Corpo di Polizia Municipale

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LE PATENTI STRANIERE
A cura dell’Istruttore Capo Giovanni VISENTIN
La circolazione in Italia con
patente di guida straniera
I titolari di una patente di guida straniera possono
guidare veicoli in Italia secondo le seguenti modalità:
• se si tratta di cittadini comunitari e/o appartenenti allo
SEE possono utilizzare la propria abilitazione alla
guida senza alcuna limitazione e senza l’obbligo di
averne al seguito la traduzione;
• se si tratta invece di cittadini extracomunitari possono
circolare in Italia fino ad un anno dall’acquisizione della
residenza nel nostro paese, allegando alla stessa una
traduzione integrale ed ufficiale della loro patente di
guida quindi:
- se il paese dal quale provengono ha sottoscritto un
accordo di reciprocità con l’Italia, possono richiederne la
CONVERSIONE;
- se invece non esiste alcun accordo devono richiedere
all’ UMC di poter sostenere gli ESAMI PER
CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA ITALIANA.
In Italia, attualmente, sono presenti 3 categorie
di patenti di guida straniere:
• le COMUNITARIE;
• le CONVERTIBILI;
• le EXTRACOMUNITARIE NON
CONVERTIBILI.
LE COMUNITARIE
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati appartenenti
all’Unione Europea (o meglio aderenti all’accordo SEE)
sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane,
anche se rilasciate su modelli non conformi a quelli
introdotti dalle direttive in materia.
ELENCO DEGLI STATI APPARTENENTI ALLA UNIONE
EUROPEA:
AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO,
DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA,
GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA,
LITUANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, MALTA,
POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, REPUBBLICA
CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA,
SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.
Ai paesi citati vanno aggiunti i seguenti Stati che pur
non appartenenti alla UE, aderiscono all’accordo SEE
(Spazio Economico Europeo), :
ISLANDA, LIECHTENSTEIN E NORVEGIA.
Il titolare di una patente di guida in corso di validità,
rilasciata da uno stato membro SEE, può, utilizzare
la propria patente originaria, per circolare in Italia,
senza ulteriori incombenze.
Una volta acquisita la “residenza” in Italia può:
• continuare ad utilizzare la propria abilitazione alla
guida sino alla data di scadenza indicata sulla
patente ma, nel caso questa non riporti alcuna
data, deve richiederne la conversione entro 2 anni;
• conservare la propria patente originaria,
chiedendone il riconoscimento;
• chiedere la conversione della propria patente con
la equivalente patente italiana.
Il riconoscimento
Nel caso il cittadino straniero comunitario, decida di non
convertire la propria patente di guida, può scegliere di
conservarla, richiedendo all’ UMC la procedura di
“riconoscimento”.
Questa consiste nel riportare sul documento l’iscrizione dei
dati indispensabili alla gestione del medesimo: il numero
della patente straniera e del tagliando di convalida,
l’indirizzo di residenza in Italia del titolare, la nuova data di
scadenza del documento.
Il “riconoscimento” permette di usufruire della possibilità di
ottenere un duplicato in caso di smarrimento, furto,
distruzione della patente.
Tagliando adesivo di
riconoscimento della
patente di guida
Per ottenere il riconoscimento della patente di guida si
devono presentare i seguenti documenti all’Ufficio della
Motorizzazione Civile:
• modello TT746 (in distribuzione gratuita presso gli
sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto
secondo le avvertenze contenute;
• un’autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari
la propria residenza anagrafica in Italia;
• attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028;
• attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001.
LE EXTRACOMUNITARIE
Il cittadino titolare di patente extracomunitaria, di fatto
può circolare in Italia con il proprio documento fino a
quando non decida di conseguirvi la residenza,
ottenutala, può continuare a condurre veicoli con la
propria patente ancora per un anno.
Trascorso questo periodo deve obbligatoriamente
attivarsi per ottenere la patente italiana:
• tramite la CONVERSIONE;
• oppure tramite il superamento delle PROVE
D’ESAME previste per il conseguimento
dell’abilitazione alla guida.
La conversione
I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extra UE
possono convertire la propria abilitazione alla
guida in patente italiana a condizione che:
• la patente straniera sia in corso di validità;
• la patente straniera sia stata conseguita prima
dell’acquisizione della residenza in Italia;
• il conducente sia in possesso dei previsti requisiti
psicofisici e morali;
• esista reciprocità di trattamento tra Italia e lo
Stato straniero che ha rilasciato il documento;
• venga presentata domanda entro un anno
dall’acquisizione della residenza in Italia.
