Denominazione di vendita

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Un excursus sull’etichettatura
Maria Severina Liberati
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1
La prima direttiva quadro di armonizzazione risale al 1978 (Direttiva 79/112/CEE), che è stata
recepita in Italia dal Decreto Legislativo 1992 ed ha subito, negli anni, numerose modificazioni, fino
ad arrivare alle Direttiva 2000/13/CE (recepita in Italia mediante il D. Lgs n. 181/2003).
Le varie direttive comunitarie sull’etichettatura hanno certamente contribuito all’armonizzazione
della disciplina in materia in vigore nei diversi Stati membri.
L’etichetta è la “carta di identità del prodotto”. Nel caso di
prodotti preconfezionati essa deve obbligatoriamente contenere
almeno i seguenti elementi Dlgs 27/01/92 n.109:
•DENOMINAZIONE DI VENDITA (il nome con cui il prodotto è commercializzato);
•TUTTI GLI INGREDIENTI, elencati in ordine decrescente di quantità presente nel
prodotto;
•QUANTITATIVO (peso netto/peso sgocciolato);
•TERMINI DI CONSERVAZIONE e eventualmente modalità
•LOTTO DI APPARTENENZA
•AZIENDA PRODUTTRICE
Denominazione commerciale
E’ il nome con cui un prodotto è commercializzato e non deve essere
confusa con il marchio aziendale o con il nome scelto dall’azienda
per quel prodotto
Esempi di denominazioni:
• conserve di sardine e conserve di tonno;
• grassi da spalmare;
• latte;
• uova;
• vini aromatizzati e bevande aromatizzate a base di vino.
• cacao e cioccolato;
• confetture, gelatine e marmellate;
• succhi di frutta.
Esempio yogurt
La denominazione commerciale “yogurt”
è riservata ad un prodotto che contiene lattobacilli vivi e questi
devono essere almeno 100 milioni per grammo alla produzione e
1 milione al momento del consumo (più il tempo passa e più i
lattobacilli dello yogurt diminuiscono fino a scomparire).
In assenza di lattobacilli, si tratta di prodotti a base di latte
fermentato e non di yogurt.
Elenco Ingredienti
Qualsiasi sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un
prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma
modificata; devono essere indicati in ordine di peso decrescente al momento
della preparazione del prodotto.
In questo elenco vengono riportati anche gli additivi alimentari: sostanze che
vengono aggiunte al cibo per conservarle, presentarle meglio cambiando
colore, gusto ma non tutti sono così innocui e non sono propriamente degli
ingredienti e non hanno alcun valore nutrizionale. Sono classificati a seconda
della funzione ad esempio antiossidante, antimicrobica svolta negli alimenti e
sono identificati da un numero e da una lettera.
La lettera "E" indica che l'additivo in questione è riconosciuto e
permesso in tutti i paesi dell'Unione Europea.
QUANTITà

Quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene
al netto della tara.

Quantità nominale la quantità media che tiene in considerazione
il sistema di tolleranze previsto dalle disposizioni metrologiche in materia
e dei relativi controlli.

Peso sgocciolato indica che l'alimento solido è immerso in un
liquido, quindi deve esserne indicata la quantità "peso sgocciolato" oltre al
peso netto.
Termine minimo di conservazione
Rappresenta la data fino alla quale il prodotto alimentare
mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione.
• Il Tmc deve essere indicato con la dicitura “da consumarsi
preferibilmente entro” se la data evidenzia il giorno
(gg/mm/aa),
• oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine”
negli altri casi. In questo secondo caso, la menzione è
seguita dalla data (entro la fine di mm/aa) oppure
dall’indicazione del punto della confezione in cui essa
figura (vedi bordo di chiusura, vedi sul tappo etc).
LOTTO DI PRODUZIONE
L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di
prodotti eventualmente pericolosi dal punto di vista sanitario e
consente di dirimere più facilmente controversie negli scambi
nazionali ed internazionali.
Il lotto indica un “insieme di unità di vendita di una derrata
alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze
praticamente identiche”.
•
Altro elemento interessante è il codice a barre (composto da un insieme di
barre, lineette nere) attraverso il quale si risale alla provenienza nazionale
ecco alcuni esempi: 80 Italia, 30 Francia, 57 Danimarca, 73 Svezia, 400
Germania, 76 Svizzera, 45/49 Giappone, 87 Olanda, 90 Norvegia.
