sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

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Transcript sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Corso di Formazione
progetto formativo lavorativo
Percettori di ammortizzatori sociali in deroga
SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI
LAVORO
28 ottobre 2011
Sistema Bibliotecario Vibonese sala multimediale Palazzo S. Chiara
A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
(Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
I Punti che tratteremo:
-1Principi giuridici comunitari e nazionali
a) l’evoluzione storica nella tutela del lavoratore in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
b) normativa comunitaria
c) la tutela costituzionale
d) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle norme del
codice civile e penale
d) normativa regionale
e) sicurezza e salute nella contrattazione Collettiva
I Punti che tratteremo:
-2Legislazione generale e speciale
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
a) legge 20 maggio 1970 n 300 ( Statuto dei Lavoratori )
b) decreto legislativo 626/94, normativa generale, speciale e i
decreti attuativi
c) decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81
d) la giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
e) circolari e direttive ministeriali
f) le circolari del Ministero della Giustizia in materia di salute e
sicurezza
g) “definizioni” e “soggetti” nella normativa in materia di
salute e sicurezza
I Punti che tratteremo:
-3-
Aspetti normativi
dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
a) articoli 47, 48, 49 e 50 decreto legislativo 9 aprile
2008 n 81
b) l’aspetto normativo dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori: diritti e doveri del rappresentante e dei
lavoratori
c) ergonomia e “ indicatori di benessere e malessere “
d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione agli
adempimenti derivanti dalle qualifiche professionali
dei lavoratori negli uffici giuudiziari
e) RLS nei maggiori paesi europei
f) apparato sanzionatorio
Nei primi anni della c.d. industrializzazione gli infortuni sul lavoro venivano
imputati o a distrazione, o a imprudenza, o a stanchezza o al compimento di una
manovra anomala o scorretta.
Che il sinistro fosse esclusivamente imputabile al fattore umano era alla base della
c.d. “ideologia della fatalità”che storicamente ha assunto un duplice aspetto:
il dogma della ineluttabilità degli infortuni sul lavoro
lo spostamento della responsabilità sulle stesse vittime e, cioè, sui lavoratori considerati di
volta in volta , sbadati, imprevidenti, fannulloni, inesperti, cocciuti, stupidi, disubbidienti,
temerari e cosi via a seconda dell’estro o della fantasia lessicale degli imprenditori e dei
loro esperti.
nei luoghi di lavoro non ci si poneva affatto il problema
di dare alla forza lavoro un ambiente sicuro e salubre.
inizio del nostro secolo
L'organizzazione lavorativa era concepita solo in
funzione del conseguimento del miglior risultato
per l'impresa
Si pone attenzione ai fattori connessi con gli infortuni
e le malattie in ambito lavorativo.
Negli anni '30-'40.
Messa a punto di strumenti di assistenza per lavoratori
infortunati durante l’attività
Istituzione di enti e comitati, governativi e non, preposti
alla sorveglianza e al miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
L'intervento resta prevalentemente incentrato sulla cura
fisica dell'individuo ma si presta attenzione anche alle
Conseguenze psichiche
(affaticamento, disturbi psicosomatici
Negli anni ’50 – ‘60
Gli aspetti della sicurezza e della salute iniziarono
a comprendere campi come la formazione/addestramento
e la selezione dei dipendenti.
spostamento dell'interesse dalla prevenzione
degli infortuni e delle malattie
alla conservazione attiva della salute.
Negli anni ‘70-‘80.
Si sviluppano gli studi e le tecniche per migliorare
la qualità della sicurezza nei contesti lavorativi.
partecipazione attiva di tutte le componenti del
mondo del lavoro (sindacati, gruppi di lavoratori).
Il modello culturale introdotto pone l'organizzazione
al centro della gestione della sicurezza
L'introduzione delle norme
comunitarie recepite in Italia
con il decreto legislativo
626/94 ha rappresentato una
svolta importante per il modo
di fare ed intendere sicurezza
e prevenzione.
passaggio da un concetto di sicurezza, che ha nell'ambiente fisico di
lavoro e nel singolo individuo il campo di intervento, a un concetto
che porta il lavoro organizzato al centro dell'interesse per la prevenzione
E' in base a come il lavoro è organizzato, alle
scelte e alle decisioni organizzative adottate
che possono realizzarsi le condizioni di pericolo
o di rischio per il benessere fisico, ma anche psichico,
dei lavoratori.
Per la nuova normativa
il fattore determinante
al verificarsi o meno
degli
infortuni
va
ricondotto
all'organizzazione
del lavoro e alla cultura
della sicurezza e non a
carenze
strutturali di macchine e
impianti.
Nella sicurezza e salubrità la prevenzione incide e
condiziona la progettazione, l’ organizzazione e la
gestione del lavoro
Coloro che si occupano di prevenzione e tutela
Della sicurezza in ambienti lavorativi pongono
sempre più attenzione al benessere psichico e
sociale oltre che fisico dei lavoratori.
Il tema della prevenzione del rischio
si estende così dai rischi fisici a
quelli psicosociali
La Corte di Cassazione III sezione Penale con
sentenza del 18/2/2005 n. 6360 ha affermato
che : “ in caso di infortunio sul lavoro
determinato non dalla inosservanza di
specifiche norme relative alla sicurezza sul
lavoro ma da carenze nelle modalità di
organizzazione del lavoro, il datore risponde del
delitto di lesioni personali colpose per
violazione dell’art. 2087 codice civile”
Il fondamento giuridico dell’obbligo di sicurezza è dato dai principi di
tassatività e massima sicurezza tecnologica
Il principio di tassatività esclude ogni discrezionalità del datore di lavoro
nella scelta dei mezzi protettivi
non sono ammissibili esimenti di natura economica come l’eccessivo costo dei dispositivi
Contrario al disposto costituzionale
dell’art. 41 comma 2
Il quale pretende che le esigenze
di protezione del lavoratore
prevalgano sulle esigenze di produzione
L’unica eccezione legittima al principio di
tassatività è data
dall’assoluta impossibilità di adozione di
Misure di sicurezza
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza
del 30/11/1995 affermava che “ la recente
normativa ha confermato l’unico limite
all’apprestamento delle misure di sicurezza nei
confronti dei lavoratori e della collettività nelle
conoscenze scientifiche e nella migliore
tecnologia possibile “
determinare le condizioni di sicurezza nella propria attività lavorativa
Con la normativa in
vigore il legislatore
tende a responsabilizzare
il datore di lavoro il
quale deve:
redigere un documento di valutazione dei rischi presenti sul
luogo di lavoro,
individuare le misure di prevenzione e di protezione
Stabilire i tempi di realizzazione delle misure stesse.
La norma non dà altre indicazioni sui contenuti del documento lasciando al datore di lavoro la libertà
di scegliere la metodologia da adottare per la propria valutazione, in sostanza si può configurare la
valutazione come una autocertificazione.
si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità
ai datori di lavoro ai quali spetta :
- la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e
la sicurezza
-programmare e gestire le misure di prevenzione,
- coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, informarli e
formarli,
- assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario.
All'ente pubblico spetta:
- assistere le aziende,
- fornire ove possibile la consulenza necessaria,
-controllare l'attuazione di quanto è previsto dalla legge, facendosi
promotore e garante dei processi di prevenzione all'interno delle
aziende
RIEPILOGANDO la nuova normativa costituisce una importantissima innovazione del
sistema preventivistico del nostro Paese, attraverso la definizione di un diverso approccio ai
problemi della sicurezza in azienda e stabilendo obblighi del tutto nuovi a carico del datore
di lavoro
Il vecchio sistema preventivistico si basava su una serie di precetti penalmente sanzionati
(fondamentalmente il DPR 547/55 ed il DPR 303/56 in materia rispettivamente di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro) attraverso i quali era imposto al datore
di lavoro l’obbligo di rispettare tutta una serie di regole tecniche.
Attualmente si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai
datori di lavoro. ( articolo 29 d.lvo 81/2008 “ Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all’articolo .....”)
Il nuovo sistema, derivante dalle norme comunitarie, prevede fondamentalmente la
definizione di procedure che coinvolgono i soggetti impegnati nei luoghi di lavoro,
attraverso la collaborazione e la consultazione e responsabilizzandoli soprattutto attraverso
forme di autocontrollo e autocertificazione.
In sostanza viene stabilito che la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro non sono più
garantite dalla sola applicazione di un insieme di regole tecniche, ma devono esse
stesse far parte della pianificazione aziendale, alla cui realizzazione concorrono azioni
programmate, quali la valutazione dei rischi,l’adozione di misure di tutela, la sorveglianza
sanitaria e lo sviluppo di programmi di informazione e formazione sui rischi professionali, e
l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ( vedi art. 30 d.lvo 81/2008 )
La nuova filosofia che anima la normativa in vigore è
orientata alla massima tutela del lavoratore, attraverso
gli istituti della formazione e dell’informazione, che si
aggiungono e supportano la piena attuazione della
normativa già esistente in tema di sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Il coinvolgimento della componente sindacale, di cui è
espressione la figura del rappresentante per la
sicurezza, denota la volontà di operare con il consenso
più ampio
I cambiamenti più importanti, si possono così
riassumere:
a) Campo di applicazione generale;
b) Valutazione preventiva globale ed integrata di tutti i
rischi attraverso l’elaborazione del“documento sulla
sicurezza”;
c) Attuazione di opportune misure di sicurezza e
prevenzione;
d) Nomina dei “rappresentanti per la sicurezza” dei
lavoratori e loro consultazione e coinvolgimento;
e) Istituzione e compiti di un Servizio di Prevenzione e
Protezione e nomina del Responsabile;
f) Ruolo della sorveglianza sanitaria e medico
competente;
g) Esaltazione della informazione e formazione di
ciascun lavoratore
DI QUALI ASPETTI SI OCCUPA LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO?
• Da' disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• Istituisce il servizio di prevenzione e di protezione dell'azienda
• Fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso
• Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
• Rende obbligatoria la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
• Obbliga l'azienda alla informazione e formazione dei lavoratori
• Contiene disposizioni concernenti la pubblica amministrazione e stabilisce le modalità con cui gli
istituti centrali devono elaborare le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
• Adegua i requisiti dei luoghi di lavoro
• Stabilisce le sanzioni alle inadempienze dei singoli obblighi
• Comprende una serie di allegati tecnici (prescrizioni minime per posti di lavoro con
videoterminale, elenco degli agenti biologici, elenco dei dispositivi di protezione individuale, aspetti
della movimentazione manuale dei carichi ecc.)
In maniera più specifica regolamenta inoltre:
l'uso delle attrezzature di lavoro,
l'uso dei dispositivi di protezione individuale,
la movimentazione manuale dei carichi,
l'uso di attrezzature dotate di videoterminale,
la protezione da agenti cancerogeni,
la protezione da agenti biologici
Il decreto legislativo n 81/2008 all’articolo 15 ha riassunto l’indirizzo normativo in materia di salute e sicurezza con le
MISURE GENERALI DI TUTELA
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b)
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c)
l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d)
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
e)
la riduzione dei rischi alla fonte;
f)
la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
g)
la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h)
l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i)
la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l)
il controllo sanitario dei lavoratori;
m)
l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile,
ad altra mansione;
n)
l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o)
l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p)
l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q)
l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s)
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t)
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u)
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
e immediato;
v)
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z)
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari
per i lavoratori
NORMATIVA COMUNITARIA
La problematica della sicurezza sul posto di lavoro già contemplata dall’art. 118
del Trattato Istitutivo CEE Roma maggio 1957 viene ribadita nella
VERSIONE CONSOLIDATA
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 dicembre 2006 C. 312/E)
Del Trattato sull’Unione Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea
con le modifiche apportate dal Trattato di Atene del 16 aprile 2003 e precisamente
dal TITOLO XI - POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E GIOVENTÙ - CAPO 1 - DISPOSIZIONI SOCIALI - Articoli
136, 137 e 140
Articolo 136
La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli
definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi
la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che
consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo
sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale
elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della
diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità
di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato
comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal
presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative.
Articolo 137
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei
seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo
il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150;
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
j) lotta contro l'esclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).
2. A tal fine il Consiglio:
.....omissis....
b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili
progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
....omissis....
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive
prese a norma del paragrafo 2.... Omissis.....fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure
necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di
sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano
una maggiore protezione.
Omissis
Articolo 140
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del
presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati
membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica
sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
— l'occupazione,
— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
— la formazione e il perfezionamento professionale,
— la sicurezza sociale,
— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
— l'igiene del lavoro;
— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e
lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante
studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano
sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni
internazionali
NORMATIVA COMUNITARIA
La problematica della sicurezza acquista rilievo con l’Atto Unico Europeo
(anno 1987 ) che prescrive agli Stati membri di promuovere il
miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e, in tale ottica, venivano emanate le prime otto direttive in
materia
La prima direttiva la numero n 89/391 viene considerata la direttiva quadro
ispiratrice del D.lgs 626/94 e di tutta la successiva normativa sulla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro e riguarda le misure necessarie in generale per
la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive riguardano
invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso.
