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Settore Verifica Certificazione e Ricerca
I
N
ATTREZZATURE DI LAVORO:
LE PROCEDURE OPERATIVE
PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE
DI SOLLEVAMENTO
Dott. Ing. Massimiliano Faiella
A
I
L
NAPOLI - 20 FEBBRAIO 2014
ACEN - NAPOLI
APPROCCIO
TRADIZIONALE
ASSENZA DELLE DIRETTIVE
EUROPEE
SOGGETTO ISTITUZIONALE
ASL, ISPETT. LAVORO, ECC
VERBALE
LEGISLAZIONE E/O
NORMATIVA NAZIONALE
SICUREZZA ISTITUZIONALE
CONTROLLO PERIODICO
NUOVO
APPROCCIO
PRESENZA DELLE
DIRETTIVE EUROPEE
SOGGETTO NON
ISTITUZIONALE DATORE
DI LAVORO,
COSTRUTTORE,
COMMITTENTE, ECC.
ANALISI DEI RISCHI
PROCEDURA DI
CERTIFICAZIONE
DIRETTIVE COMUNITARIE,
LEGISLAZIONE DI
RECEPIMENTO, NORME
ARMONIZZATE
SICUREZZA AUTODICHIARATA
CERTIFICAZIONE CE, CONTROLLO
PERIODICO E SORVEGLIANZA DEL
MERCATO
Nuova Direttiva Macchine
DIRETTIVA 2006/42/CE DEL 17 MAGGIO 2006
PUBBLICATA SULLA GUUE 09/06/06
RECEPIMENTO DECRETO LEGISLATIVO 17/2010
DEL 27 GENNAIO 2010
Nuova Direttiva Macchine
Il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati
dalla utilizzazione delle macchine può essere ridotto
integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di
costruzione nonché effettuando una corretta installazione e
manutenzione.
Il principio di integrazione della sicurezza prevede
nell’ordine:
•eliminazione dei rischi in fase progettuale
•riduzione dei rischi in fase progettuale
•adozione di protezioni o dispositivi di sicurezza
•evidenziazione (nelle istruzioni) dei rischi residui non
eliminabili
Basandosi su queste considerazioni il primo gennaio 1993 è
stata emanata la prima direttiva comunitaria relativa alle
macchine che interessa sia la produzione e la
commercializzazione delle macchine che la responsabilità
dei vari soggetti coinvolti nelle attività lavorative ai fini della
prevenzione infortuni.
progettista
utilizzatore
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Nuova Direttiva Macchine
La Direttiva Macchine rappresenta, quindi, dal punto di vista
tecnico un insieme di nuove regole per la produzione delle
macchine e dal punto di vista amministrativo un nuovo insieme di
adempimenti burocratici da soddisfare al momento della loro
commercializzazione.
In sintesi la Direttiva Macchine prescrive che una macchina, per
poter essere immessa sul mercato della UE, debba:
•Risultare accettabilmente sicura (rispetto dei RES con analisi
rischi e conseguente applicazione di norme tecniche)
•Essere costruita sulla base di un progetto tecnico disponibile in
caso di contestazione (fascicolo tecnico)
•Essere riconoscibile (targa costruttore e marcatura CE)
•Essere accompagnata da un libretto (manuale di istruzioni per
l’uso e la manutenzione)
•Essere garantita da una assunzione di responsabilità da parte del
fabbricante (dichiarazione di conformità).
Questa direttiva, recepita in Italia con D.P.R. 459/96, è entrata in
vigore il 21 settembre 1996.
La marcatura CE è obbligatoria e deve essere
apposta prima che i prodotti ad essa collegati
siano commercializzati e messi in servizio,
salvo il caso in cui direttive specifiche
dispongano altrimenti
La marcatura
CE
sui prodotti è una dichiarazione della persona responsabile
che il prodotto
È conforme a tutte le
disposizioni comunitarie
applicabili
È stato sottoposto alle procedure di
valutazione della conformità del
caso
LE MACCHINE DA UFFICIO
Macchine Nuove marcate CE
Documentazione che deve predisporre
il Costruttore per commercializzare e
immettere sul mercato una Macchina
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
(Direttiva macchine)
Dichiarazione per le macchine destinate ad essere inserite in
altre macchine
e non funzionanti in modo indipendente
Fabbricante :
...................................................................................................................................
..........
Indirizzo
:
...................................................................................................................................
...........
Dichiara che:
...................................................................................................................................
..........
(Descrizione del macchinario : tipo, modello, serie, ecc.)
– è costruito per essere incorporato in una macchina o per
essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina
considerata dalla direttiva 89/392 CEE, e successivi emendamenti;
– è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive
......................................................................
(da menzionarsi solo ove appropriato) e che
– sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
(da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono
state applicate in toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate);
........................................................................................................................
– sono state applicate le seguenti norme e specifiche tecniche
nazionali:
(da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono
state applicate in toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate).
........................................................................................................................
Inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il
macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporato e di cui diverrà
componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità
alle disposizioni della direttiva 89/392 CEE e successivi emendamenti
(direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE) ; vale a dire fino a che il
macchinario di cui alla
presente dichiarazione non formi un corpo unico con la
macchina finale.
Luogo e data: .....................................................
Firma: ................................................
(Nome completo e identificazione della persona con facoltà di
firma): ....................................................
LE MACCHINE DA UFFICIO
Macchine Nuove marcate CE
Documento che rimane a disposizione delle Autorità investite
dell’attività di sorveglianza del mercato delle macchine;
ISPESL
Documentazione che deve essere a disposizione degli acquirenti ad esempio
DATORI DI LAVORO
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
(Direttiva macchine)
Dichiarazione per le macchine destinate ad
essere inserite in altre macchine
e non funzionanti in modo indipendente
Fabbricante :
.............................................................................................................................................
Indirizzo
:
..............................................................................................................................................
Dichiara che:
.............................................................................................................................................
(Descrizione del macchinario : tipo, modello, serie, ecc.)
– è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato
con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla direttiva 89/392 CEE, e
successivi emendamenti;
– è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive
......................................................................
(da menzionarsi solo ove appropriato) e che
– sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
(da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono state applicate in
toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate);
........................................................................................................................
– sono state applicate le seguenti norme e specifiche tecniche nazionali:
(da menzionarsi solo ove appropriato; se le norme non sono state applicate in
toto è opportuno indicare le parti/clausole applicate).
........................................................................................................................
Inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a
che la macchina in cui sarà incorporato e di cui diverrà componente sia stata identificata e
ne sia stata dichiarata la conformità alle disposizioni della direttiva 89/392 CEE e successivi
emendamenti (direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE) ; vale a dire fino a che il
macchinario di cui alla
presente dichiarazione non formi un corpo unico con la macchina finale.
Luogo e data: .....................................................
Firma:
................................................
(Nome completo e identificazione della persona con facoltà di firma):
....................................................
Nuova Direttiva Macchine
Perché una nuova direttiva
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, considerato
che:
Si sono riscontrati
•forti cambiamenti sia nell’ambito tecnologico che commerciale
•significativo aumento del numero di macchinari immessi sul mercato
della UE provenienti da paesi extracomunitari
È diventato necessario
•provvedere alla inclusione nell’ambito di applicazione della Direttiva
Macchine di attrezzature che ricadevano nell’ambito di applicazione di
altre direttive di prodotti
•provvedere alla inclusione nell’ambito di applicazione della Direttiva
Macchine di attrezzature che erano escluse dall’ambito di applicazione di
tutte le direttive di prodotto
•fare chiarimento sulle esclusioni di alcune macchine dall’ambito di
applicazione della Direttiva Macchine.
Nuova Direttiva Macchine
Perché una nuova direttiva
•inserire RES relativi a nuove categorie di macchine e alla evoluzione
tecnologica
•rivedere l’elenco delle macchine in allegato IV
•dettare nuovi criteri minimi, adeguandoli a quelli riportati nelle altre
direttive, per la notifica degli organismi
•determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme
nazionali di attuazione della direttiva.
ha emanato la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) il 17 maggio
2006
Macchine e attrezzature di lavoro
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Macchine e attrezzature di lavoro
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Macchine e attrezzature di lavoro
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Macchine e attrezzature di lavoro
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Macchine e attrezzature di lavoro
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Macchine e attrezzature di lavoro
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Nuova Direttiva Macchine
Quasi macchine
Sono incluse nella direttiva ma non con la stessa
dignità delle macchine
Non devono essere marcate CE
Ad esse non si applica la clausola di salvaguardia
Nuova Direttiva Macchine
Quasi macchine
Il fabbricante prima della immissione sul mercato deve elaborare:
1. Una documentazione tecnica diversa dal fascicolo tecnico
2. Dichiarazione di incorporazione
3. Istruzioni di assemblaggio
4. Dichiarazione di rispondenza solo ai RES soddisfatti
Nuova Direttiva Macchine
Immissione sul mercato macchine - messa in servizio
Accertarsi che siano soddisfatti i RES all.I
Accertarsi che sia disponibile fascicolo tecnico all. VII A
Fornire istruzioni
Espletare appropriate procedure di valutazione della conformità
art.12
Redigere dichiarazione di conformità all.II parte 1 sez. A
Apporre marcatura CE art.16
Nuova Direttiva Macchine
Norme armonizzate
Le norme armonizzate pubblicate sulla GUUE ai sensi della
98/37CE non conferiscono automaticamente la presunzione di
conformità alla nuova direttiva
Esse saranno revisionate e si prevede la loro pubblicazione sulla
GUUE come norme armonizzate ai sensi della 2006/42/CE entro la
fine del 2009
Per le procedure di valutazione della conformità si rimanda agli
allegati VIII, IX, X
Nuova Direttiva Macchine
Immissione sul mercato - Quasi macchine
Accertarsi prima della immissione sul mercato che
1. sia preparata la pertinente documentazione ( all. VII B )
2. siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio ( all. VI )
3. sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione ( all. II parte 1
sez.B )
4. Le istruzioni e la dichiarazione fanno parte del FT della macchina
finale
Nuova Direttiva Macchine
MARCATURA
deve essere apposta su tutti i prodotti inclusi nello scopo ( anche
per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: catene funi
cinghie)
deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del
fabbricante
nel caso di regime di “Garanzia Di Qualità Totale “ deve essere
seguita da numero di identificazione di ON
non deve essere applicata sulle quasi macchine
LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
INTRODOTTE SANZIONI
Dipartimento Territoriale di Palermo – Dott. Ing. F. Amaro
Macchine e attrezzature di lavoro
Nuova Direttiva Macchine
MODIFICA DELLA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16 CE
Introduzione del termine “supporto del carico” al posto di
“cabina”
Ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s e ascensori di
cantiere ricadono ora nel campo di applicazione della nuova
DM
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO I
Considerazioni generali
Nella direttiva 98/37 i termini “rischio” e “pericolo” vengono usati
indifferentemente per la traduzione di “hazard”
Nella nuova direttiva è stato razionalizzato l’uso dei termini “risk”
(rischio) e “hazard” (pericolo)
“pericolo” : potenziale fonte di lesione o danno alla salute
“rischio” : combinazione della probabilità e della gravità di una
lesione o di un danno alla salute che possano insorgere in una
situazione pericolosa
Per la valutazione dei rischi è stata pubblicata la norma UNI EN
ISO 14121-1-2007 che sostituisce la UNI EN 1050
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO I
RES
Inclusione dei res relativi a:
Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici
Macchine portatili a carica esplosiva per fissaggio e ad impatto
(pistole sparachiodi pistole per macellazione e marchiatura)
Modifiche ai res parte 4 (sollevamento) parte 6 (sollevamento
persone) per tener conto dell’introduzione di ascensori cantieri e
ascensori con velocità < 0,15 m/s
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO II
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione II A è per tutti i prodotti elencati nello scopo
(anche i componenti di sicurezza) tranne le “quasi macchine”:
Deve essere indicato nome ed indirizzo della persona stabilita
nella Comunità autorizzata a costituire il fascicolo tecnico
L’identificazione della macchina deve essere precisa: il
collegamento tra macchina e dichiarazione non si deve prestare a
fraintendimenti
Sono ammessi solo i riferimenti alle direttive europee pertinenti e
non i riferimenti alle normative nazionali di recepimento
Macchine e attrezzature di lavoro
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO II
Dichiarazione di incorporazione
La dichiarazione di incorporazione è per “quasi macchine”:
Deve essere indicato nome ed indirizzo della persona stabilita
nella Comunità autorizzata a costituire il fascicolo tecnico
L’identificazione delle “quasi macchine” deve essere precisa
E’ facoltà del fabbricante applicare e rispettare uno o più RES
Il fabbricante della macchina finale deve conoscere quali RES
sono stati applicati e rispettati
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO III
Marcatura CE
Deve essere apposta vicino al nome del fabbricante usando la
stessa tecnica
Seguita dal numero di identificazione del ON quando è
applicata la procedura di garanzia qualità totale
Macchine e attrezzature di lavoro
LA MARCATURA CE
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, il “marchio”
CE e almeno le seguenti indicazioni:
1.
