Reati in materia di sicurezza sul lavoro

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Transcript Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Gruppo di studio D. Lgs. 231/2001
Torino, 21 giugno 2010
Modello di organizzazione, gestione
e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Reati in materia di sicurezza sul lavoro
(art.25-septies)
Dott. Leonardo Cuttica
REATI PRESUPPOSTO
1. Delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55
comma 2 del D. Lgs. 81/2008
2. Delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
3. Delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
“semplice”
 OMICIDIO COLPOSO (2 distinte tipologie):
“qualificato”
 LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica
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REATI PRESUPPOSTO
Omicidio colposo (articolo 589 c.p.)
“qualificato”
Delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con
violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Si tratta del reato di omicidio colposo commesso:
 in connessione con specifiche violazioni: (i) mancata
valutazione dei rischi (ii) mancata nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (iii) mancata nomina
del medico competente;
 in specifiche tipologie di azienda: (i) di cui all’art 31 comma 6,
(ii) che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni, mutageni, o amianto, (iii) cantieri
temporanei o mobili con oltre 200 uomini-giorno.
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REATI PRESUPPOSTO
Omicidio colposo (articolo 589 c.p.) (segue)
“semplice”
Delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Omicidio colposo “qualificato”
 sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote
 sanzioni interdittive da tre mesi a un anno
Omicidio colposo “semplice” (con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro)
 sanzione pecuniaria da 250 quote a 500 quote
 sanzioni interdittive da tre mesi a un anno
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REATI PRESUPPOSTO
Lesioni personali (articolo 590 c.p.)
•
Lesioni personali gravissime (art. 583 secondo comma c.p.)
se dal fatto deriva:
 una malattia certamente o probabilmente insanabile
 la perdita di un senso
 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella
 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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REATI PRESUPPOSTO
Lesioni personali (articolo 590 c.p.) (segue)
Lesioni personali gravi (art. 583 primo comma c.p.)
 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a
40 giorni;
 se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o
di un organo.
Lesioni personali colpose gravi o gravissime
 sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote
 sanzioni interdittive non superiore a sei mesi
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REATI PRESUPPOSTO (segue)
Da notare: solamente per l’omicidio colposo la violazione di
specifiche norme cautelati individua un reato di maggiore gravità.
In presenza dello stesso presupposto (es. mancata nomina del
RSPP in azienda art 55 co. 2) avremo un’aggravante – e quindi
uno specifico reato diversamente sanzionato – solo in caso di
omicidio colposo e non anche in caso di lesioni gravi o
gravissime.
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LE SANZIONI:
SANZIONI PECUNIARIE
Conteggiate in “QUOTE” [NUMERO x VALORE]
Numero di quote: è determinato dal giudice (tra il minimo ed il
massimo previsti dalla norma) in base:
- alla gravità del fatto
- al grado di responsabilità dell’ente
- all’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire ulteriori illeciti
Valore della quota: da € 258 a € 1.549
Determinato del giudice in base alle condizioni economiche e
patrimoniali dell’ente
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LE SANZIONI:
SANZIONI INTERDITTIVE
 interdizione dall’esercizio dell’attività (o commissariamento)
 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito
 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
eventuale revoca di quelli già concessi
 divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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LAVORATORI (definizione)
Persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere, arte o professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari.
Sono equiparati:
 i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto,
 gli associati in partecipazione
 gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali
 gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
 i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici
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QUADRO DI RIFERIMENTO
fino ad agosto 2007
 REATI DOLOSI
art. 9 L. 3/8/2007 n. 123
 ANCHE REATI COLPOSI
 COLPA DI ORGANIZZAZIONE
INFORTUNIO
(> 40 gg)
violazione norme
OK
rispetto norme
interesse
vantaggio
REATO
MOG NO
MOG SI
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
ESIMENTE
SANZIONI 231
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INTERESSE e VANTAGGIO
ARTICOLO 5 D.Lgs. 231/2001
L’ente è responsabile per i reati commessi (da soggetti apicali o
da sottoposti) nel suo interesse o a suo vantaggio.
interesse  elemento soggettivo riscontro a priori (movente)
vantaggio  elemento oggettivo  riscontro a posteriori
Compatibilità con reati di tipo colposo (assenza di dolo)
L’interesse non è rivolto al reato (omicidio/lesioni) ma alla
violazione delle normative prevenzionistiche ; l’elemento
soggettivo è centrato sulle carenze organizzative, e la mancata
predisposizione di regole di compliance e di un Modello costituisce
l’elemento di colpa di organizzazione.