DIRETTIVE COMUNITARIE
Direttiva 89/391/CEE, del12.6.1989, attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
( c.d. direttiva quadro)
( attuata con D.lvo 626/94,titolo I)
Direttiva 89/655/CEE, modificata con Direttiva 95/63/CE, del 30.11.1989 prescrizioni
minime di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro
( 2° direttiva particolare)
(attuata con D.lvo 626/94 titolo III “ uso delle attrezzature”)
Direttiva 90/269/CEE , del 29.5.1990, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e
salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta l’altro rischi
dorso-lombari per i lavoratori
( 4° direttiva particolare )
( attuata con D.lvo 626/94 titolo V “ movimentazione manuale dei carichi” )
Direttiva 90/394/CEE , del 28.6.1990, modificata con Direttiva 97/63/CE, protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro
(6° direttiva particolare )
( attuata con D.lvo 626/94 titolo VII“ protezione da agenti cancerogeni” )
Direttiva 92/57/CEE , del 24.6.1992, prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili
(8° direttiva particolare, attuata con D.lvo 494/96 )
Direttiva 92/85/CEE , del 19.10.1992, attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere
(10° direttiva particolare, attuata con D.lvo 645/96 )
Direttiva 92/104/CEE , del 03.12.1992, prescrizioni minime tese al miglioramento
della salute e della sicurezza nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee
(12° direttiva particolare, attuata con D.lvo 645/96 )
Direttiva 89/654/CEE, del 30.11.1989,relativa a prescrizioni minime di sicurezza
e di salute per i luoghi di lavoro
( 1° direttiva particolare )
( attuata con D-lvo 626/94 titolo II “luoghi di lavoro”)
Direttiva 89/656/CEE , del 30.11.1989, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e salute
per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro
( 3° direttiva particolare)
(attuata con D.lvo 626/94 titolo IV “ uso dei dispositivi di protezione individuale”)
Direttiva 90/270/CEE , del 29.5.1990, relativa a prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali
(5° direttiva particolare )
( attuata con D.lvo 626/94 titolo V I“ uso di attrezzature munite di videoterminali” )
Direttiva 90/679/CEE , del 26.11.1990, modificata con Direttiva 93/88/CE,97/59/CE,
97/65/CE, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti
Biologici i durante il lavoro
(7° direttiva particolare )
( attuata con D.lvo 626/94 titolo VIII“ protezione da agenti biologici” )
Direttiva 92/58/CEE , del 24.6.1992, prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
(9° direttiva particolare, attuata con D.lvo 493/96 )
Direttiva 92/91/CEE , del 03.11.1992, prescrizioni minime tese al miglioramento della
salute e sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione
(11° direttiva particolare, attuata con D.lvo 624/96 )
Direttiva 93/103/CEE , del 23.11.19932, prescrizioni minime di sicurezza e di salute per
il lavoro a bordo delle navi da pesca
(13° direttiva particolare, attuata con legge 128/98 )
Direttiva 98/24/CE , del 07.04.1998,protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro
(14° direttiva particolare, attuata con legge 25/99 )
ROMA 29 OTTOBRE 2004
TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA
Articolo II-91:
ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose
Quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro il
riferimento è, come abbiamo visto, alle direttive della
Comunità Europea che di fatto hanno dato impulso alla nuova
legislazione in materia ma non possiamo non richiamare la
normativa di riferimento presente nel nostro ordinamento
giudiziario al di la degli specifici provvedimenti legislativi in
materia le più importanti delle quali precedenti alle direttive
comunitarie ed in alcuni casi anticipatrici delle stesse
La Carta Costituzionale :
La nostra Costituzione prevede il diritto alla salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32),
l’art. 35 statuisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni, prevedendo la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori. Da ciò deriva l’obbligatorietà della
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’art. 41 sulla libertà di iniziativa privata che non deve, tra l’altro,
svolgersi in contrasto con la dignità umana
L’ art. 117 ( modificato legge cost. 18.10.2001 n 3) ...sono materia
di legislazione concorrente quelle relative a.....tutela e sicurezza
del lavoro..
Ai principi Costituzionali è seguita una legislazione in materia
(soprattutto negli anni ’50 ) quali il DPR 547/55, sugli infortuni
del lavoro e il DPR 303/56 su l’igiene nei luoghi di lavoro.
Codice Civile
L’art. 2087 ( tutela delle condizioni di lavoro) norma atta a tutelare le
condizioni di lavoro, con la previsione che il datore di lavoro, dovrà
adottare tutte le misure che, a seconda della specificità del lavoro, siano
necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
Ai sensi del richiamato articolo “ l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “
l’articolo 2087 c.c. sanciva
Da un lato il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in
un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al
minimo i pericoli per il suo stato psicofisico
dall’altro il dovere del datore di lavoro di applicare le norme
antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni
altra misura di prevenzione ( pur non imposta dalla normativa
specifica ) resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli
dalla sua esperienza professionale.
( c.d. DEBITO DI SICUREZZA)
Sul piano pratico va detto che la norma in oggetto ha funzionato, sino all’entrata in vigore del D.lgvo
626/94, soprattutto in sede giudiziale nelle azioni per il risarcimento dei danni avanzate dal lavoratore,
vittima dell’infortunio sul lavoro, contro il datore di lavoro inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto
che dai lavoratori per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione
La giurisprudenza ha emanato sentenze di ampio respiro
quando ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del
danno o quando ne ha sancito la penale responsabilità mentre
ha sempre rigettato le istanze di condanna dell’obbligo di
adozione di misure prevenzionali
(Cassazione sent. 1451/50 e 1812/51 )
L’articolo 2087 nel risentire delle interpretazioni degli art. 32 e 41 Costituzionale risponde, per
un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, al principio di “ umanizzazione del
posto di lavoro”
Particolarità del lavoro = l’insieme dei fattori di rischio di un
Determinato luogo di lavoro
Il datore di lavoro ex art.
2087 è tenuto ad adottare
le misure che secondo la
particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelate
la integrità psicofisica e
morale
dei
propri
dipendenti
Esperienza = conoscenze professionale del datore di lavoro
unite alle istanze conoscitive che possono essere formulate
dei lavoratori .
Tecnica= obbigo del datore di lavoro di tenersi aggiornato
circa le scoperte tecniche in materia di sicurezza
La Corte di Cassazione IV sezione Penale con
sentenza del 26/4/2000 n. 7402 ha affermato
che : “ il datore di lavoro deve ispirare la sua
condotta alle acquisizioni della migliore scienza
ed esperienza per fare in modo che il lavoratore
sia posto nelle condizioni di operare con
assoluta sicurezza
CASS. SEZ. LAVORO Sent. 23/2/1995 n. 2035 “ La
responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è
fondata sul disposto dell’articolo 2087 c.c, in base al quale
l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore”
La Corte di Cassazione IV sezione Penale con
sentenza 3/11/1998 n. 11424 “ Il datore di
lavoro deve ispirare la sua condotta alle
acquisizioni della migliore scienza ed
esperienza per fare in modo che il lavoratore sia
posto nelle condizioni di operare con assoluta
sicurezza “
La Corte di Cassazione. SEZIONE Civile Sent.
23/1/1999 n. 653 “ ai sensi dell’art. 2087 c.c. il
datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei
lavoratori, rispettando non solo le specifiche
norme prescritte dall’ordinamento in relazione al
tipo specifico di attività imprenditoriale e
lavorativa, ma anche quelle che si rilevino
necessarie in base alla particolarità del lavoro,
all’esperienza e alla tecnica ”
L’art. 2087 codice civile nel rapporto di pubblico impiego
In passato la tutela della salute avveniva in una ottica risarcitoria extracontrattuale e la posizione di supremazia della Pubblica
Amministrazione rendeva possibile una tutela in via indiretta dell’interesse del lavoratore solo quando venivano posti dei limiti
legislativi a tutela di interessi generali
A partire dal D.lvo 29/93 il pubblico impiego è stato equiparato al lavoro privato = quindi massima applicazione nel rapporto di
Lavoro pubblico di tutta la normativa codicistica e speciale
Codice Civile e tutela risarcitoria del lavoratore
ART. 2087 codice civile
RESPONSABILITA DI NATURA CONTRATTUALE
ART. 2043 codice civile
RESPONSABILITA c.d. aquilana DI NATURA EXTRACONTRATTUALE
ART. 2059 codice civile
RESPONSABILITA DI NATURA NON PATRIMONIALE
( risarcimento del danno biologico ( c.d. danno alla salute) ,danno morale e danno esistenziale )
condanna all’ adempimento dell’obbligo di adozione di misure previdenziali
È a partire dagli anni ’90 che pur configurando
l’inadempimento dell’obbligo ex art. 2087 c.c. quale
responsabilità contrattuale “ la condotta del datore di lavoro
può determinare anche un illecito extracontrattuale con
conseguente possibilità di concorso di responsabilità aquiliana
e responsabilità contrattuale , senza che la preclusione della
prima, per prescrizione quinquennale, possa incidere sulla
sussistenza della seconda non ancora prescritta “
( Cass. 7768/95,1168/96, 12763/98)
Tribunale Forlì 15 marzo 2001“In ragione dei danni psicofisici subiti dal lavoratore e della
responsabilità del datore di lavoro valutata alla luce del combinato disposto degli art. 2087, 2043
cc, e 32 Cost., si attribuisce altresì al giudice, il compito di procedere, in via equitativa, alla
relativa liquidazione utilizzando, quali parametri di riferimento, il tempo in cui il
demansionamento si e' protratto e la retribuzione percepita dal lavoratore nel medesimo periodo.
Tribunale Pisa 25 luglio 2001 “...... che il danno conseguente alla violazione dell'art. 2087cc, per la parte in cui
tutela la personalità morale del lavoratore, non corrisponda sempre solo ai c.d. danno biologico, cioè quel danno
che comprometta la capacita di relazionare nella vita civile, mediante la causazione di un pregiudizio fisico o
psichico. La legge, infatti, tutela non l'integrità" fisica ma la personalità morale del lavoratore. Ne consegue che
può ben darsi che vi sia una evidente lesione della personalità morale senza alcun danno psichico. Il danno alla
personalità morale, qualificabile come danno esistenziale (e non come danno biologico ne come danno morale )
può concorrere con il danno alla vita di relazione e con il danno morale
CASSAZIONE Sentenza 16/6/2001 n. 8182 “l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esonera
il datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorso al lavoratore e limita l'azione risarcitoria di
quest'ultimo al danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità penali
ex. art. 10 DPR n. 1124/1965: in sostanza, l'assicurazione copre il danno patrimoniale legato alla riduzione della
capacità lavorativa e non il danno alla salute o quello morale di cui all'art. 2059 C.C. che il lavoratore, in
armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, può
rivendicare ove sussistano i presupposti di responsabilità del datore di lavoro
CASSAZIONE III Sezione Civile Sentenza 20/6/2001 n 8381“ Nel
sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale
del danno con l'attività' svolta dal lavoratore subordinato consente
di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia
diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del
"neminem laedere", sia diritti che scaturiscono dal vincolo
giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di
responsabilità ex art. 2043 cc e di quella contrattuale basata
sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del
datore di lavoro dall'art. 2087 cc
CASSAZIONE Sentenza 7/1/2002 n. 89 la Cassazione ha affrontato il tema della
responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2059 c.c. . La Suprema Corte ha
affermato che “ non è necessaria l’esistenza di un nesso di causalità tra le mansioni
affidate e l’evento, essendo sufficiente un semplice rapporto di occasionalità
necessario, nel senso che l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una
situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto
illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia
operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o abbia agito
con dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni.”
CASSAZIONE Civile Sezione lavoro Sentenza 22/3/2002 n. 4129
“nel danno sofferto dal lavoratore in conseguenza della mancata
osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza
impostigli dall’art. 2087 c.c. rientra anche il danno morale quante
volte da quella inosservanza siano derivate al dipendente lesioni
personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta
del datore di lavoro anche un rilievo penale che giustifica
l’attribuzione del risarcimento ex art. 2059 c.c. .
CASSAZIONE Sentenza 11/1/2007 n. 238 “l’illecito lesivo dell’integrità psico-fisica
della persona può dare luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a
titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità
lavorativa specifica.
Codice Penale :
Art. 437 ( Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro)
ai sensi del quale è punito (sino ad un massimo di 10 anni) chiunque ometta di
collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove.
Art. 451 ( Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro) ai sensi del quale è punito ( sino ad un massimo di un anno ) chiunque con
colpa omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso, contro
disastri o infortuni sul lavoro
Art 589 ( Omicidio colposo) aggravante se l’evento mortale è derivato da fatto
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Art 590 ( lesioni personali colpose) aggravante se l’evento e è derivato da fatto
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Disposizioni in tema di Processo Penale
( articolo 61 decreto legislativo 81/2008)
Esercizio dei diritti della persona offesa
1.
