-LA REPUBBLICA ROMANA- PRIMO TENTATIVO VERSO UNO

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Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, l’interesse per la Costituzione
della Repubblica romana del 1849 e per le analogie fra i principi in essa
contenuti e quelli che caratterizzano la Costituzione italiana entrata in
vigore il 1° gennaio 1948 è nato da tre esperienze dirette degli studenti della
IV F.
L’aver frequentato nei mesi di marzo e aprile 2010 il seminario sul
Risorgimento italiano nel contesto del progetto “Verso il 150° dell’Unità
d’Italia” proposto dalla fondazione Ugo Spirito, nel corso del quale alcune
delle menzionate analogie sono state evidenziate. L’aver vissuto la propria
giovinezza e la propria adolescenza in un territorio della città di Roma
(Monteverde e Gianicolo), dove si colloca quello che potremmo definire il
Parco della Memoria, dedicato all’epopea garibaldina (il monumento a
Giuseppe Garibaldi, il monumento ad Anita, i busti marmorei dei
combattenti e il monumento ai caduti della Repubblica romana).
Il frequentare il liceo J.F Kennedy, il cui edificio è situato su via Nicola Fabrizi
e su via Enrico Dandolo (due patrioti che parteciparono attivamente ai
combattimenti a difesa di Roma) a brevissima distanza dal monumento ai
caduti e dagli altri monumenti del Gianicolo.
-LA REPUBBLICA ROMANAPRIMO TENTATIVO VERSO UNO STATO MODERNO
La Repubblica Romana rappresenta uno dei punti più alti del Risorgimento Italiano.
Nella capitale pontificia la breve alleanza tra Pio IX e i liberali volgeva al termine. Il
15 novembre del 1848 il capo del governo, Pellegrino Rossi, fu assassinato. Il Papa si
rifugiò, allora,a Gaeta, mettendosi sotto la protezione del re di Napoli, Ferdinando II
di Borbone. Nella capitale, rimasta ormai senza governo, presero il sopravvento i
gruppi democratici. Nel gennaio del ’49 si tennero le elezioni a suffragio universale
che portarono alla formazione di una Assemblea Costituente. Il 9 Febbraio dello
stesso anno l’Assemblea proclamò la decadenza del potere temporale dei papi e
annunciò che lo Stato avrebbe assunto “il nome glorioso di Repubblica Romana” ,
adottando come forma di governo la “democrazia pura” e stabilendo con il resto di
Italia “le relazioni che esige la nazionalità comune”. Era il primo passo verso la
realizzazione di quella “Costituente italiana” che avrebbe dovuto fondare la
costituzione dell’unità nazionale su basi democratiche e non dinastiche. A reggere le
sorti delle nuove istituzioni, fu eletto un triunvirato, titolare del potere esecutivo,
composto da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi.
I repubblicani riuscirono a tenere in scacco gli
assedianti per più di un mese. La Repubblica Romana del 1849 fu
un importante tentativo di creazione di uno stato moderno.
La sua costituzione, stilata in una Roma sotto assedio e sotto
bombardamento francese, fu alla base dei principi fondamentali
della nostra carta costituzionale.
A Roma il nuovo governo
democratico introdusse numerose
riforme: il voto fu esteso a tutti i
maschi adulti, i beni della Chiesa
vennero nazionalizzati, furono
soppresse l’Inquisizione e la
censura sulla stampa. Fu varato- caso
unico nella storia delle rivoluzioni
italiane dell’800- un progetto di
riforma agraria: i grandi possedimenti
ecclesiastici furono divisi in piccoli
poderi e concessi in affitto ai
contadini, in cambio di una somma
modesta. Il nuovo programma
riformatore, però, fu bruscamente
interrotto dall’arrivo a Roma delle
Truppe francesi inviate da
Napoleone III al fine di garantire il
sostegno dei cattolici francesi ai suoi
progetti politici. I repubblicani
riuscirono a tenere in scacco gli
assedianti per più di un mese.
La Repubblica Romana del 1849 fu un
importante tentativo di creazione di
uno stato moderno.
COSTITUZIONE REPUBBLICA
La Costituzione della
Prima che la repubblica
cadesse, i patrioti,
Repubblica romana
ROMANA:
approvarono il
rappresenta uno dei
testo della Costituzione
per affermare i
principi e i valori per
i quali si erano
battuti. Il 4 luglio,
mentre le truppe
francesi si
apprestavano a tornare a
Roma, dal balcone
del Campidoglio
venne proclamata la
Costituzione della
Repubblica Romana,
che entrò in vigore il
giorno precedente
alla restaurazione
dell’autorità temporale
del papa.
testi più avanzati
dell’intero panorama
europeo dell’epoca,
per la rigorosa
affermazione dei
principi di
democrazia, libertà
individuale e
tolleranza religiosa,
cioè quegli stessi
principi che sono alla
base della
Costituzione della
Repubblica italiana
promulgata cento
anni più tardi.
