La responsabilità dell`infermiere in area critica

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Transcript La responsabilità dell`infermiere in area critica

La responsabilità
nell’emergenza-urgenza
Luca Benci
Le riforme dell’esercizio
professionale

Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie

Legge 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della
prevenzione nonché della professione ostetrica
Legge 42/1999



Profilo professionale
Formazione ricevuta
Codice deontologico
 Limite:
atto medico
Legge 42/1999 art. 1 II comma

Il campo proprio di attività e responsabilità
delle professioni sanitarie…….è determinato
dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei
relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario e di formazione post base nonché
degli specifici codici deontologici……….
Legge 42/1999 art. 1 II comma

………fatte salve le competenze previste
per le professioni mediche e per le altre
professioni del ruolo sanitario per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea, nel rispetto
reciproco delle specifiche competenze
professionali.
Problematiche giuridiche
nell’emergenza

Emergenza
Stato
di
necessità
Dovere di
intervenire
Omissione
di
soccorso
Rifiuto di
Atti
d’ufficio
Art. 54 c.p.
Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità
di salvare sé od altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona, pericolo
da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo.
Art 2045 codice civile
Stato di necessità

Quando chi ha commesso il fatto dannoso vi è
stato costretto dalla necessità di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato né era altrimenti
evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità
la cui misura è rimessa all’equo
apprezzamento del giudice.
Art. 593 c.p.
Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un
fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra
persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia
o per altra causa, omette di darne immediato
avviso all'Autorità è punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro.
Art. 593 c.p.
Omissione di soccorso
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un
corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso
all'Autorità.
Art. 593 c.p.
Omissione di soccorso
Se da siffatta condotta del colpevole
deriva una lesione personale, la pena è
aumentata; se ne deriva la morte, la
pena è raddoppiata.
Omissione di soccorso


Ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il
soggetto tenuto in prima persona a prestarla ne abbia
delegato ad altri il compito, perchè il reato di cui all'art. 189
C.d.S., comma 7, non sia configurabile occorre che tali fatti
siano accertati come avvenuti prima che tale soggetto si sia
allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il
reato in questione ancorchè che in concreto l'assistenza
occorrente sia prestata da altri, quando tale circostanza
non sia a costui nota per essersi dato alla fuga, a nulla
rilevando che egli abbia visto presenti sul posto altre
persone in grado di soccorrere, in sua vece,
l'infortunato.
Corte di cassazione, sez. IV, n. 3352/2006
Art. 328 c.p.
Rifiuto di atti d’ufficio

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
Corte di cassazione, VI sezione,
sentenza 7 giugno 2000, n. 863

“Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio e di
omissione di soccorso il medico del servizio 118
chiamato a prestare assistenza alla vittima di un
incidente stradale, che rifiuta indebitamente di
soccorrerla, non scendendo nella scarpata in fondo
alla quale essa giaceva non rispondendo ai ripetuti
richiami del barelliere, il quale di propria iniziativa e
fuori dalla sua competenza, applicò all’infortunato un
collarino come cautela nel caso di trauma cervicale e
inserì una cannula per agevolarne la faticosa
respirazione”
Rifiuto di atti d’ufficio
Corte di appello di Caltanissetta
sentenza 19 giugno 2000

La prassi esistente in quell’ospedale
(accompagnamento in ambulanza di pazienti di reparto
da parte di un infermiere di reparto in altre strutture
ospedaliere) è certamente valida per qualunque
ospedale in quanto basato sulla logica considerazione
che detto accompagnamento va fatto proprio
dall’infermiere che ha seguito colui che è ricoverato in
quel reparto e ne conosce meglio di altri le
problematiche patologiche e le opportune attività di
intervento assistenziale che potrebbero rendersi
necessarie durante il percorso
Rifiuto di atti d’ufficio

Nella ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di
guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento
urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo
quando sia comprovato che l'urgenza prospettata dal
paziente era effettiva e reale. Appare corretta la valutazione
da parte del sanitario che ha ritenuto , secondo scienza e
coscienza e sulla base di quanto rappresentato
telefonicamente al suo esame, la insussistenza di aspetti di
obiettiva gravità e urgenza nella condizione del paziente in
stato di iperpiressia escludendo la necessità di una visita
immediata.