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e'
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed
all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione
di regresso.
2.
Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di
esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori)
Art. 9 ( tutela della salute e dell’integrità fisica) ai sensi del quale i
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica
Sentenza Cass. Sez. lav. n. 9808/97 “ il fatto che le norme
attribuiscono alle rappresentanze sindacali o al rappresentante per la
sicurezza il potere di controllo sull’adozione o sulla idoneità delle
misure di prevenzione, non esclude che i lavoratori uti singuli
possano agire in giudizio per ottenere l’adozione da parte del datore
di lavoro elle misure idonee a tutelare la propria integrità
fisica,posto che la salute costituisce oggetto di un autonomo diritto
primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della
collettività “
Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori)
Lo
Statuto dei lavoratori trova applicazione nell’ambito della Tutela
sindacale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nell’esercizio delle attribuzioni cui è investito il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza non può ricevere pregiudizi di qualsiasi tipo.
Questi è tutelato dalle norma della legge 300/70 ( quelle contenute nel titolo III dello
Statuto dei lavoratori ) che riconoscono e garantiscono le rappresentanze sindacali ed
il loro operato all’interno dell’azienda.
Secondo l’orientamento dottrinale si ritiene che la tutela riconosciuta al
rappresentante per la sicurezza è quella prevista per i dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cui confronti operano forme di tutela particolari.
Di conseguenza essi hanno diritto:
Alla procedura cautelare e di urgenza per immediata reintegrazione nel caso di
licenziamento illegittimo ( art. 18 St. Lav.)
Al nullaosta preventivo delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di
trasferimento ad altra unità lavorativa ( art. 22 St. Lav.)
A permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato ( art 23 St. Lav.)
A permessi non retribuiti per partecipare a convegni o congressi attinenti la carica
ricoperta ( art. 24 St. Lav.)
NORMATIVA REGIONALE :
Ai sensi dell’Articolo 117, quinto comma, della Costituzionale tutela e sicurezza del lavoro sono materie di
legislazione concorrente tra Stato e Regioni
-Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente :
-«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1.-2. (Omissis).
-3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli
obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
ai sensi dell’art.. 11.
Omississ...
8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo
possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie.
In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in
essi contenute.
I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai sensi dell’articolo 1 Comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81:
. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province
autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province
autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -1
Art. 4, punto 3 lett. A, CCNL 1998-01
In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì regolate le seguenti materie:
A livello di singola amministrazione:.
.omissis..- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro
Art. 4, punto 3 lett. B, CCNL 1998-01
In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì regolate le seguenti materie:
Presso ogni sede centrale o sede distaccata individuata come sede di contrattazione a seguito di nomina di RSU:.
.omissis..- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all’igiene,
all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 6, A punto 2 lett. g, CCNL 1998-01
INFORMAZIONE ( preventiva )
Ai soggetti sindacali di cui all’art.8,comma1 ( OO.SS di categoria firmatarie del CCNL di comparto):
misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 6, A punto 3 lett. e, CCNL 1998-01
INFORMAZIONE ( successiva )
Ai soggetti sindacali di cui all’art.8,comma 2 ( OO.SS di categoria territoriali firmatarie del CCNL e le RSU):
le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 6, C punto 2 lett. e, CCNL 1998-01
CONSULTAZIONE
È prevista la consultazione del rappresentante per la nei casi di cui all’art. 19 D.Lvo 626/94 ( ora art. 50 d.lvo81/2008)
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n 2 dal CCNL 1998-01
Con riferimento all’art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti si atterranno ai principi e alle disposizioni
della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti...
-migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte
nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
-Assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l’ambiente di lavoro,invitando le
amministrazioni ad adottare un’apposita programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle
risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 1996
( Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1996 n 177 )
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
per la “ RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA “
Art. 28 punto 3 CCNL 2006-09
Nel quadro delle politiche di sviluppo ed intervento sul benessere e la salute dei lavoratori, la contrattazione
integrativa valuterà l’opportunità di individuare possibili soluzioni tecniche e modalità di finanziamento che possano
consentire la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, anche
per la copertura del rischio di premorienza.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -3
NORME DISCIPLINARI
Art. 23, punto 3 lett. a, CCNL 1994-97 modificato dall’art. 11 CCNL 2002-05
( Obblighi del dipendente )
Omissis .. Il dipendente deve in particolare: collaborare con diligenza, osservando le
disposizioni impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme in materia
di sicurezza e di ambiente di lavoro
Art. 13, punto 2 lett. d, CCNL 2002-05
( Codice disciplinare )
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
Inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
Lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
Dell’amministrazione o di terzi
Normativa di carattere generale
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro
- D.M. 12 settembre 1958 - Istituzione del registro degli infortuni
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- D.M. 18 aprile 1973 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
- D.M. 10 agosto 1984 - Registro infortuni
- Coordinamento UU.SS.LL. di Roma circolare 9 maggio 1988, n. 16484 - Lavoro ai videoterminali ed attività istituzionale delle UU.SS.LL.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 417 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
- d.Lgs 19 marzo 1996 n 242 – modifiche ed integrazioni al dlgs 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute
sul luogo di lavoro
- Ministero lavoro circolare 30 maggio 1997, n. 73 - Ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs. n. 494/1996 e del D.Lgs. n. 626/1994
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome: linee guida 8 ottobre 1997 - Linee guida sull'applicazione del D.Lgs. n. 494/96
- D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412 - Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali
l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59
- Ministero lavoro circolare 5 marzo 1998, n. 30 - Oggetto: ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs. n. 494/96 e del D.Lgs. n. 626/94
- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- D.M. 4 maggio 1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
-- Legge 3 agosto 2007 n123 “ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia
-- decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 “ attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”
Normativa di carattere speciale
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
- D.M. 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli
previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Legge 5 marzo 1963, n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria
- D.M. 13 luglio 1965 - Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle
installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra
- D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301 - Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria
- D.M. 22 marzo 1975 - Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori
- D.M. 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio
- D.M. 20 dicembre 1982 - Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero
dell'interno
- Legge 7 dicembre 1984, n. 818 - Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo
1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- D.M. 8 marzo 1985 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818
- D.M. 30 ottobre 1986 - Modificazione al D.M. 27 marzo 1985 recante modifiche al D.M. 16 febbraio 1982 contenente l'elenco dei depositi e industrie
pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi - Prevenzione e vigilanza antincendio
- Legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS
- D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 - Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti
- D.M. 15 ottobre 1993, n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative
di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche
- D.M.(Giustizia) 18 novembre 1996 – individuazione del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 626/94
-- D.M.( Giustizia) 29 agosto 1997 n 338 - regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziali ex D-Legs.vo
626/94
--D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 - Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per
l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
- D.M.( Giustizia) 5 agosto 1998 – modifiche al D.M. 18.11.1996 concernente l’individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro
-D.M. 8 settembre 1999 - Modificazioni al D.M. 10 marzo 1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro"
-- D.M.( Giustizia) 12 febbraio 2002 – individuazione del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
-- D.M ( economia e delle Finanze) 23 gennaio 2008 “ convenzioni quadro stipulate ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i.”
Normativa riguardante limitazioni sul lavoro
- Legge 17 novembre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
- D.M. 5 luglio 1973 - Lavoro notturno delle donne nelle industrie
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sulla tutela delle lavoratrici madri
- Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
- D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 - Attuazione della direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità
elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla
direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29
ottobre 1993
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 - Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- D.P.R. 14 gennaio 1997 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
La sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
( Parte normativa )
Precedente normativa di settore:
DPR 547/55
DPR 164/56
DPR 303/56
D.Lgs 626/94 e succ. mod.
NUOVA ATTUALE
D.Lvo 81/2008
COS'È IL DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 19 SETTEMBRE 1994
Il Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 (pubblicato sul
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 novembre
1994) recepisce in Italia otto direttive della CEE finalizzate a
promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro .
il decreto legislativo 626/94 era sostanzialmente diviso in
due parti :
Nella prima, costituita dai primi 29 articoli, venivano
individuate figure, organismi ed i loro specifici compiti,
aventi come obiettivo la valutazione dei rischi e
l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Nei restanti articoli venivano presi in esame argomenti
specifici, sia con innovazioni sostanziali che con
integrazioni e riscritture della legislazione precedente.
IL D.LVO 626/94 CANCELLAVA LA NORMATIVA PRECEDENTE ?
Il D.Lgs. 626/94 modificava parte delle leggi precedenti in materia di igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro, le quali però rimanevano in vigore per le parti
non modificate
Così, ad esempio:
• per la prevenzione degli infortuni il riferimento era il D.P.R. 547/55;
• per la prevenzione degli infortuni delle costruzioni il riferimento era il D.P.R.
164/56;
• per l'igiene del lavoro il riferimento era il D.P.R. 303/56;
• per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
(assicurazione con l'INAIL) il riferimento era il D.P.R. 1124/65;
• per la tutela del lavoro dei minori il riferimento era la legge977/67;
• per le assunzioni obbligatorie (es. invalidi e categorie protette) il riferimento era la
legge 482/68;
• per la tutela delle lavoratrici madri il riferimento era la legge 1204/71;
• per la protezione contro i rischi da rumore, amianto e piombo il riferimento era il
D.Lgs 277/91
La Corte di Cassazione III Sez. Penale con
sentenza del 21/11/1997 afferma che “ con
l’introduzione del d.lvo 626/94 non si è prodotta
alcuna censura con la disciplina precedente ma
si sono ampliati e potenziati gli obblighi
precedenti in una mutata impostazione del modo
con cui affrontare le tematiche della sicurezza e
della prevenzione sul lavoro “
D.LGS 626/94 –
I DECRETI ATTUATIVI
( limitatamente a quella applicabile alla nostra amministrazione)
Decreto 5 dicembre 1996 - Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai
sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996)
Decreto 16 gennaio 1997 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato, Ministero della Sanità - Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da
parte del medico competente. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997)
Decreto 16 gennaio 1997 - Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3 febbraio 1997)
D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (pubblicato sul
S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998)
Decreto 14 giugno 1999, n. 450 - Ministero dell'interno - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenza in materia di ordine
e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle
disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1999)
DECRETO 14 giugno 2000, n .284 - Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in
materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa. (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000)
DECRETO 2 ottobre 2000 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Linee guida d'uso dei videoterminali. (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000)
DECRETO 2 maggio 2001 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 209 del 8
settembre 2001)
DECRETO 14 febbraio 2002 - Ministero della Giustizia - Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 61 del 13 marzo
2002)
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 3 febbraio 2004)
D.LGS 626/94 –
LE MODIFICHE SUBITE
Decreto Legge n. 758 del 19 marzo 1996 - Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 21 Gazzetta Ufficiale italiana del 26 gennaio 1995, n. 21).
Decreto Legislativo del Governo n. 242 del 19 marzo 1996 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 104 del 6 maggio 1996)
Decreto Legge n. 510 del 1 ottobre 1996 - Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi
a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996, n. 231)
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359 - Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999)
DECRETO 12 novembre 1999 - Modificazione dell'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 66 - Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che
modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000)
Legge 29 dicembre 2000, n. 422 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunità europee - Legge comunitaria 2000. (pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale n.
16 del 20 gennaio
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 –
Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale
italiana n. 126 del 1 giugno 2001)
LEGGE 8 gennaio 2002, n. 1 (Raccolta 2002) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana n. 8 del 10 gennaio 2002)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 25 - Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 dell'8 marzo 2002)
LEGGE 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 54/L
alla Gazzetta Ufficiale italiana GU n. 72 del 26 marzo 2002)
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19
alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 7 febbraio 2003)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al
rischio di atmosfere esplosive. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 197 del 26 agosto 2003)
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti
ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della
legge 1° marzo 2002, n. 39. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 174 del 29 luglio 2003)
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 febbraio 2004 - Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione
professionale agli agenti chimici. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 10 marzo 2003)
LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76
alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81 – attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana- supplemento ordinario - n. 108/L del io 2003)
LE CIRCOLARI
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° CIRCOLARE n 7 CIRCOLARE 102/95 agosto 1995 - Ministero del lavoro - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- prime direttive per l'applicazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficilae n. 194 del 21 agosto 1995)
.CIRCOLARE 29 agosto 1995, n. P.1564/4146 - Ministero dell'interno - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficila e n. 234
del 6 ottobre 1995)
CIRCOLARE 13 giugno 1996 n. 10/96 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica Ufficio legislativo - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 89 - Ministero del lavoro - D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, contenenti
modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n, 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1997)
CIRCOLARE 19 novembre 1996, n. 154/96 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori
indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione delle direttive nn.
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal
D.Lgs. 10 marzo 1996, n. 242. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 284 del 4 dicembre 1996 )
CIRCOLARE 17 dicembre 1996, n. 3/96 - Ministero dell'interno - Enti locali. Individuazione del datore di lavoro
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997)
CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 172 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori indicazioni
in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 10 marzo 1996, n. 242. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997)
CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 28 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.Lgs. 19 settembre
1996, n. 624 e successive modifiche. Direttive applicative. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 1997)
°LETTERA CIRCOLARE del 12 marzo 1997 prot. N. 770/6104 - Ministero dell'interno - Direttive sui corsi di formazione e
modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al
disposto art. 3 del decreto legge 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609.
