Il problema della “colpa grave”

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Transcript Il problema della “colpa grave”

L’assicurazione professionale per la
tutela dell’assistito e del professionista
Marco Gariglio - Bologna 23 Marzo 2012
Descrizione dell’attività esercitata
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di
cose, in relazione all’esercizio dell’attività professionale di
infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice
d’infanzia, anche nell’ambito dell’attività di Emergenza 118,
svolta nel rispetto della relativa normativa attualmente
vigente.
La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di rivalsa esercitata
dall’Ente presso cui esercita la propria attività professionale, per
i casi di colpa grave.
Massima ampiezza della copertura
LA POLIZZA IPASVI
qualsiasi tipo di colpa
sempre e dal primo euro
qualsiasi tipo di sinistro
sempre ed anche fuori dall’ azienda
LE POLIZZE REGIONALI
Solo i casi di colpa grave
solo per attività “istituzionale” e solo quando ricorre il “Sinistro”
Massimo ambito di operatività
LA CONVENZIONE IPASVI COPRE QUALSIASI FATTO OVUNQUE POSTO IN ESSERE:
- Volontariato
- Rapporto di lavoro subordinato
- Libera professione
- In tutto il mondo (USA, Messico e Canada esclusi)
LE POLIZZE COLPA GRAVE COPRONO SOLO I COMPORTAMENTI CARATTERIZZATI
DA COLPA GRAVE ACCADUTI IN AZIENDA / STRUTTURA AFFERENTE AL S.S.N.
Validità della garanzia
L'assicurazione
vale
per
le
richieste
di
risarcimento
presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del
periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti ad
un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni
prima della data di effetto della copertura assicurativa.
Definizione di “richiesta di risarcimento”
Per "richiesta di risarcimento" si intende:
ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente la
descrizione di una richiesta di risarcimento, emessa nei
confronti dell'Assicurato o a lui notificata a seguito di un
comportamento professionale colposo;
ogni comunicazione scritta, compresi gli avvisi di garanzia,
che venga fatta all'Assicurato stesso e che attesti un suo
comportamento professionale colposo.
Massima portata dello strumento di tutela
LA POLIZZA IPASVI E’ SEMPRE ATTIVABILE: qualsiasi richiesta possa essere
rivolta all'infermiere, si traduce in un sinistro regolarmente aperto, il che significa
che l'infermiere è garantito anche se l'eventuale causa si conclude dopo anni.
LE POLIZZE “REGIONALI” OPERANO IN MODO PIU’ CIRCOSCRITTO:
(1) la sola "azione di rivalsa“: la richiesta di risarcimento o il ricevimento dell'avviso di
garanzia non sono sufficienti ad aprire un sinistro per cui se l'infermiere riceve un
avviso di garanzia e successivamente (in media dopo 10 anni) subisce un'azione di
rivalsa l'assicuratore risponderà di quel sinistro solo se, al momento dell'azione di
rivalsa, sarà ancora l'assicuratore.
(2) talvolta la definizione di sinistro è più ampia ma la polizza dice anche che “non è
fatto obbligo denunciare alcuni sinistri” (ad esempio gli avvisi di garanzia): cosa
succede se non li denuncio? Perché dicono di NON denunciarli se sono sinistri?
Ambito temporale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti
ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni prima della data di
effetto della copertura assicurativa.
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso
dell’Assicurato o a cessazione dell’attività l’assicurazione da vale altresì, per i danni
derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del
contratto, denunciati alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
L’Assicurato e i suoi eredi hanno inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente il
contratto allo scadere dei suddetti dodici mesi mediante apposita appendice, per un
periodo di ulteriori 48 mesi dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2
volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso.
Retroattività, ultrattività, durata, tacito
rinnovo (i)
Gran parte delle polizze presenti sul mercato, comprese quelle proposte
dalle Regioni, sono usualmente "polizze senza tacito rinnovo"
Che cosa accadrà alla scadenza dell'annualità assicurativa?
