Impugnazione atti comunitari

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Impugnazione atti comunitari
Atti impugnabili
263, 1° par.
• Atti adottati congiuntamente da PE e Consiglio:
codecisione
• Atti adottati da Consiglio, Commissione, BCE che non
siano raccomandazione e pareri
• Atti del PE che producono effetti giuridici nei cfr di
terzi
• Deliberazioni della BEI
• Atti adottati in base alla coop. rafforzata ex art. 40 TUE
• Atti relativi ad accordi: decisioni sulla conclusione
Principio della Corte
• Tutti gli atti comunitari che producono un effetto
giuridico possono essere impugnati
– Sentenza della Corte che ha ammesso ricorso c. Corte
dei conti su un atto produttivo di effetti giuridici
Principi
• Non nome dell’atto (in questo caso
raccomandazione o parere) ma contenuto
sostanziale: verificare se l’atto impone
obblighi alle persone o agli Stati: Francia c.
Comm., 1993: parr. 22-23
• sent. AETS, 1971, parr. 38/43
Atto preparatorio/definitivo
• Illegittimità atto preparatorio: attesa atto definitivo
e impugnazione sulla base di tali vizi
• Atti italo-comunitari: Borelli 1992 (atti preparatori
- parere; competenza g. nazionali anche se
secondo l’ordinamento interno un certo atto non è
impugnabile; intrasmissibilità del vizio);
• Sentenza Greenpeace 2000, par. 55:
trasmissibilità del vizio. Competenza del
g.nazionale sull’atto nazionale e poi esame da
parte della Corte sull’atto comunitario,
Soggetti
• Stati membri, istituzioni e PE
• Corte dei Conti, BCE, Comitato delle
Regioni per salvaguardare le proprie
prerogative
• Persone fisiche e giuridiche
Persone fisiche o giuridiche
1. Destinatari delle decisioni
2. Apparentemente regolamento e decisione
nei cfr di un’altra persona ma la
riguardano direttamente e individualmente
3. Norme regolamentari senza esecuzione
che le riguardino direttamente
Formula Plauman, 1963
p. 4
• Toccato dal provvedimento a causa di
qualità personali che lo distinguono dalla
generalità e lo identifichino alla stregua dei
destinatari
• Come se fosse il destinatario
• Quasi che l’atto sia stato adottato tenendo
conto della sua situazione specifica
Codorniu 1994
• Regolamento su dicitura crémant nelle etichette
vini
• Pochi importatori che avevano registrato tale
marchio facendone uso sin dal 1924
• Riserva ai francesi e lussemburghesi dell’uso si
risolve in impedimento per la Codorniu
• Solo questa ditta era stata autorizzata ad usare il
marchio in Spagna dal 1924 e quindi la sua
situazione è diversa da quella di tutti gli altri
destinatari
Stati - regioni
• Regione Vallonia: alla stregua di pg
• Solo gli Stati, le autorità di governo e non può
estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità
autonome
• Non possono conteggiarsi più Stati di quelli parti:
vantaggio per chi ha un’articolazione in
autonomie. Superamento attraverso l’esclusione
del ricorso centrale se promosso dall’autorità
regionale
Soluzione Italia – legge La Loggia
• Richiesta agli organi centrali dello Stato di
impugnare un atto comunitario
• Art. 5, par. 2
Esempi
• Toepfer
• Jégo-Quéré: parr. 21, 38, 41, 42, 49, 50, 51
– Cdg par. 34, 36, 37
Particolari
• Margine di apprezzamento lasciato agli Stati
• Associazione di categoria: no per tutela di interessi
diffusi; sì per tutela di interessi individuali degli
associati o proprio dell’associazione: sentenza
Union parr. 8, Greenpeace
• Contro decisioni indirizzate ad altre pf o pg:
direttamente e individualmente interessata;
partecipazione al procedimento
Aiuti di Stato
caso TWD, par. 14
• Divieto ma in alcuni casi consentiti
• A volte concessi ma poi dichiarati illegittimi e
quindi oggetto di restituzione da parte
dell’impresa allo Stato
• L’impresa è legittimata a proporre ricorso in
quanto direttamente e individualmente toccata
dalla decisione della Commissione: individuata in
maniera specifica rispetto alla generalità delle
imprese in quanto essa ha ricevuto l’aiuto e deve
restituirlo
• Anche lo Stato può impugnare la decisione
Critica
• Tutela inadeguata
• Criteri ristretti
– Es. sentenza Stichting Greenpeace 1998 che ha escluso
un’associazione ricorrente in difesa di un interesse
collettivo, diffuso: manca l’interesse individuale e