CIRCOLARE 6 maggio 1997 n 66/97 “ Ministero del Lavoro e della previdenza sociale “ recepimento della direttiva
92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,puerpere
o in periodo di allattamento
CIRCOLARE 30 maggio 1997, n. 73/97 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori chiarimenti
interpretativi del decreto legislativo 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994. (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1997)
Circolare 25 giugno 1997 n. 162054 Ministero Industria - Disposizioni applicative del D.P.R. 24 luglio 1996, n.
459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle
A.S.L.
- Ministero lavoro circolare 31 marzo 1998, n. 40 - Vigilanza per la sicurezza del lavoro. D.P.C.M. 14 ottobre 1997,
n. 412, D.P.C.M. 5 dicembre 1997
°CIRCOLARE n. 40 del 16/06/2000 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale – partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza
CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. 4 - Ministero dell'interno - Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n.
131 del 6 giugno 2002
CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. 4 - Ministero dell'interno - Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n.
131 del 6 giugno 2002)
CIRCOLARE 22 agosto 2007 n 25/I/0010797 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - legge 3 agosto
2007 n. 123 “ misure in tema di tutela della salite e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia “ - provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – prime
istruzioni operative al personale ispettivo
CIRCOLARE 11 settembre 2007, n. DCPST/A4/RS/3200 - Ministero dell'interno - tutela e sicurezza sul lavoro negli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante
LE CIRCOLARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Circolare n 628-310/96 del 22 marzo 1996
Circolare prot. n. 6/5745/96/9E del 26 novembre 1996.
Circolare prot. N. 5976/96/9E del 9 dicembre 1996
Circolare prot. n. 6/6120/96/ del 21 dicembre 1996.
Circolare prot. n. 6/2//97/9E del 4 gennaio 1997
Circolare prot. n. 570024/1.1 del 27 gennaio 1997
Circolare prot. n. 6/67/97/9E del 28 febbraio 1997.
Circolare prot. n. 6/120/97/9E del 25 marzo 1997.
Circolare . n. 1173 del 19 luglio 2000
Circolare . n. 568/DG del 26 marzo 2002
Circolare n 39434/U del 31 ottobre 2006
Nota DOG 17/8-2007.0016099.0 aprile 2007
Circolare n_dg.DOG. 14/03/2008.0012311.U
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è emanato in “
attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007 n 123 per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino
e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo
“
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, e rappresenta il
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
Entrano così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme
sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e le varie leggi speciali in
materia , le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori dettate dal
D.Lgs. 81/2008 secondo il programma seguente:
· 15 maggio 2008: aspetti generali
· 28 luglio 2008: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti
dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni
in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative
procedure sanzionatorie
· 26 aprile 2010: disposizioni relative alle radiazioni ottiche
artificiali
· 20 aprile 2012: disposizioni relative ai rischi di esposizione a
campi elettromagnetici.
La scadenza del 28 luglio per l’aggiornamento della valutazione dei
rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri diventa
pertanto di fondamentale importanza.
Il nuovo decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione
più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994,
definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza
e meccanismi di delega di funzioni,
stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione
relativa alla tutela dei lavoratori,
inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di
prevenzione e protezione.
L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed
adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali
norme sulla sicurezza introducendo nuovi soggetti tutelati
conferma, definendone meglio le competenze, gli organismi di
indirizzo, controllo e vigilanza
Tra gli organismi richiamati dalla normativa in oggetto
evidenziamo:
a) comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ( art. 5)
b) Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul
lavoro ( art.6)
c) Comitati regionali di coordinamento ( art. 7)
d) Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro (art. 8)
e) Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (art. 9)
f) Commissione per gli Interpelli ( art. 12 )
Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51
allegati tecnici e, successivamente all’entrata in vigore, fissata partendo dal 15 maggio
2008 saranno abrogate ( ex art. 304 ) le seguenti norme in quanto inserite nel testo
unico:
- DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”)
- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:
- DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi
- D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
- Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP
RAPPORTO TRA IL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81
e IL DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n 626
( articolo 304 d.lvo 81/2008)
Come abbiamo visto il punto a) dell’art. in esame prevede
l’abrogazione del 626/94 ma
Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n.
123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del
presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti
che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad
altre disposizioni abrogate dal comma 1.
Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2,
laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un
rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni
abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle
corrispondenti norme del presente decreto legislativo
Principali novità contenute nel nuovo Testo Unico (1):
Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza (articoli 2 e 3):
estensione delle norme
a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in
stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri stati)
a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di
somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)
Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei
rischi variano a seconda del livello occupazionale:
fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari
profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla
base di procedure standardizzate (procedure definite da un decreto interministeriale che
dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010);
sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
dell’apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i
Datori di Lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5), ad
eccezione delle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle
quali vige l’obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
Principali novità contenute nel nuovo Testo Unico (2) :
- allargamento dei rischi a quelli legati allo stess da lavoro ;
- rafforzamento della formazione dei lavoratori, dei preposti,dei datori di
lavoro che svolgono funzioni di RSPP, degli RLS;
- normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito
percorso formativo;
- rafforzamento degli istituti di vigilanza sull’applicazione della normativa in
materia di sicurezza e salute;
- introduzione per via normativa della delega di funzione evitando il ricorso
alla giurisprudenza per definirne l’aspetto;
- rafforzato l’istituto dell’interpello;
- riconoscimento dei modelli organizzativi quali strumenti al miglioramento
delle condizioni di sicurezza;
- uniformazione della cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal medico
competente;
- gestione della documentazione in materia attraverso strumenti informatici;
- aggiornamento per i coordinatori della sicurezza ( 40 ore ogni 5 anni);
- aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze e prevenzioni incendi;
- revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate;
Principali novità contenute nel nuovo Testo Unico (3) :
- Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. (rif.
art. 32, c. 10) l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione
con un numero adeguato di addetti;
- Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la
nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)
- Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da
47 a 50): specificati i concetti di “Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza “territoriale” e di “sito” e le loro attribuzioni come già specificate
nella Legge 123/2007;
- normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito
percorso formativo;
- comunicazione annuale dei nominativi degli RLS all’INAIL
- Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con
particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi
specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al
finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza)
- Specificato il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale
addetto ala vigilanza nelle P.A.
- Valorizzazione degli organismi paritetici (articolo 51)
Principali novità contenute nel nuovo Testo Unico (4) :
Viene introdotto all’interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante
il “modello di organizzazione e gestione” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza.
Tale modello, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato
assicurando l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza
alle attività di sorveglianza sanitaria
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
A CHI SI APPLICA LA LEGGE?
La legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a
TUTTI i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio ( art.3, comma 1, d.lvo 81/2008)
e ( art. 3 , comma 4, d.lvo 81/2008 ) a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo
restando quanto previsto dai comma successivi del presente articolo
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n 165 ( norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si intendono
“ tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.”.
campo di applicazione particolari
( art. 3 D.lvo 81/2008)
Nei riguardi
delle Forze armate e di Polizia,
del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,
di quelle destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria,
delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266,
e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi,
le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere
N.B. per le strutture giudiziarie e penitenziarie vedi DM 29 agosto 1997 n 338
Definizioni ( art. 2 d.lvo 81/2008 ): - 1 «SORVEGLIANZA SANITARIA»: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di
svolgimento dell'attività lavorativa;
«PREVENZIONE»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
«SALUTE»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
«SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione
delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Definizioni ( art. 2 d.lvo 81/2008 ): - 2 «VALUTAZIONE DEI RISCHI»: valutazione globale e documentata di tutti
i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza;
«PERICOLO»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni;
«RISCHIO»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione;
«UNITA' PRODUTTIVA»: stabilimento o struttura finalizzati alla pro duzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale;
«NORMA TECNICA»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
Definizioni ( art. 2 d.lvo 81/2008 ): -3 «BUONE PRASSI»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di
cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'arti-colo
6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia
diffusione;
«LINEE GUIDA»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e
dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
«FORMAZIONE»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgi -mento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
«INFORMAZIONE»: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
«ADDESTRAMENTO»: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori
l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Definizioni ( art. 2 d.lvo 81/2008 ): - 4 «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale
per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ORGANISMI PARITETICI»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a
fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
«RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni
nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
DEFINIZIONE di RISCHIO e PERICOLO
( estratto da Linee Guida CEE in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
I termini “pericolo” e “rischio” non hanno sempre lo stesso significato in tutti gli
Stati Membri della Comunità Europea e nemmeno all’interno delle singole
discipline scientifiche, per cui nella normativa relativa alla salute e sicurezza si
sono impiegati i termini suddetti nelle eccezioni che più si conformano alle
esigenze del posto di lavoro.
Si sono pertanto usati i termini in questione in base alle seguenti definizioni:
- PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità ( per
esempio: materiali,attrezzature di lavoro,metodi e pratiche di lavoro) avente il
potenziale di causare danni
- RISCHIO : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego e/o di esposizione e delle dimensioni possibili del danno
stesso.
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO : procedimento di valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamento delle mansioni, derivante
dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
( estratto da manuale di informazioni al lavoratore del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile Ufficio per la sicurezza degli Uffici centrali del Ministero )
I rischi presenti negli ambienti di lavoro, da quelli palesi a quelli meno evidenti, si possono ricondurre a tre
categorie
POSSIAMO DISTINGUERE I RISCHI IN :
RISCHI SPECIFICI:
RISCHI GENERICI:
- Rischio di incendio
- Rischio elettrico
Uso di attrezzature munite di video terminali
Movimentazione manuale dei carichi
Utilizzo delle scale portatili
Impiego di attrezzature e macchine d’ufficio ( es.
Taglierine manuali ed elettriche,cucitrici a punti
Metallici per fascicoli)
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO
• Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di permettere al datore di lavoro di conoscere
quelle situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione al modo di lavorare o alle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti.
• La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa a seconda delle dimensioni o delle
attività dell'azienda.
Ad esempio, nella maggior parte delle ditte del commercio e dei servizi ed in altre attività
produttive i pericoli sono pochi e facilmente controllabili e la valutazione dei rischi sarà di
conseguenza semplificata.
• La normativa in vigore non definisce ufficialmente come deve essere fatta la valutazione dei
rischi nell’ambiente di lavoro ma stabilisce comunque che deve essere fatta dal datore di
lavoro, da solo o con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e del medico del lavoro dell'azienda ("medico competente"), consultando
preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
• Esistono schemi per aiutare a valutare i rischi, che sono ampiamente usati e descritti nelle
pubblicazioni tecniche.
• Questi schemi prevedono di procedere alla:
1. individuazione delle fonti potenziali di pericolo
2. identificazione del numero dei lavoratori esposti
3. verifica se le precauzioni già esistenti sono adeguate
4. verifica delle possibili soluzioni (in caso di scarsità di precauzioni)
5. definizione delle priorità degli interventi futuri e programmazione degli stessi
Il documento di valutazione
Grande importanza assume il "documento" elaborato al termine della
valutazione che contiene:
1. UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Riporta i risultati della valutazione e i criteri adottati per la stessa: da essa,
cioè, si deve poter capire quali situazioni di rischio sono state individuate
e in quale modo sono state giudicate.
2. LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE
Per ogni situazione di pericolo messa in evidenza , occorre riportare che
cosa è stato fatto per far sì che i dipendenti siano soggetti al minor rischio
possibile
3. IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Oltre ai provvedimenti già messi in atto, nel documento occorre precisare
se ci sono altri interventi che saranno attuati in futuro e con quali tempi si
pensa di attuarli.
Il documento di valutazione dei rischi ( art. 28 d.lvo 81/2008 )
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle
differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve
avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
. Modalita'
di effettuazione della valutazione dei rischi
Ai sensi dell’art. 29 d.L.vo 81/2008 ( stralcio )
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto
delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma
8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle
more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita' svolte nelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.
Modelli di organizzazione e di gestione (art.30 d.lvo 81/2008)
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione
di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Nell’ambito della normativa in oggetto
assume importanza la necessità, se non
addirittura l’obbligo giuridico, di allestire
un ambiente di lavoro salubre, confortevole
e accogliente:
- per ambiente salubre si intende un
ambiente che garantisca le fondamentali
regole di igiene;
-per ambiente confortevole e accogliente si intende un ambiente con aspetti di funzionalità, in
rapporto sia alle esigenze lavorative che a quelle dei lavoratori e/o dei clienti/utenti, di gradevolezza
estetica e di cura dell’aspetto dell’ambiente
-REQUISITI LUOGHI DI LAVORO Allegato IV d.lvo 81/2008
LUOGHI DI LAVORO ( articoli 62,63,64,65,66, d.lvo 81/2008 ).