Il più comune è formato da 13 cifre e permette l’identificazione dei prodotti a
peso predeterminato destinati al consumatore.
Tale codice permette di identificare la nazione, la società proprietaria del
marchio e il prodotto. Esso non contiene informazioni specifiche riguardanti
ad esempio il prezzo,la descrizione del prodotto, ma rappresenta uno
strumento attraverso il quale andare a reperirle in un database presente nei
sistemi informativi aziendali.
Proprietà: Adoc Piemonte
Azienda Produttrice
•
Sui prodotti alimentari
preconfezionati devono essere
riportate indicazioni quali “il nome o
la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante
o del confezionatore o di un
venditore stabilito” nell’Ue nonché
“la sede dello stabilimento di
produzione o di confezionamento”.
•
Si tratta di informazioni indispensabili
per risalire ai responsabili
nell’eventualità di una frode.
Il D. Lgs n. 109/1992 prevede che in
etichetta debba figurare
alternativamente il nome:
• • del produttore e della sua sede
(località ed indirizzo);
• • del confezionatore e della sua sede
(località ed indirizzo);
• • del venditore e della sua sede (località
ed indirizzo), purché stabilito in uno
degli Stati membri.Sull’etichetta deve,
quindi, figurare almeno uno dei nomi
dei tre soggetti indicati.
Nulla vieta che compaiano tutti e tre.
N.B. È previsto espressamente che il venditore sia
stabilito nell’Unione europea, mentre tale
obbligo non è espresso né per il produttore
né per il confezionatore.
L’origine e la provenienza
I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare l’indicazione del “luogo di
origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la
provenienza del prodotto”.
Non si tratta, quindi, di un’indicazione assolutamente obbligatoria, ma si rivela indispensabile nel caso di
alimenti che si presentano sul mercato con caratteristiche merceologiche o di qualità diverse, in relazione al
luogo di origine del prodotto.
Si pensi, ad esempio, ai prodotti a denominazione di origine
DOP. Denominazione di Origine Protetta identifica un prodotto agroalimentare le cui fasi di produzione, elaborazione e
trasformazione avvengono in un’area geografica determinata.
In Piemonte hanno conseguito questa attestazione nove formaggi e un salume
IGP. Indicazione Geografica Protetta identifica un prodotto agroalimentare di cui almeno una delle fasi di
produzione, elaborazione e trasformazione avviene in un’area geografica determinata. Il collegamento tra prodotto
alimentare e territorio è quindi più blando rispetto al segno DOP
STG. Specialità Tradizionale Garantita. E’ un marchio volto a valorizzare la composizione tradizionale di un
prodotto o un metodo tradizionale di produzione. Esso non attesta l’origine di un prodotto. In Italia ha conseguito
l’STG la Mozzarella
DOCG
-
Denominazione di Origine Controllata e Garantita Indica il particolare pregio qualitativo di alcuni vini DOC
italiani di notorietà nazionale e internazionale, che soddisfano alcuni requisiti particolari (imbottigliamento nella zona di
produzione e in recipienti di capacità inferiore a 5 litri).
DOC - Denominazione di Origine Controllata Indica vini di qualità originari di zone delimitate (che devono essere
richiamate nel nome), che rispettano specifici requisiti e sono immessi al consumo soltanto dopo analisi chimiche e sensoriali.
La disciplina di produzione è piuttosto rigida. In Piemonte hanno conseguito questo riconoscimento 45 vini.
Simboli e pittogrammi ambientali
per facilitare la raccolta,il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una
corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Indica il materiale utilizzato ed è talvolta abbinato a un numero e/o a una sigla che permette il riconoscimento del
materiale utilizzato. Può essere utile per eseguire una separazione più specifica dei
rifiuti al momento della raccolta differenziata. Numero e sigla sono codificati dalla Decisione della Commissione
Europea n. 97/129/CE.
Indica che l’imballaggio è riciclabile e/o è costituito da materiale riciclato. Può riportare l’indicazione della
percentuale di materiale riciclato presente. I requisti d’uso e di applicabilità sono regolati dalla norma ISO
14021, ma non è prevista alcuna procedura di certificazione
Consiglia lo smaltimento responsabile degli imballaggi negli appositi raccoglitori. In Italia, era previsto dall’abrogato
D. M. del 28 giugno 1989 ed era obbligatorio in alternativa alla dicitura “Non disperdere
nell’ambiente dopo l’uso”. È ancora utilizzato volontariamente in numerosi prodotti.