COSTITUZIONE ITALIANA:
Approvata a stragrande maggioranza (453 voti favorevoli e 62 contrari) il 22 dicembre del 1947,
entrò in vigore il 1° gennaio del ’48 e ancora oggi regola la vita istituzionale italiana. La Costituzione
fu il frutto della collaborazione dei tre partiti di massa (DC,PCI,PSI) che insieme avevano
combattuto per la liberazione del Paese e del contributo di insigni giuristi e di uomini politici laici e
cattolici (Pietro Calamandrei, Costantino Mortati, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira).
Essa è la legge fondamentale dello stato, perché contiene le regole di base per disciplinare il
funzionamento della nostra democrazia. Tutte le leggi, le decisioni, i rapporti tra gli organi dello
Stato e i rapporti tra i cittadini e il potere devono rispettare queste regole di base, diversamente
non sono valide. La carta costituzionali si compone di 139 articoli suddivisi in diverse parti che
saranno in seguito analizzate.
Vediamo alcuni degli articoli che costituiscono le rispettive sezioni iniziali, quelle dei “Principi
fondamentali”
e
proviamo
ad
elaborarne
un
confronto.
Entrambe le costituzioni non si aprono con solenni e generiche dichiarazioni dei diritti dell’uomo e
del cittadino come avveniva in genere nelle costituzioni liberali dell’800.
Si aprono con la sezione dei Principi fondamentali che dichiarano i valori che orienteranno le
Repubbliche.
È
interessante
osservare
come
la
struttura
stessa
della Costituzione italiana sembri proprio ricalcare quella della Repubblica romana.
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Principi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini
Ordinamento della Repubblica
Disposizioni transitorie e finali
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Principi fondamentali
Titolo I: Dei diritti e dei doveri dei
cittadini
Titolo II:Dell’ordinamento politico
Titolo III:Dell’assemblea
Titolo IV: Del consolato e del ministero
Titolo V: Del consiglio di stato
Titolo VI: Del potere giudiziario
Titolo VII: Della forza pubblica
Titolo VIII: Della revisione della
costituzione
Disposizioni transitorie
COSTITUZIONE REPUBBLICA ROMANA:
Art.1:
“La sovranità è per diritto eterno nel popolo.
Il popolo dello Stato Romano è costituito
in repubblica democratica.”
COSTITUZIONE ITALIANA:
Art. 1:
“L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.”
CONFRONTO 1° ARTICOLO
Colpisce come le parole chiave dell’Articolo 1 della Costituzione della
Repubblica romana,siano le stesse che strutturano l’Articolo I della
Costituzione italiana: Sovranità, Popolo, Repubblica democratica.
Esse rappresentano per l’Assemblea Costituzionale della Repubblica romana gli
elementi costituitivi per la creazione dello stato unitario Italiano.
Repubblica: Stato che appartiene a tutti i cittadini che ne fanno parte.
Democratica: il potere politico deriva da una libera competizione tra tutti i
soggetti sociali. Questa democrazia comporta libere elezioni e diritto di voto
garantito a tutti.
Sovranità: potere di fare le leggi (legislativo), di farle rispettare (esecutivo), di
giudicare (giudiziario).
Popolo: non inteso come una realtà collettiva uniforme ma come un insieme di
numerosi gruppi sociali, portatori di ideologie, programmi, interessi differenziati e in
competizione tra di loro.
La Costituzione Repubblicana del 1948 aggiunge però un elemento
più specifico tipico della società contemporanea, cioè il fatto che a
definire l’identità del cittadino possa contribuire il suo diritto ad
accedere ad opportunità relative alla sua identità e alla sua
esistenza. Il lavoro diventa pertanto l’elemento caratteristico che
rende i cittadini liberi ma intestatari di un inalienabile diritto
ulteriore. La Repubblica italiana, infatti, è fondata sul lavoro, un
affermazione che, come è noto, intende sottolineare l’uguale
diritto/dovere di tutti di contribuire al bene della comunità
nazionale. Nella Costituzione romana è, invece, completamente
assente la categoria del lavoro, assenza che riflette la situazione
della società di allora che cominciava appena a confrontarsi con le
problematiche di un’economia in evoluzione, capitalistica in alcune
zone europee, ancora piuttosto arretrata in Italia. Ricordiamo, a
proposito, lo scalpore creato, nell’esperienza francese del ’48, degli
“Ateliers Nationaux” . Lo scopo di questi Ateliers era quello di
aiutare i lavoratori colpiti dalla disoccupazione. Gli operai degli
Ateliers furono infatti adibiti a lavori di pubblica utilità e posti alle
dipendenza del Ministero del Lavori pubblici.