Sarà possibile continuare ad assicurarsi garantendosi anche la retroattività
maturata o la retroattività cambierà di anno in anno?
Retroattività, ultrattività, durata, tacito
rinnovo (ii)
I tempi del sinistro e la scadenza dell’assicurazione
Decorrenza
Cessazione
Polizza
Polizza
Avviso di
garanzia
Risarcimento
Azione di
rivalsa
Se il sinistro e’ l’azione di rivalsa e l’assicurazione cessa prima dell’azione di rivalsa
quell’avviso di garanzia non e’ coperto
Se il sinistro e’ definito con formula ampia (comprendendo gli avvisi di garanzia) il sinistro
e’ coperto
Il problema della “colpa grave” (i)
Non esiste nel nostro ordinamento una nozione di “Colpa Grave”
Codice penale grado della colpa (133 cp)
Nell'esercizio del potere discrezionale … , il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1)
dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità
dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari, … dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Codice civile limite nella colpa per imperizia (2236 cc)
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera
non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).
Tutto resta affidato alla giurisprudenza
Il problema della “colpa grave” (ii)
L'artt. 22 e 23 D.P.R 3/1957
“L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai
regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto (…) è personalmente obbligato a
risarcirlo.
E' danno ingiusto (…) quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che
l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave
L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si
rivale agendo contro quest'ultimo (…)”.
Negli ultimi anni le condanne della Corte dei Conti sono in aumento sia per la
responsabilità dei dipendenti che per danno all’immagine
Il problema della “colpa grave” (iii)
Fino al 1997 – dimenticata
Sino al 2008 – CCNL estensione
Le polizze stipulate dagli enti sono connotate da scarsa copertura e instabilità.
Questo fenomeno si riflette anche sulle polizze offerte ai dipendenti a
copertura della c.d. “colpa grave” (di cui, come detto, manca una nozione) che
usualmente originano come appendici del contratto generale.
Non secondari sono i problemi derivanti dall’utilizzo di un unico assicuratore
Le sentenze di colpa grave
NELLA BANCA DATI DELLA CORTE DEI CONTI CI SONO 40559
PROVVEDIMENTI PUBBLICATI.
INSERENDO COME “MATERIA” LA RESPONSABILITÀ, E COME
PAROLE “INFERMIERE” RISULTANO PRESENTI 45 PROVVEDIMENTI:
n.ro 0 per il 1999
n.ro 4 per il 2005
n.ro 0 per il 2000
n.ro 9 per il 2006
n.ro 0 per il 2001
n.ro 9 per il 2007
n.ro 4 per il 2002
n.ro 4 per il 2008
n.ro 1 per il 2003
n.ro 9 per il 2009
n.ro 4 per il 2004
n.ro 6 per il 2010
Tutti contro tutti (i)
Dalla analisi dei sistemi
centralizzati sino ad oggi attivati,
il 15% ca dei sinistri riguarda un
errore del singolo, l'85%
concerne problemi organizzativi,
di comunicazione e/o di
connessione fra strutture
complesse.
Tutti contro tutti (ii)
Tutti contro tutti (iii):
il mondo reale
A Milano tutti i casi di sospetta malpractice sanitaria con decesso del paziente
(segnalazione d’Ufficio + segnalazione di parte offesa) prevedono l’esecuzione di autopsia
giudiziaria presso la Sezione di Medicina Legale della Università degli Studi di Milano il cui
archivio è quindi da considerarsi ad altissima sensibilità informativa.
Nel periodo 01.01.1996 – 31.12.2009 presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale
e delle Assicurazioni dell’Università di Milano sono state effettuate un totale di 14.177
necroscopie (1.012 autopsie/anno).