Corte di cassazione, IV sezione, sentenza 29 maggio 2005, n. 35035
La rianimazione cardiopolmonare:
dai D.N.R. all’accanimento?
DPR 10 settembre 1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria
Capo II – Periodo di osservazione dei cadaveri
art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né
sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a
conservazione in celle frigorifere, né essere inumato,
tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore
dal momento del decesso, salvo i casi di
decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei
quali il medico necroscopo avrà accertato la morte
anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo la cui
registrazione deve avere una durata non inferiore a
venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive
modificazioni.
DM 21 settembre 2000
“Uso di defibrillatori semiautomatici a bordo degli
aerei e corsi di formazione per capicabina”

I capi cabina in possesso del certificato
BLS-D sono autorizzati ad utilizzare,
anche nel caso in cui non sia presente un
medico a bordo, defibrillatori
semiautomatici sugli aerei di linea.
Legge 3 aprile 2001, n. 120
“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extra ospedaliero”

“E’ consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico in sede extraospedaliera
anche al personale sanitario non medico,
nonché al personale non sanitario che abbia
ricevuto una formazione specifica nelle attività
di rianimazione cardiopolmonare”
Legge 3 aprile 2001, n. 120
“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extra ospedaliero”

Le regioni e le province autonome disciplinano il
rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo
extra ospedaliero dei defibrillatori da parte del
personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio o, laddove
non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda
USL o dell’AO di competenza, sulla base delle linee
guida adottate dal Ministro della sanità con proprio
decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Relazione di accompagnamento al disegno di
legge sui defibrillatori
Senato della Repubblica
----- XIII LEGISLATURA ------D’iniziativa dei senatori MONTELEONE, MACERATINI,
CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, MARRI,
BATTAGLIA, BORNACIN, CURTO, DEMASI,
PALOMBO, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA,
BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO, COLLINO,
COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FLORINO,
MAGGI, MAGLIOCCHETTI…….

Relazione di accompagnamento al disegno di
legge sui defibrillatori


I defibrillatori “vengono di fatto usati anche da
personale paramedico nonostante i divieti
tuttora vigenti”
“Questo disegno di legge si prefigge di creare
una normativa che permetta a soggetti diversi
dagli esercenti la professione medica di
attivare lecitamente un defibrillatore”
Relazione di accompagnamento al disegno di
legge sui defibrillatori

“…….fermo restando che l’uso del defibrillatore
deve essere considerato come ‘un atto medico’
cioè di stretta competenza del laureato in
medicina e chirurgia e abilitato alla
professione”.
Relazione di accompagnamento al disegno di
legge sui defibrillatori

“In materia, è ancora in vigore il DM 739/1994,
che individua le funzioni attinenti all’assistenza
infermieristica…..: mansioni sicuramente
troppo generiche per consentire l’ammissibilità
dell’attivazione dei defibrillatori da parte del
personale infermieristico e più in generale
paramedico……”
Proposta di legge 1179/2001
“ Modifica all’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n.
120 in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici”
Presentata il 4 luglio 2001
Proposta di legge 1179/2001

Il comma 1 dell’art. 1ella legge 120/2001 è sostituito
dal seguente:
E’ consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico in sede intra ed
extraospedaliera anche al personale sanitario
non medico, nonché al personale non sanitario
che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
Presentazione al PDL 1179/2001

“……..paradossalmente, oggi nell’area
ospedaliera un non medico, anche
debitamente addestrato, non può
soccorrere un paziente con un
defibrillatore”
Legge 15 marzo 2004, n. 69
Modifica all’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n.120, in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
E’ consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico in sede intra ed
extraospedaliera anche al personale sanitario
non medico, nonché al personale non sanitario
che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
Acc. 27 febbraio 2003
Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatico


Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo
medico……
L'affidabilità di tali apparecchiature (sia per specificità
che per sensibilità), dove è automatico il solo
riconoscimento della tipologia della aritmia ed il
comando avviene per mano dell'operatore, deve
consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1,
comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette
di effettuare le seguenti operazioni:
Acc. 27 febbraio 2003
Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatico
a) l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una
persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di
interrompere una fibrillazione o tachicardia
ventricolare;
b) il caricamento automatico dell'apparecchio quando
l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a
ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una
sequenza di shock elettrici esterni transtoracici,
d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi.
c) la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati
e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.
Acc. 27 febbraio 2003
Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatico
L'operatore che somministra lo shock elettrico
con il defibrillatore semiautomatico è
responsabile, non della corretta indicazione di
somministrazione dello shock che è
determinato dall'apparecchio, ma della
esecuzione di questa manovra in condizioni di
sicurezza per lo stesso e per tutte le persone
presenti intorno al paziente.
Art. 25 CCNL integrativo 2001
“Copertura assicurativa”

Le aziende assumono tutte le iniziative
necessarie per garantire la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei
dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio
dell’art. 26, per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività senza diritto di
rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Art. 25 CCNL integrativo 2001
“Copertura assicurativa”

Nell'àmbito della Commissione paritetica
nazionale prevista dagli articoli 24 dei
CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Servizio
sanitario nazionale, stipulati l'8 giugno 2000, le
parti potranno valutare l'opportunità di
provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva
di cui ai citati articoli 24, comma 3, anche per il
personale della categoria D di cui al presente
CCNL, in misura media pro capite di L. 10.000
mensili su base volontaria.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”

L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti del
dipendente per fatti o atti connessi
all'espletamento del servizio ed all'adempimento
dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse,
ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale, previa
comunicazione all'interessato per il relativo
assenso.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”

Qualora il dipendente intenda nominare un
legale di sua fiducia in sostituzione di quello
indicato dall'azienda o a supporto dello stesso,
i relativi oneri saranno interamente a carico
dell'interessato. Nel caso di conclusione
favorevole del procedimento, l'azienda procede
al rimborso delle spese legali nel limite
massimo della tariffa a suo carico qualora
avesse trovato applicazione il comma 1, che
comunque, non potrà essere inferiore alla
tariffa minima ordinistica.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”

Tale ultima clausola si applica anche nei casi
in cui al dipendente, prosciolto da ogni
addebito, non sia stato possibile applicare
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto
di interesse.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”


L'azienda dovrà esigere dal dipendente,
eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per
averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli
oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
È disapplicato l'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 270/1987.
Linee guida 1/1996 (G.U. 17 maggio 1996)

“All’interno dei DEA deve essere prevista la
funzione di triage, come primo momento di
accoglienza e valutazione dei pazienti in base
a criteri definiti che consentano di stabilire le
priorità di intervento. Tale funzione è svolta da
personale infermieristico adeguatamente
formato che opera secondo protocolli
prestabiliti dal dirigente del servizio”.
Nuove linee guida del triage

L’infermiere opera sotto la supervisione del
medico in servizio, responsabile dell’attività, e
secondo i protocolli predefiniti riconosciuti e
approvati dal responsabile del servizio di
pronto soccorso.
Nuove linee guida del triage

Il triage è patrimonio del pronto soccorso e,
ove sussista la rotazione del personale in
ambito dipartimentale, deve essere condiviso
da tutto il personale infermieristico del DEA
medesimo.
Nuove linee guida del triage

L’iter formativo deve essere rivolto al personale
con diploma di infermiere professionale o D.U.
e con esperienza sul campo di almeno sei
mesei in PS e deve riguardare oltre
l’insegnamento di base rispetto alle funzioni di
triage anche lezioni di psicologia
comportamentale, di organizzazione del lavoro
e di conoscenza di tecniche relazionali
Punti critici dell’attività di triage






