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UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PAVIA
“BEATO CONTARDO FERRINI”
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012
Ore 14.30 – 18.30
Aula G2 – Palazzo S. Tommaso dell’Università di Pavia
IL CONTRATTO DI TRANSAZIONE
QUESTIONI ATTUALI DI
DIRITTO PRIVATO, SOCIETARIO,
PROCESSUALE CIVILE,
PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO
Imponibilità previdenziale della transazione
su controversie di lavoro
Marco Ferraresi,
Ricercatore di diritto del lavoro
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pavia
[email protected]
iusetlabor.blogspot.com
Una questione irrisolta, di frequente interesse pratico
“Sono imponibili – e, se sì, in che limiti – le somme erogate dal
datore di lavoro al lavoratore in adempimento di un obbligo
contenuto in un contratto di transazione
relativo a controversie di lavoro?”
Sommario
1. Se, e in che misura, rileva il concetto di retribuzione imponibile
ai fini previdenziali (e fiscali)
2. Se, e in che misura, rileva la distinzione
tra transazione conservativa e novativa
3. Concrete ipotesi applicative
Se la nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali sia
idonea a risolvere la nostra questione
Caratteri
- autonomia
(disciplina propria; tutela di interessi pubblici)
- onnicomprensività
(eccede il sinallagma; tecnica definitoria; “reddito”)
- obbligazione contributiva:
indipendenza dalla erogazione
della retribuzione
Evoluzioni definitorie legislative,
progressivo ampliamento
art. 27, c. 2, d.p.r. 30.5.1955, n. 797
“tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal
datore di lavoro per compenso dell’opera prestata”
art. 12, l. 30.4.1969, n. 153, testo originario
“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in
dipendenza del rapporto di lavoro”
art. 12 come modif. dall’art. 6, d.lgs. 2.9.1997, n. 314:
rinvio agli artt. 49-51 t.u.i.r. (d.p.r. 22.12.1986, n. 917)
“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
Voci (tassativamente) escluse
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione
trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità
dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento danni [danno emergente];
(altre)
Definizione generale + Tassatività esclusioni
= incide sul regime dell’onere della prova
(Cass. 11.1.2011, n. 461)
Dalla dipendenza alla mera “relazione”
“Relazione” vs. “mera occasionalità”?
Comunque, per Corte cost. n. 354/2001
“è sufficiente rifarsi alle più recenti riforme in materia che evidenziano, infatti,
il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale
da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche
altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono
soltanto mera occasione”
La dottrina tuttavia ancora oppone
“relazione” ad “occasione”, dicendo
che la transazione (novativa) non ha una relazione nel rapporto
di lavoro, ma una mera occasione, per cui non è imponibile…
No!
1) Il passaggio da “dipendenza” a “relazione” è voluto proprio
per evitare di giocare con le parole ed intenti elusivi
2) Ovviamente, una “relazione”, ci vuole, ma è appunto nozione
ampia e le eccezioni sono tassative (e da provare)
3) Una relazione, anche se “occasionale” (ed è sempre tale una
transazione di fine rapporto!), è pur sempre una relazione!
4) In ogni caso, ex art. 51 TUIR anche le somme “occasionali”
sono imponibili…
Ma accettiamo la sfida e approfondiamo ancora
la nozione di retribuzione imponibile…
T.u.i.r.
Art. 6, c. 2
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli
dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Art. 17, c. 1, lett. a
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso […] nonché le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione
del rapporto di lavoro
(come modif. dall’art. 32, d.l. 23.2.1995, n. 41,
conv. con modif. in l. 22.3.1995, n. 85, capo IV “Misure antielusive”)
Quindi, sì all’imposizione previdenziale delle somme
da transazione:
- ampiezza della nozione
- tassatività delle voci escluse
- menzione della transazione nel t.u.i.r.
Circ. Inps n. 263/1997
Circ. Age n. 326/1997
Salva la prova dell’obbligato che si transiga su importi non
imponibili: questa soluzione agevolerebbe la trasparenza nelle
transazioni, con indicazioni delle somme e dei relativi titoli
Conseguenze immediate
- privilegio ex art. 2751-bis c.c.
- rito del lavoro in caso di controversia
- prescrizione breve
Ma per la giurisprudenza la questione
non è mai stata così semplice…
Orientamenti
1) fino al 1985, transazioni mai imponibili, perché non c’è
dipendenza dal rapporto di lavoro
(es. Cass. n. 163/1985)
2) fino al 2000, distinzione tra transazioni conservative
(o semplici o pure) e novative ex art. 1976 c.c.
Valutazione dell’animus novandi e dell’aliquid novi:
sostituzione/estinzione del rapporto pregresso
e nuovo rapporto tra le parti
La transazione novativa reciderebbe il legame col rapporto
da cui deriva la controversia, dunque le somme ivi contenute
non sono imponibili
(es. Cass. n. 4672/1993)
Una distinzione convincente?
Novativa
1) Sul titolo
2) Estingue il rapporto
3) Il nuovo è incompatibile
4) Recide ogni legame
-
Conservativa/pura/semplice
1) Sull’esecuzione/quantum
2) Non estingue il rapporto
3) Integra il rapporto
4) Resta ad esso legato
C’è sempre un titolo che viene estinto, a meno di non identificare il titolo
con l’intero contratto (ma 1976 rimanda al 1230 sulle obbligazioni)
Si finisce per affermare che: transazione novativa = transazione di fine
rapporto di lavoro (nessuna base legale)
Secondo la dottrina civilistica, non c’è mai totale cesura tra rapporto
originario e transazione (causa, presupposizione, collegamento negoziale…)
Ogni transazione introduce elementi di “incompatibilità” con il precedente
regime giuridico di profili del rapporto
Ma quale mai sarebbe il nuovo rapporto? La transazione stessa!