Circa 2 casi su 100 riguardano soggetti il cui decesso si sospetta sia dovuto a malpractice
Nel periodo preso in esame:
da un’ipotesi di circa 4 morti al giorno causati da errore medico si passa a 0,06 autopsie al
giorno per i quali si pone un sospetto di malpractice
da un’ ipotesi di circa 120 morti al mese causati da errore medico si passa a meno di due
autopsie al mese per i quali si pone un sospetto di malpractice
Tutti contro tutti (iv)
CONFLITTI “INTERNI” - VERSO L'AZIENDA (difetti organizzativi e
carenze strutturali)
VERSO II COLLEGHI
- Orizzontale (difetti organizzativi e carenze
strutturali)
- Verticale (altri infermieri)
CHI RESTERA' CON IL CERINO IN MANO?
Art. 2055 Cod. Civ. Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno
degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Tutti contro tutti (v)
Dopo ogni sinistro denunciato, la Società e l’Assicurato hanno la
facoltà di disdettare, a far data dalla prima scadenza annuale
successiva, la copertura assicurativa del singolo Assicurato che
ha presentato la denuncia con un preavviso minimo di 60 giorni
dalla scadenza annuale.
Nel caso la disdetta all’assicurato venga inviata dalla Società, la
stessa dovrà darne avviso scritto alla Contraente ….
La Contraente potrà esprimere parere contrario alla richiesta
entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso.
LA CONVENZIONE IPASVI
Garantisce da 7 anni gli infermieri con continuità, agevolando, in
particolare, gli infermieri colpiti da sinistri
CHE NON POSSONO ESSERE SINGOLARMENTE
DISDETTATI.
Estensioni della garanzia
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante:
dall’uso di apparecchi ritenuti utili per l’attività dell’Assicurato;
per i danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta
dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X esclusivamente per scopi diagnostici;
da malattia collegata all’HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta. In questi casi il massimale di
polizza si intende ridotto nella misura del 50%;
dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
dall’applicazione del Dlgs. 196/2003;
da colpa grave;
l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni agli
strumenti e/o apparecchiature di proprietà di terzi, il cui utilizzo viene richiesto dall’attività
professionale svolta dall’assicurato.
I liberi professionisti
La garanzia è valida anche per la proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio
professionale e delle attrezzature ivi esistenti …
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui
dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs.
ed addetti alle attività per le quali e prestata l'assicurazione;
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina
del D.P.R. 1124/65 e del D.lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al
precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità
permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al
D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124.
La convenzione IPASVI
• Costa meno
• Copre di più
• Copre ovunque, dentro e fuori alle Aziende
• Copre qualsiasi tipo di attività l’iscrizione a IPASVI abiliti ad esercitare
• Copre ogni profilo professionale
• Tutela Sempre
Dalla “polizza” al “sistema di protezione”:
la tutela legale(i)
La Società assicura, nei limiti del massimale pari ad € 5.000,00 per
caso assicurativo, per assicurato e per anno, gli oneri relativi alla
assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela
degli interessi gli infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI, …
Tali oneri sono:
le spese per l’intervento di un legale;
le spese di un consulente nominato dall’Assicurato;
le spese di giustizia;
le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o
ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla
Società;
le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi
Dalla “polizza” al “sistema di protezione”:
la tutela legale(ii)
L’assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati esclusivamente
durante lo svolgimento dell’attività professionale di infermiere professionale,
assistente sanitario e vigilatrice d’infanzia regolarmente iscritto ad un Collegio
IPASVI.
L’assicurazione vale per:
la difesa in procedimenti penali contro l’imputazione per reati colposi;
la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento
o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di
estinzione del reato per qualsiasi causa.
La copertura per dirigenti e coordinatori
infermieristici
Marco Gariglio - Bologna 23 Marzo 2012
Danni materiali e danni patrimoniali
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danno materiale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva,
compresi il danno alla salute o biologico nonche’ il danno morale o esistenziale e, in
genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la
alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali
Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni
personali, morte o danneggiamento a cose o animali
La polizza di responsabilita’ civile generale (Rct/Rco) opera relativamente ai danni
materiali
La polizza di responsabilita’ patrimoniale si riferisce esplicitamente ai danni
patrimoniali
Efficacia della “patrimoniale” dell’ente
La Societa’ si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione contraente, nei limiti dei
massimali fissati, di quanto questa debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) in dipendenza della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio delle
attivita’ o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla
Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni.