2.
3.
4.
Nome del fabbricante e suo indirizzo
Designazione della serie o del tipo
Eventualmente numero di serie (potrebbe essere un unico esemplare)
Anno di costruzione
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte
le indicazioni indispensabili alla sicurezza dell’esercizio, p. e. :
Frequenza massima di rotazione di organi,
Diametro massimo di utensili
Massa
Ecc.
Macchine e attrezzature di lavoro
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO IV
Esclusioni
Motori a combustione interna destinati ad equipaggiare
macchine per lavori in sotterranei
Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici
Inclusioni
Tutti i blocchi logici con funzione di sicurezza
Macchine portatili a carica esplosiva per fissaggio e ad
impatto (pistole sparachiodi pistole per macellazione e
Marchiatura)
Per le macchine in Allegato IV in alternativa alle procedure
già previste è stata introdotta la possibilità di operare in
regime di “Garanzia Di Qualità Totale “ secondo un sistema
approvato da un ON
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO V
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza che può essere
aggiornato
Tutti i blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza sono in
all. IV
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO VI
Quasi-macchine
Le istruzioni per assemblaggio
devono contenere una descrizione delle condizioni da
rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella
macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e
la salute
devono essere redatte in una lingua ufficiale della UE
concordata tra le parti commerciali
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO VII
Fascicolo tecnico macchine
E’ richiesta l’intera documentazione relativa alla VR - la vecchia
direttiva richiedeva solo la descrizione delle soluzioni adottate
Per la compilazione della documentazione relativa alla VR sono
utili strumenti la norma UNI EN ISO14212-1 (sostituisce la UNI EN
1050) e il rapporto tecnico ISO/TR 14121-2-2007
Sono richieste dichiarazione di incorporazione e istruzioni di
assemblaggio di quasi-macchine incorporate nella macchina finale
Deve contenere risultati/relazioni delle prove/ricerche effettuate
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO VII
Documentazione quasi-macchine
È denominata “documentazione tecnica pertinente” per
distinguerla dal “fascicolo tecnico” per le macchine
Deve essere compilata quando uno o più RES sono applicati
e soddisfatti
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO VIII
Valutazione conformità con controllo interno
Procedura per macchine non all. IV
Può essere applicata a macchine all. IV costruite nel rispetto di
norma armonizzata
Il fascicolo tecnico è lo stesso richiesto per esame CE di tipo
È stata esplicitata la necessità di controllo interno sulla
fabbricazione di prodotti
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO IX
Esame CE di tipo
Procedura secondo la quale un ON verifica e attesta che un
modello rappresentativo di una macchina in all. IV soddisfa i
RES
Il FT da elaborare è lo stesso di quello richiesto per la
normale valutazione di conformità
Certificato e documentazione devono essere conservati per
15 anni dalla data di emissione
La validità del certificato è di 5 anni
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO X
Garanzia qualità totale
Nuova possibilità di certificazione per macchine in all.IV
come già previsto da direttiva ascensori
Il FT uguale a macchine in all.IV serve a verificare
la capacità del fabbricante di compilare il documento per
quella specifica categoria di macchine
L’idoneità di documenti relazioni e test contenuti per
l’accertamento della conformità
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO XI
ON
I criteri minimi per la notifica sono più specifici e
adeguati a quelli delle altre direttive
Gli ON ai sensi della 98/37 devono essere nuovamente
notificati ai sensi della nuova direttiva sulla base di
questi criteri minimi
Nuova Direttiva Macchine
ALLEGATO XII
Tavola di concordanza tra direttiva 98/37 e direttiva 2006/42/CE
D.Lgs 81/08 Art. 71 c.11
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,
con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è
effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle
ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati ….. Le successive verifiche sono
effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati,
MODIFICHE ALL’ ART. 71 COMMA 11
I SESSANTA GIORNI DI CUI SOPRA SONO STATI PORTATI A 45.
IL DATORE DI LAVORO PER LE VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIME
PUO’ AVVALERSI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVETI ABILITATI
Macchine e attrezzature di lavoro
D.Lgs 81/08 Art. 71 c.12
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL
possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione.
D.M.11/04/2011
In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11
aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto
legislativo.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012,
un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08,
ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che
assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di
lavoro. Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di
sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla
prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08. Della
prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL),
mentre delle verifiche periodiche successive alla prima il soggetto titolare è
l’Arpa o l’ASL.La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro
45 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA
Ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.3.2 dell’allegato II del D.M. 11 aprile 2011, è
requisito essenziale per l’effettuazione della verifica che siano messi a
disposizione del verificatore il personale occorrente sotto la vigilanza di un
preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazione stesse
(quali pesi, imbracature) nonché la seguente documentazione:
- Libretto delle verifiche rilasciato dall’Enpi oppure dall’INAIL / ISPESL
ovvero per apparecchi a marchio CE , rientranti nel regime applicazione
della Direttiva Macchine (DPR 459/96), copia della dichiarazione CE di
conformità con relativa denuncia all’ISPESL/INAIL.
- Verbali delle precedenti verifiche periodiche eseguite da ARPA / A.S.L.
/ SOGETTI ABILITATI.
- Manuale di installazione, uso e manutenzione.
- Registro di controllo ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
- Risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 3.2.3
dell’Allegato II del DM 11.04.11 (in caso di gru mobili, gru trasferibili, ponti
sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato messe in esercizio da
oltre 20 anni).
OPERAZIONI DI VERIFICA
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle
modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni
d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento
delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e
specifiche dell’attrezzatura di lavoro. Verranno effettuate anche le prove
di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi
di sicurezza.
L’indagine supplementare e l’attività finalizzata ad individuare eventuali
vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro
messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in
cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le
eventuali relative nuove portate nominali.