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’
RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO
ESSSERE CONVERTITE IN ITALIA
(Circolare prot. n. 33284 /23.18.01 del 02 aprile 2009)
ALBANIA (fino al 15/08/2014), ALGERIA,
ARGENTINA, CROAZIA, EL SALVADOR (fino al
19/09/2014), FILIPPINE, GIAPPONE, LIBANO,
MACEDONIA, MAROCCO, REPUBBLICA
MOLDOVA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI
MONACO, REPUBBLICA DI COREA, SAN MARINO,
SVIZZERA,TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA, URUGUAY
(fino al 12/12/2014).
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO
PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE
CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI
CITTADINI.
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro
familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
Per ottenere la conversione della patente di guida si devono presentare i
seguenti documenti all’Ufficio della Motorizzazione Civile:
• Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze in esso
contenute;
• Attestazione del versamento di € 29,24 sul c.c.p. 4028;
• Attestazione del versamento di € 9,00 sul c.c.p. 9001;
• Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non
sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico abilitato dal Codice della
Strada;
• 2 fotografie recenti formato tessera, su fondo bianco ed a capo scoperto, su
carta non termica;
• Patente estera originale in visione e relativa fotocopia completa;
• Esibizione del permesso o carta di soggiorno in corso di validità. Tale
documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della
patente di guida italiana;
• Traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa. La traduzione
integrale della patente di guida può essere effettuata o da un traduttore e
asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio
(per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e
completa traduzione del testo straniero) oppure dal proprio Consolato con firma
dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
LA PATENTE INTERNAZIONALE E IL
PERMESSO INTERNAZIONALE DI
GUIDA
In alternativa alla traduzione
dell’abilitazione alla guida, è
possibile, per i conducenti
extracomunitari, condurre
veicoli in Italia, purché siano
muniti di PATENTE
INTERNAZIONALE o di
PERMESSO
INTERNAZIONALE DI
GUIDA.
Tali documenti non sono un’autonoma autorizzazione di guida,
ma consistono in un documento CHE DEVE
ACCOMPAGNARE la propria patente nazionale.
Redatto in più lingue, le più diffuse, viene rilasciato senza
dover sostenere ulteriori esami.
La validità è compresa tra 1 e 3 anni a seconda degli accordi
tra gli Stati ma, in ogni caso, non può superare la validità della
patente di guida nazionale.
Nel modello di Patente Internazionale sono previste apposite
righe per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti per la
guida.
VIOLAZIONI
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati UE o SEE
• Residente da più di 2 anni con patente priva di limiti di validità
senza aver richiesto la conversione … Euro 155,00 e ritiro del
documento
• Residente o non residente che circola con patente scaduta di
validità ….……………………………… Euro 155,00 e ritiro del
documento
VIOLAZIONI
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
non UE né SEE
• Patente straniera senza traduzione o permesso internazionale
……….. Euro 400,00
• Residente in Italia da meno di 1 anno o non residente con patente
scaduta di validità …………… Euro 155,00 e ritiro del documento
• Residente in Italia da più di 1 anno con patente valida senza aver
richiesto la conversione …… Euro 155,00 e ritiro del documento
• Residente in Italia da più di 1 anno che circola con patente straniera
scaduta di validità …………… Informativa all’A.G. e fermo del veicolo
per 30 giorni (sequestro nel caso di ciclomotori e motocicli).
VIOLAZIONI
Circolazione con veicoli con targa straniera o EE
• Se le violazioni citate sono state commesse alla guida di un veicolo
immatricolato all’estero o munito di targa EE, il trasgressore deve
pagare immediatamente, nelle mani dell’agente, la relativa sanzione,
ricevendo da questi ricevuta per la somma versata;
• Qualora il trasgressore non ottemperi a tale obbligo, l’agente
procede al fermo amministrativo del veicolo, sino al pagamento della
sanzione (o per un massimo di 60 giorni), facendolo ricoverare
presso una depositeria autorizzata, con spesa a carico del
responsabile della violazione.