POLIETILENE Indica il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio. Inizialmente previsto dal Decreto Ministeriale
del 28 giugno 1989 ormai abrogato, oggi l’uso di tale simbolo è a carattere volontario. La sigla inserita nel cerchio o
nell’esagono regolare è codificata
dal suddetto decreto.
Indica che il materiale utilizzato per l’imballaggio è specifico per il contatto con prodotti alimentari. Il simbolo può essere
riportato
in alternativa alla dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o a un’indicazione specifica del suo impiego (ad esempio,
bottiglia per vino). Il Regolamento CE n.1935/2004 ne prevede l’obbligatorietà, tuttavia, per quegli oggetti che, per le loro
caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, l’indicazione è facoltativa.
L’etichettatura di alcune
categorie di prodotti
Accanto ad una generale disciplina sull’etichettatura,
applicabile a tutte le categorie di prodotti alimentari, vi
è una specifica normativa relativa ad alcune tipologie di
alimenti.
Egli li ha ritenuti, infatti, meritevoli di una particolare
tutela in virtù sia delle loro specifiche caratteristiche sia
del valore che i consumatori attribuiscono a queste loro
peculiarità.
Uno degli obiettivi della normativa di settore è quello di
fornire, attraverso una puntuale etichettatura, una
rigorosa descrizione dell’alimento, dei suoi componenti
e delle funzioni che questo può svolgere, non
trascurando, eventuali precauzioni alla sua assunzione.
 Acqua minerale
 Cioccolato
Prodotti alimentari particolari :
omogeneizzati
integratori alimentari
 Carne:
marchiatura di identificazione
bollo sanitario
 Prodotti ortofrutticoli:
preconfezionati
sfusi
 Prodotti biologici
 Prodotti ogm
Proprietà: Adoc Piemonte
Acque Minerali Naturali
In Italia, la normativa sulle acque minerali naturali è di antica data e le prime indicazioni sull’acqua risalgono
al 1901 (Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 45). Successivamente, si sono susseguite numerose norme che
hanno regolamentato il settore. In ambito comunitario, la disciplina è stata portata dalla Direttiva 80/777/CEE
(e successive modifiche) che è stata recepita in Italia dal D. Lgs n. 105/1992.
L’art. 1 di questo decreto legislativo considera acque minerali naturali quelle acque che:
• hanno origine da una falda o da un giacimento sotterraneo;
• provengono da uno o più sorgenti naturali o perforate;
• hanno caratteristiche igieniche particolari;
• hanno, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.
Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per purezza originaria, per
conservazione, per tenore di sali minerali e per i loro effetti.
Il residuo fisso è una delle prime voci da controllare in etichetta ed esprime la quantità di sali disciolti in un
litro d’acqua. Esso viene convenzionalmente calcolato a 180° e il suo valore viene riportato generalmente in
milligrammi per litro (mg/l).
In base al residuo fisso l’acqua minerale naturale si distingue in:
 “oligominerale” o “leggermente mineralizzata” (residuo fisso non superiore a 500 mg/l): favorisce
la diuresi e contiene poco sodio e quindi può essere indicata nei casi di ipertensione.
 “minimamente mineralizzata” (residuo fisso, non superiore a 50 mg/l): è un’acqua “leggera”,
stimola la diuresi ed è particolarmente indicata perla ricostituzione di latte ed alimenti per
l’infanzia.
 “ricca di sali minerali”: (residuo fisso superiore a 1.500 mg/l): è un’acqua terapeutica, ricca di sali,
da bere sotto controllo medico.