Inadeguatezza dei protocolli
Sottostima del codice di gravità
Tutela della riservatezza
Informazione e consenso del paziente
Referto
Pazienti extracomunitari non in regola con il
permesso di soggiorno
Sistema 118
DPR 27 marzo 1992
Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali operative
1. La responsabilità medico-organizzativa della
centrale operativa è attribuita nominativamente,
anche a rotazione, a un medico ospedaliero con
qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile,
preferibilmente anestesista, in possesso di
documentata esperienza ed operante nella
medesima area dell'emergenza.
Sistema 118
DPR 27 marzo 1992
Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali operative
2. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di
personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di
competenze mediche di appoggio. Queste devono essere
immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente,
anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel
settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di
guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al
servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1991, n. 41……..
Sistema 118
DPR 27 marzo 1992
Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali
operative
La responsabilità operativa è affidata al
personale infermieristico professionale della
centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal
medico responsabile della centrale operativa
Sistema 118
DPR 27 marzo 1992
Art. 10 Prestazioni del personale infermieristico
1. Il personale infermieristico professionale, nello
svolgimento del servizio di emergenza, può essere
autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa
e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e
manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali,
previste dai protocolli decisi dal medico
responsabile del servizio.
Linee guida del sistema di emergenza in
applicazione del dpr 27 marzo 1992
Personale infermieristico
Al personale infermieristico è attribuita
responsabilità nell’ambito dei protocolli della
centrale e svolge funzioni di ricezione,
registrazione e selezione delle chiamate,
determinazione dell’apparente criticità
dell’evento segnalato……
Il rapporto con le forze di polizia
A.S.O.
Prelievo coercitivo
per alcool e
stupefacenti
Perquisizioni
e
ispezioni personali
Referto e denuncia
all’autorità
giudiziaria
La guida in stato di ebbrezza: le fonti
normative

Art. 186 cds “Guida sotto l'influenza
dell'alcool”

Art. 186 bis cds “Guida sotto l'influenza
dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a
ventuno anni, per
i neo-patentati e per chi esercita
professionalmente l'attivita' di trasporto di
Lo stato di ebbrezza

E' vietato guidare in
stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso
di bevande alcoliche.

Art. 186 cds

E' vietato guidare
dopo aver assunto
bevande alcoliche e
sotto l'influenza di
queste.

Art. 186 bis cds
Ebbrezza non ubriachezza
Qualunque condizione di disarmonia psico-fisica
determinata da ingestione di bevande alcoliche per
cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la
valutazione delle contingenze della circolazione che
costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza
della guida.
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 2350/79

Modalità di accertamento da parte della
polizia stradale
a)
b)
c)
Accertamento qualitativo non invasivo
Accompagnamento presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
Richiesta al pronto soccorso
I presupposti per l’accertamento:
gli accertamenti qualitativi



“Nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre
i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”
(es. prove di equilibrio, di coordinazione dei
movimenti, di verifica dei tempi di reazione agli
stimoli ecc.)
Art. 186 cds
I presupposti per l’accertamento:
gli accertamenti qualitativi


“L’esito positivo degli accertamenti con apparecchi
portatili non costituisce fonte di prova per
l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, ma
rende solo legittimo il successivo accertamento
tecnico più accurato mediante etilometro, in grado
di certificare, a fini legali, il valore del tasso
alcolemico nel sangue.”
Ministero dell’Interno, circolare 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42
L’accertamento con l’etilometro

Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma
3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure
Le modalità per l’accertamento

“L’accertamento dello stato di ebbrezza ….si effettua
mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata”

“Almeno due determinazioni concordanti effettuate
a un intervallo di tempo di cinque minuti”
Accertamento sanitario nei riguardi dei conducenti
sottoposti a cure mediche

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della
certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa,
a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
La richiesta dell’accertamento sanitario


“Può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo
fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della
struttura sanitaria presso cui si trova il conducente
sottoposto a cure mediche, secondo le procedure e
con la modulistica allegata.”
Ministero dell’Interno, circolare 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42
Art. 187
codice della strada

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000
e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente e' raddoppiata.
Art. 187
codice della strada

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di
cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del
comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
Art. 187
codice della strada

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
Art. 187
codice della strada