STATISTICA SULL’INCIDENTALITÀ
dal Report Polizia Municipale di Venezia 2012
Lo scorso anno nel territorio del Comune di Venezia si
sono verificati 1033 incidenti stradali nei quali sono
rimaste coinvolte 2584 persone, di queste:
1698
861
10
15
Illesi
Morti
Riservate
Feriti
La maggior parte dei coinvolti in tali incidenti stradali
erano di nazionalità italiana, ma molti erano gli
stranieri…
ALTRI
PAESI
605
ITALIA
1979
195 sono stati i coinvolti appartenenti alle
Comunità iscritte alla Consulta Provinciale per
l’Immigrazione di Venezia, che risultano così
suddivisi:
SENEGAL
NIGERIA
10
14
MOLDOVA
63
MAROCCO
16
UCRAINA
16
BANGLADESH
38
CINA
38
BANGLADESH
Passeggeri
13
Pedoni
2
Conducenti
23
Bicicletta
10
Autocarro
Autotreno
9
Motociclo
1
Ciclomotore
4
Autovettura
12
CINA
Passeggeri
17
Pedoni
1
Conducenti
20
Autovettura
34
Bicicletta
1
Autocarro
Autotreno
2
MAROCCO
Passeggeri
3
Pedoni
2
Conducenti
11
Bicicletta
1
Autovettura
10
Autocarro
Autotreno
3
REPUBBLICA MOLDOVA
Passeggeri
10
Pedoni
1
Conducenti
52
Bicicletta
11
Motociclo
6
Autocarro
Autotreno
14
Ciclomotore
1
Autovettura
30
NIGERIA
Passeggeri
7
Conducenti
7
Bicicletta
3
Autovettura
11
SENEGAL
Conducenti
4
Passeggeri
6
Bicicletta
1
Autocarro
Autotreno
4
Autovettura
5
UCRAINA
Passeggeri
7
Pedoni
1
Conducenti
8
Bicicletta
5
Ciclomotore
1
Autocarro
Autotreno
2
Autovettura
7
LE VIOLAZIONI
70
9
60
50
40
30
20
PENALI
55
AMMINISTRATIVE
1
1
10
0
16
12
8
1
5
3
3
6
BANGLADESH
Contrassegno ass.vo non esposto
1
Velocità pericolosa
1
Guida senza patente
1
Veicolo privo di assicurazione
1
Fuga in caso di incidente con danni alle cose
1
Arresto, fermata e sosta irregolare veicoli
1
Precedenza uscendo da passaggio privato
1
Inosservanza divieti e/o limitazioni della circolazione
1
2
Omessa distanza di sicurezza
3
Veicolo non revisionato
Mancanza dei documenti di guida
1
Cambiamento di corsia o direzione
1
2
Omesso controllo del veicolo
0
1
2
3
CINA
Omesse informazioni in caso d'incidente
1
Intralcio alla circolazione in caso d'incidente
1
Omessa precedenza allo STOP
1
Guida in stato d'ebbrezza
1
Omessa distanza di sicurezza
1
Danneggiamento della segnaletica
1
Mancanza dei documenti di guida
1
Omessa precedenza imposta da segnale
1
Velocità non regolata alle siutazioni ambientali
2
Cambiamento di corsia o direzione
2
1
Omesso controllo del veicolo
0
1
2
MAROCCO
Omesso uso cinture di sicurezza
1
Cicolazione irregolare di pedone
1
Intralcio alla circolazione in caso d'incidente
1
2
Veicolo non revisionato
Omessa precedenza allo STOP
1
Velocità non regolata alle situazioni ambientali
1
Cambiamento di corsia o direzione
1
0
1
2
MOLDOVA
1
1
1
Circolazione con veicolo sequestrato
Conduzione di veicoli senza avere l'età minima
Esercitazione di guida con motocicli
Rifiuto di accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti
Guida di veicoli con patente di categoria diversa
Rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico
Inosservanza modalità di sorpasso
Omesso uso cinture di sicurezza
Omesso uso di pista ciclabile o giubbino retroriflettente
Dispositivi di equipaggiamento modificati o non funzionanti
Fuga in caso d'incidente con feriti
Guida senza patente
Veicolo privo di assicurazione
Arresto, fermata e sosta irregolare veicoli
Inosservanza regole di circolazione dei pedoni
Violazioni della segnaletica orizzontale
Omesse informazioni in caso d'incidente
Circolazione distante dal margine carreggiata
Inosservanza divieti e/o limitazioni della circolazione
Intralcio alla circolazione in caso d'incidente