diretto
– Union de Pequenos Agricultores 2002: principio di
tutela effettiva per estendere le condizioni di
ricevibilità. Impugnazione sentenza Tribunale
• Tutela giurisdizionale effettiva
• Garantita sul piano interno impugnando qls atto nazionale di
applicazione dell’atto comunitario (regolamento o direttiva o
decisione) illegittimo: rinvio pregiudiziale
• Auspicio di modifica dell’art. 230 T CE
Motivi di ricorso
• Incompetenza
– Comunità
– Istituzioni
Violazione forme sostanziali
• Non sono state seguite le procedure previste
dal Trattato per l’adozione degli atti
• Non tutte ma quelle sostanziali che hanno,
cioè, maggiore rilievo
– Es.: mancanza del parere PE, mancanza
proposta Commissione
Violazione del Trattato
• Atto non conforme ad una disposizione del
Trattato
– Es. principio di sussidiarietà
Qualsiasi regola di diritto relativa
all’applicazione del Trattato
• Principi generali
• Diritto internazionale
– Generale
– Trattati produttivi di effetti diretti
Sviamento di potere
• Poco invocato
• Eccesso di potere: potere usato per una
finalità diversa da quella per la quale è stato
conferito
– Potere diverso per fine consentito: violazione
del Trattato che prevede la base giuridica per
ogni atto e materia
Procedura
• Termine di due mesi
– dalla pubblicazione dell’atto: 14 giorni dopo
(art. 80 reg. di procedura)
– dalla notificazione
– dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza
Sentenza art. 264
• Annullamento dell’atto
• Effetti retroattivi (non avvenuto: ripristino
situazione precedente)
• Limitazione degli effetti nel tempo:
precisazione degli effetti del regolamento
annullato che devono considerarsi definitivi
• Obbligo di adottare provvedimenti che
l’esecuzione della sentenza comporta, 233
Effetti nel tempo
• Consente alla Corte di far salvi gli effetti
dell’atto fino alla sentenza che produrrà
effetti per il futuro
• Evitare un vuoto normativo: effetti fino
all’adozione di un nuovo atto (Consiglio c.
Parlamento, 1986, par. 48)
• Dipende dal tipo di vizio: di solito potere
usato in caso di vizi formali
Effetti
• Sentenza Kraft 1999: alcune imprese avevano
ricorso e vinto contro decisioni della
Commissione; altre imprese non lo avevano nei
cfr delle decisioni a loro dirette e con identico
contenuto: decorso termine di due mesi
• Richiesta di revoca delle decisioni non impugnate
rivolta alla Commissione; rifiuto; Tribunale I
grado da ad esse ragione fondandosi sul 233 T CE
• Impugnazione di fronte alla CdG: la sentenza non
può avere effetto per soggetti non parti processuali
• Il 233 impone di non adottare atti contenenti vizi
analoghi ma non di riesaminare decisioni identiche
o analoghe non impugnate
Prescrizioni
• Sentenza TWD 1994:
– Dopo la scadenza del termine di due mesi il soggetto
potenzialmente legittimato non può proporre la
questione di fronte al g. nazionale per il ricorso in via
pregiudiziale
– Certezza del diritto
– Preclusione anche del rinvio d’ufficio
• Meglio affrettarsi ad impugnare e vedersi respinto il ricorso
piuttosto che astenersi e vedersi poi preclusa anche la
possibilità della pregiudiziale
277
• Controversia che metta in discussione la validità di
un atto anche dopo lo scadere del termine ex art.
263
• Vizi ex art. 263, 2° comma, per invocare
l’inapplicabilità del regolamento
• Quando i soggetti non hanno potuto chiedere
l’annullamento
• Incidentale
• Legame tra gli atti in questione
Limiti
• No da parte di pf o pg nei cfr di una decisione
individuale di cui siano destinatari o che
comunque doveva essere impugnata nei termini
prescritti dall’art. 263 T CE
• Occorre verificare che la pf o pg non poteva
impugnare l’atto nei termini del 263: non può
servire ad aggirare il 263
• Ultima ratio quando è ad essi preclusa ogni altra
possibilità di contestare la legittimità dell’atto
278
• La regola è la non sospensione
• Quando le circostanze lo richiedano la
Corte può sospendere l’esecuzione dell’atto
impugnato
278
• La Corte di Giustizia può ordinare i
provvedimenti provvisori necessari
Effetti
• Inapplicabilità nel caso di specie
• Rimozione dell’atto da parte dell’istituzione
competente
• Solo nei confronti delle parti