Ai sensi della normativa vigente si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
Requisiti di salute e di sicurezza
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i
posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni
caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento
INFORMATIVA SULLA QUALITA’ DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
L’articolo 10 del decreto legislativo 29/93 prevedeva originariamente che
le amministrazioni pubbliche informassero le rappresentanze sindacali
“ sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro “ .
Su richiesta delle rappresentanze sindacali
poteva aversi un esame
congiunto ferma restando l’autonoma definizione delle materie da parte
dei dirigenti pubblici.
Attualmente l’articolo 10 del d.lvo 29/93 per come modificato dal d.lvo
80/98 dispone che “ i contratti collettivi nazionali disciplinano i
rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro”
Pertanto l’obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di informare
le rappresentanze sindacali in materia di qualità dell’ambiente di lavoro
e della relativa sicurezza è rimandato alla contrattazione collettiva
nazionale
I requisiti di igiene e sicurezza di locali ed
edifici in uso a pubbliche amministrazioni
( art. 18, punto 3, d.lvo 81/2008)
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
.
dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
La normativa in vigore oltre che alla tutela sulla sicurezza è indirizzata anche alla tutela della salute
del lavoratore sul luogo di lavoro.
La Corte di Giustizia 12 novembre 1996, C-84/1994, definisce la SALUTE come :
“ UNO STATO COMPLETO DI BENESSERE FISICO, MENTALE, E SOCIALE E NON COME UNO
STATO CHE CONSISTE NELLA SOLA ASSENZA DI MALATTIA O INFERMITA’ “
tale definizione è stata recepita normativamente all’art. 2 comma 1 lett. (o
la direttiva presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica
del 24 marzo 2004
( pubblicata in G.U. serie generale n 80 del 5.4.2004)
IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
GLI INDICATORI DI “ BENESSERE “ E DI “ MALESSERE “
- TESTI DA CONSULTARE ( sito funzionepubblica.it )
Benessere organizzativo Amministrazione alla ricerca del benessere organizzativo- Persone al lavoro -
L’ergonomia
È con l’emanazione del D.Lgs 626/94 e del DPR 494/96 che compare il
termine “ ergonomia” nella normativa italiana relativa alla prevenzione
nei luoghi di lavoro.
L’ergonomia è la disciplina che studia le condizioni e l’ambiente di lavoro
per adattarle alle esigenze psico-fisiche del lavoratore.
Applica ed integra le conoscenze che provengono dalle diverse scienze
umane allo scopo di far corrispondere il lavoro, i sistemi, i prodotti e
l’ambiente alle capacità ed alle limitazioni fisiche e mentali dei lavoratori
e delle lavoratrici
La normativa sopra richiamata individua alcuni ambiti di studio e analisi
specifici dell’ergonomia quali:
- L’organizzazione del lavoro (migliorare i rapporti interpersonali,
eliminazione di lavoro ripetitivo e monotono, organizzazione dei turni di
lavoro ecc)
- La comprensione ed interpretabilità dei comandi
- L’assunzione di posizioni del corpo corrette ( progettazione di
postazioni di lavoro confortevoli e sicuri )
- La fruibilità del software ( progettazione di software adatti agli
operatori per migliorare il rapporto uomo-macchina-processo lavorativo)
- Fatica e stress
- Metodi di formazione
( sull’argomento relativo all’ergonomia e allo stress si rimanda al lavoro a firma di Costantino
Giordano pubblicato su “ Rivista delle Cancellerie” anno 2001 pagg 506 e ss)
Tribunale Roma Sentenza del 21 giugno 2001 “ il prestatore di lavoro che nello svolgimento
della propria attività lavorativa, si trova ad operare in una situazione di estremo disagio e di
continua tensione psicologica, dovuta a deficienze organizzative che hanno comportato notevoli
disservizi e che lo hanno costretto a far fronte alle innumerevoli carenze ( con necessità di
rinuncia ai riposi e ai buoni pasto) ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro che in violazione
degli obblighi previsti dall’art. 2087 c.c. non dimostra di avere predisposto tutte le misure
idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore e a garantire allo stesso un ambiente
meno nocivo, il risarcimento del danno da stress subito ( danno biologico)
CASSAZIONE Civile sez. lavoro Sentenza 2/1/2002 n 5 “ .... anche una condizione lavorativa
stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro sempre che sia provata la
sussistenza di un rapporto di causalità tra la condizione e l’infortunio subito dal lavoratore.
( Nel caso di specie il dipendente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in un incidente
automobilistico causato da stress lavorativo (orari di lavoro, lavoro disagiato, situazione familiare
pesante già noti al datore cui era stato chiesto un trasferimento, peraltro negato. La Corte,
accogliendo il ricorso, ha ritenuto plausibile il nesso causale sopraindicato)
CASSAZIONE Sentenza 23/12/2003 n 19682 “lo sforzo fisico al quale possono essere equiparati
stress emotivi e ambientali, costituisce la causa violenta ex art. 2 DPR 124/65 che determina, con
azione rapida ed intensa, la lesione.
La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e
ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al principio dell'equivalenza causale di cui
all'art. 41 CP, che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionale, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche alla minima accelerazione di
una pregressa malattia.
Figure principali per la sicurezza nei luoghi di
lavoro sono ( art. 2 d.lvo 81/2008 ):
Il datore di lavoro
Il dirigente
Il lavoratore
Il preposto
Il responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il medico competente
.
La definizione di datore di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni
( art. 2 D.lvo 81/2008)
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali
e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari
D.M.(G.G.) 18 novembre 1996
D.M. (G.G.) 5 agosto 1998.
D.M (Giustizia) 12 febbraio 2002
l'individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.
Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242, sono datori di lavoro:
a) per gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, ciascun
direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il
direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i servizi
informativi automatizzati;
b) per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento del
personale penitenziario, per il centro amministrativo «G. Altavista», per i magazzini vestiario
dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio
sociale per adulti, i rispettivi direttori;
e) per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori
regionali;
d) per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per
tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza previsti dall'art. 8, D. Leg.vo 28
luglio 1989, n. 272, esclusi gli istituti penali per i minorenni;
e) per le scuole di formazione del personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i
rispettivi direttori;
f) per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i singoli archivi notarili, i
rispettivi capi;
g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace, il
giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione
nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia;
h) per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli il
direttore dell'ufficio.
( il D.M. del 2002 provvede con l’introduzione dell’art. 3 sugli oneri derivanti dal pagamento di ammende )
.
Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari –
Circolare 31 ottobre 2006 n 39434/U Min.Giust.
.
Ai sensi della sopra richiamata nota ministeriale “ tenuto conto
dei principi informatori e della normativa in vigore, il magistrato
capo dell’ufficio giudiziario resta individuato quale datore di
lavoro ai sensi del decreto legislativo n 626/94 e succ. mod.”
Art. 18 d.lvo 81/2008
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche'
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
segue )
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
segue )
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo
50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
segue )
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione
ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne
ha l'obbligo giuridico
CASS. SEZ. LAVORO Sent. 23/2/1995 n. 2035 “ Rispetto alla norma di cui all’art. 2087 c.c.
che impone un obbligo generale di diligenza – la cui violazione determina la responsabilità del
datore di lavoro sul quale incombe l’onere di provare di avere adottato tutte le misure di
prevenzione necessarie e che l’infortunio non è casualmente ricollegabile alla inosservanza di
tale obbligo le disposizioni legislative in tema di prevenzione d infortunio hanno carattere
applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono
hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro inosservanza non
esaurisce il generale dovere di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità dei
lavoratori”
CASS. LAVORO Sent. 16 luglio 1998 n 6993 “Qualora il datore di lavoro violi le norme poste a tutela dell’integrità
fisica del lavoratore è interamente responsabile dell’infortunio che sia conseguito a tale violazione. Non vale, infatti,
ad attenuare la sua responsabilità il concorso di colpa del lavoratore. E’, infatti, dovere del datore di lavoro
proteggere l’incolumità del lavoratore anche al di là della sua imprudenza o negligenza. La liquidazione del danno
conseguente, sebbene rimessa alle valutazioni discrezionali ed equitative del giudice di merito, non può, tuttavia,
prescindere da una pur sintetica enunciazione dei criteri seguiti per tale liquidazione .
CASS. LAVORO Sent. 7 agosto 1998 n 7792 “il datore di lavoro è tenuto a provare di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare l’evento in presenza non soltanto del sinistro ma altresì della prova del nesso causale tra il
medesimo e la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (generiche o specifiche)..
CASS. Penale Sez. IV Sent. 3/11/1998 n. 11424 “ solo sul presupposto dell’osservanza della normativa
antinfortunistica si può porre la questione dell’esonero da responsabilità del destinatario di essa, in dipendenza di
una – pur nell’attuazione delle misure di sicurezza – non ipotizzabile, e quindi non prevedibile, impudente condotta
del lavoratore “
CASS. SEZ. Civile Sent. 23/1/1999 n. 653 “ ... spetta al datore di lavoro provare di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguenza che solo l’effettiva
interruzione del nesso di causalità tra infortunio ( o malattia ) e un comportamento
colpevole dell’imprenditore esclude la responsabilità di costui...”
CASS. SEZ. Lavoro Sent. 17/02/1999 n. 1331 “ ..... gli obblighi che l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro in
tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell’espletamento della prestazione, ai
comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti...”
CASS. SEZ. Lavoro Sent. 4/7/2000 n 8944 “ ..... In ipotesi di infortunio sul lavoro, stante la natura contrattuale
della responsabilità ex art. 2087 c.c. , spetta al datore di lavoro fornire prova di avere adottato tutte le misure
necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.”
Tribunale Roma Sent. 21/6/2001 “ la responsabilità del danno lamentato quale conseguenza della responsabilità
del datore di lavoro presuppone l’accertamento della sussistenza di causalità tra il comportamento commissivo del
datore di lavoro e la causazione dell’evento dannoso.”
Tribunale Pisa Sent. 6/10/2001 “ l’art. 2087 c.c. , supportato dal disposto dell’art. 41 comma 2 Costituzione,
impone al datore di lavoro non solo di apportare le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica
del lavoratore, ma anche di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la personalità morale;
pertanto ove il datore di lavoro sappia che un suo dipendente compie atti di molestia sessuale, è tenuto,
secondo il tradizionale schema della “ massima sicurezza fattibile “ a compiere quanto necessario per impedire
il reiterarsi delle molestie”
CASSAZIONE Civile Sezione lavoro Sentenza 8/4/2002 n. 5024 “II datore di lavoro, in caso di
violazione delle norme poste a tutela dell'integrità' fisica del lavoratore, è interamente responsabile
dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo
egli il dovere di proteggere l'incolumità' di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne
consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno
specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca
per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del
danno, tale condotta, proprio perché imposta in ragione della situazione di subordinazione in cui il
lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella
violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di
eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento
dannoso.
CASSAZIONE Civile Sezione lavoro Sentenza 22/7/2002 n. 10706 “Il datore di lavoro, nel caso in cui sia
accertata la violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, non può invocare il
concorso di colpa del lavoratore non solo con riferimento all'incidente a lui occorso - avendo il dovere di
proteggere l'incolumità dì quest’ultimo, nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza, la quale viene
ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento - ma neanche con
riferimento all'incidente occorso ad altro lavoratore che sia intervenuto in operazioni di soccorso del primo,
nella concitazione delle quali, poi, nemmeno una eventuale imprudenza od imperizia del soccorritore vale a
configurare una responsabilità dello stesso, ne esclusiva, ne concorrente, nella produzione del danno che
costui si sia procurato.
CASSAZIONE Civile Sezione lavoro Sentenza 5/3/2002 n. 3162 “Il carattere
contrattuale dell'illecito e l'operatività' della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218
cc non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc in tanto possa
essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente
dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche; ne consegue che la verificazione del
sinistro non e' di per se sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere
probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la
prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore,
che vi e' stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla
particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e
non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una
responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva .
CASSAZIONE Sent. 19/4/2003 n 6377 “la Cassazione ha recentemente ribadito un suo precedente
orientamento in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore.
Secondo la Cassazione, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure
idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non
siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 Cc, la quale impone
all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità
fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di
dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da
un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo
irrazionale dai limiti di essa.” .
CASS. CIVILE Sent. 27/2/2004 “in tema di infortuni sul lavoro il datore di
lavoro è sempre responsabile dell'infortunio salvo che la condotta del
dipendente non rivesta i caratteri della abnormità dell'inopinabilità e della
esorbitanza”
CASS. IV Sezione Penale Sent. 17/8/2004 n.36804 “il datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme
antinfortunistiche, è responsabile anche delle lesioni colposi gravi riferibili all’imperizia, alla negligenza ed
all’imprudenza del dipendente, a meno che il comportamento sia da reputarsi “abnorme”.
Il comportamento è definito tale in due ipotesi:
a – quando sia posto in essere dal lavoratore in maniera del tutto autonoma ed in un ambito estraneo alle
mansioni affidategli;
b – quando il comportamento rientri nelle mansioni del dipendente ma sia consistito in qualcosa di
radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore
nella esecuzione della propria attività.