 “mediominerale: (residuo fisso compreso tra 500 e 1.500 mg/l): è utile in estate o durante la pratica
di attività sportive, perché consente di reintegrare i liquidi ed i minerali persi con la sudorazione
ANALISI CHIMICA E CHINMICO FISICA
eseguita il 15 aprile 2003
CARATTERISTICHE CHIMICHE E
FISICHE DIVERSE
Temperatura dell’acqua sorgente °11,4
Ph alla sorgente
8,2
Conduttività a 20°C
µS/cm265
Residuo Fisso a 180°C
mg/l 132
Anidride carbonica libera
Alla sorgente CO2
mg/l 8,0
SOSTANZE DISCIOLTE ESPRESSE IN mg/l
Calcio
50,8
Solfati
28,4
Cloruri
17,6
Magnesio
4,9
Sodio
12,8
SORGENTE FANTASIA
Prova
acqui
sto
Acqua
sottoposta a
tecnica di
ossidazione
all’aria
arricchita di
Ozono
PET
1,5 l e
Aprile 2003
MICROBIOLOGICAMENTE PURA
Conservare al riparo dalla luce
ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE
L31210215
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE MESE ANNO
Acqua Fantasia
Ditta Fantasia S.p.A. Stabilimento sito
in via Rudi, 4 - località Tizia
(Roma)
Vendita autorizzata
con D.M. Salute n. 15 del
10/01/2004
Indicazioni obbligatorie:
1.la denominazione legale “acqua minerale naturale”;
2.il nome commerciale dell’acqua minerale naturale;
3.l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i
componenti caratteristici;
4.la data in cui sono state eseguite le analisi e il laboratorio presso il quale dette analisi
sono state effettuate;
5.il contenuto nominale;
6.i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;
7.il termine minimo di conservazione;
8.la dicitura di identificazione del lotto;
9.informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti;
10.la dicitura “e” indicante che la quantità è stata controllata ai sensi della normativa
europea.
Indicazioni facoltative:
1.codice a barre;
2.il simbolo del Polietilenentereftalato;
3.pittogramma ambientale;
4.indicazioni per la corretta conservazione del prodotto
Altre Indicazioni utili...
Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono essere riportate una o più
indicazioni di massima sugli effetti più caratteristici (“può avere effetti diuretici”, “stimola la
digestione” ecc.) ma non, per legge, il riferimento esplicito a proprietà curative o di prevenzione.
La scritta “microbiologicamente pura” garantisce che l'acqua non contenga alcun microrganismo
pericoloso.
Terminologie e Avvertimenti
PH: è un parametro che misura l’acidità dell’acqua. Se il valore è 7, l’acqua è neutra: più il
valore è inferiore a 7 e più l’acqua è acidula; più è superiore a 7 e più l’acqua è alcalina. Quando
c’è anidride carbonica, l’acqua è acidula perché questo gas si scioglie in acqua come acido
carbonico.
NITRATI E NITRITI: sono tra i parametri maggiormente tenuti sotto controllo. Il limite massimo
consentito per i nitrati è 45 mg/l e 10 mg/l per l’infanzia, mentre per i nitriti – che dovrebbero
essere assenti – il limite massimo consentito è 0,02 mg/l.
RISULTATI ANALITICI: l’elenco dei singoli minerali espressi in ioni, cioè la composizione
dettagliata del residuo fisso.
DUREZZA: è il valore del calcare sciolto nell’acqua espresso in “gradi francesi”: quindi più il
valore è alto e più l’acqua è calcarea.
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: È una controprova del residuo fisso poiché più minerali ci
sono e più l’acqua permette il passaggio di una corrente elettrica. E’ espressa in micro Siemens al
cm. (μ S/cm). Una maggiore quantità di elettroliti significa alta concentrazione di minerali, valori
bassi (sotto 100μ S/cm) sono tipici, invece, di acque povere di sali: le oligominerali.
L’OLIO DI OLIVA
L'etichetta dell'olio di oliva ‘racconta’ la storia del prodotto, e rappresenta il
"biglietto da visita" dell'olio di oliva presentato al consumatore.
Ciò che l’etichetta deve fare conoscere è l'identità del prodotto, il suo livello di
qualità ed eventualmente indicazioni sulle peculiari caratteristiche e sulla
provenienza dell'olio.
Tutta la materia è regolata sia a livello nazionale che a livello comunitario ed
internazionale.
La designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato Membro o
dalla Comunità o da un Paese Terzo – secondo le disposizioni applicative stabilite
dal decreto 14/11/2003 che prevede, fra l'altro, il riconoscimento dell'impresa da
parte dell'Ufficio regionale competente.
Etichettatura olio extravergione di oliva da a. b.