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha
altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, i conducenti, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali
ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale
prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle
Art. 187
codice della strada

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle
forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a
tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso
le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 187
codice della strada

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini
indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
Omissione di referto
art. 365 cp

Chiunque, avendo nell’esercizio di una
professione sanitaria prestato la propria
assistenza od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto per il quale
si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di
riferirne all’autorità indicata dall’art. 361, è
punito con la multa fino a lire 1 milione.
Questo procedimento non si applica quando il
referto esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale.
Referto
art. 334 cpp

Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire
entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo
immediatamente al pubblico ministero o a
qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo
in cui ha prestato la propria assistenza od
opera ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di
polizia giudiziaria più vicino.
Referto
art. 334 cpp

Il referto indica la persona alla quale è stata
prestata assistenza, e se è possibile le sue
generalità, il luogo dove si trova attualmente e
quanto altro valga a identificarla nonché il
luogo, il tempo e le altre circostanze
dell’intervento: da inoltre le notizie che servono
a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i
quali è stato commesso e gli effetti che ha
causato o può causare.
Referto
art. 334 cpp

Se più persone hanno prestato la propria
assistenza nella medesima occasione, sono
tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere
e sottoscrivere un unico referto.
Omessa denuncia di reato da parte di
pubblico ufficiale
art. 361 cp

Il pubblico ufficiale, il quale omette ritarda di
denunciare all’autorità giudiziaria, od a altra
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne,
un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o
a causa delle sue funzioni, è punito con la
multa da lire sessantamila a un milione.
…….
Le disposizioni precedenti non si applicano se
si tratta di un delitto punibile a querela della
persona offesa.
Contenuto della denuncia
art. 332 cpp
La denuncia contiene la esposizione degli
elementi essenziali del fatto e indica il giorno
dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di
prova già note.
Contiene inoltre, quando è possibile, le
generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e di
incaricati di un pubblico servizio
art. 331 cpp

Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
che, nell’esercizio o a causa delle sue funzioni
o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia
per iscritto, anche quando non sia individuata
la persona alla quale il reato è attribuito.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di
un pubblico servizio
art. 331 cpp
La denuncia è presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria. Quando più persone sono
obbligate alla denuncia per il medesimo fatto,
esse possono anche redigere e sottoscrivere
un unico atto. Se, nel corso di un procedimento
civile o amministrativo emerge un fatto nel
quale si può configurare un reato perseguibile
d’ufficio, l’autorità che procede redige e
trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico
ministero.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero
D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286
art. 35

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale,
non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero
D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286

a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le
cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio
1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n.
194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro
della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento
con i cittadini italiani;
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero
D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286


b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero
D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286



d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventualmente bonifica dei
relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono
erogate senza oneri a carico dei richiedenti
qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla
spesa a parità con i cittadini italiani.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero
D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di
segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con
il cittadino italiano.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
“Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica”
•
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo
1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con
l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
Le proteste contro l’obbligo di
segnalazione
Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n. 12
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in
regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.

L’obbligo di referto, com’è noto, è disciplinato
in base all’articolo 365 del c.p. e sussiste in
presenza di delitti per i quali si deve procedere
d’ufficio. Tale obbligo, in particolare, non
sussiste per il reato d’ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato, introdotto
dall’articolo 1, comma 16 della legge n. 94 del
2009 cit., attesa la sua natura di
contravvenzione e non di delitto.
Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n. 12
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in
regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.

Inoltre il comma 2 dello stesso articolo 365
espressamente esclude l’obbligo di referto nel
caso in cui il referto stesso esporrebbe
l’assistito a procedimento penale.
Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n. 12
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in
regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.

Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche
introdotte dall’articolo 1, comma 22, lettera g) della
legge n. 94 del 2009 cit., relative alla esibizione dei
documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a
prestazioni della pubblica amministrazione, che non è
richiesta l’esibizione di tali documenti per le
prestazioni di cui all’art. 35 cit., come
espressamente previsto dall’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 286/1998, cit., e successive
modificazioni.