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Istituzioni di diritto privato
a.a. 2010-2011
Mariassunta Piccinni
[email protected]
Orario lezioni
• Mercoledì: 18.00-19.30
• Giovedì: 10.00-12.00
• Venerdì 8.00-10.00
Orario di ricevimento
Giovedì ore 12.15 -13.15
Dipartimento di Diritto dell’economia
Stanza n. 19
Programma
Testi consigliati
• Bessone e aa, Lineamenti di diritto privato,
Torino, Giappichelli, ult. ed.
• Codice civile e leggi collegate curato da Di
Majo, Milano, Giuffrè, ult. Ed.
Istituzioni di diritto privato
Concetti introduttivi
Mercoledì, 20 ottobre 2010
A) I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
• tutti gli atti o i fatti
autorizzati a
produrre norme giuridiche
Norma giuridica
 prescrizione
(comando; enunciato diretto a modificare il comportamento umano)
 dotata di struttura condizionale (prescrizione ipotetica)
(rivolta al giudice e prima ancora ai consociati, i quali
possono conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche dei loro
comportamenti)
 a contenuto generale o astratto
(la norma rinvenibile si riferisce infatti non ad una singola fattispecie,
ma ad una classe di fattispecie)
Es.: norma penale che punisce l’omicidio
• Se qualcuno ha causato la morte di un uomo
(antecedente/protasi: la condizione; la
circostanza di fatto, fattispecie: l’oggetto della
disciplina: cosa è disciplinato)
• allora deve essere punito con la reclusione di X
anni
(conseguente/apodosi; conseguenza giuridica;
modo di disciplina: come è disciplinato)
Es.: risarcimento del danno ingiusto ex
art. 2043 c.c.
• Se qualcuno ha causato un danno ingiusto
(antecedente/protasi: la condizione; la
circostanza di fatto, fattispecie: l’oggetto della
disciplina: cosa è disciplinato)
• allora deve essere condannato a risarcire il
danno
(conseguente/apodosi; conseguenza
giuridica; modo di disciplina: come è
disciplinato)
Altri esempi di norma giuridica come
prescrizione condizionale
• Se (fattispecie) ----- allora (conseguenze)
Art. 1 c.c.
Nascita --- capacità giuridica
Art. 456 cc.
Morte --- apertura della successione
Art. 1321- 1372
Contratto --- forza di legge tra le parti
Norma giuridica
contenuto generale e astratto
(es.: 1472 Vendita di cose future
La norma rinvenibile si riferisce non ad una
singola fattispecie:
quella del sig. Rossi che ha acquistato il
vino che produrrà la vigna dal sig. Bianchi
nell’anno 2011,
ma ad una classe di fattispecie)
Testi normativi
• non solo norme giuridiche in senso stretto
(prescrizioni dotate di struttura condizionale,
generali o astratte),
• ma anche altri tipi di enunciati
(norme giuridiche in senso ampio)
 definizioni: es. art. 1321: nozione di contratto
 norme abrogative
 norme particolari contenute nella Cost. (art. 70 ss.) che
disciplinano le modalità di produzione delle norme
stesse
Fonti di produzione del diritto
• Tutti gli atti o i fatti
autorizzati a
produrre norme giuridiche
Fonti di produzione del diritto
• l’autorizzazione a creare altre norme
proviene sempre da un’altra
norma giuridica.
Es.: legge ordinaria: art. 70 ss. Cost.
Fonti di produzione del diritto
• Tutti gli atti o i fatti
autorizzati a
produrre norme giuridiche
Atto normativo
• ogni comportamento che produca norme
in modo consapevole e intenzionale.
• Non denota l’azione, ma il risultato o il
prodotto.
• Normalmente enunciati linguistici scritti:
testi, documenti
• Es.: le leggi ordinarie
Fatto normativo
• Produzione di norme in modo non
consapevole e non intenzionale.