COSTITUZIONE ITALIANA:
• Art. 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.”
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA:
• Art.2
“Il regime democratico ha per
regola l'eguaglianza, la libertà, la
fraternità. Non riconosce titoli di
nobiltà, né privilegi di
nascita o casta.”
CONFRONTO 2° ARTICOLO
Nel secondo Articolo in entrambe le Costituzioni si afferma con forza, l’Universalismo dei diritti che nella
Costituzione romana è direttamente connessa all’esperienza della rivoluzione francese: Eguaglianza,
Libertà,Fraternità. In un certo senso, possiamo affermare che quello che la Costituzione romana non ha
detto nel suo primo articolo in riferimento al lavoro, lo sostiene nel momento in cui dichiara che ‘‘non
riconosce titoli di nobiltà ne privilegi di nascita o casta ’’. No, dunque, a privilegi o a posizioni di rendita,
differenze di censo, ma uguale dignità di tutti. La Costituzione Repubblicana del 1948, enfatizza invece
l’essenza del cittadino come immersa in una dinamica di solidarietà politica, economica e sociale, dove
l’elemento economico viene supportato da quello della rappresentanza (politica) e da quello della
partecipazione (sociale).I diritti individuali appartengono, cioè, sia all’individuo in quanto tale, sia a tutti
i momenti sociali a cui egli partecipa: quindi individuo-autonomo, ma anche individuo–sociale.
D’altra parte, come è noto, la Costituzione italiana, è il frutto di 556 membri, appartenenti a tutti i partiti che
avevano lottato per la liberazione del paese. Partiti moderni di massa, formazioni sociali molto
diverse dall’associazionismo ottocentesco. Infatti, come sappiamo, proprio nel 1848 si era aperta una
nuova fase nelle rivolte liberali, che vedeva un iniziale intervento delle masse popolare e l’emergere dei
primi obiettivi sociali accanto a quelli politici. Appare evidente come nella moderna Costituzione italiana
accanto ai diritti inalienabili dell’Uomo vengano introdotti anche i doveri dei cittadini necessari alla
convivenza civile.
COSTITUZIONE REPUBBLICA ROMANA
Art. 3
“La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni
morali e materiali di tutti i cittadini.”
COSTITUZIONE ITALIANA:
Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.”
CONFRONTO 3° ARTICOLO
• In entrambe le costituzioni la Repubblica svolge un ruolo di
promozione del cittadino garantendo il miglioramento delle sue
condizioni economiche e morali. Mentre in quella della Repubblica
Romana l’enfasi è posta sulla predisposizione di un contenitore (la
Repubblica) nel quale i cittadini possano migliorare le proprie
condizioni, in quella della Repubblica Italiana dopo aver premesso la
pari dignità e l’obbligo di non discriminazione tra i cittadini, si
evidenzia l’impegno della Repubblica stessa a rimuovere gli ostacoli
per la piena fruizione dei diritti e delle opportunità di ognuno.
Elemento di novità nella costituzione odierna è quello
dell’introduzione della non discriminazione per motivi di razza che
appare naturalmente assente in quella romana essendo i
movimenti migratori non ancora affermatisi nel nostro Paese come
avvenuto invece nel XX secolo
COSTITUZIONE
ITALIANA
Art.4
“La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o
spirituale della società.”
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ROMANA
Art.4
“La repubblica riguarda tutti
i popoli come fratelli:rispetta
ogni nazionalità:promulga
l’italianità.”