Guida in stato d'ebbrezza
Danneggiamento segnaletica
Omessa precedenza a destra o al tram
Veicolo non revisionato
Mancanza dei documenti di guida
Velocità non regolata alle situazioni ambientali
Cambiamento di corsia o direzione
Omesso controllo del veicolo
2
1
1
4
3
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
4
3
3
2
5
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
NIGERIA
Omesse informazioni in caso d'incidente
1
Intralcio alla circolazione in caso d'incidente
1
Guida in stato d'ebbrezza
1
Mancanza dei documenti di guida
1
Cambiamento di corsia o direzione
1
Omesso controllo del veicolo
1
0
1
SENEGAL
Carta di circolazione non aggiornata per
trasferimento proprietà o residenza
1
1
Omessa distanza di sicurezza
1
Omessa precedenza a destra
0
1
UCRAINA
Circolazione durante il divieto per inquinamento
1
Rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico
1
Omissione di soccorso alle persone ferite
1
Fuga in caso d'incidente con feriti
1
Velocità pericolosa
1
Guida in stato d'ebbrezza
1
Inosservanza divieti e/o limitazioni della circolazione
1
Omessa precedenza ai pedoni su attraversamento
1
Omessa precedenza imposta da segnale
1
0
1
L’assunzione di bevande alcoliche provoca effetti molto
gravi sull’organismo umano. Questi effetti risultano
particolarmente pericolosi per chi si pone alla guida di un
veicolo poiché questa attività richiede molta
concentrazione e prontezza di riflessi, che vengono
compromesse dall’assunzione di alcol.
EFFETTI DELL’ALCOL
SULLA GUIDA
riduzione della
concentrazione e
prontezza di riflessi;
diminuzione
dell’ampiezza del
campo visivo
(effetto tunnel);
riduzione
dell’acutezza visiva ed
annullamento della
capacità di
riconoscimento delle
persone e degli
oggetti;
errata valutazione
delle distanze, degli
ingombri e delle
traiettorie dei veicoli;
difficoltà di
adattamento
all’oscurità e
facilità
all’abbagliamento,
a cui segue un
recupero molto
lento della visione;
senso di sicurezza,
dovuto ad una
riduzione della
percezione del rischio,
che spinge a guidare
in modo imprudente
ed a raggiungere
velocità
estremamente
pericolose.
L’ALCOL risulta concausa di una
percentuale variabile tra il 40 ed il 55%
degli INCIDENTI STRADALI
(fonte ACI)
Nei pubblici esercizi
devono essere esposte
TABELLE che
riproducano sia la
descrizione dei sintomi
relativi ai diversi livelli di
concentrazione
alcolemica, sia le quantità
delle bevande alcoliche
più comuni che
determinano il
superamento del tasso
alcolemico legale.
E’ divenuto inoltre obbligatorio, per gli esercenti la cui
attività si protrae oltre la mezzanotte, mettere a
disposizione dei clienti apposite apparecchiature per
evidenziare il tasso alcolemico.
ACCERTAMENTO DELL’EBBREZZA
ALCOLICA
L’ETILOMETRO
ACCERTAMENTO DELL’EBBREZZA
ALCOLICA
LA CERTIFICAZIONE MEDICA
Se dagli
accertamenti
effettuati dalle Forze
di Polizia o dai
Sanitari Ospedalieri
risulta un valore
corrispondente ad
un Tasso
Alcolemico
superiore a 0,5
grammi per litro
(g/l), il conducente è
considerato in stato
d’ebbrezza.
Particolare attenzione è stata
riservata ad alcune categorie di
utenti:
- conducenti di età inferiore ai 21
anni e nei primi 3 anni dal
conseguimento della patente di
categoria B;
- conducenti che esercitano l’attività
di trasporto di persone e cose;
- conducenti di veicoli pesanti ed
autobus;
per i quali il Tasso Alcolemico (TA)
deve risultare uguale a ZERO.
In caso contrario sono previste
sanzioni tra le quali l’ammenda,
l’arresto, la sospensione della
patente e la confisca del veicolo.