• Es.: le consuetudini/usi
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
2) Fonti di cognizione
• Documenti e pubblicazioni ufficiali
attraverso cui si può prendere conoscenza
del diritto
• Non producono diritto, ma documentano
norme già esistenti.
Es.:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
le raccolte di usi e costumi.
Pubblicazione ed
entrata in vigore degli atti normativi
• La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: è necessaria per
l’entrata in vigore (obbligatorietà, efficacia, applicabilità) delle
norme che il testo normativo contiene:
art. 73, comma 3°, Cost.
art. 10, comma 1°, disp. prel. c.c.
• la decorrenza del termine per l’entrata in vigore dipende
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta;
• Il testo pubblicato si presume conforme all’originale ed è il
“testo legale” dell’atto pubblicato;
• “Vacatio legis”: di regola (se non disposto diversamente) 15
giorni dalla pubblicazione
• Passato il tempo previsto: si presume la conoscenza dei
testi da parte dei loro destinatari
Raccolte di usi/consuetudini e
prova della loro esistenza
• Varie raccolte “ufficiali” che, però, non sono
condizione necessaria per l’entrata in vigore.
• Trattandosi di fatti/comportamenti consolidati e
ripetuti nella prassi: problema della prova:
• art. 9 disp. prel c.c.:
si presumono esistenti fino a prova contraria se
pubblicati,
è onere della parte interessata provarne
l’esistenza dinnanzi al giudice
(anche se non contenuti in raccolte ufficiali)
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
3- Relazioni tra le diverse fonti
•
Grado gerarchico e ambito di competenza
1) Relazione gerarchica:
sempre in virtù di una norma positiva che la
istituisce
Es.:
a) art. 4 disp. prel. c.c.
Leggi- Regolamenti
b) art. 134 e 136 Cost.
Leggi costituzionali-leggi ordinarie
Grado gerarchico e ambito di
competenza
2) Pure la riserva di competenza sempre in
base a norma specifica:
• es.: leggi dello Stato/riserva di legge
costituzionale (es.: 137 comma 1°, Cost.)
• Legge regionale/legge statale
(117 Cost.)
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
4) Fonti vigenti
Art. 1 dispp. prel. c.c.:
• superato (1942) in un duplice senso:
a- fonti estinte:
• Es.: norme corporative:
con il r.d.l. 721/1943 ed il d.lgs. lgt. 369/1944:
soppressione dell’ordinamento sindacale fascista
e delle relative fonti.
b- incompleto:
non ci sono tutte le fonti successive all’ordinamento del
1942:
• anzitutto manca la Costituzione del 1948
Fonti vigenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Costituzione
leggi di revisione cost. ed altre leggi cost. ((138 Cost., inclusi gli
Statuti delle regioni ad autonomia speciale: v. 116 Cost.)
Direttive e Regolamenti comunitari
Leggi ordinarie dello Stato
Decr. legislativi delegati (76 Cost.)
D.L. (77 comma Cost)
Referendum popolare abrogativo (75 Cost)
Regolamenti statali (art. 3 e 4 dispp. prel.; 117 comma 6° Cost.)
Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria (art. 123 Cost.)
Leggi regionali (art. 117 comma 6 Cost. e Statuti regioni ad
autonomia spec.)
Regolamenti regionali (117 comma 6)
Leggi delle prov. Autonome di Trento e Bolzano
Statuti comunali e provinciali
Regolamenti comunali e provinciali
Usi o consuetudini di cui agli artt. 1, 8, 9 dispp. prel.
La Costituzione
• Rigida
 diverso procedimento di formazione delle leggi
costituzionali e diversa forza
 principio di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie
• Garantita:
 forma di controllo della legittimità costituzionale delle
leggi da parte della Corte costituzionale
(artt. 134 ss. Cost.):
annullamento, con efficacia generale e retroattiva, delle
norme contenute nella legislazione ordinaria che siano
contrarie alla Costituzione
La legge e gli atti aventi forza di legge
a- leggi ordinarie statali:
atti del Parlamento,
subordinate a Cost e leggi cost.
b- atti con forza di legge:
Atti del Governo aventi forza o valore di legge:
secondo la Cost. possono sostituirsi alla legge,
modificarla, derogarla, abrogarla:
• Art. 76: d. legisl. delegati/legge di delega
• Art. 77: D.L./conversione in legge; perdita di efficacia
retroattiva se non convertiti entro 60 gg
Codice civile
• introdotto con R.D. 16 marzo 1942 n.