Denominazione di vendita +
indicazione relativa al metodo
di produzione biologico
Indicazione del lotto
Riferimenti del responsabile
commerciale
Riferimenti all’Organismo di
controllo del biologico
Termine minimo di
conservazione
Indicazioni non conformi a quanto
previsto dal DM 10/10/07; manca
inoltre il codice alfanumerico del
laboratorio di confezionamento
Dicitura non prevista dal D. Lgs.
109/1992
DOP/IGP Bio Ogm
Logo previsto dal Reg. Ce
834/07
20
Etichettatura olio extravergione di oliva
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Olio di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici
Azienda Agricola XXXXXXX
ViaXXXX Città XXXXXXX
Sede stabilimento XXXXXXXX
Da consumarsi preferibilmente entro la fine
mese anno
L XXXXXX
l 0,75 e
Conservare in un luogo asciutto al riparo
dalla luce e da fonti di calore
Cacao e Cioccolato
 La denominazione di vendita indica l’esatta tipologia di cioccolato che si
sta acquistando (tavoletta, pralina, ecc.): TAVOLETTA DI PURO
CIOCCOLATO SUPERIORE AL LATTE
 Il termine PURO può essere apposto per indicare che il prodotto non
contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao
 Il termine SUPERIORE è una delle espressioni relative a criteri di qualità
(ve ne sono altre quali ad esempio: fine, finissimo, extra) che possono
essere utilizzate quando il contenuto degli ingredienti principali è
aumentato rispetto alla ricetta base.
 L’espressione cacao …% minimo indica il tenore di sostanza secca di cacao:
(cacao 35% minimo)
 La lista degli ingredienti indica i componenti del prodotto elencati in
ordine ponderale decrescente: Ingredienti: cioccolato superiore al latte:
zucchero, pasta di cacao, latte in polvere, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, aromi.
Cacao e Cioccolato (2)
 Nome e Sede del produttore o confezionatore o venditore del
prodotto: Prodotto da WXY S.p.A. Sede e Stabilimento a Roma.
 Modalità di conservazione più idonee al prodotto: Conservare in luogo
fresco e asciutto.
 Termine minimo di conservazione: DA CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE ENTRO: 30/APR/2005.
 La tabella nutrizionale fornisce informazioni circa il valore energetico e i
principali nutrienti del prodotto: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Valori
medi per 100 g): Valore energetico 2.360 Kj (567 Kcal) - Proteine 7,0 g Carboidrati 44,2 g - Grassi 40,3 g
 Quantità del prodotto al netto dell’imballaggio per prodotti superiori a 30
g: 125g e
 Codice a barre fornisce indicazioni leggibili per rilevatori elettronici
riferibili al produttore e all’articolo venduto presso la distribuzione.
Prodotti alimentari particolari
Esempio di etichettatura di prodotto destinato
all’infanzia
Denominazione di vendita accompagnata dall’indicazione delle
caratteristiche nutrizionali particolari e dall’indicazione della
destinazione: OMOGENEIZZATO A base di banana, mela, biscotti e
miele. Da 6 mesi
Gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa:
Confezionato sottovuoto per una conservazione naturale. Prodotto con
frutta e cereali. Con vitamina C, altamente digeribile. Senza residui d’aria.
Per vasetto (120 g) Minerali 0.6 g Sodio 21.6 mg Vitamina C 72 mg
Valori nutrizionali medi: Per vasetto (120 g) Valore energetico kJ 516
Il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g di prodotto
commercializzato e per quantità proposta da consumare: Proteine
(Nx6,25) 1,3 g Carboidrati (p.d.) 27,7 g Grassi 0,6 g
Integratore alimentare
Termine “integratore alimentare”, la categoria degli integratori alimentari e/o il
nome dell’alimento e la quantità di ogni alimento (in forma numerica o di
percentuale rispetto alla dose giornaliera raccomandata dal produttore):
INTEGRATORE ALIMENTARE Rappresenta un valido aiuto per le funzioni
fisiologiche legate alla memoria e alla concentrazione. Contiene 30 opercoli in blister
da 500 mg ciascuno.
Dose giornaliera consigliata per il prodotto e avvertenza sui rischi per la salute in
caso di dose eccessiva: Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 2 opercoli
Modo d’uso: si consiglia l’assunzione di 2 opercoli al giorno, al mattino o nel
pomeriggio, preferibilmente lontano dai pasti. Non superare le dosi consigliate. Se
si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il
Medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e
durante l’allattamento.