Il conducente minore degli
anni 18 che al controllo
presenta un tasso alcolemico
compreso tra 0,0 e 0,5 g/L.,
oltre alla sanzione pecuniaria,
non potrà conseguire la
patente di guida di cat. B sino
al compimento di 19 anni, se il
tasso è superiore a 0,5 g/L. la
medesima patente potrà
essere conseguita solo dopo
aver compiuto 21 anni.
SANZIONI
Con le recenti modifiche
alla normativa è stata
introdotta una nuova
diversificazione delle
sanzioni.
Queste diventano più
pesanti a seconda del
valore del Tasso
Alcolemico (TA) accertato
nel conducente e nel caso
questi provochi un
incidente stradale.
Le SANZIONI possono
essere di tre tipi:
AMMINISTRATIVA
prevista per le violazioni più
lievi, quelle in cui al
conducente di un veicolo
viene accertato un TA
“basso” (compreso tra 0,00
e 0,80 g/L.), consiste nel
pagamento di una somma
di denaro che può superare
i 2000 Euro;
PENALE
applicabile in tutti gli altri
casi, di stretta
competenza del Giudice
del Tribunale, è costituita
da un‘ammenda (che
può ammontare anche a
6000 Euro) e da una
pena detentiva (che può
arrivare anche ad 1
anno);
ACCESSORIA
comune alle due sanzioni citate, consiste nella detrazione
di punti (da un minimo di 5 sino ad un massimo di 20 per i
neopatentati), nella sospensione della patente di guida
(da 3 mesi a 2 anni), nel sequestro del veicolo per la
confisca e per i conducenti minori degli anni 18 l’obbligo
di conseguire la patente di cat. “B” non prima di aver
compiuto 19 o 21 anni.
IN CASO D’INCIDENTE
Quando una persona in stato
d’ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni
citate sono RADDOPPIATE.
Se dall’incidente derivano
lesioni o la morte delle
persone, le pene vengono
ulteriormente aggravate.
IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI
ALL’ACCERTAMENTO
Nel caso il conducente di un
veicolo non intenda
sottoporsi al test, incorre
nelle stesse sanzioni
previste per i conducenti in
stato d’ebbrezza che
abbiano evidenziato un TA
che ricade sulla fascia più
alta (>1,5 g/L).
E SUI VEICOLI A DUE
RUOTE??
Se la guida in stato di
alterazione è
commessa alla guida
di ciclomotori o
motoveicoli, si
procede al loro
sequestro ai fini della
confisca.
VIOLAZIONE NOTTURNA
Se la violazione si
verifica dopo le ore
22.00 e prima delle
ore 7.00, la sanzione
amministrativa o
l’ammenda prevista
dal C.d.S. è
aumentata da un
terzo alla metà.
LA PENA SOSTITUTIVA
Se l’accertamento non
deriva da un incidente
stradale, la pena
detentiva e pecuniaria
può essere sostituita
con quella del lavoro di
pubblica utilità, che
consiste in un’attività
non retribuita a favore
della collettività, da
svolgere nel campo
della Sicurezza e della
Educazione Stradale.
POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA
Informazioni utili
Per tutti i casi d’emergenza comporre il numero della Centrale Operativa:
0412747070
Per informazioni relative a sinistri stradali:
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE E TRAFFICO
UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE
Via Tagliamento 30/A (loc. GAZZERA)
30174 MESTRE - VENEZIA
Tel. 0412746867
Per informazioni su violazioni al Codice della Strada, Fermi e Sequestri
dei veicoli e Ritiro dei documenti di circolazione contattare:
UFFICIO CONTRAVVENZIONI CODICE
DELLA STRADA
al numero verde gratuito 800.058.001 attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle 13.00 oppure
al numero dell’Ufficio Informazioni 0412749231 attivo nei medesimi
giorni ed orari
in alternativa è possibile recarsi personalmente presso lo Sportello
Informativo sito in via Cappuccina 76 a Mestre durante l’orario d’apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle
ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30
infine è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
oppure un fax al numero 0412746534
LINK UTILI
relativi a patenti straniere:
POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13928
POLIZIA DI STATO
http://www.poliziadistato.it/
IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA
https://www.ilportaledellautomobilista.it/http://vps.ilportaledellautomobilista.it:8080/portal/dt
PREFETTURA DI VENEZIA
http://www.prefettura.it/venezia/multidip/index.htm
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=76
COMMISSIONE EUROPEA
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/transporti_energia/nuove_patenti_ue__it.htm