Interesse  a presentarsi come compliant pur non essendolo
Vantaggio  dall’inosservanza di regole prevenzionistiche (risparmio di
spesa, incremento della produzione, riduzione dei tempi, ecc.).
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AREE A RISCHIO
Sono a rischio tutte le aree aziendali
 Aree produttive e di stabilimento
 Laboratori
 Cantieri
 Uffici
 Magazzini
Sono inoltre a rischio le aree dedicate alla formazione,
informazione, addestramento e gestione del personale.
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PROCESSI A RISCHIO
Sono a rischio (sensibili) i processi:
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
sorveglianza sanitaria e alla sicurezza fisica
gestione delle emergenze
gestione dei dispositivi per la protezione individuale
segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
movimentazione manuale dei carichi
situazioni di interferenza ex art. 26 D.Lgs. 81/2008, allorché
cooperino diversi soggetti (subappalto, collaborazione, etc.).
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RISCHI SPECIFICI
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Rischio elettrico
Rischio incendio
Movimentazione carichi
Utilizzo attrezzature munite di videoterminali
Esposizione ad agenti fisici
Rischi da rumore
Rischi da vibrazioni
Rischi da campi elettromagnetici (dal 30/4/2012)
Rischi da radiazioni ottiche artificiali (dal 26/4/2010)
Esposizione ad agenti chimici
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
Esposizione all’amianto
Esposizione al piombo
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RISCHI SPECIFICI (segue)
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
Esposizione al radon
Esposizione ad agenti biologici
Esposizione a sostanze o atmosfere esplosive
Stress lavoro-correlato
Rischio da assunzione alcool
Rischio da tossicodipendenza
Rischi per lavoro minorile
Rischio per lavoratori stranieri
Rischi per le lavoratrici madri
Rischi per lavori notturno
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Il D.LGS. 81 del 9 aprile 2008
e il “correttivo” D.LGS. 106/2009
FINALITA’
Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il loro riordino e coordinamento in un unico testo normativo
NORMA COMPLESSA
306 articoli e 51 allegati tecnici
MODIFICATO dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009
149 articoli e 38 allegati tecnici
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L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008
Identifica le caratteristiche che un Modello di Organizzazione e
Controllo deve possedere per avere efficacia esimente ai fini di cui al
D. Lgs. 231/01.
Per questa specifica categoria di reati-presupposto, la stessa norma
che impone gli obblighi, gli adempimenti e le sanzioni fornisce anche:
 le linee guida per la costruzione di un Modello
che abbia efficacia esimente
 gli standard ai quali uniformare il Modello
Dall’art. 30 si ricavano indicazioni fondamentali per la comprensione
di come debba essere costruito un modello (la sezione del modello
dedicata ai reati dell’art 25 septies) valido ai fini della 231.
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L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008
1.
2.
3.
4.
5.
Il Modello idoneo ad avere efficacia esimente ai fini del d.lg.231:
deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici . . . .
deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta
effettuazione delle attività di cui al comma 1.
deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la gestione e controllo
del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
deve prevedere un sistema di controllo sull'attuazione del modello e
sul mantenimento nel tempo della sua idoneità.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di
cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini
ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono
essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
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L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008
. . . assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi a: . . . . . .
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.
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IL “SISTEMA SICUREZZA”
1.
2.
3.
4.
5.
Predisposizione del DVR da parte del Datore di Lavoro (non
delegabile) [in parti staccate per modifiche successive]
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso:
a. nomina del RRSPP da parte del Datore di Lavoro (non delegabile)
b. definizione delle misure di primo soccorso
c. nomina del medico competente
d. nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Definizione organigramma (ruoli, compiti, poteri, responsabilità)
Gestione processi critici: procedure (rispetto degli standard di legge
per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro) e adempimenti
organizzativi (emergenze, primo soccorso, gestione appalti,
consultazioni)
Registrazione, per dare evidenza documentale a quanto fatto
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ASPETTI OPERATIVI
PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Per l’ODV si tratta di effettuare controlli di 2° livello: monitoraggio su
funzionalità e adeguatezza del sistema prevenzionistico adottato.