262:
• atto avente forza di legge ordinaria
Le fonti comunitarie
• Comunità europea: ora Unione Europea:
A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
1) versione consolidata del Trattato sull’Unione europea
(sostituisce il Trattato di Maastricht del 1992:
art. 1: L’Unione sostituisce e succede alla Comunità
europea;
art. 13: le istituzioni, tra cui Commissione, Parlamento e Corte di
giustizia dell’Unione Europea)
2) versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea
• (sostituisce il Trattato di Roma del 25.3.1957:
artt. 288 ss.: atti giuridici dell’Unione)
Atti giuridici dell’UE
• Regolamenti: art. 288, comma 2°, Trattato sul funz. UE:
sono direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale.
• Se legge in contrasto (sia che antecedente che successiva):
prevale il Regolamento comunitario:
“primato” del diritto comunitario interno.
(v. ora anche art. 117 comma 1°, Cost.)
• Direttive: art. 288, comma 3°, Trattato sul funz. UE
• Si rivolgono agli Stati membri: non direttamente applicabili:
devono essere attuate dagli Stati attraverso leggi o atti interni attuativi.
Le consuetudini
Prassi sociale costante, ripetuta uniformemente per un
lungo tempo
(usus)
+
convinzione di osservare una norma giuridica
(opinio iuris seu necessitatis)
• si ritiene che quella sia una condotta giuridicamente
richiesta e ci si aspetta che anche gli altri rispettino quella
regola;
• non sufficiente un’abitudine, o altri tipi di regole di
condotta (es.: galateo)
Le consuetudini
art. 1 disp. prel.
• molto estese nel diritto marittimo:
• mai se riserva di legge
(es. art. 25 comma 2 Cost.: dir. penale)
Le consuetudini
•
In diritto privato: sempre minor rilevanza
1) modo di produzione del diritto “primitivo”: problema di
certezza e conoscibilità, di lenta formazione
2) art. 8, comma 1°, disp. prel.:
a) materie disciplinate da leggi e regolamenti:
devono essere espressamente richiamate:
• es. 1340 c.c. clausole d’uso
b) materie non regolate da leggi e regolamenti: davvero
rare
(es.: si portava l’es. delle regole da osservarsi sui campi da
sci, ma è intervenuta una disciplina specifica)
Istituzioni di diritto privato
Concetti introduttivi
Giovedì, 21 ottobre 2010
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
5- Conflitti tra norme e modi di soluzione
a) Antinomie (conflitti) in un medesimo
documento:
principio di specialità
• Ad esempio: nell’ambito del cod. civ.
• “apparenti”: attraverso interpretazione oppure
regola/eccezione:
Lex specialis derogat lex generalis
• es.: 2043 c.c e 2044 c.c.
Conflitti tra norme e modi di soluzione
b) antinomie tra norme provenienti da
fonti pari ordinate:
principio cronologico
• es.: due leggi
• lex posterior derogat priori: non più in vigore:
art. 15 disp. prel. c.c.
Conflitti tra norme e modi di soluzione
c) antinomie tra norme provenienti da fonti diverse
1- lex superior derogat inferiori: principio gerarchico
• invalida: o annullata dalla Corte cost. (es.: legge ordin.)
opp. disapplicata dai giud. civ. e annullata dai giud.
amministrativi (es.: Regolamento)
2- fonti pariordinate (es. legge e decr. legislitavo):
criterio cronologico
3- competenza differente: principio di competenza
• norma dalla fonte competente: applicata;
• norma da fonte incompetente: invalida.