CASSAZIONE Sent. 7/3/2008 n 6210 “ al fine di esimere da responsabilità, in ordine a un infortunio sul
lavoro consistito in una caduta dall'alto, il datore di lavoro, non solo deve dimostrare di avere messo a
disposizione del lavoratore uno strumento idoneo a prevenire il sinistro ma di aver sorvegliato e preso le
opportune misure esigendo che il lavoratore facesse in concreto uso delle misure anti-infortunistiche.
“Il dovere di sicurezza vige anche nei tempi in cui
il lavoro sia sospeso o interrotto ed i lavoratori
debbano trattenersi nei locali per svolgere attività
funzionalmente connesse ( es raccolta degli attrezzi
al termine della giornata) “
( Cassazione penale 15 luglio 1988)
Delega di funzioni ( art. 16 d.lvo 81/2008)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,
e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a)
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b)
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c)
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d)
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate;
e)
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui
all'articolo 30,comma 4.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili ( art. 17 d.lvo 81/2008)
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a)
b)
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
CASS.IV sezione Penale Sent. 17/6/1997 n 5780 “ in tema di misure
antinfortunistiche il datore di lavoro può delegare i compiti che gli spettano ad
altri, purché sia tecnicamente capace: ricorre tale condizione nel caso in cui il
delegato sia persona specializzata e sia stata posta con atto certo ed inequivoco
al vertice dell’unità di sicurezza .... con l’attribuzione di ampi, dettagliati e
specifici poteri...”
CASS. III sezione Penale Sent. 19/2/1999 n 4003 “ la delega di compiti di vigilanza e
controllo ad altri soggetti esclude la responsabilità penale del legale rappresentante. La
rilevanza penale della delega è subordinata ad alcune specifiche condizioni, tra le quali:
• complessità organizzativa e gestionale tale da giustificare il decentramento delle
funzioni
• la formulazione specifica e puntuale del contenuto della delega
• idoneità tecnica del delegato
• divieto di indebita ingerenza da parte del delegante
In assenza di questi requisiti la delega si intende implicitamente revocata “
CASS. IV sezione Penale Sent. 16/5/2002 n 19015 “ spetta al datore di lavoro
dimostrare di aver delegato gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro ad una o più
persone, attribuendo loro specifici poteri, facoltà e mezzi finanziari “
CASS. IV sezione Penale Sent. 26/8/1999 “ sia pure con le deroghe elencate nell’art. 1,
comma 4 ter D.lvo 626/94 detta disciplina non esclude la possibilità di delega, anche se
non ne enuclea i requisiti per avere efficacia liberatoria e traslativa. Occorre allora fare
riferimento ai principi giurisprudenziali, in particolare:
• alla dimensione dell’azienda, avuto riguardo alla complessità dell’organizzazione e al
numero dei dipendenti addetti;
• al conferimento della stessa ad un soggetto munito di conoscenze tecniche occorrenti,
dotato di mezzi finanziari autonomi e collocato in posizione strategica per gli ulteriori
specifici compiti affidatigli.”
Il PREPOSTO art. 2, punto 1 lett (e d.lvo 81/2008
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Obblighi del preposto art 19 d.lvo 81/2008
1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori
diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Cass. Penale IV Sezione Sent. 28/1/1997 n. 523 “ In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l’imprenditore che
dopo l’avvenuta scelta della persona preposta ... non controlla ... La rispondenza dei mezzi
usati ai dettami delle norma antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la eventuale colpa
del preposto non eliminano la responsabilità dell’imprenditore .....
CASS. Penale IV sezione Sent. 23/3/1998 n. 3602 “ in tema di infortuni sul lavoro l’esistenza di un preposto,
salvo che non vi sia la prova di una delega espressamente e formalmente conferita, con pienezza di poteri e
autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso
degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico soltanto il dovere di
vigilare a che i lavoratori osservino e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione comportandosi
in modo da non creare danni per sé e per gli altri “
CASS. Penale III Sezione Civile Sent. 27/1/1999 n. 1142 “ dal regime sanzionatorio dell’art. 90 d.lvo 626/94 si
evince che grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure
di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedire
l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa ( inidoneità originaria o sopravvenuta) siano pericolosi per
l’inncolumità del lavoratore che li manovra
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 d.lvo
81/2008 designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi ( vedi artt. 31,32,34 d.lvo 81/2008)
«SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività'
di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ( vedi art. 33 d.lvo
81/2008)
ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 d.lvo
81/32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
In tema di Formazione il d.lvo 81/2008 ha:
A) introdotto l’obbligatorietà della formazione anche per le
forme di lavoro atipiche. (art. 3 c. 4, 5, 6, 7)
B) rafforzata la formazione:
dei lavoratori,
dei preposti,
degli RLS
dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP;
(per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di
formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48
ore,adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, e di corsi di
aggiornamento)
C) aggiornamento formativo per i Coordinatori della
Sicurezza (40 ore ogni 5 anni)
D) aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze,
prevenzione incendi.
E) introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari
e di formazione professionale di inserire in ogni attività di
formazione professionale percorsi di istruzione per
favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art.
11 comma 4), con opportunità di finanziamento
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI INCARICATI
DELL’ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE
( art. 37 d.lvo 81/2008 )
I
lavoratori
incaricati
dell'attivita' di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza
devono ricevere un'adeguata e
specifica formazione e un
aggiornamento periodico
CASS. IV sezione Penale Sent. 3/11/1998 n. 11481 “ la condotta non anomala né eccezionale
di un dipendente non può essere tale da consentire una valutazione della stessa quale regola di
condotta ordinaria e tale da integrare una colpa del responsabile della sicurezza in caso di
infortunio del lavoratore.
Rileva in tale senso il criterio dell’esigibilità del comportamento nel senso che qualora la
condotta richiesta non sia esperibile (inesigibilità) non potrà ravvisarsi alcuna colpa.
Il responsabile dell’organizzazione e della sicurezza del lavoro deve poter contare
sull’adempimento diligente delle regole di condotta dei lavoratori, qualora abbia assicurato
complete misure di sicurezza e una adeguata informazione ed organizzazione del lavoro “
CASS. V Sezione Penale Sent. 8/2/2008 n. 1782 “In tema di violazione delle norme antinfortunistiche, la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è idonea a sollevare il datore di
lavoro e i dirigenti dalle proprie rispettive responsabilità, quanto alla posizione dei dirigenti essi assumono
“iure proprio” una specifica posizione di garanzia in materia, anche in assenza di una specifica delega di
funzioni rilasciata dal primo “
CASS. IV Sezione Penale Sent. 20/2/2008 n. 7714 “ l’obbligo di verificare l’effettiva e corretta applicazione
del piano di sicurezza e coordinamento grava sul coordinatore per la sicurezza,, che dunque risponde per gli
infortuni verificatisi in conseguenza della mancata attuazione del suddetto piano.
Il LAVORATORE
(art. 2 d.lvo 81/2008)
«lavoratore»: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un‘ attivita'
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
è il principale interlocutore dei soggetti responsabili dell’attuazione
della sicurezza individuati dalla legge e, fondamentale innovazione, è
considerato soggetto non più passivo, da tutelare, ma impegnato in un
ruolo attivo per salvaguardare la propria e altrui salute.
Nei confronti del lavoratore esiste pertanto, da parte del datore di
lavoro, e del responsabile da questo nominato, un obbligo di
informazione, formazione sui pericoli e sui rischi connessi con
l’attività lavorativa e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
Il datore di lavoro deve dotare i lavoratori dei mezzi necessari e
adeguati per tutelare la propria ed altrui sicurezza.
Il lavoratore è obbligato al rispetto di precise regole
IN COSA CONSISTE LA "FORMAZIONE DEI
LAVORATORI"?
La legge insiste molto sugli aspetti della formazione dei
lavoratori quale uno dei momenti necessari a ridurre i
rischi.
con l'INFORMAZIONE (art. 36 d.lvo 81/2008) si vuole
ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di
lavoro, le macchine, gli impianti, le sostanze utilizzate,
le procedure di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute
per sapere cosa sta adoperando e cosa può accadere,
con la FORMAZIONE ( art. 37d.lvo 81/2008 ) si vuole
portare il lavoratore a sapere cosa fare e come farlo,
anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e
degli altri.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI ( Art. 37 d.lvo 81/2008)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi
Ferme restando le disposizioni aia in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede
e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE?
Informazione ai lavoratori ( art. 36 d.lvo 81/2008)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della
impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 45 e 46 (n.b: primo soccorso e prevenzione incendi);
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all‘ attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI – 1 –
( art. 20 d.lvo 81/2008 )
La normativa in vigore introduce più precisi obblighi anche per i lavoratori e
stabilisce che
“ ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro".
L’obbligo di tutelare la salute propria e quella delle altre persone presenti nel
luogo di lavoro a carico dei lavoratori deriva dal recepimento del principio
comunitario della “ partecipazione equilibrata “ dei lavoratori al sistema
aziendale di sicurezza ( direttiva comunitaria 89/391/CEE )
OBBLIGHI DEI LAVORATORI – 2 ( art. 20 d.lvo 81/2008 )
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
f)
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
( art. 59 d.lvo 81/2008)
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a
600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300
euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa
sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla
medesima disposizione.
DIRITTI DEI LAVORATORI
in caso di pericolo grave e immediato
( art. 44 d.lvo 81/2008)
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e
che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro
o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
CASS. Penale Sez. IV Sent. 17/1/1991 “ in tema di infortuni sul lavoro, l’interruzione del
nesso di causalità tra condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento si verifica solo quando
il prestatore d‘ opera ponga in essere di sua iniziativa un comportamento anomalo, non
rientrante nelle fasi delle lavorazioni affidategli ma non anche quando questi si limiti a serbare
la condotta imprudente, in previsione del quale sono appunto stabilite dalla legge le misure
antinfortunistiche “
CASS. Penale Sez. IV Sent. 3/11/1998 n. 11424 “ solo sul presupposto dell’osservanza della normativa
antinfortunistica si può porre la questione dell’esonero da responsabilità del destinatario di essa, in dipendenza
di una – pur nell’attuazione delle misure di sicurezza – non ipotizzabile, e quindi non prevedibile, impudente
condotta del lavoratore “
CASS. SEZ. Civile Sent. 23/1/1999 n. 653 “ la previsione dell’obbligo contrattuale di sicurezza comporta che
al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale.... Non essendo sufficiente provare un semplice
concorso di colpa del lavoratore ma occorrendo o una di lui condotta dolosa, ovvero la presenza di un rischio
elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro ”
CASS. SEZ. LAVORO Sent. 17/2/1999 n. 1331 “ ... non è sufficiente il semplice concorso di colpa del
lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il
comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza,atipicità ed eccezionalità rispetto al
procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento...”
CASS. IV Sezione Penale Sent. 9/3/1999 n. 3181 “ il comportamento anomalo del
lavoratore interrompe il nesso causale tra colpa del datore di lavoro ( che non ha
osservato le norme di sicurezza ) ed evento solo quando risulti che esso abbia dato
autonoma efficienza nella produzione del fatto, cioè quando l’imprudenza del
dipendente avrebbe comunque determinato l’accaduto, se anche vi fosse stato rispetto
della normativa infortunistica .”
CASS. IV Sezione Penale Sent. 18/5/1999 “ il datore di lavoro non può delegare al lavoratore medesimo
i compiti di vigilanza e controllo ai fini antinfortunistici quando questi stessi eseguono materialmente
l’attività lavorativo ...”
CASS. Civile Sezione III
Sent. 20/6/2001 n 8381 “ l’art. 2087 c.c. non configura un caso di
responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali e tecniche del momento.ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a
causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno come
pure del rapporto di causalità fra la mancanza di adozione di determinate misure di sicurezza e il danno
predetto
CASS. Civile Sezione Lavoro Sent. 2/1/2002 n 5 “ non è sufficiente il semplice concorso di colpa del
lavoratoe per interrompere il nesso causale, sicchè l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il
comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto alle
condizioni di lavoro; occorre una condotta dolosa del lavoratore ovvero la presenza di un rischio elettivo
generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di
esso.
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. 21 maggio 2002 n 7454 Le norme dettate in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,
negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio
occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili
che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto
esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative
prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare
l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità" solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure
dell'atipicità' ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2002, N. 9304 Ancorché il datore di lavoro sia responsabile ex art. 2087 cc
dell'infortunio occorso al lavoratore nel luogo ed in costanza di lavoro non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive
ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente,
non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente
del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa, non sussistendo un obbligo generale del datore di lavoro di
sorveglianza dei dipendenti affinchè non compiano atti inconsulti potenzialmente lesivi della propria e dell’ altrui incolumità.
Cassazione civile sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9856 Per quanto l'art. 2087 cc non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in
quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di
lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché' il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in
mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non
adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato
tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
CASSAZIONE Sent. 9/11/2002 n 15773 “il contratto collettivo di lavoro può,
legittimamente, disciplinare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro
all’interno delle fasce orarie previste per l’assenza per malattia, nelle forme previste
dall’art. 5 della legge n. 300/1970.