AREE DA COPRIRE:
- COERENZA ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- PRESIDIO AREE E PROCESSI A RISCHIO
- ORGANIGRAMMA E DELEGHE
- SISTEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
- FORMAZIONE
- FLUSSI INFORMATIVI
- ATTIVITA’ DI VIGILANZA
- SISTEMA SANZIONATORIO
- DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’
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ORGANIGRAMMA E DELEGHE
SISTEMA DI PREVENZIONE
da sanzione delle responsabilità individuali
a
sanzione delle responsabilità dell’ente collettivo
(introdotto dal D.Lgs. 231/2001)
Elementi centrali 
sistema strutturato di deleghe
obbligo di vigilanza sulla corretta
esecuzione delle funzioni trasferite
dal datore di lavoro al delegato.
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ORGANIGRAMMA E DELEGHE
(artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)
Il primo garante della tutela della salute e sicurezza è il datore di
lavoro; su tale posizione si innesta la delega di funzioni, ammessa
alle seguenti condizioni:
- risulti da atto scritto recante data certa
- il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate
- la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate
- la delega sia accettata dal delegato per scritto.
ATTENZIONE: le funzioni possono essere delegate a soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri.
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ORGANIGRAMMA E DELEGHE
(artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)
Art. 16 co. 3: la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in
capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte
del delegato delle funzioni trasferite.
e prosegue (introdotto dal correttivo 106/2009)
L’obbligo di cui sopra si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30
comma 4.
Assolvimento dell’obbligo di vigilanza:
Versione originaria:
 può essere assolto con l’istituzione del Modello (la vigilanza si
esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30
comma 4).
Con il D.Lgs. 106/2009:
 si presume assolto con l’istituzione del Modello.
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ORGANIGRAMMA E DELEGHE
(artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)
 se il datore di lavoro:
(i) delega le funzioni, e
(ii) adotta il modello [di verifica e controllo di cui al 30 co 4]
è dispensato da ulteriori obblighi di vigilanza sulle funzioni delegate.
Inoltre (introdotta dal correttivo 106/209): comma 3 bis dell’art. 16:
facoltà di sub-delega.
MA: il sub-delegato non può a sua volta delegare
E: il primo delegante deve vigilare anche sul sub-delegato
Ragione giustificatrice della facoltà di sub-delega è il riconoscimento
di una crescente complessità dell’attività e dell’articolazione
dell’impresa.
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FORMAZIONE
Area da coprire:
Formazione, addestramento e informazione; obbligatorie per
previsione normativa e essenziali nell’ambito del modello 231.
Da attuare in occasione:
- Dell’assunzione
- Del trasferimento
- Del cambiamento di mansioni
- Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro
- Dell’introduzione di nuove tecnologie
- Dell’utilizzo di nuove sostanze pericolose
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COMMISSIONE CONSULTIVA
(art. 6 D. Lgs. 81/2008)
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro.
Funzioni:
- indicare Modelli di Organizzazione e Gestione ai fini di sui
all’articolo 30/81 ( idonei ai fini dell’esimente);
- elaborare entro il 31.12.2010 procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi per le micro imprese (fino
a 10 dip.) e per le piccole imprese (finoa 50 dip.) a basso profilo di
rischio;
- elaborare procedure semplificate per la adozione ed efficace
attuazione dei Modelli della sicurezza nelle PMI; tali procedure
sono recepite con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
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CATEGORIE DIMENSIONALI
•
•
•
•
La Commissione Europea, con la Raccomandazione
2003/361/CE del 6 maggio 2003 ha modificato i parametri
identificativi delle PMI.
MEDIA IMPRESA
PICCOLA IMPRESA
MICROIMPRESA
N. DIP
FATT
< 250 < 50 MIL
< 50
< 10 MIL
< 10
< 2 MIL
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ATTIVO
< 43 MIL
< 10 MIL
< 2 MIL
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ORGANISMI PARITETICI
Il D.Lgs 106/2009 ha ampliato i compiti degli organismi paritetici.
Sono previsti dall’articolo 2 comma 1 lett. ee) del TUS:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per:
– la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la
raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici;
– lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
– l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli
adempimenti in materia;
– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento.
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ORGANISMI PARITETICI
Per D. Lgs 81/2008:
-
(art. 30 co. 5bis): elaborare procedure semplificate per l’adozione
e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
-
(art. 51 co. 3): supportare le imprese nell’individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare
la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
-
(art. 51 co. 3 bis): rilasciano asseverazione della adozione ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza di sui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie
attività.
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