Conflitti tra norme e modi di soluzione
d) norme statali v. norme comunitarie
Si applica la norma comunitaria
Norma interna: invalida
Conflitti tra norme e modi di soluzione
e) antinomia tra principi costituzionali:
bilanciamento o ponderazione dei principi
• gerarchia assiologica e mobile:
non in astratto, ma caso per caso con riferimento all’impatto
sul caso concreto.
Es.:
eguaglianza formale: tutti sono uguali dinnanzi alla legge:
non disparità: stessa situazione → stessa disciplina
versus
eguaglianza sostanziale: lo Stato rimuove gli ostacoli di fatto:
stessa situazione (ma diverse condizioni di partenza) → diversa disciplina.
Es:
a) azioni positive per facilitare l’imprenditoria femminile: legitt. cost.
b) divieto del lavoro notturno per le donne: illegitt. Cost.
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
6- L’efficacia delle norme nel tempo
1)
a)
b)
Momento a partire dal quale le norme
devono essere applicate
cessano di essere applicate
a) art. 73, comma 3°, Cost.; 10, comma 1°, disp. prel.
c.c.:
 la legge entra in vigore nel momento dalla stessa
stabilito
 Se non c’è un termine espresso: 15 gg dalla
pubblicazione in Gazz. Ufficiale;
•
Così per i regolamenti
Momento a partire dal quale le norme
b) cessano di essere applicate
(perdono vigore: sono espunte dall’ordinamento):
• 1) per annullamento:
a seguito di pronuncia giudiziale:
Corte cost. o giud. amministrat.(es.: Regolamenti)
di regola: retroattivamente:
la norma annullata: mai esistita
(non si applica neppure alle fattispecie nate prima
dell’annullamento: es.: processi iniziati)
Momento a partire dal quale le norme
b) cessano di essere applicate
2) per abrogazione:
decisione politica
a) espressa:
- referendum popolare: 75 Cost.;
- 15 disp. prel: per dichiarazione espressa
del legislatore: “l’art… è abrogato..”
Es.: l. su amministrazione di sostegno
n.6/2004: artt. 7; 11; 20.
b) tacita:
• nuova norma incompatibile o nuova disciplina
per l’intera materia.
Momento a partire dal quale le norme
b) cessano di essere applicate
L’abrogazione di regola non retroagisce
• Problemi eventuali vengono risolti con
norme transitorie che prevedono regimi di
passaggio
L’efficacia delle norme nel tempo
2) In quale momento la fattispecie descritta
deve essersi verificata perché la norma sia
(temporalmente) applicabile?
E cioè: a quali fattispecie concrete o controversie
deve essere applicata?
 Problema della retroattività:
• Può una norma riguardare anche fattispecie
o controversie nate prima dell’entrata in
vigore?
Art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.:
principio della irretroattività
Il problema della retroattività
[1) Le norme nuove non possono applicarsi
prima dell’entrata in vigore]
2) Non possono applicarsi a fattispecie nate
prima della loro entrata in vigore
l’abrogazione non retroagisce:
le controversie e le fattispecie iniziate o
verificatesi prima sono disciplinate ancora
dalle vecchie norme.
Il principio della irretroattività
• opera diversamente in base al tipo di fonte
dell’ordinamento considerata:
• art. 11 disp. prelim. c.c. è una fonte di rango
ordinario:
può essere modificata da norme dello stesso grado:
a) fonti subordinate: mai possono avere effetti retroattivi
(prevale l’art. 11)
b) fonti pariordinate (es.: una legge) possono contraddire il
principio espresso dall’art. 11 (pure legge ordinaria), ma
deve essere così espressamente disposto.
Il principio della irretroattività
• opera diversamente in base al tipo di
settore dell’ordinamento considerata:
Es.: settore penale:
• art. 25 Cost. comma II:
• una legge penale incriminatrice
retroattiva sarebbe incostituzionale!