CONFRONTO 4° ARTICOLO
Oltre che numerose somiglianze, possiamo trovare nelle Costituzioni
analizzate, alcune evidenti differenze. Ad esempio, Nell’Articolo 4 della
Costituzione della Repubblica romana viene espresso e propugnato il
concetto di nazionalità italiana senza tuttavia porsi in contrasto con le altre
nazioni. Quindi l’articolo, che in una prima lettura sembra esprimere una
contraddizione, espone il concetto secondo il quale, la Repubblica romana
avrebbe avuto con il resto d’Italia, le relazioni che esige una nazionalità
comune. Tutto ciò, è totalmente assente nell’Articolo 4 dell’odierna
Carta Costituzionale, in cui viene riproposto il tema del lavoro e ,
in particolare, quello del diritto potenziale al lavoro che lo Stato si impegna a
concretizzare. La Costituzione parla anche di dovere al lavoro sottolineando il
dovere morale di ogni cittadino di contribuire al proprio accrescimento
personale, sociale, politico e a quello della collettività cui appartiene.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA:
Art.5
“I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non è limitata che dalle leggi
di utilità generale dello Stato”
Art.6
“La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse
politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.”
COSTITUZIONE ITALIANA:
Art.5
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.”
Art.6
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”
CONFRONTO 5°/6° ARTICOLO
• In entrambe le costituzioni viene riconfermata la forza delle
autonomie locali sottoposta soltanto in casi specifici alla
giurisdizione della Stato. Viene evidenziata così una tendenza al
decentramento e al riconoscimento delle indipendenze delle forme
di governo locali. Per la Costituzione italiana è il completamento
dell’Articolo 1, per quanto riguarda l’organizzazione dello Stato
repubblicano italiano. La Repubblica è una e indivisibile, e
contemporaneamente promotrice di forme di autonomia politica e
amministrativa: è una sorta di introduzione solenne al Titolo V della
parte Seconda della Costituzione riguardante: Regioni, Province,
Comuni. Il Titolo V nel 2001 e nel 2005 è stato riscritto prevedendo
uno Stato a struttura federalista su base regionale. Inoltre
nell’Articolo 6 della Costituzione italiana vengono ribaditi in modo
rafforzato, e con attenzione specifica alle minoranze linguistiche, i
principi di uguaglianza e libertà già espressi nell’Articolo 2 e 3.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA:
Art.7
“Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.”
Art.8
“Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie
necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.”
COSTITUZIONE ITALIANA:
Art.7
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.”
CONFRONTO 7°/8° ARTICOLO
•
•
•
“ Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.”
Semplice e limpido, come si conviene ad un principio fondamentale. L’Articolo I
della Costituzione della Repubblica romana ribadisce l’uguaglianza di tutti i
cittadini al di là della credenza religiosa e così afferma la libertà culto. Tale libertà è
garantita dall’Articolo 8 della Costituzione Italiana nel quadro di una società più
complessa e variegata come quella novecentesca: le confessioni religiose diverse
dalla cattolica sono “libere davanti alla legge”, ma non “sovrane”.
Ambedue le Costituzioni premettono l’indipendenza del potere politico da quello
spirituale il cui esercizio è però garantito per entrambi. Quello della Repubblica
Romana genericamente individua nella Repubblica stessa il garante dell’ esercizio
del potere religioso del Pontefice ed è il risultato di un suo ridimensionamento
nell’ambito temporale; quello della Repubblica Italiana rimanda,invece,
all’esistenza di uno specifico accordo tra Stato e Chiesa garantito dai Patti
Lateranensi siglati nel 1929 (i Patti Lateranensi che hanno il valore di una legge
ordinaria, modificati dall’accordo concordatario del 18 febbraio 1984). Sia
nell’Articolo 8 della Costituzione romana che nell’Articolo 7 della nostra carta
costituzionale si afferma, quindi, il principio di separazione fra Stato e Chiesa, che
costituiscono due ordinamenti autonomi,indipendenti l’una dall’altro e
soprattutto, sovrani nelle reciproche sfere di influenza. L’articolo 7 della
Costituzione italiana, in più si preoccupa di indicare come la Santa Sede e lo Stato
italiano debbano rapportarsi:cioè solo attraverso la sottoscrizione di trattati
bilaterali.
Infine, vorremmo terminare citando il discorso di Pietro Calamandrei alla chiusura
dei lavori dell'Assemblea Costituente:
-In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato,
tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati in questi
articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci
lontane. Quando io leggo nell’art. 2, ”l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”, o quando leggo, nell’art. 11, “l’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, la
patria italiana in mezzo alle alte patrie, dico: ma questo è Mazzini; o quando io
leggo, nell’art. 8, “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti
alla legge”, ma questo è Cavour; quando io leggo, nell’art. 5, “la Repubblica una
e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali”, ma questo è Cattaneo;
o quando, nell’art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate,”l’ordinamento
delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” esercito
di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, all’art. 27, “non è ammessa la
pena di morte”, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane,
grandi nomi lontani…-