D. M. 11 APRILE
ALLEGATO II P.TO 3.1
Nuova Direttiva Macchine
Impianti di sollevamento
prime verifiche effettuata dal Dipartimento ISPESL di Napoli anno 2012
900
802
772
800
700
600
to tale
500
po s itiv e
400
n eg ativ e
300
200
30
100
0
VERIFIC HE EFFETTU A TE
Nuova Direttiva Macchine
Segnalazione provenienti dalla Campania
n°
1
10/04/1998
omesso
2
19/04/2005
omesso
3
13/05/2005
omesso
Tipo Macchina
macchina per produzione di
articoli in vetro soffiato
Piattaforma di lavoro elevabile
SEMOVENTE TELESCOPICA con
macchina da stampa
flessografica
4
15/06/2005
omesso
5
27/06/2005
6
IDPratica
data
Nome Costruttore
Modello Macchina
Alimentatore ad
aspirazione+
Soggetto Segnalante
Mortale
FALSO
Non Mortale
Esito
VERO NON CONFORME
FALSO CONFORME
SEL 17LJX - D
VERO
OFELIA 1600/6
FALSO
VERO NON CONFORME
trapano a colonna
RAG 25 L
FALSO
VERO RESA CONFORME
omesso
confezionatrice automatica
SCORPION E
FALSO
VERO CONFORME
13/07/2005
omesso
Rotativa rotocalco
R960
FALSO
VERO RESA CONFORME
7
25/05/2007
omesso
VERO NON CONFORME
12/11/2007
omesso
9
12/11/2007
omesso
10
22/02/2008
omesso
TRK 10
piattaforma aerea
EAGLE 3526
Pressa eccentrica
P120-R
Pressa eccentrica
spaccapelli per
Spaccapelli per materiale grezzo materiale grezzo
FALSO
8
Trivella
Piattaforma di lavoro elevabile
MONTATA SU VEICOLO
11
22/11/2000
omesso
Linea di carico scarico forni
12
21/03/2002
omesso
compattatrice
13
18/02/2003
omesso
14
23/09/2004
omesso
Confezionatrice verticale
Accoppiatrice (per produzione
sacchetti di plastica)
15
23/09/2004
omesso
16
17/11/2004
omesso
impianto di piegatura
Casemaker - impianto per taglio
stampa e fustellatura cartone
17
13/01/2010
omesso
18
13/01/2010
omesso
VERO
FALSO
FALSO
VERO
FALSO
VERO PARERE NON ESPRIMIBILE
FALSO
VERO UNICO ESEMPLARE
ECOROLL
FALSO
VERO NON CONFORME
Olimpa 4 BC
ECO CONVERT
Junior
ROBOT FUTURA
2M
FALSO
VERO NON CONFORME
FALSO
VERO RESA CONFORME
3100 T
FALSO
VERO RESA CONFORME
Arrotolatore automatico WZA3
Termocoesionatore
FALSO
VERO
Ponte Sviluppabile
ABC 110/130LS
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO CONFORME
Nuova Direttiva Macchine
18
18
16
14
to tale
12
c o n fo r m i
10
n o n c o n fo r m i
8
r es i c o n fo r m i
5
6
4
2
3
4
in attes a di es am e
4
pr o to tipo
1
0
ac c er tam en ti tec n ic i C am pan ia
1
n o n g iu dic abile
Nuova Direttiva Macchine
Caratteristiche macchina:
Ponte sviluppabile per ispezione strutture viadotti autostradali
Anno di costruzione 2007
Descrizione macchina
La macchina è costituita da un carro semovente sul cui pianale
posteriore è montato il ponte che in posizione di trasporto è
completamente
Ripiegato; mentre in posizione di lavoro si sviluppa sul fianco
destro del camion.
Nuova Direttiva Macchine
Schema macchina
con navicella in posizione
di lavoro:
sottoponte
Nuova Direttiva Macchine
Traslazione della
macchina con
operatore in navicella
Ponte sviluppabile per ispezione viadotti
Nuova Direttiva Macchine
Composizione macchina:
•
Contrappeso fisso di bilanciamento del momento ribaltante
•
Torretta verticale collegata al controtelaio a mezzo di ralla di base
girevole
•
Contrappeso girevole collegato al fulcro
•
Braccio incernierato al fulcro e sollevabile a mezzo di cilindri
oleodinamici
•
Traliccio di guida per lo scorrimento verticale della torre
•
Alla torre è collegata la navicella a mezzo una ralla girevole
•
Costituita da una parte fissa lunga 6.00 mt ed una estensibile di 6.00
mt
Nuova Direttiva Macchine
Non conformità riscontrate
RES 1.6.2 direttiva EN 280 P.to 5.6.2
Altezza parapetto sbalzo navicella pari ad 1.04 mt
Accesso ai posti di lavoro ed ai punti di intervento utilizzati per la
manutenzione (2006/42 CE)
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l’
accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario
intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione
della macchina
Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti di intervento (98/37 CE)
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle etc)
che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui
devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di
manutenzione
Nuova Direttiva Macchine
Commento:
Dalla nuova direttiva sono stati eliminati tutti gli esempi riportati nel
vecchio allegato I atti a rendere più comprensibili i RES in quanto si è
ritenuto opportuno che gli esempi specifici potessero essere fuorvianti o
riduttivi.
Caso specifico:
L’ altezza del parapetto della navicella è di mt. 1.04 in difformità da
quanto disposto dalla norma specifica per i ponti sviluppabili EN 280
(norma di tipo C) che a p.to 5.6.2 stabilisce la suddetta altezza pari a
1.10 mt
Nuova Direttiva Macchine
Nuova Direttiva Macchine
Altezza parapetto non conforme
Nuova Direttiva Macchine
Non conformità riscontrate
RES 4.2.1.4 direttiva EN 280 P.to 5.4.1.2
Assenza di sistema rilevamento del carico
Le macchine con un carico massimi di utilizzo pari a 1000 kg o il cui
momento di rovesciamento è pari ad almeno 40000 Nm, devono essere
dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i
movimenti pericolosi del carico in caso di:
sovraccarico della macchina
di carico massimo di utilizzazione
sia per il di eccesso superamento dei momenti dovuti a tali carichi
Nuova Direttiva Macchine
EN 280 P.to 5.4.1.2
Il sistema di rilevamento del carico ……deve evitare qualsiasi
movimento normale della piattaforma di lavoro nella posizione
stazionaria di lavoro dopo il raggiungimento del carico nominale e prima
del superamento del 120% del carico nominale
Nuova Direttiva Macchine
Tabelle di carico
Prova di carico
Nuova Direttiva Macchine
Ribaltamento autogrù
causato dal cedimento
del terreno al di sotto
degli stabilizzatori della
macchina.