Una relazione resta sempre: la controversia scaturisce dal “rapporto” di
lavoro, a meno che non sia controversa la subordinazione (v. infra)
Conseguenza: basta scrivere bene il contratto di transazione!
Da un lato, prevedere una somma “senza nulla riconoscere” e,
dall’altro, dicendo che con la transazione “il precedente rapporto
è estinto e sostituito dal presente, unico nuovo titolo tra le
parti”.
3) Nell’ultimo decennio, si giunge a negare la rilevanza del
carattere novativo (o a ritenere difficilmente configurabile una
transazione novativa su controversie di lavoro per mancanza
dell’aliquid novi, cioè della incompatibilità col rapporto
pregresso)
(es. Cass. n. 17495/2009)
Quest’ultimo orientamento:
- 1372 c.c., no efficacia ultra partes
- 2115 c. 3, irrinunciabilità della pretesa contributiva
(nullità delle clausole di rinuncia/transazione)
- la contribuzione è sul dovuto, non sul corrisposto
Occorre guardare dunque, non alla qualificazione della
transazione, che non rileva come tale perché non è un contratto
di lavoro, ma al titolo oggettivo di attribuzione di una somma,
caso per caso:
- valutando il contenuto della transazione
- valutando il contesto di essa
- provando comunque altre somme imponibili
Cass. n. 6663/2002:
“sebbene le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo
transattivo, che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia"
oggetto della lite, ma ad evitare il rischio della lite stessa, non
contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del
lavoratore, siano da considerarsi non "in dipendenza" ma in
nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto,
non assoggettabili a contribuzione, va ulteriormente ribadito,
tuttavia, che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153-69,
l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno
di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro
non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni”
Cass. n. 6607/2004 (v. anche Cass. n. 17495/2009)
“le somme pagate a titolo di transazione "dipendono" da questo
contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, cosicché non si
giustificano le distinzioni, ricorrenti in molte sentenze di questa
Corte, sia tra transazioni novative e non, sia tra transazioni aventi
la finalità di eliminare la res dubia (le somme in tal caso
sarebbero imponibili) e transazioni dirette ad evitare il rischio
della lite stessa senza contenere riconoscimenti del diritto del
dipendente, nel qual caso le somme non sarebbero imponibili. La
funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c.,
è in ogni caso di precludere l'accertamento del rapporto o delle
sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle
obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia”
Cass. n. 6607/2004 (v. anche Cass. n. 17495/2009)
“Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in
esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel testo
anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del
1997 - dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del
contratto di transazione; restando l'obbligazione contributiva
completamente insensibile agli effetti della transazione, l'Inps è
abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con
qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il
lavoratore aveva diritto di ricevere, e tale prova può desumersi,
in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione e
dal contesto dei fatti in cui si è inserito”
Una difficile analisi da farsi caso per caso.
Valutazioni generali in base alla g. degli ultimi 10 anni
- la transazione durante il rapporto: è di regola imponibile
(contiguità col rapporto è più evidente; è più facile comprendere
quale sia la res dubia)
- riconoscimento espresso delle parti di un titolo imponibile
(salvi titoli fittizi)
- criteri certi di calcolo: “integrazione” del t.f.r.
- condanna alla reintegrazione e r.d.
- emolumenti ancora dovuti
- importi che “denotano” una voce retributiva
- danni non dimostrabili (biologico oltre il danno tabellare;
ingenti importi imputati a danno alla professionalità, ecc.)
Il caso che resta più dubbio è
se è incerto il titolo stesso del rapporto di lavoro subordinato.
Allora non si può dire se c’è una “relazione” con un rapporto di
lavoro, in caso di transazione. Tuttavia:
a) l’ente previdenziale può comunque dimostrarlo, anche a
partire dallo stesso testo contrattuale
b) se il rapporto fu regolarizzato e non è mai stato controverso,
non si potrà negare il titolo!
Cass. 23.9.2010, n. 20146
Corrispettivo in transazione
solo per rinuncia agli atti del processo
“senza nulla riconoscere”
Non è “in dipendenza” del rapporto (che in sé non era mai stato
controverso), in quanto
si rinuncia all’accertamento giudiziale
Dunque non è imponibile!
Contraddice tutto il decennio precedente
e facilita negozi elusivi
Conciliazione monocratica
Art. 11, c. 4, d.lgs. 23.4.2004, n. 124
“I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi
secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede
conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché
il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento
ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli
enti previdenziali interessati la relativa documentazione”
Circ. min. lav. n. 36/2009
“no transazioni novative in questa conciliazione”
Disposizione dell’obbligazione contributiva?
Circolari “remissive” Inps/Inail: accertamenti ulteriori preclusi?
Possibilità di ricalcolo?
In definitiva
- secondo me:
la transazione è in generale imponibile, perché in relazione al rapporto di
lavoro, a meno che il datore provi la ricorrenza di (transazione su) somme non
imponibili, tassativamente previste ex lege
- secondo la giurisprudenza dell’ultimo decennio:
la transazione in generale non è imponibile, ma il lavoratore o l’INPS possono
provare che contiene emolumenti riconducibili al rapporto e dunque
imponibili
Considerazioni di politica del diritto
- Naturalmente, si può anche discutere se non sia opportuno
favorire la risoluzione stragiudiziale delle liti anche attraverso la
detassazione e decontribuzione delle transazioni
(es. più bassa aliquota fissa per le transazioni di fine rapporto)
- Ma, allora, occorre un intervento legislativo chiarificatore o di
riforma, mentre un tema di così forte interesse pratico non può
essere lasciato ai giochi di parole o alla fluttuazione degli
orientamenti giurisprudenziali