: La zona pericolosa, in fase di progettazione, viene opportunamente posizionata verso l’interno della macchina in modo che risulti irraggiungibile. Per rischio elevato Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: inaccessibilità Principio di funzionamento: Una struttura di protezione impedisce l’accesso alla zona pericolosa con un ostacolo (1) o tramite allontanamento (2) Sr e e Sr Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento, cesoiamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento, schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento Principi di protezione: forza limitata Principio di funzionamento: F A In caso di intrappolamento della mano, il disimpegna rullo A, e libera retraibile, uno si spazio sufficiente per consentire di ritrarre la mano o il braccio. F < 150 N = 15 Kg circa Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: forma limitata Principio di funzionamento: F La forza esercitata dal punzone è limitata a valori che garantiscono assenza di lesioni. F < 150 N = 15 Kg circa P < 50 N/cm2 Energia cinetica 10 Joules Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature ALCUNI ESEMPI di ADEGUATA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI COMANDO Gli attuatori dei comandi devono essere progettati o protetti in modo che il loro effetto, qualora sia implicato un rischio, non possa verificarsi senza l’azionamento Intenzionale; I comandi manuali devono essere posizionati al di fuori della portata delle zone di pericolo, eccetto per alcuni comandi che, necessariamente, sono posizionati all’interno di una zona pericolosa, come l’arresto di emergenza; Comandi di arresto mantenuti (per esempio interblocco) per prevenire il riavviamento che potrebbe determinare un comportamento pericoloso della macchina; Ogni qualvolta è possibile, i dispositivi di comando e le postazioni di comando devono essere posizionati in modo tale che l’operatore sia in grado di osservare l’area di lavoro o la zona pericolosa; Se è possibile avviare lo stesso elemento pericoloso mediante diversi comandi, il circuito di comando deve essere disposto in modo tale che in un dato momento, sia abilitato un solo comando. Questo si applica in particolare a macchine che possono essere comandate manualmente mediante, tra gli altri, un'unità di comando portatile, con la quale l’operatore può entrare nelle zone pericolose; Per il comando senza fili, deve essere eseguito un arresto automatico quando non sono ricevuti corretti segnali di comando, inclusa la perdita di comunicazione; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature ADOZIONE DI PROTEZIONI COMPLEMENTARI E MISURE DI PROTEZIONE Ogni qualvolta la progettazione intrinsecamente sicura non renda ragionevolmente possibile rimuovere i pericoli o ridurre sufficientemente i rischi devono essere utilizzati: RIPARI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature I ripari possono essere FISSI MOBILI (interbloccati con o senza bloccaggio del riparo) REGOLABILI Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: riparo fisso a segregazione totale Principio di funzionamento: La struttura di protezione è disposta direttamente davanti alla zona pericolosa e ne impedisce l’accesso. E’ mantenuta permanente tramite in posizione dispositivi di fissaggio che impediscono la sua apertura e/o lo spostamento senza un attrezzo. EN 953 “Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili” Nota Il riparo fisso può essere previsto solo per basse frequenze di accesso (p.e. 1 al mese). Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: riparo fisso - barriera distanziatrice Sr Principio di funzionamento: La struttura di protezione permette il passaggio del materiale o della parte lavorata impedendo di raggiungere la zona pericolosa. e E’ mantenuta permanente in tramite posizione dispositivi di fissaggio che impediscono la sua apertura e/o lo spostamento senza un attrezzo. EN 953 “Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili” Sr e e secondo EN 294 Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: riparo mobile interbloccato Principio di funzionamento: Il riparo è associato ad un dispositivo di interblocco. -Le funzioni pericolose non possono essere svolte finché il riparo non sia chiuso - Se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni pericolose viene dato un ordine di arresto - La chiusura del riparo consente l’esecuzione delle funzioni pericolose ma non ne comanda l’avvio. EN 953 “Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili” Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Principi di protezione: riparo mobile interbloccato scorrevole incernierato Nuova Direttiva Macchine Nuova Direttiva Macchine Nuova Direttiva Macchine Nuova Direttiva Macchine Nuova Direttiva Macchine Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: riparo regolabile Principio di funzionamento: Il riparo può essere regolato in base alla lavorazione da compiere. La regolazione rimane fissa durante l’operazione. EN 953 “Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili” Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi meccanici Rischio meccanico - macchine e attrezzature I dispositivi di protezione possono essere SENSIBILI includono, per esempio: - tappeti sensibili alla pressione; - barre, bordi, fili sensibili - barriere foto sensibili. MECCANICI per esempio: - dispositivo scansa mani DI COMANDO per esempio: - dispositivo di comando a due mani Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: barra sensibile alla pressione Principio di funzionamento: La piastra incernierata (A), posta davanti alla zona di intrappolamento, se forzata a ruotare, interrompe i movimenti pericolosi. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento Principi di protezione: bordo sensibile alla pressione Principio di funzionamento: Il bordo gommato (A), posta davanti alla zona di intrappolamento, interrompe i movimenti pericolosi se schiacciato. A Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: protezione elettrosensibile Principio di funzionamento: Due barre verticali, poste davanti alla zona pericolosa, realizzano una barriera immateriale a fasci luminosi che, se intercettati, interrompono i movimenti pericolosi. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento, cesoiamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: allontanamento delle mani dalla zona pericolosa Principio di funzionamento: Dispositivo di comando a due mani Poichè l’operatore è costretto ad eseguire il comando l’azionamento attraverso contemporaneo dei due pulsanti, si ha la sicurezza che le sue mani si trovino fuori dalla zona pericolosa durante i movimenti pericolosi. Nota Il dispositivo ha efficacia nel caso in cui la zona pericolosa possa essere raggiunta solamente dall’operatore che esegue il comando. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: tutti i rischi Rischio meccanico - macchine e attrezzature INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI SUI RISCHI RESIDUI DOVUTI ALL’INCOMPLETA EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE Dopo aver eliminato o ridotto il rischio tramite la progettazione e l’adozione di dispositivi di protezione, eventuali rischi non del tutto eliminati, che siano ritenuti accettabili alla luce delle tecnologie a disposizione, vengono classificati RISCHI RESIDUI, cioè rischi con i quali l’operatore deve convivere. Il costruttore deve segnalare i rischi residui sia sulla macchina che sul manuale di istruzione, di modo che l’utilizzatore ne sia consapevole e avvertito. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Informazioni ed avvertenze sulla macchina DISPOSITIVI DI AVVERTIMENTO (acustici, luminosi) SEGNALI (pittogrammi, avvertenze) Sul manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione AVVERTENZE Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Principi di protezione: pittogrammi Principio di funzionamento: Attrarre l’attenzione degli operatori sui rischi eventuali della zona, ricordando procedure stabilite nell’ambito del luogo di lavoro. Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Rischi elementari: schiacciamento Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio effettuato dal PROGETTISTA /COSTRUTTORE dell’attrezzatura di lavoro è un obbligo previsto e riportato sulle direttive di prodotto. Nel caso della “Direttiva Macchine” tale obbligo è contenuto nel cosidetto “principio di integrazione della sicurezza” riportato al punto 1.1.2 dell’allegato I secondo il quale: Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato: Eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); Adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; Informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE Con un processo di riduzione del rischio del tutto simile a quello messo in atto dal costruttore, adotta le misure di prevenzione e protezione applicando, nell’ordine, i seguenti principi: SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO O REGOLAZIONE DELLE SUE PRESTAZIONI IN MANIERA DA ELIMINARE IL RISCHIO; DISPOSIZIONE ED USO DI MEZZI DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARI; MISURE ORGANIZZATIVE (procedure di lavoro sicuro, sorveglianza); UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; FORMAZIONE; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella L’UTILIZZATORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Tale obbligo è riportato sul T.U. (D.L. 81/2008) all’art. 71 – Obblighi del datore di lavoro Secondo il quale Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che siano : Conformi ai requisiti riportati sulle direttive di prodotto o, in assenza di specifica direttiva e per attrezzature già messe a disposizione prima del settembre 1996, conformi ai requisiti dell’allegato V; Adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi; Utilizzate in conformità alle disposizioni legislative; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE Rischio meccanico - macchine e attrezzature Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; I rischi presenti nell’ambiente di lavoro; I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; I rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Deve scegliere le attrezzature considerando: Rischio meccanico - macchine e attrezzature Deve ridurre al minimo I rischi connessi al loro uso: Adottando adeguate misure tecniche ed organizzative (tra le quali quelle dell’allegato VI); Prevedendo che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante il loro uso rispondano ai principi dell’ergonomia; Formando adeguatamente i lavoratori incaricati del loro uso; Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE I N A I L GRAZIE PER L’ ATTENZIONE Dott. Ing. Massimiliano Faiella