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
7- Il problema dalla interpretazione dei
testi normativi
• Le fonti del diritto (a parte le consuetudini) sono testi
normativi costituiti da una serie di enunciati (parole di
senso compiuto) detti disposizioni normative.
• Il testo normativo è un testo che esprime una norma.
• La norma è il significato del testo.
• Si arriva dal testo (e cioè dagli enunciati/disposizioni
normative in esso contenute) alla norma (il significato
normativo) attraverso un’attività di interpretazione
L’interpretazione giuridica
• attività che consiste nel determinare il
significato degli enunciati contenuti nelle fonti,
attraverso cui dalle disposizioni normative
vengono ricavate le norme.
• Si esercita su testi normativi ed è volta a
ricavare norme.
• Dunque, il testo (disposizione) è l’oggetto
dell’interpretazione, mentre la norma ne è il
risultato.
Equivocità dei testi normativi
• quasi mai un enunciato normativo si presenta con un significato
univoco e ben definito (es. art. 12 disp. prel. C.c.)
• quasi sempre: più di un significato potenziale e alternativo.
• In molti casi: i problemi interpretativi: non per la formulazione
linguistica, ma per altri fattori.
a) la dogmatica:
concezioni e presupposti teorici che accompagnano l’interprete e che
ne orientano l’attività interpretativa:
costruzioni elaborate dalla tradizione giuridica preesistenti agli
enunciati normativi (es. art. 1 c. c. e concetto di capacità giuridica)
b) pluralità di tecniche o metodi interpretativi:
ad es. (art. 12 disp. prel.): interpretazione letterale e “intenzione del
legislatore”
c) sistema di valori/sentimenti di giustizia degli interpreti
Vaghezza delle norme
contorni indefiniti;
zone grigie: cosa ricade e cosa non ricade
nella norma?
• Esempi (tratti da Trimarchi, p. 28 testo):
“impresa agricola”: coltivazione del fondo,
ma anche coltivazione di piante in condizioni artificiali,
create all’interno di uno stabilimento?
“privata dimora”: abitazione, ma anche locali di uno studio
professionale o sede di un partito?
“abitazione”: stanze dell’appartamento o della casa di
abitazione, ma anche androne, cortile, cantine, garage?
Tipologie dell’interpretazione
a) Interpretazione “accertamento”
dei possibili significati di un dato enunciato
(quelli individuati dalla giuriprudenza;
dagli interpreti; quelli ipotizzabili):
(es.: 2043/2059: danno biologico (32 Cost.),“esistenziale”
(2 Cost.), non patrimoniale)
b) Interpretazione “decisione”:
scelta di uno tra i possibili significati
(es. il danno subito da T. da parte di S. che ha avuto una
storia con C., moglie di T., è risarcibile?)
Tipologie dell’interpretazione
• a) interpretazione in astratto:
quale il significato di un testo, indipendentemente dalla sua
applicazione concreta
(es. cosa significa l’art. 5 c.c.?)
• b) in concreto:
(sempre un’interpretazione-decisione e sempre successiva
all’interpretazione in astratto):
applicazione ad una singola fattispecie di una norma prima
individuata in sede di interpretazione in astratto:
una data fattispecie ricade o no nel campo di applicazione della
norma?
(es.: intervento medico demolitivo salvavita: rientra nel divieto
dell’art. 5 c.c. ? V. art. 32 Cost.)
Chi esercita l’attività di interpretazione
1- “interpretazione dottrinale”:
dai giuristi accademici: essenzialmente in astratto.
2- “interpretazione giudiziale”:
il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni (sempre interpretazionedecisione anche del singolo caso concreto)
• 2909 c.c.: vincolante per le parti, i loro eredi o aventi causa:
efficacia della sentenza inter partes.
• non vincolatività formale dei precedenti giurisdizionali:
Il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101, comma 2°, Cost.).
• i precedenti hanno però efficacia persuasiva:
v. anche possibilità di ricorso per Cassazione per violazione di legge:
le interpretazioni, soprattutto della Cass.: peso di fatto sulle decisioni di
merito.