La copertura assicurativa perde la propria efficacia qualora venga giudizialmente accertato
che i fatti, gli atti o le omissioni che hanno originato il sinistro siano stati commessi con
colpa grave o dolo dagli amministratori e/o dai dirigenti e dipendenti della Amministrazione
contraente nei confronti dei quali la Amministrazione stessa ha l’obbligo di agire in rivalsa
ai sensi della legge n. 20/1994, relativamente alla parte di danno di cui essi siano stati
condannati a rispondere.
L’art. 3 comma 59 della Legge 24
Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
"E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri
amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali riguardanti la
responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità
contabile“
Pronunce successive hanno confermato che il termine “amministratori” deve essere inteso
in senso lato, riguardando sostanzialmente tutti coloro che operano nell’ambito della
Pubblica Amministrazione
Copertura assicurativa individuale ad adesione
della responsabilita’ amministrativa e contabile e
per colpa grave (i)
Oggetto dell’assicurazione:
La copertura assicurativa e’ prestata per la responsabilita’ derivante all’Assicurato per
perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba
rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell’incarico, funzione e/o carica ricoperta presso
l’Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui
l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.
La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilita’ sia per i danni di cui l’Assicurato
debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile,
limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.
Copertura assicurativa individuale ad
adesione
della responsabilita’ amministrativa e
contabile e per colpa grave (ii)
Oggetto dell’assicurazione:
Sono comprese:
• la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all’Ente di
appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti,
fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della
Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche
istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti
alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o
consegnatari
• le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque
organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali
cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave
Copertura assicurativa individuale ad
adesione
della responsabilita’ amministrativa e
contabile e per colpa grave (iii)
Esclusioni:
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
…
• conseguenti a dolo dell’Assicurato
• connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose (per tutti gli
assicurati diversi dai “dipendenti tecnici” nell’esercizio delle loro attività professionali)
…
Ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, e’ inoltre
richiesta all’Assicurando la dichiarazione di non essere a conoscenza di fatti o
circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni rientranti nell’oggetto del
contratto di assicurazione (sinistro: la richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni
per i quali è prestata l’assicurazione)
Copertura assicurativa individuale ad
adesione
della responsabilita’ amministrativa e
contabile e per colpa grave (iv)
Esclusioni:
Sono inoltre esclusi i danni connessi o conseguenti …
• all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi
sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli
incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in
rappresentanza della Amministrazione di appartenenza, in altri organi collegiali
• a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.);
anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e
198 C.P.C.
• ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali
l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione
precedentemente alla data di stipulazione della copertura assicurativa
…
Copertura assicurativa individuale ad
adesione
della responsabilita’ amministrativa e
contabile e per colpa grave (v)
Gestione delle vertenze di danno – Spese legali:
L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome
dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed
azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa
contro l’Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza.
L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non
siano da essa designati.
Sono escluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinnanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del
danno.
Rimangono comprese le spese sostenute dall’Assicurato per i procedimenti dinnanzi alla
Corte dei Conti.
Copertura assicurativa individuale ad
adesione
della responsabilita’ amministrativa e
contabile e per colpa grave (vi)
La proposta per i Dirigenti infermieristici:
Massimale singolo /aggregato € 500.000,00: € 100,00 (premio comprensivo di tasse
ed accessori);
Massimale singolo / aggregato:€ 1.000.000,00: € 118,00 (premio comprensivo di
tasse ed accessori)
Massimale in aggregato:
Massimale per corresponsabilità
€ 5.000.000,00 per la convenzione
€ 2.500.000,00 per la convenzione.
Retroattività:
2 anni
Ultrattività:
2 anni
Durata:
1 anno Senza Tacito Rinnovo
Esclusioni: RC professionale – Medical Malpractice