Nuova Direttiva Macchine
Nuova Direttiva Macchine
Carico che ha
provocato il
Ribaltamento
dell’ autogrù
Nuova Direttiva Macchine
Stabilizzatore
danneggiato
a seguito del
ribaltamento
dell’ autogrù
Nuova Direttiva Macchine
LE MACCHINE DA UFFICIO
Macchine Nuove marcate CE
Distruttore di documenti
di carta
Pressa chiuditrice
elettrica per rilegatura
RISCHIO PREVALETEMENTE
MECCANICO
Direttiva Macchine 98/37/CE
Recepita in ITALIA con il DPR 459/96
Timbratrice elettrica
RISCHIO PREVALETEMENTE
ELETTRICO
Direttiva Bassa Tensione
2006/95/CE
Taglierina a mano
I PRODOTTI SIANO
SICURI
DLGS 21 maggio 2004, n.172
Direttiva 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
LE MACCHINE DA UFFICIO
Macchine Nuove marcate CE
ANNO DELLA SEGNALAZIONE 1999
n.i. 266/i
MACCHINA
Distruttore di
documenti di carta
SOGGETTO
SEGNALANTE
Servizio Ispezione del Lavoro
A SEGUITO
DI
INFORTUNIO
NON CONFORMITÀ
RILEVATE
SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO
RES 1.1.2 – Principi di
integrazione della sicurezza
La fessura di introduzione della
carta presente nella tramoggia
di alimentazione permette
l’accesso agli arti superiori
RES 1.4.1 – Requisiti
generali
Il riparo non è in grado di
sopportare le sollecitazioni
prevedibili
RES 1.7.3 – Marcatura
Non è chiaro l’anno di
costruzione della
macchina
ESITO
DELL’ACCERTAMENTO
RES 1.7.4 – Istruzioni
per l’uso
La traduzione che
accompagna il
manuale è
insufficiente
ISPESL
Conforme perché la
tramoggia è ad una distanza
dalla zona pericolosa non
minore a quella prevista dalla
EN 294
Conforme durante l’uso
prevedibile a sopportare le
sollecitazioni senza subire
deformazioni che ne
modifichino la geometria.
NON Conforme perché
Conforme perché le
l’anno di costruzione e
carenze riguardano
indicato dal numero di serie solo la traduzione che
seguito da una lettera e
accompagna il manuale
quindi non comprensibile in originale
LE MACCHINE DA UFFICIO
n.i. 352/i
Macchine Nuove marcate CE
ANNO DELLA SEGNALAZIONE 2002
A SEGUITO
DI
INFORTUNIO
SOGGETTO
SEGNALANTE
MACCHINA
Pressa chiuditrice
elettrica per rilegatura
Dipartimento Provinciale
del Lavoro
NON CONFORMITÀ
RILEVATE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL LAVORO
RES 1.4.2.2 B – Protezioni
mobili del tipo B
RES 1.4.1 – Requisiti
generali
Il riparo non è in grado di
impedire il passaggio delle dita
dell’operatore
ESITO
DELL’ACCERTAMENTO
La persona esposta può
accedere agli elementi mobili in
movimento
ISPESL
La macchina è risultata essere NON RISPONDENTE a quanto previsto ai punti 1.4.1 e
1.4.2.2 B in quanto le distanze tra l’organo in movimento (barra di chiusura spirale) e le
aperture a feritoia lasciate dal riparo mobile interbloccato e/o dalla fotocellula sono inferiori a
quelle previste dalla UNI EN 294
LE MACCHINE DA UFFICIO
Macchine Nuove marcate CE
Verificare:
RISCHIO PREVALETEMENTE ELETTRICO
Direttiva Bassa
Tensione 2006/95/CE
1.
Marcatura CE;
2.
Manuale d’uso e manutenzione;
3.
Integrità del cavo di alimentazione;
4.
Idoneità della spina di alimentazione;
5.
Se utilizza spina schuko utilizzare la
presa adatta;
6.
In fase di manutenzione staccare
l’apparecchio dall’alimentazione;
7.
Non trasportare l’apparecchio per il
cavo di alimentazione.
Il marchio CE può trovarsi anche disposto sullo scatolo di imballaggio, sul manuale d’uso e
manutenzione sulla busta di cellophane di contenimento del prodotto. La dichiarazione di
conformità non segue il prodotto ma è a disposizione delle autorità di sorveglianza
LE MACCHINE DA UFFICIO
Macchine Nuove marcate CE
Verificare:
RISCHIO DA TAGLIO
DLGS 21 maggio 2004, n.172
Direttiva 2001/95/CE
relativa alla sicurezza
generale dei prodotti.
1.
Manuale d’uso e manutenzione;
2.
Che non vengano rimossi durante
l’uso i dispositivi di protezione;
3.
Usarla secondo le indicazioni
contenute nel manuale d’uso e
manutenzione
a) PRODOTTO: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di
essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso
disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività' commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;tale definizione
non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché' il fornitore ne informi
per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
Nuova Direttiva Macchine
Esempio applicativo 2006/42/CE
Marcate
D. Lgs. 27/01/2010 n° 17
recepimento 2006/42/CE
Fascicolo tecnico
Marchio CE
Manuale d’uso e
manutenzione
NON marcate
Allegato V e VI del
D.Lgs. 81/2008
Parte I allegato V
REQUISITI GENERALI APPLICABILI
A TUTTE LE ATTREZZATURE DI
LAVORO
Parte II allegato V
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
APPLICABILI AD ATTREZZATURE
DI LAVORO SPECIFICHE
Allegato VI
Dichiarazione di conformità
del fabbricante
Allegato VI DLgs.81/2008
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L’USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO
Attestato di conformità
Istruzioni per l’uso
Nuova Direttiva Macchine
1.7.4. Istruzioni per l'uso
a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione
per l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni:
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle
lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa
sul mercato e/o messa in servizio. … Omissis …
1.7.4.1. Principi generali di redazione
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso
previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
d) una descrizione generale della macchina;
1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali
Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere
in contraddizione con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla
sicurezza. … OMISSISS …
Nuova Direttiva Macchine
Il rischio con parti in movimento
Micro - interruttore
FACILMENTE
ELUDIBILE
1.7.4.1- CONNESSO
Principi generali di redazione
1.1.2. Principi d'integrazione della
sicurezza
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina,
nonché all'atto della redazione delle istruzioni il
fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in
considerazione non solo l'uso previsto della macchina,
ma anche l'uso scorretto ragionevolmente
prevedibile.
L’uso di una macchina e/o di una attrezzatura di lavoro può
comportare l’esposizione a rischi di tipo fisico.
In particolare:
 RISCHIO MECCANICO;
 RISCHIO ELETTRICO;
 RISCHIO TERMICO;
 RISCHIO DA RUMORE;
 RISCHIO DA VIBRAZIONI;
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il RISCHIO MECCANICO è caratterizzato dall’insieme dei fattori
fisici che possono provocare una lesione per l’azione
meccanica di componenti della macchina, di attrezzi, di parti
o materiali solidi o fluidi espulsi.