Chi esercita l’attività di interpretazione?
3- “interpretazione autentica”:
interpretazione della legge compiuta dallo
stesso legislatore con una legge successiva:
efficacia erga omnes: ogni soggetto
dell’ordinamento.
• Retroattività:
non nuovo precetto, ma chiarificazione del
significato della norma già in vigore.
La disciplina positiva dell’interpretazione
(art. 12 disp. prel. c.c.)
• L’attività di “interpretazione-decisione” del
giudice è disciplinata dall’art. 12 disp. prel.:
Primo comma:
1) significato letterale
2) intenzione del legislatore
Problemi interpretativi del
1° comma dell’art. 12 disp. prel. c.c.
“senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse”:
• Significato comune (quello cioè della lingua italiana)?
Ma:
a) a volte parole nella lingua italiana hanno diversi
significati
b) alcune parole sono estranee al linguaggio comune e
hanno solo un significato tecnico/giuridico
(es.: usucapione)
c) alcune parole comuni: in senso giuridico: diverso
significato (es.: capacità)
d) a volte definizione contenuta nel testo normativo stesso
(es.: contratto)
Problemi interpretativi del
1° comma dell’art. 12 disp. prel. c.c.
“intenzione del legislatore”:
• chi è il legislatore:
organo collegiale: come risalire ad una
“intenzione”?
ed inoltre come considerare l’interazione tra
più soggetti e eventuali attività negoziali nella
formazione politica della norma?
• “lavori preparatori” o l’intenzione “oggettivata
nella legge”?
Problemi interpretativi del
1° comma dell’art. 12 disp. prel. c.c.
• Criteri concorrenti o gerarchia precisa?
Alcune tecniche interpretative
• L’interpretazione sistematica
Centralità del contesto e coerenza dell’ordinamento giuridico:
prevenzione di antinomie.
Nel dubbio una norma va interpretata in modo da essere coerente con
le altre norme contenute nel sistema
• L’interpretazione adeguatrice
Nell’ipotesi di fonte normativa superiore in apparente contrasto con
fonte subordinata:
all’enunciato tra i possibili significati deve essere attribuito quello non in
contrasto con le fonte normativa superiore (es.: art. 5 c.c.)
(sent. interpretative della Corte cost.; dir. comunitario; d.legsil./legge
che conferisce il pot.; Legge reg./legge statale che detta i principi
fondamentali)
Alcune tecniche interpretative
• L’interpretazione evolutiva
Anche se il testo resta immutato:
L’“intenzione del legislatore” evolve in
base alle mutate esigenze economiche
sociali culturali, storiche ecc.
(es.: art. 5 c.c. e concetti di ordine
pubblico/ buon costume)
Istituzioni di diritto privato
Concetti introduttivi
Venerdì, 22 ottobre 2010
Interpretazione restrittiva ed estensiva
• Estensiva:
la norma che si ricava dal disposto normativo ha
un campo di applicazione più esteso rispetto al
significato letterale.
• Restrittiva:
la norma che si ricava dal disposto normativo ha
un campo di applicazione più circoscritto rispetto al
significato letterale
Es.: art. 2059 c.c. “danno non patrimoniale”
L’integrazione del diritto lacunoso:
art. 12, comma 2°, disp. prel. c.c.
• Completamento della disciplina giuridica quando questa
si riveli lacunosa:
→ postulato della completezza dell’ordinamento
1) fattispecie analoghe (analogia legis)
Ratio della norma!
il problema regolato deve essere analogo a quello non regolato
Es.: contratti tipici/atipici (1322 comma 2°, cod. civ.)
→ Nel caso del contratto atipico di parcheggio c’è una responsabilità
di chi gestisce il servizio per la custodia dell’auto?
si possono applicare le regole relative al deposito (1766) o prevale la
disciplina della locazione(1571)?
Art. 14 disp. prel., c.c.