CASSAZIONE Sent. 19/4/2003 n 6377 “. L’eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o
imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno. Altresì non esclude la responsabilità del datore di lavoro il
concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, valendo tale concorso o tale
cooperazione a ridurne la quantificazione in misura proporzionale all’accertata cooperazione o
all’accertato concorso colposo del lavoratore
CASSAZIONE Sent. 11432/2006
“un'impresa può essere chiamata a risarcire i danni morali
allorquando, recando grave lesione alla dignità ed al decoro del dipendente, ha messo in "ridicolo la
richiesta del lavoratore concernente il rispetto della normativa sull’igiene e la sicurezza e l’orario di
lavoro".
forme di autotutela dei lavoratori
nei casi inidoneità o mancanza assoluta di sicurezza nel luogo di lavoro
DENUNCIA
ALL’ORGANO DI VIGILANZA
SCIOPERO
ASTENSIONE
la Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, con sentenza del 9
maggio 2005, n. 9576
sull’astensione (in)giustificata dal lavoro per condizioni insalubri dei
luoghi ha precisato che un lavoratore può legittimamente astenersi
dalla prestazione lavorativa qualora presso il luogo di lavoro in cui
esercita la sua attività esistano condizioni pregiudizievoli per la sua
salute e/o incolumità, a maggior ragione quando ciò è la conseguenza
dell’inosservanza del datore di lavoro di quegli obblighi imposti
dall’articolo 2087 Codice Civile.
In tale situazione, dunque, i lavoratori sono legittimati ad interrompere
la loro prestazione e l’eventuale licenziamento, intimato dal datore per
via di tale inadempimento, risulta ingiustificato.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (a
Per conoscere, controllare ed assumere iniziative per la tutela della
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori devono poter
esprimere proprie rappresentanze, dotate di diritti d’informazione e
formazione
Il quadro giuridico italiano precedente all’entrata in vigore del
decreto 626/94 non era privo di norme che, per la materia in questione,
prevedessero forme di rappresentanza degli interessi dei lavoratori
L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n.300)
attribuiva infatti ai lavoratori il diritto di compiere attività di controllo e
promozione sull’ambiente di lavoro, avvalendosi di loro rappresentanze;
successivamente, l’art. 20 della legge 23 dicembre1978 n. 833,
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, aveva previsto la possibilità di
un raccordo, a fini preventivi, tra datore di lavoro, organi di vigilanza e
rappresentanze sindacali;
l’art. 5, 1° comma, lett. c), del DLGS 15 agosto 1991 n. 277
(decreto in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare piombo,
amianto, rumore) stabiliva il diritto per i lavoratori di verificare, mediante
loro rappresentanze, l’applicazione delle misure di tutela della salute e di
sicurezza.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (b
Quello che mancava, visto che queste norme non hanno mai trovato una
vera attuazione nell’esperienza italiana, era l’obbligatorietà dell’individuazione
di un soggetto che in rappresentanza dei lavoratori si occupasse degli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro.
La prima novità di rilievo, quindi, espressa dal d.lvo 626/94 è rappresentata
dall’istituzione di una figura «obbligatoria», nel panorama delle figure
tradizionali, nel campo della prevenzione: il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
L’istituzione della figura del RLS viene peraltro a porsi come momento di
passaggio da una concezione statica, basata sull’adempimento di obblighi,
principalmente da parte del datore di lavoro, ad una più dinamica e aperta, volta
alla partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
I poteri del RLS riprendono quanto già espresso in forma più concisa
dall`art. 9 dello Statuto dei lavoratori e riguardano: il diritto di accesso ai luoghi
di lavoro, di consultazione, di informazione e formazione, di formulare proposte
e osservazioni, di partecipazione alla riunione periodica, di richiesta d'intervento
delle autorità competenti ecc.
Il riferimento al riguardo è fornito dall`art. 11 della direttiva CEE89/391, di
cui il DLGS 626/94 costituisce l'attuazione, la quale prevede tra l'altro che i
rappresentanti dei lavoratori partecipino in modo equilibrato“ su qualunque
azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute”
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
( d.lvo 81/2008 ):
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza
Anche nell’attività pubblica la figura del RLS oltre che dalla legge è
disciplinata dalla contrattazione collettiva.
Il Rappresentante dei lavoratori esplica in ambito lavorativo la funzione
di tutela dei diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo
promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro.
È tutelato nei confronti del datore di lavoro la cui condotta ostativa allo
svolgimento delle sue funzioni è configurata, e punibile, quale comportamento
antisindacale
“ i lavoratori sono i soli soggetti legittimati a nominare i rappresentanti
per la sicurezza senza alcuna interferenza del datore di lavoro “ ( Sentenza
Pretore Milano 2 luglio 1997 )
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
( d.lvo 81/2008 )
Territoriale
o
di comparto
(art. 47 punto 3)
Territoriale
o
di comparto
( art. 47 punto 4 )
di Sito
Produttivo
( art. 49 )
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA - 1
Ai sensi dell’art. 47 decreto legislativo 9 aprile 2008 n
81
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a
quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall’articolo 48
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di
quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al
loro interno.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA – 2
Ai sensi dell’art. 47 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene dì norma in corrispondenza
della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro,
individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il ministro del lavoro, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del
presente comma.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA – 3
Ai sensi dell’art. 47 decreto legislativo 9 aprile
2008 n 81
il numero minimo dei rappresentanti è il
seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 lavoratori;
e) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive oltre i 1.000 lavoratori,
in tale aziende il numero dei rappresentanti è
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o della contrattazione collettiva.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA –
La normativa in vigore indica in maniera abbastanza
dettagliata le attribuzioni delle RLS, attribuzioni che
possono essere ricondotte a quattro aspetti
fondamentali in tema di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e che esprimono la finalità partecipativa e
prevenzionistica della normativa stessa:
a)
Informazione
b)
Formazione
c)
Consultazione
d)
Accesso
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 1
Ai sensi dell’articolo 18 punto n) D.lvo 81/2008
Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo
3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita'
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
Ai sensi dell’articolo 25 punti 1 lett.)i D.lvo 81/2008
riceve comunicazione scritta da parte del medico
competente sui risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza –2
Ai sensi dell’articolo 48 punti 4 e 5 D.lvo 81/2008
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del
termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al
comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
previa segnalazione all'organismo paritetico.
Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica
all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di
vigilanza territorialmente competente.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 3 –
Ai sensi dell’articolo 29 punti 1 e 2 D.lvo 81/2008
Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 164 punto 1 lett. A) 5 D.lvo 81/2008
Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori
siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero
dell'unita' produttiva;
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 4 Ai sensi dell’art. 50 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva
il rappresentante per la sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al
primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico
competente;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'art. 37,
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti le sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 5 ( art. 50 d.lvo 9 aprile 2008 )
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall'art. 37;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma,
sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
può chiedere la convocazione di una apposita riunione nel
caso si verifichino determinate condizioni che vanno ad
incidere su materie di sua competenza
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 6 –
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli
spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli
Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali
Le modalita' per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento
della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del
datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.
Attribuzioni del RLS e documento per la valutazione dei rischi – 7 –
il diritto di accesso alla documentazione (come d’altronde ai luoghi di lavoro) appare come logico
presupposto non solo a livello di consultazione del RLS ma anche e principalmente per potere permettere allo
stesso di verificare l’applicazione o meno delle misure di prevenzione.
la problematica attiene quindi al diritto o meno del RLS ad avere copia del documento di valutazione.
ai sensi della circolare ministero del lavoro n 40 del 16 giugno 2000 “ si ritiene che la consegna del documento
ove obiettive esigenze tecniche,organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non la rendano
praticabile, costituisce la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti “
ai sensi della circolare ministero del lavoro n 68 del 3 ottobre 2000 “ il diritto di accesso del RLS al documento
non deve trovare irragionevoli filtri o ostacoli, anche se esercitato con modalità concordi fra le parti. L’acceso al
documento va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna dello stesso, in via eccezionale,
cosa che spetta al datore di lavoro dimostrare, il documento deve essere messo comunque a disposizione del RLS “
Il tribunale del lavoro di Pisa con sentenza del 7 marzo 2003 aveva “ ritenuto la condotta omissiva del datore di lavoro ,
di fronte alla richiesta del RLS del documento, un comportamento antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori “
il problema è superato,da prima ex articolo 3 lett. (e legge 123 del 3 agosto 2007 ed oggi ex art. 18 punto 1 lett. (o ai sensi
del quale:Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve
copia del documento di valutazione dei rischi
l’omissione della consegna di copia del documento comporta una sanzione penale ex art. 55 d.lvo 81/2008 punto 4 lett. )n
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 8 –
Tra le attribuzioni del RLS vi è quella di avvertire il responsabile dell’azienda sui rischi di cui
viene a conoscenza nello svolgimento della sua attività.
Tale obbligo non è peraltro sanzionato a carico del RLS.
Più in generale va precisato che le funzioni del RLS non possono essere confuse, come talora
è avvenuto, con quelle del preposto, chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il
rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.
Il RLS potrà in sostanza avvertire il datore di lavoro e il lavoratore in merito agli obblighi
concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni cui può andare incontro, ma non sarà certo
tenuto a richiedere l’osservanza dei comportamenti dovuti ne tanto meno potrà essere
considerato responsabile riguardo ad essi.
E’ da rilevare che la normativa vigente opportunamente non pone sanzioni penali a carico del
RLS.
In primo luogo per non scoraggiare l’assunzione di tale incarico, ma anche sulla base della
considerazione che perfino la consultazione, che rappresenta la forma più avanzata di
partecipazione prevista dal decreto, implica comunque che la decisione finale, e quindi la
relativa responsabilità, spetti al datore di lavoro.
Ciò non toglie che il RLS sia responsabile su un piano più generale, politico, e morale, nei
confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti, in merito all’esercizio dei compiti che
gli sono attribuiti.
Da qui la necessità di una sua adeguata preparazione anche sul piano tecnico (si pensi per
tutte al parere che il RLS deve dare in merito alla valutazione dei rischi).
Resta comunque, al di fuori della responsabilità prevenzionale, l’eventuale corresponsabilità,
come qualsiasi altro soggetto,per colpa o per dolo, in caso di infortunio.
Laddove cioè si dimostri un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento
colposo o doloso del RLS.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 9 Al RLS è anche conferita la facoltà di ricorrere «alle
autorità competenti », qualora ritenga che le misure
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza.
La formula ricomprende, oltre al ricorso alle ASL
(Azienda sanitaria locale) all’ispettorato del lavoro,
all’organo di Vigilanza specifico come nel caso
dell’amministrazione della Giustizia. anche quello in sede
giudiziaria al fine di una corretta applicazione delle
misure di sicurezza.
Nel contesto «partecipativo» già previsto del DLGS
626/94 il ricorso agli organi di vigilanza, e ancor più al
giudice, dovrebbe tuttavia configurarsi come ultimo
rimedio, qualora il confronto tra le parti non abbia dato
esiti positivi.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 10 l’intervento dell’organo preposto alla vigilanza può avvenire in vari modi
l’intervento può avvenire per iniziativa dei servizi stessi, per esempio per costruire o
aggiornare le mappe di rischio nell’ambito di piani mirati di prevenzione, o per affrontare
problemi specifici emergenti in determinati ambienti di lavoro, o per adempiere ai
compiti individuati dalla legislazione speciale
L’ ufficio preposto alla vigilanza, inoltre, può intervenire su ordine
della magistratura, del sindaco o di altre autorità.
Ma è soprattutto su sollecitazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali che l’ufficio
preposto alla vigilanza dovrebbe per lo più intervenire.
A tale riguardo non sono richieste particolari modalità.
La richiesta di intervento, da inoltrare al competente organo di vigilanza, può essere orale o scritta
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
consultazione
la consultazione nei casi previsti è obbligatoria ma non vincolante.
La mancata consultazione comporta a carico del datore di lavoro la commissione
di un reato di natura contravvenzionale ( art. 55 punto 4 lett. n )
La consultazione prevede il diritto alla partecipazione alle riunioni periodiche
durante le quali il RLS oltre a ricevere comunicazioni può formulare proposte in
merito all’attività di formazione.
Il procedimento di consultazione risulta articolato in due fasi
La prima relativa all’informazione che il RLS
deve avere in merito a tutti gli aspetti oggetto
della consultazione
la seconda è la vera e propria consultazione che
va caratterizzata da un tempo congruo per non
farla scadere in semplice informativa
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Permessi
abbiamo visto come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione.
L’ammontare dei «permessi retribuiti» per il RLS, così come il numero, le modalità di
designazione/elezione e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono demandati dal
legislatore alla «contrattazione collettiva».