All’origine dei fenomeni pericolosi di questa natura troviamo
soprattutto:
 ELEMENTI DI TRASMISSIONE (pulegge, cinghie, ingranaggi,..)
 ELEMENTI LAVORATORI (utensili da taglio, punte,...)
 ORGANI DI COLLEGAMENTO
Dipartimento Territoriale di Napoli
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischio meccanico - macchine e attrezzature

ALLA LORO FORMA (elementi taglienti, spigoli vivi, parti di forma aguzza,..)

ALLA LORO POSIZIONE RELATIVA (creazione di zone di schiacciamento, di
taglio, di trascinamento,… se in movimento)

ALLA LORO MASSA E STABILITA’ (energia potenziale di elementi che possono
spostarsi sotto l’effetto della gravità)
 ALLA LORO MASSA E VELOCITA’ (energia cinetica di elementi in movimento
controllato o incontrollato)
 ALLA LORO ACCELERAZIONE
 ALLA INSUFFICIENZA DELLA LORO RESISTENZA MECCANICA (che può provocare
rotture o esplosioni pericolose);
 ALL’ENERGIA POTENZIALE DEGLI ELEMENTI ELASTICI (molle) O DEI LIQUIDI O
DEI GAS IN PRESSIONE
Dipartimento Territoriale di Napoli
Tali elementi generano rischio meccanico in rapporto:
SCHIACCIAMENTO
CESOIAMENTO
TAGLIO o SEZIONAMENTO
IMPIGLIAMENTO
TRASCINAMENTO e INTRAPPOLAMENTO
Rischio
Meccanico
URTO
PERFORAZIONE e PUNTURA
ATTRITO e ABRASIONE
EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE
RIBALTAMENTO o PERDITA DI STABILITA’
SCIVOLAMENTO
PROIEZIONE DI PARTI
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Danno generato da due parti mobili o
SCHIACCIAMENTO
movimento
reciproco
di
avvicinamento.
Danno generato da due parti mobili o
CESOIAMENTO
da una mobile e l’altra fissa in
movimento reciproco.
Danno generato da parti fisse o mobili
TAGLIO o SEZIONAMENTO
con
spigoli
taglienti
(p.e.
lame,
coltelli, ..).
Rischio
generato
movimento
IMPIGLIAMENTO
(p.e.
da
elementi
alberi)
aventi
in
parti
sporgenti o conformate in modo tale che
indumenti o parti del corpo possano
rimane impigliati (bordi sporgenti, viti,
denti, ..).
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
da una mobile e l’altra fissa in
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischio generato da due parti rotanti
TRASCINAMENTO
o
INTRAPPOLAMENTO
loro o a minima distanza o da una
parte rotante ed una tangente fissa o
in
movimento
poste
a
minima
distanza.
Danno generato da una parte mobile
URTO
che viene a contatto con il corpo o
parti del corpo.
Danno generato da parti fisse o mobili
PERFORAZIONE
e
con estremità o punte acuminate.
PUNTURA
Danno generato da contatto con
ATTRITO O ABRASIONE
superficie in rapido movimento o con
parte mobile con superficie abrasiva.
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
in direzioni opposte a contatto tra
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischio di proiezione di fluido in pressione
PERDITA DI STABILITA’
di
tubazione,
raccordi,
recipienti, che può provocare danni alle
AD ALTA PRESSIONE
RIBALTAMENTO
rottura
persone….
o
Rischio generato da una parte mobile o
dall’intera
macchina
per
mancanza
intrinseca di stabilità o per avviamento
rapido.
SCIVOLAMENTO,
INCIAMPO o CADUTA
Rischio generato da parti (passerelle, scale,
pavimenti,..) scivolose, irregolari o con
parti sporgenti o dalla presenza di materiale
di processo o dispositivi di trasporto non
segnalata.
Rischio generato da una parte mobile
PROIEZIONE DI PARTI
(elemento o parte o materiale di processo)
che lascia il suo percorso definito o viene
sbalzata fuori dalla macchina.
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
per
EIEZIONE DI FLUIDO
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio si basa su un percorso
iterativo finalizzato ad ottenere, per ogni singolo rischio e
per ogni singola zona pericolosa, il valore più basso del
rischio, applicando nel modo migliore la tecnologia
disponibile.
Si svolge in due fasi principali:
 LA PRIMA A CARICO DEL PROGETTISTA/COSTRUTTORE
DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO
SI CONCLUDE CON L’IMMISSIONE SUL MERCATO
(prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito per la
distribuzione o utilizzazione)
CON EVENTUALE MARCATURA CE
(se esiste una pertinente direttiva di prodotto)
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
 LA SECONDA A CARICO DELL’UTILIZZATORE/DATORE DI LAVORO
(colui che mette a disposizione dei lavoratori l’attrezzatura di
lavoro)
SI CONCLUDE CON L’ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE TECNICHE
E ORGANIZZATIVE (procedure, assegnazione di incarichi e
mansioni, sorveglianza, formazione)
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
MISURE DI PROTEZIONE INTEGRATE NELLA PROGETTAZIONE
Rappresenta il primo e più importante passaggio del processo di
riduzione del rischio perchè le misure adottate in questa fase,
verosimilmente, rimangono efficaci.
Sono ottenute evitando i pericoli o riducendo i rischi mediante una
selezione idonea delle caratteristiche di progetto e/o l’interazione
tra le persone esposte e la macchina.
Per raggiungere l’obiettivo vengono adottati i seguenti metodi:
• Eliminazione della sorgente di rischio modificando la configurazione
degli elementi
• Eliminazione della sorgente di rischio tramite l’adozione di spazi
minimi di sicurezza
• Inaccessibilità della zona pericolosa tramite adozione di distanze di
sicurezza
• Riduzione degli sforzi e dell’energia a valori non pericolosi
• Adeguata progettazione dei sistemi di comando
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischi elementari: schiacciamento, cesoiamento
Principi di protezione: modifica della configurazione dell’elemento
Principio di funzionamento:
Eliminazione del rischio attraverso la
costruzione, rispettando spazi minimi
di sicurezza nella posizione relativa
tra le parti, mediante interruzione
dell’elica.
a > 100 mm
Mano
a > 120 mm
Braccio
EN 349 “Spazi minimi per evitare lo
schiacciamento di parti del corpo”
Nota:
Principio attuabile in considerazione
del
a
prodotto
trasportato
ostruzione, riscaldamento,...)