Dichiarazione dalla quale risulta che l’integratore non si sostituisce ad una
alimentazione variata: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata.
Avvertimento indicante che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei
bambini piccoli: Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età.
Esempio di etichettatura di un integratore alimentare
SPIRULINA 500mg
Integratore alimentare di spirulina
INGREDIENTI: spirulina (Species), addensanti: cellulosa microcristallina, sodio croscaramelloso,
antiagglomerante: acido stearico.
INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
Per 100g
Per dose giornaliera (1 CPR)
MODALITA’ D’USO: 2 compresse durante il pasto
AVVERTENZE: Non eccedere con le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera. Conservare in luogo
fresco
SENZA CONSERVANTI, AROMI E
COLORANTI ARTIFICILI
Prodotto in Canada da: J. Laboratories
Importato e distribuito da:
Servizio consumatori tel. 011/xxxxxxx
www.biovita.com
Peso netto: 72 g
I. 5756849 SC.768605403
90 compresse
Marchiatura di identificazione e
bollo sanitario
•
•
•
•
Gli operatori del settore agroalimentare possono immettere sul mercato prodotti di origine
animale, fabbricati all’interno dell’Ue, solo se questi sono stati preparati e manipolati in
stabilimenti aventi i requisiti richiesti dal Regolamento CE.
Tale Regolamento richiede l’applicazione di un bollo sanitario o di un marchio di identificazione.
Il marchio di identificazione deve avere forma ovale, essere leggibile e indelebile,e i suoi caratteri
devono essere facilmente decifrabili. Deve riportare il nome del Paese in cui è situato lo
stabilimento (indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO
pertinente), il numero dello stabilimento e l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK o EY, qualora
sia applicato in uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri.
Il marchio di identificazione, apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento, è applicato
direttamente o tramite etichetta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio
IT
1765 L
CE
•
Codice ISO del Paese in cui è situato lo stabilimento
•
Codice di riconoscimento dello stabilimento
•
Abbreviazione di Comunità europea
Bollo sanitario carni fresche
• La bollatura sanitaria ed i relativi bolli sono gestiti direttamente dal
veterinario ufficiale.
• In particolare, egli assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni
dell’animale, sottoposto a ispezione ante mortem e post mortem,
siano risultate idonee al consumo umano. Deve accertare inoltre che
la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa in
modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in
ogni singola parte ottenuta. Il bollo sanitario può, tuttavia, essere
rimosso dalle carni qualora esse siano trattate, tagliate o lavorate in
altro stabilimento.
• Il bollo sanitario è di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di
larghezza per 4,5 cm di altezza e riporta, come avviene per il marchio
di identificazione, in caratteri perfettamente leggibili il nome del
Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in
lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità
della pertinente norma ISO), il numero di riconoscimento del
macello e l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK o EY, se apposto in un
macello all’interno dell’Ue
Carni bovine
Il Regolamento è entrato in vigore il 14 agosto 2000, prevedendo che già
dal primo gennaio 2002 le carni bovine provenienti da animali macellati dalla
stessa data siano immesse al consumo corredate di etichetta contenente le
seguenti informazioni obbligatorie:
• un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso e il legame
tra le carni e l’animale di origine; il numero può essere il codice di identificazione
del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di
identificazione di un gruppo di animali;
• il nome dello Paese in cui è situato il macello: l’indicazione deve recare la
dicitura “Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo e numero di
approvazione)”; numero di approvazione del macello presso il quale sono stati
macellati l’animale o il gruppo di animali;
• il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui è situato il laboratorio: la
dizione prevista è: “Sezionato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo e
numero di approvazione)”; numero di approvazione del laboratorio di sezionamento
presso il quale è stato selezionata la carcassa;
• il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui è nato l’animale;
• Il nome dello Stato membro o del Paese terzo (eventualmente più di uno)
in cui è stato effettuato l’ingrasso.