• Divieto di applicazione analogica per
le leggi penali (v. anche l’art. 1 c.p.)
e per
le leggi eccezionali
2- Principi generali dell’ordinamento
(analogia iuris)
•
Criterio subordinato rispetto al precedente.
•
Solo se “il caso rimane ancora dubbio” (art. 12,
comma 2°, disp. prel. c.c.) si può andare alla ricerca di
quelle norme che incorporano valori, sentimenti di giustizia,
scelte politiche fondamentali:
Es:
•
principio di eguaglianza
•
certezza del diritto
•
libertà contrattuale
•
tutela di chi agisce in buona fede
(senza la consapevolezza di ledere l’altrui diritto)
Principi generali dell’ordinamento
(analogia iuris)
I principi sono norme generiche e defettibili (suscettibili
di eccezioni)
Complesso lavoro di “costruzione giuridica” volto a
“concretizzare il principio” (ricavarne norme specifiche) e
“identificarne le eccezioni”
• principi espressi
(il p. di autonomia privata: 1322 c.c.; p. del neminem
laedere: 2043 c.c.)
• principi inespressi o impliciti
(p. della tutela dell’affidamento; p. della completezza
dell’ordinamento)
I concetti introduttivi
1) Fonti di produzione del diritto
2) Fonti di cognizione
3) Relazioni tra le diverse fonti
4) Fonti vigenti
5) Conflitti tra norme e modi di soluzione
6) L’efficacia delle norme nel tempo
7) Il problema dalla interpretazione dei testi
normativi
8) Diritto e diritti soggettivi; le situazioni
giuridiche soggettive
8- Diritto e diritti soggettivi
• Diritto (oggettivo):
“Il diritto italiano tutela la libertà contrattuale
dei privati/la libertà di iniziativa economica/la
proprietà privata/la famiglia fondata sul
matrimonio” (law: la legge):
• complesso di regole o norme che nel loro
insieme costituiscono l’ordinamento giuridico
italiano (diritto oggettivo)
Diritto e diritti soggettivi
• Diritto di.. (diritto soggettivo):
“Ho il diritto di essere proprietario del bene
X” (art. 832 c.c.)
“Ho il diritto a che la mia immagine sia
rispettata” (art. 10 c.c.):
“Ho il diritto che C. paghi il canone del contratto di
locazione che abbiamo concluso” (art. 1571 c.c.):
un “attributo” ascritto da una norma ad un
determinato soggetto (“rights”: i diritti):
situazioni giuridiche soggettive
Diritti soggettivi
• Peculiare relazione tra una norma ed un
soggetto: “situazione giuridica soggettiva”:
• situazione vantaggiosa (es.: libertà o
pretesa), per lo più a struttura complessa
(es. diritto che ha ad oggetto una cosa o
diritti fondamentali)
Ufficio e potestà
• Ufficio/funzione di diritto privato:
potere conferito ad un soggetto per la tutela
di un interesse altrui
Es.:
art. 320 c.c.: genitori/figli minori
Art. 357 c.c.: tutore/minore o interdetto
Art. 410 c.c.: amministratore di sostegno/beneficiario
Art. 27 ss., r.d. n. 267/1942: curatore fallimentare
Art. 48 c.c.: curatore dei beni dello scomparso
Art. 528 ss.: curatore dell’eredità giacente
Ufficio e potestà
• Autorità/potestà v. soggezione
• Es.: potestà genitoriale
Art. 316 ss. c.c.
Complesso di poteri doveri nell’interesse del
figlio minore, soggetto alla potestà
Diritti potestativi
• Potere cui corrisponde non un obbligo, ma una
soggezione
• Il titolare, esercitando il proprio potere, non fa
valere una pretesa, ma può modificare a proprio
vantaggio la sfera giuridica altrui
Es.:
Art. 1100 c.c.: comunione: ciascuno dei comunisti ex
art. 1111 c.c. può chiedere lo scioglimento della
comunione, modificando unilateralmente la
situazione giuridica degli altri comunisti.