(nessuna
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza
Principio di funzionamento:
Eliminazione del rischio attraverso la
costruzione, rispettando spazi minimi
di sicurezza.
a > 120 mm
Braccio
a > 100 mm
Mano, Polso, Pugno
a > 25 mm
Dito della mano
EN 349 “Spazi minimi per evitare lo
schiacciamento di parti del corpo”
Nota:
Nel caso in cui diverse parti del corpo
possano accedere alla zona pericolosa,
è
opportuno
considerare
il
valore
relativo alla parte più voluminosa.
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: schiacciamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza
Principio di funzionamento:
Eliminazione del rischio attraverso la
costruzione, rispettando spazi minimi
di sicurezza.
a > 500 mm
Corpo
a > 300 mm
Testa
a > 180 mm
Gamba
EN 349 “Spazi minimi per evitare lo
schiacciamento di parti del corpo”
Nota:
Nel caso in cui diverse parti del corpo
possano accedere alla zona pericolosa,
è
opportuno
considerare
il
valore
relativo alla parte più voluminosa.
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: schiacciamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza
Principio di funzionamento:
Eliminazione del rischio attraverso la
costruzione, rispettando spazi minimi
di sicurezza.
a > 120 mm
Piede
a > 50 mm
Dita del piede
EN 349 “Spazi minimi per evitare lo
schiacciamento di parti del corpo”
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: schiacciamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento, schiacciamento
Principi di protezione: spazi minimi di sicurezza
Principio di funzionamento:
Il trascinamento o l’intrappolamento
della
mano
e/o
del
impedito per costruzione.
e <= 5 mm
braccio
è
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: distanze di sicurezza
Principio di funzionamento:
Eliminazione del rischio attraverso la
costruzione, rispettando le distanze
di sicurezza minime.
h > 2500 mm
h
h > 2700 mm (per elevato liv. rischio)
EN 294 “Distanze di sicurezza per
impedire il raggiungimento di zone
pericolose con gli arti superiori”
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: inaccessibilità
Principio di funzionamento:
Elemento costitutivo della macchina
necessario al suo uso e che assicura
anche una funzione di sicurezza.
Sr >= 10 - 80 – 120 – 850 mm
e >=
e
6 - 10 – 20 - 30 mm
EN 294 “Distanze di sicurezza per
impedire il raggiungimento di zone
Sr
pericolose con gli arti superiori”
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento, schiacciamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: inaccessibilità
Principio di funzionamento:
La zona pericolosa, in fase di progettazione,
viene
opportunamente
posizionata
verso
l’interno della macchina in modo che risulti
irraggiungibile.
Per rischio ridotto
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: inaccessibilità
Principio di funzionamento:
La zona pericolosa, in fase di progettazione,
viene
opportunamente
posizionata
verso
l’interno della macchina in modo che risulti
irraggiungibile.
Per rischio elevato
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: inaccessibilità
Principio di funzionamento:
Una struttura di protezione impedisce
l’accesso alla zona pericolosa con un
ostacolo (1) o tramite allontanamento (2)
Sr
e
e
Sr
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: schiacciamento, cesoiamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento, schiacciamento, cesoiamento, taglio,
sezionamento
Principi di protezione: forza limitata
Principio di funzionamento:
F
A
In caso di intrappolamento della
mano,
il
disimpegna
rullo
A,
e
libera
retraibile,
uno
si
spazio
sufficiente per consentire di ritrarre
la mano o il braccio.
F < 150 N = 15 Kg circa
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: forma limitata
Principio di funzionamento:
F
La forza esercitata dal punzone è
limitata a valori che garantiscono
assenza di lesioni.
F < 150 N = 15 Kg circa
P < 50 N/cm2
Energia cinetica 10 Joules
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: schiacciamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
ALCUNI ESEMPI di ADEGUATA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI COMANDO
Gli attuatori dei comandi devono essere progettati o protetti in modo che il loro
effetto, qualora sia implicato un rischio, non possa verificarsi senza l’azionamento
Intenzionale;
I comandi manuali devono essere posizionati al di fuori della portata delle zone di
pericolo, eccetto per alcuni comandi che, necessariamente, sono posizionati all’interno
di una zona pericolosa, come l’arresto di emergenza;
Comandi di arresto mantenuti (per esempio interblocco) per prevenire il riavviamento
che potrebbe determinare un comportamento pericoloso della macchina;
Ogni qualvolta è possibile, i dispositivi di comando e le postazioni di comando devono
essere posizionati in modo tale che l’operatore sia in grado di osservare l’area di lavoro
o la zona pericolosa;
Se è possibile avviare lo stesso elemento pericoloso mediante diversi comandi, il
circuito di comando deve essere disposto in modo tale che in un dato momento, sia
abilitato un solo comando. Questo si applica in particolare a macchine che possono
essere comandate manualmente mediante, tra gli altri, un'unità di comando portatile,
con la quale l’operatore può entrare nelle zone pericolose;
Per il comando senza fili, deve essere eseguito un arresto automatico quando non sono
ricevuti corretti segnali di comando, inclusa la perdita di comunicazione;
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
ADOZIONE DI PROTEZIONI
COMPLEMENTARI
E
MISURE
DI
PROTEZIONE
Ogni qualvolta la progettazione intrinsecamente sicura non
renda ragionevolmente possibile rimuovere i pericoli o ridurre
sufficientemente i rischi devono essere utilizzati:

RIPARI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
I ripari possono essere

FISSI

MOBILI (interbloccati con o senza bloccaggio del riparo)

REGOLABILI
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: riparo fisso a segregazione totale
Principio di funzionamento:
La struttura di protezione è disposta
direttamente
davanti
alla
zona
pericolosa e ne impedisce l’accesso.
E’
mantenuta
permanente
tramite
in
posizione
dispositivi
di
fissaggio che impediscono la sua
apertura e/o lo spostamento senza un
attrezzo.
EN 953 “Ripari – Requisiti generali per
la progettazione e la costruzione di
ripari fissi e mobili”
Nota
Il riparo fisso può essere previsto solo
per basse frequenze di accesso (p.e. 1
al mese).
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: riparo fisso - barriera distanziatrice
Sr
Principio di funzionamento:
La struttura di protezione permette il
passaggio del materiale o della parte
lavorata impedendo di raggiungere la
zona pericolosa.
e
E’
mantenuta
permanente
in
tramite
posizione
dispositivi
di
fissaggio che impediscono la sua
apertura e/o lo spostamento senza un
attrezzo.