Proprietà: Adoc Piemonte
Prodotti Ortofrutticoli
Indicazioni per i prodotti ortofrutticoli preconfezionati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ragione sociale dell’operatore Ragione sociale del confezionatore (se diverso
dall’operatore): Azienda XXX (ragione sociale, indirizzo ed eventuale marchio
d’impresa)
Natura del prodotto: Arance
Nome della varietà: Tarocco
Origine del prodotto (Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione):
Italia/Sicilia*/Catania* (*facoltativo)
Categoria (qualità): Categoria Extra
Calibro (dimensione): 10 cm
Peso netto: 1Kg
Lotto di produzione: L1010101
Prezzo: 1,15 € al Kg
Additivi (se eventualmente presenti): Trattato in superficie con E320
Caratteristiche (facoltativo): Coltivato col sistema di lotta integrata
Marchio ufficiale Ue (facoltativo)
Indicazioni per i prodotti ortofrutticoli sfusi
•
•
•
•
•
Varietà: MELE GOLDEN
Provenienza: ITALIA
Categoria: I
Calibro: AA
Prezzo al kg: €/kg 1,99
PRODOTTI BIOLOGICI
Esempio di etichettatura di prodotto ottenuto da metodo di
produzione biologico
•
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•
•
•
Denominazione di vendita seguita dall’indicazione “da agricoltura biologica”.
Indica che almeno il 95% degli ingredienti che compongono l’alimento è ottenuto
con metodo di produzione “bio”: 4 UOVA FRESCHE da agricoltura biologica
Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE
Prodotto controllato e certificato da CertAgriBio s.r.l. Organismo di controllo Aut. D.
M. Mi.P.A.F. del 02/02/02 n. 101010 in applicazione al Reg. CE n. 2092/91
Sigla nazione (ITALIA): IT
Sigla dell’organismo di controllo (codice ministeriale di 3 lettere): AAA
Codice produttore: 000000
Codice di autorizzazione alla stampa di etichette rilasciato dall’organismo di
controllo per i quantitativi accertati di produzione; è composto dalla sigla F
(prodotto fresco) o T (prodotto trasformato) e dal numero di autorizzazione:
T(F) 000000
Logo comunitario (facoltativo):
Etichettatura prodotti “biologici”
Nuovo logo dal 01/07/2010
Nome Ente certificatore. In Italia gli organismi sono nove e nelle
etichette dei prodotti compaiono con le seguenti sigle:
Aiab, Suolo e Salute, Bioagricoop, Ccpb, Codex, Ecocert Italia, Imc,
Qc&i, Bios.
PRODOTTI OGM
Esempio di etichettatura di alimenti geneticamente
modificati
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Marchio depositato: BUDIN
Denominazione di vendita: Budinello Budino al cacao
Dicitura obbligatoria, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1830/04: Questo prodotto
contiene organismi geneticamente modificati
Quantità: 125g e
Lotto di produzione: 18147 A
Sede e stabilimento: Budin s.r.l. Via Cini, 0 bis 20100 Milano
Termine minimo di conservazione: Da consumarsi preferibilmente entro la fine di
novembre 2008
Elenco degli ingredienti. Dicitura obbligatoria, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1829/04: Ingredienti: zucchero, amido (prodotto da mais geneticamente
modificato), cacao 10%, sale, aromi.
Allergie alimentari
Etichette anti-allergia
Secondo la Direttiva europea 2003/89/CE recepita dal Decreto Legislativo 8
febbraio 2006,n.114, i produttori sono obbligati ad indicare in etichetta gli
ingredienti e le sostanze responsabili di allergie ed intolleranze alimentari. Il
legislatore comunitario consente di non indicare i singoli ingredienti dei
prodotti composti quando essi costituivano meno del 2% del prodotto finale
(prima era 25%).
Con riferimento agli allergeni, è stato redatto un elenco di sostanze utilizzate
nei prodotti alimentari ed aventi un potenziale allergico accertato
scientificamente.
Tale elenco è soggetto a periodici aggiornamenti e revisioni. Ogni sostanza
appartenente all’elenco dei potenziali allergeni o derivata da questi, qualora
sia utilizzata nella preparazione di alimenti e sia presente nel prodotto finito
(anche se in forma alterata), deve essere indicata sull’etichetta con il nome
della sostanza (ad esempio, nocciole).
Se la denominazione di vendita del prodotto o dell’ingrediente contiene il
nome della sostanza allergenica, questa non necessita di essere ripetuta (ad
esempio, farina di grano tenero, proteine del latte etc.).
Maria Severina Liberati
Cell.340 071443
[email protected]
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