Per le Amministrazioni Pubbliche trova applicazione il contratto Collettivo Quadro per la
“rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza” in G.U. 30 luglio 1996 n 177
In base all’accordo,PARTE PRIMA punto IV, nelle amministrazioni o unità lavorative con più
di 15 dipendenti, il RLS ha diritto ad utilizzare permessi retribuiti «pari a 40 ore annue»,oltre
ai permessi già previsti per le RSU».
Si è voluto precisare la netta separazione tra le funzioni delle RSU. e quelle del RLS, anche
quando, come è previsto dal decreto, entrambe le funzioni vengano a coincidere in un unica
persona (collegando così un’attività di tipo partecipativo come è quella della salute e
sicurezza ad una più contrattuale, propria della rappresentanza sindacale aziendale).
Pertanto il componente di RSU che sia eletto o designato anche RLS avrà a disposizione un
monte-ore aggiuntivo di 40 ore annue, rispetto a quello cui ha diritto come RSU per svolgere le
funzioni in materia di salute e sicurezza.
In tale monte-ore non deve essere computato il tempo impiegato dal RLS per
a) consultazioni
b) partecipazione alla riunione periodica
c) formazione
Nelle amministrazioni o unità lavorative con meno di quindici dipendenti i permessi sono:
a) fino a 6 dipendenti 12 ore annue
b) da 7 a 15 dipendenti 30 ore annue
FORMAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
La formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è aggiuntiva e
specifica
rispetto
alla
formazione
dovutagli come lavoratore e deve avvenire
durante l’orario di lavoro e senza
comportare oneri economici a carico dello
stesso.
la formazione del RLS è, secondo la
dottrina, funzionale alla sua attività che
va sottolineato non è di mero controllo ed
eventuale critica sulle scelte in materia di
sicurezza operate dal datore di lavoro ma
deve anche e soprattutto essere attività di
segnalazione,
promozione
e
di
proposizione.
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA – 1 –
i contenuti minimi per la formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza erano previsti dal decreto interministeriale 16 gennaio 1997
per la normativa in vigore, art. 37 d.lvo 81/2008, Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell‘ attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA ( art. 37 d.lvo 81/2008 ) – 2 La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica
di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano piu' di 50 lavoratori.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante
l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione
di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
LA RAPPRESENTANZA NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA
FRANCIA
Code du travail
SPAGNA
Legge 31/94 e 54/2003
GRAN BRETAGNA
Work Act del 1974
GERMANIA
Codice Industriale del 1869
SLOVACCHIA
Designazione datore lavoro
PAESI BASSI
Riforma del 1998
POLONIA
Comitati di Sicurezza
SVEZIA
Act del 2001 e 2003
PORTOGALLO
Commissioni d’igiene e sicurezza
L'ORGANO DI VIGILANZA Ai sensi dell’articolo 13 decreto 9 aprile 2008 n. 81
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dall‘azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale,
lo stesso personale può esercitare attività di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell‘azienda sanitaria locale
competente per territorio nelle attività di cui al punto 2, lett. a) b), c) art. 13 d.lvo
81/2008
L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per
le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie».
il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio
nazionale, attività di consulenza
L'ORGANO DI VIGILANZA NEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ai sensi dei D.M.( Giustizia) del 5 agosto 1998 (modifiche al DM 18 novembre 1996)
e D.M. (Giustizia) del 12 febbraio 2002
l'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'ari. 13,
punto 3, D.Leg.vo 9 aprile 2008 n 81( che ha riprodotto quanto già previsto dall’art. 23
D.lvo 626/94 e succ. mod.) si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di
polizia.
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli
stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di
polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri.
VIGILANZA e COORDINAMENTO
D.Lvo 9 aprile 2008 n 81
COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE
POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
( art . 5 )
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA SUL LAVORO
( art. 6 )
COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
( art. 7 )
SISTEMA DI INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
( art. 8 )
ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
( art. 9 )
Il registro degli infortuni ( art. 4 punto 2 lett o d.lvo 626/94)
Nel registro devono essere annotati tutti gli infortuni che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno
.
Ai sensi del d.lvo 81/2008 art. 53 comma 6 :
“ fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di
cui all’articolo 8 comma 4 del presente decreto restano in vigore le
disposizioni relative al registro infortuni...”
La Giurisprudenza - Pretore Lavoro di Milano del 4/4/1995, Pretore Lavoro
Campobasso del 10/2/1999, Tribunale Lavoro di Tolmezzo del 26/8/2002 “ dichiarava antisindacale, per contrarietà all’art. 9 Statuto dei Lavoratori, il
comportamento del datore di lavoro consistente nel rifiuto di far esaminare al RLS il
registro degli infortuni “
CASS. III Sezione Penale Sentenza 21/9/2000 n. 9888 “per effetto degli articoli 4,
comma 5, lettera o) e 89, comma 3, del D.L.vo n. 626/1994, l'omessa tenuta del registro
infortuni sia punita soltanto con sanzione amministrativa, con la conseguente
abrogazione implicita dell'art. 403 del DPR n. 547/1955”
La tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali
L’uso crescente del videoterminale ha posto
problemi di tutela della salute dei lavoratori
addetti a tali strumenti di lavoro.
La normativa di riferimento in materia è :
•DPR 43/90 e 44/90;
•Direttiva CEE 29 maggio 1990 n 90/270
• contratti collettivi di lavoro nel pubblico
impiego
• d.lgs 626/94
•D.lvo 81/2008( vedi allegato XXXIV d.lvo 81/2008 pag. 272)
Definizioni
Ai fini della normativa in esame ( art. 173 d.lvo 81/2008 ) si
intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il
mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano
di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all'articolo 175.
Obblighi del datore di lavoro ( art. 174 d.lvo 81/2008)
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del
rischio di cui all’art. 28 analizza i posti di lavoro
con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma
ovvero della combinazione della incidenza dei
rischi riscontrati.
3.
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di
lavoro di cui all’art. 173 in conformità ai requisiti
di cui all’allegato XXXIV
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto
ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne
evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio
ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario
di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che
prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria ( art. 176 d.lvo 81/2008)
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal
medico competente, la periodicita' delle visite di controllo e' biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta';
quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente stabilisce il termine
per la successiva visita di idoneita'.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a
sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma 2, lettera
c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta, quando l'esito delle
visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita' e non sia possibile
utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Informazione e formazione ( art. 177 d.lvo 81/2008)
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di
lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1,
lettera
a).
Uffici Giudiziari- 1
Personale abilitato uso sistemi informatici
Accordo Integrativo del CCNL
sottoscritto in data 3 febbraio 2000
SETTORE DELLA PROFESSIONALITA’
AMMINISTRATIVO
Informatico C2,
Informatico C1,
Informatico B3
Uffici Giudiziari- 2
Personale abilitato uso sistemi informatici
Accordo Integrativo del CCNL sottoscritto in data 3 febbraio 2000
Art. 20 – Uso delle dotazioni informatiche:
Al fine di diffondere ed incrementare l’uso generalizzato della strumentazione informatica,l’Amministrazione si impegna ad organizzare
corsi di addestramento e di perfezionamento per i dipendenti.
A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali, per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli
inquadrati nel settore della professionalità giudiziaria, area funzionale A posizione economica A1,sono tenuti ad avvalersi,
nell’espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazione all’ufficio, nel rispetto del Dlgs 624/94
SETTORE DELLA PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARIA
Figura Professionale dell’Operatore Giudiziario
Area Funzionale B
Posizione economica B1: lavoratori addetti a mansioni semplici d’ufficio che richiedono l’uso di sistemi informatici di scritturazione..
Posizione economica B2: lavoratori che…..provvedono, sulla base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo
dei necessari supporti informatici,dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità
superiori, lavoratori che, anche a mezzo dei necessari supporti informatici svolgono, sulla base di istruzione, attività preparatoria
connessa agli atti di notificazione,esecuzione e protesto…
Posizione economica B3: lavoratori che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compii di collaborazione
qualificata nell’ambito delle strutture dell’amministrazione non immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche del procedimento
giurisdizionale,facendo, altresì, uso degli strumenti informatici n dotazione all’’ufficio
Figura Professionale del Cancelliere
Area Funzionale B
Posizione economica B3: lavoratori che, secondo le direttive ricevute, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione
all’ufficio esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato…ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere
in quanto non riservati alle professionalità superiori
Area Funzionale C
Posizione economica C1: lavoratori che, nell’ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in
dotazione all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione …
Posizione economica C2: lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione,i quali, avvalendosi altresì degli strumenti
informatici in dotazione all’ufficio…
NON RISULTA PREVISTA LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ DESTINATE AI LAVORATORI ADDETTI AI
VIDEOTERMINALI
COSA SUCCEDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE
NORME?
( articoli dal 20 al 24 del D.lvo 758/94)
Se l'organo di vigilanza nel corso di un ispezione accerta la violazione di una
norma sulla sicurezza o sull'igiene del lavoro, farà delle prescrizioni affinché la
violazione sia eliminata, indicando tempi e modi con cui questo dovrà avvenire
(verbale di ispezione). Contemporaneamente dovrà comunicare il rilievo della
violazione alla Procura della Repubblica.
Se al ricontrollo nei tempi fissati (è possibile ottenere proroghe motivate), l’organo
di vigilanza verificherà che è avvenuta la regolarizzazione, l'organo di vigilanza
ammetterà il contravventore a pagare in via amministrativa una somma pari ad 1/3
del massimo previsto per quella violazione, permettendo così l'estinzione del reato.
La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento daranno invece avvio ad un
procedimento penale.
Le contravvenzioni per chi viola le leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro
prevedono sanzioni di entità consistente che arrivano, per alcuni articoli, fino
all'arresto a 8 mesi o ammende fino ad 15.000 €.
Apparato sanzionatorio:
- Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni)
ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la
conseguente applicazione del criterio di “specialità” nell’applicazione
della sanzione.
- Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro che non
provvedano rispettivamente alla effettuazione della valutazione dei
rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro);
- Punibile con l’arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione
dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente
complessi.
- Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del
Lavoro di procedere alla sospensione dell’attività in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
- Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con
collegamento alla responsabilità d’impresa
Art.55
( datore di lavoro e dirigente).
Art.56
( Preposto )
SANZIONI PER
VIOLAZIONI
DELLA
NORMATIVA
GENERALE.
Art. 57
( progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori)
Art. 58
(medico competente
Art. 59
( lavoratori )
Art. 60
( componenti impresa familiare,lavoratori autonomi,
piccoli imprenditori, soci società semplice gricole
SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORMATIVA DI ATTIVITA’ SPECIFICA
Art. 68
( luoghi di lavoro)
Artt. 157, 158, 159,160*
( salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili )
Artt. 170. 171
( movimentazione manuale carichi)
Artt. 219, 220
( Agenti Fisici)
( rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche )
Artt. 282, 283, 284, 285 *
( Agenti Biologici )
Art. 87
( uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale
Artt. 165, 166
( segnaletica )
Artt. 178, 179
( videoterminali )
Artt. 262, 263, 264, 265*
( Agenti Chimici E Cancerogeni )
Artt. 297
( Atmosfere Esplosive )
Art. 301.
Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista
la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano
le disposizioni in materia di prescrizione
ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti,
del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758.
Art. 303.
Circostanza attenuante
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti
con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta
fino ad un terzo per il contravventore che,entro i termini
di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si
adopera concretamente per la rimozione delle irregolarita'
riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali
conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi
di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola
pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena
dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non
superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo
grado, risultano eliminatetutte le irregolarita', le fonti di rischio e le
eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia' riportato
condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni
dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia
commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale,
limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla
Prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.
CONTENENDO LA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA REATI CONTRAVVENZIONALI
IN ORDINE AD ESSI SONO OPERATIVE
DUE POSSIBILI CAUSE DI ESTINZIONE
L’OBLAZIONE
PREVISTA DAGLI ARTICOLI
162 E 162-bis Codice Penale
La particolare procedura
prevista dagli
Artt. dal 20 al 24 D.lgs 758/94
Concludiamo con una costruzione dottrinale ( da ultimo vedasi Costantino Giordano in “la Rivista delle
Cancellerie anno 2001 pagg 512 e ss “) che, a mio parere, riassume egregiamente le finalità della normativa
oggetto del presente corso di formazione :
« codice dei diritti dei lavoratori in materia di sicurezza dei posti di lavoro
e salute dei dipendenti »:
1) i rischi devono essere ridotti alla fonte;
2) il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio deve essere ridotto al minimo;
3) sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti,
hanno diritto all'informazione, alla formazione, alla consultazione ed alla partecipazione;
4) i lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull'uso di macchine, impianti, utensili, dispositivi di
protezione individuali;
5) gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza, devono essere sottoposti a regolare manutenzione;
6) tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed all'entità del rischio, devono essere forniti dei necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale;
7) ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere richiesto di riprendere l'attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
8) i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato hanno il diritto di essere informati in merito al
rischio stesso e alle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
9) i lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute;
10) il datore di lavoro adotta tutte le misure organizzative necessaria ovvero impiega i mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.