EN 953 “Ripari – Requisiti generali per
la progettazione e la costruzione di
ripari fissi e mobili”
Sr e e secondo EN 294
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: riparo mobile interbloccato
Principio di funzionamento:
Il riparo è associato ad un dispositivo
di interblocco.
-Le funzioni pericolose non possono
essere svolte finché il riparo non sia
chiuso
- Se il riparo viene aperto durante lo
svolgimento delle funzioni pericolose
viene dato un ordine di arresto
- La chiusura del riparo consente
l’esecuzione delle funzioni pericolose
ma non ne comanda l’avvio.
EN 953 “Ripari – Requisiti generali per
la progettazione e la costruzione di
ripari fissi e mobili”
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Dipartimento Territoriale di Napoli – Dott. Ing. M. Faiella
Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Principi di protezione: riparo mobile interbloccato
scorrevole
incernierato
Nuova Direttiva Macchine
Nuova Direttiva Macchine
Nuova Direttiva Macchine
Nuova Direttiva Macchine
Nuova Direttiva Macchine
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: riparo regolabile
Principio di funzionamento:
Il riparo può essere regolato in base
alla lavorazione da compiere.
La regolazione rimane fissa durante
l’operazione.
EN 953 “Ripari – Requisiti generali per
la progettazione e la costruzione di
ripari fissi e mobili”
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Rischi elementari: tutti i rischi meccanici
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
I dispositivi di protezione possono essere

SENSIBILI
includono, per esempio:
- tappeti sensibili alla pressione;
- barre, bordi, fili sensibili
- barriere foto sensibili.

MECCANICI
per esempio:
- dispositivo scansa mani

DI COMANDO
per esempio:
- dispositivo di comando a due mani
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Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: barra sensibile alla pressione
Principio di funzionamento:
La piastra incernierata (A), posta
davanti alla zona di intrappolamento,
se forzata a ruotare, interrompe i
movimenti pericolosi.
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Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Rischi elementari: trascinamento, intrappolamento
Principi di protezione: bordo sensibile alla pressione
Principio di funzionamento:
Il bordo gommato (A), posta davanti
alla
zona
di
intrappolamento,
interrompe i movimenti pericolosi se
schiacciato.
A
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Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: protezione elettrosensibile
Principio di funzionamento:
Due barre verticali, poste davanti alla
zona
pericolosa,
realizzano
una
barriera immateriale a fasci luminosi
che, se intercettati, interrompono i
movimenti pericolosi.
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Rischi elementari: schiacciamento, cesoiamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: allontanamento delle mani dalla zona pericolosa
Principio di funzionamento:
Dispositivo di comando a due mani
Poichè l’operatore è costretto ad
eseguire
il
comando
l’azionamento
attraverso
contemporaneo
dei
due pulsanti, si ha la sicurezza che le
sue mani si trovino fuori dalla zona
pericolosa
durante
i
movimenti
pericolosi.
Nota
Il dispositivo ha efficacia nel caso in cui
la
zona
pericolosa
possa
essere
raggiunta solamente dall’operatore che
esegue il comando.
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Rischi elementari: tutti i rischi
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI SUI RISCHI RESIDUI DOVUTI
ALL’INCOMPLETA EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
ADOTTATE
Dopo aver eliminato o ridotto il rischio tramite la progettazione
e l’adozione di dispositivi di protezione, eventuali rischi non
del tutto eliminati, che siano ritenuti accettabili alla luce delle
tecnologie a disposizione, vengono classificati RISCHI RESIDUI,
cioè rischi con i quali l’operatore deve convivere.
Il costruttore deve segnalare i rischi residui sia sulla macchina
che sul manuale di istruzione, di modo che l’utilizzatore ne sia
consapevole e avvertito.
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Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Informazioni ed avvertenze sulla macchina

DISPOSITIVI DI AVVERTIMENTO (acustici, luminosi)

SEGNALI (pittogrammi, avvertenze)
Sul manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione

AVVERTENZE
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Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Principi di protezione: pittogrammi
Principio di funzionamento:
Attrarre l’attenzione degli operatori
sui
rischi
eventuali
della
zona,
ricordando
procedure
stabilite
nell’ambito del luogo di lavoro.
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Rischi elementari: schiacciamento
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio effettuato dal
PROGETTISTA /COSTRUTTORE dell’attrezzatura di lavoro è un
obbligo previsto e riportato sulle direttive di prodotto.
Nel caso della “Direttiva Macchine” tale obbligo è contenuto
nel cosidetto “principio di integrazione della sicurezza”
riportato al punto 1.1.2 dell’allegato I secondo il quale:
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve
applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:
 Eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile
(integrazione della sicurezza nella progettazione e nella
costruzione della macchina);
 Adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei
rischi che non possono essere eliminati;
 Informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti
all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
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Il processo di riduzione del rischio - COSTRUTTORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE
Con un processo di riduzione del rischio del tutto simile a quello
messo in atto dal costruttore, adotta le misure di prevenzione e
protezione applicando, nell’ordine, i seguenti principi:
 SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO O
REGOLAZIONE DELLE SUE PRESTAZIONI IN MANIERA DA ELIMINARE IL
RISCHIO;
 DISPOSIZIONE ED USO DI MEZZI DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARI;
 MISURE ORGANIZZATIVE
(procedure di lavoro sicuro, sorveglianza);
 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
 FORMAZIONE;
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L’UTILIZZATORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Tale obbligo è riportato sul T.U. (D.L. 81/2008) all’art. 71 –
Obblighi del datore di lavoro
Secondo il quale Il datore di lavoro deve mettere a disposizione
dei lavoratori attrezzature che siano :
 Conformi ai requisiti riportati sulle direttive di prodotto o, in
assenza di specifica direttiva e per attrezzature già messe a
disposizione prima del settembre 1996, conformi ai requisiti
dell’allegato V;
 Adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi;
 Utilizzate in conformità alle disposizioni legislative;
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Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE
 Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
 I rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
 I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
 I rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già
in uso;
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Deve scegliere le attrezzature considerando:
Rischio meccanico - macchine e attrezzature
Deve ridurre al minimo I rischi connessi al loro uso:
 Adottando adeguate misure tecniche ed organizzative
(tra le quali quelle dell’allegato VI);
 Prevedendo che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante il loro uso rispondano ai principi dell’ergonomia;
 Formando adeguatamente i lavoratori incaricati del loro uso;
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Il processo di riduzione del rischio - UTILIZZATORE
I
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
Dott. Ing. Massimiliano Faiella